Udine, 16 Gennaio 2002


              Al Signor Ministro delle Comunicazioni
              Viale America 201 - 00144 Roma Eur

              e, per conoscenza:

              All'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni
              Centro Direzionale, Isola B5 - 80143 Napoli

              Ai Sigg. Presidenti delle associazioni:
              - A.R.I.     - via Scarlatti 31 - 20124 Milano
              - C.I.S.A.R. - via Ancona 20 - 00198 Roma
              - FIR-CB     - via Lanzone da Corte 7 - 20123 Milano

              Alla rivista ELETTRONICA FLASH
              - rubrica C.B. Radio Flash 
                c/o Livio Andrea Bari
                via Barrili 7/11 - 16143 Genova

Egregio Signor Ministro,

da pochi giorni è entrato in vigore il "Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali e di autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato", D.P.R. 5 Ottobre 2001 n. 447.

Dalla lettura del dispositivo, tra l'altro giunto con oltre 27 anni di distanza dal Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al D.P.R. 29.03.1973 n. 156, ho notato con profondo rammarico che non è stata fatta chiarezza per quanto riguarda le trasmissioni digitali, cosiddette "a pacchetti", effettuate dai Radioamatori e/o dai cosiddetti "CB".

Preso atto che:

* il Ministero, già dal Gennaio 1993, con la Circolare 0901246 DCSR, aveva di fatto "tollerato" l'utilizzo sperimentale per i soli Radioamatori di trasmissioni mediante "un protocollo di comunicazione comunemente denominato a pacchetti" in quanto "la particolare tecnica non contrasta in linea di principio con la vigente normativa";

* con lettera diretta ad una importante Azienda italiana che commercializza apparati ricetrasmittenti ed accessori, divenuta di pubblico dominio in quanto apparsa su una Rivista del settore, in data 27.02.1998 con prot. DGPGF/4/2/FO/0000689 il Ministero specificava che le trasmissioni a pacchetti erano "implicitamente" ammesse per gli scopi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, e 7 del 1° comma dell'art. 334 del già citato D.P.R. 156/73 (in quanto non "in contrasto con le normative vigenti") ma vietate per lo scopo di cui al punto 8 del predetto articolo perché tale tipo di emissione radio è considerata quale trasmissione "con chiamata selettiva",

non mi è chiaro il motivo per il quale non sono state inserite univoche ed inderogabili disposizioni normative sulle trasmissioni a pacchetti nel Regolamento appena entrato in vigore ma si è lasciato il compito di "Regolare" la materia a Circolari o missive.

Lo stupore si rafforza nel constatare che il Ministero confonde una vera e propria trasmissione radio che utilizza uno specifico ed internazionalmente riconosciuto protocollo (denominato AX25), con una "chiamata selettiva", anche se già dal 1993, nella citata Circolare, il Ministero, parlando dell'AX25, lo descriveva come "protocollo di comunicazione" e "particolare tecnica" ed effettuata in chiaro e senza elaborazione crittografica, come sancito dalla lettera d) delle disposizioni contenute nella Circolare stessa.

Le chiamate selettive sono quelle che "...abilitano chiamante e chiamato (e solo loro) non solo all'ascolto ma anche alla messa in emissione del proprio trasmettitore", così come chiarito dall'Appendice A - ultimo verso del punto A.2.6 - di cui al D.M. 21.02.1986 "Normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati" e ribadita in più punti del citato Decreto e dei suoi Allegati (cfr. art. 19, punto a).

E' universalmente risaputo che ogni stazione (sia radioamatoriale che CB), adeguatamente equipaggiata, ha la possibilità di stabilire in ogni momento il collegamento con le altre stazioni AX25 e che ogni stazione AX25 può agevolmente ricevere il contenuto delle notizie scambiate da altre stazioni. E' quindi evidente che non vi è alcuna possibilità di confusione tra una trasmissione AX25 ed una "chiamata selettiva".

Il Regolamento appena approvato, inoltre, nell'art. 41, 1° comma, lett. b), stabilisce la possibilità da parte di associazioni di radioamatori (e non da parte di singoli radioamatori), di costituire, tra l'altro, le cosiddette "BBS".

Dalla sola lettura del Regolamento, tuttavia, non è possibile capire CHI ha la possibilità di accedere a tali "impianti automatici", non essendo mai specificamente chiarita tale possibilità da parte dei singoli radioamatori ovvero solamente tra "impianti automatici" indicati nel citato art. 41. Quale senso avrebbe, quindi, l'installazione di tali impianti? Forse quello di farli colloquiare esclusivamente tra di loro?

 

Nell'Era dell'informazione e globalizzazione, con Internet presente nelle case di moltissimi Italiani e l'uso quotidiano della telefonia mobile digitale, in una società dove la libertà di circolazione delle informazioni viene praticata senza limiti e da chiunque (con minori restrizioni rispetto a coloro che per pura passione e per mero diletto usano la radio), nel Paese che ha visto nascere Guglielmo MARCONI e che lo ha recentemente rievocato nella ricorrenza del centenario della prima trasmissione radio,

sono a chiederLe

di voler considerare la possibilità di disciplinare compiutamente la materia, con opportuna legiferazione, al fine di permettere un sereno utilizzo sia ai Radioamatori che ai CB della trasmissione a pacchetti.

Anticipatamente, La ringrazio.

                                        (Lettera Firmata)
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