APPELLO AI PARLAMENTARI
Gli oltre 5000
docenti universitari risultati idonei nelle valutazioni comparative degli
ultimi anni, e ancora in attesa di assunzione a causa del divieto imposto
solo alle Università pubbliche dalle Leggi Finanziarie 2003 e 2004,
DENUNCIANO LO STATO DI EVIDENTE DISCRIMINAZIONE
cui sono sottoposti da ormai due anni, dalle suddette Leggi Finanziarie, nei confronti dei colleghi delle Università private e - più recentemente - nei confronti dei colleghi delle Università di Roma 2 Tor Vergata e Roma 3 che hanno già preso servizio autonomamente dalle deroghe, sulla base della giurisprudenza sotto indicata. I docenti idonei già in servizio denunciano altresì che
DETTA DISCRIMINAZIONE RISULTA INGIUSTIFICATA ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA
la quale, in materia di mancata
assunzione di docenti idonei, ha sentenziato che tale divieto non possa
applicarsi agli stessi docenti idonei già in
servizio "non trattandosi,
all'evidenza, di una nuova assunzione, bensì di un avanzamento di
carriera" [T.A.R. Campania, N.
9247/2004]. "In tale interpretazione - così
recita ancora la Sentenza - il Collegio è confortato da recente
giurisprudenza del T.A.R. e del Consiglio di Stato: "In assenza di
riferimenti testuali espressi nel corpo di una norma a contenuto
eccezionale e temporaneo, quale quella dell'art. 3 l. 29 dicembre 1988 n.
554 e delle successive disposizioni legislative di proroga, deve escludersi
una ricostruzione interpretativa della disposizione sul c.d. blocco delle
assunzioni tale da farvi rientrare anche i casi di passaggio dei dipendenti
già in servizio - pur nell'ossequio delle pertinenti procedure
selettive - da un livello professionale di grado inferiore ad uno
superiore"
(C.d.S. - Sesta sez., n. 5958 del 27 novembre 2001);
"Il divieto di procedere a nuove assunzioni, previsto dall'art. 34 l.
27 dicembre 2002 n. 289, avendo lo scopo precipuo di contenere, entro certi
limiti, la spesa pubblica per le nuove assunzioni, si limita ai casi in cui
le stesse comportino aggravi per la spesa pubblica, con esclusione, quindi,
delle ipotesi in cui, trattandosi piuttosto di avanzamento di carriera, non
si realizza alcuna ulteriore spesa" (T.A.R. Molise, 2 ottobre 2003, n.
697). La conclusione testé raggiunta non può essere revocata
in dubbio, sulla base dell'argomento difensivo sviluppato dalla difesa
dell'Ateneo resistente, secondo cui l'aggravio per l'Erario andrebbe
calcolato con riferimento al budget stabilito a priori
dall'Università, atteso che viceversa pare più consono il
criterio di calcolo proposto - e documentato - dal ricorrente, fondato
sull'effettivo esborso da corrispondersi, da parte dell'Amministrazione, al
medesimo ricorrente, quale professore di II fascia, ed atteso che, in ogni
caso, detto argomento difensivo non può far obliterare il dato,
davvero pregnante, del non essere - il passaggio di ruolo richiesto dal
ricorrente - una "nuova assunzione" in senso tecnico e
pieno". Ricordiamo inoltre che, in base alla
Legge 382, i passaggi da professore associato a professore ordinario non
sono passaggi di ruolo, bensì soltanto passaggi di fascia
all'interno dello stesso ruolo docente. I suddetti docenti idonei
già in servizio chiedono dunque che il Parlamento intervenga con
fermezza e in tempi brevi, avvalendosi degli adeguati strumenti di legge,
per porre fine a tale perdurante e ingiustificata discriminazione nei
confronti dell'Università pubblica e del suo personale.
Coordinamento Professori Idonei