APPELLO AI PARLAMENTARI

Gli oltre 5000 docenti universitari risultati idonei nelle valutazioni comparative degli ultimi anni, e ancora in attesa di assunzione a causa del divieto imposto solo alle Università pubbliche dalle Leggi Finanziarie 2003 e 2004,

DENUNCIANO LO STATO DI EVIDENTE DISCRIMINAZIONE

cui sono sottoposti da ormai due anni, dalle suddette Leggi Finanziarie, nei confronti dei colleghi delle Università private e - più recentemente - nei confronti dei colleghi delle Università di Roma 2 Tor Vergata e Roma 3 che hanno già preso servizio autonomamente dalle deroghe, sulla base della giurisprudenza sotto indicata. I docenti idonei già in servizio denunciano altresì che

DETTA DISCRIMINAZIONE RISULTA INGIUSTIFICATA ALLA LUCE DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA

la quale, in materia di mancata assunzione di docenti idonei, ha sentenziato che tale divieto non possa applicarsi agli stessi docenti idonei già in servizio "non trattandosi, all'evidenza, di una nuova assunzione, bensì di un avanzamento di carriera" [T.A.R. Campania, N. 9247/2004].  "In tale interpretazione - così recita ancora la Sentenza - il Collegio è confortato da recente giurisprudenza del T.A.R. e del Consiglio di Stato: "In assenza di riferimenti testuali espressi nel corpo di una norma a contenuto eccezionale e temporaneo, quale quella dell'art. 3 l. 29 dicembre 1988 n. 554 e delle successive disposizioni legislative di proroga, deve escludersi una ricostruzione interpretativa della disposizione sul c.d. blocco delle assunzioni tale da farvi rientrare anche i casi di passaggio dei dipendenti già in servizio - pur nell'ossequio delle pertinenti procedure selettive - da un livello professionale di grado inferiore ad uno superiore" (C.d.S. - Sesta sez., n. 5958 del 27 novembre 2001); "Il divieto di procedere a nuove assunzioni, previsto dall'art. 34 l. 27 dicembre 2002 n. 289, avendo lo scopo precipuo di contenere, entro certi limiti, la spesa pubblica per le nuove assunzioni, si limita ai casi in cui le stesse comportino aggravi per la spesa pubblica, con esclusione, quindi, delle ipotesi in cui, trattandosi piuttosto di avanzamento di carriera, non si realizza alcuna ulteriore spesa" (T.A.R. Molise, 2 ottobre 2003, n. 697). La conclusione testé raggiunta non può essere revocata in dubbio, sulla base dell'argomento difensivo sviluppato dalla difesa dell'Ateneo resistente, secondo cui l'aggravio per l'Erario andrebbe calcolato con riferimento al budget stabilito a priori dall'Università, atteso che viceversa pare più consono il criterio di calcolo proposto - e documentato - dal ricorrente, fondato sull'effettivo esborso da corrispondersi, da parte dell'Amministrazione, al medesimo ricorrente, quale professore di II fascia, ed atteso che, in ogni caso, detto argomento difensivo non può far obliterare il dato, davvero pregnante, del non essere - il passaggio di ruolo richiesto dal ricorrente - una "nuova assunzione" in senso tecnico e pieno". Ricordiamo inoltre che, in base alla Legge 382, i passaggi da professore associato a professore ordinario non sono passaggi di ruolo, bensì soltanto passaggi di fascia all'interno dello stesso ruolo docente. I suddetti docenti idonei già in servizio chiedono dunque che il Parlamento intervenga con fermezza e in tempi brevi, avvalendosi degli adeguati strumenti di legge, per porre fine a tale perdurante e ingiustificata discriminazione nei confronti dell'Università pubblica e del suo personale.

Coordinamento Professori Idonei

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