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EMENDAMENTI PROPOSTI:
- Comma 2, Art. 15, secondo capoverso. Dopo la frase "che siano risultati vincitori di concorso" togliere "alla data del 31 ottobre 2003. Per le
università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa
per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449."
- Comma 2, Art. 15, inserire alla fine "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono inoltre consentite le assunzioni di professori di prima
e seconda fascia che siano risultati idonei nelle relative valutazioni
comparative ."
- Comma 3, Art. 15, tra le parole "Le amministrazioni" e "richiedono le autorizzazioni" inserire la frase "ad eccezione di Universita' ed enti di
ricerca qualora non intendano avvalersi dei fondi predisposti nel precedente
comma"
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riportiamo per completezza L'ARTICOLO 15 DELLA FINANZIARIA 2004:
ART. 15
(omissis)
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure
di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative
e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti
di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad
assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro.
A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di
ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca
che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per
le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa
per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole
università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie.
3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di
cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le
autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello
recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'
economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e` prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a
compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale,
al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile,
alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della
giustizia, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30
settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario
e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.
(Omissis)
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