EMENDAMENTI PROPOSTI:


- Comma 2, Art. 15, secondo capoverso. Dopo la frase "che siano risultati vincitori di concorso" togliere "alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

- Comma 2, Art. 15, inserire alla fine "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono inoltre consentite le assunzioni di professori di prima e seconda fascia che siano risultati idonei nelle relative valutazioni comparative ."

- Comma 3, Art. 15, tra le parole "Le amministrazioni" e "richiedono le autorizzazioni" inserire la frase "ad eccezione di Universita' ed enti di ricerca qualora non intendano avvalersi dei fondi predisposti nel precedente comma"

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riportiamo per completezza L'ARTICOLO 15 DELLA FINANZIARIA 2004:


ART. 15

(omissis)

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro.
A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle occorrenti risorse finanziarie.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'
economia e delle finanze.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e` prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale,
al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.

(Omissis)




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