Legislazione fondamentale sui rapporti entomo-antropici, Tabella 43/a

 

 

Art. 1: I coleotteri, di qualsiasi specie, conformazione o misura essi siano, sono uguali di fronte alla legge e godono degli stessi doveri e diritti di qualsiasi altro insetto: ogni discriminazione di razza, genere, tipo, religione è considerata reato di fronte alla legge italiana.

Art. 2: I coleotteri sono considerati insetto fisico e insetto giuridico. Se nel pieno delle loro facoltà hanno la piena libertà di gestire il loro patrimonio, sia esso composto di beni mobili (palline di sterco, steli d'erba, foglie di quercia) o immobili (buchi nel terreno, nel legno, etc.). Qualsiasi ingerenza nella vita di questi animali praticata con lo scopo di portare violenza, devastazione, morte, o semplicemente infastidire rendendo la vita difficile a questi animali, è punita dalla legge. In caso di morte del coleottero, si può procedere penalmente con una condanna sino a due anni e mezzo di carcere.

Art. 3: Usucapione . Un coleottero che, per almeno due mesi, occupi stabilmente uno spazio di proprietà altrui (fioriera, giardino, aiuola, pozzanghera) all'interno della proprietà di un uomo, usucapisce quello spazio sino alla morte della quarta generazione. Gli ultimi nipoti aventi diritto (la quarta schiusa di uova) possono appellarsi ed usucapire a loro volta se il comune non può dare loro una sistemazione sostitutiva (vedi, assegnazione Tane e buchi per coleotteri).

Art. 4: eredità indivisa: Se la morte di un maschio sopraggiunge prima della schiusa delle uova, la femmina deve essere aiutata dalle strutture competenti nella gestione familiare. Una volta indipendenti, essa non ha più diritto al sussidio, né all'assistenza sanitaria da parte dell' Azienda Entomologica Locale presente sul territorio.

Art. 5: Eredità mista : Se una coppia di coleottero-donna (umana) o coleottero -uomo (umano) ha dei figli, l'eredità deve essere divisa per tutti i figli, senza discriminazioni di sesso, razza, nè rassomiglianza a un genere più che a d un'altro. Se il primo figlio è più vicino all'essere umano (deve possedere almeno due braccia, e meno di cinque antenne), e se uno dei parenti decede prima della crescita ed indipendenza degli altri fratelli (specie quelli più rassomiglianti alla razza insetto), il primogenito può accedere a parte del patrimonio lasciato in eredità per assistere il genitore rimasto e i figli, sino alkla totale indipendenza di tutti. Nelle eredità contestate, viene data precedenza agli insetti più giovani: in nessun caso è contemplato l'affidamento delle uova prima della schiusa.

Art. 6 Violenza: Chiunque abusi sessualmente di un coleottero (essendo l'abusatore essere umano) è passibile di condanna penale sino a tre anni di carcere. Se la vittima rimane fecondata, al mantenimento dei figli e della madre sino all'indipendenza del più piccolo. Se l'abuso sessuale è accompagnato da violenza e lesioni, la pena può salire sino a quattro anni. Chiunque abusi sessualmente di un ssere umano (essendo l'abusatore coleottero) è passibile di una pena pecuniaria pari a un terzo del raccolto annuale, detratte le spese per il mantenimento della famiglia. Se la donna rimane incinta, il coleottero deve sostenere le spese di mantenimento del piccolo sino alla completa indipendenza. Se il piccolo è più vicino a un essere umano, al decedere del reo scade anche l'obbligo di mantenimento.

Art. 7 Viabilità Il coleottero che viaggi, solo in caso di estrema necessità, nella viabilità destinata agli esseri umani, deve per forza volare sul bordo della carreggiata, per non mettere in pericolo la propria incolumità e quella degli altri. Guidare cercando di colpire i coleotteri (essendo i guidatori esseri umani) è passibile di condanna fino a due anni di detenzione, (tentato entomocidio).

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