Accordo provinciale

Sulla modifica ed integrazione del regolamento delle prestazioni

del FONDO ASSISTENZA e F.S.R.

del 22 Luglio 2002

 

Art. 1

 

Ø    il p. 4 del regolamento F.S.R. è sostituito integralmente come segue

 

 

1.     In caso di licenziamento per i motivi di cui alla L. 223 del 23/07/1991, e cioè per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività, i Lavoratori che per effetto della stessa normativa non avrebbero diritto alla specifica indennità, potranno ottenere un indennizzo dal proprio Datore di lavoro pari a una mensilità.

 

La condizione necessaria per potere usufruire dell’indennizzo è:

A)   La iscrizione da parte del Dipendente nell’apposita lista di mobilità

B)   Che l’intervento debba essere concordato tra le parti

 

2.     altri adempimenti richiesti

·        Le Aziende dovranno dare informazione preventiva dei suddetti licenziamenti alle OO.SS.

·        Le richieste di rimborso (su modello del F.S.R.) e con allegato il verbale che forma parte integrante del presente accordo, debitamente compilato e sottoscritto dalle rispettive OO.SS. dei Datori di lavoro e dei Lavoratori, dovrannopervenire all’ente, a pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data di licenziamento del Dipendente.

 

3.     Nella ipotesi di cui ai punti precedenti il Fondo di Sostegno al Reddito rimborserà all’Azienda il 100% dell’importo anticipato in busta paga.

 

4.     In casi eccezionali ovvero in caso di apertura di procedura concorsuali, ed a condizione che sia espressamente richiesto e sottoscritto sul verbale di accordo dal legale rappresentante (datore di lavoro, liquidatore ovvero curatore), potrà essere valutato dalla commisione F.S.R. la possibilità di erogare gli importi direttamente ai lavoratori sempre previa presentazione della busta paga da parte dell’Azienda.

 

5.     Decorrenza della modifica  1° Settembre 2002

 

 

E’ stato stipulato il seguente accordo intercategoriale da valere per i Lavoratori ( operai, impiegati quadri e apprendisti) delle Aziende artigiane interessate (vedi elenco che segue) e riguardante:

 

 

1.     Visite mediche specialistiche ed esami diagnostici

2.     Terapie ambulatoriali (curative) prescritte da medico specialista

3.     Congedi per motivi familiari di cui alla legge n°53 dell’8 Marzo 2000 (art. 4 c. 1)

4.     Congedi per malattia del bambino di cui alla Legge n° 53 dell’8 Marzo 2000 (art. 3 c. 4)

 

 

 

C.C.N.L. DEL SETTORE ARTIGIANATO

AI QUALI SI APPLICA IL SEGUENTE ACCORDO

Data ultimo rinnovo

1

Abbigliamento – tessile e calzaturiero (gr.  1, 2 e 3)

27/01/1998

2

Alimentazione e panifici

23/11/1998

3

Autotrasporti merci c/t

10/01/2001

4

Acconciatori ed estetica

31/07/2000

5

Ceramiche, terre cotte ecc.

29/01/1998

6

Chimica, gomma, plastica e vetro

11/07/2000

7

Grafici, cartotecnici e fotografi

01/07/1998

8

Lavanderie, stirerie e affini

29/07/1998

9

Legno ed affini

15/12/1997

10

Metalmeccanici ed istallazione di impianti

27/11/1997

11

Odontotecnici

04/12/1998

12

Orafi, argentieri e affini

07/10/1998

13

Pulizia locali: disinfezione, disinfestazione ecc.

12/07/1999

14

Escavazione e lavorazione lapidei

26/07/2000

15

Settori scoperti da C.C.N.L.

 

 

 

Art. 1) Visite mediche specialistiche ed esami diagnostici

 

Agli operai, agli impiegati, ai quadri ed agli apprendisti, in caso di visite mediche specialistiche ed esami diagnostici, l’azienda corrisponderà un’integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione globale percepita, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, per un periodo massimo di 15 ore per anno solare a beneficiario.

 

Art. 2) Terapie ambulatoriali (curative) prescritte dal medico specialista

 

Le terapie ambulatoriali prescritte da un medico “specialista” sono equiparate alle malattie. Per cui agli operai, agli impiegati, ai quadri ed agli apprendisti, l’Azienda erogherà, per un periodo massimo di 20 (venti) ore per anno solare a beneficiario, un trattamento economico ovvero un’integrazione di quanto il Dipendente percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100%.

 

Art. 3) Congedi per motivi familiari di cui alla Legge n° 53 dell8 Marzo 2000 ( art. 4 c. 1)

 

Agli operai, agli impiegati, ai quadri e agli apprendisti in caso di congedo per decesso o di grave infermità (documentata) del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado, l’Azienda corrisponderà un’integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni per anno solare.

 

Art. 4) Congedi per malattia del bambino di cui alla Legge n° 53 dell’8 Marzo 2000 (art. 3 c. 4)

 

Ai genitori che hanno il diritto ad astenersi dal  lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 8 anni, l’Azienda corrisponderà un’integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, per un periodo massimo di 4 giorni per anno solare.

 

 

 

 

Ø     Le integrazioni di cui sopra avranno natura salariale a tutti gli effetti, pensionistici e contrattuali.

 

Ø     Nella ipotesi di intese nazionali o regionali sulle materie trattate nel presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per esaminare nuovamente i temi trattati, a partire dal mantenimento del livello di prestazione qui concordato.

 

Ø     Il presente accordo avrà validità dal 1° Settembre 2002 e si applicherà a tutti i settori artigiani di cui sopra, ad esclusione del settore edile e affini.

 

Ø     La presente intesa sarà inviata all’Ente Bilaterale provinciale “CASSA INTEGRAZIONE ASSISTENZA” per gli adempimenti di propria competenza.

 

 

 

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