Accordo provinciale
Sulla modifica
ed integrazione del regolamento delle prestazioni
del FONDO
ASSISTENZA e F.S.R.
del 22 Luglio
2002
Ø il p. 4 del regolamento
F.S.R. è sostituito integralmente come segue
1. In caso di licenziamento
per i motivi di cui alla L. 223 del 23/07/1991, e cioè per giustificato motivo
oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività, i
Lavoratori che per effetto della stessa normativa non avrebbero diritto alla
specifica indennità, potranno ottenere un indennizzo dal proprio Datore di
lavoro pari a una mensilità.
La condizione
necessaria per potere usufruire dell’indennizzo è:
B) Che l’intervento
debba essere concordato tra le parti
2. altri
adempimenti richiesti
· Le Aziende dovranno dare informazione preventiva dei suddetti licenziamenti alle OO.SS.
·
Le richieste di rimborso (su modello del F.S.R.) e con allegato il
verbale che forma parte integrante del presente accordo, debitamente compilato
e sottoscritto dalle rispettive OO.SS. dei Datori di lavoro e dei Lavoratori,
dovrannopervenire all’ente, a pena di decadenza, entro 45 giorni dalla data di
licenziamento del Dipendente.
3. Nella ipotesi di cui ai punti precedenti il Fondo di Sostegno al Reddito rimborserà all’Azienda il 100% dell’importo anticipato in busta paga.
4. In casi eccezionali ovvero in caso di apertura di procedura concorsuali, ed a condizione che sia espressamente richiesto e sottoscritto sul verbale di accordo dal legale rappresentante (datore di lavoro, liquidatore ovvero curatore), potrà essere valutato dalla commisione F.S.R. la possibilità di erogare gli importi direttamente ai lavoratori sempre previa presentazione della busta paga da parte dell’Azienda.
5. Decorrenza della modifica 1° Settembre 2002
E’ stato stipulato
il seguente accordo intercategoriale da valere per i Lavoratori ( operai,
impiegati quadri e apprendisti) delle Aziende artigiane interessate (vedi
elenco che segue) e riguardante:
1. Visite mediche specialistiche ed esami diagnostici
2. Terapie ambulatoriali (curative) prescritte da medico specialista
3. Congedi per motivi familiari di cui alla legge n°53 dell’8 Marzo 2000 (art. 4 c. 1)
4. Congedi per malattia del bambino di cui alla Legge n° 53 dell’8 Marzo 2000 (art. 3 c. 4)
|
C.C.N.L. DEL SETTORE ARTIGIANATO AI QUALI SI APPLICA IL SEGUENTE ACCORDO |
Data ultimo rinnovo |
1 |
Abbigliamento – tessile e calzaturiero (gr. 1, 2 e 3) |
27/01/1998 |
2 |
Alimentazione e panifici |
23/11/1998 |
3 |
Autotrasporti merci c/t |
10/01/2001 |
4 |
Acconciatori ed estetica |
31/07/2000 |
5 |
Ceramiche, terre cotte ecc. |
29/01/1998 |
6 |
Chimica, gomma, plastica e vetro |
11/07/2000 |
7 |
Grafici, cartotecnici e fotografi |
01/07/1998 |
8 |
Lavanderie, stirerie e affini |
29/07/1998 |
9 |
Legno ed affini |
15/12/1997 |
10 |
Metalmeccanici ed istallazione di impianti |
27/11/1997 |
11 |
Odontotecnici |
04/12/1998 |
12 |
Orafi, argentieri e affini |
07/10/1998 |
13 |
Pulizia locali: disinfezione, disinfestazione ecc. |
12/07/1999 |
14 |
Escavazione e lavorazione lapidei |
26/07/2000 |
15 |
Settori scoperti da C.C.N.L. |
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Agli operai,
agli impiegati, ai quadri ed agli apprendisti, in caso di visite mediche
specialistiche ed esami diagnostici, l’azienda corrisponderà un’integrazione
salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione globale
percepita, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, per
un periodo massimo di 15 ore per anno solare a beneficiario.
Le terapie ambulatoriali prescritte da un medico “specialista” sono equiparate alle malattie. Per cui agli operai, agli impiegati, ai quadri ed agli apprendisti, l’Azienda erogherà, per un periodo massimo di 20 (venti) ore per anno solare a beneficiario, un trattamento economico ovvero un’integrazione di quanto il Dipendente percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, tale da garantire il raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto del 100%.
Art. 3) Congedi per motivi familiari di cui alla Legge n° 53 dell8 Marzo
2000 ( art. 4 c. 1)
Agli operai, agli impiegati, ai quadri e agli apprendisti in caso di congedo per decesso o di grave infermità (documentata) del coniuge, del convivente o di un parente entro il secondo grado, l’Azienda corrisponderà un’integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione normalmente percepita, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, per un periodo massimo di 5 (cinque) giorni per anno solare.
Art. 4) Congedi per malattia del bambino di cui alla Legge n° 53 dell’8 Marzo 2000 (art. 3 c. 4)
Ai genitori che hanno il diritto ad
astenersi dal lavoro durante le
malattie del bambino di età inferiore a 8 anni, l’Azienda corrisponderà
un’integrazione salariale tale da raggiungere il 100% della retribuzione
normalmente percepita, in forza di disposizioni legislative e/o di
altre norme, per un periodo massimo di 4 giorni per anno solare.
Ø Le integrazioni di cui sopra
avranno natura salariale a tutti gli effetti, pensionistici e contrattuali.
Ø Nella ipotesi di intese
nazionali o regionali sulle materie trattate nel presente accordo, le parti si
impegnano ad incontrarsi per esaminare nuovamente i temi trattati, a partire
dal mantenimento del livello di prestazione qui concordato.
Ø Il presente accordo avrà
validità dal 1° Settembre 2002 e si applicherà a tutti i settori artigiani di
cui sopra, ad esclusione del settore edile e affini.
Ø La presente intesa sarà
inviata all’Ente Bilaterale provinciale “CASSA INTEGRAZIONE ASSISTENZA” per gli
adempimenti di propria competenza.