NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO
Nel Supplemento Ordinario n. 61 alla G.U. 14/04/2003 n. 7, è stato pubblicato il decreto legislativo 08.04.2003, n. 66, (in attuazione della legge n. 39/2002, art. 1, commi 1 e 3, e art. 22), con il quale sono state recepite le direttive n. 1993/104/Ce e n. 2000/34/Ce concernenti alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
Il provvedimento è entrato in vigore dal 29/04/2003 e dalla medesima data sono state abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di orario di lavoro e di riposi giornalieri, settimanali e annuali, fatte salve le disposizioni espressamente richiamate nel decreto e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio la formulazione dell’art. 19 del decreto legislativo necessita di istruzioni operative da parte del Ministero.
Per quanto riguarda l’aspetto sostanziale di seguito vengono riportate le principali novità.
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 66/2003 si
applicano a tutti i settori pubblici e privati fatta eccezione per:
1. la gente di mare (direttiva 1999/63/Ce)
2. il personale di volo nell’aviazione civile (direttiva 2000/79/Ce)
3. i lavoratori mobili (direttiva 2002/15/Ce) (soggetti, alle dipendenze di un’impresa di trasporto stabilita in uno Stato membro, che partecipano ad operazioni mobili di autotrasporto disciplinate dal regolamento Cee n. 3820/85, ovvero, in difetto, dall’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (Aetr). Sono inclusi nel campo di applicazione della direttiva 2000/79/Ce anche gli autotrasportatori autonomi)
4. il personale della scuola (si applica il D. Lgs. n.297 del 1994).
5. in presenza di particolari esigenze (da individuarsi con apposito decreto) inerenti il servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, difesa e di protezione civile, nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell’ambito delle strutture penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato.
N.B. il comma 4, dell’art. 2, superando la disposizione contenuta nell’art. 11, comma 1, della legge 25/1955, prevede l’estensione della normativa anche agli apprendisti maggiorenni, mentre per gli apprendisti minorenni continua a trovare applicazione la legge 977/1967 (cfr Circ. Min. lav. 1/2000) che prevede un orario massimo di lavoro nella misura di 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.
ORARIO NORMALE DI LAVORO
Il decreto legislativo, all’art. 3, fissa il normale orario di lavoro in 40 ore settimanali concedendo ai contratti collettivi la possibilità di stabilire una durata minore e di riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno (orario di lavoro multiperiodale).
Lo stesso decreto definisce all’art. 1,co.2 lett. a), “l’ orario di lavoro” come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni; mentre alla lett. c) definisce il “lavoro straordinario” come il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito dall’art.3.
Non è stata regolamentato il limite giornaliero anche se il decreto
fissa la durata minima del riposo
giornaliero in 11 ore.
Orario
normale di lavoro (art.3 D.Lgs. 66/2003)
Non
superiore a 40 ore settimanali
Non è previsto il limite giornaliero. In
ogni caso, a norma dell’art.7 del D.Lgs. approvato, il
lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore
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I Ccnl possono stabilire, ai fini
contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media
della prestazione in un periodo non superiore a un
anno
DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELLA DURATA SETTIMANALE DELL’ORARIO
Fatte salve le
condizioni di miglior favore previste dai Contratti
Collettivi, l’art.16 del D. Lgs. elenca le seguenti situazioni ed il personale che rimane escluso
dall’ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale
dell’orario di cui all’art.3:
a)
nei lavori agricoli e negli altri lavori a carattere
stagionale (il superamento dovrà rimanere entro determinato periodo – vedi Regio
Decreto n.1957 del 1923 e successive modificazioni) nei casi residuali
in cui la contrattazione collettiva non abbia già regolamentato il regime di
orario multiperiodale;
b)
nei casi di forza maggiore
ovvero nelle fattispecie di cui al Regio decreto 10/9/23 n.1957 e successive
modifiche, alle condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e
10 del Regio decreto 10/9/23 n.1955 che
continuano a trovare applicazione;
c)
nelle industrie di ricerca e
coltivazione idrocarburi (mare e terra), di posa condotte e installazione in
mare;
d)
lavori discontinui e di semplice attesa o custodia
(tabella
Rd 2657/1923 e successive modificazioni);
e)
i commessi viaggiatori o
piazzisti;
f)
il personale viaggiante dei
servizi di trasporto per via terrestre;
g)
gli operatori agricoli a tempo
determinato;
h)
i giornalisti professionisti, praticanti
e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali, periodici e agenzie
di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti
servizi radiotelevisivi;
i)
il personale poligrafico
(operai e impiegati) addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione
di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli
organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle attività
produttive delle agenzie di stampa;
j)
il personale addetto ai servizi
di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;
k)
i lavori di cui all’art.1 della legge 20.4.1978, n.154 e all’art.2 della
legge 13.7.1966, n.559;
l)
le prestazioni rese da
personale addetto alle aree operative, per assicurare la continuità del
servizio, nei settori appresso indicati: 1. personale
dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle
autostrade, dei servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale dipendente
da imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto ed a imprese esercenti
servizi di telecomunicazioni; 2. personale dipendente
d aziende pubbliche o private di produzione, trasformazione, distribuzione,
trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua; 3. personale dipendete da quelle di raccolta, trattamento,
smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani; 4. personale
addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui il
servizio stesso sia richiesto dall’autorità giudiziari, sanitaria o di pubblica
sicurezza;
m)
personale dipendente da
gestori di impianti di distribuzione di carburante non autostradale;
n)
personale non impiegatizio
dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali;
Le predette
attività saranno oggetto di aggiornamento da parte del
Ministero del Lavoro di concerto, per i pubblici dipendenti, con il Ministero
della Funzione Pubblica.
LAVORATORI ESCLUSI DALLA DURATA MASSIMA DI ORARIO SETTIMANALE
Le
disposizioni relative al normale orario di lavoro,
alla durata massima della prestazione lavorativa ed al lavoro straordinario, a
norma dell’ art. 17, al
comma 5, non si applicano ai lavoratori la cui durata dell’orario di
lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata
o prederminata o può essere determinata dal lavoratore stesso, in particolare
si tratta di:
1.
dirigenti
(secondo l’art. 7 della Direttiva 1999/42/Ue, si considera dirigente d’azienda
qualsiasi persona che svolge in una impresa del settore professionale
corrispondente la funzione di direttore di azienda o di filiale, ovvero la
funzione institore o vice direttore d’azienda se tale funzione implica una
responsabilità corrispondente a quella dell’imprenditore o del direttore
d’azienda ovvero la funzione di dirigente con mansioni commerciali o tecniche e
responsabile di uno o più reparti di aziende);
2.
personale direttivo delle aziende o altre
persone avente potere di decisione autonomo (Cfr. Circ. Min. Lav.
N. 10 del 15.02.2000);
3.
manodopera familiare;
4.
lavoratori del settore liturgico delle chiese e
comunità religiose;
5.
lavoratori a domicilio e telelavoratori.
Per tutti i settori, in
quanto è scomparsa la distinzione tra imprese industriali ed altri
settori, l’art.
4 del decreto legislativo dispone, in via generale, che la durata media,
calcolata su sette giorni, dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore
comprese le ore di lavoro straordinarie. La durata media va riferita ad un periodo di quattro mesi tuttavia i contratti collettivi di lavoro possono:
-
stabilire una diversa durata
massima settimanale dell’orario di lavoro (in riduzione);
- elevare fino a sei mesi, ovvero fino a 12 mesi per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, il periodo di riferimento.
Computo della media
L’art. 6 precisa che i periodi di assenza per malattia e per analogia quelli di infortunio, non devono essere computati nel calcolo dell’orario medio settimanale (48 ore), così come le ore di straordinario che confluiscono nei riposi compensativi (utilizzo della banca ore).
Prestazioni Non Considerate Orario Di Lavoro
L’art. 1, comma 2, del D.Lgs 66/2003 definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui
il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell’esecuzione della sua attività o delle sue funzioni, introducendo un
nuovo concetto di “lavoro effettivo”
rispetto all’art. 5 del R.D. 692/1923 per il qule si considera lavoro effettivo
ogni lavoro che richieda un’applicazione assidua e continuativa.
Opportunamente il comma 3
dell’art.8 chiarisce che
rimangono non retribuiti o computati come orario di lavoro (salvo diverse
disposizioni contrattuali) ai fini del superamento del limite di orario settimanale, i periodi di cui all’art.5 del R.D.
1955/1923 (e successivi atti applicativi) e all’art.4 del R.D. 1956/1923 (e
successive modificazioni), vale a dire:
a)
Aziende industriali e commerciali:
-
i
riposi intermedi che siano presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda;
-
il
tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro. Nelle miniere o cave la durata
del lavoro si computa dall’entrata all’uscita del pozzo.
-
le
soste di lavoro di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non
superiore a 2 ore, comprese tra l’inizio e la fine di ogni periodo della
giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione
all’operaio o all’impiegato. Tuttavia saranno considerate nel computo del
lavoro effettivo quelle soste, anche se di durata superiore ai 15 minuti, che sono concesse all’operaio nei lavori molto faticosi allo
scopo di rimetterlo in condizioni fisiche di riprendere il lavoro.
b)
Aziende agricole:
-
riposi
intermedi;
-
il
tempo per l’andata al campo o al posto di lavoro e quello per il ritorno, in
conformità alle consuetudini locali;
-
il
tempo necessario per le martellature della falce, salvo patto contrario.
Pesca marittima
Le
disposizioni relative alla durata massima dell’orario
di lavoro (art.4) non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca
marittime. Per tali soggetti la durata dell’orario di lavoro è stabilita in 48
ore settimanali medie, calcolata in un periodo di riferimento di un anno,
mentre i limiti dell’orario di lavoro e di quelle di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti:
a. il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:
-
14
ore in un periodo di 24 ore;
-
72
ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b. il numero minimo delle ore di riposo non deve essere
inferiore a:
-
10
ore in un periodo di 24 ore;
-
77
ore per un periodo di sette giorni.
DURATA MASSIMA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
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IL CONTRATTO COLLETTIVO |
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|
48 ore settimanali medie, compreso il
lavoro straordinario |
|
Può stabilire una minore durata massima
dell’orario di lavoro settimanale medio |
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|
Periodo di riferimento (per il calcolo della media) non superiore a 4 mesi |
|
Periodo di
riferimento (per il calcolo della media) non superiore a 6 mesi, ovvero a 12
mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione
del lavoro |
Con l’abrogazione dell’art. 5 bis del Regio Decreto 692/1923
decade l’adempimento, ivi previsto per le sole imprese industriali, della comunicazione alla Direzione Provinciale
del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro, entro le 24 ore dal superamento
delle 45 ore settimanali ovvero nei diversi termini previsti per l’orario
multiperiodale dal D.M. 3 agosto 1999.
A norma dell’art. 4, comma 5, del nuovo
decreto legislativo, nelle unità produttive, siano esse industriali o non, che occupano complessivamente più di 10
dipendenti, nel caso in cui si superi il limite delle 48 ore settimanali,
attraverso prestazioni di lavoro straordinario, il datore di lavoro deve darne
comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio
Ispezione del lavoro, alla scadenza del periodo di lavoro preso a riferimento per il
calcolo dell’effettivo orario medio settimanale, ovvero i 4 mesi previsti dal decreto o il diverso
periodo previsto dal Ccnl.
Nulla dice la norma in commento circa le modalità per adempiere a tale obbligo, stabilendo unicamente
che i contratti collettivi possono intervenire in materia.
Il
Ministero del Lavoro è intervenuto con la circolare n. 27/2003 stabilendo che la comunicazione debba
avvenire entro le 48 ore dalla scadenza del periodo di riferimento che
attualmente in assenza di previsione contrattuale è da riferirsi ai 4 mesi
previsti dal decreto con la conseguenza che la scadenza del primo periodo è del
29 Agosto 2003. Tuttavia si ritiene che in assenza di un
termine legalmente previsto il termine delle 48 ore non sia perentorio.
La conferma viene dalla considerazione svolta nella circolare citata la dove si
ritiene che il termine delle 48 ore sia da considerarsi congruo rispetto alle
esigenze organizzative del datore di lavoro.
L’obbligo
in argomento è da riferire al superamento delle 48 ore settimanali quale valore
assoluto nel periodo di riferimento ovvero
al caso in cui, nel periodo di riferimento, in una o più settimane sia intervenuto il superamento delle 48 ore, anche se,
mediamente, nel periodo interessato il limite non è superato.
Leggendo
la circolare del Ministero sembra da ritenersi valida la seconda
interpretazione.
Alto
problema interpretativo riguarda poi la sanzione (non abrogata) prevista per la
mancata osservanza di quest’ultimo adempimento. In merito si attendono i
necessari chiarimenti ministeriali.
LAVORO STRAORDINARIO
Per tutti
i settori merceologici rientranti nel campo di applicazione
del nuovo provvedimento l’art.5 stabilisce, in via generale, che il ricorso al
lavoro straordinario, cioè la prestazione lavorativa oltre il normale orario di
lavoro fissato dall’art. 3 in 40 ore settimanali, deve essere contenuto, in
ogni caso entro i seguenti limiti:
-
quelli
stabiliti dalla contrattazione collettiva, fermo restando il rispetto della
durata massima della prestazione di cui all’art. 4;
-
in
assenza di disciplina collettiva applicabile 250 ore annue sia per le imprese
industriali per le quali il limite legale era delle 80 ore trimestrali che per
le altre imprese il cui limite era delle 2 ore giornaliere e delle 12
settimanali.
Salvo
diversa disciplina contrattuale lo straordinario è
ammesso nei seguenti casi particolari:
-
eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di
fronteggiarle con l’assunzione di nuovi lavoratori;
-
di
forza maggiore o per far fronte a una situazione che possa dare luogo a un
grave ed immediato pericolo ovvero a un danno alle persone e alla produzione;
-
eventi
con mostre, ferie e manifestazioni collegate all’attività produttiva, nonché
allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse
preventivamente, comunicati agli enti pubblici competenti o alle rappresentanze
sindacali.
RETRIBUZIONE
L’art. 5, comma 5, del decreto dispone che lo straordinario deve essere
computato a parte, trascritto sul libro paga/presenze, e remunerato applicando
le maggiorazioni fissate dalla contrattazione collettiva (nella normativa
precedente era previsto un minimo del 10% mentre nella normativa vigente non è
prevista una maggiorazione minima dovuta per legge).
La
contrattazione collettiva ha, altresì, la possibilità di regolamentare,
in alternativa alla maggiorazione retributiva, periodi di riposo compensativi.
LAVORO STRAORDINARIO
|
La Legge |
|
Il contratto collettivo |
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Deve essere contenuto
|
|
Regolamenta le modalità di esecuzione entro i limiti
della durata massima dell’orario di lavoro fissato dalla legge |
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|
|
|
Periodo di riferimento (per il calcolo
della media) non superiore a 6 mesi, ovvero a 12 mesi a fronte di ragioni
obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro |
|
Il ricorso allo straordinario è ammesso: - nei casi di eccezionali esigenze
tecnico-produttive (impossibilità di assumere altri lavoratori); - in casi di forza maggiore (per salvaguardare persone o cose); - in casi di mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva |
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LE ORE STRAORDINARIE
A carico
delle imprese è previsto (art.
2, co. 19, legge 549/1995, INPS circ. n. 40 del 20.2.1996 e n. 174 del 28.8.1996)il
versamento all’INPS (fondo prestazioni temporanee) di un contributo per lavoro
straordinario, da calcolarsi sulla retribuzione prevista per le ore di lavoro
normali nelle misure indicate nella tabella sottoriportata
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LAVORO STRAORDINARIO
|
Ore straordinarie (**) |
Aziende in genere con più di 15 dipendenti
(*) |
Aziende industriali |
|
|
Fino a 15 dipendenti (*) |
Oltre 15 dipendenti (*) |
||
|
- Eccedenti le 40 ore settimanali - Eccedenti le 44 ore settimanali - Eccedenti le 48 ore settimanali |
5% 5% 5% |
_ _ 5% |
5% 10% 15% |
|
* Nella
determinazione del numero dei dipendenti (da effettuarsi
mensilmente e con riferimento all’intera azienda) non si contano:
apprendisti, contratti di formazione, contratti di reinserimento. I contratti
part-time si contano in proporzione all’orario svolto (D.Lgs.61/2000 e
successive modificazioni). I
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto si contano se non
sostituiti con altro personale (in caso contrario si contano questi ultimi). (**)
Comprese le frazioni di ora. Il limite delle 40 ore
va individuato sulla base dei criteri di computo dell’orario
stabilito dai contratti collettivi ai fini del pagamento della prestazione
straordinaria (Min.Lav. circ.100 del 10.7.1996). N.B. In caso di determinazione
forfettaria della prestazione straordinaria il contributo si calcola in ogni caso sulle quote di retribuzione eccedenti le 40
ore settimanali, andranno quindi quantificati (INPS circ. 40/1996). |
|||
I casi di esclusione
dovevano essere disciplinati, appunto, da apposito decreto interministeriale il
cui contenuto è stato anticipato dai Ministero del lavoro con circ. 21.11.96
11. 5/27319/70/or. Detto decreto risulta inviato al
Consiglio di Stato per il parere, ma non risulta a tutt'oggi pubblicato sulla
G.U. Il decreto prevede che la contribuzione sul lavoro straordinario non sia
dovuta:
- per le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo odi semplice attesa o
custodia elencate nella tabella approvata con R.D. 6.12.23 11. 2657 e succ.
modificazioni ed integrazioni:
- per le lavorazioni di cui alla tabella allegata al R.D. 10.9.23 n. 1957 e
succ. modificazioni ed integrazioni (necessità imposte da esigenze tecniche o
stagionali) nei periodi ed alle condizioni ivi previste, nei casi in cui detti
lavori vengano effettuati sulla base di contratto di
lavoro a tempo determinato ovvero a tempo parziale verticale;
- per i commessi viaggiatori o piazzisti;
- per il personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea ed
interna, nonché per il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto;
- per gli operai agricoli a tempo determinato;
- per i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti, dipendenti da
aziende editrici di giornali, periodici ed agenzie di stampa, nonché per quelli
dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
- per il personale poligrafico (operai ed impiegati) addetto alle attività di
composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti
necessari al funzionamento degli organi legislativi ed amministrativi nazionali
e locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
- per il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti
da aziende pubbliche e private;
- per i lavori di cui all'art. IO del R.D. 10.9.23 n. 1955 (messa in funzione,
manutenzione. custodia, vigilanza di impianti e mezzi
di lavoro) nonché per quelli di cui all'art. I L. 20.4.78 n. 154 e all'art. 2
L. 13.7.6611. 559.
La contribuzione non è
altresì dovuta nei casi di straordinario reso, dal personale addetto
alle aree operative, per assicurare la continuità del servizio nei settori
sotto indicati:
- telecomunicazioni. poste
ed autostrade, servizi portuali ed aeroportuali. pubblici
servizi di trasporto;
- produzione, trasformazione, distribuzione ed erogazione di elettricità, gas,
calore ed acqua;
- raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani e servizi funebri e
cimiteriali, limitatamente ai casi in cui il servizio sia richiesto
dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza (lett. Circ. Min. Lavoro
21.ll.l996n. 5/27319/70/or-circ.23.0l.1997n. 13).
Per il versamento del contributo nel settore
agricolo sono state fornite istruzioni con la circ. 10.12.96 a. 246. nella quale viene ribadito che il contributo in questione
non è soggetto alle riduzioni previste per le zone montane e svantaggiate.
Le cooperative agricole che trasformano, manipolano o commercializzano prodotti
agricoli. di cui alla L. 240/84, debbono versare il
contributo del 5% con il Sistema DM, insieme ai contributi Cig e Cuaf dovuti,
con le modalità illustrate per i settori non agricoli (circ. 30.12.9611. 264).
PART-TIME
Nel
rapporto di lavoro part-time è consentito, a determinate condizioni, lo
svolgimento di prestazioni supplementari e/o straordinarie.
A tale
proposito l’INPS (circ. n. 123,
27/6/2000) ha precisato
che dette prestazioni, ai fini dell’applicazione del contributo aggiuntivo, vengano prese in considerazione solo se eccedono le 40 ore
settimanali.
E’ quindi
escluso che il limite delle 40 ore settimanali possa essere riproporzionato in relazione alla durata della prestazione lavorativa a
tempo parziale.
SANZIONI
Il comma 2
dell’art.19 stabilisce
che dall’entrata in vigore del decreto legislativo sono abrogate le
disposizioni di legge e regolamentari inerenti la
materia (orario di lavoro) disciplinata dal nuovo provvedimento ad eccezione
delle norme espressamente richiamate e di quelle sanzionatorie. Pertanto
occorrerà che il Ministero intervenga in modo da chiarire le sanzioni attualmente applicabili.