DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA
FOGLIO DI ISTRUZIONE N. 25 DELL’ 11.02.2003 di informazione sulla legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
Si evidenziano di seguito
le più importanti novità legislative in materia previdenziale, degli
ammortizzatori sociali e di acquisto di beni e servizi della P.A. :
Abolizione
del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e reddito da lavoro (art.
44).
Dal 1° gennaio 2003 è esteso il regime totale di
cumulabilità tra pensione di anzianità e
reddito di lavoro autonomo e dipendente per i soggetti con almeno 58 anni di
età e 37 anni di contribuzione, a condizione che i predetti requisiti
sussistano all’atto del pensionamento.
Il
cumulo sarà altresì possibile a chi è già titolare di pensione di anzianità
alla data del 1° dicembre 2002, o per chi ha risolto il rapporto di lavoro entro il 30.11.2002 e
presentato domanda di pensione entro il 30.11.2002, mediante pagamento di una
somma a titolo di tassa di ingresso pari a : (pensione mese di gennaio
2003 -
pensione minima) x 30% x (95 – la
somma dei requisiti contributivi e anagrafici all’atto del pensionamento), con
un minimo pari al 20% della pensione
del mese di gennaio 2003 e con un massimo pari a tre volte la medesima
pensione.
Gli importi di cui sopra devono essere versati entro il
16.03.2003 secondo le modalità che
saranno stabilite dall’ente di appartenenza. E’ possibile comunque il
versamento anche mediante rateizzazione.
La
stessa norma, inoltre, stabilisce che i soggetti che, per gli anni precedenti e
fino al 31.03.2003, non hanno versato la quota di pensione non cumulabile,
potranno versare, a titolo di sanatoria, il 70% della pensione del mese di
gennaio 2003 per il numero degli anni di
inadempienza (massimo 4 volte la pensione di gennaio 2003), senza ulteriori interessi e sanzioni .
Si
ricorda che l’art. 40, 3° comma del DPR 27.04.1968, n. 488 prevede, a carico
del lavoratore che ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità
di pensionato, l’obbligo di versare una somma pari al
doppio dell’importo delle trattenute non
effettuate a causa di tale omissione.
La
nuova norma non cancella comunque le disposizioni previgenti laddove siano più
favorevoli.
Aliquote contributive
per gli iscritti alla gestione dei c.d. parasubordinati.
Lo stesso articolo, inoltre, a decorrere dall’ 1.01.2003 aumenta per i soggetti che
percepiscono redditi di pensione previdenziale diretta (esclusi coloro che
percepiscono una pensione di reversibilità o un assegno di invalidità),
l’aliquota di finanziamento e l’aliquota di computo per la pensione per gli
iscritti alla gestione separata ex art.
2, commi 26° e seguenti della L. 335/1995, di 2,5 punti (aliquota complessiva
12,5%) e di ulteriori 2,5 punti dal 2004
(aliquota complessiva 15%), sempre ripartito
tra due terzi a carico del committente e un terzo a carico del lavoratore
.
Confluenza
dell’ INPDAI nell’ INPS (art. 42).
La norma prevede la soppressione dell’ INPDAI e la
confluenza di tutte le sue attività e
passività, delle sue strutture e delle sue funzioni nell’ INPS, con effetto
dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2003.
Da
tale data, quindi, i dirigenti in attività già iscritti al soppresso Istituto
ed i titolari di trattamenti pensionistici diretti e di reversibilità sono
iscritti nella gestione dell’assicurazione generale IVS dell’INPS, con separata
evidenza contabile all’interno del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Gestioni
previdenziali (art. 38).
Prescrizione - Al fine della piena efficacia dell’operazione
dell’emissione generalizzata dell’estratto contributivo – operazione che l’INPS dovrebbe portare a termine entro
il 2003 – viene disposta, nell’ipotesi di periodi non coperti da contribuzione
risultanti dall’estratto conto e relativi all’anno 1998, la sospensione del
termine di prescrizione di cui all’art. 3, comma 9°, lett. a) della legge
335/1995 per 18 mesi a decorrere dall’ 1.01.2003.
Termine di decadenza per
l’iscrizione a ruolo – Lo stesso
articolo, inoltre, stabilisce lo slittamento dall’ 1.01.2001 all’ 1.01.2003 del
termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici
previdenziali, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno
successivo al termine fissato per il versamento.
Benefici
previdenziali per i lavoratori esposti
all’amianto (art. 39).
Vengono
stanziate somme specifiche all’INPS per
gli anni 2003, 2004 e 2005 per far fronte ai maggiori oneri previsti per
l’erogazione dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti
all’amianto.
Ammortizzatori
sociali (art. 41).
L’art.
41 (disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e
contratti di solidarietà) prevede una serie di norme in materia di
ammortizzatori sociali volte essenzialmente a fronteggiare le conseguenze
occupazionali della negativa congiuntura economica.
In
via generale, nel primo comma, si prevede la possibilità sia di prorogare
determinati trattamenti già in atto di cassa integrazione, di mobilità e di
disoccupazione speciale (edilizia), anche in deroga alla vigente normativa (con
una riduzione del 20% della misura dei trattamenti stessi), sia di concedere i
trattamenti in parola a situazioni nuove, senza alcuna riduzione della loro
misura, in relazione a quanto definito
in specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 30.06.2003 .
Il
potere di concedere i trattamenti di cui sopra, siano esse di proroga oppure di
primo riconoscimento, da esercitarsi entro la data del 31.12.2003, è attribuito
al Ministero del Lavoro, di concerto con
il Ministero dell’economia, in presenza di programmi finalizzati alla gestione
di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
tali programmi.
Per
i trattamenti in questione risulta stanziata la cifra complessiva di oltre 376
milioni di Euro (di cui 80 per i lavori socialmente utili).
Nei
commi successivi vengono ulteriormente prorogate, fino alla data del 31.12.2003, con relativo finanziamento,
alcune disposizioni normative, di carattere specifico e contingente, la cui
scadenza era prevista al 31.12.2002.
In particolare, si tratta della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti (art. 2, comma 1°, legge
n. 172/2002); della stipula dei contratti di solidarietà presso imprese
appartenenti a settori non rientranti nella sfera dei applicazione della
normativa sulla CIGS (art. 52, comma 70, legge n. 448/2001).
Con riferimento specifico al settore della
componentistica, sono previste ulteriori disposizioni normative, sempre in tema
di utilizzo degli ammortizzatori sociali, che introducono deroghe alla
legislazione vigente, al fine di agevolare il ricorso delle aziende a tali
strumenti.
In
particolare, con la disposizione
inserita nel comma 9° dell’art. 41, si prevede che, fino al 31.12.2003, il trattamento ordinario di
integrazione salariale può essere concesso per un periodo massimo pari al
doppio di quello normale (cioè per 24 mesi consecutivi, anziché 12, o per 24
mesi non continuativi in un triennio,
anziché 12 in un biennio), per le
imprese industriali che svolgono attività produttive di fornitura o
sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio , a favore di imprese
operanti nel settore automobilistico (ad es. indotto FIAT).
Sempre
per tali imprese dell’indotto automobilistico, inoltre, ai fini del computo dei
termini massimi di fruizione della cassa integrazione, le settimane di
intervento vengono conteggiate, solo se la riduzione dell’orario è almeno pari
al 10% dell’orario settimanale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva
interessata.
Fino
alla data del 10.08.2005, i periodi di cassa integrazione eccedenti la durata
normale non vengono computati ai fini del raggiungimento del massimo dei 36
mesi nel quinquennio, stabilito dall’art. 1, comma 9°, della legge n. 223/1991.
La
finanziaria 2003 proroga il bonus assunzioni fino al 2006 e salva le assunzioni
effettuate fino al blocco delle stesse al 7 luglio scorso, per le quali (e solo
per le quali) resta ferma l’originaria
misura del bonus per tutto il 2003.
Le ulteriori assunzioni,
invece, saranno meno incentivate.
In
tal caso, infatti, il bonus perde consistenza scendendo a € 100, elevabili a
150 se l’assunto è un soggetto
d’età superiore ai 45 anni, più
un ulteriore contributo di € 300 se
l’assunzione è effettuata nei territori svantaggiati (Mezzogiorno e territori
con forte disoccupazione).
Scompare,
infine, la procedura automatica di fruizione: il credito d’imposta sarà
fruibile solo dietro assenso dell’Agenzia delle Entrate.
Tale bonus non si applica
alle assunzioni effettuate nella Provincia di Latina.
Pagamento
e riscossione di somme di modesto ammontare (art. 25).
L’art.
25 introduce il principio che le somme di piccola entità, qualunque sia la loro
natura, non facciano scaturire procedure per la loro riscossione, così da non
dar scattare costosi iter amministrativi, sostanzialmente meno remunerativi del
credito accertato.
L’articolo
rinvia ad uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
consistenti in regolamenti delegati di delegificazione, per l’adozione di specifiche
disposizioni attuative del principio
suddetto.
Latina, 11.02.2003
IL DIRETTORE
(dr. Antonio d’Incertopadre)