DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI  LATINA

 

  

 

 

FOGLIO DI  ISTRUZIONE N. 25 DELL’ 11.02.2003 di informazione sulla legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

 

 

 

 

 

            Si evidenziano di seguito  le più importanti novità legislative in materia previdenziale, degli ammortizzatori sociali e di acquisto di beni e servizi della P.A. :

 

 

Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e reddito da lavoro (art. 44).

            Dal 1° gennaio 2003 è esteso il regime totale di cumulabilità  tra pensione di anzianità e reddito di lavoro autonomo e dipendente per i soggetti con almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione, a condizione che i predetti requisiti sussistano all’atto del pensionamento.

Il cumulo sarà altresì possibile a chi è già titolare di pensione di anzianità alla data del 1° dicembre 2002, o per chi ha risolto  il rapporto di lavoro entro il 30.11.2002 e presentato domanda di pensione entro il 30.11.2002, mediante pagamento di una somma a titolo di tassa di ingresso pari a : (pensione mese di gennaio 2003  -  pensione minima) x 30% x  (95 – la somma dei requisiti contributivi e anagrafici all’atto del pensionamento), con un minimo pari al 20%  della  pensione  del mese di gennaio 2003 e con un massimo pari a tre volte la medesima pensione.

            Gli importi di cui sopra devono essere versati entro il 16.03.2003 secondo  le modalità che saranno stabilite dall’ente di appartenenza. E’ possibile comunque il versamento anche mediante  rateizzazione.

La stessa norma, inoltre, stabilisce che i soggetti che, per gli anni precedenti e fino al 31.03.2003, non hanno versato la quota di pensione non cumulabile, potranno versare, a titolo di sanatoria, il 70% della pensione del mese di gennaio 2003 per il numero degli anni  di inadempienza (massimo 4 volte la pensione di gennaio 2003), senza  ulteriori interessi e sanzioni .

Si ricorda che l’art. 40, 3° comma del DPR 27.04.1968, n. 488 prevede, a carico del lavoratore che ometta di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di  pensionato,  l’obbligo di versare una somma pari al doppio  dell’importo delle trattenute non effettuate a causa di tale omissione.

La nuova norma non cancella comunque le disposizioni previgenti laddove siano più favorevoli.

 

 

 

Aliquote contributive per gli iscritti alla gestione dei c.d. parasubordinati.

 

            Lo stesso articolo, inoltre, a decorrere  dall’ 1.01.2003 aumenta per i soggetti che percepiscono redditi di pensione previdenziale diretta (esclusi coloro che percepiscono una pensione di reversibilità o un assegno di invalidità), l’aliquota di finanziamento e l’aliquota di computo per la pensione per gli iscritti  alla gestione separata ex art. 2, commi 26° e seguenti della L. 335/1995, di 2,5 punti (aliquota complessiva 12,5%) e di ulteriori  2,5 punti dal 2004 (aliquota complessiva 15%), sempre ripartito  tra due terzi a carico del committente e un terzo a carico del lavoratore .

 

 

 

Confluenza dell’ INPDAI  nell’ INPS (art. 42).

            La norma prevede la soppressione dell’ INPDAI e la confluenza di tutte le sue attività  e passività, delle sue strutture e delle sue funzioni nell’ INPS, con effetto dell’entrata in vigore della legge finanziaria 2003.

Da tale data, quindi, i dirigenti in attività già iscritti al soppresso Istituto ed i titolari di trattamenti pensionistici diretti e di reversibilità sono iscritti nella gestione dell’assicurazione generale IVS dell’INPS, con separata evidenza contabile all’interno del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

 

 

Gestioni previdenziali (art. 38).

Prescrizione -  Al fine della piena efficacia dell’operazione dell’emissione generalizzata dell’estratto contributivo – operazione  che l’INPS dovrebbe portare a termine entro il 2003 – viene disposta, nell’ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall’estratto conto e relativi all’anno 1998, la sospensione del termine di prescrizione di cui all’art. 3, comma 9°, lett. a) della legge 335/1995 per 18 mesi a decorrere dall’ 1.01.2003.

 

Termine di decadenza per l’iscrizione  a ruolo – Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce lo slittamento dall’ 1.01.2001 all’ 1.01.2003 del termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento.

 

 

 

Benefici previdenziali per i lavoratori  esposti all’amianto (art. 39).

Vengono stanziate somme specifiche  all’INPS per gli anni 2003, 2004 e 2005 per far fronte ai maggiori oneri previsti per l’erogazione dei benefici previdenziali a favore dei lavoratori esposti all’amianto.

 

 

 

Ammortizzatori sociali (art. 41).

 

L’art. 41 (disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà) prevede una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali volte essenzialmente a fronteggiare le conseguenze occupazionali della negativa congiuntura economica.

In via generale, nel primo comma, si prevede la possibilità sia di prorogare determinati trattamenti già in atto di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione speciale (edilizia), anche in deroga alla vigente normativa (con una riduzione del 20% della misura dei trattamenti stessi), sia di concedere i trattamenti in parola a situazioni nuove, senza alcuna riduzione della loro misura,  in relazione a quanto definito in specifici accordi in sede governativa, intervenuti entro il 30.06.2003 .

Il potere di concedere i trattamenti di cui sopra, siano esse di proroga oppure di primo riconoscimento, da esercitarsi entro la data del 31.12.2003, è attribuito al Ministero del Lavoro, di  concerto con il Ministero dell’economia, in presenza di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in tali programmi.

Per i trattamenti in questione risulta stanziata la cifra complessiva di oltre 376 milioni di Euro (di cui 80 per i lavori socialmente utili).

 

 

 

Nei commi successivi vengono ulteriormente prorogate, fino alla data  del 31.12.2003, con relativo finanziamento, alcune disposizioni normative, di carattere specifico e contingente, la cui scadenza era prevista al 31.12.2002. 

In particolare, si tratta della possibilità di iscrizione  nelle liste di mobilità per i lavoratori  licenziati da aziende con meno di  quindici dipendenti (art. 2, comma 1°, legge n. 172/2002); della stipula dei contratti di solidarietà presso imprese appartenenti a settori non rientranti nella sfera dei applicazione della normativa sulla CIGS (art. 52, comma 70, legge n. 448/2001).

            Con riferimento specifico al settore della componentistica, sono previste ulteriori disposizioni normative, sempre in tema di utilizzo degli ammortizzatori sociali, che introducono deroghe alla legislazione vigente, al fine di agevolare il ricorso delle aziende a tali strumenti.

In particolare, con la  disposizione inserita nel comma 9° dell’art. 41, si prevede che, fino al  31.12.2003, il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso per un periodo massimo pari al doppio di quello normale (cioè per 24 mesi consecutivi, anziché 12, o per 24 mesi  non continuativi in un triennio, anziché 12 in un biennio),  per le imprese industriali che svolgono attività produttive di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio , a favore di imprese operanti nel settore automobilistico (ad es. indotto FIAT).

Sempre per tali imprese dell’indotto automobilistico, inoltre, ai fini del computo dei termini massimi di fruizione della cassa integrazione, le settimane di intervento vengono conteggiate, solo se la riduzione dell’orario è almeno pari al 10% dell’orario settimanale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva interessata.

Fino alla data del 10.08.2005, i periodi di cassa integrazione eccedenti la durata normale non vengono computati ai fini del raggiungimento del massimo dei 36 mesi nel quinquennio, stabilito dall’art. 1, comma 9°, della legge n. 223/1991.

 

 

 

Bonus assunzioni (art. 63).

 

La finanziaria 2003 proroga il bonus assunzioni fino al 2006 e salva le assunzioni effettuate fino al blocco delle stesse al 7 luglio scorso, per le quali (e solo per le quali) resta ferma  l’originaria misura del bonus per tutto il 2003.

Le ulteriori assunzioni, invece, saranno meno incentivate.

In tal caso, infatti, il bonus perde consistenza scendendo a € 100, elevabili a 150 se l’assunto è un soggetto  d’età  superiore ai 45 anni, più un ulteriore contributo di €  300 se l’assunzione è effettuata nei territori svantaggiati (Mezzogiorno e territori con forte disoccupazione).

Scompare, infine, la procedura automatica di fruizione: il credito d’imposta sarà fruibile solo dietro assenso dell’Agenzia delle Entrate.

Tale bonus non si applica alle assunzioni effettuate nella Provincia di Latina.

 

Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare (art. 25).

 

L’art. 25 introduce il principio che le somme di piccola entità, qualunque sia la loro natura, non facciano scaturire procedure per la loro riscossione, così da non dar scattare costosi iter amministrativi, sostanzialmente meno remunerativi del credito accertato.

L’articolo rinvia ad uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, consistenti in regolamenti delegati di delegificazione, per l’adozione di specifiche disposizioni attuative  del principio suddetto.

 

 

Latina, 11.02.2003

  

 

IL DIRETTORE

(dr. Antonio d’Incertopadre)

 

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