di
S. Lizzani
Il giornalino
di Avventure nel Mondo n. 2-3, anno XXVII, marzo-giugno 2000, è
composto da ben 336 pagine. Dopo una nutrita serie di articoli corredati
da foto a grandi dimensioni, lettere da posta del cuore, pagine e pagine
di indirizzi, puntigliosi elenchi di attività ed incontri vari,
dopo gli itinerari dei viaggi intorno al mondo, eccoci arrivare alla pagina
più importante ma anche la più negletta. Si, è proprio
quella in fondo, la pagina 336.
L'impaginazione
stessa la dice lunga, con caratteri microscopici fitti fitti. Ci vuole
la lente d'ingrandimento. Insomma dopo pagine e pagine di inutili se non
futili notiziole, il consumatore che vuole conoscere qual è il rapporto
che s'instaura tra lui e l'agenzia, ossia - giuridicamente parlando - le
obbligazioni e i diritti reciproci, si troverà di fronte al solito
vecchio stratagemma che nonostante tutto è ancora efficace. Per
venire incontro ai tutti coloro che non hanno tempo, voglia e magari competenze
specifiche, ho preparato questo commento critico sulle Condizioni di Fornitura
proposte dalla V.n.M. (da loro riportate come Condizioni di Partecipazione)
che hanno lo scopo di orientare ed informare il consumatore e potenziale
partecipante. Non si tratta di un'analisi giuridica comparativa, ma ho
tuttavia utilizzato e richiamato (anche se in modo intuitivo e non referenziato)
nozioni elementari del diritto su cui si basano alcune osservazioni.
Le condizioni
di partecipazione appaiono ad una lettura superficiale immutate da anni.
Stessa collocazione in fondo, stessi caratteri microscopici, insomma stessa
illeggibilità da anni. Tuttavia ciò è vero solo in
parte. Le condizioni riportate nel numero 2-3, marzo-giugno 2000, anno
XXVII, sono variate rispetto a quelle del giornalino N° 6, novembre
- dicembre 1998, anno XXV. Vari articoli sssono stati modificati, ma la scomparsa
più evidente è il riferimento al Pacchetto Turistico
contenuto nell'art.10 "perfezionamento del contratto".
La nozione di
Pacchetto Turistico è stata introdotta qualche anno fa nella
legislazione italiana a tutela del consumatore ed afferma che il TO è
responsabile verso il consumatore per tutto quanto egli offre (con alcune
limitazioni) come un tutt'uno, definibile appunto come pacchetto di servizi.
Ma andiamo con
ordine ed esaminiamo le variazioni più importanti. Per comodità
ho indicato le vecchie condizioni come 1998.
Ex ART 6. MODIFICHE
PROGRAMMA DI VIAGGIO (1998)
6) MODIFICHE
PROGRAMMA DI VIAGGIO
In considerazione delle
caratteristiche degli itinerari di viaggio che prevedono l'utilizzazione
di tariffe aeree particolarmente economiche, le date di partenza e di rientro
indicate nel programma di viaggio possono subire variazioni fino ad un
massimo digiorni quattro (con l'eventuale modifica della durata del viaggio),
fermo restando che le date indicate nel foglio notizie debbono comunque
considerarsi definitive. In tal caso è fatto salvo per ciascun partecipante
il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo telegramma
o messaggio fax alla Viaggi nel Mondo entro e non oltre gg. 2 dal ricevimento
della comunicazione avente per oggetto la modifica del programma. Inoltre
i mezzi utilizzati per la realizzazione del viaggio, noleggiati in loco
o portati dall'Italia, possono subire guasti meccanici, insabbiamenti ed
altri incidenti. Le difficoltà di certi itinerari, la formula che
prevede l'utilizzazione dei mezzi locali, l'imprevedibilità di ogni
tipo che possono insorgere in corso di viaggio, potrebbero causare ritardi,
variazioni e modifiche anche sostanziali all'itinerario e/o al programma
previsto di viaggio.
Il partecipante dichiara
di accettare sin d'ora tali modifiche e variazioni di programma senza peraltro
pretendere rimborsi o danni di qualsiasi genere. Chi lascia il gruppo in
corso di viaggio lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere
dal coordinatore, dall'Agenzia Organizzatrice, o dai fornitori di servizi.
|
In questa clausola
del 1998 si faceva esplicitamente menzione che "i mezzi possono subire
guasti meccanici o insabbiamenti ed altri incidenti"; faceva altresì
riferimento alle "difficoltà" ed alla "imprevedibilità
di ogni tipo" di "certi itinerari" che potevano sostanzialmente
cambiare il programma di viaggio. Il partecipante non poteva perciò
adire ad alcuna pretesa. Nella nuova formulazione del 2000 quest'articolo
è diventato il n.7 ed è totalmente scomparso ogni riferimento
ai potenziali incidenti e problemi insiti nei viaggi proposti. Questo non
vuole dire che la natura dei viaggi-itinerari proposti sia cambiata o sia
diventata più sicura, si è semplicemente omesso di menzionare
tali rischi.
Ex Art.7 PARTECIPANTE
COORDINATORE DI VIAGGIO (1998)
7) PARTECIPANTE
COORDINATORE DI VIAGGIO
sottoscrivendo la scheda
di prenotazione al viaggio i partecipanti danno mandato a uno di loro,
individuato unitamente dalla Viaggi nel Mondo, in relazione al grado di
difficoltà del viaggio prescelto, di coordinare l'attività
del gruppo in corso di viaggio, con espressa esclusione di ogni responsabilità
di quest'ultimo nei confronti del gruppo in conseguenza di eventuali rapporti
con terzi connessi alle esigenze di viaggio. Il partecipante prescelto
come coordinatore sarà reso noto a tutti gli altri partecipanti
con il foglio notizie.
|
Nell'edizione 1998,
il partecipante coordinatore era espressamente sollevato da ogni
responsabilità nei confronti del gruppo per problemi conseguenti
alla sua "delega ad operare " verso terzi. In altre parole con questa clausola
s'intendeva in qualche modo salvaguardare o forse "delegittimare" l'operato
del coordinatore in caso di problemi o incidenti.
Nell'edizione
2000 tutto ciò scompare. Sull'argomento della responsabilità
del partecipante-coordinatore in corso di viaggio e sui limiti alla sua
rappresentatività, ancora non è stato possibile dire l'ultima
parola. Sulla lista tematica di discussione Infonetavventure ospitata al
sito http://www.egroups.com/group/infonetavventure,
lista a cui partecipano numerosi coordinatori e partecipanti dei viaggi
di AM, sono apparsi vari messaggi sull'argomento. Allo stato attuale (agosto
2000) non ci sono giunte notizie d'azioni legali intentate da partecipanti
contro coordinatori per eventuali responsabilità di questi ultimi
in sinistri tuttavia il parere che sembra essere più accreditato
in merito è il seguente (chiedo venia agli esperti giuristi dell'improprio
linguaggio tecnico):
"In
virtù dell'art.5 e quindi della irresponsabilità dell'agenzia
per danni alle cose ed alla persone in corso di viaggio trattandosi di
viaggio autogestito, il coordinatore è espressamente delegato dal
gruppo a compiere atti verso terzi o fare scelte operative. Qualora in
conseguenza di tali atti siano stati cagionati danni alle cose od alle
persone partecipanti, eventi la cui responsabilità diretta o indiretta
sia riconducibile al comportamento del partecipante coordinatore per negligenza
o dolo, il danneggiato/i potrebbero rivalersi in sede civile (ed anche
penale se applicabile) contro il partecipante coordinatore."
Lo scenario di un
coordinatore querelato da uno o più partecipanti per eventuali incidenti
o altri danni sia personali che patrimoniali subiti non sembra fantascientifico.
Il fatto che sino ad oggi non sia fortunatamente accaduto non invalida
la costruzione logica giuridicamente plausibile e fondata.
L'unica possibilità
per il coordinatore
di essere esentato da tale non lieve e non invidiabile fardello, è
la continua negoziazione del suo ruolo e la convalida/approvazione assembleare
passo - passo di ogni sua proposta previa discussione ed illustrazione
al gruppo. Per esempio supponendo che un coordinatore si trovi nella necessità
di trattare il noleggio
di un pulmino, egli per essere esentato da ogni responsabilità dovrebbe:
-
Acquisire tutte
le condizioni di fornitura
-
Valutare lo stato
del veicolo in termini di sicurezza e comfort
-
Proporre al gruppo
quanto sopra
-
Ottenere dal gruppo
un'approvazione formale scritta alla conclusione del contratto ed ottenere
una liberatoria in merito
Ma quanti sarebbero
disposti ad accettare simili assemblee per ogni decisione? La conclusione
logica è che non essendo possibile gestire un viaggio in modo corale
il coordinatore deve essere consapevole di accettare una certa dose di
rischio non valutabile a priori.
Art. 19 ) SITUAZIONE
DI SICUREZZA NEI PAESI DEL MONDO
19) SITUAZIONE
DI SICUREZZA NEI PAESI DEL MONDO
I partecipanti che si iscrivono
ai viaggi si impegnano ad informarsi preventivamente presso gli organi
competenti: Ministero degli esteri (Unità di crisi), Automobile
Club, Associazioni Nazionali e Regionali degli Agenti di viaggio, Associazioni
di tutela dei Consumatori, allo scopo di valutare rischi, tutele e precauzioni
per i paesi previsti nel programma di viaggio e decidere individualmente
e liberamente la partecipazione al viaggio stesso. I partecipanti inoltre
prendono atto che le situazioni di pericolo possono rapidamente variare
e diffondersi e che nonostante la massima cura esercitata dalle diverse
fonti ufficiali di informazione queste non possono farsi garanti della
assoluta correttezza degli avvisi disponibili al pubblico e che tali informazioni
non possono e non vogliono sostituirsi alla decisione di effettuare o meno
il viaggio. Pertanto l'agenzia Viaggi nel Mondo non potrà essere
chiamata a rispondere di eventuali danni e pregiudizi che dovessero insorgere
in corso di viaggio a causa della situazione in generale nei paesi visitati.
|
Questa clausola
sembra essere direttamente una risposta alle informazioni ed alle denunce
fatte su questo sito. Nella sua fredda enunciazione significa "Anche se
vi proponiamo un viaggio in Sierra Leone o in Cambogia o dovunque ci siano
rivolte, guerre tribali, banditismo, etc., il fatto che ve lo proponiamo
non è una garanzia, pertanto qualunque cosa vi succeda avevate il
dovere di saperlo prima. Noi non siamo responsabili di nulla".
Ma il grande
pubblico, sebbene possa essere informato sulle cronache più sanguinose,
ignora realtà locali ben più insidiose che invece la V.n.M.
conosce bene perché continuamente riportate nelle relazioni dei
viaggi precedenti. Mi riferisco in particolar modo al banditismo ed alla
microcriminalità. Quando affermo che il Kenya, paese stranoto turisticamente
parlando, è uno dei paesi africani più pericolosi, molti
stentano a crederlo. La criminalità urbana è purtroppo una
drammatica realtà delle grandi città USA ed anche in Europa.
Ma quando viaggiamo in aree rurali di paesi extraeuropei, siamo portati
a sentirci più sicuri di quanto non ci sentiremmo a New York o Los
Angeles. In linea di massima ciò può essere vero ma la criminalità
nei paesi poveri è soprattutto un fenomeno rurale più simile
al brigantaggio del 1800. Questi territori franchi, che sfuggono al controllo
della polizia o dell'esercito sono spesso molto più estesi di quanto
non lo siano quelli sotto il controllo dei governi locali. Il banditismo
può avere origine da ragioni politiche, economiche, traffico di
droga etc., ma normalmente non fa notizia e pertanto la maggior parte dei
potenziali turisti ne ignora l'esistenza. La mappa di seguito fornita delle
zone più conosciute di banditismo cronico nel mondo è puramente
orientativa e non può essere considerata esauriente :
Oriente
Asia Minore,
confini orientali della Turchia. Caucaso.
Pakistan, confini
con Afganistan.
India Nord Orientale,
confini con Nepal-Birmania, occasionalmente in aree rurali dell'India del
Nord.
Thailandia-Birmania,
triangolo d'oro.
Malesia-Filippine,
pirateria marittima.
Africa
Sudan, Etiopia,
Eritrea, Somalia.
Niger.
Kenya e quasi
tutta l'Africa Australe.
Nigeria e quasi
tutti i paesi della costa occidentale.
Sud America
Bolivia, Colombia,
Cile, Perù, Brasile.
Escludendo i
fenomeni di criminalità che sono diffusi particolarmente nelle aree
urbane degli USA, alcuni paesi dell'Europa e Mosca, è in Sud
America, popolare meta di viaggio, che si concentrano i maggiori
rischi di rapina a mano armata. Nelle città del Brasile, Perù,
Colombia, Bolivia, Messico, Venezuela il turista occidentale deve adottare
le precauzioni adeguate. In Oriente tali rischi sono minori ma in
città come Hong Kong, Banghock o Nuova Delhi è sempre bene
adottare le stesse cautele che avremmo a Los Angeles.
Un discorso a
parte meriterebbe lo Yemen, dove le ragioni dei sequestri dei turisti sono
di natura politica. Ciononostante V.n.M. continua a proporre i suoi itinerari
in zone non controllate dal governo centrale come Sahara (il paese arroccato
su un picco montagnoso) o Marib (rovine della mitica regina Saba) mentre
altri operatori turistici hanno scelto di non portare i loro clienti su
quelle tratte.
La geografia
dei conflitti regionali è poi molto varia, le guerre dimenticate
sono tantissime ma lasciano dei segni indelebili nelle mutilazioni inflitte
dalle mine come in Angola.
Nell'Africa magrebina
esiste un'area di conflittualità anche tribale localizzata tra Marocco,
Mauritania, Niger che è poco conosciuta dal grande pubblico.
Aree di conflitti
locali e terrorismo:
Medio Oriente
Confini Turchia,
Caucaso
Africa
Algeria, Egitto,
Maghreb, Sudan, Etiopia, Somalia, Sierra Leone, Africa Centrale (parzialmente)
Oriente
Kashmir - Ladakh
(India), Sri Lanka, Laos- Cambogia, Filippine
Sud America
Perù,
Colombia
I professionisti
del settore turistico, proprio per la natura stessa dei loro affari ed
i contatti continui che essi hanno con i vari corrispondenti nel mondo,
sono costantemente informati delle realtà locali, molto di più
forse di quanto non possa un organismo ministeriale. La maggior parte dei
TO che offrono "viaggi chiavi in mano", ossia i cosiddetti "pacchetti turistici",
sono particolarmente sensibilizzati verso l'aspetto sicurezza. I TO hanno
generalmente il massimo interesse a salvaguardare l'immagine ed il prestigio
aziendale, così come mettersi al riparo da eventuali responsabilità.
Gli accompagnatori professionali infine, che spesso sono originari del
posto, esercitano la massima attenzione ai fini di salvaguardare la sicurezza
delle persone e dei beni a loro affidati, perché potrebbero essere
licenziati a causa della loro negligenza.
Ora, immaginiamo
la difficoltà che sperimenta un potenziale partecipante (semmai
fosse riuscito a leggere tale clausola) nel reperire queste informazioni
per valutare i rischi del viaggio. La negazione di fornire informazioni
attendibili ed oneste su queste realtà che V.n.M. conosce perfettamente
ed il rimpallo di responsabilità sempre e soltanto sul viaggiatore,
seppur giuridicamente lecita, appare quindi eticamente scorretta e significativa
della politica da quest'ultima adottata nei confronti dei consumatori.
Art. 6) LIMITI
DI RESPONSABILITA' VIAGGI A2
Come nel gioco
dell'oca, torniamo indietro alla numero 6 che recita:
6) LIMITI
RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO (VIAGGI CONTRADDISTINTI DALLA
SIGLA "A2"
Nei casi in cui la Viaggi
nel Mondo S.r.L. si limita a fornire esclusivamente il servizio di trasporto
aereo, l'assistenza di un partecipante-coordinatore e l'utilizzo di una
raccolta contenente le relazioni di precedenti esperienze di viaggio, lasciando
all'autonomia del gruppo la scelta e l'utilizzo in loco degli altri servizi
occorrenti per lo svolgimento del viaggio (vitto, alloggio e trasporto
con mezzi locali), la proposta di viaggio non costituisce "pacchetto turistico"
di cui all'art. 2 del D.L. 17 marzo 1995, n. 111 e pertanto l'agenzia risponde
dei pregiudizi subiti dal partecipante nei limiti previsti dall'art. 21,
22 e 23 della L. 27 dicembre 1977, n. 1084. In particolare, si segnala
che l'intermediario non risponde degli eventuali danni arrecati ai partecipanti
da terzi fornitori di servizi utilizzati direttamente dal gruppo anche
se prenotati dall'agenzia. Nei casi in cui l'agenzia prenoti alcuni tipi
di servizi essa agisce esclusivamente quale mandataria del gruppo, onde
non può rispondere degli eventuali disservizi imputabili esclusivamente
ai fornitori.
|
Anche qui non c'è
verso di far assumere alla V.n.M. la benché minima responsabilità,
ma qui troviamo anche un'ulteriore reiterazione di quanto già sapevamo,
ossia: anche se la V.n.M. avesse soltanto prenotato, come "mandataria
del gruppo" non potrebbe essere considerata in alcun modo responsabile
in questi viaggi classificati A2 alla pagina 140 del giornalino come "Mezzi
locali non prenotati". Si tratta ovviamente di una sfacciata ipocrisia,
V.n.M. conosce perfettamente i fornitori dei servizi nei vari paesi e lo
dichiara pubblicamente nel suo sito
Web (enfasi nell'originale):
In breve, grazie
all'enorme esperienza acquisita, è in grado di spaziare in ogni
campo del viaggio organizzato, dal semplice week end in Europa al viaggio
in Antartide, dalle spedizioni alpinistiche, ai raid in moto e in auto
fuoristrada. Oggi, dopo 22 anni di esperienza diretta, ha accumulato un
patrimonio di conoscenza unico ed illimitato che permette di presentarsi
come
L'UNICA
AGENZIA IN ITALIA IN GRADO DI RISPONDERE A QUALSIASI QUESITO RIGUARDANTE
IL VIAGGIO OVUNQUE NEL MONDO!
|
L'enfatico enunciato
che ricorda nella sua prosopopea più un proclama d'altri tempi che
un'efficace comunicazione mediatica, si scioglie come neve al sole quando
si tratta di passare ai fatti concreti. Se uno si rivolge ad un artigiano
per eseguire un lavoro, ad un architetto per ristrutturare casa, ad un
meccanico per farsi riparare un'auto, insomma se qualcuno ha bisogno di
una prestazione o servizio e si rivolge ad un professionista dovrebbe ottenere
uno straccio di garanzia circa l'"esecuzione a regola d'arte" di quanto
commissionato. Ora se è vero che la V.n.M., come sbandierato ai
quattro venti, è un Tour Operator professionale con debite autorizzazioni
e licenze nonché con un "patrimonio di conoscenza unico ed
illimitato" di
cui non dubitiamo minimamente, perché allora - ci chiediamo - inventare
tutti questi paletti contrattuali di "totale deresponsabilizzazione" rispetto
a quanto venduto?
Le condizioni
contrattuali economiche (art.li 12-13-14-15-16-17)
Un commento separato
meritano le condizioni contrattuali economiche che occupano la metà
pagina 336 del giornalino numero 2-3 2000. Proprio in queste clausole si
avverte lo sbilanciamento tra le parti, l'agenzia da un lato ed il consumatore
dall'altro, due pesi e due misure. Qui non ci sono dubbi su chi nel rapporto
contrattuale prevale imponendo le sue "condizioni". Parlando di soldi la
prima considerazione da fare è: si risparmia con V.n.M? E quanto?
L'assioma Avventure nel Mondo uguale a viaggio economico è sempre
vero? Sul proprio sito
Web la V.n.M. proclama la sua economicità in questi termini (enfasi
nell'originale):
I prezzi
sempre ridotti al minimo, non perché vi stiamo regalando qualcosa,
ma perché la formula stessa permette di acquisire i servizi direttamente
dai fornitori con un drastico abbattimento dei costi.
|
Questa affermazione
che può sembrare sensata, ad un'analisi più attenta si rivela
uno slogan. Infatti, nella maggior parte dei viaggi V.n.M l'unico servizio
fornito è il biglietto e quindi non ci sono dubbi che i biglietti
la V.n.M deve comprarli direttamente dalle compagnie aeree come tutti i
TO! Ma se è a tutti evidente che il negoziante di fiducia deve acquistare
la pasta dal grossista, è altrettanto chiaro che il suo peso contrattuale
e quindi i prezzi e le condizioni che strapperà saranno ben diverse
dall'ipermercato. In questo senso possiamo affermare che V.n.M sta sul
mercato della biglietteria aerea come l'alimentari sta all'ipermercato
nel mercato dei beni alimentari.
I grandi TO acquistano
dalle compagnie aeree i biglietti a blocchi di migliaia e prenotano con
notevole anticipo i passaggi aerei. Questa politica di acquisti è
una vera e propria strategia contrattuale basata su studi di marketing
e previsioni statistiche, l'obiettivo è quello del massimo risparmio.
Ma la V.n.M pur movimentando 20.000 persone l'anno non è in grado
di gestire una politica acquisti razionale a causa della frammentazione
delle sue proposte e alla sua stessa metodologia operativa (per es. non
porre una data limite alla prenotazione o specificare il numero minimo
dei partecipanti), le conseguenze pratiche di tutto ciò sono:
-
Itinerari di volo
spesso assurdi con notevoli perdite di tempo e rischi di overbooking. L'agenzia
non trova tutti i passaggi richiesti sulle tratte direte e quindi deve
ricorrere a piani di volo dispersivi ed irrazionali.
-
Impossibilità
di programmare gli acquisti della biglietteria con largo anticipo.
Questa evidente
carenza è stata implicitamente ammessa dai titolari dell'agenzia
durante i vari raduni riservati ai coordinatori ed ai meeting annuali dell'associazione
con la giustificazione che V.n.M. è visto come un TO anomalo e quindi
osteggiato dalle compagnie aeree che vendono i biglietti a stock. In altre
parole le modalità di acquisto della V.n.M. non sarebbero quindi
gradite alle aerolinee perché difformi dallo standard e dalle consuetudini
adottate dagli altri TO. In buona sostanza si è portati a ritenere
che, se fosse vera l'affermazione della V.n.M. di saper fare economie di
scala, i prezzi indicati sul giornalino dovrebbero essere molto più
bassi.
Gli unici veri
"servizi a terra" acquistati dall'agenzia sono fondamentalmente i prepagati
(alberghi od trasporti) dei viaggi soft, che hanno un peso minimo rispetto
alla biglietteria.
L'analisi sull'effettiva
economicità dei viaggi V.n.M ci porterebbe lontano dallo specifico.
Continuiamo quindi nell'esame dei contenuti formali del "contratto" imposto
ai partecipanti.
Art.12 QUOTE
DI PARTECIPAZIONE
12) QUOTE
DI PARTECIPAZIONE
Le quote individuali
di partecipazione indicate nelle schede di viaggio pubblicate nel periodico
Avventure nel Mondo, sono calcolate in base ai cambi e alle tariffe dei
vettori in vigore al momento della stampa del programma. Le quote potranno
essere cambiate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle
tariffe dei vettori e del costo dei servizi a terra. In espressa deroga
all'art. 11 del D. Lgs n. 111/95, l'eventuale variazione in aumento della
quota di partecipazione sarà comunicata ai partecipanti tempestivamente,
e dovrà comunque essere riportata all'interno del foglio notizie.
Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il partecipante è
in facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione
scritta all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
relativa all'aumento.
[…]
|
La clausola della
variazione dei prezzi è applicata da tutti i TO. Quello che preme
evidenziare è che non sono forniti i valori di cambio di riferimento,
per cui non è possibile per il partecipante giudicare se
l'eventuale aumento applicato è congruo o meno. Inoltre se l'aumento
è inferiore al 10% l'agenzia non ha l'obbligo di comunicarlo e quindi
all'ultimo momento il partecipante potrebbe avere una sgradita sorpresa.
Art.14 ANNULLAMENTI
14) ANNULLAMENTI
[…]
La Viaggi nel Mondo piò
ugualmente annullare il contratto di viaggio quando il numero minimo di
viaggiatori per l'effettuazione del viaggio stesso non sia raggiunto. In
tal caso l'Agenzia si obbliga a dare notizia al partecipante dell'annullamento
del viaggio non oltre i dieci giorni lavorativi antecedenti la data di
partenza prevista dal programma di viaggio pubblicato sulla rivista Avventure
nel Mondo; si impegna a restituire l'acconto di Lit. 300.000 corrisposto
dal partecipante all'atto della prenotazione.
|
L'ultimo paragrafo
è particolarmente degno di nota. V.n.M. può annullare il
viaggio quando non si raggiunge il minimo dei partecipanti. Già
ma qual è questo minimo? 6, 7, 8, 9, 10 persone? Non c'è
dato saperlo; anche qui un'altra bella clausola ispirata alla chiarezza
ed alla precisione. Quanto poi ai dieci giorni di preavviso che essi dovrebbero
dare al partecipante, non si precisa quale sarebbe la penalità applicabile
al TO in caso di violazione di quest'obbligo. La metà dell'anticipo,
il doppio? Nessuno lo sa perché, non essendoci penalità,
l'obbligo diventa una pura formalità largamente disattesa. Ci sarebbe
poi da contestare che V.n.M. rimborsa il solo anticipo senza interessi
legali, ma tant'è.
Art.15 DIRITTO
DI RECESSO E RINUNCE
15) DIRITTO
DI RECESSO E RINUNCE
Il partecipante che prenota
per posta (corriere, posta), ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 15 gennaio
1992, n. 50 (c.d. diritto di ripensamento), ha diritto di annullare la
propria prenotazione, senza spese, entro gg. 7 dalla data di spedizione
della scheda di prenotazione al viaggio mediante telegramma o messaggio
fax da inviarsi alla Viaggi nel Mondo a condizione che abbia inviato
la sua prenotazione con almeno 35 giorni di anticipo sulla data di
partenza del viaggio. Se un partecipante dovesse rinunciare al viaggio
al di fuori delle ipotesi previste nei precedenti artt. 7 e 12, sarà
obbligato al pagamento delle penalità qui di seguito indicate:
Lit. 100.000 sino a 21 giorni
prima della partenza del viaggio, 50% della intera quota di partecipazione
sino a 11 giorni prima della partenza del viaggio, 75% della intera quota
di partecipazione sino a 3 giorni prima della partenza del viaggio. Per
rinunce comunicate dopo tale termine sarà comunque dovuta l'intera
quota di partecipazione. […]
|
E' una clausola
piuttosto penalizzante, soprattutto perché impone che la prenotazione
sia stata fatta almeno 35 giorni prima della partenza prevista. Ma quello
che sembra più pesante è che, non essendoci nella maggior
parte dei casi esborsi anticipati dall'agenzia (su fornitori per servizi
a terra), ma solo biglietteria aerea, quest'ultima è pagata al fornitore-aereolinea
posticipatamente (15-30-60 giorni dopo l'emissione) all'emissione del biglietto,
che la V.n.M. emette solo qualche giorno prima della partenza! Inoltre
i biglietti emessi ma non usufruiti sono riciclabili dall'agenzia ad altri
nominativi oppure restituibili all'aerolinea.
Non sono poi
ammesse le rinunce per giustificati motivi (malattia, problemi familiari,
etc.) che in genere gli altri TO propongono con relativa assicurazione
contro tali eventi.
Art.17 CONTESTAZIONI
RIGUARDANTI I PREZZI - RECLAMI
17) CONTESTAZIONI
RIGUARDANTI I PREZZI – RECLAMI
Nessuna contestazione
concernente la quote e le somme costituenti la "Cassa Comune in corso di
viaggio" potrà essere presa in considerazione al ritorno dal viaggio.
Date le caratteristiche particolari della formula di viaggio utilizzata,
il cliente dovrà stabilire prima della prenotazione se la quota,
l'ammontare della somma procapite prevista per la cassa comune e la tipologia
dei servizi compresi nella quota di partecipazione siano di suo interesse,
salvo la sua facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui il
Foglio Notizie riporti modifiche alle quote di partecipazione al viaggio
superiori ai limiti di variazione prevista dal precedente art. 12, fermo
restando che il recesso dovrà essere comunicato all'agenzia nei
termini […]
|
Quest'articolo proclama
l'impossibilità di protestare e chiedere qualsiasi rimborso o rivalsa
al ritorno del viaggio. Se la cassa comune è stata largamente superata,
se i disservizi ed i disagi sono stati insopportabili, se il coordinatore
è stato un incapace, se i voli non erano confermati, se c'era l'overbooking,
se… se… se…, prendetevela con voi stessi che non avete esercitato prima
il diritto al recesso. Come se non bastassero tutte le clausole precedenti
questa è la ciliegina sulla torta.
Art18 ABBONAMAENTI
ALLA RIVISTA AVVENTURE NEL MONDO
18) ABBONAMENTI
ALLA RIVISTA AVVENTURE NEL MONDO
Il partecipante iscritto
ad una delle iniziative organizzate dalla Viaggi nel Mondo s.r.l., che
vengono diffuse attraverso la rivista Avventure nel Mondo, nel riconoscere
l'alto valore sociale della rivista quale strumento di aggregazione tra
i lettori, prende atto che la quota di partecipazione comprende n. 10 quote
di abbonamento alla rivista stessa e dà mandato alla Viaggi nel
Mondo s.r.l. di mettere in corso abbonamenti a favore di 10 lettori della
rivista scelti dalla Viaggi nel Mondo stessa, prende inoltre atto che tale
quota non potrà essere rimborsata né scorporata dalla quota
di partecipazione.
|
Qui si afferma che
"il partecipante riconosce l'alto valore sociale della rivista quale
strumento di aggregazione fra i lettori" e pertanto viene d'ufficio
precettato a pagare n.10 abbonamenti a n.10 persone a lui ignote, scelti
a loro totale discrezione. La realtà supera la fantasia: non solo
la V.n.M. decide unilateralmente che la rivista AM ha un alto valore sociale,
ma oltretutto finanzia la promozione commerciale dei suoi viaggi omaggiando
10 sconosciuti a spese del partecipante. E' facile dedurre che il numero
di copie stampate coi soldi dei partecipanti è 20.000 X 10 = 200.000;
per almeno 2 numeri bimestrali otteniamo 400.000 (escludendo i supplementi
trekking e moto). Ecco spiegato il dilagare della rivista AM in ogni dove.
Anche qui è
obbligatoria una breve riflessione, essendo AM un'associazione culturale,
non dovrebbero questi proventi (prelevati d'ufficio dalle quote dei partecipanti)
essere devoluti a cause di beneficenza, progetti di solidarietà
ecc.?
COMMENTO FINALE
Lo scopo della
presente analisi è quello di concorrere alla formazione del
libero e consapevole diritto di critica e
di scelta da parte del potenziale viaggiatore, che è contemporaneamente
consumatore e cittadino. In questo documento, che non è un saggio
giurisprudenziale né un manuale turistico, l'estensore ha inteso
piuttosto basare le sue valutazioni su considerazioni etiche indicando
contraddizioni, limiti, aspetti problematici di un "prodotto-servizio"
peculiare nel mercato del turismo italiano. Spetta al lettore valutare
la validità dell'informazione proposta e, se di suo interesse, formarsi
un opinione in merito. Saranno graditi gli interventi di quanti vorranno
approfondire tali argomenti o richiedere delucidazioni.
Stefano
Lizzani – agosto 2000