VIAGGIARE CON AnM 
Uno sguardo all'indietro, come cambiano nel tempo le condizioni di partecipazione ai viaggi (comparazione anni 1998 - 2000), ovvero la strategia del gattopardo.   
 
 
     
 
 
di S. Lizzani 
 

Il giornalino di Avventure nel Mondo n. 2-3, anno XXVII, marzo-giugno 2000, è composto da ben 336 pagine. Dopo una nutrita serie di articoli corredati da foto a grandi dimensioni, lettere da posta del cuore, pagine e pagine di indirizzi, puntigliosi elenchi di attività ed incontri vari, dopo gli itinerari dei viaggi intorno al mondo, eccoci arrivare alla pagina più importante ma anche la più negletta. Si, è proprio quella in fondo, la pagina 336. 

L'impaginazione stessa la dice lunga, con caratteri microscopici fitti fitti. Ci vuole la lente d'ingrandimento. Insomma dopo pagine e pagine di inutili se non futili notiziole, il consumatore che vuole conoscere qual è il rapporto che s'instaura tra lui e l'agenzia, ossia - giuridicamente parlando - le obbligazioni e i diritti reciproci, si troverà di fronte al solito vecchio stratagemma che nonostante tutto è ancora efficace. Per venire incontro ai tutti coloro che non hanno tempo, voglia e magari competenze specifiche, ho preparato questo commento critico sulle Condizioni di Fornitura proposte dalla V.n.M. (da loro riportate come Condizioni di Partecipazione) che hanno lo scopo di orientare ed informare il consumatore e potenziale partecipante. Non si tratta di un'analisi giuridica comparativa, ma ho tuttavia utilizzato e richiamato (anche se in modo intuitivo e non referenziato) nozioni elementari del diritto su cui si basano alcune osservazioni. 

Le condizioni di partecipazione appaiono ad una lettura superficiale immutate da anni. Stessa collocazione in fondo, stessi caratteri microscopici, insomma stessa illeggibilità da anni. Tuttavia ciò è vero solo in parte. Le condizioni riportate nel numero 2-3, marzo-giugno 2000, anno XXVII, sono variate rispetto a quelle del giornalino N° 6, novembre - dicembre 1998, anno XXV. Vari articoli sssono stati modificati, ma la scomparsa più evidente è il riferimento al Pacchetto Turistico contenuto nell'art.10 "perfezionamento del contratto".

La nozione di Pacchetto Turistico è stata introdotta qualche anno fa nella legislazione italiana a tutela del consumatore ed afferma che il TO è responsabile verso il consumatore per tutto quanto egli offre (con alcune limitazioni) come un tutt'uno, definibile appunto come pacchetto di servizi. 
Ma andiamo con ordine ed esaminiamo le variazioni più importanti. Per comodità ho indicato le vecchie condizioni come 1998.

Ex ART 6. MODIFICHE PROGRAMMA DI VIAGGIO (1998)

 

6) MODIFICHE PROGRAMMA DI VIAGGIO
In considerazione delle caratteristiche degli itinerari di viaggio che prevedono l'utilizzazione di tariffe aeree particolarmente economiche, le date di partenza e di rientro indicate nel programma di viaggio possono subire variazioni fino ad un massimo digiorni quattro (con l'eventuale modifica della durata del viaggio), fermo restando che le date indicate nel foglio notizie debbono comunque considerarsi definitive. In tal caso è fatto salvo per ciascun partecipante il diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo telegramma o messaggio fax alla Viaggi nel Mondo entro e non oltre gg. 2 dal ricevimento della comunicazione avente per oggetto la modifica del programma. Inoltre i mezzi utilizzati per la realizzazione del viaggio, noleggiati in loco o portati dall'Italia, possono subire guasti meccanici, insabbiamenti ed altri incidenti. Le difficoltà di certi itinerari, la formula che prevede l'utilizzazione dei mezzi locali, l'imprevedibilità di ogni tipo che possono insorgere in corso di viaggio, potrebbero causare ritardi, variazioni e modifiche anche sostanziali all'itinerario e/o al programma previsto di viaggio.
Il partecipante dichiara di accettare sin d'ora tali modifiche e variazioni di programma senza peraltro pretendere rimborsi o danni di qualsiasi genere. Chi lascia il gruppo in corso di viaggio lo fa a suo rischio e pericolo e nulla può pretendere dal coordinatore, dall'Agenzia Organizzatrice, o dai fornitori di servizi.

In questa clausola del 1998 si faceva esplicitamente menzione che "i mezzi possono subire guasti meccanici o insabbiamenti ed altri incidenti"; faceva altresì riferimento alle "difficoltà" ed alla "imprevedibilità di ogni tipo" di "certi itinerari" che potevano sostanzialmente cambiare il programma di viaggio. Il partecipante non poteva perciò adire ad alcuna pretesa. Nella nuova formulazione del 2000 quest'articolo è diventato il n.7 ed è totalmente scomparso ogni riferimento ai potenziali incidenti e problemi insiti nei viaggi proposti. Questo non vuole dire che la natura dei viaggi-itinerari proposti sia cambiata o sia diventata più sicura, si è semplicemente omesso di menzionare tali rischi.

Ex Art.7 PARTECIPANTE COORDINATORE DI VIAGGIO (1998)

 

7) PARTECIPANTE COORDINATORE DI VIAGGIO
sottoscrivendo la scheda di prenotazione al viaggio i partecipanti danno mandato a uno di loro, individuato unitamente dalla Viaggi nel Mondo, in relazione al grado di difficoltà del viaggio prescelto, di coordinare l'attività del gruppo in corso di viaggio, con espressa esclusione di ogni responsabilità di quest'ultimo nei confronti del gruppo in conseguenza di eventuali rapporti con terzi connessi alle esigenze di viaggio. Il partecipante prescelto come coordinatore sarà reso noto a tutti gli altri partecipanti con il foglio notizie.

Nell'edizione 1998, il partecipante coordinatore era espressamente sollevato da ogni responsabilità nei confronti del gruppo per problemi conseguenti alla sua "delega ad operare " verso terzi. In altre parole con questa clausola s'intendeva in qualche modo salvaguardare o forse "delegittimare" l'operato del coordinatore in caso di problemi o incidenti. 

Nell'edizione 2000 tutto ciò scompare. Sull'argomento della responsabilità del partecipante-coordinatore in corso di viaggio e sui limiti alla sua rappresentatività, ancora non è stato possibile dire l'ultima parola. Sulla lista tematica di discussione Infonetavventure ospitata al sito http://www.egroups.com/group/infonetavventure, lista a cui partecipano numerosi coordinatori e partecipanti dei viaggi di AM, sono apparsi vari messaggi sull'argomento. Allo stato attuale (agosto 2000) non ci sono giunte notizie d'azioni legali intentate da partecipanti contro coordinatori per eventuali responsabilità di questi ultimi in sinistri tuttavia il parere che sembra essere più accreditato in merito è il seguente (chiedo venia agli esperti giuristi dell'improprio linguaggio tecnico):

"In virtù dell'art.5 e quindi della irresponsabilità dell'agenzia per danni alle cose ed alla persone in corso di viaggio trattandosi di viaggio autogestito, il coordinatore è espressamente delegato dal gruppo a compiere atti verso terzi o fare scelte operative. Qualora in conseguenza di tali atti siano stati cagionati danni alle cose od alle persone partecipanti, eventi la cui responsabilità diretta o indiretta sia riconducibile al comportamento del partecipante coordinatore per negligenza o dolo, il danneggiato/i potrebbero rivalersi in sede civile (ed anche penale se applicabile) contro il partecipante coordinatore." 
Lo scenario di un coordinatore querelato da uno o più partecipanti per eventuali incidenti o altri danni sia personali che patrimoniali subiti non sembra fantascientifico. Il fatto che sino ad oggi non sia fortunatamente accaduto non invalida la costruzione logica giuridicamente plausibile e fondata. 

L'unica possibilità per il coordinatore di essere esentato da tale non lieve e non invidiabile fardello, è la continua negoziazione del suo ruolo e la convalida/approvazione assembleare passo - passo di ogni sua proposta previa discussione ed illustrazione al gruppo. Per esempio supponendo che un coordinatore si trovi nella necessità di trattare il noleggio di un pulmino, egli per essere esentato da ogni responsabilità dovrebbe:

  1. Acquisire tutte le condizioni di fornitura 
  2. Valutare lo stato del veicolo in termini di sicurezza e comfort 
  3. Proporre al gruppo quanto sopra
  4. Ottenere dal gruppo un'approvazione formale scritta alla conclusione del contratto ed ottenere una liberatoria in merito 
Ma quanti sarebbero disposti ad accettare simili assemblee per ogni decisione? La conclusione logica è che non essendo possibile gestire un viaggio in modo corale il coordinatore deve essere consapevole di accettare una certa dose di rischio non valutabile a priori.
 

Art. 19 ) SITUAZIONE DI SICUREZZA NEI PAESI DEL MONDO 

 

19) SITUAZIONE DI SICUREZZA NEI PAESI DEL MONDO
I partecipanti che si iscrivono ai viaggi si impegnano ad informarsi preventivamente presso gli organi competenti: Ministero degli esteri (Unità di crisi), Automobile Club, Associazioni Nazionali e Regionali degli Agenti di viaggio, Associazioni di tutela dei Consumatori, allo scopo di valutare rischi, tutele e precauzioni per i paesi previsti nel programma di viaggio e decidere individualmente e liberamente la partecipazione al viaggio stesso. I partecipanti inoltre prendono atto che le situazioni di pericolo possono rapidamente variare e diffondersi e che nonostante la massima cura esercitata dalle diverse fonti ufficiali di informazione queste non possono farsi garanti della assoluta correttezza degli avvisi disponibili al pubblico e che tali informazioni non possono e non vogliono sostituirsi alla decisione di effettuare o meno il viaggio. Pertanto l'agenzia Viaggi nel Mondo non potrà essere chiamata a rispondere di eventuali danni e pregiudizi che dovessero insorgere in corso di viaggio a causa della situazione in generale nei paesi visitati.

Questa clausola sembra essere direttamente una risposta alle informazioni ed alle denunce fatte su questo sito. Nella sua fredda enunciazione significa "Anche se vi proponiamo un viaggio in Sierra Leone o in Cambogia o dovunque ci siano rivolte, guerre tribali, banditismo, etc., il fatto che ve lo proponiamo non è una garanzia, pertanto qualunque cosa vi succeda avevate il dovere di saperlo prima. Noi non siamo responsabili di nulla". 

Ma il grande pubblico, sebbene possa essere informato sulle cronache più sanguinose, ignora realtà locali ben più insidiose che invece la V.n.M. conosce bene perché continuamente riportate nelle relazioni dei viaggi precedenti. Mi riferisco in particolar modo al banditismo ed alla microcriminalità. Quando affermo che il Kenya, paese stranoto turisticamente parlando, è uno dei paesi africani più pericolosi, molti stentano a crederlo. La criminalità urbana è purtroppo una drammatica realtà delle grandi città USA ed anche in Europa. Ma quando viaggiamo in aree rurali di paesi extraeuropei, siamo portati a sentirci più sicuri di quanto non ci sentiremmo a New York o Los Angeles. In linea di massima ciò può essere vero ma la criminalità nei paesi poveri è soprattutto un fenomeno rurale più simile al brigantaggio del 1800. Questi territori franchi, che sfuggono al controllo della polizia o dell'esercito sono spesso molto più estesi di quanto non lo siano quelli sotto il controllo dei governi locali. Il banditismo può avere origine da ragioni politiche, economiche, traffico di droga etc., ma normalmente non fa notizia e pertanto la maggior parte dei potenziali turisti ne ignora l'esistenza. La mappa di seguito fornita delle zone più conosciute di banditismo cronico nel mondo è puramente orientativa e non può essere considerata esauriente :

Oriente 
Asia Minore, confini orientali della Turchia. Caucaso. 
Pakistan, confini con Afganistan.
India Nord Orientale, confini con Nepal-Birmania, occasionalmente in aree rurali dell'India del Nord. 
Thailandia-Birmania, triangolo d'oro.
Malesia-Filippine, pirateria marittima.

Africa 
Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia. 
Niger. 
Kenya e quasi tutta l'Africa Australe.
Nigeria e quasi tutti i paesi della costa occidentale.

Sud America 
Bolivia, Colombia, Cile, Perù, Brasile. 

Escludendo i fenomeni di criminalità che sono diffusi particolarmente nelle aree urbane degli USA, alcuni paesi dell'Europa e Mosca, è in Sud America, popolare meta di viaggio, che si concentrano i maggiori rischi di rapina a mano armata. Nelle città del Brasile, Perù, Colombia, Bolivia, Messico, Venezuela il turista occidentale deve adottare le precauzioni adeguate. In Oriente tali rischi sono minori ma in città come Hong Kong, Banghock o Nuova Delhi è sempre bene adottare le stesse cautele che avremmo a Los Angeles. 

Un discorso a parte meriterebbe lo Yemen, dove le ragioni dei sequestri dei turisti sono di natura politica. Ciononostante V.n.M. continua a proporre i suoi itinerari in zone non controllate dal governo centrale come Sahara (il paese arroccato su un picco montagnoso) o Marib (rovine della mitica regina Saba) mentre altri operatori turistici hanno scelto di non portare i loro clienti su quelle tratte. 

La geografia dei conflitti regionali è poi molto varia, le guerre dimenticate sono tantissime ma lasciano dei segni indelebili nelle mutilazioni inflitte dalle mine come in Angola. 

Nell'Africa magrebina esiste un'area di conflittualità anche tribale localizzata tra Marocco, Mauritania, Niger che è poco conosciuta dal grande pubblico. 

Aree di conflitti locali e terrorismo:

Medio Oriente
Confini Turchia, Caucaso

Africa
Algeria, Egitto, Maghreb, Sudan, Etiopia, Somalia, Sierra Leone, Africa Centrale (parzialmente) 

Oriente 
Kashmir - Ladakh (India), Sri Lanka, Laos- Cambogia, Filippine

Sud America 
Perù, Colombia

I professionisti del settore turistico, proprio per la natura stessa dei loro affari ed i contatti continui che essi hanno con i vari corrispondenti nel mondo, sono costantemente informati delle realtà locali, molto di più forse di quanto non possa un organismo ministeriale. La maggior parte dei TO che offrono "viaggi chiavi in mano", ossia i cosiddetti "pacchetti turistici", sono particolarmente sensibilizzati verso l'aspetto sicurezza. I TO hanno generalmente il massimo interesse a salvaguardare l'immagine ed il prestigio aziendale, così come mettersi al riparo da eventuali responsabilità. Gli accompagnatori professionali infine, che spesso sono originari del posto, esercitano la massima attenzione ai fini di salvaguardare la sicurezza delle persone e dei beni a loro affidati, perché potrebbero essere licenziati a causa della loro negligenza. 

Ora, immaginiamo la difficoltà che sperimenta un potenziale partecipante (semmai fosse riuscito a leggere tale clausola) nel reperire queste informazioni per valutare i rischi del viaggio. La negazione di fornire informazioni attendibili ed oneste su queste realtà che V.n.M. conosce perfettamente ed il rimpallo di responsabilità sempre e soltanto sul viaggiatore, seppur giuridicamente lecita, appare quindi eticamente scorretta e significativa della politica da quest'ultima adottata nei confronti dei consumatori.
 

Art. 6) LIMITI DI RESPONSABILITA' VIAGGI A2 

Come nel gioco dell'oca, torniamo indietro alla numero 6 che recita:
 

 

6) LIMITI RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO (VIAGGI CONTRADDISTINTI DALLA SIGLA "A2"
Nei casi in cui la Viaggi nel Mondo S.r.L. si limita a fornire esclusivamente il servizio di trasporto aereo, l'assistenza di un partecipante-coordinatore e l'utilizzo di una raccolta contenente le relazioni di precedenti esperienze di viaggio, lasciando all'autonomia del gruppo la scelta e l'utilizzo in loco degli altri servizi occorrenti per lo svolgimento del viaggio (vitto, alloggio e trasporto con mezzi locali), la proposta di viaggio non costituisce "pacchetto turistico" di cui all'art. 2 del D.L. 17 marzo 1995, n. 111 e pertanto l'agenzia risponde dei pregiudizi subiti dal partecipante nei limiti previsti dall'art. 21, 22 e 23 della L. 27 dicembre 1977, n. 1084. In particolare, si segnala che l'intermediario non risponde degli eventuali danni arrecati ai partecipanti da terzi fornitori di servizi utilizzati direttamente dal gruppo anche se prenotati dall'agenzia. Nei casi in cui l'agenzia prenoti alcuni tipi di servizi essa agisce esclusivamente quale mandataria del gruppo, onde non può rispondere degli eventuali disservizi imputabili esclusivamente ai fornitori.

Anche qui non c'è verso di far assumere alla V.n.M. la benché minima responsabilità, ma qui troviamo anche un'ulteriore reiterazione di quanto già sapevamo, ossia: anche se la V.n.M. avesse soltanto prenotato, come "mandataria del gruppo" non potrebbe essere considerata in alcun modo responsabile in questi viaggi classificati A2 alla pagina 140 del giornalino come "Mezzi locali non prenotati". Si tratta ovviamente di una sfacciata ipocrisia, V.n.M. conosce perfettamente i fornitori dei servizi nei vari paesi e lo dichiara pubblicamente nel suo sito Web (enfasi nell'originale):
 
 

In breve, grazie all'enorme esperienza acquisita, è in grado di spaziare in ogni campo del viaggio organizzato, dal semplice week end in Europa al viaggio in Antartide, dalle spedizioni alpinistiche, ai raid in moto e in auto fuoristrada. Oggi, dopo 22 anni di esperienza diretta, ha accumulato un patrimonio di conoscenza unico ed illimitato che permette di presentarsi come 

L'UNICA AGENZIA IN ITALIA IN GRADO DI RISPONDERE A QUALSIASI QUESITO RIGUARDANTE IL VIAGGIO OVUNQUE NEL MONDO!
L'enfatico enunciato che ricorda nella sua prosopopea più un proclama d'altri tempi che un'efficace comunicazione mediatica, si scioglie come neve al sole quando si tratta di passare ai fatti concreti. Se uno si rivolge ad un artigiano per eseguire un lavoro, ad un architetto per ristrutturare casa, ad un meccanico per farsi riparare un'auto, insomma se qualcuno ha bisogno di una prestazione o servizio e si rivolge ad un professionista dovrebbe ottenere uno straccio di garanzia circa l'"esecuzione a regola d'arte" di quanto commissionato. Ora se è vero che la V.n.M., come sbandierato ai quattro venti, è un Tour Operator professionale con debite autorizzazioni e licenze nonché con un "patrimonio di conoscenza unico ed illimitato" di cui non dubitiamo minimamente, perché allora - ci chiediamo - inventare tutti questi paletti contrattuali di "totale deresponsabilizzazione" rispetto a quanto venduto? 
 

Le condizioni contrattuali economiche (art.li 12-13-14-15-16-17)

Un commento separato meritano le condizioni contrattuali economiche che occupano la metà pagina 336 del giornalino numero 2-3 2000. Proprio in queste clausole si avverte lo sbilanciamento tra le parti, l'agenzia da un lato ed il consumatore dall'altro, due pesi e due misure. Qui non ci sono dubbi su chi nel rapporto contrattuale prevale imponendo le sue "condizioni". Parlando di soldi la prima considerazione da fare è: si risparmia con V.n.M? E quanto? L'assioma Avventure nel Mondo uguale a viaggio economico è sempre vero? Sul proprio sito Web la V.n.M. proclama la sua economicità in questi termini (enfasi nell'originale): 

 

I prezzi sempre ridotti al minimo, non perché vi stiamo regalando qualcosa, ma perché la formula stessa permette di acquisire i servizi direttamente dai fornitori con un drastico abbattimento dei costi.

Questa affermazione che può sembrare sensata, ad un'analisi più attenta si rivela uno slogan. Infatti, nella maggior parte dei viaggi V.n.M l'unico servizio fornito è il biglietto e quindi non ci sono dubbi che i biglietti la V.n.M deve comprarli direttamente dalle compagnie aeree come tutti i TO! Ma se è a tutti evidente che il negoziante di fiducia deve acquistare la pasta dal grossista, è altrettanto chiaro che il suo peso contrattuale e quindi i prezzi e le condizioni che strapperà saranno ben diverse dall'ipermercato. In questo senso possiamo affermare che V.n.M sta sul mercato della biglietteria aerea come l'alimentari sta all'ipermercato nel mercato dei beni alimentari.

I grandi TO acquistano dalle compagnie aeree i biglietti a blocchi di migliaia e prenotano con notevole anticipo i passaggi aerei. Questa politica di acquisti è una vera e propria strategia contrattuale basata su studi di marketing e previsioni statistiche, l'obiettivo è quello del massimo risparmio. Ma la V.n.M pur movimentando 20.000 persone l'anno non è in grado di gestire una politica acquisti razionale a causa della frammentazione delle sue proposte e alla sua stessa metodologia operativa (per es. non porre una data limite alla prenotazione o specificare il numero minimo dei partecipanti), le conseguenze pratiche di tutto ciò sono:

  1. Itinerari di volo spesso assurdi con notevoli perdite di tempo e rischi di overbooking. L'agenzia non trova tutti i passaggi richiesti sulle tratte direte e quindi deve ricorrere a piani di volo dispersivi ed irrazionali.
  2. Impossibilità di programmare gli acquisti della biglietteria con largo anticipo.
Questa evidente carenza è stata implicitamente ammessa dai titolari dell'agenzia durante i vari raduni riservati ai coordinatori ed ai meeting annuali dell'associazione con la giustificazione che V.n.M. è visto come un TO anomalo e quindi osteggiato dalle compagnie aeree che vendono i biglietti a stock. In altre parole le modalità di acquisto della V.n.M. non sarebbero quindi gradite alle aerolinee perché difformi dallo standard e dalle consuetudini adottate dagli altri TO. In buona sostanza si è portati a ritenere che, se fosse vera l'affermazione della V.n.M. di saper fare economie di scala, i prezzi indicati sul giornalino dovrebbero essere molto più bassi. 

Gli unici veri "servizi a terra" acquistati dall'agenzia sono fondamentalmente i prepagati (alberghi od trasporti) dei viaggi soft, che hanno un peso minimo rispetto alla biglietteria. 

L'analisi sull'effettiva economicità dei viaggi V.n.M ci porterebbe lontano dallo specifico. Continuiamo quindi nell'esame dei contenuti formali del "contratto" imposto ai partecipanti. 
 

Art.12 QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 

 

12) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote individuali di partecipazione indicate nelle schede di viaggio pubblicate nel periodico Avventure nel Mondo, sono calcolate in base ai cambi e alle tariffe dei vettori in vigore al momento della stampa del programma. Le quote potranno essere cambiate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi a terra. In espressa deroga all'art. 11 del D. Lgs n. 111/95, l'eventuale variazione in aumento della quota di partecipazione sarà comunicata ai partecipanti tempestivamente, e dovrà comunque essere riportata all'interno del foglio notizie. Se l'aumento del prezzo globale eccede il 10%, il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto, purché ne dia comunicazione scritta all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all'aumento.
[…]

La clausola della variazione dei prezzi è applicata da tutti i TO. Quello che preme evidenziare è che non sono forniti i valori di cambio di riferimento, per cui non è possibile per il partecipante giudicare se l'eventuale aumento applicato è congruo o meno. Inoltre se l'aumento è inferiore al 10% l'agenzia non ha l'obbligo di comunicarlo e quindi all'ultimo momento il partecipante potrebbe avere una sgradita sorpresa.

Art.14 ANNULLAMENTI 
 

14) ANNULLAMENTI
[…]
La Viaggi nel Mondo piò ugualmente annullare il contratto di viaggio quando il numero minimo di viaggiatori per l'effettuazione del viaggio stesso non sia raggiunto. In tal caso l'Agenzia si obbliga a dare notizia al partecipante dell'annullamento del viaggio non oltre i dieci giorni lavorativi antecedenti la data di partenza prevista dal programma di viaggio pubblicato sulla rivista Avventure nel Mondo; si impegna a restituire l'acconto di Lit. 300.000 corrisposto dal partecipante all'atto della prenotazione.

L'ultimo paragrafo è particolarmente degno di nota. V.n.M. può annullare il viaggio quando non si raggiunge il minimo dei partecipanti. Già ma qual è questo minimo? 6, 7, 8, 9, 10 persone? Non c'è dato saperlo; anche qui un'altra bella clausola ispirata alla chiarezza ed alla precisione. Quanto poi ai dieci giorni di preavviso che essi dovrebbero dare al partecipante, non si precisa quale sarebbe la penalità applicabile al TO in caso di violazione di quest'obbligo. La metà dell'anticipo, il doppio? Nessuno lo sa perché, non essendoci penalità, l'obbligo diventa una pura formalità largamente disattesa. Ci sarebbe poi da contestare che V.n.M. rimborsa il solo anticipo senza interessi legali, ma tant'è. 

Art.15 DIRITTO DI RECESSO E RINUNCE 
 

 

15) DIRITTO DI RECESSO E RINUNCE
Il partecipante che prenota per posta (corriere, posta), ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 15 gennaio 1992, n. 50 (c.d. diritto di ripensamento), ha diritto di annullare la propria prenotazione, senza spese, entro gg. 7 dalla data di spedizione della scheda di prenotazione al viaggio mediante telegramma o messaggio fax da inviarsi alla Viaggi nel Mondo a condizione che abbia inviato la sua prenotazione con almeno 35 giorni di anticipo sulla data di partenza del viaggio. Se un partecipante dovesse rinunciare al viaggio al di fuori delle ipotesi previste nei precedenti artt. 7 e 12, sarà obbligato al pagamento delle penalità qui di seguito indicate:
Lit. 100.000 sino a 21 giorni prima della partenza del viaggio, 50% della intera quota di partecipazione sino a 11 giorni prima della partenza del viaggio, 75% della intera quota di partecipazione sino a 3 giorni prima della partenza del viaggio. Per rinunce comunicate dopo tale termine sarà comunque dovuta l'intera quota di partecipazione. […]

E' una clausola piuttosto penalizzante, soprattutto perché impone che la prenotazione sia stata fatta almeno 35 giorni prima della partenza prevista. Ma quello che sembra più pesante è che, non essendoci nella maggior parte dei casi esborsi anticipati dall'agenzia (su fornitori per servizi a terra), ma solo biglietteria aerea, quest'ultima è pagata al fornitore-aereolinea posticipatamente (15-30-60 giorni dopo l'emissione) all'emissione del biglietto, che la V.n.M. emette solo qualche giorno prima della partenza! Inoltre i biglietti emessi ma non usufruiti sono riciclabili dall'agenzia ad altri nominativi oppure restituibili all'aerolinea. 

Non sono poi ammesse le rinunce per giustificati motivi (malattia, problemi familiari, etc.) che in genere gli altri TO propongono con relativa assicurazione contro tali eventi. 

Art.17 CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I PREZZI - RECLAMI 
 

 

17) CONTESTAZIONI RIGUARDANTI I PREZZI – RECLAMI 
Nessuna contestazione concernente la quote e le somme costituenti la "Cassa Comune in corso di viaggio" potrà essere presa in considerazione al ritorno dal viaggio. Date le caratteristiche particolari della formula di viaggio utilizzata, il cliente dovrà stabilire prima della prenotazione se la quota, l'ammontare della somma procapite prevista per la cassa comune e la tipologia dei servizi compresi nella quota di partecipazione siano di suo interesse, salvo la sua facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui il Foglio Notizie riporti modifiche alle quote di partecipazione al viaggio superiori ai limiti di variazione prevista dal precedente art. 12, fermo restando che il recesso dovrà essere comunicato all'agenzia nei termini […]

Quest'articolo proclama l'impossibilità di protestare e chiedere qualsiasi rimborso o rivalsa al ritorno del viaggio. Se la cassa comune è stata largamente superata, se i disservizi ed i disagi sono stati insopportabili, se il coordinatore è stato un incapace, se i voli non erano confermati, se c'era l'overbooking, se… se… se…, prendetevela con voi stessi che non avete esercitato prima il diritto al recesso. Come se non bastassero tutte le clausole precedenti questa è la ciliegina sulla torta. 

Art18 ABBONAMAENTI ALLA RIVISTA AVVENTURE NEL MONDO 
 

18) ABBONAMENTI ALLA RIVISTA AVVENTURE NEL MONDO
Il partecipante iscritto ad una delle iniziative organizzate dalla Viaggi nel Mondo s.r.l., che vengono diffuse attraverso la rivista Avventure nel Mondo, nel riconoscere l'alto valore sociale della rivista quale strumento di aggregazione tra i lettori, prende atto che la quota di partecipazione comprende n. 10 quote di abbonamento alla rivista stessa e dà mandato alla Viaggi nel Mondo s.r.l. di mettere in corso abbonamenti a favore di 10 lettori della rivista scelti dalla Viaggi nel Mondo stessa, prende inoltre atto che tale quota non potrà essere rimborsata né scorporata dalla quota di partecipazione.

Qui si afferma che "il partecipante riconosce l'alto valore sociale della rivista quale strumento di aggregazione fra i lettori" e pertanto viene d'ufficio precettato a pagare n.10 abbonamenti a n.10 persone a lui ignote, scelti a loro totale discrezione. La realtà supera la fantasia: non solo la V.n.M. decide unilateralmente che la rivista AM ha un alto valore sociale, ma oltretutto finanzia la promozione commerciale dei suoi viaggi omaggiando 10 sconosciuti a spese del partecipante. E' facile dedurre che il numero di copie stampate coi soldi dei partecipanti è 20.000 X 10 = 200.000; per almeno 2 numeri bimestrali otteniamo 400.000 (escludendo i supplementi trekking e moto). Ecco spiegato il dilagare della rivista AM in ogni dove. 

Anche qui è obbligatoria una breve riflessione, essendo AM un'associazione culturale, non dovrebbero questi proventi (prelevati d'ufficio dalle quote dei partecipanti) essere devoluti a cause di beneficenza, progetti di solidarietà ecc.? 

COMMENTO FINALE 

Lo scopo della presente analisi è quello di concorrere alla formazione del libero e consapevole diritto di critica e di scelta da parte del potenziale viaggiatore, che è contemporaneamente consumatore e cittadino. In questo documento, che non è un saggio giurisprudenziale né un manuale turistico, l'estensore ha inteso piuttosto basare le sue valutazioni su considerazioni etiche indicando contraddizioni, limiti, aspetti problematici di un "prodotto-servizio" peculiare nel mercato del turismo italiano. Spetta al lettore valutare la validità dell'informazione proposta e, se di suo interesse, formarsi un opinione in merito. Saranno graditi gli interventi di quanti vorranno approfondire tali argomenti o richiedere delucidazioni.
Stefano Lizzani – agosto 2000 
 

 
     
 

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