La volontà che
mi spinge a parlare di tecnica dei
fondi pensione, nasce dall’attenta valutazione della
realtà. La presenza di un buon
sistema previdenziale rappresenta uno fra i più importanti bisogni. La necessità di
coprire esigenze che
verranno a manifestarsi nei
periodi finali della nostra vita è manifesta in ogni soggetto.
Il dibattito sulla previdenza integrativa, seppur oggetto di attenzione da parte
di numerosi studiosi, era limitato
dall’assenza di una
normativa specifica. Numerose,
però, erano le opposizioni al
disegno di legge
sui fondi pensione complementari. Erano contro le principali istituzioni
economiche e finanziarie che
criticavano l’eccessivo carico fiscale
e l’imposizione contributiva a
favore dell’Inps.
Erano contro le
imprese assicurative perché fra
i gestori figurava l’Inps (anche se a mio avviso il
suo ruolo è da considerarsi
marginale). Erano contro
le casse e i fondi di previdenza
integrativa esistenti, obbligati
a trasformare i
loro funzionamenti ed altresì a
rilevare discriminazioni dei trattamenti iscritti
prima e dopo la
legge. Erano contro, perfino,
gli industriali che dalla gestione
dei fondi pensione avrebbero
visto affluire minori quote di risparmio
al mercato finanziario
e all’investimento
azionario, in considerazione dell’eccessivo carico fiscale.
Nonostante tutto,
nell’aprile 1993 il nostro
Parlamento con l’approvazione del
D.L. 124 segnava il
punto d’inizio dell’evoluzione storica della previdenza in Italia. Si
determinava in modo ufficiale la mutazione definitiva
del nostro sistema
previdenziale da sistema unitario ed esclusivo in forma obbligatoria e a gestione
pubblica, in sistema plurimo con accanto alla
previdenza obbligatoria pubblica
la previdenza integrativa a gestione
privata e volontaria. Si offriva
un nuovo ruolo alle organizzazioni sindacali attraverso il
campo d’azione delle relazioni
industriali.
Si avvicinava il
sistema previdenziale italiano al modello europeo (e statunitenze) a più pilastri. Si rendeva possibile la
graduale riduzione della previdenza pubblica e la progressiva
crescita di quella privata, sulla base
di una visione nuova di
previdenza come risparmio
individuale volontario e
non più come
frutto di garanzia pubblica (sicurezza sociale).
Quindi la legge,
seppur criticabile in alcuni
punti, rappresenta un cambiamento nella cultura collettiva.
Il presente lavoro,
intende esaminare soprattutto
l’aspetto tecnico, anche se
nella prima parte si accennerà l’aspetto economico.
Dopo una panoramica sulla situazione attuale della previdenza in Italia, nel secondo capitolo viene esaminata la normativa della previdenza
obbligatoria esistente. Nel capitolo terzo e fino al
capitolo ottavo sono
esaminate le problematiche specifiche dei fondi pensione.
Nei capitoli nono, decimo ed undicesimo si
presentano dei casi esemplificativi tecnici sui fondi pensione. Nel capitolo dodicesimo si accenna alla
gestione di transizione dei vecchi fondi
pensione ed alle alternative previdenziali private ai
fondi pensione. Nell’ultimo capitolo
capiremo se è possibile prospettare un futuro alla previdenza
integrativa attraverso lo sviluppo dei fondi pensione.
Esigenze di riassetto
del sistema pensionistico pubblico
hanno rilanciato la centralità della previdenza
integrativa. Il sistema
privato, anche se
certamente non in sostituzione di quello pubblico, è
chiamato a svolgere
un ruolo fondamentale [P. Olivelli & R. Pessi,
1992].
Intermediari istituzionali, vecchi e nuovi,
sono coinvolti in
un ruolo di complementarità nell’ambito
previdenziale. Per i lavoratori che
hanno da poco iniziato la loro attività,
e per i quali
il sistema pubblico
non può garantire
adeguate prestazioni
previdenziali, si apre un nuovo
scenario. Si passa dal sistema
unico pubblico a ripartizione all’ipotesi di previdenza basata su tre
pilastri. Il primo poggia sul
sistema pubblico in
virtù del regime obbligatorio
contributivo ed è a ripartizione; il s econdo poggia
sui fondi pensione
ad adesione volontaria a capitalizzazione;
il terzo sulla
sottoscrizione
individuale di prodotti assicurativo-previdenziali ed è a
capitalizzazione.
Nel sistema a
ripartizione i contributi pagati sono impiegati per pagare le
prestazioni dei pensionati. Con
il sistema a
capitalizzazione i contributi
sono accantonati ed investiti
per essere poi restituiti al maturarsi del diritto.
Entrambi i
sistemi presentano dei
difetti, ma secondo
una recente studio [Banca d’Italia-IMI-INA, 1985] quello a ripartizione non può più
reggere l’equilibrio a meno di
cospicui contributi. Ecco
la necessità di
modificare la struttura del sistema
previdenziale, e di
incentivare il sistema privato a
capitalizzazione. A differenza di quanto avviene tutt’oggi la previdenza
privata consente di rapportare i
vantaggi di una maggiore rendita al maggiore
risparmio previdenziale
(maggiore contribuzione).
La crisi economica,
determina una duplice azione sul sistema
previdenziale. Essa comporta l’aumento di alcune prestazioni e la riduzione del gettito contributivo. L’aumento delle spese
sociali è da giustificarsi in
un contesto economico e sociale
nuovo, caratterizzato da sviluppo economico minimo, da disavanzo
finanziario notevole, da disoccupazione ampia ed inflazione
elevata [M. A. Coppini, 1982]. Un
ulteriore aumento di spesa, dovuto alla
pressione demografica e alle istanze
sociali, è da ipotizzare, e certamente
anche di fronte a spinte
emozionali della pubblica opinione, è necessario non rimanere inerti di
fronte al problema.
La privatizzazione del sistema pensionistico implica un intervento
delle istituzioni finanziarie.
Esse gestiranno le pensioni nel
mercato immobiliare e mobiliare. Il loro scopo sarà la conservazione del valore reale di enormi patrimoni (superiori al reddito nazionale per un anno).
La scelta verso la capitalizzazione,
comporterà l’accumulo di risorse
da investire nel lungo termine e
necessarie a finanziare lo sviluppo
economico. Nell’ambito economico italiano l’industria si è trovata stretta fra i paesi del terzo mondo in fase di
industrializzazione a bassi costi
della manodopera e
fra i paesi industrializzati capaci di
sostenere l’innovazione. La politica
industriale è rimasta
frenata dallo scarso ammodernamento e dal ridimensionamento infrastrutturale. Vincoli
di bilancio dovuti agli
impegni assunti in
campo previdenziale hanno
limitato l’intervento statale in ambito politico-economico [D. Velo
& G. Palladino, 1987].
Lo
sviluppo produttivo dipende
dalla capacità di
incrementare gli investimenti, orientando il risparmio verso impieghi produttivi. I fondi pensione
consentono di dare impulso al
mercato finanziario, e pertanto al finanziamento e allo sviluppo delle imprese.
Ciò determina nell’occupazione
un miglioramento dei
rapporti fra occupati e pensionati a beneficio anche del
buon funzionamento del
primo pilastro. E’
facile immaginare come gli effetti
politico-economici si realizzano
a catena in
senso positivo [R. Ruozi & S. Paci,1988].
La vera prima forma
di intervento statale nell’ambito della previdenza è da datarsi al periodo tra il
1933 e il 1939,
quando fu istituito l’INPS.
La gestione dei fondi assicurativi era
a capitalizzazione. L’inflazione che si registrò
nel secondo dopoguerra,
accompagnata dalla difficoltà dello Stato di
reperire risorse immediate, condizionò la successiva scelta di
modificare il sistema
pensionistico nella forma
a ripartizione. L’Italia così come altri paesi occidentali poté pagare subito le
pensioni di invalidità,
di vecchiaia e di guerra in forza di questa modifica del sistema.
Il notevole
incremento demografico registrato
negli anni successivi
accompagnato dall’eccezionale
sviluppo economico, consentì
di mantenere il sistema a
ripartizione. Anzi, la
piena occupazione e
il limitato numero
di pensioni in
pagamento garantivano continui avanzi di gestione.
Con la riforma del 1957 si estendeva il
sistema pensionistico ad
alcuni lavoratori autonomi (artigiani,
commercianti e coltivatori
diretti). Nel 1968
il sistema di calcolo si trasformava da contributivo a retributivo, cioè la pensione
non era più commisurata ai
contributi versati, ma bensì
all’anzianità e alla media delle ultime
retribuzioni.
Ulteriori sviluppi del sistema pensionistico
italiano sono da riferirsi alla L.
153/69 che istituì la
c.d. pensione sociale
attribuibile agli ultrasessantacinquenni bisognosi. Inoltre si introduceva il limite massimo alla retribuzione pensionabile (DPR 488/1968).
Il sistema
pensionistico alla fine degli anni
sessanta era fondamentalmente
pubblico e basato su principi di
solidarietà intergenerazionale e intragenerazionale. Gli anni settanta sono
caratterizzati dal prodursi di
gestioni fortemente negative dovute dallo sviluppo della
componente assistenziale del
sistema pensionistico, con
prestazioni interamente indicizzate al costo della vita. Negli
anni ottanta prosegue
l’utilizzo del sistema
previdenziale per finalità
di politica economica con l’introduzione della normativa del
pensionamento anticipato (per
facilitare le aziende industriali in crisi)
e con l’incremento del
trattamento minimo ed indicizzazione delle pensioni con cadenza
quadrimestrale.
Gli anni novanta si
caratterizzeranno per la modifica del sistema previdenziale necessaria a far
fronte alle dimensioni future del sistema a ripartizione pubblico.
Ciò con la consapevolezza che il processo
di senilizzazione renderà
difficile nei prossimi anni l’equilibrio gestionale, per cui sarà necessario o
ridimensionare i costi,
oppure rendere effettivo lo sviluppo della previdenza integrativa.
Recenti studi
effettuati (ANIA, Banca
d’Italia-IMI-INA, Commissione tecnica per la
spesa pubblica, Ragioneria
Generale dello Stato, M.
A. Coppini) [C.
Bazzano,1992] hanno espresso la
preoccupazione
sull’evoluzione pensionistica. In
futuro e’ possibile
ipotizzare un’alta aliquota contributiva di equilibrio, ciò
in considerazione della
crescente senilizzazione, del
cospicuo calo demografico e della
notevole difficoltà a
conseguire un lavoro stabile. In questo contesto era necessaria una revisione del sistema previdenziale sia dal
punto di vista dell’efficienza sia dal
punto di vista della dimensione.
Due sono gli aspetti
della revisione, il primo è
l’innalzamento dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia e del
periodo minimo lavorativo per quella di
anzianità. Il secondo aspetto è
quello del passaggio dal sistema
a ripartizione accentrato al sistema a
capitalizzazione decentrato che
rende beneficio all’intera
economia (attraverso i mercati
finanziari) e alla prestazione pensionistica (attraverso la
definizione di prestazioni pensionistiche in linea con la retribuzione negoziata
anche a livello aziendale).
Qui si tratterà del
primo aspetto, che è il risultato della riforma pensionistica del D.L.
503/1992 e della Legge delega del
23-10-1992 n. 421.
Non è certamente scopo di questo scritto esaminare l’intera
problematica previdenziale, qui
si vuole solo accennare alla riforma del sistema
previdenziale per rapportare il
tutto alla disciplina della previdenza
integrativa [D. Comegna, 1993].
Al fine di
assicurare l’equilibrio finanziario delle gestioni
previdenziali e di
allineare la normativa italiana a
quella europea la
riforma ha stabilito l’elevazione dell’età pensionabile da 55 anni a 60 per le donne e da 60 anni a 65 per gli uomini, in maniera graduale (un anno in più
ogni due) a partire dal 1 gennaio 1994. L’elevazione del limite non si
applica agli invalidi,
a coloro che sono non vedenti, e
a coloro che svolgono attività
particolarmente usuranti. Per
incentivare il differimento sono previste agevolazioni in termini di maggiorazione di rendimento (passaggio dal 2
al 3% dell’aliquota di rendimento retribuzione-pensione).
Per la pensione di vecchiaia il minimo contributivo richiesto è elevato dal
1 gennaio 1993 da 15
a 20 anni, sempre in ragione di un anno
ogni due. Deroghe sono previste
per coloro che avevano già maturato il requisito dei 15 anni,
per coloro che erano già autorizzati
ad effettuare versamenti
volontari, per coloro
che avevano maturato un’anzianità tale che anche se incrementata non consente il
raggiungimento del nuovo requisito richiesto, ed infine, per
coloro che svolgono attività precaria o stagionale.
Per la pensione di
anzianità il requisito è quello di almeno 35
anni. Per i soggetti con almeno
57 anni se uomini e 52 anni se
donne la decorrenza è fissata non prima del 1 maggio di
ciascun anno;, per gli altri non
prima del 1 novembre di ciascun
anno. A partire dal 1 gennaio 1993 il periodo di riferimento per la determinazione del
reddito utile ai fini del calcolo
della prestazione è condizionato dall’anzianità contributiva maturata al 31-12-1992. Per i soggetti con anzianità superiore o pari a
15 anni la retribuzione annua pensionabile è determinata dagli ultimi 10 anni di
contribuzione (con passaggio graduale dai precedenti 5
anni agli attuali 10 anni).
Per i soggetti con
anzianità inferiore a 15
anni la retribuzione è
determinata con riferimento ai periodi indicati dalla precedente normativa, incrementati
dai periodi contributivi che
intercorrono fra il 1 gennaio 1993 e la
data di decorrenza della pensione. Pertanto, per i
nuovi assunti il
calcolo è effettuato
tenendo conto dell’intera
anzianità contributiva,
aggiornata ai fini di rivalutazione Istat
e con possibilità di scartare le retribuzioni che si discostano del 20%
dalla media generale. Quindi, solo una piccola rivoluzione che è da apprezzare come primo passo verso la più completa riforma previdenziale.
Le principali funzioni
dello stato moderno, ispirate ai
principi del Welfare State, sono state
e sono tutt’ora l’assicurazione di livelli
minimi di reddito, di istruzioni, di
salute, di alloggio e
di servizi pubblici. La sicurezza sociale è la
garanzia di protezione di determinati eventi. Posti a tutela da parte dello Stato sono le malattie,
gli infortuni, la
maternità, la famiglia,
la disoccupazione, il
collocamento, l’abitazione,
l’invalidità e la
vecchiaia. Il finanziamento della sicurezza sociale è posto a carico del
datore di lavoro, degli assistiti e
dello Stato. Esso produce effetti
distributivi della ricchezza, modificando la ripartizione fra consumi
e risparmio e la struttura dei consumi.
In particolare una distribuzione verso soggetti a
più bassi redditi produce una riduzione
alla propensione al risparmio ed
un aumento dei consumi [M.
Feldstein,1978 - A. H. Munnell,1974 - A. Cigno,1990].
La sicurezza sociale può classificarsi in: sanità,
assistenza e previdenza.
Nell’ambito
della previdenza (assicurazioni sociali) sono inclusi
i trattamenti
pensionistici. Le assicurazioni
sociali riguardano le ipotesi di
copertura di bisogni dovuti alla cessazione o riduzione
della capacità lavorativa. I regimi
generali sono le norme statali
che regolano l’erogazione delle prestazioni delle assicurazioni
sociali. Essi rappresentano il primo
pilastro della previdenza [A. Tomassetti,1986].
Oltre ai regimi
generali esistono i regimi complementari,
obbligatori per i lavoratori di una determinata azienda (secondo pilastro).
Essi trovano la loro fonte
giuridica nel contratto di lavoro e sono di norma autogestiti [A.
Tomassetti,1986]. I regimi
complementari si classificano in
integrativi, se le loro
prestazioni completano il regime generale;
e in aggiuntivi se le prestazioni sono autonome da quelle del regime generale.
Inoltre è possibile la presenza di regimi
complementari volontari,
caratterizzati da assenza di
solidarietà fra gli assicurati.
E’ importante precisare la diversa natura dei fondi pensione complementari obbligatori, nei quali tutti gli
assicurati pagano un premio medio
uguale (solidarietà aziendale), e dei fondi pensione volontari a
gestione industriale assicurativa, nei quali la struttura è attuariale di tipo
privatistico.
Si definiscono sistemi finanziari di
gestione i metodi
per realizzare l’equilibrio attuariale nell’ambito dei
trattamenti pensionistici [M. A. Coppini,1987]. Distinguiamo la capitalizzazione, individuale o collettiva,
dalla ripartizione.
La
capitalizzazione individuale
è il
sistema finanziario che
si basa sull’equità attuariale riferita
al singolo rapporto
assicurativo. Esso può
applicarsi, o stabilendo
prestazioni uguali per tutti variando i contributi in base
al rischio, oppure fissando il
premio dell’assicurazione libera
uguale per tutti gli assicurati
rapportando le prestazioni ai contributi
e ai relativi interessi. Esso è tecnicamente semplice e sicuro ma è
pure in contrasto con il principio di solidarietà. La capitalizzazione
collettiva è il sistema finanziario
basato sull’equità attuariale con riferimento alla
collettività assicurata. La sua
realizzazione può essere effettuata
secondo le seguenti modalità:
1) calcolando un premio
medio per una
generazione assicurata, ovvero
stabilendo l’equilibrio
attuariale fra i
valori attuariali degli
oneri e contributi
di una generazione fino alla sua
totale eliminazione;
2) calcolando un premio medio per più generazioni entrate in
assicurazione in più
anni di gestione, tale da realizzare
l’equilibrio attuariale di
cui al punto 1) per la collettività fino alla sua completa
eliminazione;
3) calcolando un premio medio-generale ovvero per la collettività assicurata costituita da tutte le generazioni che entrano in assicurazione
per l’intera durata della gestione, nel rispetto dell’equilibrio
di cui al punto 1) per la predetta collettività fino alla sua eliminazione.
La capitalizzazione collettiva comporta riserve
matematiche per la
variabilità del rischio, che è crescente fino alla completa maturazione
del fondo.
Il sistema finanziario
classico utilizzato in Italia è quello
a ripartizione, in cui gli
oneri sono coperti con i contributi
dello stesso anno.
Esso può attuarsi,
o stabilendo l’equilibrio attuariale
fra contributi dell’anno
e spese dei
pensionati vigenti nell’anno
(premio a ripartizione pura), oppure stabilendo l’equilibrio fra
i contributi dell’anno e le spese
per il pagamento del valore capitale delle rendite ai nuovi
pensionati sorti nello stesso
anno (premio a
ripartizione dei capitali di copertura).
Per stabilire i metodi
di calcolo ai fini del raggiungimento dell’equilibrio attuariale occorre che per ogni anno sia possibile il pagamento delle
rate in scadenza
ed inoltre che siano assicurati
certi livelli di
garanzia per gli
assicurati e i pensionati. Si definisce livello di garanzia il rapporto fra i patrimoni accumulati e le riserve prospettive valutate o con i
criteri dell’assicurazione privata
(garanzia individuale) o con i criteri del premio medio generale
(garanzia collettiva).
Per concludere, si può dire che in un sistema finanziario di
gestione dipendente da una successione prefissata di livelli di
garanzia, a partire dall’epoca
delle valutazioni e per l’intera
durata finita della gestione, si
determina un premio
che garantisca un equilibrio attuariale fra entrate e uscite dell’anno.
Infine è opportuno
ricordare che il problema della
previdenza, prima di ogni valutazione
attuariale, deve essere ricondotto
nel contesto politico, economico e sociale
della popolazione nel rispetto dei principi che lo Stato vuole
applicare. Le esigenze delle moderne
democrazie industriali impongono la
necessità di percorrere più
soluzioni al problema
previdenziale [M. A. Coppini, 1983].
In questo paragrafo
dopo aver presentato gli aspetti economici ed attuariali dei sistemi finanziari di gestione,
si cercherà di
giustificare la tesi
dell’opportunità della presenza del sistema a tre pilastri [J. J.
Gollier, 1991].
Per capire meglio le
problematiche attuariali, si fa
riferimento al diagramma di
Lexis. Nelle ascisse indichiamo il
tempo t, nelle ordinate l’età x degli individui. La vita di un individuo nato
al tempo 0 è rappresentata graficamente dalla bisettrice degli assi. Le linee parallele a tale
bisettrice rappresentano gli individui nati all’eta t. Ogni linea termina in un punto M che
rappresenta l’istante del decesso dell’individuo. Per evidenziare la problematica del finanziamento
intergenerazionale è opportuno dividere
il diagramma di Lexis in tre fasce orizzontali. La prima costituita
dai più giovani (G) che va dalla nascita (X=0) all’età d’ingresso all’attività lavorativa (Xa).
La fascia centrale è quella dei
soggetti in attività (A) compresa
fra l’età d’ingresso
in attività (Xa) e l’età di cessazione attività (Xp). La terza fascia è quella che riguarda i pensionati (P) compresa fra l’età di
cessazione attività (Xp) e l’età massima attuariale (W).
La fascia
centrale, negli anni, si è ridotta sempre più, mentre la terza
fascia si è estesa. Ciò in considerazione della
difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro (aumento di Xa), della
maggiore utilizzazione del pre-pensionamento (riduzione di
Xp) ed inoltre dell’allungamento
della vita media (aumento di W). Si veda la figura 1.
Il diagramma di Lexis
ci consente di chiarire la tecnica di
finanziamento nel caso del sistema a
capitalizzazione e nel caso del sistema a ripartizione.
Nel sistema a capitalizzazione individuale, ogni
individuo versa una somma su un
proprio conto, nel periodo compreso fra
A e P. Quando questi raggiungerà
l’età pensionistica il montante
risparmiato sarà restituito nel
periodo compreso fra
P e M (decesso). Graficamente è
possibile rappresentare il caso nella figura 2.
Nel sistema a
ripartizione, tutti gli individui in attività
(compresi fra A e P) versano una
somma da ripartire direttamente a tutti
i pensionati (compresi fra P e M).
Nel caso in
cui l’equilibrio finanziario è
realizzato non sulla linea
di un solo individuo ma bensì su
quella di tutti i soggetti viventi
fra due epoche t
e t+z, si ha la capitalizzazione
collettiva.
In termini
grafici, nel sistema a
ripartizione le risorse sono trasferite lungo linee
verticali, nel sistema
a capitalizzazione le
risorse sono trasferite
lungo linee inclinate.
Si consideri ora il caso in cui al tempo t=0 (inizio tecnica) vi sia la presenza di
soggetti giovani che ancora non versano
contributi, di soggetti pensionati
che non possono più versare
contributi, e di
soggetti in attività, collocati
in posizione diversa fra Xa e Xp, che
versano (anche se in maniera diversa) contributi. Il caso evidenziato e rappresentato nella figura 3 è quello
“della prima generazione”.
Se è giusto
dare a tutti gli individui la stessa pensione, il sistema a ripartizione
consente, tramite lo scambio economico verticale dal basso in alto, di erogare
prestazioni ai pensionati che non
hanno versato i
contributi. In questo
modo il deficit contributivo
della prima generazione viene rinviato al futuro.
Nel caso di sistema a
capitalizzazione il deficit contributivo della
generazione iniziale è invece ammortizzato nel tempo su tutte le generazioni future. Ciò poiché i contributi sono posti in
riserva. E’ comprensibile come nel sistema a ripartizione il problema “della prima generazione” è
trattato in modo
più facile rispetto
a quello a capitalizzazione.
Nel caso “dell’ultima
generazione” le difficoltà sono
invertite. Questo è il caso in cui in
un determinato istante non vi sono più nuovi ingressi in attività. In tale ipotesi non è possibile far fronte
agli impegni verso
i pensionati con
il regime a ripartizione. Il caso è però
limitato alle ipotesi di gruppo non esteso oppure alle ipotesi di
variazione di rapporto
demografico, cioè aumento
del numero dei pensionati e/o riduzione degli attivi.
Nell’esaminare
l’aspetto economico del problema
occorre far riferimento
al cosiddetto “paradosso della Sicurezza Sociale” di Samuelson. Il metodo a ripartizione
rappresenta un “regalo” delle generazioni in attività a quelle
in quiescenza, che
deve essere ricambiato
dalle generazioni future.
E’ possibile verificare
come il tasso
di crescita della massa
salariale superi il
tasso d’interesse reale
delle riserve costituite in regime di capitalizzazione. Se il regime si mantiene in crescita
costante,considerato un determinato tasso d’inflazione, un determinato tasso di
crescita dei salari (depurato dal tasso d’inflazione) e una determinata crescita degli attivi sui
pensionati, è possibile dire che
la somma delle
tre componenti predette
è superiore all’interesse ottenibile
con l’investimento delle
riserve in capitalizzazione. Le generazioni più
giovani hanno interesse a mantenere
il regime a
ripartizione se il risultato è
più positivo del regime a
capitalizzazione. Ogni soggetto
spera nella futura crescita economica e demografica.
Un aspetto particolare
della trattazione della scelta fra ripartizione e capitalizzazione è quello di natura sociologica. 1)
E’ essenziale che in
un sistema pensionistico, si
possano pagare le più elevate
pensioni tali da
mantenere il potere d’acquisto. 2)
E’ opportuno evitare che l’equilibrio macro-economico fra risparmi
e investimenti sia modificato
dall’investimento speculativo delle riserve.
3) E’ importante che le riserve
siano investite in
modo da evitare
il fenomeno dell’inflazione. 4) E’ essenziale che fra le generazioni vi sia
un criterio d’equità per quanto
riguarda i valori delle pensioni.
Da quanto
detto è possibile verificare che
la contemporanea presenza delle condizioni suindicate è impossibile in
un sistema finanziario di gestione.
E’, pertanto, necessaria la
presenza del sistema a tre pilastri. Nel
primo pilastro (Sicurezza
Sociale) si verificano il primo e l’ultimo criterio (criterio d’equità).
Nel secondo pilastro (fondi pensione) si verificano l’efficacia
macroeconomica e l’ultimo criterio. Nel
terzo pilastro (previdenza
individuale) si verifica
in modo prioritario
il terzo criterio.
Si può, pertanto concludere, che il sistema a ripartizione e quello a capitalizzazione, non devono essere in
contrasto, ma essere
complementari. Una giusta ripartizione
fra le due ipotesi consente di
dare soluzione anche al
problema della solidarietà fra
soggetti.
E’, infine, opportuno evidenziare come alcune
ipotesi che determinano una scelta a favore del sistema a ripartizione siano
nella realtà (crescita degli attivi
e crescita dei salari)
difficili da immaginare in un futuro non tanto lontano. E allora,
è opportuno incentivare immediatamente lo sviluppo del secondo e
terzo pilastro a capitalizzazione,
della cui necessaria presenza si è già detto.
I fondi pensione sono
organismi istituiti per
garantire prestazioni previdenziali nel momento in
cui il lavoratore cessa l’attività lavorativa. La legge
prevede che i fondi pensione possono
essere costituiti per
i lavoratori dipendenti,
pubblici e privati, per i lavoratori autonomi inclusi i liberi
professionisti [C. Bazzano,1993]
[A. Luciani, 1994] .
I lavoratori
dipendenti possono aderire al fondo pensione
secondo l’appartenenza alla medesima categoria contrattuale, azienda,
gruppo di aziende, comparto o
raggruppamento; anche se con riferimento ad ambito territoriale delimitato. I lavoratori autonomi e i liberi professionisti hanno facoltà di
aderire al fondo pensione in raggruppamenti per aree
professionali e per territorio. Dalla
disciplina dei fondi pensione sono
escluse le casalinghe che per
costituire la propria
pensione complementare possono
far riferimento alle
polizze-vita a capitalizzazione
e ai fondi comuni di investimento
aperti. La caratteristica principale
dei fondi pensione è il tipo di prestazione che può essere configurata a seconda dell’obiettivo che si vuole
raggiungere.
In pratica esistono
due tipi fondamentali di piano pensione:
·
il piano pensione a
prestazione definita (defined benefit plans)
·
il piano pensione a
contributo definito (defined contribution plans).
La disciplina del D.L.
124/93 introduce anche il piano
pensionistico che assicura un tasso di rendimento finanziario
garantito.
Il piano a prestazione definita garantisce
l’erogazione di una prestazione determinata e questo indipendentemente
dall’evoluzione della gestione finanziaria.
Si ha, pertanto, un valore
certo rappresentato dall’ammontare della prestazione e un valore
incerto rappresentato
dall’ammontare dei contributi.
In forza di
queste considerazioni i finanziatori
sono soggetti al rischio investimento.
Essi sono soggetti al
rischio di dover effettuare maggiori contribuzioni rispetto a
quelle preventivate allo scopo
di raggiungere l’obiettivo prefissato.
Pertanto, i piani pensione a prestazione definita
sono da considerarsi poco adatti ai lavoratori dipendenti e ai datori
di lavoro. L’accollo dell’onere
di garantire una determinata prestazione presuppone il
rischio di dover alterare
il budget di spesa pianificato. Un rischio che le aziende, per le quali è
necessario conoscere l’incidenza sul costo del lavoro, non possono correre. Un ipotesi che la stessa disciplina esclude non consentendo la costituzione di forme a prestazione definita non è
consentita per i lavoratori dipendenti.
I piani a
prestazione definita possono, nel caso
in cui siano ancorati alle
ultime retribuzioni percepite dal lavoratore, considerarsi opportuno strumento
di copertura del rischio
inflazione.
E’ importante,
però, evitare che una proiezione
sbagliata produca effetti negativi
per i lavoratori. Sono necessarie, pertanto, verifiche periodiche
della corrispondenza fra le
ipotesi attuariali e finanziarie attuate e la realtà.
Le variabili
attuariali dovranno considerare
le disposizioni relative
ai diritti pensionistici nell’ambito della previdenza pubblica;
quelle finanziarie dovranno
tenere conto delle politiche d’investimento desiderate.
I controlli si rendono
più essenziali nel caso di mancata corrispondenza fra finanziatori e
beneficiari. L’interesse di
ridurre l’onere contributivo per i primi
può scontrarsi con l’interesse della garanzia di rendimento-rischio dei
secondi.
Il piano a prestazione
definita determina gli ammontari delle
retribuzioni finali tenendo conto
di elementi fissi o variabili (indennità varie)
del valore delle retribuzioni, dell’incremento della retribuzione per
scatti anzianità o
di carriera, di eventuali incentivi o aumenti che
derivano da rivendicazioni salariali.
Diverse sono le
modalità di calcolo della prestazione [C. Bazzano,1992]. La prestazione può essere rappresentata da
un ammontare fisso proporzionale al
periodo di permanenza in attività; oppure
può essere rappresentata da un ammontare
fisso predeterminato a
prescindere dall’età del beneficiario e
dal periodo di permanenza
in attività. In queste due ipotesi, in modo meno intenso nel primo caso,
vi è la necessità di adeguare
l’ammontare delle prestazioni
all’inflazione. Tuttavia, le
due opzioni consentono la
semplice applicazione.
Nel caso di calcolo
basato su una percentuale fissa della retribuzione di ciascun anno di servizio (career average formula)
vengono assicurati minore
trasparenza, proporzionali costi contributivi e scarsa garanzia
di adeguamento del
valore in ipotesi di alte spinte inflazionistiche.
Nel caso di
calcolo basato su una
percentuale fissa per
ciascun anno di servizio calcolata sulla retribuzione degli
ultimi anni di servizio (final average formula), pur manifestandosi
maggiore complessità e
bassa trasparenza, si
tiene conto dell’effetto dell’inflazione sulla dinamica retributiva. Il vantaggio della final-average formula è quello di incentivare il raggiungimento di elevati livelli retributivi da mantenere nel periodo
di quiescenza.
Il piano a
contribuzione definita non
garantisce una prestazione determinata.
L’elemento
certo è rappresentato dall’ammontare delle contribuzioni, mentre è incerto l’ammontare delle prestazioni. Con tale
piano il rischio
investimento risulta essere
a carico del beneficiario. Se la capitalizzazione non raggiunge il livello preventivato, la prestazione ne risente con evidente danno per il
lavoratore. Di contro, nell’ipotesi di una performance
finanziaria più elevata
non si consentono riduzioni dell’ammontare dei
contributi a carico dell’azienda. I piani in oggetto non presentano rigidità tipiche dei piani a
prestazioni definite e consentono di
preventivare l’ammontare dei contributi.
Una forma
particolare è rappresentata dai fondi a
partecipazione agli utili (profit-sharing plans). In tal caso il fondo è alimentato interamente dall’impresa sulla base di
livelli minimi e massimi di contribuzioni.
Essi consentono la diffusione
fra i lavoratori della sensibilità
al risultato economico
dell’impresa, anche se
non consentono di garantire l’adeguatezza delle prestazioni finali.
Come già
precisato, oltre alle due precedenti
tipologie di piano pensionistico,
il D.L. 124/93
ha introdotto un piano in cui è assicurato un tasso di
rendimento finanziario
garantito. Esso cioè
consente di limitare
il rischio investimento. Quindi,
per il partecipante più alto è il tasso di rendimento finanziario
garantito, minore è il rischio
investimento che deve correre.
Per ciò che attiene le
modalità di contribuzione si
distinguono i fondi contributivi,
con oneri divisi tra lavoratori ed impresa, e
non contributivi, con oneri ad esclusivo carico dell’azienda.
Con la
prima ipotesi si
può configurare un
particolare interesse del
lavoratore all’accantonamento
di valori necessari
alla sicurezza economica
del periodo di quiescenza. Inoltre, si alleggerisce
il costo per l’impresa e si rende
più facile il congelamento
dei futuri incrementi retributivi attraverso
la forma di
contributi addizionali al fondo pensione [R. Pisani,1992].
Di contro i
sostenitori dell’ipotesi dei fondi non contributivi ritengono che nel caso di onere contributivo ad intero carico
dell’impresa, vi sarebbero minori disponibilità per le future rivendicazioni retributive, determinando,
pertanto, un onere indiretto per i lavoratori. Inoltre,
si realizzano nei
piani contributivi maggiori
oneri amministrativi a carico dell’impresa [R. Pisani,1992].
Ai fini
della necessaria tutela del
risparmio previdenziale è
stata prevista la costituzione dei fondi pensione in forma
giuridica.
Il decreto legislativo
propone due forme giuridiche di costituzione e cioè:
·
soggetto giuridico di
natura associativa non riconosciuta di cui all’art. 36 del Cod. Civ. ,
distinto dal soggetto promotore dell’iniziativa [G. Ponzanelli,1988].
·
soggetto dotato
di personalità giuridica
di cui all’art. 12 Cod.
Civ. con riconoscimento.
La prima forma giuridica, sebbene
nella realtà è
in disuso, garantisce,
comunque, tutela. La normativa
delle associazioni non riconosciute
consente attraverso le norme del fondo comune, della
responsabilità personale e
solidare degli organizzatori e gestori di fondo comune di
garantire il patrimonio accumulato.
La seconda forma è certamente la migliore soluzione
dal punto di vista delle garanzie di
tutela dei partecipanti e dei controlli.
Lo stesso comma 4
dell’art. 4 del decreto 124/93 prevede che i fondi pensione
costituiti nell’ambito di
categorie, comparti o
raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per
lavoratori autonomi devono assumere la forma di soggetti dotati
di personalità giuridica.
Al comma 2
lo stesso articolo
concede la facoltà
di istituire il
fondo pensione nell’ambito del patrimonio di una singola società o di
un singolo ente pubblico anche economico. A garanzia del
lavoratore il patrimonio deve essere autonomo
e separato
amministrativamente e contabilmente da quello della
società od ente. Così come prevede l’art. 2117 del Cod. Civ.,
in materia di patrimonio separato,
l’imprenditore non può distrarre i fondi dall’originario fine
previdenziale; inoltre, gli
stessi non possono formare
oggetto di atti
di esecuzione da
parte dei creditori dell’imprenditore o del prestatore
di lavoro.
Quest’ultima ipotesi presenta però dei margini di
rischio per il lavoratore in
quanto pur essendo il patrimonio
distinto contabilmente e
amministrativamente, rimane sempre nell’ambito dell’azienda. Nel
caso di fallimento
dell’azienda il fondo
pensione è liquidato fra tutti i partecipanti.
L’esercizio
dell’attività dei fondi pensione è sottoposto
a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro
e della Previdenza
sociale, sentito il
parere della commissione di vigilanza di cui all’art. 16 del
decreto legislativo.
Nel caso di fondi pensione costituiti nell’ambito del patrimonio di una azienda o ente pubblico anche economico, l’autorizzazione non può essere
concessa se:
·
in caso di società,
questa non abbia la forma di Spa o Sapa;
·
il patrimonio di destinazione non
risulti dotato di
strutture gestionali,
amministrative e contabili separate da quelle della società o dell’ente;
·
la contabilità
e il bilancio non siano
sottoposti a controllo
contabile e a certificazione del bilancio da
almeno due esercizi chiusi
in data antecedente a quella della richiesta di autorizzazione.
Infine, se i responsabili del fondo non iniziano l’attività entro 24 mesi dal rilascio dell’autorizzazione,
questa decade.
Come è facilmente
comprensibile la preventiva
autorizzazione conferma il carattere
di garanzia per i
partecipanti. La commissione di vigilanza
grazie ai documenti
e alle informazioni, sarà in
grado di verificare coloro
che non hanno i
requisiti per esercitare o comunque devono modificarli per ottenere
l’autorizzazione.
Il finanziamento
dei fondi pensione è rappresentato dal versamento dei
contributi. La contribuzione,
secondo il decreto legislativo 124/93,
può essere ripartita tra datori
di lavoro e lavoratori. La
stessa disciplina si
applica anche ai
lavoratori di cui all’art. 409
C.P.C. cioé rappresentanti ed agenti di
commercio, attraverso la ripartizione tra il committente e i destinatari. Solo
nel caso di
lavoratori autonomi e professionisti il finanziamento graverà
interamente su loro. L’ammontare del
contributo sarà deciso
dai soggetti interessati in base
alle loro volontà. Per i lavoratori dipendenti è possibile
la destinazione a
contribuzione del Trattamento di fine
rapporto (TFR) e di elementi
particolari della retribuzione. Il trasferimento del TFR deve
essere regolato da
una contrattazione collettiva. In considerazione del
trasferimento del TFR si
determina una riduzione
dell’importo della liquidazione finale.
Per i lavoratori già
in attività è data facoltà di
effettuare la destinazione del
TFR. Per i gli assunti dopo il 28
aprile 1993 è previsto il trasferimento
totale delle quote annuali del
TFR maturate dopo l’iscrizione al
fondo pensione. Quindi
per i neo-assunti il TFR viene a mancare ed è sostituito da
maggiore contribuzione da destinare al
fondo pensione.
Il principale
vantaggio del trasferimento del TFR è da rilevare nella migliore gestione di
tale forma di risparmio
previdenziale. L’attuale disciplina del
trattamento di fine
rapporto prevede un meccanismo di
rivalutazione con effetti
inversamente proporzionali all’aumentare del tasso d’inflazione.
Invece, attraverso la libera gestione dei
fondi pensione da
parte di investitori qualificati è auspicabile una
rivalutazione più elevata a quella del meccanismo attuale di indicizzazione.
Infine è opportuno
ricordare che il finanziamento non può superare il limite massimo del 10% della retribuzione
complessiva, così come disciplina il decreto legislativo.
La disciplina
dei fondi pensione presenta un
articolato dibattito in merito
al suo rapporto con la legge 742/1986.
Tale legge all’art. 1,
definisce l’ambito di applicazione della disciplina dell’esercizio delle assicurazioni private. Nella tabella A allegata alla legge,
si definisce il ramo VI come la gestione di fondi collettivi
costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso
di morte, in
caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
La definizione
riguarda due operazioni distinte:
a) la gestione di fondi collettivi di
pensione, cioé delle riserve degli enti preposti all’erogazione delle
prestazioni in caso
morte, vita, cessazione
o riduzione di attività
(gestione pura).
b)
la gestione predetta accompagnata da garanzia assicurativa
di conservazione del capitale o di
interesse minimo.
La prima
operazione che devono
effettuare le imprese
assicuratrici è tipicamente gestione pura nell’interesse di terzi. La seconda è invece assicurativa in
quanto si assume un rischio
assicurativo di investimento
(conservazione del capitale
affidato in gestione e/o corresponsione degli interessi).
Per quanto attiene
l’applicazione della normativa predetta
al discorso delle riserve in ipotesi
di pura gestione, un attento dibattito
divide chi sostiene che la nozione sia
da riferirsi ai soli piani a prestazioni definite e chi considera il concetto in senso “atecnico”, ovvero rendendo
possibile l’autorizzazione delle compagnie
anche nel caso dei piani a contribuzioni definite.
E’ opportuno
sottolineare come la normativa della
legge 742 e la disciplina del D.L.
124 determinano una riserva di legge a favore delle imprese di assicurazione per la gestione dei fondi pensione.
Nell’ipotesi di cui al
punto b) è possibile verificare come
oltre all’elemento gestorio vi sia
un profilo di
carattere assicurativo. Sul
piano giuridico l’assicuratore garantisce il buon fine
dell’investimento. Pertanto, l’operazione è da inquadrare
nell’ambito dell’assicurazione contro i danni e non sulla vita (manca
il rischio demografico) [G.
Volpe Putzolu, 1988, p.
46] Sul piano tecnico (calcolo
margine di solvibilità) si rende applicabile la disciplina delle riserve matematiche in forza dell’equiparazione di queste
garanzie atipiche alle garanzie “vita”.
Con
riferimento sempre all’ipotesi di gestione da
garanzia assicurativa di conservazione del capitale o di
interesse minimo, il Prof. Candian è di diverso avviso. Egli evidenzia che se il rischio assunto dall’assicuratore fosse
assicurativo, si sarebbe di fronte ad una contraddizione del sistema, in considerazione alla possibilità
che altri
organismi svolgano l’attività senza
il controllo a cui sono
sottoposte le imprese di assicurazione. Secondo il
Prof. Candian [1991] non siamo
di fronte ad un contratto misto (gestorio-assicurativo), ma ad un
contratto fiduciario; oppure
ancor meglio, come espresso da un’autorevole opinione [Minervini, 1988,
pag. 109 ss.],
ci troveremo, in entrambe
le ipotesi di gestione (pura e
garantita), in presenza di un contratto di mandato.
Per quanto riguarda le
modalità di gestione delle riserve è opportuno evidenziare come il ruolo delle imprese assicuratrici sia
rilevante. Le modalità
di finanziamento del piano,
non possono prescindere da
un opportuno mix
tra investimento finanziario
(più flessibile sotto l’aspetto contributivo- attuariale e di
investimento) e gestione
assicurativa (garanzia di
competenza in ipotesi
attuariali, attenuazione
variabilità costi nei piani a prestazione definita e minore oscillazione delle
prestazioni nei piani a contribuzioni definite).
Altresì, l’intervento
delle compagnie assicuratrici non è limitato all’offerta di polizze e rendite, ma si completa con
l’offerta sinergica di servizi di pura gestione finanziaria.
Ai fondi
pensione non è data facoltà di gestire direttamente le risorse contributive.
Ciò, perché per assumere impegni di natura
assicurativa, occorrono capacità ed esperienza.
Quindi, i responsabili possono gestire le risorse
attraverso investitori istituzionali.
La convenzione
può riguardare SIM, banche, commissionarie e fiduciarie abilitate alla gestione di patrimoni
mobiliari, con sede statutaria in uno stato della CEE. L’ente gestore della previdenza pubblica (INPS),
su disposizione dei ministri del Lavoro e del
Tesoro, sentita l’Autorità
garante della concorrenza e del
mercato, ha facoltà di gestione dei fondi pensione.
Inoltre, la convenzione può riguardare un’impresa di
assicurazione autorizzata ai rami I
(vita), V (capitalizzazione) e VI
(gestione di fondi
collettivi), su disposizione dei
ministri del Lavoro e dell’Industria,
sentito il parere dell’ISVAP. In particolare, nel caso di piano pensione a prestazione definita
o con rendimento finanziario
garantito, la gestione è limitata alle
sole imprese di assicurazione
sulla vita.
E’ opportuno precisare che il ramo I
concerne le assicurazioni tradizionali
di rendita vitalizia, temporanea
caso morte e miste; il
ramo V si caratterizza da
prodotti che garantiscono la capitalizzazione e
non il rischio
morte; il ramo
VI è rappresentato da operazioni
di gestione di
fondi collettivi costituiti per
erogare prestazioni sia in caso di vita, che in caso di morte, oppure
in caso di
riduzione o cessazione dell’attività lavorativa.
Come è facile
immaginare, pur essendo molto ampia la scelta degli
investitori in concorrenza,
le migliori soluzioni per la tutela del rendimento possono essere
evidenziate solo attraverso l’intervento del settore assicurativo. Infine,
è opportuno precisare che nell’elenco predetto non compaiono quali investitori i fondi comuni. Ad essi è data la sola possibilità di
gestione di risorse di fondi pensione aperti. Ma di ciò si parlerà nel capitolo dedicato
alle alternative ai fondi pensione.
Come meglio
tratteremo nei prossimi
capitoli, il principale
rischio che corre il partecipante a un fondo pensione è quello di una capitalizzazione al
di sotto del previsto.
In questo paragrafo si esamineranno i criteri
stabiliti dal decreto legislativo per una limitazione di
tale rischio. Nel
successivo capitolo, si
indicheranno gli strumenti
tecnici utilizzabili.
In particolare,
i fondi pensione non possono
assumere o concedere
prestiti e non
possono investire le loro disponibilità in
percentuali elevate di azioni o
quote di una stessa società (20% o 30%
se quotate) o di soggetti che
contribuiscono al fondo anche
indirettamente (20% o 30% se fondi di categoria).
Altresì il ministro
del Tesoro, sentita la commissione di vigilanza, dovrà individuare:
1- i criteri d’investimento nelle varie categorie mobiliari;
2- le attività in cui il fondo dovrà investire, indicandone i
limiti massimi;
3- i criteri di rendiconto dell’attività svolta;
4- i criteri d’applicazione della commissione di gestione;
5- il contenuto dei contratti tra il fondo e il gestore;
6- le regole da osservare in caso di conflitto di interessi.
La legislazione, pertanto, così come
per i fondi comuni di
investimento aperti, determina
dei livelli di “diversificazione del
portafoglio”, in modo
da limitare il rischio di
rendimento.
Di particolare rilievo
è il punto 6, che consente di affermare
che l’individuazione e la ripartizione
del rischio nella scelta degli
investimenti è rivolta a
privilegiare una capitalizzazione
costante nel tempo.
Ciò, anche a
discapito di buone “performance”, ma al riparo da perdite in conto capitale, che determinano l’instabilità del fondo.
Infine, una
precisazione è d’obbligo in merito
al divieto del fondo di
assumere o concedere
prestiti. E’ infatti
facoltà dei lavoratori, con almeno otto
anni di contributi accumulati
sotto la forma
di trasferimenti del
T.F.R., di ottenere anticipazioni. Tali
anticipazioni sono concesse
solo per l’esigenza di finanziare
bisogni particolari quali
quelli legati all’assistenza sanitaria o
all’acquisizione della prima casa (stessi casi di anticipazione T.F.R.).
E’, invece, sempre
possibile il riscatto della posizione individuale.
Tipologie degli
investimenti dei fondi pensione già esistenti:
Titoli pubblici
61 %
Azioni
3,5%
Obbligazioni
10 %
Altre attività
25,5%
Secondo la tipologia
di erogazione delle prestazioni si distingue fra capitale e rendita.
La prestazione dei fondi
pensione è tipicamente espressa dalla
rendita vitalizia, aggiuntiva
alla pensione di base. Tuttavia, il legislatore dà facoltà ai fondi pensione di liquidare la somma delle riserve
accumulate in unica soluzione
(capitale), ma per un ammontare non
superiore al 50% del totale. In tal
modo il lavoratore potrà
beneficiare di un capitale da
destinare a qualsiasi iniziativa e di una rendita, anche se ridotta, per tutta la vita.
Sempre in
tema di prestazioni
con riferimento alla
loro natura si
distingue in prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Le ultime
possono operare sia
durante la vita
lavorativa, attraverso forme
di autoassicurazione o la sottoscrizione di prodotti assicurativi, che
durante il periodo di quiescenza, attraverso la copertura del rischio morte con
la reversibilità al coniuge o agli
eredi.
In alcuni casi è
possibile la costituzione di
apposite garanzie di importo
decrescente rispetto all’anzianità contributiva, cioè di schemi assistenziali a
favore dei più giovani lavoratori
meno tutelati dalla
previdenza di base
(per la ridotta anzianità contributiva) e
dall’accumulazione finanziaria nel caso di piani a capitalizzazione.
Particolare aspetto da trattare è quello relativo agli
effetti prodotti dall’inflazione. Tali
effetti possono verificarsi sia nel periodo
di accantonamento che
in quello di erogazione delle provvidenze.
Nel primo
caso è possibile risolvere il problema
con l’indicizzazione
all’evoluzione dei salari (ad esempio l’applicazione della
final average formula
nei piani a prestazioni definite), tenendo opportunamente conto della
dinamica dei prezzi. Quando non è possibile indicizzare le prestazioni future (nel caso di
piani a contributi definiti) si può
far riferimento ad una politica
di investimenti in beni reali ed in
titoli indicizzati.
Con riferimento a
quest’ultima ipotesi è possibile
affiancare al fondo a contribuzioni
definite un “floor plan” a prestazioni
definite, che funzioni da garanzia di erogazione minima adeguata
al valor nominale
delle retribuzioni percepite
nel periodo immediatamente
precedente l’entrata in quiescenza.
Per quanto riguarda
la manifestazione degli effetti
dell’inflazione nel periodo di erogazione delle provvidenze si può far riferimento a meccanismi
automatici (indicatori del
costo della vita, dell’andamento
delle retribuzioni, oppure aggiustamenti periodici predefiniti e svincolati da indicatori espressivi dell’inflazione) o a meccanismi non automatici (erogazioni di
provvidenze di importo non fisso ed
ad intervalli irregolari).
Della possibilità di
erogare prestiti si e’ già parlato.
I
requisiti di partecipazione al fondo pensione
sono rappresentati dall’età
e dall’anzianità minime richieste sia in fase di costituzione che in
fase di gestione. Nella fase di
costituzione essi consentono di non far gravare i lavoratori più anziani di elevati oneri contributivi e
nella fase gestionale essi rappresentano un incentivo al pensionamento.
Altresì, i
fondi pensione regolano i requisiti previsti per
ottenere la prestazione
pattuita (requisiti di godimento). Essi
sono più restrittivi di quelli di partecipazione, e, pertanto, consentono
la diminuzione del costo della
prestazione a carico dei titolari e rendono più difficile la
ricerca di personale
con elevata anzianità di servizio.
Se non viene raggiunto
il livello di contribuzione massimo,
ma comunque si raggiunge un livello minimo, il lavoratore ha diritto ad una prestazione ridotta. Nel caso in cui vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo,
lo statuto dei fondi pensione deve stabilire la
possibilità:
1) di trasferimento ad altro fondo pensione in cui il lavoratore accede in seguito alla nuova attività;
2) di riscatto della posizione individuale;
3)
di trasferimento
ad un fondo pensione aperto.
Nell’ipotesi
di cui al punto 1 si pone il
problema di come completare il
trattamento previdenziale.
E’ possibile o
il trasferimento del
credito al nuovo
fondo pensione (piena eleggibilità immediata) con relativa
riunificazione; o il congelamento del credito con
prestazione complessiva del
primo fondo pensione;
o la prestazione differenziata
cioè l’erogazione da parte
dell’impresa di provenienza con copertura della eventuale differenza se superiore da parte del secondo fondo (si assicura il trattamento più elevato fra i due
fondi); o la prestazione pro-tempore
cioè l’erogazione del trattamento
da parte dei
due fondi pensione
per il periodo di permanenza senza cumulo dei crediti.
La fine
del sistema tayloristico del lavoro,
l’automazione e la
trasformazione del lavoro verso
processi sempre più
informatizzati, ha determinato rilevanti trasformazioni
economiche. Il processo
produttivo si è modificato, e con esso si sono modificate le modalità di investimento, verso prodotti dell’ingegno. Si
è passati dal lavoro
automatico e standardizzato al lavoro creativo, specialistico, professionale
e soprattutto comunicativo. Si assiste,
pertanto, insieme alla terziarizzazione del sistema produttivo, alla crescente importanza del lavoro intellettuale
rispetto a quello manuale non
specializzato e soprattutto all’introduzione
di forme organizzative di
lavoro caratterizzate dalla flessibilità.
L’impresa dunque
si spersonalizza e si evidenzia
come organizzazione intesa
ad esprimere un’attività che non si
esaurisce più in quella individuale dell’imprenditore, ma
deriva dall’opera coordinata di
molteplici individui.
Il modificato
ruolo esistente fra impresa e lavoro è evidenziato anche
da norme di legge,
che riconoscono un potere di
negoziazione vero e proprio
all’imprenditore e agli organismi
rappresentativi dei lavoratori. Ciò segna il
definitivo superamento della concezione “dell’interesse dell’impresa”
identificabile con l’interesse
dell’imprenditore. Al contrario “l’interesse dell’impresa”
assume forza dirompente in ordine alla progressiva democratizzazzione della
struttura dell’impresa.
E soprattutto lo sviluppo del terziario che ha progressivamente determinato la sempre più rilevante compartecipazione dei
lavoratori alle scelte produttive
[R.C.D. Nacamulli, 1989].
Questo modificato rapporto può riguardare, anche, i fondi pensione, in quanto la loro nascita è legata alla dialettica fra
impresa e lavoratori
su base contrattuale ed aziendale.
Secondo me, lo sviluppo
della previdenza integrativa
rende più flessibile la politica salariale, in quanto
consente il ridursi dell’onere previdenziale e quindi
una minore rigidità del sistema.
I fondi pensione assicurano maggiore
libertà di scelta
fra retribuzione diretta e retribuzione differita. Essi permettono un’articolazione temporale degli incrementi salariali e
consentono di affrontare la contrattazione
collettiva in termini più generali e non essenzialmente monetari. A mio avviso, inoltre, la gestione dei fondi
pensione, riservata alla
collaborazione fra impresa e
lavoratori garantisce lo sviluppo delle
relazioni industriali ed è
pertanto elemento di pace sociale.
Un ruolo propulsivo potrebbero assumere i sindacati
nell’ambito della moderna
società capitalistico-democratica.
Quest’ultimi potrebbero riappropriarsi in parte del loro complesso ruolo rappresentativo
attraverso un’azione riformatrice
che garantisca lo sviluppo appropriato
dei fondi pensione. Tale
azione garantirebbe la
partecipazione attiva alla vita
economica dei lavoratori, assicurerebbe loro adeguati
livelli pensionistici,
determinerebbe una gestione
più efficiente del
risparmio previdenziale attraverso investimenti reali di medio-lungo
periodo con benefici per
i
mercati finanziari e
soprattutto contribuirebbe a
risanare il deficit previdenziale [V. Nacamulli, 1979].
Si potrebbe assistere
insieme ad un modificato sistema di relazioni aziendali anche ad un nuovo modello di stato
sociale, più tutore e meno
gestore, in coerenza
con la crisi delle
politiche del welfare
che evidenziano la
necessità di riduzione dell’intervento dello stato
attraverso la spesa pubblica.
Gli obiettivi
conseguibili con l’istituzione dei fondi pensione
aziendali sono molteplici. La presenza
di relazioni aziendali
cooperative determina un atteggiamento partecipativo fra
impresa e dipendenti. In tale ambito
un primo motivo
alla costituzione dei fondi
pensione aziendali è
determinato
dall’opportunità di
determinare maggiore soddisfazione dei lavoratori con più esperienza e abilità. Caso tipico riguarda il management con
elevato turnover e con remunerazione legata
a profitti a breve. In tal caso,
i benefici previdenziali determinano
una struttura remunerativa a
lungo termine. Tale
scopo, come vedremo
più avanti, può
realizzarsi con piani previdenziali (profit-sharing plans) che consentono di determinare un
legame diretto fra contributi accantonati e risultato aziendale.
I predetto
piano può non essere
soddisfacente per il personale
non direttivo, la cui capacità non può misurarsi in termini di
risultato economico. Per
tali soggetti è più opportuno un piano
a contributi definiti pari a
una percentuale della retribuzione comprensiva di incentivi.
Occorre però, che tali incentivi
siano ben determinati per evitare effetti distorsivi ispirati da
obiettivi di massimizzazione dei benefici.
Un
secondo motivo che
favorisce la costituzione dei fondi pensione
consiste nell’opportunità di determinare una più effettiva identificazione dell’impresa con il lavoratore per ridurre il turnover volontario. Per determinare ciò è utile la creazione di un fondo a
prestazioni definite non contributivo,
tale da determinare una
limitazione degli oneri per i lavoratori,
aggiuntivo, in modo da dare
certezza di erogazione a tutto
il personale, ed esterno,
onde separare l’andamento
economico dell’impresa da
quello del fondo.
Altra motivazione è rappresentata dalla volontà dell’impresa di assicurare ai
propri dipendenti dopo l’attività
lavorativa livelli
previdenziali vicini alla
retribuzione percepita nel periodo
precedente la quiescenza. Come
sarà chiaro più avanti, cio è possibile attraverso un piano con final-average formula che determina l’indicizzazione della prestazione pensionistica al costo della vita. Tale
piano determina elevati costi che è possibile limitare o con
un intervento in forma contributiva dei lavoratori o con la
presenza di requisiti di
godimento restrittivi con effetti
distributivi a favore dei
restanti partecipanti, in caso di
turnover. In ogni caso la gestione di tale piano deve essere impostata
all’esterno del’impresa e con
modalità di fondo integrativo alla prestazione
pensionistica di base.
Nel caso in
cui le relazioni industriali
fra lavoratori e
imprese siano competitive ovvero
divergenti, la costituzione del fondo
pensione aziendale può essere determinata da un basso livello di prestazioni
pensionistiche di base. A tal
fine, il fondo deve tener conto degli effetti
dell’inflazione durante la vita lavorativa.
Si può immaginare una
prestazione fissa rivalutata di anno
in anno in
riferimento al costo della
vita (career average formula)
con possibile estensione
dell’adeguamento anche al periodo successivo al pensionamento. In tal caso la gestione
deve essere esterna all’impresa, per
tutelare il diritto alla prestazione rispetto all’andamento economico dell’impresa. Un’altro motivo alla base della costituzione
di un fondo pensione è da ricercarsi nella possibilità di erogare
forme retributive indirette. In tal
caso il fondo sarà di natura aggiuntiva con applicazione della
final-average formula e di tipo contributivo.
Un’ulteriore
motivazione può essere rappresentata dalla necessità di
garanzia di prestazioni nel
corso della vita (invalidità, vedovanza, ect.). Tale fondo
può considerarsi tipicamente assicurativo,
visto la necessità di coprire particolari rischi.
Infine
aggiuntiva motivazione è
da ricercarsi nella
possibilità di benefici pensionistici prima
della normale età
pensionabile attraverso fondi
pensione a contribuzioni
definite, aggiuntivi, con
investimento, al momento
della quiescienza, di rendite
vitalizie.
La costituzione di un fondo pensione in caso di rapporti fra dipendenti ed
azienda caratterizzati da incentivi
individualistici con assenza
di componente collettiva finalizzati all’ottenimento di
incentivi monetari, è
determinata da forme flessibili secondo
le esigenze dei
lavoratori. Il piano
non contributivo, può
essere a contribuzioni definite,
cioè con deposito vincolato il
cui montante viene investito all’atto della quiescenza in
rendita vitalizia; oppure, può essere a
prestazioni definite con acquisto diretto di polizze assicurative o rendite differite.
Alla fine di tale classificazione è possibile dire che
non esiste una tipologia di piano
migliore, e che la soluzione ottimale in
riferimento alle diverse
motivazioni dei gruppi di dipendenti è
la presenza di più piani
pensionistici indipendenti all’interno
della stessa azienda.
Lo studio degli effetti sul risparmio dei fondi pensione discende
dalla tesi secondo cui i sistemi pensionistici privati
a capitalizzazione (fondi pensione ed altro) avrebbero l’effetto di far aumentare
il risparmio, mentre
i sistemi pensionistici pubblici, a ripartizione ridurrebbero il risparmio complessivo [D. Pace,1994]
[T. Treu,1990].
Fra i motivi per
cui si risparmia vi è la precauzione del soggetto di
proteggersi da eventuali necessità
nella vita avanzata.
Per meglio spiegare
la causalità
previdenza-risparmio occorre
far riferimento al
modello del ciclo
vitale del risparmio, teorizzato da Franco Modigliani.
Nel modello del ciclo vitale [A.
Ando & F. Modigliani,
1963] i consumatori tendono a ripartire le loro risorse in modo da mantenere costante il reddito consumato
e, quindi, di accumulare risparmio nell’arco
della vita da
utilizzare durante la vecchiaia.
Nel modello di
Modigliani, in cui si
ipotizzano mercati perfetti
ed assenza di imposte ed incertezza, gli individui considerano i contributi di pensione pubblica come un sostituto del risparmio previdenziale personale. Se la
pensione sarà ritenuta
sufficiente non vi sarà alcun stimolo al risparmio aggiuntivo autonomo.
Però, nel caso
di sistemi a ripartizione i
contributi non finanziano il risparmio ma bensì il consumo dei
pensionati [A. Cigno,1990]. Inoltre, nel caso
di sistema previdenziale pubblico a ripartizione con
logica retributiva e
non contributiva si determinano
effetti di riduzione del risparmio
volontario in forza della garanzia di un aumento di reddito futuro.
Martin Feldstein [1974] nell’estendere il modello del
ciclo vitale, ipotizza due effetti di
segno opposto della previdenza pubblica
a ripartizione. Il primo
effetto diretto è quello di spiazzamento con riduzione nell’accumulazione del capitale, in riferimento alla disponibilità di benefici del sistema
pensionistico pubblico. Un secondo
effetto indiretto e di segno opposto al precedente deriva dalla
riduzione dell’offerta di
lavoro, e, quindi, con la prospettiva
di non dover lavorare tutta la vita e di
non poter disporre di un flusso
costante di reddito, per il
lavoratore si
accrescerebbe la propensione al
risparmio addizionale.
Per Feldstein l’effetto
netto della previdenza
pubblica è depressivo;
quello della previdenza privata è positivo.
Secondo Alicia Munnell [1974 - 1976] l’effetto netto è invece
indeterminato, potendosi verificare
solo grazie alla contestuale concomitanza di molteplici effetti.
Suoi studi recenti, mostrano che
gli individui coperti da piani pensionistici privati tendono a
risparmiare di meno; pertanto,
i fondi pensione scoraggiano
il risparmio sotto altre forme. Si può stimare che l’effetto di sostituzione
sia intorno al 60 per cento. Le stime
econometriche in realtà sembrano dimostrare la tesi di Feldstein. In
effetti i risultati statistici
dipendono dai modelli utilizzati,
dalle variabili assunte nelle equazioni, dal valore dei
parametri, dal periodo
considerato e dalle fonti. Pertanto, la stima degli
effetti è da considerarsi di difficile
realizzazione ed inoltre, alimenta probabilmente improduttivi dibattiti.
Tuttavia, se il dibattito si sposta sulle implicazioni
della contemporanea esistenza del
sistema privato a capitalizzazione e del sistema pubblico a
ripartizione, esso risulta essere più realistico. Nell’ipotesi di uno squilibrio attuariale e
demografico, in cui si manifesta la
consapevolezza che il sistema
pubblico potrà garantire solo un
minimo pensionistico, allora,
lo stimolo al
risparmio individuale è
palesemente orientato allo
sviluppo di una
previdenza privata, che
a capitalizzazione aumenta il
risparmio aggregato.
In assenza di una riduzione contributiva, il sistema a capitalizzazione determina
una ricomposizione del risparmio
aggregato. In tal modo viene ridotto l’impiego di breve
periodo, frammentato ed instabile, e viene aumentato l’impiego a medio lungo
termine. L’economista americano
Friedman evidenzia come la presenza dei
fondi pensione consenta, in modo perfetto, questa riallocazione del risparmio, che rende più stabili i mercati di capitali.
In Italia,
dove il risparmio è
investito male, il
ruolo dei fondi
pensione, come investitore istituzionale con riferimento alla
modificazione della struttura
delle preferenze sulle singole attività reali e finanziarie, risulta essere prioritario. Ciò consentirebbe di allocare
senza dispersione il
capitale. Inoltre, si
renderebbe più semplice l’incontro
fra chi risparmia e possiede
capitali e chi investe
e possiede idee, capacità ed informazioni.
Il sistema finanziario
di un paese può essere influenzato positivamente dalla presenza dei fondi
pensione. I flussi finanziari regolari
e prevedibili, la
disponibilità per investimenti
a lungo termine,
l’esistenza del solo
mercato primario, la possibilità di affidare le risorse
raccolte ad un gestore professionale, le
finalità previdenziali della domanda,
la natura collettiva dei fondi
sono da considerarsi tutti fattori
positivi di stabilizzazione dei mercati finanziari.
Questa
influenza però è
condizionata dalle tipologie
e regolamentazioni degli intermediari. Il
risparmio previdenziale è da
considerarsi meritevole di tutela in forza della garanzia che
esso esprime per i bisogni
della vecchiaia dei lavoratori.
Pertanto, gli investimenti dei fondi pensione
devono, nello stesso tempo, limitare il rischio
complessivo del portafoglio gestito e produrre
la più alta redditività.
Occorre,
quindi che con riferimento
al lungo periodo le scelte
siano effettuate comprendendo
investimenti a buona
redditività differita con
limitata influenza
speculativa, ciclica o “emozionale”.
In quest’ottica strategica
gli investimenti dei fondi
pensione devono rivolgersi
verso il capitale
di rischio o
verso politiche d’intervento, in qualità di soci, in ambito
infrastrutturale. Un campo in cui i fondi pensione sono
anche presenti è quello
immobiliare. In tale
settore però la strategia d’investimento è influenzata anche
da situazioni speculative, e
quindi molto rischiose, e da elementi clientelari.
Con riferimento a quanto detto è quindi opportuno che le
scelte dei fondi pensione dipendano dalla
cultura e professionalità di investitori regolamentati. Questi dovrebbero
effettuare gli investimenti evitando una squilibrata composizione del portafoglio ed operazioni puramente speculative. I fondi pensione dovrebbero, con la più
ampia libertà operativa, evitare la concentrazione degli investimenti,
diversificando le diverse tipologie in base ad un sistema ad aliquote
massime. L’offerta dei fondi pensione a
medio-lungo termine consente l’allungamento
delle scadenze nell’indebitamento ed assume in primo luogo effetti
rilevanti sul mercato obbligazionario.
Un primo vantaggio
è derivante dalla
possibilità di collocazione di titoli obbligazionari atipici che consentono attraverso
diritti accessori di
partecipare alla redditività degli investimenti finanziati
all’impresa. Tali sono
ad esempio quelli con
partecipazione ad utili, con diritti d’opzione o con remunerazioni accessorie. Altro
beneficio può riguardare
il costo dell’indebitamento delle
imprese, in considerazione al
fatto che la maggiore disponibilità verso titoli a lunga
scadenza, provoca una riduzione del premio incorporato nei rendimenti di tali titoli e
modifica in modo favorevole la struttura temporale
dei rendimenti. Tale riduzione determina benefici, anche,
allo Stato, in quanto gli
consente di perseguire più facilmente
la politica di allungamento della vita media
del debito pubblico senza
eccessivo aumento degli oneri finanziari.
Infine, la regolarità della domanda rende più
liquidi anche i mercati secondari e
ne accresce la loro ampiezza. Altresì,
l’efficienza dei mercati obbligazionari produce effetti anche sulla politica monetaria attraverso le
operazioni di mercato aperto.
I fondi
pensione rappresentano condizione
necessaria, ma non
sufficiente, per sostenere il
finanziamento del capitale di rischio delle imprese. Infatti il mercato di
borsa aumenta la sua efficienza funzionale in forza
della sua dimensione, della tipologia operativa che si
assume, delle politica d’impiego che
si utilizza e della sua articolazione. Un esame comparato dei portafogli dei fondi pensione fra paesi
con diversa articolazione dei mercati (Stati
Uniti e Germania) ci
consente di rilevare differenze
negli investimenti mobiliari e ciò a causa della diversa ampiezza dei mercati.
La ricollocazione del risparmio nel lungo periodo attraverso
la diffusione dei
fondi pensione, certamente, influenza
il mercato secondario
dei titoli azionari.
E’ necessario, però, che
l’intervento sia effettuato in mercati trasparenti, regolamentati e soprattutto
evoluti, dove cioè gli investimenti non
siano concentrati su pochi
titoli azionari quotati. Occorre che l’afflusso del
risparmio sia rivolto
ad una più variegata domanda, che quindi
determini una maggiore ampiezza e
spessore del mercato azionario,
determinando perciò, almeno
in termini di probabilità, un più regolare funzionamento. L’aumento
degli scambi consente
un aumento dei
titoli quotati, un ampliamento
del mercato e pertanto una ridotta variabilità.
L’impiego
finanziario a lungo termine dei fondi
pensione non può,
quindi trascurare l’investimento
in titoli rappresentativi del capitale;
ciò, anche se essi determinano redditi variabili ed
incerti.
Peraltro, il fatto che tali titoli sono
quotati su mercati
secondari organizzati,
consente l’eliminazione della componente speculativa. La quotazione, però, se
conferisce maggiore liquidità al titolo, non elimina il
rischio di perdite in conto capitale. Occorre, quindi, che
l’investimento sia realizzato
attraverso profondi conoscitori
dei mercati finanziari che abbiano la
capacità di valutare le
decisioni di acquisto e di vendita,
diversificando il portafoglio,
in modo da limitare il
rischio. I fondi pensione consentono lo
sviluppo dell’intermediazione finanziaria specializzata in investimenti a redditività differita.
L’intervento dei fondi
pensione non riguarda, però, soltanto le
grandi imprese ma anche e soprattutto le piccole e medie imprese non quotate
che presentano capacità di sviluppo ed innovazione, ma che spesso incontrano difficoltà di
finanziamento.
In questo
quadro si inserisce la
diffusione nell’investimento dei fondi pensione
nel “venture-capital”, in
considerazione anche della lunga durata
dell’orizzonte temporale
dell’impiego. Tali investimenti, però, sono ad altissimo rischio. Infatti, negli
Stati Uniti, nonostante circa il 34%
delle risorse destinate ai “venture
capital” provenga dai fondi pensione,
scarsa è la percentuale dello
loro riserve impegnata (tra l’1% e il
6%).
In
Italia, F. Cesarini [1982] ha messo in rilievo che gli investitori istituzionali, nonostante i
vantaggi di un
diversificato portafoglio, hanno
un atteggiamento di avversione
al rischio addirittura maggiore rispetto
ai risparmiatori individuali.
Quindi, essi tendono a concentrare gli
investimenti azionari in poche
società di grandi dimensioni
tradizionali e non
innovative. Questa politica
rende più difficile
il rapporto fra fondi pensione e
“venture-capital”.
Ciononostante, lo sviluppo delle piccole e medie imprese determina una stabilità
dell’intero sistema economico.
La sostituzione del capitale di debito con quello di finanziamento rende tali
imprese meno vulnerabili dal
punto di vista economico-finanziario
e consente loro
un più facile sviluppo dimensionale.
J. E. Stiglitz diceva che “ la
vitalità del capitalismo moderno poggia
non soltanto su di un livello decisamente elevato di accumulo di capitali, ma anche sul coinvolgimento del capitale stesso
verso impieghi produttivi e innovativi” [G. Imperatori, 1991, p. 63].
La capacità
economica dei paesi
industrializzati è da
ritenersi correlata allo sviluppo infrastrutturale. Le grandi
opere edilizie infrastrutturali
consentono grazie ad economie esterne una maggiore capacità
concorrenziale da parte delle imprese.
La necessità di individuare
nuovi finanziatori nelle infrastrutture
è considerata ormai indifferibile. La
scarsità di risorse
statali, la difficoltà d’intervento sui
meccanismi di spesa corrente, e soprattutto la scarsa efficienza del settore
pubblico, hanno comportato il contenimento delle spese in conto capitale
per grandi opere. Pertanto, si determinano possibili soluzioni alla
realizzazione di grandi progetti soltanto attraverso l’intervento del finanziamento costituito
dal capitale di rischio.
Dati i lunghi
tempi di realizzazione e le
ridotte possibilità di cessione a
terzi dell’opera realizzata, i
fabbisogni finanziari devono
essere ricercati nell’ambito
del lungo termine e a redditività differita.
E per questo motivo,
che un’ipotesi di sviluppo dei fondi pensione potrebbe portare
benefici anche al finanziamento
infrastrutturale, attraverso il finanziamento a società impegnate nella
realizzazione e gestione
di grandi opere.
L’obiettivo di diversificazione
del portafoglio, insieme a quello della
razionalizzazione della
domanda immobiliare, potrebbe
determinare la
canalizzazione del piccolo
risparmio acquisito attraverso i fondi pensione verso il grande capitale. Ciò sarebbe determinato
dalla fiducia del risparmiatore alla
redditività della gestione
e dalla redditività del capitale superiore al costo medio del finanziamento. Ne deriverebbe una nuova figura economica di finanziatore-utilizzatore con
ritorno monetario diretto
e vantaggio indiretto in forza dell’utilizzazione dell’opera.
I fondi pensione determinano conseguenze sulle scelte
di portafoglio delle
famiglie.
Con particolare
riferimento agli effetti sulla
composizione del portafoglio di attività finanziarie
non previdenziali e
in considerazione della
non liquidità delle prestazioni
pensionistiche, le scelte delle
famiglie, a fronte di
un mutamento nel sistema pensionistico, saranno influenzate dalla
propensione al rischio
e dalla correlazione tra
il rendimento atteso
delle varie attività finanziarie e quello delle
pensioni.
Un campione
di famiglie americane ha evidenziato una relazione
inversa negativa tra prestazioni
di sicurezza sociale e domanda di
abitazioni e di
titoli azionari, in quanto quest’ultime attività, come le pensioni pubbliche, hanno le caratteristiche di proteggere gli
investitori da mutamenti nel livello dei prezzi. Una relazione positiva è
invece ottenuta nel caso
di strumenti più
liquidi e nel caso
dell’indebitamento familiare [Rapporto CER n.3, 1987].
In Italia, si può ipotizzare che nel portafoglio degli
investitori i fondi pensione
si sostituiscono a
strumenti meno liquidi
e nel loro complesso alle
abitazioni. Ciò
determinerebbe una flessione del mercato dell’edilizia abitativa, con la conseguente fine della speculazione nel
settore. Sembra più difficile, invece,
che il risparmio previdenziale
sostituisca quello dei depositi bancari.
La presenza dei fondi
pensione, determina la
riallocazione regolare e costante di
una grande quantità di piccolo risparmio,
prima frammentato, instabile
e a breve periodo, verso
investimenti di medio e lungo termine più accentrati ed inoltre a scapito di dannosi investimenti
speculativi.
L’economista Friedman
ritiene importante il ruolo dei fondi pensione come investitori istituzionali con riferimento sia alla stabilizzazione dei mercati e
sia alla più equilibrata struttura delle preferenze
delle singole attività finanziarie.
L’Italia è
un paese a forte propensione
al risparmio che
è canalizzato in
modo palesemente inefficiente.
Lo sviluppo dei
fondi pensione può
consentire una
razionalizzazione del risparmio, attraverso l’incontro fra chi ha idee per investire e chi possiede capitali.
Concludiamo questo
paragrafo con un’elaborazione del quotidiano Il Sole 24 ore del 30 agosto 1993 sulla ricchezza della famiglia media
italiana. Essa manifesta
come il maggior investimento a
medio e lungo termine sia
rappresentato dagli immobili
e come invece l’investimento in azioni e partecipazioni sia limitato a
circa l’8%. Ciò è il segno tangibile di quanto già detto.
Ricchezza reale e finanziaria
della famiglia media italiana (1991)
Investimenti %
Immobili 49.8
Depositi bancari 11.6
Azioni e partecipazioni 8.3
BOT 4.9
Mobili 4.6
CCT 4.1
Mezzi di trasporto 2.6
Depositi postali 2.3
Altri titoli di Stato 2.1
Oggetti di valore 2.0
Contanti 1.1
Titoli di ist. credito sp. 1.0
Fondi comuni 1.0
Altre attività 4.7
Da quanto è stato
esposto in questo capitolo e da quanto si potrà verificare nei prossimi la funzione obiettivo dei fondi
pensione è distinguibile da quella di altri intermediari finanziari per la
presenza di una
struttura del passivo di
lungo periodo. Tale profilo
avvicina i fondi pensione ai fondi comuni di investimento mobiliari
chiusi. Ciò anche se
in realtà esistono
differenze. Infatti la
politica d’investimento dei fondi chiusi è altamente rischiosa
(rapporto rischio-rendimento elevato) rispetto ai principi di garanzia
di tutela dei partecipanti ai fondi
pensione [S. Paci & R.
Pisani,1991]. I flussi
di entrata ed uscita dei fondi
pensione, poiché hanno natura tipicamente previdenziale,
sono più prevedibili
rispetto a quelli
dei fondi chiusi. Inoltre, nel caso
dei fondi pensione
il gestore non
è influenzato dalla opportunità di sostenere i corsi di mercato delle passività, come
è invece previsto nel caso dei
fondi chiusi.
E’ innegabile che i
fondi pensione promuovono la raccolta di fondi a medio-lungo termine sia
attraverso l’acquisizione di valori
mobiliari rappresentativi del capitale
proprio o di debito delle imprese, sia attraverso l’acquisizione di fondi comuni mobiliari chiusi con la conseguenza
di finanziare l’accumulazione di capitale delle imprese non ancora
quotate.
Oltre che da
stimolo al mercato primario
i fondi pensione possono essere strumenti di efficienza dei
mercati secondari. Per far ciò è necessario prevedere una organizzazione dei mercati in
grado da assicurare migliori condizioni di prezzo.
La teoria Keynesiana
ha evidenziato come nei
mercati forti i movimenti speculativi fanno divergere i prezzi dai
valori normali. Gli economisti neoclassici, invece, hanno ravvisato che nei mercati
perfetti il prezzo
di equilibrio era
espressione del rendimento di lungo periodo, ed ad eventuali scostamenti
erano possibili aggiustamenti effettuati da operatori del mercato con
arbitraggi.
Recentemente
l’economista Fama ha precisato che l’efficienza del mercato è collegata alla capacità del mercato di quotare prezzi in funzione
delle informazioni
disponibili. Quest’ultima teoria ha
confermato le difficoltà dell’efficenza e ha visto
prevalere il pessimismo di Keynes sulle capacità degli intermediari di
effettuare una politica di lungo periodo.
Come più avanti
sarà esaminato, il gestore dei
fondi pensione che deve dimostrare
i risultati raggiunti in materia di strategia d’investimento sarà
propenso a massimizzare i risultati a
breve, anche e soprattutto dalla
presenza di termini ridotti di
durata del mandato a
gestire. Nell’ambito, poi,
delle politiche di investimento quando queste assumono un ruolo attivo, la gestione finanziaria del
fondo pensione è
essenzialmente orientata ad obiettivi di breve durata.
E’ pertanto proprio l’analisi della politica
d’investimento che consente di esaminare i limiti dell’intervento dei
fondi pensione nell’ambito dell’efficienza valutativa e
stabilizzatrice dei mercati secondari.
Il mercato finanziario
italiano è purtroppo ancora fortemente incompleto ed inefficiente. Numerosi
sono i provvedimenti
necessari a creare
un mercato di
borsa veramente efficiente che
possa garantire una maggiore osmosi tra
settore finanziario ed economia
reale con beneficio per le piccole e medie imprese, e che possa
accrescere l’efficienza allocativa di lungo periodo.
Nei paragrafi
precedenti si sono
evidenziate le problematiche del risparmio con particolare riferimento alla povertà
allocativa dello stesso.
Negli anni passati gli italiani sono diventati
capitalisti di carta (con
investimenti in titoli
di stato e depositi bancari e
postali), anzichè partecipanti allo
sviluppo reale del paese. Ciò ha
prodotto crisi di rappresentatività del nostro
mercato azionario e
scarsa capitalizzazione dello stesso.
Nella
relazione del 1990 il Governatore
della Banca d’Italia,
C. A. Ciampi ha ipotizzato
che lo
sviluppo della previdenza
integrativa basata su
criteri di
capitalizzazione, è da considerarsi
auspicabile al fine di
razionalizzare il settore
previdenziale, costituendone un
importante supporto per
un più robusto mercato
finanziario [G. Palladino, 1990]. I fondi pensione per la loro
possibilità di essere risparmio a
lungo termine e
diversificabile,
risultano elemento capace
di alimentare il sistema
finanziario più articolato e
necessario per lo
sviluppo delle piccole e medie
imprese. Quest’ultime eccessivamente indebitate nel bancario
a breve, potrebbero trovare
attraverso finanziamenti a
lungo uno stimolo agli investimenti immateriali
e a redditività
differita capaci di
consentire sviluppo dimensionale,
capacità d’innovazione e soprattutto internazionalizzazione.
Tutto ciò è però
subordinato ad un rafforzamento del mercato italiano che, nonostante alcune iniziative normative
(SIM, OPA, insider traiding
ecc.) è ancora
inadeguato.
Senza
questo rafforzamento il
sistema finanziario accentuerebbe l’instabilità ed
indirizzerebbe flussi di risparmio all’estero.
Dalle argomentazioni
presentate in questo capitolo è possibile affermare che il ruolo dei fondi pensioni può riguardare
comparti distinti rispetto
a quello strettamente previdenziale.
A nostro
avviso, i fondi pensione offrono un largo campo
di azione alle relazioni
industriali, valorizzando il ruolo sindacale nella promozione e
costituzione dei fondi
sottolineandone, in tal
modo, attraverso la
concertazione bilaterale delle rappresentanze delle imprese e dei
lavoratori, la collettività o
universalità, sia essa riferita alle
categorie o ai settori o alle
aree aziendali. La loro diffusione incide sulla
mobilità del lavoro e
sulla segmentazione del relativo mercato, ciò con riferimento ai requisiti di
trasferibilità dei diritti previdenziali.
I fondi pensione rappresentano uno strumento
di innovativo del
mercato finanziario italiano, e
ne possono costituire fonte di
ulteriore innovazione essenziale
per una migliore efficienza
allocativa, per una maggiore stabilità e per
una più ampia capacità di sostenere lo sviluppo reale. Questi elementi sono da considerarsi di grande importanza per il nostro mercato finanziario ancora incompleto, in quanto i fondi pensione
possono determinare la
crescita delle piccole e
medie imprese e
più in generale una
maggiore partecipazione dei
piccoli risparmiatori all’andamento del sistema
economico, base di
democrazia economica. Ciò,
in armonia con
l’attuale andamento degli
investimenti che vuole
sempre più ridotto
il ruolo e
la concentrazione dei
portafogli in titoli di stato,
per la forte riduzione dei tassi d’interesse.
L’unico rischio da
evitare nel nostro mercato è quello del rialzo
dei prezzi determinato
dall’eccesso di domanda (come evidenzia l’economista Tobin)
e quindi diminuzione di efficienza [Rapporto CER
n. 3,
1987].
Tali effetti
negativi alla stabilità
del mercato possono
eliminarsi soltanto con l’estensione dell’offerta di titoli
e con una migliore regolamentazione degli intermediari e più in generale del mercato finanziario.
E’ utile conoscere le modalità di gestione
finanziaria e del rischio investimento dei fondi pensione.
Come già precisato, in un piano pensionistico, l’ammontare delle prestazioni erogate dipende dall’ammontare dei contributi
versati durante il
periodo di differimento, dal suo rendimento finanziario
ottenuto al netto
degli oneri di
gestione, di amministrazione e
fiscali.
Nei fondi
pensione a prestazioni definite, ma anche in parte nei fondi a contribuzione definita, la
politica dell’investimento
è vincolata alla necessità di garantire gli impegni assunti verso i
beneficiari.
Scopo di
questo capitolo sarà
la esplicitazione della problematica finanziaria che riguarda gli investimenti dei fondi
pensione, nel preciso scopo di
analizzare le modalità attraverso cui si realizzano le garanzie di
copertura economica agli impegni di
cui al passivo. La scelta
d’impiego finanziario delle contribuzioni è importante, soprattutto, ai fini
del mantenimento del valore capitale di quanto versato.
Dopo un breve esame delle problematiche di valutazione
dell’attivo, si esaminerà la disciplina del
rischio attraverso anche
l’esame delle metodologie
strategiche di gestione di
un portafoglio. Quindi si
parlerà del rischio
di insolvenza e di rendimento; ed infine della
valutazione dei risultati finanziari.
Diverse possono essere le
metodologie valutative delle
attività di un fondo pensione, nell’ipotesi di inesistenza
di un valore preciso ed unico.
Esse possono riguardare ad esempio il
valore dei prezzi correnti
di mercato, oppure
il valore presunto di realizzo, o il costo medio ponderato, oppure ancora, il costo storico. Nella scelte di un criterio si deve far specifico riferimento al tipo di cespite. Il criterio del costo
storico, proprio perché poco reale nelle ipotesi di lunga
durata, deve essere limitato al caso
di titoli tenuti in portafoglio fino a scadenza e in cui
prevale una politica orientata
allo scaglionamento per scadenze. In ogni
caso è opportuno che il valore economico di medio e lungo
termine dei titoli sia sempre chiaro
e presente nella valutazione. Ecco perché risulta essere più opportuna
l’adozione del valore di
mercato. Il riferimento al valore di mercato determina per lo stesso
gestore uno stimolo
ad incidere sulla composizione del portafoglio ponendo in essere operazioni migliorative che il mercato
determina.
Ma la problematica
della valutazione non può trascurare il
criterio della prudenza, per cui
è opportuno in molti casi far riferimento a valori medi
depurati da oscillazioni circostanziali. Il criterio della
prudenza è altresì ispirato dalla necessità di
una corretta informazione ai
terzi, in modo
da evitare l’adozione di
ingiustificati incrementi delle attività.
Quando occorre
valutare un debito a lunga
scadenza è necessario prendere
in esame il rischio di
insolvenza. Nel lungo periodo può succedere di tutto , anche le imprese che oggi sono le più solide
possono andare in crisi. Questa è la
ragione fondamentale per cui la
remunerazione a lunga durata è
più elevata. I prezzi dei titoli
diminuiscono, e i tassi
d’interesse aumentano, quando la probabilità di insolvenza aumenta. Quando, si dice
che i tassi d’interesse aumentano, si ci riferisce
ai tassi d’interesse
promessi. Se il debitore è insolvente, il tasso d’interesse
effettivo pagato al creditore è minore di quello
promesso. Il tasso d’interesse atteso
può dunque aumentare quando aumenta la
probabilità di insolvenza, anche se ciò
non è logicamente necessario.
Se, come vedremo meglio più avanti,
il rischio di insolvenza è completamente non correlato con gli
altri eventi nell’economia, allora esso è
interamente diversificabile (beta uguale a zero).
Il rischio può
considerarsi una componente stabile delle operazioni economiche. Esso non dipende soltanto
da errate valutazioni o previsioni ottimistiche sulla reazione futura del
mercato, ma anche da fatti assolutamente incontrollabili. Il miglior modo per valutare il
rischio è ragionare in un
contesto di portafoglio. Harry Markowitz ha dimostrato come attraverso
la diversificazione di portafoglio è possibile ridurre lo scarto quadratico medio dei rendimenti del portafoglio scegliendo titoli
che non hanno andamenti concordi.
E’ possibile approssimare
la variabilità dei titoli rischiosi alla distribuzione normale. E’,
pertanto, possibile calcolare
il rendimento atteso
di un portafoglio determinando
il rischio del portafoglio. Il
rischio è misurabile dalla
varianza del portafoglio. Il rischio
effettivo di un titolo non può
essere determinato esaminando il titolo da solo. Una
parte dell’incertezza sul rendimento
viene eliminata diversificando,
cioè determinando una composizione del “portafoglio attività” tale da fronteggiare gli effetti negativi derivanti
dalle variabili che
in qualche misura pregiudicano i rendimenti.
Il rischio in un investimento significa che il rendimento futuro non
è prevedibile con certezza. Le
misure statistiche usuali della
dispersione dei risultati
(variabilità) sono la varianza e lo scarto quadratico medio.
La varianza è la media
aritmetica dei quadrati degli scarti (lo
scarto è la differenza dei dati dalla loro media
aritmetica semplice).
Sia reff il rendimento
effettivo e rm il rendimento atteso,
la varianza (reff) = valore atteso di (reff-rm)².
Se la varianza è
stimata da un campione di rendimenti osservati (N), la formula è:
1
varianza (reff) = ----- õ (reff-rm)²
Si divide per N-1 per
la perdita di un grado di libertà.
Lo scarto quadratico
medio di reff è la radice quadrata della varianza.
Lo scarto quadratico
medio si indica con Õ e la varianza con Õ².
La dispersione dei
risultati è tipicamente misurata dal Õ .
La diversificazione
riduce il rischio (Õ) più rapidamente all’inizio e poi più lentamente.
La diversificazione
funziona in quanto
i titoli non hanno un andamento
esattamente concorde, cioè vi è
imperfetta correlazione. Il rischio
che può essere
eliminato con la diversificazione
è chiamato rischio specifico. Esso è quello derivante
dalle circostanze peculiari del titolo. Esiste però anche un rischio inevitabile nonostante la diversificazione
del portafoglio, che dipende da
pericoli che interessano
l’intera economia. Questo è il rischio sistematico.
In forza delle predette considerazioni il rischio di un
portafoglio ben diversificato dipende
dal rischio sistematico dei titoli
inclusi nel portafoglio stesso. Un indice di tale rischio, o meglio
sensibilità del rendimento di un investimento ai movimenti di mercato,
è chiamato beta. Esso misura la variazione attesa della quotazione di un
titolo per ogni variazione
di un
punto percentuale del mercato. Con il beta maggiore di
1 vi è sensibilità al mercato.
Prima di esaminare il rischio investimento dei titoli
dell’attivo dei fondi pensione
è opportuno approfondire
l’argomento del rischio di
insolvenza per quella
parte di attivo investita
in titoli di credito. Il rischio
insolvenza è il rischio di non
poter smobilizzare il
titolo a causa
dell’insolvenza
dell’emittente. Occorre,
pertanto, che il
gestore assuma informazioni concernenti la situazione economico-finanziaria della
società emittente, attraverso anche un
attento studio della situazione
ambientale, delle prospettive
di crescita e
di sviluppo dell’azienda.
L’analisi deve riguardare, quindi, la situazione
debitoria a medio-lungo termine, la politica finanziaria adottata, la capacità
di autofinanziamento e soprattutto la capacità prospettica di
produrre reddito.
Onde evitare che la
valutazione dell’insolvenza rifletta una certa componente soggettiva è
possibile ricorrere o a modelli di previsione
o ad apposite
valutazioni offerte da società di rating.
I modelli di previsione delle insolvenze si basano su
procedimenti quantitativi su dati di
bilancio. Nell’ipotesi di società in
crisi ma con prospettive di risanamento è possibile determinare, attraverso appositi indicatori, la dimensione e durata
della crisi e pertanto determinare notevoli quote di profitto [Pisani, 1992,
pag. 78].
Le società
di rating, invece, sono apposite
agenzie specializzate,
dalle quali è possibile ottenere informazioni sullo stato
di insolvenza delle
società emittenti.
Le loro valutazioni (rating) possono avere sia basi soggettive che basi oggettive. Solo attraverso il confronto delle valutazioni
di più società è possibile
attenuare la componente soggettiva.
Il rischio di
insolvenza, oltre che alle tecniche di
valutazione predette che riguardano la
qualità del singolo titolo, può
essere fronteggiato attraverso la
predisposizione di un portafoglio con un
adeguato grado di
diversificazione. E particolarmente importante in tale
contesto, che si
eviti una elevata correlazione
fra i flussi di liquidità
generati dal portafoglio nella sua integrità e fra i flussi determinati dai contributi degli enti
finanziatori il fondo pensione.
E opportuno, quindi, evitare di effettuare investimenti delle riserve
nelle quote di capitale dell’ente
finanziatore onde evitare che
l’insolvenza di questi
riguardi il fondo
pensione, ed effettuare, pertanto, investimenti in
titoli che abbiano fra loro
una correlazione negativa.
Per
raggiungere tali finalità è
necessaria una continua revisione
del portafoglio in ordine al ricollocamento settoriale e
territoriale dell’ente finanziatore
e/o di quelli nei confronti dei
quali gli impieghi sono stati posti
in essere (Si consideri il caso di una
impresa che entra in un nuovo settore economico).
La
diversificazione
rappresenta una strategia
che attraverso un
ricollocamento territoriale
e settoriale determina
l’incidenza del rischio
sulla totalità del portafoglio. Il gestore per
evitare di mettere
in pericolo il
risparmio dei lavoratori
procede al ricollocamento, in modo
da ridurre i
titoli in portafoglio soggetti a stato di insolvenza.
E opportuno, naturalmente, che il gestore persegua tale tecnica contemperando i vantaggi
della diversificazione con i costi di gestione e di intermediazione, che aumentano in misura
proporzionale alle transazioni necessarie al ricollocamento. Utili strumenti che
consentono quanto detto sono
le gestioni adattative
o indicizzate dei portafogli
mobiliari [Mc.Gill, 1984, pag.
480 e ss.]. Queste tecniche si basano sulla costituzione di un portafoglio espressivo di un indice
che rifletta il mercato.
Nel caso di mercati ampi e profondi tali tecniche
consentono il ridursi dei costi
di esercizio, poiché questi
ultimi sono direttamente proporzionali al numero
di titoli detenuti, che in
quanto rappresentativi del
mercato sono in
misura il più possibile inferiore all’indice di
riferimento.
La maggior parte degli investitori ha interesse ad aumentare il rendimento atteso dei titoli ed a ridurre lo scarto quadratico medio
del rendimento. Il
portafoglio che consente di raggiungere la migliore relazione rischio
rendimento è chiamato portafoglio efficiente.
Il contributo marginale di un titolo al portafoglio è
misurato dalla sua sensibilità
alle variazioni di valore del portafoglio.
Se vi è un portafoglio efficiente, allora esiste una
relazione lineare tra il
rendimento atteso di un titolo e il suo contributo
al rischio di portafoglio. Pertanto, se il portafoglio di un mercato è
efficiente, esisterà una relazione fra rendimento atteso e beta di ogni titolo.
Il modello di
relazione fra rischio e
rendimento è il Capital Asset
Pricing Model (CAPM). Secondo tale modello se gli investitori
possono investire una parte del
loro capitale nel portafoglio di
mercato e possono dare o
prendere a prestito il saldo, possono, allora, raggiungere
qualsiasi punto della linea del mercato dei
capitali come indicato in figura 2.
Pertanto, il premio atteso per il rischio dovrebbe
crescere in proporzione al beta
del titolo (che è la sensibilità
del rendimento del titolo ai movimenti di mercato):
premio atteso per il
rischio dei titoli = beta x premio atteso per
il rischio del mercato
r-rf= beta (rm-rf)
dove r è il tasso di
rendimento atteso, rf è il tasso d’interesse e rm è il rendimento del mercato.
Il CAPM
precisa che il premio atteso
per il rischio di ogni
investimento dovrebbe variare in
proporzione diretta al suo rischio sistematico.
Harry
Markowitz ha dimostrato come
attraverso la diversificazione di portafoglio è possibile ridurre lo scarto quadratico medio
dei rendimenti del portafoglio scegliendo titoli che non
hanno andamenti concordi. E’ possibile approssimare la variabilità dei titoli rischiosi
alla distribuzione normale. E’,
pertanto, possibile calcolare
il rendimento atteso di un portafoglio determinando il rischio del
portafoglio. Il rischio è
misurabile dalla varianza dei
rendimenti di un portafoglio.
Nell’ipotesi di più titoli, come
è immediato verificare dalla
formula seguente, essa è
pari alla somma degli elementi di una matrice.
õ õ x x Õ
con x quota investita nell’azione i
con x quota investita nell’azione j
E’ facile comprendere come l’ipotesi di
variazione discorde fra titoli
implichi che il coefficiente di correlazione e la covarianza
siano negativi. Combinando
i titoli secondo quanto indicato
è possibile ridurre il rischio ed
ottenere una più ampia
selezione di rischio e rendimento atteso.
Purtroppo i titoli hanno
spesso andamenti concordi e non indipendenti tra loro [Brealey & Myers]. Pertanto, la maggioranza dei
titoli che un investitore può acquistare
è legata da una covarianza positiva che limita i benefici
della diversificazione. Il rischio sistematico è la covarianza media
di tutti i titoli. Esso è il
rischio che rimane dopo che la
diversificazione ha esercitato i suoi effetti.
Il rischio investimento, ovvero di
mancata capitalizzazione, è
presente sia nei fondi pensione a
contribuzione definita che in quelli prestazione definita. Nel caso di piani a
contribuzione definita il
rischio è sopportato
dai lavoratori all’atto della liquidazione della
prestazione. E opportuno,
pertanto un peculiare
e sistematico controllo. Se il piano è invece a prestazione definita, allora il
rischio investimento grava
su coloro che eseguono le contribuzioni e il danno è rappresentato da una maggiore
contribuzione dovuta per ottenere la medesima prestazione prefissata.
Per
meglio comprendere la
tipologia del rischio, considereremo in primis un’analisi semplificata, quindi
procederemo all’estensione della
stessa con ipotesi
più realistiche.
Ipotizziamo di
esaminare il caso
di un fondo pensione a
prestazioni definite,
esclusivamente nominali, con attivo
costituito da titoli a reddito fisso
e finanziatori avversi al rischio. La componente delle passività del fondo è
rappresentata da un valore nominale certo,
cioè dal valore attuale
attuariale, periodicamente corretto
dalle modifiche nelle
variabili attuariali ed eventualmente dalle modifiche determinate da fattori esterni (inflazione, tassi di mercato, tasso di crescita delle
retribuzioni).
La durata per contratto delle passività è superiore
a quella finanziario-attuariale
determinata dal periodo di adeguamento alle componenti predette.
Se è possibile ridurre il periodo di revisione le passività possono assimilarsi
ai titoli di debito a rendimento
variabile con variabilità misurata dal riadeguamento sia attuariale che finanziario.
Nel caso in cui il
valore economico del patrimonio
netto (differenza fra attivo
e passivo) risulti essere negativo perché le variazioni nei
rendimenti incidono in
misura diversa sulle attività e le
passività, allora si
determinerà il cosiddetto
rischio di capitalizzazione.
Tale rischio può
essere eliminato con uno specifico allineamento di importi e di scadenze tra flussi di liquidità dell’attivo e del
passivo. La metodologia di controllo utilizzata
è quella definita con il nome
di “dedication strategy”.
Il tal caso gli investimenti dell’attivo devono riguardare zero coupon bond con vita residua e valore finale pari a quello
delle passività nominali.
Tale metodo può
essere effettuato attraverso l’acquisto di rendite differite
emesse da un’impresa di assicurazione. La dedication strategy, però,
risulta essere particolarmente rigida
in quanto i flussi del passivo possono
modificarsi nel tempo
in forza dell’evoluzione delle variabili attuariali. E più
opportuno invece, concentrare
l’attenzione sulla variabilità
del valore economico del patrimonio netto determinato da modifiche nei rendimenti di mercato.
La metodologia
che si basa sul controllo del rischio e
dei rendimenti di
mercato è definita “duration strategy”.
Essa può definirsi come il
valor medio, ponderato con i flussi attualizzati, dei tempi di manifestazione dei flussi
di liquidità generati da un titolo a reddito fisso. Con tale metodo è possibile
considerare tutti i
flussi generati dal titolo
attribuendo loro un
identico trattamento finanziario attualizzandoli al tempo di
valutazione.
õ t * CFt v³
Duration=
------------- (1)
õ CFt v³
con:
CFt cash flow al tempo
t (cedole)
v³ valore attuale
al tasso di rendimento effettivo a
scadenza iniziale
n= -t tempi di
manifestazione dei cash flow
La duration
è in funzione crescente alla
vita residua, è
inversamente correlata
all’ammontare delle cedole
e alle variazioni nei rendimenti di mercato. La duration di un portafoglio è
pari alla media
ponderata delle duration dei singoli titoli. Essa consente di definire anche una approssimazione dell’elasticità del
valore corrente di un titolo a reddito
fisso in dipendenza di variazioni nei rendimenti del
mercato. La variazione del prezzo
del titolo è pari al
prodotto fra la variazione percentuale del rendimento
iniziale a scadenza e il rapporto fra la duration e il fattore di montante iniziale.
dP -D
--- = --- di (2)
P 1+i
con:
dP variazione infin. prezzi di mercato
di variazione infin. rendimento effettivo a scadenza
i rendimento a
scadenza
D duration
Il primo fattore al secondo membro viene definito
duration modificata (D’).
La
duration è uno
strumento utile ai
fini della neutralizzazione del rischio di
capitalizzazione.
Si ha immunizzazione delle riserve nette, con
variabile obiettivo pari a m quando:
D’a * VCA =D’p * VAP (3)
con:
D’a e D’p duration modificata
dell’attivo e del passivo
VCA valore corrente
dell’attivo
VAP valore corrente del
passivo
e con m = (VCA-VAP)
Nella (3)
l’incognita è data dalla duration modificata dell’attivo, in quanto
quella del passivo, date le
ipotesi di partenza, è rappresentata dalla vita
residua dei titoli (zero coupon
bond) ovvero dal sub-periodo di adeguamento.
Quando la variabile obiettivo è rappresentata dal
rapporto fra il VCA e il
VAP, si ha immunizzazione del
leverage. Occorre in tal caso garantire nel tempo la
costanza del rapporto tra valore
corrente dell’attivo e valore delle passività, ponendo uguali le due duration modificate.
VCA * D’a > VAP *
D’p
(4)
con L = --- > 1 e
D’a=D’p
L’imposizione di un
prefissato leverage consente
di conservare una certa relazione di proporzionalità fra
l’attivo ed il
passivo del fondo.
Pertanto, all’aumentare (diminuire) della
scala, la differenza, in valore assoluto, fra le due grandezze aumenta
(diminuisce) comunque
conservando il rapporto di
proporzionalità imposto dal leverage.
Fra i due casi di
immunizzazione è consigliabile utilizzare l’obiettivo di leverage. In quanto
l’espressione in termini
relativi consente
di svincolare l’analisi dall’evoluzione nel tempo della
moneta, costituendo indicatore sintetico della
situazione del patrimonio del fondo e quindi utile per confronti nel tempo e
nello spazio. La struttura del fondo
inoltre risulta essere più adeguata
alle possibili svalutazioni
delle attività o alle eventuali
uscite aventi carattere
straordinario e legate ad incentivi per il pensionamento
anticipato.
Pertanto, ai fini di
un puntuale esame del rischio rendimento occorre:
a) un leverage maggiore di uno;
b) che
l’aggiustamento riguardi la
duration dell’attivo dato che la duration
del passivo è predeterminato (periodo di adeguamento); c)
che le duration dell’attivo
e del passivo ponderate con
il loro rendimento siano uguali a
scadenza iniziale.
Ma occorre
sottolineare come la necessità di effettuare ricalcoli della composizione del portafoglio possa determinare cospicui incrementi nei costi di
transazione e gestione con
riflessi sui risultati del piano pensione.
Altresì, è opportuno evidenziare come in base alla
(4) l’orizzonte temporale dell’attivo
sia legato a quello del passivo e
cioè al sub-periodo di
adeguamento e perciò
di durata non lunga.
Quest’ultimo aspetto potrebbe
essere eliminato con riferimento alle attività rivolte a
coprire le passività di competenza dei pensionati; infatti, per quest’ultime si può tenere conto di una
durata media finanziaria più lunga in forza della
predicibilità del fattore
di sconto attuariale-finanziario e
pertanto, del venire meno di revisioni periodiche.
Concludiamo questo
paragrafo con l’esame delle critiche che fanno riferimento ai limiti della duration quale strumento di
gestione del rischio di rendimento. La duration indicata in (1)
presuppone ipotesi restrittive con
curva dei rendimenti piatta e variazioni orizzontali della stessa, con conseguente uguaglianza tra rendimenti di mercato a breve,
medio e lungo termine .
Poiché la duration
tende a ridursi
in misura inferiore
alla durata residua del portafoglio, il mancato adeguamento rende necessario il
ricalcolo della prima e quindi
la ricomposizione del portafoglio all’incremento dei costi di transazione (si parla di “duration drift”).
Inoltre, la duration determina un’approssimazione
degli effetti sui corsi dei titoli da modifiche nei rendimenti di mercato.
Geometricamente essa rappresenta
il coefficiente angolare della retta
tangente la funzione
curvilinea con concavità
verso l’alto rappresentante la
relazione corso del titolo-rendimento.
Perciò la duration
fornisce una approssimazione per
difetto o “prudenziale” della effettiva elasticità del titolo alle oscillazioni dei rendimenti di
mercato. L’ampiezza del
divario tra reattività
spiegata dalla duration e reattività effettiva si incrementa
al crescere del numero dei flussi
di liquidità prodotti dal
titolo, all’aumentare del
valore assunto dalla duration
e al modificarsi nei rendimenti
di mercato (si
parla di “convexity”).
Gli ultimi due limiti
possono essere contrastati
qualora i flussi di liquidità
dei portafoglio siano in corrispondenza con la scadenza delle passività
[Platt, 1986, pag.58].
Pertanto, nonostante le critiche la duration strategy
è da considerarsi tecnica
valida per determinare gli effetti
del rischio sulle
oscillazioni nei rendimenti di mercato sulla struttura patrimoniale del fondo pensione; ma
è possibile pure dire che la dedication strategy, all’interno delle condizioni poste dalla
duration strategy, può essere
utile applicazione per
la quota dell’attivo
che copre le
passività di competenza dei
pensionati (la passività
a scadenza immediata potrebbero essere
finanziate con l’acquisizione di rendite o di zero-coupon bonds).
In questo paragrafo esaminiamo quanto detto nel
precedente ipotizzando però che i fondi pensione siano sia a prestazioni definite sia a
contribuzioni definite. Rimuoviamo altresì le ipotesi
semplificatrici ed ipotizziamo che
i finanziatori del piano hanno piena libertà di scelta
d’investimento dell’attivo in tutte le
possibili attività reali e
finanziarie; che il loro comportamento
sia di
massimizzazione del rendimento
data una certa propensione al
rischio ed inoltre
che nei fondi
a prestazioni definite queste prestazioni siano sia nominali che non
nominali.
Tutto ciò con l’esigenza di mantenere la stabilità economico-patrimoniale e
di non pregiudicare la
liquidazione delle passività di competenza dei pensionati. Con
riferimento ai problemi
suindicati è possibile
distinguere le attività
nella categoria di quelle a basso rischio e di quelle rischiose.
Le prime possono
essere costituite in ipotesi di avversione al rischio, da un portafoglio di titoli
a reddito fisso immunizzato su
scadenze determinate a
seconda che le passività verso i pensionati
siano nominali, a
rendimento reale o
rivedibile.
Nell’ipotesi in cui il soggetto economico modifichi la
sua propensione al rischio
si può superare il concetto di immunizzazione trattato nel precedente
paragrafo. La presenza di un
certo ammontare di rischio determina
in ipotesi di
aspettative di ribasso (rialzo) dei rendimenti una modificazione del portafoglio titoli a reddito
fisso in modo che la relativa duration sia superiore (inferiore) a quella del passivo. Se le aspettative sono corrette si avrà
una modifica del valore corrente
dell’attivo rispetto al passivo
in misura più favorevole e tale da
determinare un’espansione
del valore economico delle
riserve nette.
Le
attività rischiose
riguardano, invece, attività
finanziarie e reali rivolte
alla copertura delle passività di
competenza dei lavoratori attivi,
aventi duration più lunga e rapporto rischio-rendimento più
elevato rispetto a
quello tipico della quota di
attivo che finanzia gli impegni verso i pensionati.
La valutazione sulla
composizione del portafoglio
dei possibili cespiti
deve essere effettuata con
particolare riferimento al rischio del soggetto finanziatore.
Nel caso di portafogli con valori mobiliari è
opportuno creare una
composizione che si adegui ad un indice di mercato e alla sua evoluzione. Per determinare un
portafoglio di titoli con
prospettive interessanti di
reddito è possibile
utilizzare gli strumenti del market timing [A. Brasolin,1993] e della security analysis.
Nel caso di cespiti formati con patrimonio immbiliare
si deve far riferimento alla
sua collocazione
spazio-territoriale e alla
capacità di una
sua dismissione rapida ed economica. Nel caso di tali attività la scelta
dinamica di una revisione
continua può essere effettuata soltanto attraverso l’acquisto di quote
di fondi comuni d’investimento immobiliare. In tale ipotesi è possibile, nel caso di un efficiente mercato secondario, ottenere la
liquidabilità del titolo
nonché una buona
diversificazione. La
diversificazione è una tecnica attraverso cui il gestore ottiene una composizione del portafoglio attività
tale da attenuare eventuali effetti
negativi determinati dalle
variabili che in
qualche misura portano
pregiudizio ai rendimenti. La diversificazione viene
effettuata attraverso l’investimento
in attività differenti sia per
mercati, sia per settori, sia per area geografica,
sia per fonte di redditività nonchè secondo le caratteristiche del
cespite.
Con riferimento alle attività ad alto
rischio occorre completare il
discorso con l’investimento in
venture capital. Del ruolo
economico di quest’ultimo investimento abbiamo già
trattato, ora invece esaminiamo la sua sostanza nel rischio. Come sappiamo il venture capital determina un finanziamento in quote di
minoranza in aziende con elevate
prospettive di sviluppo, le cui scelte,
in molti casi, vengono decise in accordo
con il finanziatore. Questo
investimento presenta il rischio massimo per imprese di nuova
costituzione e un rischio più limitato
per imprese già presenti nel
mercato con determinate quote. Proprio
come l’investimento mobiliare, il
venture capital non consente un facile smobilizzo. In ipotesi, come quelle
che trattiamo, di revisioni
dinamiche, l’accesso al venture
capital può realizzarsi con l’acquisto
di particolari quote di fondi comuni mobiliari chiusi,
aventi cioè scopo di
finanziare imprese già esistenti. Con
tale strumento è possibile
facilmente liquidare l’investimento, nonché limitare la fase di consulenza alla
sola società di venture
capital a cui fa capo il fondo chiuso stesso.
A questo punto è
opportuno chiedersi quali sono gli strumenti che consentono di
trattare le attività a basso ed alto rischio in modo congiunto
[Erzegovesi, 1989, pag. 2 e ss.].
La più
semplice è la tecnica buy and hold (acquista e mantieni).
Con riferimento a tale tecnica il gestore determina la composizione di partenza fra il mix attività a basso ed alto
rischio e successivamente non
effettua alcun aggiustamento. In questo caso il gestore che voglia modificare la base di
partenza deve aspettare la scadenza delle attività in portafoglio per poi
reinvestire la liquidità in altre attività ed impiegare in modo diverso la liquidità che di volta in volta
affluisce al fondo (ad esempio cedole,
dividendi, contribuzioni ecc.).
Grazie a tale
politica si può
avere una ricollocazione del portafoglio derivante dalla
vendita di valori in
portafoglio a costi di gestione
e di transazione bassissimi. Il portafoglio, pertanto, viene rivisto solo nel caso in cui le attività vengono
a scadere e quando si modificano
le politiche d’investimento del soggetto economico. Il valore del portafoglio risulta essere
compreso fra il valore
delle attività prive di rischio
e il valore massimo determinato sia
dalla differenza
di rendimento fra le
due forme di attività
che dalla incidenza dell’attività rischiose sul
portafoglio. La tecnica del buy
and hold non permette di trarre
vantaggio dalle oscillazioni dei corsi di mercato.
Per superare
quest’ultimo limite si può utilizzare
la strategia di composizione
costante che prevede il mantenimento
costante nel tempo di una determinata quota di attività rischiose. Questa
tecnica, quindi, risulta
essere specificatamente attiva
e comporta la necessità di interventi di aggiustamento. Essa è,
pertanto, opportuna in ipotesi di costanti modifiche nelle
quotazioni delle attività a rischio.
Logicamente per metterla in
pratica occorre la
presenza di una approfondita conoscenza dei mercati.
Poiché, è opportuno ricordare
che disinvestire o investire
comporta costi di
gestione e di intermediazione elevati.
Ma la necessità di
conseguire un rendimento minimo corrispondente alle passività in corso di erogazione, comporta la
necessità di utilizzare la
portfolio insurance [Erzegovesi,
1989, pag. 2 e ss.].
In base a quest’ultima tecnica si
fissa un valor minimo del portafoglio detto floor e si determinano le attività a rischio in base
ad un multiplo dell’eccedenza; ovvero:
z= m * e con m>1
con:
z= valore delle attività a rischio
e= eccedenza = valore portafoglio - floor
m= fattore di moltiplicazione
Pertanto, quando si
manifestano differenze di rendimento fra attività a rischio e
prive, si avrà una modificazione dello stesso segno del valore del portafoglio
che ridefinirà il valore dell’eccedenza
e di conseguenza una variazione di segno opposto nella
quota di attività prive di rischio.
Ad
esempio, si supponga che il
valore iniziale del portafoglio sia
pari a 100 con un floor pari a 85
ed una eccedenza di 15. Se il multiplo viene posto uguale a 2, il portafoglio sarà investito per 30
in attività a rischio e per 70 in attività prive di rischio. In caso di rialzo (ribasso) del 20% delle quotazioni
delle attività a rischio si registrerà un incremento (decremento) nel valore complessivo del portafoglio pari a 106 (94)
che quindi darà luogo ad una nuova eccedenza pari a 21
(9) che a sua volta renderà necessario portare il valore di
equilibrio della quota di
attività a rischio a
42 (18) determinando un
ulteriore acquisto (vendita) di tali
attività sul mercato per
6 (6) contro un corrispondente ridimensionamento
della quota di attività non a rischio.
In presenza di forti differenze di rendimenti fra attività a rischio e prive, se m è molto
elevato si determineranno veloci
incrementi dei profitti
(riduzione delle perdite); ma anche incapacità di
trarre profitto delle frequenti oscillazioni delle quotazioni
delle attività a rischio. Il valore del floor non può essere garantito
quando si determinano ribassi
nei valori dei titoli
superiori all’inverso del
valore del moltiplicatore.
Altresì, il risultato economico è limitato dalla presenza di oneri di
transazione.
La strategia di portfolio insurance presenta
un orizzonte temporale di breve periodo, poichè soggetto a continue
modifiche nella struttura del portafoglio in
forza delle variazioni dei corsi
di mercato.
Inoltre, le
attività a rischio
devono essere facilmente
liquidabili in mercati organizzati. La scelta,
pertanto, deve riguardare azioni
ed obbligazioni quotate e loro derivati, quote
di fondi immobiliari e di fondi
chiusi e non
certamente il settore immobiliare
o il venture capital.
Solo la
tecnica di buy and hold che presenta orizzonte temporale a lungo
consente al gestore l’inserimento di queste due ultime attività, purché sempre siano
suscettibili di buoni apprezzamenti nel medio-lungo periodo.
La nostra
analisi si completa
con l’esame delle
alternative valutate su
basi extra-economiche, dell’opzione capitale e/o ulteriori prestazioni e della determinazione dei compensi dei gestori.
La politica
di investimento dei fondi pensione oltre che con riferimento
al rapporto rendimento-rischio può essere influenzata da finalità extra-economiche a favore o a svantaggio di zone geografiche, settori
merceologici, iniziative
imprenditoriali, paesi stranieri. Tali
fattori possono infleunzare la propensione al rischio nonché le scelte economiche del soggetto
investitore.
In luogo della rendita
vitalizia il fondo pensione può
erogare la prestazione di un capitale. Ciò consente di escludere il relativo rischio
attuariale e si rende opportuna la riduzione del grado di rischio
dell’attivo al crescere dell’età
media dei lavoratori iscritti al fondo. Dal punto di vista finanziario è
possibile ipotizzare altre prestazioni quali:
la possibilità di riscatto dei contributi; la trasferibilità del piano in caso di turn-over; l’offerta di coperture assistenziali caso morte, invalidità e reversibilità;
l’erogazione di prestiti. Nei
primi tre casi è necessario aumentare
l’esigibilità delle passività
verso gli attivi attraverso la
costituzione di apposite riserve
nell’attivo volte a fronteggiare le predette ipotesi.
Per quanto riguarda
l’ipotesi prestiti l’incertezza di pianificare i
flussi comporta la
non applicabilità delle tecniche di gestione o neutralizzazione del
rischio di rendimento, con conseguente
sopradimensionamento
delle riserve con relativi costi-opportunità.
Infine è opportuno sottolineare come
i gestori devono
operare con piena autonomia decisionale. La presenza
di compensi determinati in funzione del
risultato ottenuto condiziona in molti casi la politica
d’investimento. Risulta, pertanto,
essere più conveniente l’affidamento della gestione del portafoglio a più istituzioni finanziarie; ciò,
in modo da ottenere una efficace diversificazione degli
impieghi ed in modo da
sfruttare le competenze gestionali più specifiche. Altresì una regolamentazione della solvibilità in rapporto alle passività determinerebbe una limitazione alla libertà d’investimento
nell’ambito delle attività rischiose.
Completo la
trattazione dell’attivo dei fondi pensione con l’esame della performance. Essa
riguarda i rendimenti valutati in un
determinato periodo nel
valore di mercato al netto degli
oneri relativi all’investimento e comprende quindi le plusvalenze per la vendita
dei titoli, il maggior o
minor valore del portafoglio, nonché
i ricavi dei reinvestimenti
ottenuti.
La valutazione dei rendimenti risulta essere essenziale per la scelta
dell’investitore tra i fondi pensione e i vari prodotti alternativi, e
soprattutto per la
valutazione dei risultati raggiunti rispetto a quelli previsti.
Per valutare
correttamente la performance di un fondo pensione occorre: determinare un indice del rendimento di periodo, identificare un
indicatore di rischio,
definire una unità di misura congiunta per rendimento e rischio.
Il primo passo per il
controllo è il calcolo della
media dei profitti del fondo,
con particolare riferimento al valore di mercato. Un buon indice di rendimento è il
tasso di rendimento interno (IRR).
Esso è il tasso medio che rende equivalenti il totale dei cash-flow di
periodo al valore finale del fondo.
õ
CF1 õ CF2 õ CFN
·
Valore fondo= ------ + ------ + .... + ------
1+y (1+y)² (1+y)³
dove y è il tasso di
rendimento interno.
L’IRR è un indice
globale e sintetico della performance e può confrontarsi facilmente con il
rendimento delle passività del
fondo. Sfortunatamente esso è
però inadeguato per misurare gli adempimenti perché
è influenzato dalla distribuzione
nel tempo dei flussi di entrate
ed uscite e pertanto non consente
di effettuare un preciso
controllo sulla capacità dei gestori.
Nella determinazione
degli adempimenti si ha bisogno di una misura del rendimento che dia uguale peso a ciascuna unità di
tempo. Essa è il tasso medio di
rendimento ponderato rispetto al tempo
(TWRR). Il TWRR è una misura del rendimento che non tiene conto
dell’ammontare e dei tempi dei contributi e delle erogazioni e considera essenzialmente i risultati d’investimento
effettuati. Esso è calcolato dalla
media geometrica dei tassi di crescita
del valore del patrimonio
per ciscun periodo
prima del versamento dei contributi o delle erogazioni [L. Erzegovesi,1986].
1/n
r = [(1+i(1))(1+i(2))....(1+i(n))]^ - 1
dove
i(1),i(2),...i(n) = risultati economici
unitari 1 2
n
conseguiti nei diversi
sottoperiodi.
I valori
del TWRR si possono confrontare con il rendimento
atteso, con il tasso di inflazione e con il livello di rendimento che al
netto degli oneri si sarebbe
potuto ottenere con l’attivo del fondo
investito nel mercato nel suo
complesso (con l’ipotesi buy and
hold cioè di mantenimento della composizione del portafoglio iniziale).
In quest’ultimo caso Basile ed Erzegovesi [1987] parlano di “performance
inerziale”.
Differenze
fra performance e
performance inerziale dipendono
dalle strategie di investimento, dall’insieme delle scelte
relative all’allocazione del
portafoglio complessivo, e dalla politica di investimento.
Il confronto di
rendimento fra fondi pensione deve
prendere in considerazione
anche la quota di rischio che
accompagna la performance. Il rischio
può dirsi come il grado
di dispersione dei rendimenti rispetto al valor medio.
Per valutare se il
gestore degli investimenti ha fatto un buon lavoro occorre non soltanto
misurare il TWRR ma anche verificare
se l’investimento è
in titoli particolarmente volatili con high-beta
portfolios.
Nell’ambito del capital asset pricing model si può fare
riferimento ad indicatori di rischio che rapportano la
differenza di rendimento del fondo pensione (rispetto a quello con attività
prive di rischio) con il
rischio di mercato. L’indicatore può valutare sia la performance
complessiva, si una o più sue componenti (politica allocativa o
di investimento, strategie). Nel
caso di un
portafoglio poco diversificato può essere opportuno utilizzare
indicatori sulla
deviazione standard. Nel caso,
invece, di elevata diversificazione
con più gestori specializzati per
comparti può essere più utile l’impiego degli indicatori
di rischio sistematico.
Se un fondo investe in titoli di stato si
può essere sicuri di
guadagnare il tasso d’interesse privo di rischio. Se esso investe in titoli rischiosi il profitto può essere maggiore o minore del
tasso d’interesse privo di
rischio. Il premio che il fondo riceve per aver affrontato il
rischio è pari alla differenza tra il profitto del fondo e il tasso d’interesse
libero da rischio:
Il risultato positivo
(negativo) del premio di rischio è
determinato dal rialzo (ribasso) del mercato in generale e dalle scelte di
successo (sbagliate) del gestore. Pertanto, il premio può
essere suddiviso in
due componenti: il
premio che chiunque avrebbe realizzato e il premio
addizionale che il gestore ha realizzato
per l’investimento in un
portafoglio con un certo beta.
Premio di
rischio del portafoglio = beta (rm-rf)
utilizzato come parametro di confronto
(detto
“benchmark”)
La quantità beta
(rm-rf) misura il premio di rischio di un portafoglio non diretto con lo stesso rischio di mercato del fondo, cioè è il rischio
che chiunque potrebbe aver realizzato. La differenza tra quest’ultimo e il premio di rischio del fondo effettivo misura le capacità del gestore.
Questo guadagno è:
alfa = premio di
rischio del fondo - premio
di rischio del portafoglio parametro di confronto
alfa = (r-rf) - beta
(rm-rf)
Il gestore però non può investire sull’intero mercato. Una parte dei
guadagni (alfa) serve a coprire il risultante rischio unico. Prima abbiamo misurato alfa paragonando il premio del fondo attuale con il premio di un portafoglio parametro di confronto. Il fondo effettivo presenta oltre allo stesso rischio di mercato
del portafoglio parametro di confronto anche un rischio unico. Pertanto
risulta più elevato il rischio totale.
Se chiamiamo il rischio totale del fondo Õ e quello del mercato Õ’
allora il premio di rischio del
portafoglio parametro di confronto è:
----- (rm- rf)
con alfa’ (guadagno
netto del gestore) pari :
alfa’ = (r-rf) - ----- (rm- rf)
La differenza fra alfa
ed alfa’ è il profitto extra necessario
per compensare il rischio unico extra.
Concludo con due
ulteriori e particolari aspetti del calcolo della performance.
Il primo riguarda il
periodo di riferimento per il
calcolo del rendimento.
Occorre precisare che vi è necessità di effettuare riscontri tempestivi
in intervalli non lunghi ed
inoltre vi è necessità di
far riferimento ad
un sufficiente numero
di rilevazioni nel tempo al fine di valutare in modo corretto il
grado di dispersione dei rendimenti. Pertanto, anche con riferimento ai termini
previsti di riadeguamento delle ipotesi
attuariali, il periodo di
riferimento dovrebbe essere
superiore all’anno ed inferiore al
quinquennio.
Altro aspetto di
particolare importanza nella
misurazione della performance attiene all’ipotesi di
investimenti all’estero. In
tali casi non
ha senso effettuare confronti con pacchetti azionari
di uno Stato; né è opportuno eseguire
aggiustamenti nei profitti del fondo
in conseguenza di fluttuazioni del mercato. I gestori,
pertanto, riportano il profitto e lasciano giudicare agli investitori se
il rischio era accettabile.
L’attività dei fondi
pensione determina un
impegno del fondo
alla erogazione, a scadenza, di un capitale o di una rendita
corrispondente al montante delle somme
versate.
Tale
erogazione viene effettuata al
verificarsi di determinate condizioni legate alla durata della
vita lavorativa. E’
pertanto necessario non
solo determinare la performance del fondo, ma anche le caratteristiche delle
passività finanziarie classate dal fondo pensione.
Il rendimento delle
riserve richiede una serie di stime che
dipendono dall’evoluzione nel tempo
dei fattori attuariali
che incidono sulla
probabilità e sulla
durata di erogazione delle
prestazioni pensionistiche. Per
i pensionati la
stima riguarda l’evoluzione nel tempo della probabilità di vita.
Per gli attivi la stima si riferisce alla probabilità di esistenza
in vita, di permanenza in
servizio, di infortunio e di
quiescenza.
Fattore rilevante è il tasso di interesse
con cui vengono valutati i
flussi delle prestazioni
previste a scadenza. Esso deve esprimere il rendimento medio di lungo periodo.
I procedimenti di
stima predetti richiedono la realizzazione di una serie di verifiche nel corso
del tempo.
La periodica verifica delle ipotesi attuariali comporta che le passività classate
dai fondi a prestazioni definite
sono caratterizzate da un rendimento rivedibile nel
tempo il cui rapporto con
quelli di mercato
è, a differenza delle passività classate dai fondi a contribuzioni
definite, comunque indiretto e mediato dalle scelte. La previdenza collettiva
complementare realizzata
attraverso i fondi pensione
può classificarsi in Piani previdenziali autoassicurati con
accantonamento di riserve esterno
all’impresa o in Piani previdenziali assicurati presso una
Compagnia assicuratrice.
Nel primo caso
l’accantonamento delle riserve e il pagamento delle pensioni viene gestito da appositi organismi esterni
con la consulenza di esperti
in materia finanziaria e attuariale.
Nel secondo caso il
datore di lavoro versa i contributi sotto forma di premi assicurativi ad una Compagnia di assicurazioni, la
quale provvede all’accantonamento di opportuni fondi e ai
relativi investimenti e al pagamento delle pensioni.
Le
“assicurazioni collettive”
possono non solo coprire il caso
della costituzione di rendite a favore di dipendenti in quiescenza, ma anche coprire il rischio di
morte e/o invalidità. Nel primo
caso si parla
di assicurazioni collettive previdenziali, nel
secondo di assicurazioni
collettive di puro rischio. Anche se
il termine collettive può ingannare esse sono caratterizzate da unicità di contraenza, cioè il contraente è
il datore di lavoro. Gli
assicurati sono i
lavoratori e i beneficiari i pensionati (nelle
previdenziali) e i loro familiari
(in quelle di puro rischio).
Punto di partenza
della nostra osservazione sull’analisi demografica deve essere la consapevolezza, che negli ultimi anni si è
andata diffondendo, del
processo di senilizzazione della
popolazione dei paesi industrializzati e soprattutto dell’Italia. Per valutare l’importanza del
processo di senilizzazione occorre far riferimento in primo luogo al rapporto tra
lo sviluppo economico e la crescita demografica.
La rivoluzione
industriale ha favorito la crescita demografica, in funzione al migliore sfruttamento del
fattore produttivo terra,
alla divisione del
lavoro, allo svilupparsi delle dimensioni produttive dei mercati
e dei territori, al conseguimento di
economie di scala.
La società attuale
ha evidenziato, però,
la necessità di ridurre l’eccessiva crescita in quanto
limitante lo sviluppo.
Dalle due considerazioni è possibile dire che la funzione del reddito pro-capite si presenta prima crescente e poi
decrescente al variare della densità demografica. La presenza di un’ottima densità demografica comporta una riduzione dell’investimento in corrispondenza allo
svilupparsi del processo di
senilizzazione. La riduzione può originarsi anche dal progressivo passaggio in quiescenza dei lavoratori più anziani. Se non si manifesta sviluppo tecnologico possono originarsi differenze
fra domanda e offerta globale. Per evitare
ciò è necessario
modificare nel tempo
il rapporto attivi/pensionati
(quoziente di dipendenza) attraverso
interventi sull’età pensionabile e sul
tasso di sostituzione.
La natalità e l’invecchiamento pongono problemi
gravi in tutti i paesi dell’UE, perfino per quelli che
da tempo hanno adottato la
strada della privatizzazione del
Welfare State e delle pensioni per capitalizzazione [D. Blanchet,, 1991]. Entro
il 2010, per
l’effetto esplosivo “invecchiamento
+ denatalità”, i
cittadini europei che riceveranno una pensione saranno più numerosi di
quelli che verseranno i contributi. Se
si sommano i diritti pensionistici già maturati dagli
italiani che attualmente lavorano,
più le prestazioni che spettano a
coloro che sono in pensione, si
arriva ad un totale che è più del doppio del nostro debito pubblico.
Nessun livello
futuro di inflazione, nessun
boom economico, nessun inasprimento della pressione fiscale
potrà finanziare tale importo. Soprattutto in un’era di apertura dei mercati mondiali,
in cui il made in Italy si trova a concorrere con prodotti più competitivi provenienti dal
terzo mondo. Anzi, l’aumento di tasse ed oneri determina
una delocalizzazione della produzione e la crescita disoccupazionale. Ci saranno, pertanto,
sempre meno lavoratori attivi in grado di finanziare pensioni degli altri.
Un altro
fattore negativo sono le
tendenze xenofobe rafforzatesi in Europa
con la crisi economica. Visto
che la capacità di assorbimento di
immigrati è limitata
da queste reazioni di
rigetto, i paesi
ricchi si precludono l’unico antitodo
disponibile al declino demografico.
Nell’insieme dei paesi
dell’OCSE il numero degli abitanti
che ha superato i 65 anni di età era di 61 milioni nel
1960. Nel 1990
è salito a
100 milioni. Nel
2000 gli ultrasessantacinquenni saranno 115 milioni, nel 2010
131 milioni, nel 2050 saliranno a 190
milioni. L’aumento è
determinato dall’allungamento della
speranza di vita: nel 1970, la vita media dei maschi italiani era
69 anni, 75 per le donne; oggi è 74
anni per gli uomini e 80
per le donne. Inoltre,
l’aumento dei prossimi anni è influenzato dall’ingresso in quiescenza delle generazioni numerose del
baby-boom (i nati fra il
1945 e il 1965). Altresì, in
molti Paesi la crisi dell’industria è limitata da prepensionamenti massicci, che paradossalmente anticipano
l’età della pensione
a 55 anni, proprio quando la
durata di vita media si allunga.
Nel frattempo, il calo della natalità rende sempre più “scarse” le
nuove generazioni, cioè quelle che dovrebbero (nella logica del sistema
a ripartizione) mantenere i
vecchi di domani. In Italia il
tasso di fecondità (numero medio
bambini per donna) è fra i più bassi
del mondo, pari a 1,26. La crescita zero è vicina. Ad ogni
anno che passa, si modificherà la composizione anagrafica:
più pensionati e meno giovani. Peggiora, quindi,
il quoziente di
dipendenza: il peso
degli ultrasessantacinquenni rispetto alla popolazione compresa fra
i 15 e i 64 anni
d’età, che per
i paesi industrializzati era pari al 19% nel 1990, salirà al 28% nel
2020, e al 37% nel 2040.
Per il momento, in Italia il peso elettorale e la forza di
pressione degli anziani hanno impedito
di correre ai ripari per prevenire la catastrofe previdenziale. Anzi, negli ultimi anni si è
accellerata la decomposizione generale del sistema
attraverso la crescita degli oneri sociali, che incentiva a licenziare e ridurre gli organici.
E più si restringe la base
degli attivi, meno essa sarà in
grado di sopportare
l’onere tremendo del mantenimento degli anziani.
Di certo non è più
possibile rinviare la soluzione. E’ per questo motivo, che è necessario
l’immediato sviluppo dei fondi pensione.
E’ possibile distinguere, in primo luogo, le passività in non-nominali
e nominali. Le passività non
nominali si hanno quando esse sono
rivalutate con riferimento al processo di inflazione e dell’incremento retributivo.
Si parla di passività nominali
quando vi è l’assenza di meccanismi rivolti all’adeguamento. Quest’ultime sono tipiche nei fondi
pensione a contribuzioni definite
o in quelli a prestazioni definite nel caso di ammontare
predeterminato.
Una seconda
distinzione riguarda le passività di competenza degli attivi da quelle di competenza dei pensionati. Tale
distinzione è necessaria in considerazione della diversa liquidità degli impegni, dalla
diversità delle ipotesi
attuariali (nell’ambito dei fondi a prestazioni definite).
Ulteriore distinzione riguarda le finalità attraverso cui si
effettua la valutazione. Due ipotesi riguardano la liquidazione
dell’intero piano e la liquidazione della quota di uno o più
iscritti. La terza che per prima
esaminiamo è l’ipotesi
di gestione, che prevede il calcolo di una riserva, a livello aggregato pari alla somma degli impegni verso tutti gli iscritti al netto degli oneri contributivi di
competenza futura. Sia
R la riserva tecnica esistente e
siano VAAPt il valore
attuale attuariale delle prestazioni totali e VAACf il valore
attuale dei contributi futuri, allora:
R = VAAPt - VAACf
(1)
ovvero, indicando con MCp il montante dei
contributi versati in passato e con õPp il totale delle prestazioni erogate in passato:
R = MCp - õPp
(2)
Nei piani a
contribuzioni definite il
saldo dei conti
individuali dei singoli lavoratori rappresenta
l’ammontare degli impegni
e altresì l’ammontare
della riserva corrisponde in tutte le ipotesi di valutazione.
Nei piani a
prestazioni definite il calcolo è più complesso. In linea generale si hanno due metodologie. Il primo
metodo prevede il calcolo del
contributo di equilibrio di ogni
lavoratore come valore attuale
della quota di prestazione
che matura anno per anno in termini nominali (metodo della prestazione di
competenza).
Sia CEt
il contributo di equilibrio al tempo t, sia Pt
la prestazione pensionistica
maturata nell’anno t, sia pbs la probabilità di permanenza in
servizio fino alla quiescenza (morte, invalidità, turn-over e pensionamento
anticipato), sia fs il fattore di sconto,
sia var il valore
attuale di una
rendita unitaria vitalizia pagabile a partire dalla data di
pensionamento, allora:
CEt = Pt * pbs * fs * var (3)
Tale
contributo d’equilibrio ha
andamento crescente all’aumentare dell’anzianità contributiva in
forza della più elevata
probabilità di quiescenza, dalla minore
attualizzazione dei futuri flussi
pensionistici ed anche
nel caso in
cui la prestazione pensionistica
maturata è funzione crescente dell’anzianità contributiva (career-average formula o final-average formula).
Per quanto riguarda
l’onere retributivo (Rt) esso è pari a:
Rt = õPt * pbs * fs *
var
(4)
dove õPt è la somma
delle prestazioni maturate.
Il metodo della prestazione di competenza
si presta ad essere utilizzato anche
in ipotesi di liquidazione complessiva
del fondo, anche
se a livello individuale
possono manifestarsi divergenze fra passività calcolate ed
impegni. Tali divergenze
possono essere ridimensionate nel caso in cui la
liquidazione venga subordinata al conseguimento di una
minima anzianità di servizio e
soprattutto quando la struttura per fasce di età della
popolazione iscritta è
caratterizzata dal maggior
peso delle classi di età giovani.
Il metodo della prestazione di competenza
può essere autorizzato anche in ipotesi di calcolo degli impegni da erogare a scadenza agli attivi che lasciano
anticipatamente il piano.
Il valore della riserva maturata è infatti
pari al valore
attuale delle prestazioni
maturate fino al momento delle dimissioni. Divergenze si possono manifestare
rispetto alla riserva tecnica in
ipotesi di normale gestione in considerazione dei mancati decrementi attribuibili alla
probabilità di turnover.
Oltre al metodo
esaminato esiste il metodo della prestazione a scadenza. Secondo questa metodologia il contributo di
equilibrio è il rapporto
fra il valore attuale del flusso complessivo delle prestazioni
maturabili a scadenza e il valore attuale unitario di una rendita temporanea
pagabile dalla data
di adesione al
piano fino all’entrata in quiescenza.
VAAPt
CE = -----------
(5)
a’
+
r¦i
con r pari alla vita lavorativa residua ed i tasso di sconto
con VAAPt = Pts * pbs’
* fs’ * var
dove Pts
è l’ammontare nominale
annuo delle prestazioni
previste all’entrata in quiescenza; pbs’ è il fattore attuariale per il periodo fra l’adesione
e l’entrata in quiescenza; fs’ è il fattore di sconto
all’anno d’entrata in quiescenza e var è il valora attuale
di una rendita vitalizia unitaria pagabile a partire dal pensionamento.
L’ammontare della
riserva tecnica (Rn) è pari alla
differenza fra il valore
attuale delle prestazioni a scadenza ed il valore attuale dei futuri
contributi di equilibrio.
Rn = VAAPtn -
VAACEn
(6)
Diversamente dal metodo
della prestazione di competenza,
quello della prestazione a scadenza consente di calcolare
un contributo di equilibrio svincolato dal
valore del diritto previdenziale maturato nel singolo
periodo amministrativo. Esso
è, invece, correlato all’ammontare globale delle prestazioni
previste a scadenza, ed è
inoltre costante nel tempo (fatte salve le grandezza che incidono sul
VAAPt). Pertanto, il metodo della prestazione a scadenza
consente di limitare la differenza tra gli impegni in ipotesi
di gestione e di liquidazione che
viene a manifestarsi con l’applicazione del metodo della
prestazione di competenza.
Ulteriori
fonti di passività
possono riguardare elementi
determinati da periodi contributivi figurativi, adozione
di ipotesi finanziario-attuariali più restrittive senza revisione dei contributi,
retroattività degli incrementi.
Ogni fatto suindicato produce aumento dei contributi sopportato
in modo graduale dal soggetto economico, attraverso
una procedura di ammortamento calcolato come nella (5). Il
contributo complessivo annuo è
pari alla somma di quello ordinario più la predetta quota di ammortamento.
CT = CO + QAPS
(7)
con:
CT= contributo annuo complessivo
CO= contributo ordinario
QAPS= quota di ammortamento passività straordinaria.
E’ opportuno
evidenziare come la scelta
di creare una passività straordinaria sia
influenzata dalla struttura e dall’ammontare delle deduzioni fiscali
ammesse per i contributi
attribuiti al piano.
Ulteriore
classificazione riguarda le modalità di calcolo ed esigibilità dei
benefici. Si suole
distinguere fra benefici
accessori erogabili nel
corso dell’età lavorativa (finanziati
con logica assicurativa pura)
e benefici disponibili
nell’età senile. Con riferimento all’esigibilità occorre
distinguere le passività
previdenziali il cui diritto
alla percezione è certo e le garanzie accessorie che dipendono dal verificarsi di un evento futuro ed
incerto.
In questo
paragrafo si propongono alcune
considerazioni generali sui valori attuali attuariali e
sul concetto di
assicurazione di rendita
vitalizia differita [G.
Ottaviani,1983].
Sia l(x) il numero dei
sopravviventi dell’intera collettività all’età x e l(x+n) il numero dei
sopravviventi all’età x+n, la probabilità (n)p(x) che un individuo di età x di
essere in vita all’età x+n è pari a:
l(x+n)
(n)p(x)=
------
l(x)
cioè è pari al rapporto fra il numero l(x+n) di individui sopravviventi all’età
x+n e il numero l(x)
di individui sopravviventi
all’età x. Tale
probabilità si può anche interpretare come probabilità
composta di n eventi:
(n)p(x)= p(x)*p(x+1)*....*p(x+n-1) =
l(x+1) l(x+2) l(x+n) l(x+n)
=------ * ------ * ..... * ------- = -------
l(x) l(x+1) l(x+n-1) l(x)
con p(x), p(x+1) ....
probabilità di essere in vita nell’anno successivo, che come è noto è pari al
rapporto fra il numero dei casi favorevoli (viventi all’età successiva) e il numero dei casi possibili (viventi
all’età).
Sia v³ il
valore attuale finanziario
di 1
lira se un soggetto di età
x è in vita all’età x+n e sia 0 se questi non è in vita all’età x+n; sia
(n)q(x) la probabilità di non essere in vita all’età x+n; il valore attuale
attuariale (n)E(x) del capitale
unitario pagabile a una persona di età
x, fra n anni, se questa è in vita
all’età x+n,è il valore medio della variabile
casuale che assume valore v³,con probabilità (n)p(x), e valore 0, con
probabilità (n)q(x):
(n)E(x)=
v³*(n)p(x)+0*(n)q(x)=v³*(n)p(x)=
(x+n)
l(x+n) v^ * l(x+n)
=v³* -------=
--x---------
l(x) v^ * l(x)
Si dice rendita
vitalizia una rendita le cui rate sono pagabili alle scadenze prestabilite
soltanto se una persona di età x è in vita alle singole scadenze. Con l’assicurazione di rendita vitalizia
differita e anticipata una persona
assicura a se stessa una rendita annua anticipata le cui rate sono
esigibili a partire da una certa età e
alle varie scadenze, se l’assicurato è
in vita e fin tanto che egli è in
vita.
Sia R la rata annua
della rendita, differita n anni e che è
anticipata.
Siano P1,
P2, ...., Pn i premi da versare rispettivamente alle
epoche 0, 1,...,
n-1. La condizione
di equilibrio
all’origine è data dalla
õ P(h+1) (h)E(x) = R *
n/ä(x)
(a)
con n/ä(x) valore attuale attuariale di una rendita
vitalizia annua, anticipata, unitaria e temporanea di n anni pari a:
n/ä(x)=(n)E(x) +
(n+1)E(x) + (n+2)E(x)+ ... + (Û-x-1)E(x)
Per una corretta
analisi dei fondi pensioni, con riferimento alla loro disciplina tecnica,
occorre esaminare le ipotesi attuariali a base delle funzioni di calcolo. Si è già detto che il rendimento delle
riserve richiede una serie di stime che dipendono dall’evoluzione nel tempo dei fattori attuariali che
incidono sulla probabilità e sulla durata di erogazione delle prestazioni pensionistiche.
Gli attivi sono
esposti all’eventualità di
morte, infortunio, pre-pensionamento (o ritiro dall’attività per decisione
del lavoratore) e
quiescenza (collocamento a riposo),
mentre i pensionati sono
esposti all’eventualità di morte
(tecnicamente è possibile che
alcuni pensionati rientrino nell’ipotesi di
ritorno in attività, ma tale situazione è esclusa dalla nostra
analisi).
Le eventualità suindicate per attivi
e pensionati sono
rappresentate dall’uso di tasso di riduzione (o di
eliminazione). Una distinzione deve essere fatta tra tasso
di riduzione e probabilità di
riduzione, con quest’ultima si definisce sia una
singola precisa riduzione che una complessiva riduzione.
Il tasso di riduzione
riguarda la proporzione di partecipanti che
lasciano un particolare status in seguito ad una delle predette cause, nell’ipotesi che non vi
sono altre riduzioni applicabili.
Se tale tasso di
riduzione riguarda una singola
ipotesi di riduzione, allora esso è
anche uguale alla probabilità di riduzione. Se tale
tasso è usato nel caso in
cui operino più
riduzioni, allora esso
non è uguale alla probabilità di riduzione.
Il tasso di mortalità
q’(m) aumenta con l’aumentare dell’età. Esso è diverso a secondo del sesso dei
soggetti. Le donne tendono ad avere un più basso tasso di mortalità
rispetto agli uomini, in qualsiasi età. Il tasso di mortalità può essere
influenzato anche da altri fattori (come ad esempio il tipo di lavoro
eseguito) che usualmente non
sono presi in considerazione.
La sua determinazione si basa su stime empiriche. Il tasso di infortunio
q’(d) è correlato a diversi fattori influenti gli attivi, come l’età, il sesso e il tipo di
lavoro.
Il tasso di
pre-pensionamento q’(w) riguarda
solamente gli attivi. Esso è correlato a diversi fattori,
ma due di questi sono i
più significativi: età
e durata del servizio. Cioè le possibilità di
ritiro dipendono non solo dall’età raggiunta ma anche dall’età d’ingresso al
lavoro. La determinazione dei costi
associati al pre-pensionamento deve essere
valutata insieme alle regole
di ‘vesting’ utilizzate. Il ‘vesting’ è l’insieme delle norme di un piano
previdenziale che disciplinano
la destinazione della riserva matematica
in caso di
interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento
per volontà del
dipendente. E’ certamente
opportuno riconoscere al
dipendente la possibilità di riscatto o di riduzione della parte dei contributi versati, e ciò relativamente
al numero di anni di appartenenza
al piano. La flessibilità delle regole di ‘vesting’ consente di incentivare
la permanenza dei dipendenti nell’azienda o, in alternativa, facilitare
la predetta politica di prepensionamento.
Il tasso di quiescenza q’® è funzione di numerosi fattori sia economici che sociali. Durata del servizio,
stato di salute,
livello dell’indennità pensionistica, stato occupazionale,
sesso, età per
la quale si
ottiene la pensione
dello Stato sono correlati
all’incidenza della precoce quiescenza.
I benefici di un piano
pensione e i suoi contributi sono
spesso funzione del salario dei
lavoratori. E’ pertanto necessaria ai
fini di una corretta analisi, una stima
dei salari futuri. Stima che dipende
essenzialmente da tre
fattori: 1) crescita del salario dovuta a meriti del
lavoratore, 2) crescita dovuta incremento di produttività, 3) crescita dovuta
all’inflazione.
La stima della
crescita dovuta a
miglioramento di carriera
è rappresentata da
una funzione crescente con concavità verso il basso. Cioè,
la scala di
merito ha un tasso via via decrescente.
L’incremento di produttività riguarda l’intero gruppo di dipendenti e non il
singolo.
Esso è diminuito
d’importanza negli anni, e varia da impresa ad impresa. La
componente inflazione, come
quella di merito, ha andamento generalmente crescente a tasso
di crescita decrescente.
Si è già detto che il tasso di interesse
con cui vengono valutati
i flussi delle prestazioni
previste a scadenza è fattore rilevante
ai nostri fini. Esso deve esprimere il rendimento medio di
lungo periodo.
Il tasso
d’interesse è generalmente determinato ad un
livello che rappresenta il rendimento atteso da
conseguire nelle attività del piano nel lungo periodo. Esso può suddividersi in tante componenti: 1)
tasso puro di investimento, 2)
premio per rischio d’investimento, 3) componente inflazione.
Il tasso puro di
investimento è quello applicato
in ipotesi di
investimenti sicuri depurato dalla componente inflazione.
La seconda
componente è rappresentativa del tasso di
interesse ottenuto dagli investimenti rischiosi inerenti al
portafoglio dell’attivo. Ad ogni tipo
di investimento, come già ben previsto
nel capitolo precedente, è possibile
associare un differente
rischio-investimento ed un differente premio di rischio.
Un premio
per il corrente ed
anticipato tasso di inflazione è
la terza componente considerata nelle
ipotesi di stima del tasso di interesse.
Questo fattore è pure presente nelle ipotesi di stima del salario.
E’ opportuno far
notare come la
sua stima è fortemente
soggettiva. E’, pertanto, necessario iniziare con il far
riferimento al tasso d’inflazione corrente di volta in volta modificato dagli
incrementi manifestatisi.
In questo
paragrafo si esamineranno alcune
semplici funzioni attuariali
[Anderson, 1985]. Si inizierà
con il parlare della funzione
complessiva di sopravvivenza e della funzione
interesse, forse, i più importanti concetti matematici ai nostri fini.
Quindi,
si esaminerà la
rendita vitalizia, ovvero
la combinazione fra
funzioni attuariali ed interesse, e, infine, delle funzioni utilità di
un piano pensione. La funzione complessiva di sopravvivenza è data
dalla probabilità che
un attivo sopravviva in attività
di servizio per un dato periodo,
determinata con riferimento
ai tassi di riduzione (eliminazione) già visti nel precedente
paragrafo. Si indichi con p (probabilità
di vita) la probabilità contraria di q
(probabilità di morte), allora la probabilità totale di un soggetto x per un anno è:
p(x)(T) = p’(x)(m) *
p’(x)(w) * p’(x)(d) * p’(x)®
per più anni è:
(n)p(x)(T) = ´
p(x+t)(T)
Il calcolo di più
probabilità indicate nella
precedente definizione può essere arduo.
Il calcolo può essere semplificato da opportune tavole di sopravvivenza
che individuino le riduzioni della
popolazione attiva come somma delle distinta ipotesi di eliminazione. La
funzione interesse è utilizzata
per scontare i pagamenti futuri al presente.
Essa assume particolare importanza nella determinazione dei costi
pensionistici. Sia i(t) il tasso
d’interesse per ogni anno, il valore attuale di una lira esigibile tra n anni
è:
1
-------------------------------
(1+i(1)) (1+i(2))
... (1+i(n)
se poniamo i = i(1) =
i(2) = i(n), allora
1
------
(1+i)³
Tale funzione è pari
ad 1 al t=0 e tende a zero per
t infinito. Essa è inversamente proporzionale ad i.
Se un piano pensione
determina o in termini di benefici o in termini di contribuzione un
rapporto con il salario, allora è necessario affrontare lo studio della
stima futura del salario
(funzione salario).
Sia s(x)
il salario corrente di
un soggetto x , allora il salario complessivo S(x) dall’età di
ingresso y è:
S(x)= õ s(t) con x>y e con
y¾t¾x-1
Per la stima del
salario al tempo x, basato sul salario all’età y si ha:
(SS)x x-y
s(x) = s(y) -----
(1+I+P)^
(SS)y
dove
s(y) è il salario d’ingresso
(SS)x è la scala di merito all’età x
I è il tasso d’inflazione
P è il tasso di produttività.
La rendita è la
combinazione fra la funzione sopravvivenza e la funzione interesse. Per
brevità di esposizione tralasciamo
l’esame delle varie
ipotesi di rendite
e concentriamo l’interesse verso la rendita temporanea e la rendita
perpetua. Come facilmente si nota, la
rendita temporanea indica che i pagamenti cessano alla fine di n anni o nel
tempo in cui cessa lo status di x; il suo valore attuale è :
1
ä(T) -+ =
õ (t)p(x)(T) ----- t con
o¾t¾n-1
x:n¦ (1+i)^
Se il valore è
determinato tenendo in considerazione
le ipotesi salario e
considerando r l’eta del ritiro (n=r-x), allora si ha:
s(t) 1
(s) ä(T) -+ =
õ ----
(t-x)p(x)(T) ----- t-x
con x¾t¾r-1
x:r-x¦ s(x) (1+i)^
Se i pagamenti cessano
dopo la morte si ha la rendita vitalizia illimitata, il cui valore attuale è:
1
ä(x) = õ (t)p(x)(m)
----- t con o¾t¾n-1
(1+i)^
Per quanto
riguarda gli impegni assunti dai
fondi occorre distinguere le
ipotesi dei fondi a contribuzioni definite e dei fondi a prestazioni
definite. I primi, come già
visto, operano nel
campo strettamente finanziario, i secondi operano
secondo metodologie analoghe a quelle delle compagnie di assicurazione
del ramo vita.
I piani a prestazioni definite prevedono diverse modalità di calcolo della prestazione.
Tale determinazione
tiene ovviamente conto dei requisiti di partecipazione e di godimento. Nell’ipotesi in cui la prestazione è di
ammontare fisso predeterminato uguale per
tutti i lavoratori a prescindere dall’età anagrafica, di servizio e del livello di retribuzione si
determina una formula estremamente facile
e trasparente per i lavoratori. Sia bx
il valore annuo delle prestazioni fra le età x
e x+1, il valore cumulativo,
indicato con Bx , è pari alla somma di ognuno dei valori bx per il soggetto di
età y:
La prestazione può essere rappresentata anche da un
ammontare fisso proporzionale al periodo di tempo di
permanenza in servizio presso l’azienda.
La formula cumulativa (rateo di prestazione) è anche qui semplice:
Bx = õ bt con
y¾t¾x-1
Nelle due
precedenti ipotesi è rilevante il
problema dell’adeguamento all’inflazione.
Nell’ipotesi di prestazione
fissa della retribuzione di ciascun
anno si ha la “career average formula”:
bx= k * sx
Bx= k * Sx
dove k è la quota
percentuale della retribuzione di ciscun anno di servizio.
Essa è
caratterizzata da minore trasparenza e consente all’impresa
di contenere i costi legati alla prestazione pensionistica
(media delle retribuzioni).
Inoltre, si dimostra carente con
riferimento all’efficacia di incentivo
monetario, in quanto rende difficile lo svolgimento di
ulteriori incentivi collegati
al miglioramento del rendimento. Tale formula finisce per
non garantire adeguatamente il
valore reale delle prestazioni
in ipotesi di forte inflazione.
Se la prestazione è
pari ad una percentuale fissa per
ciascun anno di servizio calcolata
sulla retribuzione degli ultimi anni di servizio si ha la “final average
formula”. Dalla definizione è possibile
comprendere che la “final
average formula” è
molto più complicata delle altre.
Sia n il numero degli
anni su cui è calcolata la media
delle retribuzioni degli
ultimi anni di servizio, e sia k
la percentuale fissa predetta, allora assumendo all’età r il ritiro del
soggetto si ha:
1
Br = k(r-y) - õ
s(t) con r-n¾t¾r-1 oppure
n
1
Br = k(r-y) -
(S® - S(r-n))
n
Il rateo di
prestazione Bx è pari:
1
Bx = k(r-y) -
(S(x) - S(x-n))
n
e dato che bx= Bx+1 - Bx sostituendo si
ha:
1 1
bx = k -
(S(x+1) - S(x+1-n)) + k - (x-y) [s(x)-s(x-n)]
n n
Se definiamo b’x come
valore costante pro-rata della quota di
ciascun anno di servizio calcolata
sulla retribuzione degli ultimi anni di servizio, allora:
Br
b’x= ----- per ogni x
(r-y)
con B’x = b’x (x-y)
Definiamo b’’x come
valore non costante della quota di ciascun anno
di servizio calcolata sulla
retribuzione degli ultimi anni di servizio,
ma come valore percentuale costante.
Tale appropriata
percentuale è pari al rapporto
tra il beneficio complessivo Br e
il salario progettato Sr, pertanto la funzione è:
Br b’’x= ---- s(x)
Sr
Br con B’’x= ---- S(x)
Sr
Il vantaggio della
final-average formula riguarda la
possibilità di tener conto
degli effetti dell’inflazione sulla dinamica retributiva.
Nel caso in cui il
lavoratore nel corso della sua vita
professionale abbia cambiato più volte impresa, egli riceverà
una prestazione riflettente non già
l’ultima retribuzione ma bensì la media
ponderata di quest’ultima e di tutte
quelle precedenti i vari cambiamenti. All’aumentare dei cambiamenti le prestazioni tenderanno all’ipotesi di cui alla career average formula.
Delle caratteristiche
dei piani a contribuzioni
definite in questo
capitolo non si evidenzia alcuna considerazione, dato il
carattere tipicamente finanziario del piano.
In senso tecnico l’assicurazione
collettiva previdenziale è
rappresentata dalla rendita vitalizia
differita. Le modalità di
accantonamento delle riserve sono definite su
base individuale, cosi come
il rapporto tra premi annui e ammontare della pensione.
E’ opportuno precisare che molto spesso i fondi pensione determinano il
tasso di premio, da applicare alla retribuzione, anche in
modo uguale per tutti gli assicurati
e tale da garantire l’equilibrio
di gestione per un determinato lasso di tempo.
L’impostazione attuariale individuale richiede il calcolo del tasso
di premio per ogni classe di rischio analoga per età, sesso, ect..
Si ha, pertanto, mutualità in ciascuna classe di rischio con
rapporto assicurativo individuale equo e
dipendente dalla durata
effettiva di vita dell’individuo.
L’impostazione
attuariale collettiva determina
l’equilibrio solo all’interno dell’intera collettività assicurata.
Si verifica, quindi,
solidarietà tra individui
appartenenti a diverse classi di rischio.
Esaminiamo, ora,
l’aspetto attuariale di una assicurazione collettiva previdenziale,
nell’ipotesi tecnica della rendita vitalizia differita [E. Pitacco, 1989].
Riprendiamo la formula
(a) del paragrafo 4:
õ P(h+1) (h)E(x) = R *
n/ä(x)
(1)
essa ammette la
possibilità di premi variabili nel tempo.
Fissando il pagamento
della rata annua R in n addendi si ha:
õ P(h+1) (h)E(x) =
n/ä(x) õ R(h)
Consideriamo il caso
di un piano previdenziale a beneficio definito.
All’epoca 0, sia fissata in base allo stipendio
percepito, una rata annua di
pensione R(1) costituita
mediante la somma di n assicurazioni di rendita differita a premio unico tutte di rata R(1)/n
con differimento e
quindi con premio
unico variabile, stipulate in
caso di vita del generico assicurato. Tale metodo di finanziamento è detto “a
premi unici ricorrenti”.
Allora si ha:
P(1)(h+1)= ---
n-h/ä(x+h) con
h=0,1,...., n-1
n
Se lo
stipendio, come è ovvio,
si modificherà in senso crescente,
allora all’epoca 1 (secondo anno di periodo assicurativo) si fisserà la rata di pensione R(2)= R(1)
(1+j(1)) con j(1)>0 e pari
all’incremento di stipendio. Ciò determinerà un ricalcolo dei premi
futuri in :
P(2)(h+1)= ----
n-h/ä(x+h)= P(1) (h+1)(1+j(1)) con
h=1,...., n-1
n
Inoltre, è necessario versare un premio
di aggiustamento per
l’anno 1, come integrazione della riserva matematica
dell’assicurazione con rendita
di rata R(1)/n, differita n
anni.
Tale riserva all’epoca
1 è pari a:
---- n-1/ä(x+1)
n
quindi il premio di
aggiustamento è pari a:
Ò(2)= ---- j(1) n-1/ä(x+1)
n
In generale ad
integrazione delle k rendite acquisite, si ha:
Ò(K+1)= k ----
j(k) n-k/ä(x+k)
n
E’ facile
osservare che seguendo il
discorso predetto i
contributi versati sono crescenti, e, pertanto, l’azienda
è facilitata nella fase iniziale
di avviamento del piano.
Nel caso in cui il
regime dei premi scelti risulti essere costante, la forma assicurativa da utilizzare è quella a premio annuo (anziché quella a premio unico
ricorrente).
Sia R(1) la
rata della pensione correlativa allo stipendio attuale,
il premio annuo costante è pari
a:
P(1) /n ä(x) = R(1)
n/ä(x)
con /n ä(x)= 1 +
(1)E(x) + (2)E(x) + ... + (n-1)E(x)
L’adeguamento in funzione
dell’aumento del livello di
stipendio, in tale ipotesi, è affrontato come un normale problema di adeguamento di
una rendita differita a premio annuo. L’integrazione sarà a totale carico del
contraente. Se R(2) =
R(1) (1+j(1)) i futuri premi saranno P(2) = P(1) (1+j(1)) e l’integrazione di riserva sarà
pari a :
Ú V(1)
= v(1) j(1) = [R (1) n-1/ä(x+1) - P(1) /n-1 ä(x+1)]
j(1) e cosi per le varie epoche.
Consideriamo,
ora, il caso di un piano previdenziale
a contributo definito.
Lo strumento tecnico
più adatto è la rendita a premi unici ricorrenti. Sia
P(h+1) il contributo proporzionale allo stipendio percepito, allora:
P(h+1) = R(h+1) n/ä(x)
con pensione di rata
globale pari a õ R(h).
Tale tipo di rendita è funzione del solo numero
di anni di contribuzione. Per
evitare che all’avviamento del piano i lavoratori che
hanno maturato un’anzianità di lavoro siano
penalizzati, è opportuna
l’introduzione di correttivi atti a riconoscere
l’anzianità regressa. Ciò è possibile
attraverso un versamento aggiuntivo
all’inizio del piano, di un premio
unico P’ (determinato in funzione
dell’anzianità) che costituirà una rendita correttiva di rata
R’:
P’ = R’ n/ä(x)
pertanto la pensione
globale sarà pari a R’ + õ R(h).
Per evitare
che l’azienda contraente
effettui un esborso
cospicuo è possibile la rateizzazione del contributo
correttivo.
Per quanto riguarda le
problematiche e i meccanismi di rivalutazione si rinvia al prossimo paragrafo
9.
L’assicurazione
collettiva di “puro rischio” è
quella stipulata dal datore
di lavoro avente lo scopo di
coprire il rischio morte (nonchè anche il
rischio di invalidità) di ciascun dipendente [E. Pitacco,1988]. Tecnicamente è un
insieme di assicurazioni caso
morte monoannuali, rinnovabili a premio naturale
e senza formazione
di riserva matematica. Sia Px il premio puro per unità di capitale
assicurato e considerando il pagamento del capitale all’atto del decesso si ha:
_ -1/2
Px = /1 Ax = qx
(1+i)^
con i tasso tecnico e
qx probabilità di decesso.
Il premio di tariffa è
determinato formulando opportuni caricamenti per spese di gestione e di tariffa.
Il premio di tariffa
collettivo è dato dalla somma dei premi di tariffa caricati relativi ai vari individui della collettività.
Nell’ipotesi di
numerosità del gruppo, le assicurazioni collettive a
puro rischio determinano “bonus
di premio” in funzione del numero degli
individui assicurati. Esso è di
solito concesso in
ipotesi di livelli superiori a
determinati livelli di individui
assicurati. Il bonus è corrisposto in
detrazione dei premi annui
relativi al periodo successivo a quello in cui è
maturato.
Sia l l’intervallo di tempo di riferimento, Fl l’ammontare dei premi di tariffa in tale intervallo, µ (0.8¾µ¾0.9) un’aliquota crescente atta a
tener conto dell’assorbimento dei premi da parte delle spese,
z (0.5¾z¾0.9) un’aliquota
crescente rappresentante una partecipazione
agli utili , Sl l’ammontare
delle somme pagate per decessi nello stesso intervallo, allora il
bonus sarà:
_
Formule più complesse
volte alla riduzione del bonus, possono
determinarsi in funzione degli scarti
negativi passati rispetto alla mortalità assunta quale base del primo ordine.
Le ipotesi dei modelli attuariali
sono basate sulla
necessaria attendibilità delle tavole di mortalità, sulla costanza del potere di acquisto
delle somme assicurate e sull’assunto
che il tasso tecnico
sia lievemente inferiore
in media a
quello ricavabile dagli investimenti.
L’inflazione che riduce
il potere di acquisto e il raggiungimento di tassi finanziari superiori a quelli tecnici
ha determinato la necessità di affrontare il problema dell’“adeguamento” delle
prestazioni in funzione di parametri atti a valutare la perdita di potere
d’acquisto.
L’equilibrio
attuariale che deve essere garantito
nelle prestazioni delle due
parti di un contratto assicurativo
sulla vita, si avrà
se a fronte di un
incremento delle prestazioni
della compagnia, si
determinerà una conveniente integrazione delle controprestazioni.
La condizione di
equilibrio attuariale comporta che
il tasso di incremento del capitale deve essere media aritmetica ponderata
dei tassi di incremento della riserva e del premio. L’ipotesi di adeguamento non deve essere considerata in modo
occasionale ma deve essere, ai fini di un’efficace tutela del contratto dagli effetti inflattivi,
applicata in modo ricorrente.
Le tecniche di
adeguamento possono riguardare,
o una partecipazione degli
assicurati agli utili (d’interesse e di mortalità) della
compagnia assicuratrice; o
un ricorso ad integrazioni di
premio annuo a
carico del contraente;
oppure come avviene più comunemente con un incremento
a carico del contraente del premio percentuale e con un aumento delle riserve attraverso
la destinazione da parte della compagnia degli utili derivanti dagli investimenti. Le linee di
adeguamento possono essere determinate sia in funzione del tasso
di inflazione, che del tasso di
rendimento e sia dal caso della loro combinazione.
Nell’ipotesi in
cui l’adeguamento ha luogo in
funzione di un indice atto
a misurare l’inflazione si
parla di “assicurazioni indicizzate”.
Mentre, nel caso
in cui l’adeguamento dipende
dal rendimento degli investimenti
effettuati dall’impresa
assicuratrice si designa la forma di
“assicurazioni rivalutabili”.
In merito
al calcolo della
rivalutazione, occorre precisare che
dal rendimento degli investimenti, solo
una parte µ sarà attribuita alle
polizze. La restante parte è trattenuta dalla Compagnia come utile di sovrainteresse. L’aliquota µ è chiamata percentuale di retrocessione. La sua
misura, stabilita dai
contratti, varia dal 70 al
90% e deve anche essere
determinata in funzione
delle risultanze globali della gestione del portafoglio investimenti.
E’ solo
opportuno ricordare, che la politica finanziaria delle
compagnie deve essere improntata alla massimizzazione dei
rendimenti, in funzione
dello sviluppo del portafoglio mediante nuove acquisizione, che
vengono a crearsi dai
buoni risultati della
gestione finanziaria. Ciò
determina un notevole stimolo alla concorrenza fra imprese assicuratrici.
Infine è necessario
segnalare che lo studio
attento delle ipotesi
di adeguamento (indicizzazione
e rivalutazione) assume particolare
rilevanza nel caso
dei fondi pensione, ove
sono poste in garanzia
determinate prestazioni
(piano a prestazioni definite). L’attento controllo e la puntuale verifica
delle ipotesi garantisce la tutela dei
partecipanti.
In questo capitolo si
intende accennare a due particolari
aspetti della vicenda “tutela dei partecipanti”. Ciò in accordo
con la necessità di garantire
il risparmio previdenziale da errori
o manchevolezze che durante
il periodo di
attuazione del piano
potrebbero manifestarsi. E’
soprattutto importante evitare
di arrivare anche nel nostro paese ad un identico caso “Maxwell”. Il magnate
inglese della carta
stampata, morto in circostanze
misteriose nel 1991, non ha lasciato alle sue spalle soltanto un crack finanziario da record. Ha anche rapinato senza
scrupoli i fondi
pensione dei dipendenti delle
sue società. Dimostrando così che
nelle regole di
gestione che dovrebbero
garantire la sicurezza di quei fondi, ci sono delle falle vistose.
Falle vistose,
altresì possono verificarsi
senza specifico dolo.
Si ricordi come,
soprattutto nei piani
a prestazioni definite,
sia necessario un
controllo sull’adeguatezza delle
ipotesi finanziarie ed
attuariali adottate. Le
variabili attuariali dovranno tener conto sia delle caratteristiche dell’attività sia i diritti
riconosciuti dalla previdenza pubblica. Le ipotesi finanziarie dovranno
essere coerenti con la politica
di investimento attuata.
E’ importante
ricordare come le ipotesi a base dell’attivo e del passivo
dei fondi pensione
determinano contrasti di
fondo tra i
soggetti interessati (lavoratori, impresa). Ecco perchè è necessario un particolare
controllo di coerenza fra le politiche
di investimento e i risultati da raggiungere
superando la rigidità che
caratterizza i piani. E’
opportuno rivedere le
ipotesi attuariali e
finanziarie adottate al modificarsi di determinate ipotesi.
Nell’ambito di questo capitolo si esaminerà il problema dell’adeguamento attivo-passivo con il peculiare scopo di
evidenziare la necessità di uno
specifico collegamento fra le problematiche che investono sia
l’attivo che il passivo. Più avanti,
si chiariranno le modalità
e i soggetti preposti al controllo dell’intera disciplina dei fondi
pensione.
I fondi pensione determinano nella loro gestione,
problematiche d’incertezza sia in riferimento al numero dei soggetti
interessati e sia, soprattutto, al
rapporto tra attivo e passivo. In tutto
il mondo la maggior parte dei fondi
pensione è gestita nello stesso modo
degli investimenti dei portafogli privati, cioè senza tener conto
dell’evoluzione del passivo. Ciò poiché
i fondi pensione hanno
come attività primaria
l’assicurare i diritti
previdenziali e non l’attività
d’investimento. Il rischio
reale che, quindi, possono correre i fondi pensione è quello che il valore
dell’attivo possa essere inferiore al valore del passivo; e ciò determina o una richiesta
supplementare o una riduzione dell’indennità di
quiescenza.
E’
possibile l’adeguamento del
portafoglio degli investimenti o soltanto ai livelli
contributivi dei lavoratori oppure
anche alle cause di
crescita generale (inflazione) o
individuale (miglioramenti economici) dei salari sia presenti che futuri.
Per i fondi
pensione riuscire a
determinare un portafoglio
d’investimenti che si sviluppi parallelamente al valore del
passivo consente di ridurre
il valor medio dei contributi, di minimizzare la variabilità del livello dei contributi, di evitare
che il valore dell’attivo sia inferiore
a quello del
passivo [P. C.
Van Aalst, 1991] [P.
Mazzoleni,1993].
Un primo modello di
studio riguardante la problematica è quello che fa riferimento alla moderna teoria del portafoglio di
Markowitz. Considerando il passivo del fondo pensione come un attivo artificiale, si può determinare
un livello d’efficienza per
quanto il passivo contribuisce alla
parte efficiente. Tale soluzione
è difficile da utilizzare a livello applicativo, data la difficoltà di determinare la
crescita prevista del passivo, lo scarto tipico e le covarianze
adeguate. Così come
è impossibile determinare il
valore reale del passivo in quanto non è oggetto di scambio nei mercati e poiché
il suo valore non è comparabile
al valore di mercato delle
attività. Tale modello
non è facilmente utilizzabile in
quanto è difficile misurare il livello
di rischio accettabile ed il livello di rischio adeguato; nonchè
vi è impossibilità di confronto
tra la teoria del
portafoglio ad una
scadenza e il
problema dell’adeguamento
attivo-passivo dei fondi pensione che riguarda diverse scadenze per
l’intero periodo di pianificazione.
Altro modello di studio
è quello che utilizza un
modello multifattoriale. Come
primo livello occorre definire le variabili incerte del passivo (inflazione, crescita reale dei salari)
quindi verificare la
sensibilità del passivo
e dei possibili investimenti a
queste variabili. Quindi si
determina un portafoglio d’investimenti che abbia la stessa sensibilità del passivo.
Un terzo approccio è
quello che si basa sulla
letteratura d’immunizzazione in materia di
passivo nominale. Bisognerà
determinare la duration del
passivo di un
fondo pensione in termini
reali tenendo conto
dell’evoluzione di questo
in seguito all’inflazione o
alla crescita reale dei salari.
Applicando lo stesso
concetto di duration
all’attivo è possibile
ottenere un portafoglio immunizzato
dai fattori di adeguamento dei fondi pensione.
Affinchè si possa
determinare la migliore riuscita dei fondi pensione occorre gestire il
risparmio previdenziale in modo da ottenere la sicurezza della prestazione. Tale tutela può essere
realizzata all’interno del
fondo pensione attraverso
il controllo
dell’equilibrio finanziario e
patrimoniale se il
fondo pensione è a prestazione definita oppure
attraverso il controllo della redditività se il
fondo pensione è a
contributo definito. Può,
inoltre, realizzarsi con
l’effettuazione del diritto
all’informazione e con
l’eliminazione di discriminazioni tra i partecipanti.
All’esterno solo
una specifica legislazione
che determini organismi
di sorveglianza, nonchè
l’istituzione di un
fondo di garanzia
e una corretta
informazione ai partecipanti,
può determinare una
specifica tutela al
risparmio raccolto attraverso i
fondi pensione.
La disciplina del
decreto 124/93, sul presupposto
che un’adeguata tutela del risparmio
previdenziale trova un fondamento sia nella professionalità dei gestori che
in una sana concorrenza tra
i soggetti abilitati, ha previsto l’istituzione e la regolamentazione
di un’apposita commissione di vigilanza. Il legislatore ha previsto
che alla stessa fosse attribuito il
compito di controllare
l’operato di tutti coloro
che hanno in qualche misura a
che fare con il risparmio previdenziale dei lavoratori. Il successo dei fondi pensione dipende dalla
loro credibilità che cresce se vi è un organismo credibile che vigila
sulla tutela del
risparmio previdenziale e
garantisce la trasparenza
concorrenziale.
E’ stata, pertanto,
prevista una commissione
di vigilanza in
grado di operare autonomamente e in armonia con gli
altri organismi come la Banca
d’Italia, la Consob,
l’ISVAP, nonchè lo
stesso ministro del Lavoro
e della previdenza
sociale e del Tesoro.
La commissione istituita presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale è composta da
cinque esperti; da
un rappresentante per
ognuno dei tre
organismi predetti; da un rappresentante per ciascuno dei
ministeri del Tesoro, delle Finanze, del Bilancio, dell’Industria; dal direttore
generale della Direzione
generale della previdenza e assistenza sociale.
Tutti i componenti sono nominati
con decreto del ministro del
Lavoro di concerto con il ministro
del Tesoro, durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Compito
principale della commissione è quello
di vigilare sui
fondi pensione e sull’attività svolta dai loro rappresentanti individuando tra l’altro
le ipotesi di squilibrio finanziario. Inoltre,
la commissione deve comunicare
al ministro del lavoro aspetti ed informazioni relativi all’esercizio
dei suoi poteri di
intervento e di vigilanza in
tema di previdenza complementare,
adottando nei casi
previsti la revoca dell’autorizzazione a esercitare
l’attività di fondo pensione. La
commissione, altresì, provvede ad approvare lo schema dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attività della previdenza complementare e
il tipo di
convenzione da adottare per la gestione delle risorse.
E’ compito
della commissione emanare disposizioni
di carattere contabile relativamente
alla tenuta delle scritture
obbligatorie, al prospetto
periodico della composizione e del valore del
patrimonio del fondo
pensione, al rendiconto annuale della gestione
del fondo pensione.
Essa definisce le
condizioni per l’esercizio dell’attività dei fondi aperti.
Infine, la
commissione ha l’onere
di elaborare stime,
previsioni e proiezioni sull’andamento delle
attività previdenziali complementari
nei vari settori e
anche nel loro insieme; riferire periodicamente
al ministro del Lavoro e della
previdenza sociale
formulando proposte di
modifica legislativa in
materia di previdenza
complementare; programmare e organizzare ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare in rapporto
a quella di
base attraverso l’ausilio
delle informazioni
provenienti dai soggetti
previdenziali privati e
pubblici; pubblicare e diffondere le informazioni utili alla conoscenza
dei problemi previdenziali. All’Ispettorato del lavoro è,
infine, affidato il ruolo di
vigilanza sull’adempimento degli obblighi assunti dal datore di
lavoro derivanti dalla
costituzione di forme
di previdenza complementari.
Il legislatore
ispirandosi a quanto contenuto nella sentenza n. 427 del 24 settembre 1990 della Corte Costituzionale, ha previsto nel caso di
somme versate o
accantonate presso fondi, un
contributo di solidarietà del 10% a
carico dei datori di lavoro. La norma
che introduce il contributo è l’articolo 9 bis del
decreto legge n. 103/91, convertito in L. n. 166/91.
Il contributo prima a
carattere provvisorio è stato confermato dall’art. 12 della legge sulla
previdenza integrativa. Le quote di Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) destinate ai piani di previdenza
complementare non sono soggette a contribuzione. Il contributo deve essere versato all’INPS o altro ente in cui il lavoratore sia iscritto ai fini
previdenziali. Esso deve essere versato
entro il giorno 20 del mese successivo
a quello in cui è stato fatto il
versamento da parte del datore di lavoro alla cassa di
previdenza.
Resta fermo
l’assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime
obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all’art. 12 della legge
n. 153/69 e successive modifiche.
L’esame dell’art. 14
del decreto legislativo n. 124/1993, relativo al profilo fiscale della previdenza complementare, risulta essere essenziale
per la comprensione delle difficoltà di effettivo decollo dei fondi
pensione.
La legge ha
infatti posto in essere un
complicato regime fiscale
che offre scarsi incentivi al
risparmio previdenziale.
La deducibilità dei
contributi dei lavoratori è limitata fino al
massimo di tre milioni e per la misura massima del 27%.
La deducibilità fiscale dei contributi aziendali è legata alla quota di
Trattamento di fine rapporto
utilizzata per finanziare il fondo.
Per
quanto riguarda l’imposizione la legge ha
previsto un imposta
del 15% dei contributi raccolti quale anticipo
della futura imposizione gravante sulla prestazione, cioè pensione e/o capitale.
Inoltre, si è
stabilito che il
fondo pensione è assoggettato alla stessa imposizione patrimoniale prevista per i fondi comuni di investimento patrimoniale aperti (art. 9 legge 77
del 1983).
In base all’art. 9
l’imposta patrimoniale,
calcolata sul valor medio su
base annua dei valori di mercato dell’attivo del fondo, è stabilita in tre diverse aliquote: 0,05% per gli investimenti in titoli di stato,
obbligazioni, depositi e
conti correnti; 0,10% per gli
investimenti in azioni ed obbligazioni convertibili di società industriali costituite in Italia; 0,25% per gli altri
investimenti.
Tre sono i casi
possibili per la determinazione della base imponibile. 1)
Se il fondo acquista la polizza
assicurativa collettiva a beneficio esclusivo dei dipendenti,
anche nel caso di riscatto per
dimissioni, si può sostenere
l’inesistenza di patrimonio poiché i contributi sono immediatamente trasferiti e trasformati
in premi assicurativi, e pertanto nessun prelievo fiscale è possibile.
2) Se il fondo
acquista la polizza assicurativa
collettiva a beneficio dei
dipendenti, con riserva di acquisire il valore di riscatto
in caso di
dimissioni, la base imponibile può rappresentarsi nel
valore di riscatto delle polizze. In considerazione, dell’incertezza
di valore di tale patrimonio,
la base imponibile dovrebbe
essere quella relativa agli avvenuti
riscatti o comunque una parte
del potenziale patrimonio rappresentato dal riscatto delle polizze
stipulate.
Per quanto riguarda
l’aliquota da applicare l’interpretazione prevalente rinvia a quella più
elevata prevista dalla L. 77/83 e cioè
lo 0,25%. Tale
posizione però comporta un trattamento penalizzante per le polizze collettive rispetto
all’attività di pura gestione
finanziaria. A fronte di uno stesso portafoglio, i fondi gestiti
finanziariamente potrebbero essere
assoggettati ad aliquote più basse rispetto a quelli dei fondi che
acquistano polizze collettive (ad esempio, nel
caso di investimenti in obbligazioni).
3) Se il fondo
acquista la polizza assicurativa collettiva a proprio favore con esclusivo diritto di beneficiare delle somme
maturate, la base imponibile è rappresentata dal valore corrente, ovvero
di riscatto, delle
polizze; in quanto
quest’ultimo rappresenta per il fondo l’effettivo patrimonio di cui è
beneficiario.
Per quanto riguarda
l’aliquota da applicare si rinvia a quanto già detto. Altra imposizione
gravante sulle polizze collettive è quella prevista sui contratti di assicurazione sulla vita pari
al 2,50% dei premi.
Si determinano, pertanto,
ingiustificate differenze di trattamento fiscale tra prodotti simili in
quanto caratterizzati da
un elevato contenuto
finanziario finalizzato
all’accumulazione previdenziale (polizza vita collettiva e pura gestione).
Per stimolare lo
sviluppo della previdenza integrativa, e per assicurare parità
di trattamento fra prodotti
finanziari sono necessari
particolari interventi per ridurre l’imposizione fiscale.
Ad
esempio, sarebbe opportuno
eliminare l’onere del 2,50% sui
premi delle polizze collettivo-previdenziali, onde evitare la penalizzazione rispetto
ad altre modalità di gestione.
Attraverso un intervento di interpretazione autentica dell’art. 14
sarebbe possibile chiarire
le modalità d’applicazione dell’imposta patrimoniale. Essa,
infatti dovrebbe gravare sul
valore di mercato dei cespiti presenti
nell’attivo a gestione separata cui è collegata la polizza collettiva, qualunque
sia il titolare dei diritti.
Ciò comporterebbe la diversificata applicazione delle aliquote
di cui all’art. 9. Si
renderebbero, pertanto, omogenee le diverse alternative del fondo
assicurato. Si assicurerebbe chiarezza
anche alle posizioni dei fondi
pensione già esistenti, che hanno già
investito in polizze
vita e che
sono sottoposte alle
complicazioni dell’attuale trattamento fiscale.
L’attuale legge offre, comunque, scarsi
incentivi al risparmio previdenziale; quindi, soltanto un suo riesame
determinerebbe l’auspicato decollo dei fondi pensione.
Scopo del presente
capitolo è quello
di esaminare, considerando delle particolari
ipotesi, il caso dei piani pensione a prestazione definita.
Il piano a prestazione definita garantisce una prestazione determinata. L’elemento certo è rappresentato dall’ammontare
delle prestazioni, mentre
è incerto l’ammontare
delle contribuzioni. Nell’eseguire l’esemplificazione
che segue si fa riferimento alle tabelle e alle basi
tecniche del prossimo paragrafo.
Riprendiamo la formula
di equilibrio già esaminata:
P /n ä(x) = R
n/ä(x)
definiamo:
P = X = Contribuzione
R = Br = Beneficio complessivo (prestazione)
in modo da considerare
la diversa probabilità di sopravvivenza
fra attivi e popolazione totale, modifichiamo la formula
n/ä(x) nella seguente:
r-x
n/ä(x) = /r-x p(T)(x)
* v^ * ä®
con r= età di entrata
in quiescenza,
precisiamo, altresì,
che
N(x) - N(x+n)
/n ä(x) = /n ä(T)(x) =
-------------
D(x) con n uguale al
periodo complessivo di contribuzione.
Se viene utilizzata la career average formula con
calcolo sia per i contributi che
per le prestazioni applicato sullo
stesso complessivo valore
dei Salari S(t);
e si ipotizza che il periodo di contribuzione è compreso
tra l’ingresso in attività (y) e
l’entrata in quiescenza ®, allora:
r-y ß S(t) /r-y ä(T)(y) = k S(t) /r-y p(T)® *
v^ * ä®
con ß percentuale di
contribuzione
con k percentuale di
prestazione sul salario
con v fattore di sconto
e semplificando, si
ha:
r-y ß /r-y ä(T)(y) = k /r-y p(T)® * v^ * ä®
Considerando un
entrante (30), in pensione dal 65 si ha:
r-y ß /r-y ä(T)(y) = k /r-y p(T)® * v^ * ä®
35
ß /35 ä(T)(30) = k
/35 p(T)(30) * v^ * ä(65)
N(30)-N(65) l(65) -35
ß ------------ = K ----- 1.07^ ä(65)
D(30) l(30)
ß 12.86 = K * 0.698 * 0.0937 * ä(65)
ß 12.86 = K 0.065 * 8.6321
ß = 0.044 K
Ipotizziamo un (30)
che provvede a contribuzione per
35 anni ed entrata in quiescenza all’età 65. Applicando la final average formula con
riferimento alla retribuzione degli ultimi 10 anni. Si ha:
·
35
ß S(65) /35 ä(T)(30)
= B® /35 p(T)(30) * (1+i)^ * ä(65)
con:
1
B ® = k (65-30) ----
(S(65)-S(55))
Le retribuzioni
complessive sono calcolate come paragrafo 6.6,
la prestazione è calcolata sugli ultimi 10 anni.
Utilizzando i valori
delle tabelle allegate si ha:
ß S(y) 148.48
------------=
D(30)
35 l(65) -35
= K—S(y)(148.48-70.60) ---- 1.07^ ä(65)
ß 148.48 * 12.86 = K 3.5 * 77.88 * 0.698 * 0.0937 * ä(65)
ß 1909.45 = K 17.802 * 8.6321
ß = K 0.08
Ipotizziamo un (40)
che provvede a contribuzione per
25 anni ed entrata in quiescenza all’età 65. Applicando la final average formula con
riferimento alla retribuzione degli ultimi 10 anni. Si ha:
·
25
ß S(65) /25 ä(T)(40)
= B® /25 p(T)(40) * (1+i)^ * ä(65)
con:
S (65) = retribuzioni
complessive fra 40 e 65
1
B ® = k (65-40) ----
(S(65)-S(55))
Le retribuzioni
complessive sono calcolate come paragrafo 6.6.
Utilizzando i valori
delle tabelle allegate si ha:
ß S(y) 60.797
------------=
D(40)
25 l(65) -25
= K—S(y)(60.797-25.391) ---- 1.07^ ä(65)
10 l(40)
ß 60.797 * 11.76 = K 2.5 * 35.406 * 0.748 * 0.184 * ä(65)
ß 714.97 = K 12.18 * 8.6321
ß = K 0.147
Come si
può verificare, nei precedenti
esempi, il rapporto
fra K e
ß è molto conveniente.
9.2 Tabelle e
basi tecniche.
Nelle pagine seguenti
vengono predisposte delle tabelle
contenti i riferimenti
per i calcoli del precedente paragrafo. Esse sono elaborate considerando
[A. Tomassetti,1987]:
·
Basi tecniche:
1. Probabilità di
eliminazione degli attivi per morte o invalidità, cause varie.
2. Probabilità di
sopravvivenza popolazione generale.
·
Proiezioni economiche:
2.
Età di vecchiaia 65 anni compiuti.
3.
3. Sviluppo salariale (meriti, produttività,
inflazione) 7% circa.
4. Rendimento della
prestazione 7%.
Scopo del presente
capitolo è quello di esaminare il caso dei piani pensione a contributo definito.
Il piano a
contribuzione definita non
garantisce una prestazione determinata.
L’elemento
certo è rappresentato dall’ammontare delle contribuzioni, mentre è incerto
l’ammontare delle prestazioni.
I lavoratori dipendenti per beneficiare dei vantaggi
fiscali previsti dal D.L.
124, non possono effettuare
versamenti superiori al
10% della retribuzione annua complessiva.
I meccanismi combinati degli sgravi fiscali
e degli oneri contributivi (contributo
solidarietà) e fiscali (ritenuta
d’acconto) ci consentono
di stabilire la misura massima di contribuzione da destinare ai fondi
pensione. Tale misura è pari a
L. 3 milioni. Versamenti superiori
determinano scarsa convenienza
per il lavoratore, e finiscono per
anticipare inutilmente imposte al fisco e
regalare
all’INPS contributi a
fondo perduto.
Con riferimento a
quanto anticipato nel paragrafo 6.7 e
supponendo un reddito annuo
di L. 30 milioni il contributo proporzionale allo
stipendio percepito P(h+1)
è pari a L. 3 milioni.
Per correggere
l’anzianità pregressa è possibile determinare un versamento aggiuntivo del piano di un premio unico in
funzione dell’anzianità. Tale
versamento aggiuntivo può essere prelevato
dall’accantonamento TFR mediante meccanismi di anticipo finanziario.
Con riferimento all’incremento della contribuzione in base
allo sviluppo salariale è necessario evidenziare come tale incremento
debba essere progressivamente
agevolato da sgravi fiscali corrispondenti.
Per quanto riguarda
l’esplicitazione pratica
delle ipotesi, è
possibile condurre a medesima trattazione il caso dei
fondi pensione a prestazione definita (già trattato nel precedente paragrafo) e il caso
dei fondi pensione a contributo
definito, che qui esaminiamo. Questi ultimi, nella misura in
cui i contributi sono fissati
in percentuale delle
retribuzioni, offrono prestazioni concettualmente analoghe
a quelle fornite da un
piano a prestazioni
definite in cui
il calcolo della prestazione sia determinato come valor medio di tutte le retribuzioni percepite dal
soggetto nel corso della sua
vita lavorativa.
Diverso deve
essere, invece, l’approccio applicativo in forza del diverso meccanismo a base.
Infatti è
opportuno ricordare che
nei fondi a
prestazione definita il
rischio complessivo dell’intera operazione riguarda il fondo
pensione e i
suoi gestori (compagnie
assicuratrici). Nei fondi a
contribuzione definita il rischio è
posto a carico di chi effettua la contribuzione. Spetterà,
pertanto, a quest’ultimo la valutazione sulla somma da corrispondere, ai fini di una
corretta prestazione integrativa.
Nel caso dei fondi pensione a contribuzioni definite l’attività del gestore risulterà
esclusivamente finanziaria (raccolta
di contributi e
loro impegno lucrativo), risultando sollevato dal
rischio d’investimento e
dall’obbligo di erogare
una certa prestazione.
La caratteristica
di tali fondi è quella che i contributi
vengono accantonati in conti individuali
aperti ai singoli lavoratori e
successivamente investiti in
un pool di attività reali e finanziarie, senza che
ci sia la necessità di
definire le ipotesi attuariali e
finanziarie.
Dei piani a contribuzioni definite rappresentati da fondi a
partecipazione agli utili (profit-sharing plans) abbiamo già
trattato.
Nel trattare il caso
dei fondi pensione a contribuzione definita è
opportuno ribadire un
particolare aspetto di decisione negli investimenti: la sicurezza.
I fondi pensione
a contribuzione definita offrono
prestazioni variabili in
funzione dei risultati finanziari
ottenuti. L’impegno dei
lavoratori è quello
di versare i contributi, ma è nell’interesse di
tutte e due le
parti la massimizzazione del profitto, tale da
accrescere le prestazioni e da limitare le contribuzioni future. L’attività di tali fondi è tipicamente d’intermediazione finanziaria. Essa
è collegata all’investimento sistematico dei contributi nelle
attività finanziarie o
reali, ed inoltre alla
classificazione del passivo.
E’ già stato ribadito che nella politica di investimento
bisogna orientare l’attività verso un obiettivo di
diversificazione in modo
da evitare conflitti
d’interesse. L’esigenza di
contemperare il profilo
della redditività con
gli obiettivi di liquidità e sicurezza, comporta
la necessità d’identificare, all’interno dell’attivo, i beni destinati a coprire i possibili
impegni. In base a tale
principio, si definisce una
prima zona dell’attivo detta “a basso rischio”, costituita da liquidità e
da titoli a reddito fisso,
che è destinata a coprire il
passivo verso i pensionati. Un’altra zona composta da attività a rischio
è destinata a coprire il passivo verso i lavoratori in attività. Essa comprende attività reali o
finanziarie più dinamiche. Quindi, bisogna definire gli strumenti che permettono
la gestione congiunta delle due composizioni dell’attivo
ed altresì verificare le caratteristiche dei beni che possono
coprire gli impegni verso i lavoratori attivi.
La possibilità di coesistenza delle due
composizioni è offerta
dalle strategie di composizione
dinamica. Esse danno luogo, come già
ampiamente accennato nel
capitolo quinto, a delle fluttuazioni nel mercato, per cui si
compra quando il mercato è in rialzo e
si vende quando il mercato comincia ad essere
in ribasso. In tal caso è
necessario verificare la capacità del mercato alla fissazione di prezzi coerenti.
E’, infine,
essenziale che i
fondi pensione a
contribuzione definita determinino livelli di rendimenti, anche se
non garantiti, legati all’evoluzione
del salario. Ciò per evitare di realizzare,
nei confronti dei soggetti beneficiari, risultati previdenziali
insoddisfacenti.
11
ANALISI COMPLESSIVA.
Se è certamente
indubbia la necessità di ricorso alla previdenza complementare, difficile è la scelta della forma “migliore”.
In particolar modo la
scelta deve essere effettuata considerando
una serie molteplice di fattori che ne influenzano il criterio.
La scelta è
certamente determinata dalle
modalità di finanziamento; dagli impegni
assunti; dalla tipologia delle prestazioni; dai
requisiti di partecipazione e di godimento; dalla
trasferibilità dei diritti
maturati; dalle modalità
di contribuzione, di
gestione delle riserve e di indicizzazione delle prestazioni; dalle variabili dell’attivo e
del passivo.
Abbiamo già visto come il passivo sia determinato
dalla natura della prestazione, cioè dalla sua durata,
dall’evoluzione della carriera
o della produttività e della
retribuzione, dall’inflazione, dal
rendimento. Esso, inoltre,
dal punto di vista attuariale
è influenzato in
maniera diversa a
seconda se riguarda
gli attivi (probabilità
di invalidità, mobilità,
pre-pensionamento, morte) o
i pensionati (probabilità di
morte).
L’attivo è invece
determinato in funzione della sua
liquidità, del suo
rendimento, e dalla sicurezza dell’investimento. La
politica d’investimento, altresì, è in funzione della propensione al
rischio degli iscritti al fondo pensione.
Pertanto, nell’esprimere un
giudizio positivo sulla convenienza di un’ipotesi rispetto ad un’altra, il decisore non deve prendere in considerazione, un solo
obiettivo, bensì più obiettivi
[B. Matarazzo,1981].
E’ necessario altresì, valutare le
problematiche che vengono a determinarsi a livello di processo decisionale collettivo, in considerazione, anche,
del rapporto pubblico/privato del settore
pensionistico [I. Rizzo,1990].
E’ vero
che la necessità di raggiungere
un determinato livello
di copertura di quiescenza è da
ritenersi essenziale, ma nella scelta
fra fondi pensione a
contribuzione definita e fra fondi pensione
a prestazione definita, è necessario valutare anche e
soprattutto le capacità decisionali dell’investitore nel realizzare anche gli altri obiettivi, posti a salvaguardia
dell’intera operazione.
Per realizzare una perfetta formulazione del
problema decisionale relativo alla forma dei fondi pensione,
è pertanto, necessaria l’analisi
multicriteriale. Il metodo da utilizzare in primo luogo è quello
di acquisire, gradualmente, informazioni da coloro
che effettuano le contribuzione e da coloro che sono
destinati a ricevere le
prestazioni. Quindi, l’esame
deve proseguire verificando le
consistenze dell’attivo e del
passivo, valutando il valore
economico del fondo pensione (il
valore economico è la differenza tra il valore di mercato dell’attivo e il
valore del passivo attualizzato al tasso
di rendimento corrente).
Nel fare quanto detto è necessaria la valutazione
attenta delle considerazioni oggettive
e soggettive, affinché si possa procedere
ad opportune analisi
di sensitività sulle varie grandezze ritenute critiche.
Inoltre è necessario
un particolare controllo di coerenza fra le politiche di investimento
e i risultati
da raggiungere superando la
rigidità che caratterizza i piani. E’ opportuno rivedere le ipotesi
attuariali e finanziarie
adottate al modificarsi di determinate ipotesi per
evitare di sfuggire a garanzie di rendimento del piano.
Secondo
il mio modesto avviso, è
necessaria una predisposizione previdenziale che
partendo dalla previdenza pubblica (che
garantisce la solidarietà) arrivi alla previdenza
privata assicurativa. Nell’ambito dei
fondi pensione, la scelta, quando non è
espressamente obbligata, deve essere
ricondotta ad una composizione tra la forma a
contribuzione definita e tra la forma
a prestazione definita.
E’ possibile in tale caso, limitare il rischio di determinare ipotesi errate.
Da quanto è stato
possibile verificare nei precedenti paragrafi la normativa fiscale dei
fondi pensione, così come è stata determinata rappresenta un indubbio
vantaggio per lo Stato. Si è
infatti trovato il
modo non solo
di compensare il
modesto beneficio fiscale concesso ai lavoratori
partecipanti ai Fondi,
ma anche di
aumentare sensibilmente il
gettito tributario. I
vantaggi fiscali sono
così limitati che il lavoratore tenderà a versare il meno
possibile nei fondi pensione.
Ciò comporterà una maggiore
contribuzione da parte delle imprese.
Consideriamo un contributo annuo al fondo pensione di
Lire 4 milioni, per L.
500.000 a carico del
lavoratore ed il rimanente versato dall’impresa (di questi L.
3.000.000 provenienti dal T.F.R.).
Il risparmio fiscale per il
lavoratore è pari al 27% di
L. 500.000 cioè L. 135.000.
Il fisco, invece,
incasserà, nel corso del primo anno di vita:
1) ritenuta del 15%
(L. 75.000) sulla quota del lavoratore;
2) ritenuta del 15%
(L. 525.000) sulla quota dell’impresa;
3) contributo
di solidarietà per l’INPS del 10%
(L. 350.000) sul contributo versato dall’impresa.
Tutto per un totale
netto, dopo i prelievi, di L. 3.050.000.
Poiché i fondi pensione
stipuleranno contratti assicurativi caso vita, sul premio assicurativo occorrerà pagare la
tassa del 2,5% per L. 76.250. Il fondo
è inoltre gravato
da un’imposta dello
0,05% sul patrimonio.
L’importo, applicato sul valore medio annuo di L. 3.000.000, è pari a L.
1.500. Il fisco immediatamente incassa
L. 1.027.750, pari
al 25,7% dei
4 milioni, che considerando il risparmio fiscale per il lavoratore di L.
135.000, porta l’incasso netto al 22,3%.
Tutto ciò senza considerare il caso in cui il Fondo
pensione sia quello con la
formula a tasso di rendimento
finanziario garantito. In ipotesi
di investimenti a
reddito fisso, sul rendimento l’Erario preleva la cedolare secca del
12,5%. Rispetto alle altre forma di
previdenza (T.F.R. e polizze vita) la tassazione dei fondi pensione
è più elevata. Nulla risolve in tal
senso il credito
d’imposta del 17,6% sull’importo percepito come
prestazione.
Considerando,
inoltre che le prestazioni dei
fondi comuni di investimento
sono esenti da imposta, ai lavoratori converrà versare molto poco
ai Fondi pensione,
investendo invece in un prodotto abbinato Polizza vita-Fondo comune.
12
I VECCHI FONDI E LE ALTERNATIVE PREVIDENZIALI.
Pur anche se nella
nostra trattazione si e’ evidenziata la necessità del ricorso sempre più elevato alle forme di
previdenza rappresentate dai fondi pensione,
occorre ricordare che i fondi pensione in Italia esistono da tanti anni
soprattutto nel mondo del credito, ma anche in grandi aziende come
l’ENEL, l’IBM, la RAI, l’IFI. I
rendimenti di queste forme di previdenza aggiuntiva si sono differenziati in
una media pressoché vicina ai rendimenti dei titoli di stato. I loro investimenti, per il divieto imposto di
operare nel mercato
azionario, sono rappresentati da titoli obbligazionari
pubblici, immobili e Fondi comuni.
I fondi già costituiti
prima del D.L. 124/93 mantengono
le caratteristiche giuridiche e
gestionali preesistenti. I contributi dei datori di lavoro e dei dipendenti non sono tassati se
riferiti ai soggetti già iscritti.
Per i nuovi
iscritti il regime vincolante di gestione sarà quello della contribuzione definita. Pertanto, si determinerà
un doppio sistema di funzionamento, che comporterà
l’impossibilità di nuove entrate
nel gruppo dei
vecchi iscritti. I
vecchi iscritti diventeranno una
collettività chiusa e nell’ipotesi di gestioni non
a capitalizzazione si presenteranno problemi di squilibrio tecnico,
in considerazione della
progressiva diminuzione dei
lavoratori contribuenti e il
conseguente aumento dei beneficiari delle prestazioni. I nuovi iscritti avranno obbligatoriamente
un regime a capitalizzazione a
riserve individuali. Per
tali soggetti verrà,
pertanto, meno il
principio della “solidarietà”, caratteristico delle assicurazioni sociali.
Inoltre,
i fondi ante D.L.
124/93 a partire dalla seconda
metà del 1994 saranno soggetti
all’imposizione del 15% sulla
contribuzione complessiva. Tale imposta
applicata all’ipotesi di fondi a
prestazione definita modifica
l’equilibrio determinando la
necessità di un aumento dell’aliquota
contributiva pari al 17,6471% (nuova aliquota= vecchia aliquota/0,85). La pensione al
netto del credito
d’imposta concesso (15/85)
risulterà più elevata.
Nell’ipotesi in
cui l’aliquota contributiva non venisse modificata occorrerebbe modificare la prestazione nel seguente modo [Bontempi
L., 1993, pag. 281 e ss.]:
Siano A la prestazione prevista dalle precedenti norme
statutarie, B la quota di pensione ante
imposizione fiscale, C la
quota di pensione
dopo l’imposizione fiscale
e w l’aliquota media fiscale,
affinché si determini l’uguaglianza si ha:
A (1-w) = B + C - [B +
C (1+15/85)] w + 15/85 C
con C = 0.85 (A - B)
con imponibile ai fini
fiscali pari a:
La nuova pensione
soggetta alla predetta imposizione andrà
determinata, calcolando prima
A e B sulla base delle ipotesi di statuto con
anzianità intera e
ante imposizione fiscale e poi
determinando C.
Per i fondi pensione a
contribuzione definita il prelievo fiscale e il successivo rimborso come credito
d’imposta non determinano
modificazioni
nell’ammontare netto della prestazione.
Ad esclusione dei
fondi degli enti pubblici economici che operano i controlli in materia di
risparmio, valutaria e assicurativa, tutti
gli altri sono
soggetti al controllo da parte della Commissione di vigilanza da istituirsi presso il
ministero del Lavoro. Entro dieci anni
dall’entrata in vigore della legge 124/93,
i fondi già esistenti devono
adeguare i criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio
nella scelta degli investimenti e devono stabilire il divieto di
assumere e concedere prestiti e
investire le disponibilità oltre una prefissata percentuale.
Entro due anni
dall’entrata in vigore della legge 124/93,
i fondi già esistenti, inoltre, devono
adeguarsi alle norme
relative alla composizione
paritetica degli organi di amministrazione e di controllo.
Norme particolari di
opzione riguardano i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70.
L’art. 9 del D.L. 124/93 consente ai soggetti che
non hanno i requisiti per aderire ad un fondo pensione aziendale, autonomo o
professionale di partecipare a un
“fondo pensione aperto”.
Coloro che non
hanno diritto a
partecipare a un
fondo in virtù dell’attività svolta oppure coloro
che hanno diritto di trasferire gli importi maturati (in seguito al
venir meno dei diritti di
partecipazione) hanno la possibilità di aderire a detti fondi pensione aperti.
La gestione
è effettuata dalle
imprese di assicurazione, dagli enti gestori della previdenza pubblica, dalle
società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliari, dalle SIM, da
banche commissionarie e fiduciarie
abilitate a gestire
patrimoni mediante operazioni
aventi a oggetto valori mobiliari.
Ovviamente se la gestione è a prestazione definita o assicura un tasso
di rendimento finanziario
garantito, allora gli unici
gestori sono le imprese di assicurazione abilitate ramo vita.
Per i fondi pensione aperti deve essere prevista una propria struttura gestionale e una distinta
amministrazione e
contabilità. Particolari vincoli
sono previsti a tutela
del risparmio previdenziale,
quali la costituzione in forma giuridica di Spa o Sapa, il controllo contabile e
la certificazione del bilancio,
l’autorizzazione alla
costituzione e all’esercizio rilasciata
dal ministro del lavoro
e della previdenza sentita l’autorità di vigilanza
(CONSOB, Banca d’Italia, ISVAP a
seconda dei casi). Al lavoratore che
perde i diritti di partecipazione al fondo pensione deve essere data la possibilità di optare tra:
1) il trasferimento dell’importo maturato presso altro fondo
pensione a cui il lavoratore ha diritto a partecipare per effetto della nuova
attività;
2) il riscatto della
posizione individuale;
3) il trasferimento dell’importo maturato in un fondo comune
aperto.
La prima ipotesi, particolarmente delicata dal punto
di vista tecnico
nel caso di passaggio da un
piano a contributo definito a uno a prestazione definita, è
utile per i lavoratori che
cambiano azienda o attività.
La seconda ipotesi si ha quando il
lavoratore preferisce smettere
di contribuire e ritirare il maturato attraverso il riscatto della
posizione individuale. La terza ipotesi
si verifica quando il lavoratore non ha i requisiti per partecipare a un fondo
aziendale o di categoria e
ovviamente intende continuare
a contribuire per costituirsi la
pensione complementare.
Le norme che prevedono
i riscatti e i trasferimenti devono essere praticabili senza che il
risparmio previdenziale sia
penalizzato. Ciò a vantaggio del pieno
sviluppo dei fondi
pensione, infatti il lavoratore che in
caso di cambiamento di attività o azienda sa di poter
continuare a contribuire per
costituirsi la pensione
privata senza subire penalizzazioni matura una maggiore
propensione ad aderire a un fondo pensione.
Si precisa, inoltre, che gli aderenti ai fondi pensione aperti hanno la possibilità di trasferire la loro
posizione individuale, a quello
cui il lavoratore ha
diritto di accedere in relazione alla nuova attività.
Di recente,
l’associazione industriali, Confindustria ha elaborato una proposta
di istituzione di fondi di investimento previdenziale [Rapporto CER,
1987]. La proposta di cui discuteremo in questo paragrafo, di
sicuro interesse, ha anche evidenziato la
necessità dell’emanazione di una
legislazione organica dei
sistemi di previdenza obbligatori.
I fondi
di investimento previdenziali, sono, secondo la
proposta, gestiti a capitalizzazione da società per azioni
autorizzate per la gestione degli stessi.
Gli
investimenti devono riguardare,
per almeno il 70%, titoli mobiliari italiani; e
contemporaneamente almeno il 20% dovrà essere impiegato in titoli
azionari, warrants ed obbligazioni convertibili di società
italiane quotate in
mercati italiani. Gli
investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 20% del patrimonio.
La partecipazione è consentita solo a titolari di
reddito di lavoro, anche autonomo,
e d’impresa. L’importo dei
versamenti annui non potrà superare il 15%
del reddito, se il partecipante
ha fiscalmente a carico il coniuge il 20%.
Il passaggio ad altra gestione sarà eseguito attraverso
il totale trasferimento del ricavato della
liquidazione.
I versamenti potranno
essere detratti dal reddito. Il controllo sulla gestione dei fondi è esercitato
dalla Banca d’Italia.
I versamenti vengono
interrotti in caso di invalidità, e nel
caso di morte si verifica il rimborso anticipato delle quote acquisite agli
eredi.
Motivo di particolare sviluppo dei fondi comuni di investimento previdenziali potrebbe essere, ad
avviso della Confindustria, l’aspetto
fiscale, attraverso le
detrazione dei versamenti dal reddito.
E’,
altresì da considerare, che attraverso tali
fondi potrà manifestarsi il contemporaneo
sviluppo dei mercati
finanziari italiani, in
forza del vincolo
di investimento già detto.
Oltre a programmi
collettivi a cui il
dipendente può partecipare
durante l’attività
lavorativa, vengono offerti
sul mercato assicurativo polizze che
possono essere utilizzate al fine di
finanziare ed integrare ulteriormente la prestazione previdenziale finale.
Con l’esame di
questo paragrafo e dei
successivi si intende analizzare quello
che comunemente viene chiamato
“Terzo pilastro”, ovvero
la previdenza individuale [Assicurazioni Generali,1987].
I prodotti
assicurativi che hanno
sviluppato le assicurazioni sono diventati prodotti sempre più
articolati ed innovativi. Si va dalle
polizze vita tradizionali, alle forme
miste a rendimento correlato al
mercato dei capitali.
Con il contratto
di assicurazione vita, l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a pagare all’assicurato
un capitale o una rendita al
verificarsi di un evento
attinente alla vita umana. L’assicuratore per far fronte a
questo obbligo, richiede il
pagamento di un compenso
(premio) da versarsi in unica
soluzione (premio unico) o rateizzato
(premio periodico) il cui
ammontare dipende da fattori attinenti la durata del contratto e la vita del
contraente.
Accanto alla semplice polizza elementare vi sono poi polizze più complesse
come quelle miste, che oltre al
caso vita, pagano un capitale anche nel caso di morte dell’assicurato
precedente alla data stabilita per il pagamento della rendita.
Alcune polizze sono particolarmente interessanti
perché legate a particolari forme di impiego. Si pensi alle Universal Life, dove la componente
di rischio legata
alla mortalità è limitata a piccola parte del premio versato,
mentre la restante
parte è destinata ad un
fondo investito sul
mercato. Esso assicura
la flessibilità
dell’operazione consentendo di aumentare o diminuire il
premio pagato in
base alle esigenze dello stipulante.
Altre forme di
assicurazione vita sono legate
a fondi comuni di investimento (Piani Pluriennali di
Previdenza e Risparmio), altre ancora sono
costituite da polizze rivalutabili, miste
o a rendita differita. In
quest’ultimo caso i
premi degli assicurati sono versati in
un fondo a gestione
speciale, con riserve
tecniche e matematiche separate.
Esso consente la capitalizzazione dell’investimento e
attraverso la rivalutazione del capitale assicurato, la distribuzione ai risparmiatori di una
quota degli utili (retrocessione dei rendimenti) derivanti dagli investimenti
speciali.
Nonostante
il risparmiatore con l’ipotesi
delle assicurazioni individuale ottiene una migliore e professionale gestione
del risparmio, oltre
che un’efficiente
diversificazione del portafoglio, tuttavia nel caso in
specie si determinano limitazioni nel
potere contrattuale in
relazione alle condizioni da applicare.
L’utilizzo
delle assicurazioni collettive
consente, invece, un
maggiore peso contrattuale, pur
anche se la stipula della polizza
collettiva realizza lo stesso effetto in
capo a un soggetto, cosi
come lo stesso
avesse stipulato una polizza individuale.
I contratti che
comunemente vengono utilizzati ai fini previdenziali sono sia
le polizze di tipo misto che quelle che garantiscono rendite
vitalizie differite. Di queste si parlerà nel prossimo paragrafo.
Le polizze miste
rivalutabili prevedono l’obbligo da
parte della compagnia di erogare la
somma assicurata subito dopo la morte dell’assicurato, qualora
questa avvenga prima del termine dell’assicurazione, o
al più tardi, alla
scadenza stessa se l’assicurato
risulti a tale epoca in vita.
La somma assicurata è composta
dal capitale garantito alla stipula della polizza maggiorato delle quote annue di
rivalutazione derivanti dalla retrocessione delle aliquote di
rendimento ottenuto mediante l’investimento delle riserve.
La tipica
forma di polizza
rivalutabile prevede un
premio annuo crescente.
Alcuni contratti per attenuare
il disagio psicologico
dell’assicurato di non conoscenza delle somme da
pagare nei periodi successivi,
prevedono il pagamento
di un premio costante, anche se
rivalutato dalla prestazione della compagnia.
Per determinare il tasso annuo di rivalutazione
®, occorre conoscere il
tasso annuo di rendimento (i) derivante dagli investimenti effettuati, l’aliquota di retrocessione (w) cioè la
quota di rendimento garantita all’assicurato, ed infine il tasso tecnico (tc) applicato dalla compagnia nel
calcolo del premio.
Nel caso di premio
crescente, il capitale assicurato rivalutato
© sarà:
C(t) = C(t-1)
(1+r) con r= w*i - tc
Nel caso di
premio costante, il capitale
rivalutato sarà determinato sulla
base di quello assicurato
all’inizio del periodo,
aggiungendo un importo pari al prodotto del capitale previsto al momento
della stipula della
polizza per la
misura della rivalutazione ®,
ridotta nella proporzione in cui il numero degli anni trascorsi sta al
numero degli anni della durata contrattuale; aggiungendo inoltre un secondo importo ottenuto moltiplicando la differenza
tra il capitale in vigore
nel periodo annuale precedente e
quello assicurato al momento della stipula della polizza per la misura della rivalutazione:
C(t) = C(t-1) (1+r) -
r C(0) (1+t/n)
Nelle forma assicurativa di cui trattiamo, è opportuno
ricordare che corrisposti un determinato numero
di premi l’assicurato può decidere di
sospendere o ridurre il pagamento degli stessi. Nel primo
caso si parla di riscatto, nel secondo di riduzione.
E’ altresì
consentito all’assicurato che abbia
chiesto la riduzione o la
risoluzione della polizza
di riprendere il pagamento dei premi
mediante la riattivazione. Ciò
attraverso anche il pagamento dei premi arretrati non conferiti. Il tasso di
riattivazione è pari a quello di rivalutazione aumentato del tasso
tecnico. Infine l’assicurato alla scadenza del
contratto ha la possibilità di
convertire il capitale previsto
in altra forma. L’opzione riguarda o
una rendita vitalizia rivalutabile per
l’assicurato, o una
rendita rivalutabile
certa per n anni
e poi vitalizia, oppure una rendita
vitalizia rivalutabile su due teste.
La rendita annua vitalizia differita posticipata
rivalutabile prevede l’obbligo della compagnia assicuratrice di corrispondere la rata di
rendita annua assicurata alla stipula della polizza
rivalutata sulla base del tasso annuo
di rendimento riconosciuto al contraente, fintanto che questi è in vita.
Quindi, la rendita
sarà corrisposta fino alla morte dell’assicurato in rate posticipate e continuerà comunque a
rivalutarsi anche nel
periodo di godimento
secondo quanto previsto dalla
polizza.
Poiché,
il contratto non
prevede alcuna prestazione in caso di
premorienza dell’assicurato
molte compagnie assicuratrici controassicurano l’evento contrario e pertanto garantiscono nel caso di
morte dell’assicurato durante
il periodo di differimento la restituzione
dell’ammontare dei “premi netti” (al netto
di tasse e oneri) versati, opportunamente rivalutati.
Le compagnie assicuratrici prevedono la possibilità
per l’assicurato di sottoscrivere polizze a premi annui
crescenti o a premi annui
costanti. In particolari casi si prevedono anche
polizze a premio unico che, stipulate
in modo ricorrente per lo stesso
importo, svolgono la stessa funzione di contratti a premi costanti. Nel caso di pagamento di un premio unico o
di più premi rivalutabili le
rate di rendita sono rivalutate sulla base della seguente:
R(t) = R(t-1) (1+r)
con r tasso di
rivalutazione delle prestazioni
Nel caso di pagamento
di premi costanti le rate di
rendita si rivaluteranno sulla
base della seguente:
R(t) = R(t-1) (1+r) -
r R(0) (1-t/n)
con R(0) rata di rendita in vigore alla stipula
della polizza, t anno di decorrenza del contratto ed n
numero dei premi pattuiti.
Così come per le
polizze di tipo misto è possibile la riduzione, il
riscatto e la riattivazione.
Inoltre, a richiesta del contraente la rendita
rivalutabile può essere convertita tramite opzione o in un capitale liquidabile in contanti, o in una rendita rivalutabile certa
per un
numero di anni
e poi vitalizia, oppure in
una rendita vitalizia rivalutabile su due teste reversibile a favore del sopravvivente.
L’analisi che precede
evidenzia come per le compagnie
assicurative risulti essere importante il rendimento
dell’investimento e ciò
anche ai fini
dell’ammontare della prestazione
finale.
Secondo quanto prevede la
legge 742/1986 di adeguamento
alla normativa CEE, l’attività delle compagnie
di assicurazione devono effettuare gli
investimenti in modo da tutelare
il contraente pur garantendo una gestione
finanziaria flessibile, attraverso una composizione degli
investimenti nelle seguenti
categorie: 1) Titoli
di Stato, 2) Obbligazioni garantite, 3) Beni
immobili, 4) Azioni,
5) Quote fondi
comuni di investimento, 6)
Altri investimenti
soggetti ad approvazione del ministero
dell’Industria. La legge a tutela del contraente,
inoltre, prevede l’istituzione del registro delle
attività a copertura delle riserve
tecniche. Altresì è
previsto l’obbligo di comunicazione periodica all’ISVAP della
situazione patrimoniale dei fondi.
A mio avviso,
soprattutto anche per motivi di immagine, le imprese di assicurazione preferiscono concentrare
gli investimenti in
titoli di stato,
anziché in titoli azionari, in quanto reputano
quest’ultimo tipo di investimento poco sicuro.
Alcune compagnie hanno
indirizzato capitali verso il mercato azionario ma ciò nonostante
negli operatori del
settore rimane sempre
una certa diffidenza dovuta alle
oscillazioni, a volte piuttosto
sensibili, del rendimento derivante da
questo tipo di investimento.
Informazioni si
possono desumere dalle
successive tabelle elaborate
su dati della relazione generale
della Banca d’Italia.
Altro particolare
aspetto dei fondi assicurativi è l’entità del tasso annuo di rendimento derivante dalla gestione delle somme
disponibili, in quanto
da questo dipende la rivalutazione delle somme
assicurate.
E’ opportuno ricordare che la rivalutazione dei capitali assicurati
oltre che dal rendimento dipende dall’aliquota di
retrocessione e dal tasso tecnico.
Nel caso di contratti
assicurativi rivalutabili è basilare
per il contraente il
rendimento dell’investimento poiché la prestazione di due polizze simili
si differenzierà proprio sulla base
della rivalutazione riconosciuta ai capitali.
A parità di tasso tecnico ed aliquota di retrocessione un contratto sarà
preferibile ad un altro sulla base del rendimento derivante dagli investimenti
effettuati dalle compagnie.
Infine, è opportuno segnalare che le compagnie minori ottengono mediamente dai
propri investimenti un tasso annuo
di rendimento mediamente superiore a quello
delle principali aziende, a
significare che le società che hanno sul mercato una minore quota cercano
di sopperirvi con una maggiore redditività delle prestazioni.
Un aspetto essenziale a fini della buona
diffusione dei contratti assicurativi vita è stato il favorevole trattamento
fiscale a cui sono sottoposti.
L’attuale disciplina
prevede un prelievo fiscale sia dei
premi assicurativi pagati che dell’entità del capitale finale
erogato.
I premi sono
sottoposti ad un imposta pari al 2,5%.
Le prestazioni erogate nel ramo
vita sono sottoposte ad una ritenuta a
titolo d’imposta e con obbligo
di rivalsa del 12,5%. Essa è
commisurata alla differenza
tra l’ammontare del
capitale corrisposto e quello
dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo qualora il capitale sia
versato dopo almeno
dieci anni dalla
stipula del contratto
di assicurazione. La ritenuta
sarà operata sul valore lordo dei premi.
Per ciò che concerne le rendite,
esse sono da cumulare al reddito imponibile Irpef nella misura del 60%
del loro ammontare annuo. Sono esenti da imposta i capitali corrisposti
in caso di decesso. Nel caso di
riscatto della polizza
durante i primi
cinque anni, il
reddito sarà assoggettato a tassazione separata e la compagnia
dovrà operare una ritenuta d’acconto, sul capitale erogato, pari
all’aliquota minima Irpef.
L’aspetto che è
sicuramente più importante è la deducibilità dei premi dal reddito Irpef, per un importo
complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Ciò è possibile
solo per i premi relativi a
contratti che prevedono
una “durata non inferiore ai 5 anni e non consentono la
concessione di prestiti nel periodo di durata minima”.
13
CONCLUSIONI.
I principali problemi
che hanno impedito fino ad ora un forte sviluppo dei fondi pensione sono
da collegare sia all’elevata
copertura della previdenza pubblica, sia alla presenza di incertezze normative che riguardano il
comparto, sia ai contrasti
fra i soggetti interessati a vario
titolo ad un’eventuale regolamentazione del settore.
In Italia, la
pensione pubblica, diversamente dagli
altri stati europei, è garantita a livelli pressoché vicini alla retribuzione media finale. Nonostante il primo mutamento d’indirizzo, citato nel secondo capitolo,
la situazione attuale riduce, ovviamente, gli
spazi alla previdenza privata complementare. Forse,
solo dopo una sostanziale modifica del sistema
pensionistico pubblico dettata dai consistenti deficit di bilancio, sarà
possibile un effettivo rilancio dei fondi pensione [G. Tamburi,1987].
In una nuova ottica
previdenziale è necessario, altresì,
stabilire il diverso ruolo dei fondi pensione
e degli altri organismi
previdenziali privati, rispetto
al massimo gestore
pubblico: l’INPS. Peraltro,
occorre ricordare che
l’attuale disciplina dei fondi
pensione, prevede fra i gestori anche l’Istituto di Previdenza Sociale. L’azione
dei fondi pensione,
inoltre, deve essere rivalutata
per mezzo degli altri organismi istituzionali, che nell’ambito dei mercati
finanziari operano in concorrenza.
Un ruolo di primo piano è quello della Confindustria in tema
di T.F.R.. Nell’azienda
esso è
stato un’ulteriore fonte
di finanziamento. Il
passaggio a contribuzione complementare del Trattamento
di fine rapporto
sottrae disponibilità liquida alle imprese. Per
conciliare le esigenze dei
lavoratori e delle imprese si potrebbe quindi procedere ad una graduale e
parziale riduzione dei nuovi accantonamenti
al TFR, in modo da
consentire un suo
progressivo azzeramento e
contestualmente il
consolidamento dei meccanismi di mercati,
in grado di far tornare per
altra via tali risorse, anche sotto forma di capitale di
rischio esterno, con maggiori garanzie e benefici
per i lavoratori.
Condizione affinché
si determini la
massima garanzia dei
sistemi di previdenza complementare è che si realizzi
la certezza della tenuta tecnica dei regimi stessi.
Essa si può convenire con il richiamo
ai criteri di capitalizzazione,
con l’avviso che, nell’ipotesi dei fondi pensione a
prestazione definita, sono
fondamentali l’attenta
valutazione attuariale iniziale
(individuazione dell’ammontare
contributivo rispetto agli obiettivi che si
vogliono raggiungere) e
successivi periodici monitoraggi.
Per i fondi a contribuzione definita non sono
ovviamente necessarie le valutazioni tecnico-attuariali.
In entrambe
le ipotesi occorre
regolamentare il conflitto
di interessi e
il comportamento sui mercati finanziari, secondo profili di trasparenza.
Inoltre, una
sapiente e accorta vigilanza
tecnica (con l’imposizione di criteri di bilancio omogenei
e di verifiche attuariali
con adozione di
parametri standard) rappresenta
lo strumento per fornire ai lavoratori la doverosa certezza
sulla quota di salario differito a carico del sistema della previdenza
complementare.
Sul piano fiscale è necessario definire chiari meccanismi impositivi nelle
varie fasi del funzionamento di un fondo pensione: contribuzione, gestione e prestazione. E’ necessario, pertanto, riformare l’attuale normativa
fiscale che rende limitata la convenienza dello strumento fondi pensione. E’
opportuno evitare condizionamenti, soprattutto derivanti
dal mercato azionario, soprattutto se effettuati in termini speculativi.
L’importante è
che l’agevolazione complessiva sia adeguata a favorire lo sviluppo della previdenza complementare in
linea con le politiche fiscali del paese. Il contributo alle spese dello stato può
benissimo provenire da altre fonti di investimento.
L’Associazione
internazionale per gli
studi dell’economia dell’assicurazione, “Associazione di Ginevra” ha elaborato un particolare studio
sul cosidetto “quarto pilastro”
[D. Kessler, 1990].
Abbiamo già discusso
del sistema previdenziale basato
su tre pilastri (previdenza
pubblica, previdenza aziendale e professionale, previdenza
privata o assicurazione vita). In
questo paragrafo intendiamo citare il meccanismo proposto dall’Associazione
di Ginevra rivolto
a dare risposta
alle vive preoccupazioni dell’invecchiamento
demografico ed al finanziamento della previdenza della generazione del
“baby-boom”. L’idea è
quella di consentire ad una parte
dei soggetti
ultrasessantenni di continuare
un’attività professionale, tipicamente a tempo
parziale. Tale proposta
risponde all’evoluzione attuale e
futura del mercato
del lavoro. Essa sembra
corrispondere anche al
desiderio dei lavoratori qualificati, che tendono a
ritardare l’entrata in quiescenza. La
terziarizzazione del lavoro ha determinato negli ultimi anni una buona crescita della flessibilità del lavoro,
in particolar modo nel tipo
a tempo parziale.
Secondo studi recenti [Reday-Mulvey,
1991], la crescita del lavoro a tempo parziale continuerà nei prossimi anni,
insieme alla sempre più elevata riduzione del lavoro qualificato.
Il quarto pilastro
potrà contribuire a finanziare le pensioni future:
1) diminuendo le prestazioni attraverso la riduzione
della durata di pensionamento, che compenserà in parte o completamente
l’allungamento della speranza
di vita: la pensione sarà corrisposta in
misura ridotta per il periodo di lavoro dopo i sessanta anni;
2) fornendo al
primo e secondo pilastro
ritenute previdenziali
provenienti dal lavoro flessibile o a
tempo parziale.
La scelta di correlare
il caso del quarto pilastro al lavoro flessibile è anche collegata all’influenza
di quest’ultimo sulla
salute. La flessibilità consente di mantenere
un’occupazione nel pieno rispetto della salute fisica, psichica e mentale.
Inchieste sulla popolazione in
quiescenza hanno evidenziato
come una buona parte di questa
(1/3) sia propensa a riprendere
un’attività se l’esercizio di questa è effettuato in forma parziale.
Naturalmente, il discorso che qui è stato evidenziato deve
essere affrontato prendendo in considerazione
sia un diversa cultura del lavoro
e delle età, sia
la necessaria crescita di
produttività. Tutto ciò,
attraverso l’ausilio dei
pubblici poteri che devono
determinare politiche economiche
che creino una crescita capace di ridurre la
disoccupazione.
Lo studio della
struttura dei fondi pensione, è stato effettuato con il precipuo scopo, così
come succede negli USA e in Inghilterra, di consentire a tutti
i soggetti di scegliere i
sistemi di accumulazione che
meglio tutelano i
loro bisogni attuali e futuri.
La previdenza
complementare o aggiuntiva ha bisogno oltre a sgravi fiscali incentivanti
anche ulteriori connotazioni che rendano chiari gli scopi e gli obiettivi. E’
infatti necessaria la gestione
in modo trasparente, con una struttura dei
costi dichiarata ed accessibile, con
livelli di redditività netta appetibili. Altresì, occorre che essa sia flessibile e
modificabile alle esigenze
individuali che via via
si presentano, con informazioni puntuali e precise.
Ma, soprattutto, essa deve consentire una reale
partecipazione sia in
termini di indirizzo che di scelte alle rappresentanze delle forze
sociali e in modo particolare ai rappresentanti dei
lavoratori, attori e fruitori del sistema.
Tutto ciò per consentire a tutti di dire che si è stati liberi di scegliere la giusta
pensione!
Nel concludere la
presente trattazione è opportuno ricordare che
lo strumento dei fondi pensione non deve e non può
sostituire la previdenza pubblica, che a base della sua presenza ha la
chiara garanzia di tutela sociale.
Pertanto, il ruolo delle istituzioni pubbliche deve essere
quello di garante del sistema di solidarietà, sistema che la moderna
democrazia economica deve sempre e comunque preservare.