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Sommario: Il presente lavoro intende trattare della normativa fiscale oggi esistente in merito ai Fondi Pensione, con riguardo agli stessi Fondi, ai partecipanti, ai gestori ed ai finanziatori.
Il decreto Legislativo 124/93 pur avendo introdotto l’istituto dei fondi pensione, in pratica, non aveva permesso un adeguato sviluppo del settore. Infatti oltre due anni dopo non si registrava alcuna crescita. La ragione dello scarso dinamismo era stata individuata nel penalizzante regime fiscale previsto.
Proprio dall’esame del profilo fiscale della previdenza complementare, ovvero dell'art. 14 nella sua versione originaria, è possibile comprendere le difficoltà di immediato decollo dei fondi pensione.
La legge aveva posto in essere un complicato regime fiscale che offriva scarsi incentivi al risparmio previdenziale.
La deducibilità dei contributi versati dai lavoratori era limitata fino al massimo di tre milioni e per la misura massima del 27% (poi 22%). Ma se lo stesso contribuente avesse in precedenza stipulato una polizza vita con premio annuo di lire 2,5 milioni, la quota detraibile del versamento al fondo pensione sarebbe stata di solo di 500 mila lire (con risparmio di sole L. 135.000) . La deducibilità. fiscale dei contributi aziendali era legata alla quota di Trattamento di fine rapporto utilizzata per finanziare il fondo.
Altresì, la legge aveva previsto un imposta del 15% dei contributi raccolti quale anticipo della futura imposizione gravante sulla prestazione, cioè pensione e/o capitale. Tale balzello di fatto faceva crollare i rendimenti in quanto ad ogni 100 lire versate, in pratica, solo 85 venivano destinate ad investimenti.
Inoltre, si era stabilito che il fondo pensione era assoggettato alla stessa imposizione patrimoniale prevista per i fondi comuni di investimento patrimoniale aperti (art. 9 legge 77 del 1983). In base all'art. 9 l'imposta patrimoniale, calcolata sul valor medio su base annua dei valori di mercato dell'attivo del fondo, era stabilita in tre diverse aliquote: 0,05% per gli investimenti in titoli di stato, obbligazioni, depositi e conti correnti; 0,10% per gli investimenti in azioni ed obbligazioni convertibili di società..industriali costituite in Italia; 0,25% per gli altri investimenti.
Per quanto riguarda l'aliquota da applicare l'interpretazione prevalente rinviava a quella più elevata prevista dalla L. 77/83 e cioè lo 0,25%. Tale posizione però comportava un trattamento penalizzante per le polizze collettive rispetto ad attività di pura gestione finanziaria. A fronte di uno stesso portafoglio, i fondi gestiti finanziariamente potevano essere assoggettati ad aliquote più basse rispetto a quelli dei fondi che acquistavano polizze collettive (ad esempio, nel caso di investimenti in obbligazioni).
Tale imposizione, poi, veniva sostituita da una pari allo 0,125% del valore del fondo.
Altra imposta gravante sulle polizze collettive era quella prevista sui contratti di assicurazione sulla vita pari al 2,50% dei premi.
Si determinavano, pertanto, ingiustificate differenze di trattamento fiscale tra prodotti simili in quanto caratterizzati da un elevato contenuto finanziario finalizzato all'accumulazione previdenziale (polizza vita collettiva e pura gestione).
Quindi, nella sua globalità il sistema tributario ante Legge 335/95 rendeva impossibile ogni nuova iniziativa e, soprattutto, rendeva per due anni la vita difficile ai fondi già attivi. Proprio per questo motivo la tassazione del 15% non è stata di fatto applicata in forza dei numerosi rinvii effettuati dal governo.
La riforma del regime fiscale dei fondi pensione si concretizzava con la Legge 335/1995, che interveniva a riconfigurare il regime tributario nei tre momenti fiscalmente rilevanti per la vita del fondo pensione, ovvero all’atto della contribuzione da parte dei finanziatori; all’atto dell’erogazione delle prestazioni previdenziali agli aderenti e nella tassazione del fondo quale autonomo soggetto passivo dell’imposizione personale.
In particolare, per ovviare alle manchevolezze suindicate, si provvedeva a cancellare la tassazione preventiva del 15% sui contributi; a modificare la tassazione patrimoniale dello 0,125% a una misura fissa di lire 5 milioni per i primi cinque anni e poi di lire 10 milioni; si stabiliva un diverso meccanismo di deducibilità per i finanziatori; e veniva ridotto il prelievo fiscale nell’ipotesi di prestazione sotto forma di rendita vitalizia all’87,5%.
A questo punto è necessario precisare in dettaglio la complessiva normativa.
L’art. 13 del decreto legislativo 124/93, interamente riscritto dalla riforma Dini Legge 335/95 prevede che le quote di accantonamento annuale del TFR destinate a fondi pensione non sono imponibili fiscalmente.
Allo scopo di appesantire la contribuzione complessiva è stato previsto l’utilizzo del TFR . In particolare i datori di lavoro potranno dedurre dal reddito d’impresa fino al 3% delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a fondi pensione, purché tale importo venga accantonato in un’apposita riserva che potrà essere utilizzata solo per la copertura di perdite d’esercizio.
I contributi versati dal datore di lavoro, diversi dalle quote del TFR, saranno per lui deducibili dal reddito d’impresa per un importo che non superi per ciascun dipendente il 2% (massimo lire 2,5 milioni) della retribuzione annua complessiva assunta a base per il calcolo del TFR. Quale condizione aggiuntiva, viene prevista la destinazione alla previdenza complementare di quote del TFR almeno per un importo pari all’ammontare del contributo erogato.
Con la riforma Dini si è modificato anche il testo unico delle imposte sul reddito (art. 48), infatti anche per i contributi versati ai Fondi Pensione dai lavoratori dipendenti è prevista l’esclusione della tassazione dei relativi ammontari.
Differenziata è la disciplina fiscale per i versamenti effettuati dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro e per i lavoratori autonomi (imprenditori e professionisti).
Per i primi i contributi sono deducibili per un importo non superiore al 6% dell’imponibile soggetto a contribuzione previdenziale obbligatoria (fino al massimo di lire 5 milioni).
Per i secondi il limite indicato al paragrafo precedente si calcola sul reddito dichiarato di impresa, arte o professione.
Con riferimento all’imposizione ai Fondi Pensione, è previsto che essi paghino una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari a lire 10 milioni, ridotta alla metà per i primi 5 periodi d’imposta dalla data della loro costituzione. Detta imposta dovrà versarsi alla Tesoreria Provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Entro lo stesso termine deve essere presentata la relativa dichiarazione (Modello 780/ter).
Per i fondi che detengano beni immobili l’imposta sostitutiva non viene applicata nella misura fissa illustrata, ma secondo l’aliquota dello 0,5 % del valore degli immobili e ciò fino a quando gli stessi non saranno conferiti ad una apposita società di gestione.
L’imposizione sulle prestazioni risulta essere particolarmente ampia, in quanto essa deve essere trattata in maniera diversa a secondo se si tratta di erogazione di rendita periodica o di capitale.
Per le rendite la loro tassazione è limitata alla misura dell’87,5% dell’importo erogato, ciò a seguito della recente modifica di cui al D.L. 669/96, nella forma di ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Tale limitazione è da iscriversi nella necessità di evitare doppie imposizioni che avrebbe luogo sui medesimi redditi, prima in capo ai Fondi Pensione, poi in capo al beneficiario, entrambi con ritenuta a titolo di imposta.
Per le erogazioni in forma capitale si applica il regime della tassazione separata (art. 16 TUIR), in deroga a quanto previsto per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione vita e fatta salva la possibilità di optare per la tassazione ordinaria, ove più favorevole.
Il calcolo della base imponibile e dell’aliquota è pertanto effettuato come per il TFR.
Infine le ritenute alla fonte subite dai Fondi Pensione sui redditi da capitale o diversi sono a titolo d’imposta.
Nell’ipotesi di operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra Fondi Pensione, esse sono soggette all’imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta.
3. Conclusioni.
Alla luce di quanto sopra è possibile dire come mentre la configurazione originaria del profilo fiscale poneva in essere scarsi incentivi al risparmio fiscale, l’attuale normativa può considerarsi abbastanza incentivante. Era immaginabile che senza un regime fiscale di favore rispetto ad altre forme di risparmio, i Fondi Pensione non sarebbero risultati appetibili.
Si è, purtroppo, perso del tempo prezioso, e, quindi, si deve mettere mano al più presto al più importante intervento a sostegno dello sviluppo della previdenza complementare. Ci si riferisce al riordino della normativa che regola il funzionamento del nostro mercato finanziario.
Insieme alla prevista spinta agevolativa di tipo tributario, tale intervento potrà consentire il non più procrastinabile ingresso dei Fondi Pensione tra il novero di investitori istituzionali attivi sul mercato finanziario italiano.
A questo punto la strada per il decollo della previdenza complementare può considerarsi spianata.
STAMPATO
IN PROPRIO
GENNAIO
1997