Il controllo degli investimenti dei  Fondi Pensione effettuato dalla Commissione di Vigilanza.

Massimo Riccardo COSTANZO

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Sommario: Il presente lavoro intende discutere sui compiti assegnati alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in merito agli investimenti effettuati dagli organismi gestori al fine di garantire e tutelare i partecipanti alle forme di previdenza complementare.

1. Introduzione. 

 

Affinché si possa determinare la migliore riuscita dei fondi pensione  occorre  gestire il  risparmio previdenziale in modo da ottenere la sicurezza della  prestazione.

Tale  tutela può   essere  realizzata  all'interno   del   fondo   pensione  attraverso   il  controllo dell'equilibrio  finanziario  e  patrimoniale  se  il  fondo  pensione  è   a  prestazione definita  oppure  attraverso  il  controllo della redditività  se il  fondo pensione   è a contributo  definito.   Può,   inoltre,     realizzarsi     con    l'effettuazione     del diritto all'informazione  e con l'eliminazione   di  discriminazioni   tra i partecipanti.

All'esterno solo  una specifica legislazione  che  determini  organismi   di sorveglianza, nonché  l'istituzione  di  un  fondo   di  garanzia  e  una  corretta    informazione   ai partecipanti, può  determinare  una  specifica  tutela  al  risparmio  raccolto attraverso i fondi pensione.

Il presente scritto intende analizzare la situazione legislativa ed operativa esistente, anche alla luce dei recenti sviluppi.

Nel paragrafo 2 si analizza la struttura della Commissione di Vigilanza. Nel  paragrafo 3 si sviluppa l’analisi della normativa legislativa esistente. L’ultimo paragrafo raggruppa le considerazioni conclusive.


 

 

2. La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

La disciplina del  decreto 124/93,  sul presupposto che un'adeguata   tutela del risparmio previdenziale trova un fondamento sia nella professionalità dei gestori che in   una  sana concorrenza tra  i  soggetti     abilitati,     ha    previsto    l'istituzione     e   la regolamentazione di un'apposita Commissione di Vigilanza. Il legislatore ha  previsto  che alla stessa fosse attribuito il  compito di   controllare l'operato di  tutti  coloro  che hanno in qualche misura  a che fare  con  il  risparmio  previdenziale dei lavoratori.  Il successo dei fondi pensione dipende dalla loro credibilità che cresce se vi è un organismo credibile  che vigila  sulla  tutela  del    risparmio  previdenziale   e   garantisce  la trasparenza concorrenziale.

E'  stata,  pertanto,  prevista  una  Commissione  di  Vigilanza  in  grado   di   operare autonomamente e in armonia con gli altri organismi come  la  Banca  d'Italia,   la Consob, l'ISVAP,  nonché  lo  stesso  ministro  del Lavoro   e  della  previdenza  sociale   e del Tesoro.

La Commissione istituita presso il  ministero del Lavoro  e della previdenza    sociale ha lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare.

Essa ha personalità giuridica di diritto pubblico ed  è composta  da  cinque  esperti (di cui uno è il Presidente) scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità.  Tutti i componenti   sono   nominati   su deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta  del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale  di concerto con il  ministro   del Tesoro,   durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Compito principale  della Commissione è  quello  di  vigilare  sui     fondi   pensione  e l’attività  svolta  dai loro  rappresentanti  individuando tra l'altro  le  ipotesi  di  squilibrio finanziario.  Inoltre,  la commissione deve trasmettere annualmente (entro il 31 marzo di ciascun anno) una relazione sull’attività svolta riguardante gli aspetti e le  informazioni  relativi  all'esercizio dei suoi  poteri  di    intervento  e di vigilanza in tema di previdenza complementare precisando le questioni in corso di maggior rilievo e gli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire.

 

 

La Commissione, altresì, provvede alla tenuta dell’albo dei fondi autorizzati di cui all’art. 4 del dlgs 21 aprile 1993, n.124;  ad approvare gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione svolgendo anche l’attività istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione; a definire d’intesa con gli altri organismi controllori suindicati gli schemi tipo di contratti tra i fondi e i gestori; ad autorizzare  preventivamente le    convenzioni   da  adottare per la gestione delle risorse.

E'  compito della Commissione   emanare disposizioni di carattere  contabile relativamente alla tenuta delle scritture  obbligatorie,   al  prospetto  periodico  della  composizione e  del valore  del patrimonio   del   fondo   pensione, alla verifica del rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio,   al   rendiconto   annuale  della gestione del fondo pensione. Essa esercita, inoltre, il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni e valuta l’attuazione del principio di trasparenza nei rapporti con i partecipanti.

Essa definisce le condizioni per l'esercizio dell’attività dei fondi aperti.

Infine,   la  Commissione  ha  l'onere  di  elaborare  stime,  previsioni  e    proiezioni sull'andamento delle attività  previdenziali complementari nei vari  settori  e  anche nel loro  insieme;  riferire      periodicamente  al  ministro del Lavoro e  della  previdenza sociale  formulando   proposte  di  modifica   legislativa   in    materia   di previdenza complementare;  programmare  e organizzare ricerche  e rilevazioni   nel    settore  della previdenza  complementare  in  rapporto  a  quella  di  base  attraverso  l'ausilio  delle informazioni  provenienti  dai  soggetti  previdenziali   privati  e  pubblici; pubblicare e diffondere le informazioni utili alla conoscenza dei  problemi previdenziali.

La Commissione ha diritto di chiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni e agli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione anche attraverso la convocazione degli stessi. Essa collabora con autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori e con l’autorità garante della concorrenza e del mercato con lo scopo di accrescere lo scambio di informazioni al fine di migliorare l’azione di controllo.


 

3. I limiti alla ripartizione degli investimenti e l’intervento della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Con due appositi provvedimenti del ministro del tesoro nel dicembre 1996 sono stati disciplinati i criteri cui i fondi pensione devono attenersi nei loro investimenti.

In particolare si sono stabili limiti  agli investimenti, alla loro ripartizione e alle operazioni consentite.

Al fine di garantire i partecipanti viene stabilito l’intervento della Commissione di Vigilanza per verificare i casi in cui i limiti posti all’investimento dei fondi possono essere superati per temporanee e comprovate esigenze del fondo. In particolare la Commissione fissa limiti più stringenti all’operatività del fondo pensione ove la situazione economico patrimoniale e organizzativa lo richieda.

Nell’ipotesi di investimenti in contratti derivati (futures, swap, opzioni) viene stabilito che la Commissione detti modalità di segnalazione delle predette operazioni anche con riferimento alla correlazione tra le caratteristiche tecnico finanziarie dell’attività coperta e quella del contratto di copertura.

Se i fondi pensione stipulano accordi con i gestori al fine di prevedere la garanzia di restituzione del capitale, allora la Commissione di Vigilanza, di concerto con gli altri organi di vigilanza dei gestori, indica criteri, modalità e limiti al rilascio della garanzia di restituzione del capitale. Ciò al fine di porre in essere la massima trasparenza e comparabilità delle condizioni offerte.

Si prevede, altresì, che nelle ipotesi di situazioni rilevanti ai fini del conflitto di interesse, il legale rappresentante del fondo pensione deve informare la Commissione di Vigilanza  della sussistenza delle condizioni che possono determinare distorsioni o non conformità all’interesse dei beneficiari nella gestione delle risorse. A giudizio della Commissione può essere stabilito l’obbligo di informativa agli aderenti stabilendo le modalità ed il contenuto della comunicazione.

Il legale rappresentante inoltre, deve trasmettere alla Commissione almeno ogni sei mesi una relazione sull’andamento e sui risultati della gestione.


 

4.   Considerazioni finali.

In questo scritto  si è inteso accennare alla normativa della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con particolare riferimento ai controlli posti a  "tutela dei  partecipanti".   Ciò  in  accordo  con  la  necessità  di   garantire  il   risparmio previdenziale da  errori  o manchevolezze che durante  il   periodo   di   attuazione  del piano potrebbero  manifestarsi.  Ciò al fine di evitare di arrivare anche nel nostro paese ad un identico caso "Maxwell".  Il magnate  inglese   della  carta  stampata, morto in  circostanze misteriose nel  1991,   non ha lasciato alle sue  spalle soltanto un crack  finanziario da  record.  Ha anche rapinato  senza  scrupoli  i  fondi  pensione dei dipendenti  delle sue società.  Dimostrando così  che  nelle   regole   di   gestione  che dovrebbero garantire la sicurezza di quei fondi, ci sono delle falle vistose.

Falle  vistose,  altresì  possono  verificarsi  senza  specifico  dolo.  Si  ricordi come, soprattutto  nei   piani   a   prestazioni   definite,   sia   necessario   un   controllo sull'adeguatezza  delle ipotesi  finanziarie   ed   attuariali   adottate.   Le  variabili attuariali  dovranno  tener conto sia delle caratteristiche  attività   sia  i diritti riconosciuti dalla previdenza pubblica. Le ipotesi finanziarie  dovranno  essere  coerenti con la politica di investimento attuata.

E'  importante ricordare come  le  ipotesi a base  dell'attivo e  del   passivo  dei fondi pensione  determinano  contrasti  di  fondo  tra  i  soggetti    interessati  (lavoratori, impresa).  Ecco perché è necessario un particolare controllo di coerenza fra  le politiche di investimento e i risultati da raggiungere  superando la  rigidità  che  caratterizza  i piani.  E'  opportuno  rivedere  le  ipotesi   attuariali   e   finanziarie   adottate  al modificarsi di determinate ipotesi.

Per fare ciò è indispensabile la presenza di un garante super-partes capace di tutelare soprattutto gli interessi dei partecipanti. E’, quindi, possibile dire che il ruolo della Commissione di Vigilanza è rilevante al fine di garantire il futuro sviluppo della previdenza complementare attuata attraverso i Fondi Pensione.


 

 

 

BIBLIOGRAFIA

 

·      D.lgs. 124/1993

 

·      Costanzo M. R. (1994): “ FONDI PENSIONE: Aspetti tecnici ed economici di gestione”, tesi di laurea in Matematica finanziaria presso l’Università degli Studi di Catania, PREMIO Fondazione Mario Gasparri - Alleanza Assicurazioni

 

·      Legge 335/1995

 

·      Decreti Min. Tesoro Dicembre 1996.

 

 

 

STAMPATO IN PROPRIO

DICEMBRE 1996

 

                                                                                                                                               


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