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La Causa 19, Graziano,
e lo Ius commune
por Ken Pennington
L'argomento della Causa 19 non è insolito: la disciplina dei chierici
negli ordini religiosi. La Causa fa parte di una serie di Causae dalla 16
alla 20, in cui Graziano ha esposto diversi problemi relativi alla vita monastica
e agli ordini religiosi. Le questioni sollevate dalle fonti della Causa 19,
hanno coinvolto e disorientato gli storici da parecchi secoli. La Causa è
sorprendente per il suo accumulo di testi attribuiti a Urbano II e Gregorio
VII. E' l'unico punto nel Decretum dove troviamo raggruppata la legislazione
di questi due papi riformatori[1] E' anche singolare che illustri studiosi
abbiano messo in discussione l'autenticità del penultimo di questi
capitoli nella Causa 19. [2] La questione dell'autenticità è
ulteriormente aggravata dalla dottrina radicale contenuta in una decretale
di Urbano (Duae sunt), che sembra esporre l'argomentazione antinomica secondo
cui i chierici potrebbero seguire le loro coscienze e disubbidire ai loro
superiori, qualora ispirati dallo Spirito Santo. [3] Un altro decreto di Urbano
appare in contrasto con la sua ben nota comprensione per la vita monastica.[4]
La scoperta di cinque
manoscritti che attestano una precedente recensione di Graziano, rende ancor
più complicata l'analisi della Causa e specialmente delle lettere di
Gregorio e Urbano. Oggi adotterò la terminologia di Anders Winroth.
[5] Chiamerò Graziano I la versione più antica di Graziano
che si trova questi cinque manoscritti, e Graziano II il testo divulgato.
Lo forma dei testi
pontifici in questi manoscritti, non si trova in quasi nessuna delle collezioni
precedenti. Di conseguenza, non solo non possediamo informazioni sicure sulle
fonti formali della Causa, ma lo forma dei testi in questi manoscritti, rende
difficile la ricerca delle fonti formali di Graziano I.
Oggi vorrei considerare
il progetto della Causa 19 in Graziano I. Riesaminerò l'autenticità
dei testi di Papa Gregorio e Urbano. Infine valuterò quello che può
dirci la testimonianza della Causa 19 in St. Gall Stiftsbibliothek 673, sui
misteri ancora da chiarire per comprendere la relazione tra Graziano I e Graziano
II.
Per prima cosa il
progetto. All'inizio della Causa 19, Graziano stabilì il principio
che deve essere il vescovo a concedere ad un ecclesiastico il permesso di
entrare in monastero, e citò un canone del Quarto Concilio di Toledo.
In seguito Graziano fece riferimento ad una lettera di Papa Leone il Grande,
in cui il papa dichiarava che nessun ecclesiastico dovrebbe essere accolto
da chiunque sia, se il vescovo dell'ecclesiastico non avesse accordato la
sua autorizzazione. Questa lettera sembra contraddire il canone di Toledo.
Graziano risolse il conflitto nel suo 'dictum'. Scrisse che si doveva ritenere
valida tale norma pontificia, a meno che un ecclesiastico volesse intraprendere
una vita migliore (più rigorosa). Per suffragare quest'asserzione,
Graziano introdusse una lettera di Papa Urbano II, "Duae sunt". Poi Graziano
si occupò del problema dei canonici regolari, che, nel corso dell'undicesimo
secolo, erano entrati a far parte del panorama ecclesiastico. [6] Molte autorità,
egli sosteneva, proibivano ai canonici regolari di trasferirsi alla vita monastica.
Graziano presentò due documenti pontifici per giustificare il suo
'dictum': un canone di Gregorio VII [Nullus abbas], emanato in un concilio
e una lettera di Papa Urbano II [Mandamus]. [7] In riferimento al divieto
generale nei confronti di un ecclesiastico secolare che intraprende la vita
monastica, Graziano presentò un'eccezione alla regola generale in
un 'dictum' successivo alla lettera di Urbano: citò una lettera di
Urbano [Statuimus], secondo la quale se il priore di un ecclesiastico del
capitolo episcopale e gli altri canonici sostenevano il trasferimento di
un canonico regolare all'istituzione monastica, il trasferimento è
valido.
Graziano I passò
poi ad altre questioni. Per prima cosa, si chiese se un monastero dovesse
restare sempre tale. Poteva essere secolarizzato? In secondo luogo, se un
chierico si trasferiva, quando doveva ricevere la tonsura? In terzo luogo,
se un chierico che diventava monaco, perdeva il suo diritto di fare testamento?
La versione di Graziano I in St. Gall tralasciava il secondo quesito. Riprenderò
in seguito tale argomento.
In riferimento ai
testi di Papa Gregorio e Urbano. Il testo più interessante nella
Causa 19 è il capitolo "Duae sunt" (C(ausa).19 q(uestione).2 c(anone).
2), che, secondo l'iscrizione in Graziano I, Urbano emanò nel capitolo
episcopale di S. Ruf ad Avignone. [8] Il testo è costituito da una
breve dichiarazione che consente ai chierici di diventare monaci sia che i
loro vescovi ne accordino il permesso oppure no.
Questa versione di "Duae sunt" era del tutto sconosciuta fino alla scoperta
di Graziano I da parte di Anders Winroth[9] e la scoperta del manoscritto
di St. Gall da parte di Carlos Larrainzar. [10]
La versione del decreto pontificio che Graziano II incluse nel suo testo,
era molto più lunga. Era anche simile, se non del tutto identica, ai
testi trovati in un gruppo di collezioni precedenti a Graziano: Polycarpus,
Collezione in 3 Libri, Collezione in 7 Libri, Collezione in 13 Libri, e altre.
Dopo la scoperta di Graziano
I, gli studiosi hanno ritenuto che Graziano I abbreviò "Duae sunt."
Hanno asserito che, come Titus Lenherr ha dimostrato, poiché Graziano
II prese il testo da una collezione che diede origine al testo della Collezione
in Tre Libri e della Collezione in Nove Libri, e siccome queste due collezioni
precedenti contengono il testo più lungo, Graziano I deve averlo ridotto.[11]
Vorrei esaminare
questa supposizione. In primo luogo si noterà che le aggiunte
al testo nella prima e seconda parte, sono commenti al testo.
Nella prima parte, l'autore del materiale addizionale
si rifà esplicitamente al D(istinzione).71 c(anone).7 e indirettamente
alla C(ausa).7 q(uestione).1 c(anone).24 per chiarire le norme della "lex
publica" cui Urbano si riferisce. Graziano I non incluse nella sua raccolta
originaria, né l'uno né l'altro testo. Graziano II si.
In secondo luogo, i riferimenti al Nuovo Testamento nella
seconda metà della lettera, che spiegano ciò che Urbano intendeva
per "lex privata" e che definiscono la "libertas" spirituale, costituiscono
un ampliamento radicale del pensiero del papa. La versione di Graziano I del
testo di Urbano, consente ad un ecclesiastico secolare, che desidera scegliere
la vita monastica, di disobbedire al suo vescovo. Il testo ampliato consente
ad un ecclesiastico, pervaso dallo Spirito Santo, di sfidare la gerarchia
ecclesiastica. Alcuni canonisti posteriori, non furono restii ad applicare
il principio di questo canone ai vescovi che desideravano rinunciare al loro
ufficio divino ed entrare in monastero senza l'autorizzazione pontificia.
[12] Papa Innocenzo III stroncò drasticamente questa sfida al
potere pontificio, ma per un breve periodo nella seconda metà del dodicesimo
secolo, "Duae sunt" servì da giustificazione per una certa "libertas",
anche se limitata, dei chierici che erano ispirati dalle loro coscienze.[13]
Gli studiosi si sono
accorti da qualche tempo che l'incipit del testo non è tipico delle
affermazioni pontificie. "Duae sunt, inquit, leges" è una strana formulazione.
Il papa parla in terza persona. Sembrava una sintassi assai insolita per una
lettera pontificia, finché Robert Somerville redasse e stampò
le lettere di Urbano che si trovano nella Collectio Britannica. Cinque testi
pontifici attribuiti ad Urbano, gli fanno riferimento in terza persona. [14]
Due di questi testi sono attribuiti ai Registri di Urbano. Con tale testimonianza,
la sintassi del "Duae sunt" non appare così discutibile.
Ma una prova ancor
più valida per l'attribuzione del "Duae sunt" ad Urbano II, è
fornita dal testo di Graziano I. Era possibile che Graziano I non abbreviò
il testo ma lo ricavò da una fonte sconosciuta delle lettere di Urbano?
Anche se a prima vista tale possibilità non è convincente, credo
che si debba considerare quest'alternativa.
Le ragioni per considerare
il testo di "Duae sunt" in Graziano I come testo originario ed autentico di
Urbano, sono le seguenti. La forma della lettera corrisponde allo stile delle
altre lettere conosciute di Urbano. La versione ampliata no. La citazione
dei testi di diritto canonico nella prima parte, non è tipica della
cancelleria di Urbano.
Anche le citazioni del Nuovo Testamento nella seconda
parte per giustificare la "libertas clericorum", non sono caratteristiche
delle altre lettere di Urbano. In entrambi i casi ci sono dei brani in cui
qualcuno ha presentato delle argomentazioni per motivare la definizione di
Urbano di diritto pubblico e diritto privato. Il diritto pubblico vietava
ai chierici di trasferirsi in un'altra diocesi senza una lettera di presentazione.
I chierici non dovrebbero svolgere le loro mansioni in un'altra diocesi se
non possono farlo nella propria. La sezione aggiunta alla prima parte della
lettera, è una chiara anticipazione della definizione di diritto privato
nel corpo della lettera. Questa asserisce che il diritto pubblico canonico
era stato istituito per punire i trasgressori. Ai chierici non era concesso
di lasciare la loro diocesi, in quanto erano chierici scellerati e criminali.
In questa versione del "Duae sunt", Urbano distingueva tra "clerici vagantes
et infames" e "clerici spirituales." I "clerici criminosi" rientravano
tra le censure del diritto pubblico canonico, i "clerici spirituales" erano
svincolati dall'autorità dei loro vescovi. La mia motivazione conclusiva
sarebbe il classico quesito che formuliamo riguardo ad ogni problema testuale:
quale soluzione è l'ipotesi più economica o più semplice.
Si può supporre che Graziano I si proponeva di sviscerare e adattare
il testo di Urbano (affermazione dubbiosa). Comunque il fatto che avrebbe
redatto "Duae sunt", in particolare la seconda metà del decreto pontificio,
come fece, sicuramente è un'ipotesi (troppo) complicata.
Graziano II aggiunse
la frase chiave, già rinvenuta nella Collezione dei 13 Libri, alla
sua versione finale.[15] Farei rilevare che l'aggiunta di quella frase
altera il progetto di Graziano I. Graziano I passava dal quesito generico
dei chierici che entrano in monastero nelle Questiones I e II, alla questione
specifica dei canonici regolari nella Questio III. L'introduzione della frase
"vel canonica regulari" nel "Duae sunt", modifica la sua organizzazione originaria.
Nel canone di Graziano
I, Urbano decretò che i chierici pervasi dallo Spirito Santo, che lasciano
i loro beni alla loro chiesa episcopale, possono entrare in monastero. Solo
questo e nulla più. Nel contesto del tardo undicesimo secolo, la lettera
di Urbano non era un documento radicale. Ciò che estremizzava la lettera
era l'esegesi di "privata lex", supportata dai brani del Nuovo Testamento.
Tali brani trasformarono l'affermazione di Urbano nell'asserzione generica
che chiunque sia guidato dalla sua coscienza, rientra nella competenza del
diritto positivo. Titus Lenherr ha fornito un'ulteriore prova che ci consente
di mettere in discussione l'autenticità di questi brani. Lenherr redasse
"Duae sunt" come fu rinvenuto in tutte le collezioni antecedenti a Graziano
e in Graziano II. La sua edizione dimostra chiaramente che queste parti del
"Duae sunt" che non si trovano in Graziano I, hanno tradizioni testuali instabili
- molto più variabili, ritengo, dii quanto si noti normalmente nella
tradizione di una lettera pontificia.
Prima di tornare
alla questione di chi avesse inserito questi brani nel "Duae sunt", esaminerò
la sezione conclusiva della Causa 19 in Graziano I, la Quaestio III.
Graziano I affermava che i canonici regolari non possono trasferirsi in monastero
a meno che non ricevano il permesso del loro abate. Per convalidare questa
tesi individuò un canone conciliare attribuito a Papa Gregorio VII
e due canoni attribuiti a Papa Urbano II. Peter Landau ha sostenuto che il
canone attribuito ad Urbano in C(ausa).19 q(uestione).3 c(anone).1, è
un falso. .[16] Horst Fuhrmann ha anche affermato che il capitolo
attribuito ad Urbano in C(ausa).19 q(uestione).3 c(anone).2, non sia autentico.
Questi testi di Urbano e Gregorio circolavano insieme in diverse collezioni
precedenti a Graziano. La Collezione in Nove Libri ha proprio la stessa iscrizione
di "Duae sunt" e "Nullus abbas", come scopriamo in St.Gall [Project image].
Com'è caratteristico
dei testi di Urbano e Gregorio, tali lettere non circolavano molto e si trovavano
solo in alcune collezioni.[17]Il motivo della mancanza di divulgazione è
che i canonisti che compilarono le collezioni da ca. 1050 a 1100, collocarono
nelle loro collezioni pochissimi decreti dei papi contemporanei. Solo nel
dodicesimo secolo, troviamo canonisti che introducevano abitualmente nelle
loro collezioni la legislazione contemporanea. Graziano I e II, ad esempio,
non inclusero molti testi di Gregorio VII, Urbano II, e Pasquale II - ma le
sue fonti erano limitate da quello che i compilatori precedenti inclusero
nelle loro collezioni, e dai suoi stessi preconcetti su quali fossero le fonti
del diritto canonico.
Per il nostro intento,
possiamo individuare due aspetti essenziali sulla considerazione dei canonici
regolari in Graziano I nella questione tre. In primo luogo, nonostante la
sua affermazione che molte autorità vietano il trasferimento dei canonici
regolari ai monasteri, riuscì a trovare solo tre testi, uno di Gregorio
e due di Urbano. Se il canone di Gregorio è un falso, potrebbe essere
una delle più maldestre contraffazioni mai fatte. La rubrica è
particolarmente strana, e avrebbe destato il sospetto di quasi chiunque: in
St. Gall dice: "Vnde in concilio congregrato sub vii. Gregorio legitur."
Gli altri manoscritti di questa tradizione aggiungono il nome del concilio:
Eduensis ("Vnde in concilio Educensi congregato sub vii. Gregorio legitur"
A). Una rubrica che afferma che il concilio è "congregato sub septimo
Gregorio", è una sintassi singolarmente strana. Possiamo ammettere
che un contraffattore successivo sarebbe stato così sciocco? Sono indotto
a considerare la possibilità che Graziano I fu compilato sulla base
di una fonte con quest'unica dicitura (come la Collezione in 9 Libri). Proprio
come nell'enunciazione "Duae sunt, inquit, leges", potremmo avere a che fare
con una consuetudine dell'undicesimo secolo che in seguito è scomparsa.
Come Peter Landau ha fatto notare, la rubrica di un canone simile attribuita
ad Autun e che si occupa dei chierici che avevano preteso di condurre vita
comune, in un'aggiunta alla collezione di Anselmo di Lucca in Vat. San Pietro
C.118, fol. 23rb-23va, dice:[18]
Ex concilio Eduensi cui prefuit Hugodensis (!) Episcopus romane ecclesie
legatus
Si potrebbe concludere che la rubrica che troviamo in Graziano I e Graziano
II, esprime l'idea che il canone era "ex concilio congregato sub auctoritate
septimi Gregorii."
Il manoscritto di St. Gall fornisce un'ulteriore prova. Il testo dice:
Nullus abbas uel monachus <canonicos regularespc> a(?) proposito professionis
canonice reuocare atque ad monachicum habitum trahendo suscipere audeat ut
monachi fiant.
A questo punto riconosco senza difficoltà che l'aggiunta marginale
"canonicos regulares", può essere una correzione del copista. Comunque,
poiché altre collezioni canoniche e Graziano II aggiunsero "canonicus
regularis" a "Duae sunt", dobbiamo essere preparati a considerare la possibilità
che Graziano I fece proprio lo stesso in merito a "Nullus abbas", quando lo
collocò nella questione tre. Sappiamo che se un concilio sotto Gregorio
VII emanò un decreto che disciplinava i chierici che avevano professato
vita comune, è assai improbabile che il canone avrebbe fatto un riferimento
specifico ai canonici regolari. Lo stato legale dei canonici regolari diventa
una questione importante solo all'inizio del dodicesimo secolo (come dimostra
la Causa 19). Graziano I potrebbe aver avuto una fonte che attribuiva
questo canone ad un concilio che si svolse durante il pontificato di Gregorio.
Graziano I lo attribuì ad Autun e aggiunse la frase "canonicus regulares."
Impossibile? No. Probabile? Non ne sono sicuro. La prova è intrigante.
Allora, torniamo a il capitolo "Mandamus" di Urbano II. Graziano I ha
preso questa lettera da una fonte ancora sconosciuta. Lui ha lasciato
fuori le parole importante "mandantes" e anche più importante le parole
"presumptionis sue." Forse Horst Fuhrmann ha ragione: questo
capitolo non é di Urbano II. Ma come gli capitoli "Duae sunt"
e "Nullus abbas" la fonte é sconosciuta. Per me questo fatto
significa che i capitoli possono essere autentici. Cambiati si.
Falsi non.
Per tornare al progetto
di Graziano I. L'ultima parte della questione tre è un miscuglio di
problemi che hanno poco a che fare proprio con il quesito del trasferimento
di un canonico regolare. Invece Graziano I torna al problema generale del
trasferimento e di altre norme che regolano la vita monastica, quando si chiese
se i monasteri potevano essere trasformati in abitazioni per chierici e per
laici (C(ausa).19 q(uestione).3 d(ictum).p(ost).c(anone).3). Tale quesito
sembra cambiare completamente il tema della Causa 19. Dopo il c(anone).5 Graziano
I portò ancora più lontano la discussione, domandandosi quando
dovrebbe ricevere la tonsura un chierico che entra in monastero (C.19 q.3
d.p.c.5). Fatto rilevante, come ho già osservato, tale quesito è
omesso nel manoscritto di St. Gall. Infine Graziano I si chiese se con il
trasferimento si perde il diritto di fare testamento. Tale questione si adatta
senz'altro al progetto complessivo della Causa 19, perché il problema
della proprietà clericale è sollevato in "Duae sunt".
Cosa ne deduco da
questa prova? In primo luogo, penso che Graziano I prese il testo di Gregorio
VII da una fonte sconosciuta, da cui compilò anche la Collezione dei
9 Libri. In generale, credo si possa concludere che St. Gall sembra contenere
una versione del testo antecedente a quella trovata negli altri manoscritti
di Graziano I. Se Graziano I aggiunse "canonicos regulares" al testo del canone,
ciò dimostra maggiormente che St.Gall sia un esemplare iniziale del
testo di Graziano I. In secondo luogo, credo che la versione più remota
di Graziano I omise forse le affermazioni dopo C.19 q.3 c.3 e dopo C.19 q.3.
c.5. Di conseguenza, l'omissione di St. Gall di C.19 q.3 d.p.c.5, attesta
uno stadio intermedio.
Si può trovare un'ulteriore
prova di questo nella forma di C.19 q.3 c.5, che è abbreviata in St.
Gall ma ampliata nel resto dei manoscritti iniziali di Graziano I. Siccome
i capitoli c.4, 5, e 6 furono tutti abbreviati in Graziano I e poi ampliati
in Graziano II, sono in dubbio se l'abbreviazione di c.5 in St. Gall possa
essere attribuita ad un copista sbadato o ad una "reportatio." [19]
Per tornare a "Duae
sunt." Se ho ragione e Graziano I prese "Duae sunt" da una fonte sconosciuta
delle lettere di Urbano II, quali possibili conclusioni possiamo trarre sulla
base di questa congettura? Poiché la versione ampliata di "Duae sunt"
si trova in ogni collezione canonica antecedente a Graziano II, e siccome
la versione più remota di questo testo si trova in Polycarpus, che
può risalire agli anni dieci del 1100, lo sconosciuto che aggiunse
le asserzioni bibliche e canoniche operava al principio del dodicesimo secolo.
Si può concludere che quando Graziano I aggiunse la lettera di Urbano,
non era a conoscenza della versione ampliata. Altrimenti potremmo ritenere
che avrebbe introdotto la versione ampliata di "Duae sunt" nella sua collezione,
e l'avrebbe potuta trovare in molte collezioni contemporanee. Di conseguenza
Graziano I deve aver iniziato ad operare al principio del dodicesimo secolo,
come sostenne Vetulani molto tempo fà. La seconda conclusione sarebbe
che questi brani non sono opera di Graziano. Sono frutto di qualcuno che conosceva
i testi canonici ed aveva una comprensione sofisticata del diritto canonico.
Queste aggiunte a "Duae sunt" possono essere un esempio iniziale di una dottrina
sofisticata (un insegnamento?) del diritto canonico. Poiché questo
testo si trova nelle collezioni italiane, potrebbe presentare la testimonianza
di un altro insegnante italiano di diritto canonico, all'inizio del dodicesimo
secolo. In seguito, Graziano II ritenne che l'analisi del testo di Urbano
fosse valida, e collocò nel suo Decretum il testo ampliato. Aggiunse
al suo Decretum anche i capitoli citati nella prima parte di "Duae sunt".
Risulta impossibile sapere se la forma ampliata di "Duae sunt" sia di Urbano,
o se capì che i brani aggiunti non appartenessero a Urbano. Ciò
che sappiamo è che Graziano e gli altri canonisti avevano alterato
i loro testi ed avrebbero continuato a farlo. Non lo ritenevano un falso ma
un chiarimento dei testi. Misero a fuoco il significato dei loro testi con
modificazioni editoriali.
C'è ancora
molto lavoro da dover fare. Oggi le mie osservazioni sono basate su una Causa
molto breve e molto insolita. L'intero Decretum deve essere studiato con attenzione
e se ne deve estrarre ogni briciolo di prova. E' necessario considerare con
molta attenzione come Graziano I e Graziano II pianificarono e adattarono
ogni Causa nel Decretum. Bisogna osservare le differenze tra il manoscritto
di St. Gall e gli altri quattro manoscritti iniziali di Graziano I in altre
causae, al fine di stabilire se possiamo discernere altri indizi di uno stadio
più remoto del Decretum, quale credo si possa notare nella Causa 19.
La testimonianza testuale della Causa 19 può risultare unica e non
tipica. Se è così penso che non si possano convalidare le mie
conclusioni sul fatto che St. Gall fornisca degli indizi di redazioni ancora
più remote. Se è possibile trovare altre prove in altre causae,
che riproducano il tipo di testimonianza fornita dalla Causa 19 in St. Gall,
c'è molto lavoro da fare. Quando avremo finito, si avrà una
conoscenza più pregnante di Graziano e del diritto canonico all'inizio
del dodicesimo secolo.
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[1] Nella sua
raccolta, Graziano non ha incluso quasi niente della legislazione di Gregorio
e ben poco di quella di Urbano. Vedi D.56 c.1, c.11, 13 (Alessandro II?),
c.14 (Urbano) e D.96 c.9-10 (Gregorio).
[2]
Kuttner, BMCL 1 (1971) 9-13; Pennington, Pope and Bishops (1984) Fuhrmann,
Papst Urban II. (1984) 18-19; Landau, Libertas Christiana (1991) 71-73.
[3] Discussa
per la prima volta ai nostri tempi da Carlo Sebastiano Berardi, Gratiani canones
genuini ab apocryphis discreti (Turin 1755) 2.2.447-448. Pennington,
Pope and Bishops `104-114 and Landau, Libertas Christiana 83-96.
[4] Fuhrmann,
Papst Urban II., especially 17-21.
[5] The Making
of Gratian's Decretum (Cambridge 2000).
[6] Uta-Renate
Blumenthal, Gregor VII. (2001) 106-119.
[7] "Vnde in
concilio congregrato sub vii. Gregorio legitur " Sg; "Vnde in concilio Educensi
congregato sub vii. Gregorio legitur" A
[8]
Titus Lenherr, "Zur Überlieferung des Kapitels "Duae sunt," AKKR 168
(1999) 369- 374.
[9] The Making
of Gratian's Decretum.
[10] "El borrador
del la "Concordia" de Graziano: Sankt Gallen, Stiftsbibliothek MS 673 (=Sg),"
9 (1999) Ius ecclesiae: Rivista internazionale di diritto canonico 593-666.
[11] Lenherr, "Duae
sunt" 381-384.
[12] Pennington, Pope
and Bishops 104-114.
[13] Ibid. 106-107.
Landau, Officium und Libertas 83-91
[14] Robert Somerville,
Pope Urban II, The Collectio Britannica, and the Council of Melfi (1089) (Oxford
1996), CB 8, 11, 17, 28, 44. Due di questi brani, quasi sicuramente, si trovavano
nei Registri di Urbano (Somerville, p. 53-54).
[15] Lenherr, "Duae
sunt" 364.
[16] Landau, Officium
und Libertas 76-82.
[17] Quando John Gilchrist
discusse le tradizioni canoniche dei decreti di Gregorio VII, sembra aver
minimizzato questo fatto fondamentale: "The Reception of Pope Gregory VII
into the Canon Law (1073-1141)," ZRG Kan. Abt. 66 (1980) 192-229.
[18] Landau, Officium
und Libertas 77-78, n. 65.
[19] Larrainzar ha
messo in rilievo una gran quantità di canoni in St. Gallen che sono
abbreviati. É necessario esaminarli tutti prima di poter giungere con
sicurezza a qualche conclusione riguardo al rapporto tra St. Gallen ed il
resto della tradizione manoscritta di Graziano I. Vedi l'elenco dei capitoli
segnati con un asterisco in "El Borrador" 652-662.
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