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Vista la relazione n. 022/6280 del 12 giugno 2001, con cui
il Ministero degli Affari Esteri - Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - ha
chiesto di conoscere il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato
in oggetto;
ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Cons. Alessandro
Pajno;
PREMESSO:
Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica chiede di
conoscere il parere del Consiglio di Stato in ordine alla possibilit� del
rilascio, con decreto ministeriale ai sensi dell�art. 7 della legge 3 marzo
1951, n. 178, di autorizzazioni a fregiarsi delle insegne del Sovrano Imperiale
Ordine Militare della Corona di Ferro, alla luce della natura giuridica, della
continuit� e dell�attivit� del medesimo ordine.
Al riguardo l'Amministrazione, dopo aver ricordato che ai
sensi dell�art. 7 della legge n. 178 del 1951 i cittadini italiani non possono
usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche
loro conferite in ordini non nazionali o da stati esteri, se non sono
autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro degli Affari esteri, fa presente che i criteri e le indicazioni per
definire i c.d. "ordini non nazionali" sono contenuti nel parere del
Consiglio di Stato del 26 novembre 1981 e nel rapporto conclusivo redatto il 18
aprile 1996 dal Gruppo di Studio sugli Ordini cavallereschi presieduto dal
Prof. Umberto Leanza. Con il parere del 26 novembre 1981 � stato, in
particolare, precisato che vanno considerati "ordini non nazionali"
quelli estranei all'ordinamento italiano ma non derivanti da un ordinamento
statuale estero; con il rapporto conclusivo � stato sottolineato che possono
essere considerati ordini non nazionali gli ordini cavallereschi "quasi
ordini religiosi" e gli "ordini di collana", e cio� quelli
creati da un Sovrano non quale capo di Stato ma quale capo della propria
famiglia.
Tanto premesso, il Ministero degli Esteri fa presente di
aver ritenuto, anche a seguito di una istruttoria nella quale si � avvalso di
una copiosa documentazione posta a disposizione dall'Ordine e di un parere storico-giuridico
predisposto dal Dipartimento di diritto privato dell'Universit� di Pisa, che i
requisiti sopra indicati ricorressero nel Sovrano Imperiale Ordine Militare
della Corona di Ferro; nel 1999, pertanto, nella proposta di tre decreti di
autorizzazione a fregiarsi di onorificenze estere predisposte dal Ministro
degli Esteri,sono state inserite sedici richieste riguardanti il predetto
ordine.
Il Ministero degli Esteri espone, peraltro che sono
successivamente sopravvenuti dubbi sulla validit� attuale dell'ordine, a
seguito dell'invio di una lettera di un componente dell'Ordine medesimo. In
tale lettera � evidenziato che l'ordine sembra fare un uso strumentale del
provvedimento di autorizzazione ex art. 7 legge n. 178 del 1951 (la stessa
sarebbe presentata dall'Ordine medesimo come un riconoscimento formale dell'ordine),
che nelle comunicazioni dell'Ordine il medesimo viene presentato come
"Sovrano, stato autonomo privo di territorio", e viene messa in
discussione la discendenza nobiliare del Gran Cancelliere Sig. �Levesi di Saint
Etienne", il quale, peraltro, sarebbe cittadino italiano e non francese
(come sostenuto dall�Ordine).
Su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, la
Prefettura di Torino ha confermato che il Gran Cancelliere dell'Ordine ha come
cognome Levesi (e non Levesi di S. Etienne) ed � residente a Torino; le autorit�
Prefettizie francesi hanno fatto presente che il provvedimento di approvazione
dello Statuto in precedenza posto in essere dalla Prefettura di Nizza si
riferirebbe alla �Associazione Storica dell'Ordine della Corona di Ferro",
e cio� ad una associazione con finalit� di studi storici sull'ordine, e non
all'ordine medesimo.
Le segnalazioni e le conseguenti ricerche effettuate hanno
indotto il sospetto che la continuit� dei cancellieri dell'ordine sia stata,
negli ultimi decenni, arbitrariamente ricostruita da soggetti non aventi titolo
a ricoprire la massima carica di esso. Il Ministero degli Affari Esteri
sottolinea, pertanto, la necessit� di far chiarezza sulla validit� dell�ordine,
ed avendo appreso come, negli ambienti degli studiosi di araldica l'ordine sia
considerato come illegittimo, prospetta la possibilit� di un provvedimento di
autotutela nei confronti del precedente atto autorizzativo.
CONSIDERATO:
- La Sezione osserva, innanzitutto, che il quesito
prospettato, pur riferito genericamente alla possibilit� di autorizzazioni, a
cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178, di
fregiarsi delle insegne del Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di
Ferro, concerne in realt�, le iniziative da adattarsi a seguito delle
comunicazioni pervenute al Ministero circa la validit� dell�ordine e le
indagini effettuate, sia con riferimento alla trattazione delle ulteriori
richieste di cittadini italiani, di essere autorizzati a fregiarsi delle
insegne dell�ordine, sia in relazione alla possibilit� di promuovere
l'annullamento, in sede di autotutela, delle autorizzazioni gi� rilasciate.
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Il quadro di riferimento in cui si inseriscono le
questioni prospettate � costituito dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, recante
norme sull'istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica
Italiana" e sul conferimento e sull'uso delle onorificenze. In particolare,
la legge, dopo aver provveduto all'istituzione dell'Ordine ed alla disciplina
delle onorificenze, dispone all�art. 7 che "i cittadini italiani non
possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni
cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non
sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per gli Affari Esteri" (con decreto del Ministro degli Esteri,
dopo l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13).
Nel sistema della legge n. 178 del 1951, le onorificenze
possono essere, in via generale, conferite ai cittadini italiani, nell'Ordine
"Al merito della Repubblica Italiana"; rispetto a tale regola
generale costituisce una deroga esplicita la previsione contenuta nell�art. 7
della medesima legge che, da una parte prevede la possibilit� del conferimento
di onorificenze e distinzioni cavalleresche da parte di Stati Esteri o di
ordini non nazionali, e dall�altra ne subordina l'utilizzazione nel territorio
della Repubblica all'intervento di apposita autorizzazione ministeriale.
La natura derogatoria delle disposizioni dell'art. 7 �,
d'altra parte, confermato dall�art. 8 della legge, che pone il divieto di
conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, da parte
di enti associazioni o privati "salvo quanto � disposto dall'alt. 7".
Come � stato, pertanto, gi� sottolineato, dal
"sistema" della legge n. 178 del 1951 emerge "il divieto di
onorificenze nazionali diverse da quelle al merito della Repubblica e l'autorizzabilit�
di quelle estere, sia statuali che non statuali, a parte la salvezza della
normativa vigente per le onorificenze della Santa Sede, dell'Ordine del Santo
Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta� (Cons. Stato, Sez. I, 26
novembre 1981 n. 1869/81). Quanto, poi, agli "ordini non nazionali" � stato
precisato, come esattamente ricorda l'Amministrazione riferente, che devono
essere identificati con essi quelli "costituiti ed operanti all'estero, ma
non espressione di ordinamenti statuali sovrani", e che per
l'identificazione dello "ordine non nazionale", � indispensabile
"un riconoscimento che ne identifichi l'esistenza e ne legittimi
giuridicamente la dignit� cavalleresca", e che non pu�, ovviamente, essere
rinvenuto nell�ordinamento italiano ma deve essere, invece, rintracciato negli
ordinamenti stranieri, come quello canonico o come quelli di stati esteri (Cons.
Stato, Sez. I, 26 novembre 1981, n. 1869/81 cit.).
Nel "sistema" della legge n. 178 del 1951 un ruolo
decisivo �, pertanto, svolto dall�autorizzazione del Ministro degli Esteri di
cui all�art. 7, dal momento che essa costituisce lo strumento indispensabile
per l'utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle onorificenze
rilasciate, per quel che in questa sede rileva, da "ordini non
nazionali". Attraverso tale autorizzazione il Ministro degli Esteri
effettua tutte le valutazioni discrezionali connesse alla possibilit� di
consentire l'uso, sul territorio nazionale, di onorificenze o distribuzioni non
nazionali; il presupposto legittimante dell�esercizio di tale potere �,
tuttavia, costituito dall�avvenuto accertamento del riconoscimento, da parte
dell�ordinamento straniero interessato, sia dell�esistenza dello "ordine
non nazionale" che della sua dignit� cavalleresca.
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Tale essendo il quadro generale in cui si inserisce la
fattispecie in esame, la Sezione osserva che proprio tale presupposto
legittimante, con riferimento al potere di autorizzare l'uso delle distinzioni
cavalleresche del Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro,
sembra essere posto in dubbio dalle informazioni pervenute al Cerimoniale
Diplomatico, e dagli accertamenti dal medesimo svolti.
In questa prospettiva, appare certamente di grande rilievo
la circostanza che in Francia sia stata recentemente riconosciuta
"l'Associazione Storica della Corona di Ferro", con lo scopo di
effettuare ricerche storiche sull�antico Ordine napoleonico della Corona di Ferro
e sull'antico Regno d'Italia del 1805-1814. Il riconoscimento sembra, appunto,
riguardare, come osserva il Ministero riferente, una associazione con finalit�
di ricerca storica, e non l'ordine cavalleresco in quanto tale. N� ad una
diversa soluzione sembra potersi pervenire alla stregua della disposizione di
cui all�art. 7 dello Statuto, la cui portata, peraltro, sembra essere limitata
al riconoscimento della validit� dei titoli nobiliari a suo tempo conferiti dal
Grande Cancelliere dell�Ordine dopo il trattato di Mantova del 13 aprile 1814,
e non sembra investire, invece, il riconoscimento giuridico del potere del Gran
Cancelliere dell'Ordine di rilasciare oggi titoli nobiliari. Il conferimento di
onorificenze e distinzioni cavalleresche, da parte dell�Associazione,
sembrerebbe, pertanto, -alla stregua della documentazione trasmessa e degli
elementi rappresentati, -incorrere nel divieto di cui all�art. 8 della legge n.
178 del 1951.
In una situazione del genere sembra, pertanto, evidenziarsi,
anche per le ulteriori ragioni prospettate dal Ministero, l'assenza del presupposto
per il legittimo esercizio del potere autorizzatorio di cui all'art. 7 della
legge n. 178 del 1951, con la conseguente possibilit�, per l'Amministrazione,
di far uso, nella ricorrenza delle ragioni di interesse pubblico, e nel
rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, del potere di
annullamento in sede di autotutela. Appare, peraltro, opportuno che, nelle more
degli eventuali approfondimenti eventualmente ritenuti necessari anche in vista
dell�esercizio dei poteri di autotutela, il Ministero degli Esteri si astenga,
comunque, dal rilasciare ulteriori autorizzazioni ex art. 7 della legge n. 178
del 1951.
L'Amministrazione riferente vorr�, comunque, informare la
Sezione delle iniziative che riterr� di assumere alla luce del quadro generale
sopra delineato.
P.Q.M.
Nelle considerazioni che precedono � il parere del Consiglio
di Stato.
Parere n. 813/01 emesso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, trasmesso al Ministro degli Affari Esteri il 27 luglio 2001, in conformit� all'art. 15 della L. 21 luglio 2000 n. 205. Registrato al Ministero degli Esteri al n. 27732.
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