OGGETTO:
Possibilit� di autorizzare l'uso delle distinzioni cavalleresche del Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro. Quesito.
 
 

Vista la relazione n. 022/6280 del 12 giugno 2001, con cui il Ministero degli Affari Esteri - Cerimoniale Diplomatico della Repubblica - ha chiesto di conoscere il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Cons. Alessandro Pajno;

PREMESSO:

Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica chiede di conoscere il parere del Consiglio di Stato in ordine alla possibilit� del rilascio, con decreto ministeriale ai sensi dell�art. 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178, di autorizzazioni a fregiarsi delle insegne del Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro, alla luce della natura giuridica, della continuit� e dell�attivit� del medesimo ordine.
Al riguardo l'Amministrazione, dopo aver ricordato che ai sensi dell�art. 7 della legge n. 178 del 1951 i cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze e distinzioni cavalleresche loro conferite in ordini non nazionali o da stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Affari esteri, fa presente che i criteri e le indicazioni per definire i c.d. "ordini non nazionali" sono contenuti nel parere del Consiglio di Stato del 26 novembre 1981 e nel rapporto conclusivo redatto il 18 aprile 1996 dal Gruppo di Studio sugli Ordini cavallereschi presieduto dal Prof. Umberto Leanza. Con il parere del 26 novembre 1981 � stato, in particolare, precisato che vanno considerati "ordini non nazionali" quelli estranei all'ordinamento italiano ma non derivanti da un ordinamento statuale estero; con il rapporto conclusivo � stato sottolineato che possono essere considerati ordini non nazionali gli ordini cavallereschi "quasi ordini religiosi" e gli "ordini di collana", e cio� quelli creati da un Sovrano non quale capo di Stato ma quale capo della propria famiglia.
Tanto premesso, il Ministero degli Esteri fa presente di aver ritenuto, anche a seguito di una istruttoria nella quale si � avvalso di una copiosa documentazione posta a disposizione dall'Ordine e di un parere storico-giuridico predisposto dal Dipartimento di diritto privato dell'Universit� di Pisa, che i requisiti sopra indicati ricorressero nel Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro; nel 1999, pertanto, nella proposta di tre decreti di autorizzazione a fregiarsi di onorificenze estere predisposte dal Ministro degli Esteri,sono state inserite sedici richieste riguardanti il predetto ordine.
Il Ministero degli Esteri espone, peraltro che sono successivamente sopravvenuti dubbi sulla validit� attuale dell'ordine, a seguito dell'invio di una lettera di un componente dell'Ordine medesimo. In tale lettera � evidenziato che l'ordine sembra fare un uso strumentale del provvedimento di autorizzazione ex art. 7 legge n. 178 del 1951 (la stessa sarebbe presentata dall'Ordine medesimo come un riconoscimento formale dell'ordine), che nelle comunicazioni dell'Ordine il medesimo viene presentato come "Sovrano, stato autonomo privo di territorio", e viene messa in discussione la discendenza nobiliare del Gran Cancelliere Sig. �Levesi di Saint Etienne", il quale, peraltro, sarebbe cittadino italiano e non francese (come sostenuto dall�Ordine).
Su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, la Prefettura di Torino ha confermato che il Gran Cancelliere dell'Ordine ha come cognome Levesi (e non Levesi di S. Etienne) ed � residente a Torino; le autorit� Prefettizie francesi hanno fatto presente che il provvedimento di approvazione dello Statuto in precedenza posto in essere dalla Prefettura di Nizza si riferirebbe alla �Associazione Storica dell'Ordine della Corona di Ferro", e cio� ad una associazione con finalit� di studi storici sull'ordine, e non all'ordine medesimo.
Le segnalazioni e le conseguenti ricerche effettuate hanno indotto il sospetto che la continuit� dei cancellieri dell'ordine sia stata, negli ultimi decenni, arbitrariamente ricostruita da soggetti non aventi titolo a ricoprire la massima carica di esso. Il Ministero degli Affari Esteri sottolinea, pertanto, la necessit� di far chiarezza sulla validit� dell�ordine, ed avendo appreso come, negli ambienti degli studiosi di araldica l'ordine sia considerato come illegittimo, prospetta la possibilit� di un provvedimento di autotutela nei confronti del precedente atto autorizzativo.
 
CONSIDERATO:
 
  1. La Sezione osserva, innanzitutto, che il quesito prospettato, pur riferito genericamente alla possibilit� di autorizzazioni, a cittadini italiani, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178, di fregiarsi delle insegne del Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro, concerne in realt�, le iniziative da adattarsi a seguito delle comunicazioni pervenute al Ministero circa la validit� dell�ordine e le indagini effettuate, sia con riferimento alla trattazione delle ulteriori richieste di cittadini italiani, di essere autorizzati a fregiarsi delle insegne dell�ordine, sia in relazione alla possibilit� di promuovere l'annullamento, in sede di autotutela, delle autorizzazioni gi� rilasciate.

  2. Il quadro di riferimento in cui si inseriscono le questioni prospettate � costituito dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, recante norme sull'istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" e sul conferimento e sull'uso delle onorificenze. In particolare, la legge, dopo aver provveduto all'istituzione dell'Ordine ed alla disciplina delle onorificenze, dispone all�art. 7 che "i cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri" (con decreto del Ministro degli Esteri, dopo l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13).
    Nel sistema della legge n. 178 del 1951, le onorificenze possono essere, in via generale, conferite ai cittadini italiani, nell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"; rispetto a tale regola generale costituisce una deroga esplicita la previsione contenuta nell�art. 7 della medesima legge che, da una parte prevede la possibilit� del conferimento di onorificenze e distinzioni cavalleresche da parte di Stati Esteri o di ordini non nazionali, e dall�altra ne subordina l'utilizzazione nel territorio della Repubblica all'intervento di apposita autorizzazione ministeriale.
    La natura derogatoria delle disposizioni dell'art. 7 �, d'altra parte, confermato dall�art. 8 della legge, che pone il divieto di conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, da parte di enti associazioni o privati "salvo quanto � disposto dall'alt. 7".
    Come � stato, pertanto, gi� sottolineato, dal "sistema" della legge n. 178 del 1951 emerge "il divieto di onorificenze nazionali diverse da quelle al merito della Repubblica e l'autorizzabilit� di quelle estere, sia statuali che non statuali, a parte la salvezza della normativa vigente per le onorificenze della Santa Sede, dell'Ordine del Santo Sepolcro e del Sovrano Militare Ordine di Malta� (Cons. Stato, Sez. I, 26 novembre 1981 n. 1869/81).
    Quanto, poi, agli "ordini non nazionali" � stato precisato, come esattamente ricorda l'Amministrazione riferente, che devono essere identificati con essi quelli "costituiti ed operanti all'estero, ma non espressione di ordinamenti statuali sovrani", e che per l'identificazione dello "ordine non nazionale", � indispensabile "un riconoscimento che ne identifichi l'esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignit� cavalleresca", e che non pu�, ovviamente, essere rinvenuto nell�ordinamento italiano ma deve essere, invece, rintracciato negli ordinamenti stranieri, come quello canonico o come quelli di stati esteri (Cons. Stato, Sez. I, 26 novembre 1981, n. 1869/81 cit.).
    Nel "sistema" della legge n. 178 del 1951 un ruolo decisivo �, pertanto, svolto dall�autorizzazione del Ministro degli Esteri di cui all�art. 7, dal momento che essa costituisce lo strumento indispensabile per l'utilizzazione, nel territorio della Repubblica, delle onorificenze rilasciate, per quel che in questa sede rileva, da "ordini non nazionali". Attraverso tale autorizzazione il Ministro degli Esteri effettua tutte le valutazioni discrezionali connesse alla possibilit� di consentire l'uso, sul territorio nazionale, di onorificenze o distribuzioni non nazionali; il presupposto legittimante dell�esercizio di tale potere �, tuttavia, costituito dall�avvenuto accertamento del riconoscimento, da parte dell�ordinamento straniero interessato, sia dell�esistenza dello "ordine non nazionale" che della sua dignit� cavalleresca.

  3. Tale essendo il quadro generale in cui si inserisce la fattispecie in esame, la Sezione osserva che proprio tale presupposto legittimante, con riferimento al potere di autorizzare l'uso delle distinzioni cavalleresche del Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro, sembra essere posto in dubbio dalle informazioni pervenute al Cerimoniale Diplomatico, e dagli accertamenti dal medesimo svolti.
    In questa prospettiva, appare certamente di grande rilievo la circostanza che in Francia sia stata recentemente riconosciuta "l'Associazione Storica della Corona di Ferro", con lo scopo di effettuare ricerche storiche sull�antico Ordine napoleonico della Corona di Ferro e sull'antico Regno d'Italia del 1805-1814. Il riconoscimento sembra, appunto, riguardare, come osserva il Ministero riferente, una associazione con finalit� di ricerca storica, e non l'ordine cavalleresco in quanto tale. N� ad una diversa soluzione sembra potersi pervenire alla stregua della disposizione di cui all�art. 7 dello Statuto, la cui portata, peraltro, sembra essere limitata al riconoscimento della validit� dei titoli nobiliari a suo tempo conferiti dal Grande Cancelliere dell�Ordine dopo il trattato di Mantova del 13 aprile 1814, e non sembra investire, invece, il riconoscimento giuridico del potere del Gran Cancelliere dell'Ordine di rilasciare oggi titoli nobiliari. Il conferimento di onorificenze e distinzioni cavalleresche, da parte dell�Associazione, sembrerebbe, pertanto, -alla stregua della documentazione trasmessa e degli elementi rappresentati, -incorrere nel divieto di cui all�art. 8 della legge n. 178 del 1951.
    In una situazione del genere sembra, pertanto, evidenziarsi, anche per le ulteriori ragioni prospettate dal Ministero, l'assenza del presupposto per il legittimo esercizio del potere autorizzatorio di cui all'art. 7 della legge n. 178 del 1951, con la conseguente possibilit�, per l'Amministrazione, di far uso, nella ricorrenza delle ragioni di interesse pubblico, e nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo, del potere di annullamento in sede di autotutela. Appare, peraltro, opportuno che, nelle more degli eventuali approfondimenti eventualmente ritenuti necessari anche in vista dell�esercizio dei poteri di autotutela, il Ministero degli Esteri si astenga, comunque, dal rilasciare ulteriori autorizzazioni ex art. 7 della legge n. 178 del 1951.
    L'Amministrazione riferente vorr�, comunque, informare la Sezione delle iniziative che riterr� di assumere alla luce del quadro generale sopra delineato.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono � il parere del Consiglio di Stato.
 


Parere n. 813/01 emesso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, trasmesso al Ministro degli Affari Esteri il 27 luglio 2001, in conformit� all'art. 15 della L. 21 luglio 2000 n. 205. Registrato al Ministero degli Esteri al n. 27732.
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