Referendum - Depositate le
motivazioni
La Consulta esclude che per
separare i percorsi professionali si debba modificare la
Costituzione - Carriere dei giudici non più tabù
Il richiamo alle normative Ue dietro la bocciatura delle
consultazioni su immigrazione, part-time e impiego a tempo
di Donatella Stasio
ROMA - Le carriere dei
giudici e dei Pubblici ministeri possono essere separate
senza dover scomodare la Costituzione. Ad affermarlo, per
la prima volta, è la Corte costituzionale. Unaffermazione
non di poco conto, contenuta in una delle 21 sentenze,
depositate ieri, con cui i giudici di palazzo della
Consulta hanno spiegato le ragioni dei 7 «sì» e dei 14
«no» allammissibilità dei referendum proposti da
radicali, An e Lega. Tra questi, quello intitolato, per lappunto,
«separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e
requirenti», che ha avuto il via libera della Corte
benché il titolo, si legge nella sentenza, prometta più
di quanto si verificherebbe in concreto. Se, infatti,
vincessero i «sì», non si andrebbe oltre una
limitazione dei passaggi dalluna allaltra
funzione, puntualizza la Corte, mentre per realizzare una
vera e propria separazione delle carriere occorrerebbe
una «complessa operazione legislativa». Tuttavia, il
referendum è pur sempre un primo passo su quella strada.
E la Costituzione non rappresenta un ostacolo perché, «pur
considerando la magistratura come un unico "ordine",
soggetto ai poteri dellunico Consiglio superiore,
non contiene alcun principio si legge nella
sentenza che imponga o al contrario precluda la
configurazione di una carriera unica o di carriere
separate».
E questa, forse, la principale novità che emerge
dalla lettura delle 21 sentenze sui referendum, oltre a
quella di aver riconosciuto diritto di parola, nel
giudizio sui referendum, anche a soggetti diversi dai
promotori, come i cosiddetti Comitati dei «no». La
sentenza n. 37 su giudici e Pm apre infatti nuove
prospettive al legislatore, finora ritenute impossibili,
o quanto meno difficili, senza una modifica
costituzionale. Come dimostra lesperienza della
Bicamerale, dove la separazione delle carriere fu uno dei
principali temi allordine del giorno e il mancato
accordo su di esso contribuì a decretarne la fine.
Allora, in previsione della modifica costituzionale, il
Parlamento congelò il Ddl del Governo presentato dallex
Guardasigilli Flick, che si limitava a separare, sia pure
rigidamente, le funzioni di giudice di Pm, introducendo
dei filtri per il passaggio dalluna allaltra.
Ora quel Ddl potrebbe essere ripreso poiché sembra
andare nella stessa direzione del referendum, che crea
peraltro un sistema asimmetrico, in cui sopravvivono
alcuni passaggi di funzioni. Tantè che la stessa
Corte ammette lesigenza di «interventi legislativi
necessari per rivedere organicamente la normativa di
risulta».
I 14 no della Corte. La Corte ha applicato con rigore i
princìpi-guida sullammissibilità dei referendum,
rifacendosi spesso al contesto europeo. Così è stato
nella sentenza n. 31, in cui si dice che labrogazione
del Testo unico sullimmigrazione «renderebbe
inadempiente lItalia agli obblighi» derivanti dallAccordo
di Schengen e quindi del Trattato di Amsterdam, con cui
«si è inteso armonizzare le normative nazionali,
assicurando libertà di circolazione allinterno
dellUnione, rigore nel controllo degli accessi
dalle frontiere esterne, lotta allimmigrazione
clandestina, scambio tra i Paesi membri di dati e
informazioni attinenti al fenomeno immigratorio». Al
contesto internazionale si fa riferimento anche per
bocciare i quesiti sulla liberalizzazione dei contratti a
termine e sullabolizione dei vincoli per il part-time,
entrambi contrari a direttive comunitarie. Nel primo caso
(sentenza n. 41), verrebbe meno qualunque garanzia idonea
a prevenire «abusi» nel ricorso a questa particolare
forma di contratto di lavoro, in contrasto con quanto
prevede una direttiva del 99; nel caso del part-time
(n. 45), il referendum spazzerebbe via «la tutela
contenuta nella vigente disciplina specifica del rapporto
di lavoro a tempo parziale, così da porre in essere una
situazione tale da far sorgere la responsabilità dello
Stato italiano per inadempimento di uno specifico obbligo
comunitario, con conseguente violazione dellarticolo
75 della Costituzione».
La Corte ha riscontrato una violazione della Costituzione
(articoli 35 e 38) nei quesiti sul lavoro a domicilio (n.
49), sui patronati (n. 42) e sul monopolio Inail (n. 36),
mentre ha bocciato per disomogeneità del quesito (non
lascia libertà di scelta agli elettori) il referendum
sulla liberalizzazione del collocamento (n. 39); per «carenza
di un effettivo contenuto abrogativo» il referendum
sulle pensioni di anzianità, perché i promotori non
hanno considerato le modifiche apportate nel 97 in
questa materia (n. 48); per incongruità rispetto agli
effetti annunciati (gli elettori non esprimerebbero un
voto consapevole) il quesito sul Servizio sanitario
nazionale (n. 43). Bocciati sulla base degli identici
precedenti i referendum sulla smilitarizzazione della
Guardia di finanza (n. 35) e sul sostituto dimposta
(n. 51) mentre quello sulla responsabilità civile del
giudice (diverso dal quesito del 97) è caduto
perché, attraverso la «tecnica del ritaglio», propone
una disciplina diversa da quella vigente e dunque è «propositivo»
(n. 38). Stessa sorte è toccata ai quesiti sulla
custodia cautelare (n. 50) e sui termini processuali (n.
40): anche qui i promotori hanno lavorato troppo con le
forbici e con lago, confezionando quesiti «introduttivi»
di una disciplina completamente nuova che, nel secondo
caso, produrrebbe anche effetti paradossali.
I 7 «sì» della Corte. Oltre al quesito sulla
separazione delle carriere, che viene ricondotto a una
separazione delle funzioni, la Corte ha dato via libera
al referendum sugli incarichi extragiudiziari (n. 44),
identico a quello già ammesso nel 97, nonché al
quesito sullelezione dei togati del Csm (n. 34)
perché, al contrario dei precedenti dell87 e del
97, non lascia lorgano privo di norme, e
dunque non ne impedisce il rinnovo, né è propositivo
perché non crea una disciplina completamente nuova.
Promozione scontata anche il quesito sul sistema
elettorale della Camera (n. 33), che come nel 99 è
autoapplicativo senza essere propositivo, e sul
finanziamento dei partiti (n. 32) che non incontra
impedimenti costituzionali.
Infine i due referendum sociali: labrogazione dellarticolo
18 dello Statuto dei lavoratori non fa venir meno,
secondo la Corte, ogni tutela in materia di licenziamenti
illegittimi «in quanto resterebbe comunque operante la
tutela obbligatoria» (n. 46); labolizione delle
trattenute sindacali (già ammessa nel 95) non
tocca il diritto dei sindacati a ottenere i contributi
dai propri iscritti (n. 47).
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