Il Sole 24 Ore Online

Martedì, 8 febbraio 2000


Referendum - Depositate le motivazioni
La Consulta esclude che per separare i percorsi professionali si debba modificare la Costituzione - Carriere dei giudici non più tabù
Il richiamo alle normative Ue dietro la bocciatura delle consultazioni su immigrazione, part-time e impiego a tempo

di Donatella Stasio

ROMA - Le carriere dei giudici e dei Pubblici ministeri possono essere separate senza dover scomodare la Costituzione. Ad affermarlo, per la prima volta, è la Corte costituzionale. Un’affermazione non di poco conto, contenuta in una delle 21 sentenze, depositate ieri, con cui i giudici di palazzo della Consulta hanno spiegato le ragioni dei 7 «sì» e dei 14 «no» all’ammissibilità dei referendum proposti da radicali, An e Lega. Tra questi, quello intitolato, per l’appunto, «separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti», che ha avuto il via libera della Corte benché il titolo, si legge nella sentenza, prometta più di quanto si verificherebbe in concreto. Se, infatti, vincessero i «sì», non si andrebbe oltre una limitazione dei passaggi dall’una all’altra funzione, puntualizza la Corte, mentre per realizzare una vera e propria separazione delle carriere occorrerebbe una «complessa operazione legislativa». Tuttavia, il referendum è pur sempre un primo passo su quella strada. E la Costituzione non rappresenta un ostacolo perché, «pur considerando la magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore, non contiene alcun principio — si legge nella sentenza — che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate».

E’ questa, forse, la principale novità che emerge dalla lettura delle 21 sentenze sui referendum, oltre a quella di aver riconosciuto diritto di parola, nel giudizio sui referendum, anche a soggetti diversi dai promotori, come i cosiddetti Comitati dei «no». La sentenza n. 37 su giudici e Pm apre infatti nuove prospettive al legislatore, finora ritenute impossibili, o quanto meno difficili, senza una modifica costituzionale. Come dimostra l’esperienza della Bicamerale, dove la separazione delle carriere fu uno dei principali temi all’ordine del giorno e il mancato accordo su di esso contribuì a decretarne la fine. Allora, in previsione della modifica costituzionale, il Parlamento congelò il Ddl del Governo presentato dall’ex Guardasigilli Flick, che si limitava a separare, sia pure rigidamente, le funzioni di giudice di Pm, introducendo dei filtri per il passaggio dall’una all’altra. Ora quel Ddl potrebbe essere ripreso poiché sembra andare nella stessa direzione del referendum, che crea peraltro un sistema asimmetrico, in cui sopravvivono alcuni passaggi di funzioni. Tant’è che la stessa Corte ammette l’esigenza di «interventi legislativi necessari per rivedere organicamente la normativa di risulta».

I 14 no della Corte. La Corte ha applicato con rigore i princìpi-guida sull’ammissibilità dei referendum, rifacendosi spesso al contesto europeo. Così è stato nella sentenza n. 31, in cui si dice che l’abrogazione del Testo unico sull’immigrazione «renderebbe inadempiente l’Italia agli obblighi» derivanti dall’Accordo di Schengen e quindi del Trattato di Amsterdam, con cui «si è inteso armonizzare le normative nazionali, assicurando libertà di circolazione all’interno dell’Unione, rigore nel controllo degli accessi dalle frontiere esterne, lotta all’immigrazione clandestina, scambio tra i Paesi membri di dati e informazioni attinenti al fenomeno immigratorio». Al contesto internazionale si fa riferimento anche per bocciare i quesiti sulla liberalizzazione dei contratti a termine e sull’abolizione dei vincoli per il part-time, entrambi contrari a direttive comunitarie. Nel primo caso (sentenza n. 41), verrebbe meno qualunque garanzia idonea a prevenire «abusi» nel ricorso a questa particolare forma di contratto di lavoro, in contrasto con quanto prevede una direttiva del ’99; nel caso del part-time (n. 45), il referendum spazzerebbe via «la tutela contenuta nella vigente disciplina specifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, così da porre in essere una situazione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di uno specifico obbligo comunitario, con conseguente violazione dell’articolo 75 della Costituzione».

La Corte ha riscontrato una violazione della Costituzione (articoli 35 e 38) nei quesiti sul lavoro a domicilio (n. 49), sui patronati (n. 42) e sul monopolio Inail (n. 36), mentre ha bocciato per disomogeneità del quesito (non lascia libertà di scelta agli elettori) il referendum sulla liberalizzazione del collocamento (n. 39); per «carenza di un effettivo contenuto abrogativo» il referendum sulle pensioni di anzianità, perché i promotori non hanno considerato le modifiche apportate nel ’97 in questa materia (n. 48); per incongruità rispetto agli effetti annunciati (gli elettori non esprimerebbero un voto consapevole) il quesito sul Servizio sanitario nazionale (n. 43). Bocciati sulla base degli identici precedenti i referendum sulla smilitarizzazione della Guardia di finanza (n. 35) e sul sostituto d’imposta (n. 51) mentre quello sulla responsabilità civile del giudice (diverso dal quesito del ’97) è caduto perché, attraverso la «tecnica del ritaglio», propone una disciplina diversa da quella vigente e dunque è «propositivo» (n. 38). Stessa sorte è toccata ai quesiti sulla custodia cautelare (n. 50) e sui termini processuali (n. 40): anche qui i promotori hanno lavorato troppo con le forbici e con l’ago, confezionando quesiti «introduttivi» di una disciplina completamente nuova che, nel secondo caso, produrrebbe anche effetti paradossali.

I 7 «sì» della Corte. Oltre al quesito sulla separazione delle carriere, che viene ricondotto a una separazione delle funzioni, la Corte ha dato via libera al referendum sugli incarichi extragiudiziari (n. 44), identico a quello già ammesso nel ’97, nonché al quesito sull’elezione dei togati del Csm (n. 34) perché, al contrario dei precedenti dell’87 e del ’97, non lascia l’organo privo di norme, e dunque non ne impedisce il rinnovo, né è propositivo perché non crea una disciplina completamente nuova. Promozione scontata anche il quesito sul sistema elettorale della Camera (n. 33), che come nel ’99 è autoapplicativo senza essere propositivo, e sul finanziamento dei partiti (n. 32) che non incontra impedimenti costituzionali.

Infine i due referendum sociali: l’abrogazione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non fa venir meno, secondo la Corte, ogni tutela in materia di licenziamenti illegittimi «in quanto resterebbe comunque operante la tutela obbligatoria» (n. 46); l’abolizione delle trattenute sindacali (già ammessa nel ’95) non tocca il diritto dei sindacati a ottenere i contributi dai propri iscritti (n. 47).

 

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