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Le motivazioni della Corte
costituzionale ROMA Il referendum elettorale è ammissibile perché è univoco e omogeneo rispetto agli obiettivi perseguiti; non determina vuoti normativi ed è immediatamente autoapplicativo; non è «surrettiziamente propositivo» né «manipolativo» nel senso di voler sostituire lattuale disciplina con una «assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo» poiché utilizza in modo espansivo un criterio già esistente nella stessa legge elettorale (sia pure in via residuale). Con una sentenza priva di qualsiasi dubbio, così da potersi ridurre in effetti ad un paio di cartelle (le altre 25 si limitano a riproporre il quesito referendario e le argomentazioni sostenute nella memoria e in udienza dai proponenti), la Corte costituzionale ha motivato la sua decisione sullammissibilità del referendum popolare che intende abrogare, nellelezione della Camera dei deputati, il voto di lista per lattribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi. La decisione della Consulta era nota fin dal 19 gennaio scorso, quando, appena un giorno dopo la discussione, la Corte laveva fatta conoscere, per porre fine alle illazioni e alle denunce di presunte pressioni, che si erano rincorse nelle settimane precedenti. Lassoluta linearità delle motivazioni depositate ieri (sentenza 13/1999, redatta dal giudice Riccardo Chieppa) conferma anche come la Corte abbia deciso a larghissima maggioranza, se non allunanimità; altrimenti ci sarebbe traccia come avviene in tali casi dei motivi di perplessità, o comunque le motivazioni sarebbero più articolate, per superare la forza delle obiezioni. Così era avvenuto nel 93 (sentenza 32), quando si accennò ad alcuni inconvenienti che il legislatore (indirettamente invitato a farlo) avrebbe potuto correggere. Stavolta la sentenza parla di «piena garanzia di immediata applicabilità del sistema di risulta»: ciò che mancava nellanaloga richiesta del 97, la cui inammissibilità provocò molte polemiche. Sul piano formale, a questo punto, manca solo il decreto presidenziale di indizione del referendum, in base a una deliberazione del Consiglio dei ministri che, almeno in teoria, potrebbe avvenire già stamane ma più probabilmente nella prossima riunione. La legge che disciplina lo svolgimento dei referendum (articolo 34 della 352/1970) prevede infatti che la decisione sia comunicata dufficio, tra gli altri, ai presidenti della Repubblica e del Consiglio, a prescindere dalla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Comè noto, il referendum è indetto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno (che questanno significa tra il 18 aprile e il 13 giugno). Salva leventualità di una legge realmente innovativa e non solo apparentemente (in tal caso la Cassazione dovrebbe riformulare il quesito, applicandolo alla nuova norma) a questo punto lo svolgimento del referendum potrebbe essere congelato (e rinviato di un anno o, in casi particolari, di due) soltanto in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere o di un solo ramo; ipotesi remota anche sul piano tecnico, data la completa sovrapposizione temporale del cosiddetto «semestre bianco». Come avvenne nel giorno della decisione (il 19 gennaio coincise con il coordinamento dellUlivo) anche ieri i referendari hanno avuto unoccasione pubblica per festeggiare e commentare: il professor Barbera, uno dei tre presentatori, aveva organizzato un convegno su Riforme e legge elettorale, nel quale lui e Mariotto Segni hanno definito una «buona legge» quella che risulterebbe dallabrogazione, anche senza ulteriori interventi normativi: «Se vinceranno i sì ha affermato Segni le cose cambieranno sul serio». Barbera ritiene che il legislatore potrebbe solo migliorare il risultato, in due modi possibili: «Ridisegnando i collegi elettorali, se si perseguirà la strada del turno unico», facendone coincidere il numero con i seggi, senza bisogno di assegnarne il 25% con il sistema delle migliori percentuali dei "secondi classificati"; ovvero «adottando il doppio turno alla francese». |
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Sul rispetto della volontà popolare Dalle vicende concernenti lattuazione del referendum sulla legge elettorale per la Camera dipende in gran parte il destino dei rapporti futuri tra il Paese e la sua classe politica. Quei rapporti sono oggi deteriorati, come indica il calo verticale della partecipazione popolare alle elezioni. Faccia la classe politica mosse sbagliate in ordine alleffettuazione del referendum e negli eventuali sviluppi successivi e quel deterioramento diventerebbe definitivo, col rischio nel lungo corso di pericolose e destabilizzanti avventure. La principale mossa sbagliata sarebbe, a questo punto, quella di impedire leffettuazione del referendum attraverso laffrettata approvazione da parte del Parlamento di una legge elettorale sostitutiva di quella in vigore. In pratica, una legge nuova avrebbe leffetto di bloccare la prova referendaria quale che ne fosse il concreto contenuto. Infatti, la Cassazione non potrebbe in nessun caso sostituire nel quesito referendario la nuova legge alla vecchia (uneventualità in astratto prevista), in quanto la possibile abrogazione referendaria della nuova legge lascerebbe la Camera priva di un sistema elettorale capace di immediata attivabilità: la quale invece è quanto richiesto in modo tassativo dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Ora, a meno che il Parlamento nellipotetica nuova legge non riproduca alla lettera la normativa che lesito positivo del referendum sulla legge in vigore renderebbe operativa, lopinione pubblica sospetterebbe una volontà nella classe politica di impedire al popolo sovrano, per propri più o meno inconfessabili interessi, di esprimere la sua preferenza per un sistema elettorale che avvii lo Stato verso Governi di legislatura stabili ed efficienti. Questa impressione lopinione pubblica di fatto lavrebbe anche se lipotetica nuova legge si informasse a criteri tendenzialmente maggioritari ma non coincidenti con quelli che i promotori del referendum si sono ripromessi di rendere operanti attraverso il voto abrogativo popolare. Limpressione diventerebbe poi certezza qualora il Parlamento scegliesse di preservare o addirittura di accentuare nella nuova legge, cancellatrice del referendum, gli elementi di proporzionalismo presenti in quella in vigore. Questo è il motivo per cui non può non giudicarsi con particolare severità la sorprendente proposta avanzata di recente da alcuni esponenti di Forza Italia di immediata adozione del sistema tedesco per lelezione del Bundestag (che è un sistema quasi interamente proporzionalistico). La proposta è sorprendente perché mentre nelle condizioni italiane quel sistema non potrebbe da solo assicurare comunque la governabilità, è strano che se ne facciano paladini membri di un partito che per le sue dimensioni non ha oltre tutto nulla da temere dal maggioritario. Se liniziativa avesse successo non è difficile immaginare lo sdegno e la rivolta più che giustificati dellopinione pubblica. La prudenza dovrebbe dunque consigliare alla classe politica di permettere senzaltro leffettuazione del referendum. Ciò non vuol dire che, espressa la volontà del popolo nel senso desiderato dai promotori (un esito che oggi potremmo ritenere quasi scontato), al Parlamento non resti altro che prendere atto della normativa di risulta, semmai solo perfezionandola in alcuni dettagli ed estendendola allelezione del Senato. La facilità con cui la classe politica ha ignorato in varie occasioni la volontà popolare facendo valere successivamente una propria volontà contraria non costituisce forse una violazione giuridica delle norme costituzionali sul referendum, ma dal punto di vista politico è stata di certo una causa potente della progressiva disaffezione del pubblico per il sistema. In questo caso tuttavia cè spazio per una legislazione successiva che non si appiattisca necessariamente sul probabile risultato referendario e non determini daltronde laggravarsi di quella disaffezione. Lo scopo fondamentale del referendum nelle dichiarazioni dei suoi proponenti va al di là dello specifico quesito e punta alla realizzazione di una compiuta e funzionale governabilità. Occorre però dire francamente che la normativa che emergerebbe dallesito positivo del referendum quelleffetto non potrebbe garantirlo con sicurezza. Ciò non tanto perché quella normativa sia in sé particolarmente difettosa. In verità lo è sotto vari rispetti, ma non è questo il punto. Sarebbe ormai tempo che scienza politologica e propaganda dei partiti ammettessero apertamente che nessun sistema per lelezione delle Camere quale che esso sia è in grado di garantire da solo governi stabili ed efficienti. Per questo, piaccia o non piaccia, occorrono, nella situazione italiana, riforme costituzionali che rinforzino istituzionalmente lEsecutivo dinanzi al Legislativo, munendo il primo di una diretta legittimazione popolare e di seri poteri di condizionamento delle attività e della stessa durata del mandato del secondo. Nellatmosfera rilassata del post-referendum il dialogo sulla revisione della forma di governo potrebbe riprendere con frutto, e in quelle più ampie prospettive potrebbe affrontarsi anche il problema della scelta della legge elettorale per il Parlamento più adatta alle ipotetiche nuove strutture istituzionali da adottarsi. In quelle prospettive potrebbe persino discutersi, al limite, delleventuale opportunità di un sistema elettorale alla tedesca. Infatti, il sentimento dei vincitori ipotetici del referendum potrebbe non sentirsi offeso neppure da una simile proposta "proporzionalista", qualora essa si combinasse seriamente con riforme costituzionali incisive quanto alla statura e al ruolo dellEsecutivo nel sistema. Insomma, di fronte al referendum la classe politica ha una scelta da compiere. O essa lo considera unoccasione da sfruttare come stimolo per aprire un discorso complessivo su riforme idonee a generare una democrazia efficiente dellalternanza, cui aspira da tempo la grande maggioranza degli italiani; e allora riuscirà a riconquistare la loro fiducia. Ovvero tenterà di prevenirne leffettuazione o di aggirarne o frustrarne nella sostanza il probabile esito; e allora il baratro che ormai la separa dal popolo si allargherà ulteriormente, decretando la sua definitiva delegittimazione. |
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Il gran bazar dei sistemi di voto
disorienta il cittadino elettore ROMA Proporzionale a liste concorrenti; proporzionale con la ricetta dHondt; maggioritario o pseudomaggioritario; misto in varie pezzature e combinazioni; a turno semplice o a ballottaggio; a scheda unica o doppia; con una o quattro preferenze secondo richiesta. È pressoché inesauribile lassortimento dei modelli di votazione che il gran suk della consultazione allitaliana mette a disposizione dei cittadini-elettori. Forse non a caso sempre meno interessati alla frequentazione delle urne. Anchesse, peraltro, in offerta sempre più ricorrente: una buona dozzina di tornate elettorali lo scorso anno; quattro chiamate di voto per lanno in corso; ovviamente, se tutto va bene. E non è detto che tutto debba andare bene. Al netto delle elezioni circoscrizionali e delle varianti sistemiche presentate dalle cinque Regioni a statuto speciale, sono sette al momento i modelli elettorali che fanno da base alla formazione delle principali istituzioni democratiche, dal Consiglio municipale sino allassemblea di Strasburgo. Molti di più sono i modelli di scheda fra i quali gli elettori sono costretti a orientarsi con crescente difficoltà, perché capita talvolta che le modalità di voto che è dobbligo seguire in una elezione possano comportare lannullamento della scheda in unaltra elezione. Spesso contestuale. Paradossalmente, però, nessuno di questi sistemi in corso sembra valido, tantè che battono tuttaltre vie gli "esperti" che in questi giorni sarrovellano sullipotesi di evitare il prossimo referendum. Dopo quasi mezzo secolo di proporzionale ultra-proporzionale, insomma, il sistema politico manifesta segni di irrazionalità che lo sprofondano nellimpazzimento ogni volta che prova a stabilire o a modificare le regole elettorali. Il forzista Peppino Calderisi, l"inventore" del referendum 93 sullelezione dei senatori, riconduce i motivi della gran confusione dei voti alla «sgangheratezza» dei partiti nazionali, ma ricorda pure che nessuna legge elettorale, come nessun referendum, è capace di operare il «miracolo» della governabilità e della stabilità. Senza lelezione diretta del capo dellEsecutivo e senza il potere di scioglimento dellassemblea non cè bipolarismo, dice. Un modello tutto proporzionale presiede alla scelta dei membri del Parlamento europeo: quello che conta, in questassemblea sinora piuttosto "decorativa", è infatti la rappresentatività; così il sistema elettorale continentale finisce per moltiplicare la diaspora partitica nazionale. Ma è in grado di fotografare i minimi particolari, non lesinando a nessuno visibilità, identità, potere dinterdizione (sul governo nazionale). Di qui laccorrere di questi giorni alle liste, ai listoni e alle listarelle. In compenso la scheda europea è unica, anche se consente di esprimere un numero variabile di preferenze. Niente a che vedere coi criteri stabiliti per il parlamento nazionale: il Senato viene eletto con un sistema misto a prevalenza maggioritario ma su base regionale, scheda unica e turno unico. Tutto raddoppia, invece, alla Camera: proprio come i turni, anche le schede diventano due. Lelettore, al contrario, è costretto a sdoppiarsi e a contraddirsi perché sulla quota del 25% di proporzionale può votare anche "contro" il candidato prescelto sulla quota maggioritaria. È solo uno degli inconvenienti prodotti dal cosiddetto "mattarellum", una legge di riforma frutto di troppi compromessi e di troppe convenienze. Il "tatarellum", invece, governa (si fa per dire) il sistema elettorale delle Regioni a statuto ordinario. Anche qui il sistema è misto, con un 80% dei seggi proporzionali e il restante 20% attribuito come premio di maggioranza. La variante locale affida allelettore una sola scheda ma il consenso vale il doppio: da una parte si vota per una lista "provinciale", dallaltra per una lista "regionale" anche non collegata. Non è possibile lelezione diretta del presidente perché fermamente avversata, sino allostruzionismo, al momento della formazione del tatarellum, da popolari e diessini. La designazione popolare vale però quando si tratta di nominare presidenti di Provincia e sindaci. Ma mentre nei Comuni con meno di 15mila abitanti cè un sistema maggioritario a turno unico, nei grandi centri si utilizza un metodo proporzionale con eventuale premio di maggioranza. Ed è qui che un legislatore distratto ha creato il paradosso: il sindaco che stravince al primo turno non ottiene nessun premio e rischia di doversela cavare avendo dalla sua soltanto una minoranza del consiglio. Il premio scatta invece, al secondo turno, a favore dun sindaco che rappresenta forse una maggioranza più che striminzita. Tutti sostanzialmente proporzionali ma tutti profondamente diversi (altri turni, altre schede) sono i metodi in uso nelle Regioni a statuto speciale, ma anche qui nessuno si salva dalle "anatre zoppe" e dalle altre perversioni del voto italiano: dalla polverizzazione parlamentare al "ribaltonismo" regionale, vero premio al trasformismo e allopportunismo nazionale. |