Il Sole 24 Ore Online

Giovedì, 21 gennaio 1999


Il sì della Consulta spiana la strada al maggioritario: ma
fermarsi alla modifica della legge elettorale sarebbe un errore
Referendum, una spinta alle riforme
L’occasione è propizia per riparlare dell’elezione diretta del Presidente e per la differenziazione tra Camera e Senato

di Gianfranco Pasquino

Approvato, com’è prevedibile, dagli elettori, il quesito referendario produrrà effetti immediatamente applicabili. L’esito è davvero, come sostengono i referendari, autoapplicativo, vale a dire non richiede interventi né correttivi né integrativi a opera del Parlamento.

Naturalmente, il Parlamento potrebbe cercare, incontrando dei limiti nel quesito referendario, di modificare la legge elettorale, prima e dopo il referendum, ma non contravvenendo allo spirito della riforma suggerita e poi effettuata dal quesito stesso. Inoltre, almeno alcuni effetti, quelli tecnici, del quesito referendario sono molto chiari e univoci, e tali evidentemente ritenuti dalla Corte costituzionale. Sparisce la seconda scheda e con essa vengono eliminati sia i simboli dei partiti che le riserve di seggi sicuri per parecchi dirigenti politici. Tutti i candidati/e dovranno presentarsi in uno solo dei 475 collegi uninominali e potrebbero farlo anche, correndo moltissimi rischi, come indipendenti. Infatti, viene meno l’obbligo giuridico del collegamento fra candidati e liste.

Rimane la convenienza politica di diventare candidati delle coalizioni. Del Polo e dell’Ulivo (se si chiamerà così), ovvero della Lega che è l’unico altro protagonista che potrà permettersi, per la concentrazione geografica del suo consenso, di presentare candidati nella credibile prospettiva di arrivare seconda, se non addirittura prima in un numero soddisfacente di collegi. Molto dipenderà anche dall’offerta dei partiti e dalla risposta degli elettori, fattori che rendono aleatorie le proiezioni, ma, sicuramente, aumenteranno sia la competitività che la necessità di costruire coalizioni solidali e diminuirà l’opportunità per i piccoli raggruppamenti di svolgere il loro gioco di interdizione e, eventualmente, di creare un centro, piccolo o grande che voglia essere.

Stando così le conseguenze, il Parlamento farebbe meglio a occuparsi, per controbilanciare alcuni effetti del nuovo sistema elettorale a turno unico, dell’elezione popolare diretta del Presidente della Repubblica. Infatti, non soltanto, come evidentemente ritiene anche Cossiga che ha presentato un disegno di legge in tal senso, una elezione popolare diretta contribuisce efficacemente a rendere bipolare la competizione e a stabilizzarla, imponendo la formazione di due schieramenti a sostegno dei candidati/e. L’elezione popolare diretta ha anche il pregio di consegnare al Presidente la possibilità e il potere di formulare quella sintesi politica che difficilmente emerge da un sistema elettorale a turno unico.

Dunque, la sentenza di ammissibilità del referendum da parte della Corte ha già conseguito alcuni obiettivi. Ha tenuto aperta, come suggerivano i referendari, la strada delle riforme e obbligherà partiti e dirigenti politici a interrogarsi anche sulle riforme costituzionali che debbono accompagnare la riforma della legge elettorale. Inoltre, escono potenziate dalla sentenza della Corte le proposte di riforma in senso maggioritario e bipolare di tutto il sistema politico. Alcuni esiti compatibili con una democrazia maggioritaria e bipolare possono essere conseguiti anche con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno di collegio con una clausola di passaggio al secondo turno relativamente elevata, come in Francia. Altri sono conseguibili soltanto operando sulle modalità di elezione del Presidente della Repubblica e sui poteri a lui/lei conferiti.

Infine, poiché il quesito referendario riguarda esclusivamente il sistema elettorale della Camera dei deputati, appare inevitabile che si proceda a una differenziazione concreta e significativa di poteri e funzioni fra Camera e Senato non potendosi mantenere a lungo un farraginoso bicameralismo paritario. Il cuneo referendario potrebbe servire finalmente, per coloro che hanno ripetutamente, ma vanamente e, in qualche caso soltanto retoricamente, affermato l’esigenza di un federalismo, a riaprire il discorso sulla rappresentanza territoriale da affidare alla Seconda Camera, cioè al Senato, con l’obiettivo di costringere prima a un ripensamento della tematica federalista, poi alla sua riformulazione garantita dall’indispensabile rappresentanza politico-territoriale delle unità che si federeranno.

L’agenda dei lavori istituzionali e costituzionali è sostanzialmente questa. Potrà essere integrata e arricchita nel corso del tempo purché a soluzione faccia seguito soluzione. Sarebbe davvero un peccato se la spinta che viene dal referendum elettorale venisse circoscritta e limitata, come si fece malauguratamente nel 1993, alla sola tematica elettorale, peraltro già risolta, salvo imprevedibili innovazioni migliorative, dal quesito. Si può e si deve fare molto di più: la legislatura finisce nel lontano aprile del 2001.


L’ok della Corte motivato dal fatto che
la normativa residua sarebbe immediatamente operativa
Dopo l’abrogazione non resta il vuoto

di Giovanni Pitruzzella

La decisione della Corte costituzionale favorevole all’ammissibilità del referendum per l’abolizione della quota proporzionale del sistema di elezione della Camera dei deputati era giuridicamente prevedibile perché coerente con la precedente giurisprudenza costituzionale.

In assenza di dati certi e univoci desumibili dalla Costituzione scritta in ordine ai limiti di amissibilità del referendum, la Corte ha sempre cercato di restare coerente con i propri precedenti, perché altrimenti avrebbe suscitato l’impressione di farsi risucchiare nel gorgo della politica, con gravi rischi per la sua autorevolezza.

Anche la recentissima decisione non segna alcuna discontinuità rispetto alla precedente sentenza del 1997, che invece aveva negato l’ammissibilità del referendum per l’abolizione della quota proporzionale. È successo infatti che il Comitato promotore del referendum ha adeguato la richiesta referendaria ai parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, ottenendo così la decisione favorevole della Corte.

Sin dal 1991 e poi con la decisione del 1993 sul celebre referendum elettorale di Mario Segni, i giudici costituzionali hanno ritenuto che le leggi elettorali in quanto tali non siano sottratte al referendum abrogativo. È necessario però che il quesito referendario sia formulato in modo tale da superare un test di ammissibilità che si basa soprattutto su due condizioni.

La prima è che i quesiti sottoposti al corpo elettorale siano chiari, omogenei, univoci, «riconducibili a una matrice unitaria». La seconda è che la cosiddetta "normativa di risulta", cioè quella che resta dopo l’abrogazione referendaria, sia coerente e immediatamente applicabile. Quest’ultima condizione assume un rilievo prevalente quando si discute di ammissibilità di referendum elettorali. Infatti, l’altra condizione relativa alla chiarezza del quesito è sempre opinabile, perché la complessità della legislazione elettorale comporta sempre la formulazione di quesiti lunghi alcune pagine.

Il punto centrale, su cui è stata costruita la decisione del 1997 (sentenza n. 26), è il seguente: la normativa che residua dopo l’abrogazione deve essere immediatamente applicabile, in modo da garantire la possibilità che, in caso di inerzia del legislatore, si possa comunque procedere all’elezione del Parlamento. In quella sentenza il giudice costituzionale osservava infatti che «la paralisi, anche soltanto temporanea, dei meccanismi giuridici per il rinnovo delle Assemblee parlamentari urterebbe con le esigenze fondamentali della democrazia rappresentativa».

Nel 1997 il referendum fu dichiarato inammissibile perché a seguito dell’abrogazione della normativa secondo cui il 25% dei seggi della Camera dei deputati deve essere eletto con sistema proporzionale, il sistema elettorale sarebbe rimasto monco, non risultando in che modo si sarebbe potuto procedere all’assegnazione della suddetta quota di seggi. Nella decisione di martedì scorso, invece, la Corte ha potuto pronunciarsi per l’ammissibilità grazie al fatto che il quesito è formulato in modo tale da consentire, a seguito dell’abrogazione referendaria, l’immediata operatività della normativa residua e quindi l’elezione del Parlamento, anche in assenza di nuovi interventi legislativi.

Infatti, in base alla suddetta normativa residua, l’elettore ha a disposizione un solo voto che esprime nell’ambito dei collegi uninominali. In ciascun collegio è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi. Così si attribuisce il 75% dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale. A quel punto con riferimento ai candidati non eletti nei collegi della circoscrizione si determina la cifra individuale, ottenuta moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale. Il 25% dei seggi della circoscrizione viene assegnato ai candidati con la maggiore cifra individuale. Un sistema che può piacere o meno, ma che è immediatamente applicabile, con la conseguenza che la Corte si è giustamente pronunciata per l’ammissibilità del referendum.

A questo punto la Corte ha adempiuto correttamente il suo ruolo istituzionale e la "questione referendaria" passa al Parlamento e ai partiti. Ora vedremo se le forze politiche saranno capaci di raccogliere la sfida disinnescando la carica delegittimante del referendum elettorale, approvando per tempo una buona legge elettorale.

 

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