Il Sole 24 Ore Online

Lunedì, 11 gennaio 1999


La sentenza sull’ammissibilità del quesito
non può nascondersi dietro pretesti di vincoli
Il referendum è il banco di prova

di Giovanni Bognetti

Le Corti costituzionali sono istituti presenti ormai nella maggioranza degli Stati e rappresentano un elemento essenziale nel nuovo modello democratico di divisione dei poteri, diverso da quello liberale classico di Montesquieu. Rispetto al nuovo modello non ha più senso parlare delle tre funzioni tradizionali — legislativa, esecutiva e giurisdizionale — pretendendo che debbano distribuirsi in esclusiva tra tre distinti gruppi di organi costituzionali. Le funzioni fondamentali sono altre, e come oggi al Governo appartiene la determinazione dell’indirizzo politico e al Legislativo il compito di convalidarne (o eccezionalmente invalidarne) le linee, così alla Corte costituzionale spetta di tutelare, nei confronti delle leggi e di altri atti politici importanti, i valori che rappresentano il volto caratteristico dell’ordinamento, ossia quell’insieme di tratti che meritano di essere in esso più coerentemente affermati e più a lungo conservati.

Sarebbe, però, grave errore pensare che la loro opera debba o possa essere la mera applicazione meccanica di un dato normativo precostituito, a pena di venir condannata come usurpazione di funzioni legislative. Questo linguaggio antiquato non risponde più alla logica della moderna divisione dei poteri. Le Corti, scontato il loro legame con gli elementi di cui s’è detto, debbono armonizzare quel legame con una visione sapiente dei bisogni della società e dello Stato nel momento storico presente e nelle grandi prospettive del futuro.

È questa in sostanza la funzione che svolgono di fatto, oggi, tutte le Corti custodi della Costituzione, dalla Corte suprema americana alla Corte costituzionale tedesca, austriaca, spagnola, e via dicendo. È anche la funzione a cui è chiamata la Corte costituzionale italiana. Una funzione che comporta difficili giudizi, impregnati di discrezionalità, e delicate scelte tra valori concorrenti. In un senso molto alto della parola, si tratta di giudizi e di scelte senza dubbio "politici". Ma proprio perché politica è l’opera della Corte, occorre che essa si sviluppi nelle sfere elevate del pensiero storico-giudirico e storico-sociale e sia completamente libera, anche dalla pressione diretta o indiretta dei partiti e di ogni altra formazione sociale o autorità dello Stato.

È per questo che giustamente si è evocata di recente in Italia l’esigenza di garantire l’autentica libertà e indipendenza dei giudizi costituzionali sottraendoli anche solo alla tentazione di farsi condizionare, e così ad esempio stabilendo per essi un mandato a vita (come è per i giudici americani) o in alternativa un mandato più lungo dell’attuale (che è di soli nove anni) accompagnato da un divieto di assumere successivamente funzioni appetibili al cui conseguimento potrebbe giovare un certo comportamento del giudice mentre è in carica. Potrebbe servire allo scopo l’introduzione nella nostra prassi giurisprudenziale dell’istituto della opinione dissenziente (il quale esiste in America, in Germania, in Spagna). Quell’introduzione è oltretutto essenziale perché i giudici costituzionali devono venir responsabilizzati dal sapere che le loro personali scelte, inevitabilmente politiche, saranno note al pubblico e che della loro saggezza e profondità di visione (o superficialità) giudicherà in definitiva la storia.

Occorre collocare in queste prospettive le attese che nutriamo in questi giorni con riguardo alle decisioni che prenderà la nostra Corte. Svetta su tutte, per importanza, quella relativa all’ammissibilità del referendum sul sistema elettorale della Camera dei deputati. Al di là della lettera dell’articolo 75 della Costituzione, al di là degli indirizzi della precedente giurisprudenza, la Corte ha dinnanzi a sé il compito di stabilire se all’istituto del referendum va fatto uno spazio di vero rilievo nel nostro sistema delle fonti oppure ne va ulteriormente ristretto il campo di applicazione. E con la soluzione di questo problema è collegata altresì, in questo caso, per il nostro sistema politico, la possibilità di evolvere verso una democrazia nettamente maggioritaria ovvero, in alternativa, di ripiegare definitivamente sulle prassi proporzionalistiche-consociative della Prima Repubblica. La Corte sa che il Paese, e la storia, la stanno guardando. E che non potrà sfuggire al loro giudizio adducendo il pretesto di vincoli insuperabili imposti da un dato normativo sul quale essa nulla potrebbe.

 

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