Barbera: mi preoccupano gli
Azzecca-garbugli CARO direttore, mi sembra davvero difficile che possano essere sollevate obiezioni di inammissibilità nei confronti del referendum per l'abrogazione del riparto proporzionale del 25% dei seggi contenuto nell'attuale legge elettorale della Camera. Eppure, secondo "voci" riportate ieri da questo giornale, ci sarebbe un partito sotterraneo già al lavoro per la bocciatura del quesito, appigliandosi alla sua natura presunta "propositiva" che contrasterebbe con una recente sentenza della Consulta. Un fatto bizzarro, se si verificasse perché sarebbe come dichiarare che sulla legge elettorale non sono più ammissibili referendum, dopo quelli del 1991-93. Una tesi, evidentemente, priva di fondamento giuridico. Come è noto la Corte Costituzionale, per ben due volte, nel 1995 e nel 1997, ha "bocciato" il referendum con cui la lista Pannella tentava di abolire la quota proporzionale. La motivazione, accettabile o meno, è stata assai chiara e coerente con la decennale giurisprudenza della Corte. I referendum in materia elettorale - dice la Corte - sono sottoposti a un regime speciale: sono ammissibili solo se non determinano vuoti legislativi e lasciano in piedi una normativa "applicabile" senza ulteriori interventi da parte del Parlamento. E i referendum Pannella lasciavano scoperto il 25% dei seggi. Abbiamo tenuto conto di questo orientamento della Corte e fatto tesoro dell'esperienza negativa di Marco Pannella. Il nostro quesito, infatti, è "autoapplicativo", quel 25% di seggi viene coperto facendo ricorso ai candidati "meglio perdenti" in ciascuna circoscrizione circoscrizionale. Può piacere o non piacere questo risultato, ma resta il fatto che vengono coperti tutti i 630 seggi della Camera dei Deputati. Ma - obiettano le "voci" raccolte dalla "Stampa" di ieri - il quesito è "manipolativo" e può subire la stessa sorte del quesito referendario in tema di pubblicità Rai, dichiarato non ammissibile con la decisione n. 36 del gennaio 1997. Chi dice questo mostra di ignorare due cose: la Corte non è contraria ai quesiti manipolativi purché - si dice in detta sentenza - "l'effetto manipolativo derivi dalla fisiologica espansione delle norme residue o dai consueti criteri di autointegrazione dell'ordinamento". E' esattamente ciò che fa il nostro quesito. Il referendum sulla pubblicità, invece non tagliava disposizioni compiute, ma "elementi lessicali appartenenti a norme completamente diverse". Una differenza enorme e sostanziale. D'altro canto, per generale ammissione dei costituzionalisti, un effetto manipolativo è richiesto dalla stessa Costituzione, allorché, all'art. 75 ammette referendum anche parzialmente abrogativi di una legge (che riguardino anche un articolo o "parti di un articolo", ha specificato la legge attuativa). Ma c'è un argomento che taglia la testa al toro. E' la Corte Costituzionale stessa ad esigere che i quesiti referendari in materia elettorale abbiano un effetto propositivo! Se - come esige la Corte - un referendum abrogativo di norme elettorali non può lasciare vuoti legislativi, ne deriva necessariamente che i promotori del quesito sono costretti essi stessi a colmare il vuoto. In che modo? Dice la Corte: "Utilizzando a tale scopo le stesse norme della legge sottoposta al vaglio referendario". E' questa una perentoria e consolidata giurisprudenza della Corte che porta la Corte stessa a passare sopra ogni dubbio circa il carattere manipolativo, o meno, di un quesito che riguardi la materia elettorale. E' quanto la Corte ha peraltro riconosciuto con la sentenza n. 32 del 1993 che ha dato il via al referendum maggioritario, su cui gli italiani hanno votato il 18 aprile del 1993. La nostra operazione stavolta è, sotto il profilo tecnico, più limitata: espungere da un sistema normalmente uninominale e maggioritario - che riacquista così "capacità di espansione" - le inquinanti disposizioni normative che, facendo eccezione a detto principio, prevedono l'assegnazione di una quota del 25% dei seggi mediante voto attribuito a liste di partito. Peraltro, l'incidenza abrogativa del nostro quesito è assai contenuta grazie alla (chiedo scusa per il neologismo) "referendabilità" del testo preparata fin dall'estate 1993, con l'aiuto dell'allora relatore Mattarella, da alcuni preveggenti emendamenti Vito-Calderisi. Sarebbe ben strano che la Corte dicesse no a Pannella perché il suo referendum era solo "destruens", solo demolitorio, e no al nostro perché è "construens", con effetti quindi propositivi! Sarebbe più semplice dire: "la materia elettorale è sottratta ai cittadini". Ma i giudici della Corte - ne sono sicuro - non si lasceranno trasformare in Azzecca-garbugli pronti a sfoderare il "latinorum" per un referendum che "non s'ha da fare"! E' evidente, infatti, che senza i referendum si rischia davvero di non riuscire a portare avanti né riforme elettorali né riforme costituzionali. Augusto Barbera |