L'alcool e l'ubriachezza nella Legislazione Italiana

Riportiamo qui alcune leggi italiane riguardanti l'alcool. Se siete particolarmante interressati all'argomento vi invitiamo a utilizzare questa pagina come spunto per effettuare una ricerca piu' approfondita poiche' alcune leggi potrebbero aver subito delle modifiche.
Indipendentemente da quelle che sono le leggi vi invitiamo a non mettervi mai al volante dopo aver bevuto onde evitare di costituire un pericolo per se stessi e per gli altri.

A) L'ubriachezza come reato

L'ubriachezza e l'indebita somministrazione delle bevande alcooliche � prevista dal Codice Penale attraverso alcuni reati contravvenzionali. Gli articoli di interesse sono gli artt. 686-691 C.P. Tali articoli si trovano nel libro terzo ("Delle contravvenzioni in particolare"), titolo I ("Delle contravvenzioni di Polizia"), sezione III ("Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati"), capo secondo ("Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza").
Lo scopo � quello di prevedere una serie di norme dirette a prevenire l'uso eccessivo di bevande alcoliche e le conseguenze dannose che ne possono derivare alla salute delle persone singole e della collettivit�; in particolare, il Legislatore ha voluto porre particolare attenzione al fattore criminogeno, punendo l'ubriachezza solamente se in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 686 - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorit�, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, � punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorit�, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe. 

I divieti e le prescrizioni sono in generale relativi a motivi di ordine pubblico o di sanit�, ad esempio si pensi al divieto di somministrare bevande alcoliche nelle ore precedenti una partita di calcio. Il primo comma � stato cos� sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.
Poich� la pena prevista � dell'arresto o dell'ammenda, � ammessa l'estinzione del reato con il pagamento di un'oblazione di importo pari alla met� del massimo edittale dell'ammenda (ai sensi degli artt. 162 e 162 bis C.P.).

Art. 687 - Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne � permessa la vendita, � punito con la sanzione amministrativa fino a lire centomila. 

La sanzione prevista dall'articolo 687 C.P. � stata cos� modificata dall'art. 33, L. 24 novembre 1981, n. 689, che ha depenalizzato il comportamento illecito da contravvenzione a semplice reato amministrativo.

Art. 688 - Ubriachezza 

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, � colto in stato di manifesta ubriachezza � punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila. 
La pena � dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto � commesso da chi ha gi� riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumit� individuale. 
La pena � aumentata se la ubriachezza � abituale. 

Si noti che affinch� si possa configurare il reato di ubriachezza il cittadino si deve trovare in luogo pubblico o aperto al pubblico (non costituisce reato ubriacarsi nella propria abitazione) e deve essere colto in flagrante stato di ubriachezza. Bisogna inoltre che lo stato di ubriachezza sia manifesto, ossia l'alterazione provocata dall'assunzione di alcol deve essere chiaramente rilevabile da chiunque (� esente da pena colui che si trova in semplice stato di ebbrezza). Ai fini della sussistenza di questa contravvenzione, � indifferente se l'ubriachezza � volontaria o attribuibile a colpa. 
L'aumento della pena in caso di ubriachezza abituale, non specificato, � quindi fino ad un terzo della pena (art. 59 e segg. C.P.).
Nel caso previsto dal primo comma, � ammessa l'estinzione del reato con il pagamento di un'oblazione di importo pari alla met� del massimo edittale dell'ammenda (ai sensi degli artt. 162 e 162 bis C.P.).

Art. 689 - Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spazio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermit�, � punito con l'arresto fino a un anno. 
Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena � aumentata. 
La condanna importa la sospensione dall'esercizio. 

Questo articolo tende a tutelare le persone che possono non essere in grado di valutare le conseguenze dell'assunzione di alcol. Non � rilevante ai fini della contravvenzione che la somministrazione avvenga a titolo gratuito o dietro pagamento.
L'aumento della pena in caso di causata ubriachezza, non specificato, � quindi fino ad un terzo della pena (art. 59 e segg. C.P.).
Si commette il reato anche se la bevanda non � bevuta.
Anche per la sussistenza di questa contravvenzione, � sufficiente che il fatto si sia determinato per colpa.

Art. 690 - Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, � punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a seicentomila. 

Chiunque pu� commettere questo reato (anche fra amici ad una festa, considerata dalla Corte di Cassazione luogo aperto al pubblico anche se si svolge in luogo chiuso). Alla somministrazione deve conseguire l'effettiva ubriachezza della vittima (come per tutte le contravvenzioni non si configura mai il tentativo). Per stato di ubriachezza si intende ovviamente quello precisato nel precedente art. 688 C.P.. Non esclude la punibilit� il consenso della vittima, n� l'aver agito per colpa.
E' ammessa l'estinzione del reato con il pagamento di un'oblazione di importo pari alla met� del massimo edittale dell'ammenda (ai sensi degli artt. 162 e 162 bis C.P.).

Art. 691 - Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, � punito con l'arresto da tre mesi a un anno. 
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio. 

La condotta consiste nel mettere a disposizione, a titolo gratuito o dietro compenso, bevande alcoliche a chi si trovi in stato di ubriachezza (ancora, tale stato deve essere quello precisato dal precedente art. 688 C.P.). Non � essenziale ai fini della contravvenzione che la bevanda offerta sia ingerita. Non esclude il reato l'aver agito per colpa.

B) Conseguenze dello stato di ubriachezza sull'imputabilit� della persona

Qualora una persona in stato di ubriachezza compia reati, il C.P. prevede varie circostanze di non imputabilit�, di circostanze attenuanti ed aggravanti.
L'imputabilit� � condizione necessaria affinch� una persona che ha computo un reato possa essere sottoposta a pena (art. 85 C.P.). Si identifica con la capacit� di intendere e di volere: pertanto chi ha commesso un reato mentre era privo di queste capacit� non � imputabile, e quindi non pu� essere punito. Le circostanze di imputabilit� legate all'ubriachezza sono espressamente previste dagli artt. 91-94 C.P. Tali articoli si trovano nel libro primo ("Dei reati in generale"), titolo IV ("Del reo e della persona offesa dal reato"), capo primo ("Della imputabilit�"). 
Lo scopo � dunque quello di determinare l'eventuale imputabilit� del soggetto e commisurare la pena in base alla situazione della persona nel momento in cui ha compiuto il reato.

Art. 91 - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore

Non � imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacit� d'intendere o di volere, a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. 
Se l'ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacit� di intendere o di volere, la pena � diminuita. 

Occorre, ai fini della non imputabilit� prevista da questo articolo, che l'ubriachezza si sia verificata per caso, senza che l'agente possa rimproverarsi nemmeno una semplice colpa. Questo articolo ha trovato applicazione, seppur rara, in termini pi� ampi di quelli meramente edittali in virt� dell'art. 94 C.P. che parifica l'assunzione di droghe e farmaci all'assunzione delle sostanze alcoliche.
Non si conoscono sentenze di non imputabilit� pronunciate per ubriachezza dovuta a caso fortuito o a forza maggiore a seguito di ingestione di bevande alcoliche.
La diminuzione della pena prevista dal secondo comma, non specificata, � quindi fino ad un terzo della pena (art. 59 e segg. C.P.).

Art. 92 - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata

L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude n� diminuisce l'imputabilit�. 
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena � aumentata. 

Il principio per cui una persona che commette un delitto in stato di ubriachezza debba essere normalmente imputabile risiede nella cosiddetta "actio libera in causa", ossia se anche il soggetto ha compiuto il reato in stato di incapacit� di intendere e di volere, questi era tuttavia pienamente cosciente quando ha deciso di ubriacarsi. 
Se il soggetto si provoca ubriachezza con lo scopo di commettere il reato, l'ubriachezza � considerata una aggravante e le pene corrispondenti risultano aumentate fino ad un terzo (art. 59 e segg. C.P.).

Art. 94 - Ubriachezza abituale 

Quando il reato � commesso in stato di ubriachezza, e questa � abituale, la pena � aumentata. 
Agli effetti della legge penale, � considerato ubriaco abituale chi � dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza. 
L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato � commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi � dedito all'uso di tali sostanze. 

L'ubriachezza abituale enunciata in questo articolo si riferisce alle persone che fanno regolarmente uso eccessivo di alcol, ma non fino al punto di non poterne fare a meno.
Tale stato di ubriachezza abituale � considerato una aggravante e le pene corrispondenti risultano aumentate fino ad un terzo (art. 59 e segg. C.P.).

Art. 95 - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89. 

La cronica intossicazione enunciata in questo articolo si riferisce alle persone che sono ormai schiave dell'alcol, cio� che assumono sostanze alcoliche con continuit� e non ne possono fare a meno.
In tal caso il soggetto che ha commesso il reato � considerato � equiparato ad un malato di mente, procedendo pertanto contro di esso ai sensi degli artt. 88 e 89 C.P.:

Art. 88 - Vizio totale di mente

Non � imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermit�, in tale stato di mente da escludere la capacit� di intendere o di volere. 

Art. 89 - Vizio parziale di mente

Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermit�, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacit� d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena � diminuita. 

Pertanto l'intossicato cronico che si trovi nello stato di totale incapacit� di intendere e di volere andr� esente da pena in quanto non imputabile; se invece a causa dell'intossicazione abbia avuto solo una forte diminuzione della capaci di intendere e di volere, egli sar� imputabile, ma le pene saranno ridotte fino ad un terzo (art. 59 e segg. C.P.), in quanto l'intossicazione permanente viene considerata come attenuante.

C) Misure penali ed amministrative nei confronti di imputati e rei dediti all'ubriachezza

Il Codice Penale prevede altre disposizioni speciali nei confronti di coloro che hanno commesso reati in stato di ubriachezza o sono ubriachi abituali ovvero si trovano in stato di intossicazione da alcol. Tali disposizioni si identificano nella volont� del legislatore di tenere in conto la pericolosit� sociale degli imputati o dei rei che si trovano in una delle situazioni citate. 

Art. 206 - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza

Durante la istruzione o il giudizio, pu� disporsi che il minore di et�, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio, o in un manicomio giudiziale, o in una casa di cura e di custodia. 
Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che tali persone non siano pi� socialmente pericolose. 
Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza � computato nella durata minima di essa. 

Questo articolo considera l'ubriachezza abituale e l'intossicazione da alcol (come configurate dagli artt. 94 e 95 C.P.) come un elemento di pericolosit� sociale tale da giustificare la detenzione in attesa di giudizio, prevedendo tuttavia che la detenzione sia realizzata in strutture specializzate per il recupero sociale dei soggetti. 
Le misure di sicurezza detentive, tuttavia, non sono previste per tutti i reati, ma solo per i delitti pi� gravi.

Art. 215 Specie [di misure di sicurezza] 

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. 
Sono misure di sicurezza detentive: 
1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 
2) il ricovero in una casa di cura e di custodia; 
3) il ricorso in un manicomio giudiziario; 
4) il ricovero in un riformatorio giudiziario. 
Sono misure di sicurezza non detentive: 
1) la libert� vigilata: 
2) il divieto di soggiorno in uno o pi� Comuni, o in una o pi� Province; 
3) il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche; 
4) l'espulsione dello straniero dallo Stato. 
Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libert� vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. 

Nei casi previsti per ubriachezza citati nell'articolo 206 sopra citato, qualora il giudice ritenga che non sussistano i presupposti e le necessit� per misure di sicurezza detentive, pu� comunque disporre misure di sicurezza non detentive, quali, tra cui � previsto il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche.
Le misure detentive e non detentive relative agli ubriachi abituali e agli intossicati da alcol sono specificate dai successivi articoli 221 e 234:

Art. 221 - Ubriachi abituali

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia. 
Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia pu� essere sostituita la libert� vigilata. 
Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi. 

Art. 234 - Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno. 
Il divieto � sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale. 
Nel caso di trasgressione, pu� essere ordinata inoltre la libert� vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta. 

D) Contravvenzioni al Codice della Strada derivanti dallo stato d'ebbrezza

Il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) prevede il divieto di guidare in stato di ebbrezza, anche quando non si ha luogo all'ubriachezza manifesta. Questo in quanto il Codice della Strada non punisce l'ubriachezza come fattore criminogeno e socialmente pericoloso, ma in quanto causa di indebolimento delle facolt� fisiche e mentali del conducente.

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza � punito, ove il fatto non costituisce pi� grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie pi� violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI.
3. Il veicolo qualora non possa essere guidato da un'altra persona pu� essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla pi� vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere che il conduttore del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcol, gli organi della polizia stradale, di cui all'art. 12, hanno la facolt� di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolimetrico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento, l'interessato � considerato in stato di ebbrezza ed � passibile delle applicazioni delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il conducente � punito, salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Per "ebbrezza alcolica" si considerano gli stati di alterazione psicofisica, dovuti ad assunzione di alcol, che comportano il venir meno delle capacit� indispensabili per una guida sicura.
Pertanto, l'elemento che rientra nella valutazione non � il comportamento che ha prodotto l'intossicazione, come avviene per l'ubriachezza manifestata nelle fattispecie penali, ma il fatto di essere alla guida di un veicolo in un determinato stato di alterazione psicofisica da alcol.
L'art. 186 sanziona, con pene pecuniarie, il carcere e sanzioni amministrative, una pura condotta, lasciando spazio alla gamma delle previsioni penali ipotizzabili come effetto della stessa (ad es. lesioni personali, omicidio ecc.).
L'introduzione della fattispecie giuridica di "guida in stato di ebbrezza alcolica" ha posto non pochi problemi legislativi relativi alle modalit� di accertamento : l'ebbrezza alcolica � infatti un'intossicazione acuta non diagnosticabile dal profano, come avviene per l'ubriachezza manifesta.
Concretamente, oltre il rilevamento strumentale, l'ebbrezza alcolica pu� essere identificata (senza valore legale) attraverso elementi di non chiaro riscontro:
- segni esteriori come alito vinoso, parlarre sconnesso, incedere malsicuro ecc.
- guida poco controllata, euforia, manovre contrarie alla sicurezza stradale.
La determinazione strumentale del tasso alcolemico resta pertanto il metodo di accertamento pi� attendibile pur ponendo problemi di natura costituzionale. Infatti l'art. 5 del C.C. vieta l'uso del corpo quando pu� provocare danni all'integrit� fisica; il prelievo ematico risulta problematico rispetto la validit� del consenso espresso da una persona in stato di alterazione psicofisica. Non si pu� considerare il consenso, dato da una persona in ebbrezza alcolica, libero spontaneo, informato ed esplicito come previsto dalla legge. 
Per superare questi problemi di natura giuridica, il Legislatore ha individuato art. 379 del Regolamento di Esecuzione del nuovo C.d.S., D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, una modalit� indiretta di accertamento del tasso alcolemico, che risulta meno intrusiva: la misurazione della concentrazione di alcol presente nell'aria espirata tramite etilometro.
La possibilit� di un accertamento incruento, non invasivo, grazie all'etilometro � stata per altro avvalorata dall'Istituto Superiore di Sanit�, che ha confermato la validit� (D.M. 196/1990).
Pertanto l'art. 379 afferma che "..l'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 comma 4 del C.d.S., si effettua mediante l'analisi dell'area alveolare espirata: qualora, il valore della concentrazione di alcol nell'area alveolare espirata corrisponda o superi 0,8 g/l, il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. La concentrazione di cui al comma 1 dovr� risultare da almeno due determinazioni concordanti, effettuate ad un intervallo di 5 minuti". 
Qualora quindi l'accertamento, svolto secondo le modalit� sopra indicate, risulti positivo, la persona controllata viene sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 186, comma 2.
Nei casi in cui non si considera legalmente valido l'esito dell'etilometro (quando ad esempio la seconda rilevazione non conferma la prima) occorre ricorrere ad ulteriori controlli in ambienti specialistici: si allungano i tempi e si verifica l'abbassamento del tasso alcolico.
Si noti infine che ai fini della configurazione del comportamento illecito non � necessario essere alla guida di un veicolo per cui sia prevista la patente di guida e ci� nondimeno si applica la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

E) Casi in cui un reato � aggravato se commesso contro una persona in stato di ubriachezza

Il Codice Penale tende a tutelare la persona in stato di ubriachezza in quanto ritenuta pi� debole. Taluni reati contemplano una specifica aggravante se commessi contro persone che hanno abusato di sostanze alcoliche. Il primo di questi riguarda l'omicidio del consenziente.

Art. 579 - Omicidio del consenziente 

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui � punito con la reclusione da sei a quindici anni. 
Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. 
Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto � commesso: 
1) contro una persona minore degli anni diciotto; 
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizione di deficienza psichica, per un'altra infermit� o per l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno. 

Le aggravanti indicate nel citato art. 62 C.P. sono le aggravanti comuni, che per un reato di questa natura troverebbero difficile applicazione.
Un secondo reato ritenuto aggravato se commesso ai danni di persona ubriaca � quello di violenza sessuale, come specificato dai seguenti articoli introdotti nel Codice Penale dal D.P.R. 15 febbraio 1996, n. 66.

Art. 609 bis - Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorit�, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali � punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 
1) abusando delle condizioni di inferiorit� fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 
Nei casi di minore gravit� la pena � diminuita in misura non eccedente i due terzi. 

Art. 609 ter - Circostanze aggravanti

La pena � della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 
1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 
2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 
3) da persona travisata o che simuli la qualit� di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libert� personale; 
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. 
La pena � della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto � commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. 

E' da osservare che in questi casi, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante non � necessario che la vittima sia in stato di ubriachezza manifesta, ma � sufficiente che l'assunzione delle sostanze alcoliche ne abbia anche minimamente ridotto le normali capacit� di reazione, sia fisica che mentale.

F) Casi in cui le sostanze alcoliche sono espressamente previste come mezzo per compiere un delitto

Si ha un caso solo di delitto per cui le sostanze alcoliche sono espressamente previste tra i mezzi per compierlo; peraltro si tratta di un delitto, cosiddetto dell'ipnosi, di rara applicazione nella giurisprudenza italiana.

Art. 613 - Stato di incapacit� procurato mediante violenza

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d'incapacit� d'intendere o di volere, � punito con la reclusione fino a un anno. 
Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 579 non esclude la punibilit�. 
La pena � della reclusione fino a cinque anni: 
1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 
2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Alcune di queste leggi hanno subito alcune modifiche: appena ci sara' possibile le aggiorneremo.
Un particolare ringraziamento al nostro amico Fabio che ci ha aiutato a creare questa pagina.


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