Regolamento della rete Giustizia per i Diritti
Cittadinanzattiva
Premessa:
Il presente regolamento, di cui la Carta di Adesione a Giustizia per i Diritti è parte integrante, così come previsto dallarticolo 4 dello Statuto di Cittadinanzattiva, contiene: gli scopi, gli impegni, i principi, le modalità operative, che regolano le attività degli aderenti alla rete di Giustizia per i Diritti, sia a livello nazionale, sia a quello regionale e locale e larticolazione della rete.
Il regolamento rappresenta un codice di comportamento, per tutti i livelli in cui è articolata la rete, da poter utilizzare anche come uno degli strumenti per la verifica delloperato dei singoli aderenti da parte degli Organismi competenti a norma di Statuto.
1 La rete: le finalità
Giustizia per i diritti è una rete composta da professionisti del diritto e da cittadini - che hanno o che vogliano sviluppare competenze in particolari settori di tutela giuridica - ed è parte integrante di Cittadinanzattiva.
La rete è attiva dal 1990 e ha svolto la propria attività in un primo momento esclusivamente come servizio di assistenza e consulenza giuridica per le altre iniziative del movimento. Successivamente a tale compito si è aggiunto quello di interlocutore politico nel campo della giustizia.
Giustizia per i Diritti opera per una strategia di tutela integrata dei diritti, sia mettendo a disposizione delle altre reti di Cittadinanzattiva le proprie strategie di tutela giuridica, sia al fine di riformare la giustizia, ponendo al suo centro il punto di vista e i diritti dei cittadini.
Lattività di Giustizia per i Diritti è tesa principalmente a promuovere una politica della giustizia che valorizzi limpegno civico, affinché i cittadini individualmente o collettivamente promuovano azioni dirette a prevenire, limitare o rimuovere posizioni di soggezione, di sudditanza e di discriminazione, che limitino i diritti della persona.
Giustizia per i Diritti si propone pertanto di:
facilitare laccesso dei cittadini alla giustizia;
operare per il miglioramento della qualità dellorganizzazione giudiziaria italiana;
contribuire al dialogo e alla discussione tra le diverse componenti del mondo giudiziario;
promuovere un controllo pubblico diffuso sullamministrazione della giustizia;
promuovere il riconoscimento di diritti nei confronti di quei soggetti che ne risultino esclusi;
impegnarsi nellaffermazione di nuovi diritti;
promuovere iniziative in campo legislativo.
Per i motivi su esposti, Giustizia per i Diritti intende attuare alcuni programmi di lavoro con la realizzazione di iniziative, tese a promuovere una nuova politica della giustizia che ponga al centro dei suoi interessi i diritti dei cittadini, in collaborazione con gli altri organismi e servizi che fanno parte di Cittadinanzattiva tra cui:
assistenza e informazione ai cittadini;
attività di sensibilizzazione dellopinione pubblica e degli operatori del diritto;
promozione di processi e attivazione di cause pilota;
monitoraggio sulla qualità del servizio giustizia con il coinvolgimento di cittadini ed operatori del diritto;
formazione di gruppi di studio, anche locali, su tematiche giuridiche di particolare interesse.
2. Come aderire alla rete
Per fare parte di Giustizia per i Diritti non si richiedono particolari titoli di studio, tuttavia è opportuno sottolineare la specificità dellargomento trattato.
E, invece, indispensabile:
aderire a Cittadinanzattiva, iscrivendosi alla locale Assemblea territoriale e partecipare fattivamente alle attività di questultima;
sottoscrivere la carta di adesione a Giustizia per i Diritti (gli originali verranno custoditi dal coordinatore della Assemblea, mentre una copia dovrà essere inviata alla sede regionale e a quella nazionale di Giustizia per i Diritti), che per coloro che non possano o non vogliano svolgere una attività di consulenza legale è da intendersi limitata sino alle parole "Per tutto quanto sopra esposto";
essere disponibile ad operare collegialmente allinterno dei Centri di Giustizia per i Diritti e in collegamento con gli altri aderenti della rete;
dichiarare, al fine di rilevare eventuali incompatibilità, al momento della adesione o al loro sopravvenire, lo svolgimento continuativo di attività professionale in favore dei soggetti di cui allart. 6 del presente regolamento.
3. Articolazione della rete
a) Il Centro di Giustizia per i Diritti
Allinterno dellAssemblea territoriale è possibile la costituzione di un Centro di Giustizia per i Diritti, quando aderiscano almeno tre avvocati di studi legali diversi, dandone comunicazione al coordinatore dellAssemblea territoriale, al segretario regionale e al coordinatore nazionale di Giustizia per i Diritti.
E, altresì, possibile la costituzione di un unico Centro di Giustizia per i Diritti per più assemblee territoriali. In tal caso, però, il numero degli avvocati deve essere almeno di cinque, appartenenti a studi legali diversi.
Ogni Centro cercherà di acquisire e promuovere al proprio interno tutte le competenze specifiche nelle aree di intervento della rete.
Il Centro pone in essere le azioni di tutela collettive a livello territoriale a sostegno delle attività delle altre reti (costituzione di parte civile per il Tribunale per i Diritti del malato, azioni inibitorie avverso le clausole vessatorie, cause pilota, etc.), svolge attività di studio e di approfondimento, unitamente agli altri Centri e in collegamento con la sede nazionale di Giustizia per i Diritti.
Ogni Centro nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti il coordinatore del Centro, che svolge funzioni di comunicazione e di informazione sia tra i componenti del Centro che con il responsabile dellAssemblea territoriale. Il coordinatore del Centro provvede, inoltre, a redigere una relazione annuale da sottoporre al coordinatore regionale.
Il Centro si riunisce almeno quattro volte lanno su convocazione del coordinatore.
b) Il Coordinamento regionale
E costituito dai responsabili dei vari Centri di Giustizia per i Diritti della regione. Provvede ad indicare, mediante elezione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al segretario regionale il coordinatore regionale, così come previsto dallart. 4 dello Statuto.
Il coordinatore regionale ha il compito di convocare, mediante avviso da inviarsi via fax o e mail, una riunione del Coordinamento regionale almeno tre volte lanno per monitorare lattività posta in essere dai Centri di tutela e per informare in merito alle politiche di Cittadinanzattiva.
Il Coordinamento regionale, inoltre, è convocato, su richiesta di almeno cinque aderenti, appartenenti a due o più Centri di Giustizia per i diritti, in forma allargata a tutti gli aderenti ai Centri.
Il coordinatore regionale redige una relazione annuale, in merito alla attività svolta, che sottopone al Congresso regionale e al coordinatore nazionale.
c) Il coordinatore nazionale
Ai sensi dellart. 4, secondo comma dello statuto, viene eletto dalla Direzione nazionale su proposta del Segretario generale, dura in carica fino alla scadenza congressuale ed è soggetto a conferma a metà mandato, presenta alla Direzione nazionale rapporti annuali di attività e progetti.
d) Il Coordinamento nazionale
Coadiuva il coordinatore nazionale, che lo presiede, nello svolgimento delle sue funzioni.
E composto da tutti i coordinatori regionali.
Su proposta del coordinatore nazionale e senza superare il quarto dei suoi componenti originari, il Coordinamento nazionale può cooptare a maggioranza assoluta altre persone al fine di integrare la rappresentanza della rete.
LAssemblea nazionale
LAssemblea nazionale di Giustizia per i Diritti è composta da tutti gli aderenti alla rete. Si riunisce su convocazione del coordinatore nazionale almeno una volta lanno, o quando ne facciano richiesta almeno tre coordinatori regionali. LAssemblea svolge un ruolo di indirizzo in relazione alle politiche e alle iniziative della rete. Costituisce, inoltre, una occasione di comunicazione e formazione tra i componenti di Giustizia per i Diritti.
LAssemblea approva e modifica il regolamento, su proposta del Coordinamento nazionale, previa convocazione degli aderenti da effettuarsi almeno 15 giorni prima tramite fax o e mail, a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Attività legale
Gli aderenti a Giustizia per i Diritti, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per lesercizio della attività legale (abilitazione professionale), potranno svolgere, oltre alla attività di tutela collettiva indicata in riferimento ai Centri di Giustizia per i Diritti (costituzione di parte civile per il Tribunale per i Diritti del malato, azioni inibitorie avverso clausole vessatorie, cause pilota, etc.), anche una attività di tutela giudiziaria dei singoli cittadini, con il rispetto dei principi e dei parametri indicati nella carta di adesione.
Gli avvocati aderenti alla rete dovranno svolgere per Cittadinanzattiva preferibilmente attività legale allinterno della loro specializzazione, ciò al fine di aumentare le conoscenze specifiche dei vari aderenti e di favorire lo scambio interdisciplinare. A tal fine sarà richiesto ai singoli legali di specificare il settore dove intendano approfondire le proprie esperienze sia per larea sanitaria che per quella dei servizi. Sulla base di tali informazioni verranno predisposti appositi elenchi nazionali.
Lavvocato aderente a Giustizia per i Diritti potrà svolgere le pratiche di consulenza esclusivamente allinterno del proprio Centro di Giustizia per i Diritti. In caso diverso deve darne avviso al coordinatore e al responsabile di Giustizia per i Diritti della propria assemblea territoriale e al coordinatore dellassemblea di competenza del caso assegnato, al fine di garantire trasparenza ed equità anche nella rotazione nellassegnazione delle pratiche.
Oltre alle incompatibilità previste dallart. 20 dello Statuto e ai casi previsti dal successivo art. 6, su cui si pronuncia il Collegio Nazionale di garanzia, gli aderenti a Giustizia per i Diritti non possono ricoprire cariche di coordinatore di altre reti di Cittadinanzattiva.
La attività di assegnazione di pratiche di consulenza legale non può essere affidata agli aderenti di Giustizia per i Diritti.
6. Indipendenza
I Centri di Giustizia per i diritti operano in assoluta indipendenza da: partiti, sindacati, imprese, associazioni di categoria.
Dirigenti di partiti o sindacati o associazioni di categoria, aderenti a Cittadinanzattiva, non possono rivestire la carica di coordinatori di Giustizia per i Diritti.
Per le attività dei Centri di Giustizia per i Diritti si cercano sedi idonee, con particolare impegno delle Assemblee territoriali di riferimento. Occasionalmente per riunioni o assemblee più larghe si può accettare ospitalità anche dai soggetti indicati nel primo comma.
E in particolare escluso luso di sedi dei soggetti sopra citati per le attività di tutela ordinaria (sportelli, ascolti, etc.).
7 Sanzioni
Per quanto attiene alle sanzioni politiche e disciplinari si fa riferimento allo Statuto nazionale di Cittadinanzattiva, in particolare agli artt. 21 e 22, primo e secondo comma.
Tuttavia lassenza ripetuta ed ingiustificata del singolo aderente alla attività del Centro o il mancato rispetto delle finalità indicate nella carta di adesione, verrà segnalata ai responsabili delle altre reti e al segretario regionale ai fini delle deliberazioni di loro competenza.
8 Disposizioni transitorie
Entro sei mesi dalla approvazione del presente regolamento si dovrà provvedere alla costituzione dei vari Centri di Giustizia per i Diritti e alla nomina dei rispettivi coordinatori. Entro il mese successivo saranno costituiti i Centri regionali di Giustizia per i Diritti e si dovrà provvedere alla indicazione del coordinatore regionale se non precedentemente eletto dal Congresso regionale.
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Questo regolamento di Giustizia per i Diritti e' scaricabile dalla pagina
di Cittadinanzattiva a:
http://www.cittadinanzattiva.it/strumenti/areamovimento/giustizia.rtf