| 12 MAGGIO 1928 |
Discorso pronunciato al Senato del Regno il 12 maggio 1928.
Vi dichiaro subito che la legge elettorale sottoposta ai vostri suffragi � conseguenza di premesse dottrinarie e d'una situazione di fatto determinatasi nel Paese. Non � gi� uno strumento per avere una Camera monocroma, di un solo colore, perch� a questo scopo sarebbe stato pi� che sufficiente il collegio uninominale. Avremmo avuto, anche in questa eventualit�, l'unanimit� pi� uno. La ragione sta invece in un fatto di natura tipicamente costituzionale che oggi non � stato prospettato in tutta la sua importanza. Il fatto di cui parlo � il riconoscimento del sindacato, organo di diritto pubblico. Qui � la grande novit� legislativa della Rivoluzione fascista; qui � la sua originalit�. Che significa il sindacato organo di diritto pubblico? Significa che il sindacato non � pi� fuori dello Stato ne contro lo Stato, ma � nello Stato, riconosciuto dallo Stato, e come tale ha il diritto di rappresentare tutte le categorie e di imporre a tutte le categorie un contributo sindacale obbligatorio. Quando esiste questo dato di fatto nella costituzione italiana - e mi riferisco alla legge 30 aprile 1926 -, la legge elettorale non ne � che la logica, naturalissima conseguenza. Ma poi, onorevoli senatori, chi si vuole ingannare ? Ma veramente, in regime di partiti, il popolo � sovrano? Specialmente quando la disintegrazione dello Stato � gi� arrivata ad un punto in cui ad esempio �35 liste di 35 partiti� invitano il popolo ad esercitare la sua cartacea sovranit�? Ma anche in regime di partito le elezioni sono fatte da comitati incontrollabili. Il popolo elettorale � chiamato a ratificare le scelte fatte dai partiti quando non sia posto dinanzi all'enorme difficolt� di scegliere un partito od un indirizzo. La verit� � che in tutti i paesi del mondo si soffre di questa specie di dispersione delle energie politiche che ha delle conseguenze di natura assai seria, in ci� che � il funzionamento, la compagine degli Stati moderni. Non ho nessuno scrupolo a dichiarare che il suffragio universale � una pura finzione convenzionale. Non dice nulla e non significa nulla. D� i risultati pi� disparati. Se lo si considera come uno strumento utile in determinate circostanze, allora la discussione � possibile: se si dice che il suffragio universale � l'ultima tutela della sapienza politica e della saggezza dei governi, allora faccio le mie pi� ampie riserve. Si � detto che questa legge � determinata dal fatto che il Gran Consiglio non � ancora entrato fra gli organi costituzionali dello Stato. La ragione ne � evidente. La legislatura � ormai ai suoi termini, nel 1929 avr� finito il suo ciclo. Bisogna preparare l'applicazione di questa legge elettorale e quindi � necessario, per questa preparazione di ordine meccanico ed amministrativo, avere del tempo innanzi a s�. Il Gran Consiglio non ha che da scegliere, da scremare, da selezionare le designazioni che saranno fatte liberamente dalle grandi associazioni sindacali giuridicamente riconosciute.
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