Legislazione del volontariato
Legge-quadro sul volontariato
Art.
1. Finalità e oggetto della legge.
1. La Repubblica italiana riconosce il valore
sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo
salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale
individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
2.
La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art.
2. Attività di volontariato.
1. Ai fini della presente legge per attività
di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di
lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal
beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
3.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di
lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art.
3. Organizzazioni di volontariato.
1. E' considerato organizzazione di
volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività
di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di
compatibilità con lo scopo solidaristico.
3.
Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a
quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che
l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini
di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle
cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro
obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del
bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti.
4.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l'attività da esse svolta.
5.
Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture
proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture
pubbliche o con queste convenzionate.
Art.
4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.
1. Le organizzazioni di volontariato debbono
assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché
per la responsabilità civile verso i terzi.
2.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art.
5. Risorse economiche.
1. Le organizzazioni di volontariato traggono
le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
a)
contributi degli aderenti;
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2.
Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei
registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni
immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre,
in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con
beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le
loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli
accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3.
I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del
codice civile.
4.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo
le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art.
6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle
province autonome.
1. Le regioni e le province autonome
disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle
organizzazioni di volontariato.
2.
L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8.
3.
Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato
che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4.
Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione
periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e
l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle
organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la
cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera
di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli
stessi termini.
6.
Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei
registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo
12.
7.
Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con
l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art.
7. Convenzioni.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome,
gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui
all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2.
Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto
della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli
utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di
controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3.
La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene
stipulata la convenzione medesima.
Art.
8. Agevolazioni fiscali.
1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di
volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di
solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono
esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2.
Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si
considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono
esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati.
3.
[Aggiunge il comma 1-ter all'art. 17, L. 29 dicembre 1990, n. 408, riportata
alla voce Imposte e tasse in genere.]
4.
I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione
di volontariato. I criteri relativi al concetto di marginalità di cui al
periodo precedente, sono fissati dal Ministro delle finanze con proprio decreto,
di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art.
9. Valutazione dell'imponibile.
1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 598 , come sostituito dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954 .
Art.
10. Norme regionali e delle province autonome.
1. Le leggi regionali e provinciali devono
salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e
favorirne lo sviluppo.
2.
In particolare, disciplinano:
a)
le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno
delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le
province autonome;
b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori
in cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai
diversi settori di intervento;
d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di
volontariato;
f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e
aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province
autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni stesse.
Art.
11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle organizzazioni di volontariato,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2.
Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art.
12. Osservatorio nazionale per il volontariato.
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli
affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle
organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei
regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei
mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:
a)
provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione
della conoscenza delle attività da esse svolte;
b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione
di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di
banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di
attuazione delle normative nazionali e regionali;
g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di
volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2.
E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art.
13. Limiti di applicabilità.
1. E' fatta salva la normativa vigente per le
attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare
riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui
alla legge 15 dicembre 1972, n. 772 .
Art.
14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.
1. Per il funzionamento dell'Osservatorio
nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2
dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del
volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è
autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992
e 1993.
2.
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
3.
Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8
sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991,
1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
Art.
15. Fondi speciali presso le regioni.
1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , devono prevedere nei propri
statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al
netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d)
del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi
speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato,
e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.
2.
Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di
ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del
1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente
articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di
beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del
regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 , e successive modificazioni.3. Le modalità
di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
Art.
16. Norme transitorie e finali.
1. Fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni
provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi
contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in
vigore.
Art.
17. Flessibilità nell'orario di lavoro.
1. I lavoratori che facciano parte di
organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare
attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità
di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi
collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
2.
[Aggiunge un comma all'art. 3, L. 29 marzo 1983, n. 93, riportata alla voce Impiegati
civili dello Stato.]