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Il parere espresso dal Consiglio di
Stato - Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'Adunanza del 13 marzo
2006 - n. Sezione 1038/06

A proposito dello schema di regolamento ministeriale
recante la disciplina dei criteri di funzionamento
dell'elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici
universitari previsto dall'art. 2-ter, comma 2 del
decreto legge 26 aprile 2005, n. 63 convertito dalla
legge 25 giugno 2005, n. 109.


La notizia � rimbalzata di recente tramite il Tam
Tam degli addetti ai lavori, e riferisce della
bocciatura, da parte del Consiglio di Stato,
dello schema di regolamento ministeriale, che
attua la Legge 25 giugno 2005 n. 109, relativa
all'Archeologia Preventiva, laddove esso disciplina
la formazione dell'elenco degli istituti, dei dipartimenti archeologici universitari e di tutti gli altri soggetti abilitati in quanto in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia".
Prima di passare ad elencare, in maniera sintetica, le motivazioni della presa di posizione da parte del Consiglio di Stato, va precisato che tale posizione non equivale affatto ad una "bocciatura", bens� si muovono una serie di osservazioni mirante alla riformulazione di quanto previsto dalla bozza di regolamento circa la formazione dell'elenco in questione.
Va detto, poi, che quanto espresso dal Consiglio di Stato va nella direzione stessa delle "perplessit�" espresse da diversi addetti ai lavori, compreso chi scrive, i quali in forma pi� o meno esplicita hanno visto nella formulazione della legge 109/05, la volont� da parte delle universit� di entrare prepotentemente nel "mercato" del lavoro archeologico, diventare essi stessi soggetti del mercato stesso e farne una ulteriore fonte di finanziamento.
Una riprova di questo si ha, per cominciare, nell'articolo 2 - ter del decreto legge n. 63 del 2005, come convertito dalla legge n. 109 del 2005, laddove il Ministero si impegna ad emanare un apposito decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, sentita una rappresentanza dei dipartimenti
archeologici universitari, destinato a disciplinare i criteri
per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo
modalit� di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
In questo caso, e in maniera nemmeno tanto velata, gli
istituti universitari, divengono attori principali, insieme al
Ministero per i Beni e le Attivit� Culturali, della
formazione dell'elenco in questione; per legge sono
esclusi da tale atto proprio i soggetti maggiormente
interessati ad esso: gli archeologi.
Il successivo punto del Parere, riguardante la definizione
non chiara di "istituti archeologici universitari" e di
"dipartimenti archeologici universitari" che si ritrova nella
bozza di regolamento, sempre a proposito dei soggetti
coinvolti nella formulazione dell'elenco in questione,
conclude le osservazioni in proposito con la proposta di
coinvolgere, in sostituzione il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universit� e della Ricerca nel compito di costituire
una adeguata rappresentanza del mondo accademico,
sentite tutte le Universit� interessate; ancora una volta
senza neanche preoccuparsi di coinvolgere in alcun modo
gli archeologi.
Se qualcuno si illudeva di vedere nel parere del Consiglio
di Stato un'aperta e radicale critica allo spirito della Legge
109/05 e del suo regolamento attuativo in corso di formulazione, dovr� ricredersi; per i diretti interessati non cambia nulla. Essi non vengono mai menzionati, in dieci pagine di testo, come soggetti attivi e presenti; il perch� � intuibile: perch� come soggetti gli archeologi semplicemente non esistono; e questo � ulteriormente rimarcato laddove si precisa che non esiste un loro albo e che l'elenco che si andr� formando non deve in nessun modo finire per farne le funzioni (pag. 5, comma 7).
Certo questa possibilit� non sembra affatto sussistere (sia che gli si voglia dare un risvolto positivo o negativo), perch� l'elenco in questione conterr� l'indicazione di soggetti di natura disparata; laddove si indicano, infatti, istituti e soggetti con una particolare qualificazione nel campo dell'archeologia, all'atto pratico si intenderanno istituti universitari, istituti di ricerca (italiani e stranieri) ed infine societ� specializzate nella fornitura di tali servizi, ovvero cooperative. Un'albo professionale � tutt'altra cosa.
Il comma conclude affermando: "Occorre, pertanto, che il Ministero della Giustizia valuti la compatibilit� della disciplina Dei criteri per la tenuta di detto elenco (ad esempio, della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3 dello schema, ovvero di quella di cui all'articolo 12) con il sistema degli ordini professionali, anche nella prospettiva della sua riforma, soprattutto, con riguardo alle professioni attualmente non "regolamentate", ma comunque "riconosciute" di fatto".
Se per caso non lo avevamo ancora capito la nostra �, appunto, una professione "riconosciuta di fatto" al pari delle badanti e delle collaboratrici domestiche !

Badwila





Allegria gente ... Anche secondo il Consiglio di Stato quella dell'archeologo � una professione non regolamentata ma riconosciuta di fatto; ma siamo in buona compagnia !
La borrominiana prospettiva di Palazzo Spada, a Roma, sede del Consiglio di Stato
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