Nonostante tutti i siti internet specializzati ne abbiano dato prontamente la notizia, sembra ci sia stato al tempo stesso un tacito accordo per mantenere la cosa sotto silenzio; non si spiega altrimenti come mai non si sia data notizia dell'approvazione della nuova legge sul sito del Ministero per le Infrastrutture. Comunque la nuova iniziativa del Ministro Lunardi era nota da tempo anche a chi, come il sottoscritto, non si tiene aggiornato sfogliando la Gazzetta Ufficiale tutti i mesi, ma, come avviene ormai da almeno un decennio, mentre la figura dell'archeologo si delinea anche a livello legislativo (nel bene e nel male), sono proprio gli archeologi quelli che non fanno pressione e non reclamano dal mondo del lavoro quanto gli spetta. Un esempio � l'applicazione agli archeologi di quanto prescritto dal Contratto degli Edili, applicazione mai avvenuta e che, di questo passo, non avverr� mai. L'archeologia preventiva diventa legge e si applicher� a tutti i lavori che comportano nuova edificazione o scavi a una profondit� maggiore di quella gi� raggiunta dagli immobili esistenti. Il Senato ha convertito in legge il Dl 63/2005 con le norme su questa nuova procedura (ufficialmente definita �Verifica preventiva dell'interesse archeologico�). Il nuovo sistema dovrebbe essere ormai operativo (dal giorno successivo alla pubblicazione in �Gazzetta� legge di conversione) ed applicato in maniera generalizzata praticamente a tutti i lavori pubblici. La norma infatti d� attuazione all'articolo 28 comma 4 del Dlgs 42/2004 (il codice Urbani sui beni culturali), il quale a sua volta prevede che per le �opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico� il sovrintendente pu� decidere saggi archeologi preventivi �a spese del committente dell'opera pubblica�. Come accade pi� o meno per tutte le leggi italiane, anche in questo caso il testo si limita ad enunciazioni di principio lasciando poi ai soggetti, pubblici o privati, una certa discrezionalit� nell'attuazione. Ma quello che veramente stupisce � la scelta di attribuire all'Universit� poteri di tutela del patrimonio archeologico, che in Italia sono competenza dello Stato attraverso il Ministero dei Beni Culturali, che li ha sempre esercitati garantendo un buon controllo del territorio anche nelle ristrettezze economiche a cui � da sempre esposto. Invece di puntare ad un potenziamento del Ministero si � scelto di delegare la tutela a soggetti privati, tali sono di fatto in questo caso i Dipartimenti Universitari, senza la necessaria mediazione delle Soprintendenze. E' vero che il testo prende in considerazione anche l'opera di "soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia", ovvero gli archeologi, ma non � difficile immaginare con quanta rapidit� le associazioni di caporalato che gestiscono il lavoro degli archeologi stessi, soprattutto quelli pi� giovani, riusciranno ad impadronirsi delle procedure per l'applicazione pratica del dettato della nuova legge. In pi� la legge stessa, in maniera non esplicita, leggittimer� la comparsa di un nuovo soggetto sfruttatore, accanto alle cooperative, ovvero quegli stessi Dipartimenti Universitari a cui � affidata in primo luogo la raccolta, elaborazione e validazione dei dati provenienti dalle indagini archeologiche preliminari. Non � difficile immaginare che, nell'ottica del risparmio, i soggetti appaltanti preferiranno di gran lunga affidare tale compito ad un istituto universitario, o ad una cooperativa, i quali incaricheranno del lavoro giovani neo laureati pagati poche centinaia di Euro. In somma tanti buoni propositi si tramuteranno in nuove forme di sfruttamento nei confronti degli studenti, nel tentativo di realizzare una riforma a costo zero (o quasi), tra l'interesse economico dei soggetti privati e le esigenze di tutela dello Stato. Inoltre stupisce e preoccupa la volont� di istituire elenchi di operatori (archeologi) non solo presso le Soprintendenze (come sarebbe logico), ma, ancora una volta, anche presso i Dipartimenti Universitari, con la prevedibile conseguenza di leggittimare ulteriormente tali soggetti a diventare gestori (pi� o meno occulti) dell'attivit� degli archeologi anche a fini economici; un nuovo caporalato che si aggiunge a quello delle cooperative. Badwila |