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Nonostante tutti i siti internet specializzati ne abbiano dato
prontamente la notizia, sembra ci sia stato al tempo stesso un tacito
accordo per mantenere la cosa sotto silenzio; non si spiega
altrimenti come mai non si sia data notizia dell'approvazione della

nuova legge
sul sito del Ministero per le Infrastrutture.

Comunque la nuova iniziativa del Ministro Lunardi era nota da
tempo anche a chi, come il sottoscritto, non si tiene aggiornato
sfogliando la
Gazzetta Ufficiale tutti i mesi, ma, come avviene
ormai da almeno un decennio, mentre la figura dell'archeologo si
delinea anche a livello legislativo (nel bene e nel male), sono proprio
gli archeologi quelli che non fanno pressione e non reclamano dal
mondo del lavoro quanto gli spetta. Un esempio � l'applicazione
agli archeologi di quanto prescritto dal
Contratto degli Edili, applicazione mai avvenuta e che, di questo passo, non avverr� mai.

L'archeologia preventiva diventa legge e si applicher� a tutti i lavori che comportano nuova edificazione o scavi a una profondit� maggiore di quella gi� raggiunta dagli immobili esistenti. Il Senato ha convertito in legge il
Dl 63/2005 con le norme su questa nuova procedura (ufficialmente definita �Verifica preventiva dell'interesse archeologico�). Il nuovo sistema dovrebbe essere ormai operativo (dal giorno successivo alla pubblicazione in �Gazzetta� legge di conversione) ed applicato in maniera generalizzata praticamente a tutti i lavori pubblici.
La norma infatti d� attuazione
all'articolo 28 comma 4 del Dlgs 42/2004 (il codice Urbani sui beni culturali), il quale a sua volta prevede che per le �opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico� il sovrintendente pu� decidere saggi archeologi preventivi �a spese del committente dell'opera pubblica�.

Come accade pi� o meno per tutte le
leggi italiane, anche in questo caso il
testo si limita ad enunciazioni di principio
lasciando poi ai soggetti, pubblici o
privati, una certa discrezionalit�
nell'attuazione. Ma quello che veramente
stupisce � la scelta di attribuire
all'Universit� poteri di tutela del
patrimonio archeologico, che in Italia
sono competenza dello Stato attraverso
il Ministero dei Beni Culturali, che li ha sempre esercitati garantendo un buon controllo del territorio anche nelle ristrettezze economiche a cui � da sempre esposto.

Invece di puntare ad un potenziamento del Ministero si � scelto di delegare la tutela a
soggetti privati, tali sono di fatto in questo caso i Dipartimenti Universitari, senza la necessaria mediazione delle Soprintendenze. E' vero che il testo prende in considerazione anche l'opera di "soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia", ovvero gli archeologi, ma non �
difficile immaginare con quanta rapidit� le
associazioni di caporalato che gestiscono il
lavoro degli archeologi stessi, soprattutto quelli pi�
giovani, riusciranno ad impadronirsi delle
procedure per l'applicazione pratica del dettato
della nuova legge.

In pi� la legge stessa, in maniera non esplicita,
leggittimer� la comparsa di un nuovo
soggetto
sfruttatore
, accanto alle cooperative, ovvero
quegli stessi Dipartimenti Universitari a cui �
affidata in primo luogo la
raccolta, elaborazione
e validazione
dei dati provenienti dalle indagini
archeologiche preliminari. Non � difficile
immaginare che, nell'ottica del risparmio, i soggetti
appaltanti preferiranno di gran lunga affidare tale
compito ad un istituto universitario, o ad una
cooperativa, i quali incaricheranno del lavoro
giovani neo laureati pagati poche centinaia di Euro.
In somma tanti buoni propositi si tramuteranno in
nuove forme di sfruttamento nei confronti degli studenti, nel tentativo di realizzare una riforma a costo zero (o quasi), tra l'interesse economico dei soggetti privati e le esigenze di tutela dello Stato.

Inoltre stupisce e preoccupa la volont� di istituire
elenchi di operatori (archeologi) non solo presso le Soprintendenze (come sarebbe logico), ma, ancora una volta, anche presso i Dipartimenti Universitari, con la prevedibile conseguenza di leggittimare ulteriormente tali soggetti a diventare gestori (pi� o meno occulti) dell'attivit� degli archeologi anche a fini economici; un nuovo caporalato che si aggiunge a quello delle cooperative.

Badwila




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