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Non � poi cos� male la Legge Biagi (o no ?)

La c.d. legge Biagi (
Legge 14 febbraio 2003, n. 30)
intitolata "Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro" come ricordiamo tutti � stata
varata dal secondo governo Berlusconi, e nonostante
prenda il nome dal giuslavorista Marco Biagi che vi ha
contribuito come consulente, viene anche ricordata
come legge 30, legge Maroni o legge Sacconi (firmatari
ed esponenti del governo che l'ha emanata). In realt� �
improprio attribuire la regolamentazione del mercato del
lavoro alla legge 30/2003, in quanto quest'ultima � solo
una legge delega al Governo; ad essa ha fatto seguito il
D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", che � invece la fonte normativa definitiva.
Il decreto n. 276/2003 � stato poi modificato da alcuni decreti legislativi: il D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, c.d. correttivo del D. Lgs. n. 276/2003; la legge n. 80/2005; ma sopratutto la legge Legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha dato attuazione al Protocollo sul Welfare del luglio 2007. Tra le altre novit� � scomparsa la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e il lavoro a chiamata (tranne che nel turismo e nel settore dello spettacolo), mentre il lavoro a tempo determinato � stato limitato a casi meno generici.

Secondo i sostenitori di questa riforma, aumentando la flessibilit� in ingresso nel mondo del lavoro, si produce un aumento del tasso di occupazione e si va a sostituire gradatamente uno strumento, ritenuto dagli stessi obsoleto, come quello della "concertazione" tra le parti sociali. Le cose stanno pi� o meno cos�; infatti la riforma in questione � anche figlia di questa brutta bestia che chiamiamo "
globalizzazione", e che ha messo l'Italia (e l'Europa) di fronte alla necessit� di competere con  economie e mercati molto pi� "flessibili" e molto meno "protetti" del nostro (Cina, India, Sud Est Asiatico in generale).
Per poter reggere la concorrenza la riforma non a fatto altro che adeguare il pi� possibile il nostro mercato del lavoro, alle regole (o alla mancanza di regole) che rendono forti quelle economie emergenti.
Tuttavia alla prevista maggiore flessibilit� non ha fatto seguito una riforma parallela sugli ammortizzatori sociali, tramutando di fatto situazioni di lavoro flessibile in situazioni di lavoro "precario" (il c.d.
precariato "stabile"), e soprattutto non si � venuto a creare un contesto economico nel quale fosse facile e rapido il "ricollocamento" nel mondo del lavoro.
La situazione � differente in altri Paesi, come gli USA, dove ad un mercato del lavoro molto pi� flessibile si accompagna, fin dal dopoguerra, una notevole facilit� a trovare un nuovo impiego in tempi rapidi per tutte le fasce di et� che compongono la forza-lavoro, e la presenza di potenti ammortizzatori sociali che a noi sono negati.
Tra le varie conseguenze della riforma vi � quella (forse la pi� grave e ben nota) secondo cui i lavoratori precari hanno un accantonamento pensionistico inferiore ai loro colleghi con contratti tipici. Questa situazione, combinata al progressivo invecchiamento della popolazione del nostro paese, ha fatto emergere la necessit� sempre crescente di integrare le pensioni statali (gestite dall'Inps e dall'Impdap) con fondi pensione privati, il cui rischio tuttavia ricade totalmente sul sottoscrittore.
L'elevato numero di forme contrattuali previste, inoltre, ha, in molti casi, disorientato le aziende (soprattutto quelle medio-piccole), spingendole a sfruttare solo una piccola percentuale dell'ampio ventaglio di soluzioni messo a disposizione. Forme come il lavoro condiviso, il lavoro a chiamata o lo staff leasing risultano cos� poco o per nulla usate.
Il lavoro precario infine crea delle situazioni economiche complicate (se non drammatiche) per i dipendenti con contratti "atipici" che, in quanto precari, non sono in grado di poter fornire le garanzie reali di un salario nel lungo periodo, lasciandoli in evidente difficolt� nel momento in cui sono costretti, anche in et� avanzata, a richiedere denaro agli istituti di credito per far fronte sia alle piccole spese quotidiane che ad oneri maggiori come l'acquisto della casa.

Che ci piaccia o meno la Legge 30/2003, e derivati, interessa anche gli archeologi, lavoratori precari e flessibili a tutti gli effetti.
Tra le tante trasformazioni che hanno interessato il mercato del lavoro, infatti, quella che pi� interessa gli archeologi, � la comparsa di grandi e medi soggetti appaltanti operanti nell'ambito dei lavori pubblici e delle grandi opere infrastrutturali, e la quasi totale scomparsa di quelle piccole e medie cooperative che erano riuscite a sopravvivere almeno fino alla prima met� degli anni '90.
Attualmente molti di noi si trovano a lavorare per grandi ditte, che in alcuni casi continuano a chiamarsi in maniera impropria
Cooperative, le quali vivono di piccoli e grandi subappalti, fornendo manodopera specializzata e non specializzata sui cantieri.
Non conosco le varie situazioni esistenti in tutta Italia, e non mi sembra che il recente censimento abbia messo in chiaro questo punto (anche per l'esiguit� del campione risultante), ma a Roma esistono ed operano meno di dieci soggetti del genere che si spartiscono regolarmente il territorio, i cantieri e i relativi subappalti. Mi risulta che raramente queste "ditte" si siano avvalse delle forme contrattuali previste dalla riforma del mercato del lavoro, per assumere gli archeologi (che quasi mai sono dipendenti in pianta stabile). Piuttosto sembra ancora molto utilizzata la vecchia "
lettera d'incarico"; documento che, applicato a forme di lavoro a termine ma artificiosamente protratto nel tempo anche per periodi di anni, equivale un po' a dire che di fatto costoro lavorano in nero, avendo per� una quantit� di oneri gravanti sulle loro spalle.

Ancora una volta gli archeologi italiani, forse per la giovane et� della maggior parte di loro, non sembrano in grado (o non lo vogliono) di cogliere nelle pieghe dell'attuale legislatura quegli aspetti che potrebbero sostanzialmente migliorare la loro situazione lavorativa (e retributiva).
Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con societ�, ditte e/o cooperative, mascherati da lavoro autonomo, dovrebbe venire in aiuto
l'Art. 69. (Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto), che ai capp. 1 e 2 recita "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti".
Oggi gli archeologi si guardano bene dal denunciare queste situazioni di fatto illegali, dato che sarebbero i primi a rimetterci il precario posto di lavoro; ma questo accade anche perch� la sostanziale "codardia" che li caratterizza impedisce una mobilitazione generale della categoria su questo punto fondamentale.
Non mancano poi aspetti che riguardano quelli che sono ormai da tempo dei "
diritti acquisiti" ed elementari di ogni lavoratore e lavoratrice, come all'Art. 66. (Altri diritti del collaboratore a progetto), che al cap. 1 recita "La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo"; ed al cap. 3 "In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva pi� favorevole disposizione del contratto individuale".
Oggi l'Italia � l'unico paese in Europa (credo) dove una categoria di lavoratrici (le archeologhe) non ha il diritto ad avere un figlio e mantenere, al tempo stesso, il proprio posto di lavoro. Poi si riempiono la bocca di sermoni sulla famiglia, la vita, gli embrioni ... e noi li votiamo.
Infine al
cap. 4 " Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonch� le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001".
Sembrano dati scontati, ma recenti gravi fatti di cronaca dimostrano che tanto scontati non lo sono.

Il caso
dell'Art. 86. (Norme transitorie e finali), risulta poi alquanto singolare (almeno per chi scrive); al capo 2, infatti, recita: "Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attivit�, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo".
Non si capisce il rimando al rapporto di "
associazione in partecipazione", che non viene mai trattato dalla legge in questione, e che, di fatto, non � un vero e proprio contratto di lavoro ma piuttosto un semplice patto con il quale una parte (l'associante) attribuisce ad un'altra (l'associato) il diritto ad partecipazione agli utili (e alle perdite) di una impresa o di uno o pi� affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato.
Tuttavia il principio sancito da questo articolo della legge � sacrosanto, se potesse essere applicato alle varia forme di contratto di lavoro a termine. Non sto qui a ricordare che "tutti" gli archeologi in Italia dovrebbero rivendicare il diritto ad essere assunti e retribuiti secondo quanto previsto dal
contratto nazionale dei lavoratori edili.

Per concludere � interessante leggere quanto riportato dagli
Art. 4, 5 e 6. (Agenzie per il lavoro): "Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivit� di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attivit� di cui all'articolo 20;
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivit� specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
Requisiti giuridici e finanziari
I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di societ� di capitali, ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societ� di persone;
Regimi particolari di autorizzazione
Sono autorizzate allo svolgimento della attivit� di intermediazione le universit� pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attivit� senza finalit� di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonch� l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
Sono altres� autorizzati allo svolgimento della attivit� di intermediazione, secondo le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attivit� senza finalit� di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonch� l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17".
A questo proposito non si pu� non ricordare che la recente
legge 25 giugno 2005, n. 109 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale (la legge per l'archeologia preventiva), ha dato mandato "anche" agli istituti universitari di intervenire direttamente nell'elaborazione ed attuazione degli interventi, mediante prestazione di manodopera pi� o meno specializzata, e ricavandone, altres�, cospicui finanziamenti.
Non si riscontra un palese conflitto tra le due leggi ?
Qualcuno dovrebbe farglielo notare.

Badwila




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