A proposito de libero esercizio della professione di guida turistica; la vicenda del "concorso" bandito e svolto dalla Provincia di Roma, la legislazione comunitaria e quella italiana a confronto. Anche non essendone personalmente interessato, so che si sono ormai svolti, presso la Provincia di Roma, i colloqui finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivit� di guida turistica nell'ambito dello stesso territorio provinciale. Si tratta di quello che, alcuni anni fa, era stato bandito come "concorso" per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione (il c.d. patentino), e che, in seguito alla comparsa di specifiche disposizioni della Comunita Europea in materia di libere professioni e prestazioni di servizi, solo in parte recepite dalla legislazione italiana (d.d. Decreto Bersani del 15/03/2007), � stato trasformato in una "verifica" del possesso di determinati requisiti (conoscenza del territorio e di almeno una lingua straniera). Si tratta, insomma, dell'esito (si spera definitivo) di una vicenda tutt'altro che chiara, nata da un lato dalla volont� da parte dell'Amministrazione Provinciale di NON RESTITUIRE agli interessati la somma di � 70,00 che essi avevano sborsato quale "tassa" per la partecipazione alla prova stessa (nel momento in cui il rilascio dell'abilitazione era divenuto del tutto inutile), ma anche dall'inevitabile scaturire di tendenze "protezionistiche" di fronte alla prospettiva dell'arrivo di professionisti provenienti dagli altri stati membri della U.E. La palese "illegalit�" di quanto avvenuto entro le mura di Palazzo Valentini, traspare anche solo dalla lettura dell'art 10 del Decreto Bersani stesso (http://www.camera.it/parlam/leggi/01135l.htm), dove si afferma che la verifica delle competenze specifiche si giustifica "solo" quando esse "non siano state oggetto del corso di laurea". Insomma, un laureato in archeologia o storia dell'arte, che possa dimostrare, curriculum alla mano, di aver sostenuto anche esami di lingua straniera (o magari di aver seguito corsi specifici), non dovrebbe avere nessun obbligo di sottoporsi a tale verifica. Per altro nello stesso testo si precisa che tali verifiche, istituite presso regioni e province, hanno carattere "non vincolante", e pi� avanti si torna a ribadire che: "Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non pu� essere negato l'esercizio dell'attivit� di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi". E conclude precisando che: "I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attivit� di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessit� di alcuna autorizzazione, n� di abilitazione, sia essa generale o specifica". Insomma, Io laureato in Lettere, con indirizzo storico artistico o archeologico, in grado di parlare una o pi� lingue straniere, sono automaticamente abilitato a svolgere la professione di guida turistica; potr� farlo, ad esempio, nell'ambito di una associazione culturale o un Tour Operator. L'aver sostenuto una "verifica" presso la mia regione o provincia di appartenenza, potr� rappresentare, semmai, un titolo di merito in pi�, ma che non incrementa in nessun modo il mio diritto fondamentale al libero esercizio della professione. Credo, nonostante l'et�, di essere ancora in grado di leggere e comprendere la lingua italiana, e questo � proprio quanto si evince dalla lettura del Decreto Bersani. Si noter� che la direttiva europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla libera circolazione delle medesime in ambito comunitario � la n� 36 datata al 7 settembre 2005, mentre la legislazione italiana l'ha recepita, con il Decreto Bersani, solo nel marzo 2007. non escludo che dietro questo ritardo vi siano state pressioni da parte di associazioni di categoria preoccupate per la possibile concorrenza di prestatori d'opera e professionisti provenienti dai paesi della Comunit� Europea. Del resto di tali preoccupazioni si � fatta interprete l'Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT NEWS (http://liberalizzazioneguideturistiche.blogspot.com), con un comunicato del 12 aprile 2007, nel quale si paventava proprio tale possibilit� e si dava un'interpretazione in senso restrittivo della legislazione italiana in materia. Si tratta, tutto sommato, di una reazione del tutto giustificabile da parte di una associazione di categoria la quale raccoglie professionisti che nella maggior parte dei casi svolgono un lavoro precario, saltuario e che raramente garantisce continuit� e retribuzioni adeguate. Per definire i termini della questione vale la pena di leggere, una volta per tutte, quello che testualmente riporta la Direttiva del Parlamento Europeo n� 36/2005, per l'appunto relativa al "riconoscimento delle qualifiche professionali" (http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1E240D53-700A-4BCB-8092-F5B2127F78D5/0/Direttiva_2005_36.pdf). Al titolo II, art 5 il testo specifica che "gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro": questo avviene quando il professionista risulti legalmente residente nello stato ove intende svolgere la sua professione; ma se lo stato in cui il professionista risiede ha regolamentato in qualche modo lo svolgimento della professione (o la relativa formazione) e se il professionista stesso dimostra di attenersi a tale regolamentazione, egli ha facolt� di svolgere la medesima in altri stati membri della CE (tit. II, art. 5, cap. 2). Rimane comunque acclarata la circostanza secondo cui il professionista che non stabilisce legalmente la propria residenza sul territorio di uno stato membro, potr� svolgervi la propria professione solo in maniera occasionale; "Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione � valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicit� e della sua continuit�". In questa specifica circostanza il professionista � sottoposto alle norme professionali e condizioni disciplinari, relative alla professione svolta, vigenti nel paese comunitario ospitante. Credo che proprio in questi giorni d'estate alcune migliaia di giovani, provenienti da Roma e dalla provincia, si stiano confrontando con un tema attinente ad argomenti relativi alla storia e al patrimonio storico artistico del Lazio; in seguito dovranno sostenere un colloquio sull'argomento stesso nella lingua straniera da loro scelta. Per questo motivo la commissione esaminatrice � composta da insegnanti di svariate lingue europee ed extraeuropee, Oltre che dei professionisti incaricati di valutare la preparazione dei singoli sulla storia e l'arte della regione. Il tutto per conseguire una "abilitazione" (cartacea o su chiss� quale altro supporto) che l'Europa ha reso ormai del tutto inutile. 07/08/2008 Badwila |