LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36

 

Legge  quadro  sulla  protezione dalle esposizioni a campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici.

 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

la seguente legge:

                               Art 1.

                       (Finalita' della legge)

 

   1.   La  presente  legge  ha  lo  scopo  di  dettare  i  princi'pi

fondamentali diretti a:

   a)  assicurare  la  tutela  della  salute  dei  lavoratori,  delle

lavoratrici  e  della  popolazione  dagli  effetti dell'esposizione a

determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

   b)  promuovere  la  ricerca  scientifica  per la valutazione degli

effetti  a  lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in

applicazione  del  principio  di precauzione di cui all'articolo 174,

paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;

   c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere

l'innovazione   tecnologica  e  le  azioni  di  risanamento  volte  a

minimizzare l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici

ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

   2.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento

e   di   Bolzano  provvedono  alle  finalita'  della  presente  legge

nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti

e  delle  relative  norme di attuazione e secondo quanto disposto dai

rispettivi ordinamenti.

 

          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto

          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il

          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note all'art. 1:

              - L'art. 32 della Costituzione e' il seguente:

              "Art.  32.  -  La  Repubblica  tutela  la  salute  come

          fondamentale   diritto  dell'individuo  e  interesse  della

          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti.

              Nessuno   puo'   essere   obbligato  a  un  determinato

          trattamento  sanitario se non per disposizione di legge. La

          legge  non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal

          rispetto della persona umana".

              - Il  paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo

          dell'Unione europea e' il seguente:

              "2.  La  politica della Comunita' in materia ambientale

          mira  a  un  elevato livello di tutela, tenendo conto della

          diversita'  delle  situazioni  nelle  varie  regioni  della

          Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e

          dell'azione  preventiva, sul principio della correzione, in

          via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente,

          nonche' sul principio "chi inquina paga .

              In   tale   contesto,   le   misure  di  armonizzazione

          rispondenti   ad   esigenze   di  protezione  dell'ambiente

          comportano,   nei   casi   opportuni,   una   clausola   di

          salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per

          motivi   ambientali   di   natura   non  economica,  misure

          provvisorie   soggette  ad  una  procedura  comunitaria  di

          controllo".

 

                               Art. 2.

                      (Ambito di applicazione)

 

   1.  La  presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le

apparecchiature  per  usi  civili, militari e delle forze di polizia,

che   possano   comportare   l'esposizione   dei   lavoratori,  delle

lavoratrici  e  della  popolazione  a  campi  elettrici, magnetici ed

elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

 

   In  particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed

agli  impianti  radioelettrici  compresi  gli  impianti per telefonia

mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

   2.  Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi

di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli

apparecchi   ed  ai  dispositivi  di  uso  domestico,  individuale  e

lavorativo  si  applicano  esclusivamente le disposizioni di cui agli

articoli 10 e 12 della presente legge.

   3.  Nei  riguardi  delle  Forze armate e delle Forze di polizia le

norme  della  presente  legge  sono  applicate  tenendo  conto  delle

particolari  esigenze  al  servizio  espletato,  individuate  con  il

decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

   4.  Restano  ferme  le competenze in materia di sicurezza e salute

dei  lavoratori  attribuite  dalle  disposizioni  vigenti  ai servizi

sanitari  e  tecnici  istituiti per le Forze armate e per le Forze di

polizia;  i  predetti  servizi  sono  competenti altresi' per le aree

riservate  od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze

individuate con il decreto di cui al comma 3.

 

                               Art. 3.

                            (Definizioni)

 

   1.  Ai  fini dell'applicazione della presente legge si assumono le

seguenti definizioni:

   a)  esposizione:  e' la condizione di una persona soggetta a campi

elettrici,  magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di

origine artificiale;

   b)  limite  di  esposizione:  e'  il  valore  di  campo elettrico,

magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,

definito  ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non

deve  essere  superato  in  alcuna  condizione  di  esposizione della

popolazione  e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1,

comma 1, lettera a);

   c)  valore  di  attenzione:  e'  il  valore  di  campo  elettrico,

magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,

che  non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e

nei  luoghi  adibiti  a permanenze prolungate per le finalita' di cui

all'articolo  1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di

cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine

e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

   d) obiettivi di qualita' sono:

   1)   i   criteri   localizzativi,  gli  standard  urbanistici,  le

prescrizioni  e  le  incentivazioni  per  l'utilizzo  delle  migliori

tecnologie  disponibili,  indicati  dalle  leggi regionali secondo le

competenze definite dall'articolo 8;

   2)  i  valori  di  campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,

definiti  dallo  Stato  secondo  le previsioni di cui all'articolo 4,

comma  1,  lettera  a),  ai  fini  della  progressiva  miticizzazione

dell'esposizione ai campi medesimi;

   e)   elettrodotto:   e'  ]'insieme  delle  lineeelettriche,  delle

sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

   f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di

esposizione  dei  lavoratori  e  delle  lavoratrici  che, per la loro

specifica  attivita'  lavorativa,  sono  esposti  a  campi elettrici,

magnetici ed elettromagnetici;

   g)  esposizione  della popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai

campi   elettrici,   magnetici   ed  elettromagnetici.  ad  eccezione

dell'esposizione  di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per

scopi diagnostici o terapeutici;

   h)  stazioni  e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu'

trasmettitori,  nonche'  ricevitori,  o un insieme di trasmettitori e

ricevitori,  ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in

una  data  postazione  ad  assicurare un servizio di radiodiffusione,

radiocomunicazione o radioastronomia,

   i)  impianto  per  telefonia mobile: e' la stazione radio di terra

del servizio di telefonia

 

   mobile,  destinata  al collegamento radio dei terminali mobili con

la rete del servizio di telefonia mobile;

   l) impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per

il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

 

                               Art. 4.

                       (Funzioni dello Stato)

 

   1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

   a)  alla  determinazione  dei limiti di esposizione, dei valori di

attenzione  e  degli obiettivi di qualita', in quanto valori di campo

come  definiti  dall'articolo  3,  comma 1, lettera d), numero 2), in

considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di

criteri  unitari e di' normative omogenee in relazione alle finalita'

di cui all'articolo 1;

   b)  alla  promozione  di attivita' di ricerca e di sperimentazione

tecnico-scientifica,   nonche'  al  coordinamento  dell'attivita'  di

raccolta,  di  elaborazione  e  di  diffusione  dei  dati, informando

annualmente  il  Parlamento  su  tale  attivita',  in  particolare il

Ministro della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche

e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo

scientifico,  un  programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di

cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi

all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

   c)  all'istituzione  del  catasto nazionale delle sorgenti fisse e

mobili  dei  campi  elettrici,  magnetici ed elettromagnetici e delle

zone territoriaIi interessate, al fine di rilevare i livelli di campo

presenti nell'ambiente;

   d)  alla  determinazione  dei criteri di elaborazione dei piani di

risanamento   di   cui  all'articolo  9,  comma  2,  con  particolare

riferimento  alle  priorita' di intervento, ai tempi di attuazione ed

alle  modalita'  di  coordinamento  delle  attivita' riguardanti piu'

regioni  nonche'  alle  migliori  tecnologie  disponibili  per quanto

attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

   e)   all'individuazione   delle   tecniche  di  misurazione  e  di

rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

   f)  alla  realizzazione  di  accordi di programma con i gestori di

elettrodotti  ovvero  con i' proprietari degli stessi o delle reti di

trasmissione  o  con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilita'

nonche' con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e

telefonia  mobile,  al  fine  di  promuovere tecnologie e tecniche di

costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni

nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

   g)  alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione

superiore a 150 kV;

   h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di

rispetto  per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto

non e' consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,

scolastico,  sanitario  ovvero ad uso che comporti una permanenza non

inferiore a quattro ore.

   2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi

di    qualita',    le   tecniche   di   misurazione   e   rilevamento

dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di

fasce  di  rispetto  per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere

a),  e)  e  h),  sono  stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge:

   a)  per  la  popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con

il  Ministro della sanita', sentiti il Comitato di cui all'articolo 6

e  le  competenti  Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29

agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";

   b)   per   i  lavoratori  e  le  lavoratrici,  ferme  restando  le

disposizioni  previste  dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626,  e  successive  modificazioni,  con  decreto  del Presidente del

Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro della sanita',

sentiti  i  Ministri  dell'ambiente  e  del lavoro e della previdenza

sociale,   il   Comitato  di  cui  all'articolo  6  e  le  competenti

Commissioni   parlamentari,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza

unificata.  Il  medesimo  decreto  disciplina, altresi', il regime di

sorveglianza    medica    sulle    lavoratrici   e   sui   lavoratori

professionalmente esposti.

   3.  Qualora  entro il termine previsto dal comma 2 non siano state

raggiunte  le  intese  in sede di Conferenza unificata, il Presidente

del  Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i

decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

   4.  Alla  determinazione  dei criteri di elaborazione dei piani di

risanamento,  ai  sensi  del  comma 1, lettera d), si provvede, entro

centoventi  giomi  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente

legge,  con  decreto  del  Presi'dente del Consiglio dei ministri, su

proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  sentiti  il  Comitato di cui

all'articolo 6 e la Conferenza unificata.

   5.  Le  regioni  adeguano  la  propria  legislazione  ai limiti di

esposizione,   ai   valori   di   attenzione  e,  limitatamente  alla

definizione  di'  cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2),

agli obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2 del

presente articolo.

   6.  Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la

spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003

per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni

annue  a decorrere dall'anno 2001 per le attivita' di cui al comma 1,

lettera  c),  e  di  lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,

2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al

comma  1,  lettera f), nonche' per gli ulteriori accordi di programma

di cui agli articoli 12 e 13.

 

          Note all'art. 4:

              - L'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

          281, e' il seguente:

              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e

          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed

          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti

          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei

          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza

          Stato-regioni.

              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'

          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per

          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro

          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione

          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente

          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente

          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -

          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque

          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della

          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti

          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'

          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia

          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'

          convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

              Le  sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio

          dei  Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari

          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal

          Ministro dell'interno".

              - Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626,

          recante  attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,

          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,

          90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il

          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori

          durante  il lavoro, e' pubblicato nel supplemento ordinario

          alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994.

 

                               Art. 5.

          (Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

           Procedimento di autorizzazione alla costruzione

                  e all'esercizio di elettrodotti)

 

   1.  Al  fine  di  tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito

regolamento  adottato,  entro centoventi giorni dalla data di entrata

in  vigore  della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, e dell'articolo 29, comma 2,

lettera  g),  del  decreto  legislativo  31  marzo  1999,  n. 112, su

proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivita'

culturali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite

le   competenti   Commissioni   parlamentari,  sono  adottate  misure

specifiche  relative  alle  caratteristiche tecniche degli impianti e

alla   localizzazione   dei   tracciati   per  la  progettazione.  la

costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia

mobile  e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate

le  particolari  misure  atte ad evitare danni ai valori ambientali e

paesaggistici  e  possono essere adottate ulteriori misure specifiche

per  la  progettazione,  la costruzione e la modifica di elettrodotti

nelle  aree  soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali,

nonche' da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a

tutela    degli   interessi   storici,   artistici,   architettonici,

archeologici,  paesaggistici  e  ambientali,  fermo  restando  quanto

disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di

beni  culturali  e  ambientali,  approvato con decreto legislativo 29

ottobre  1999,  n.  490,  e  fermo  restando il rispetto dei predetti

vincoli e strumenti di pianificazione.

   2.  Con  il  medesimo  regolamento di cui al comma 1 sono adottate

misure  di  contenimento  del rischio elettrico degli impianti di cui

allo  stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione

e di collisione dell'avifauna.

   3.  Con  il medesimo regolamento di cui al comma 1 e' definita una

nuova  disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione

e  all'esercizio  degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV,

in  modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge,

ferme  restando  le vigenti disposizioni in materia di valutazione di

impatto  ambientale.  Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti

criteri e principi:

   a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;

   b)  individuazione  delle  tipologie  di'  infrastrutture a minore

impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;

   c)  concertazione  con  le  regioni  e gli enti locali interessati

nell'ambito   dei  procedimenti  amministrativi  di  definizione  dei

tracciati;

   d)  individuazione  delle  responsabilita'  e  delle  procedure di

verifica e controllo,

   e) riordino delle procedure relative alle servitu' di elettrodotto

e ai relativi indennizzi;

   f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

   4.  Le  norme,  anche  di  legge,  che disciplinano i procedimenti

indicati  al  comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo

comma,  sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei

regolamento medesimo.

 

          Note all'art. 5:

              - L'art.  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n.

          400, e' il seguente:

              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il

          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la

          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta

          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi

          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'

          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali

          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle

          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle

          norme regolamentari".

              - L'art.   29,   comma   2,  lettera  g),  del  decreto

          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:

              "2.  Sono  conservate,  inoltre, allo Stato le funzioni

          amministrative concernenti:

                a)-f)  (omissis);

                g) la  costruzione  e  l'esercizio  degli impianti di

          produzione  di energia elettrica di potenza superiore a 300

          MW  termici,  salvo  quelli  che producono energia da fonti

          rinnovabili  di  energia  e da rifiuti ai sensi del decreto

          legislativo  5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il

          trasporto  con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di

          norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti,

          il   rilascio   delle  concessioni  per  l'esercizio  delle

          attivita'  elettriche, di competenza statale, le altre reti

          di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti".

              - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:

          "Testo  unico  delle disposizioni legislative in materia di

          beni  culturali  e  ambientali,  a  norma dell'art. 1 della

          legge 8 ottobre 1997, n. 352".

 

                               Art. 6.

           (Comitato interministeriale per la prevenzione

         e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)

 

   1. E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e

la   riduzione   dell'inquinamento   elettromagnetico,   di   seguito

denominato "Comitato".

   2.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal Ministro dell'ambiente o dal

Sottosegretario  all'ambiente  delegato,  ed e' composto altresi' dai

Ministri,    o    dai   Sottosegretari   delegati,   della   sanita',

dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica, dei

lavoro  e  della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della

programmazione  economica,  dei  lavori pubblici, dell'industria, del

commercio  e  dell'artigianato,  per i beni e le attivita' culturali,

dei  trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa

e dell'interno.

   3.  E  Comitato svolge le attivita' di' cui agli articoli 4, comma

1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.

   4.  Il  Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2,

lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.

   5.  Il  Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti

previsti  dalla  presente legge e predispone una relazione annuale al

Parlamento sulla sua attuazione.

   6.  Il  Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo

gratuito,  di  enti,  agenzie,  istituti  ed organismi, aventi natura

pubblica  e  competenze specifiche nelle diverse materie di interesse

della presente legge.

   7.   Per   l'istituzione   e  il  funzionamento  del  Comitato  e'

autorizzata  la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere

dall'anno 2001.

 

                               Art. 7.

                         (Catasto nazionale)

 

   1.  Il  catasto  nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera

c),  e'  costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore  della  presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il

Ministro della sanita' ed il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato,   nell'ambito   del   sistema   informativo   e  di

monitoraggio  di  cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della

Repubblica  4  giugno  1997,  n.  335.  Il catasto nazionale opera in

coordinamento con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1,

lettera  d).  Le  modalita' di inserimento dei dati sono definite dal

Ministro   dell'ambiente,   di   concerto   con   il  Ministro  delle

comunicazioni,  per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a

sorgenti  fisse  connesse  ad  impianti,  sistemi  ed apparecchiature

radioelettrici  per  usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro

dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi

agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione,

per  quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di

trasporto,  e  con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto

riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad

impianti,  sistemi  ed apparecchiature per usi militari e delle forze

di polizia.

 

          Nota all'art. 7:

              - L'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica

          4 giugno 1997, n. 335, e' il seguente:

              "Art.   8   (Sistema   informativo  e  di  monitoraggio

          ambientale).  -  1.  Le  iniziative  adottate in attuazione

          dell'art.  18,  comma  1,  lettera e), della legge 11 marzo

          1988,   n.   67,  relative  al  sistema  informativo  e  di

          monitoraggio  ambientale  (SINA)  e  le  relative dotazioni

          tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell'art. 1-bis,

          comma   4,  del  decreto-legge  4 dicembre  1993,  n.  496,

          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,

          n. 61.

              2.  Per  la ricognizione delle iniziative attuate, o in

          corso  di  attuazione,  nell'ambito  del  sistema di cui al

          comma  1  e delle relative dotazioni tecniche da trasferire

          all'ANPA,  il  Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni

          dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento

          adotta un decreto che individui:

                a) le   iniziative   gia'  realizzate  dal  Ministero

          dell'ambiente, con le relative dotazioni tecniche;

                b) le iniziative, con le relative dotazioni tecniche,

          comunque  finalizzate  al  completamento,  potenziamento  o

          implementazione  del  sistema informativo e di monitoraggio

          ambientale,    ancora   in   corso   di   realizzazione   o

          perfezionamento in forza di contratti, convenzioni, accordi

          e   provvedimenti   stipulati  od  adottati  dal  Ministero

          dell'ambiente;

                c) le    risorse    finanziarie,   finalizzate   alla

          realizzazione,  potenziamento,  implementazione  o gestione

          del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA;

                d) le  iniziative  delle  regioni e province autonome

          per   il   completamento   e   potenziamento   del  sistema

          informativo  e  di  monitoraggio  ambientale finanziate dal

          Ministero  dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo

          stato  di  previsione della spesa dello stesso Ministero in

          attesa  del  loro  trasferimento ai soggetti titolari degli

          interventi   ai   sensi   della   delibera   del   Comitato

          interministeriale    per    la   programmazione   economica

          21 dicembre    1993,    e   successive   modificazioni   ed

          integrazioni.

              3.  Con  il  decreto  di  cui  al comma 2 sono altresi'

          definite,   previa   verifica  funzionale  con  l'ANPA,  le

          modalita'  tecnico-amministrative per il trasferimento e la

          ricollocazione  logistica  presso l'ANPA delle iniziative e

          delle  dotazioni  tecniche  di cui al comma 2, lettere a) e

          b),  e dei finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di

          garantire  una  tempestiva  ripresa  della operativita' del

          sistema   trasferito,   che   tenga   conto  della  realta'

          informatica  presente  presso  la  stessa  Agenzia  e delle

          esigenze  funzionali  proprie  del Ministero dell'ambiente,

          nonche'   le  modalita'  di  gestione  per  il  periodo  di

          transizione.  Con lo stesso decreto sono definite, inoltre,

          le  modalita'  di  coordinamento delle iniziative di cui al

          comma 2, lettera d), necessarie a garantire il collegamento

          funzionale  con  il  SINA  a  livello nazionale, al fine di

          consentire  il mantenimento coerente dei flussi informativi

          tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA.

              4.   Tale   decreto   e'   sottoposto  alla  Conferenza

          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le

          province  autonome  per  gli  aspetti  attinenti ai sistemi

          informativi  e  di  monitoraggio ambientale delle regioni e

          province  autonome,  promossi  e coordinati nell'ambito del

          SINA e ai relativi finanziamenti.

              5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

          autonomo,  nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali

          e  le societa' per azioni operanti in regime di concessione

          esclusiva,   che   comunque  raccolgano  dati  nel  settore

          ambientale,  li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche

          fornite   dall'ANPA   stessa   in   relazione  al  tipo  di

          informazioni,  nonche' alle modalita' ed alle frequenze con

          cui effettuare gli scambi.

              6.  Le  specifiche possono in particolare riguardare la

          struttura  dei  dati,  la  frequenza  di  trasmissione,  il

          supporto   di   trasmissione,   di   norma   tramite   rete

          informatica.

              7.  L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il

          sistema   delle   imprese   avviene  secondo  le  modalita'

          stabilite  nell'accordo  di  programma con l'Unioncamere di

          cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993,

          n.   496,   convertito,   con  modificazioni,  nella  legge

          21 gennaio 1994, n. 61.

              8.  Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le

          agenzie   regionali   e   delle  province  autonome,  anche

          attraverso  gli  strumenti  previsti dall'art. 10, comma 4.

          Gli  schemi  delle  specifiche  tecniche,  comprensive  dei

          livelli  di  aggregazione  e di elaborazione dei dati, sono

          approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la conferenza

          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le

          province autonome.

              9. Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA

          provvede  ad  elaborare un programma di attivita' che tenga

          altresi'   conto   delle   iniziative  adottate  a  livello

          nazionale  e  locale  relative  a  sistemi  informativi  di

          interesse   ambientale   per   lo   sviluppo  coordinato  e

          l'evoluzione   del  sistema  informativo  ambientale.  Tale

          programma  e' inoltrato al Ministero dell'ambiente, perche'

          venga  sottoposto all'esame della Conferenza permanente per

          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

          per la relativa intesa".

 

                               Art. 8.

       (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)

 

   1.  Sono  di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di'

esposizione,  dei  valori di attenzione e degli obiettivi di qualita'

nonche'  dei  criteri  e  delle  modalita' fissati dallo Stato, fatte

salve le competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:

   a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti

di'  trasmissione  e  degli  impianti  per  telefonia  mobile,  degli

impianti  radioelettrici  e  degli  impianti  per radiodiffusione, ai

sensi  della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto

di  cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti

dal regolamento di cui all'articolo 5;

   b)  la  definizione  dei tracciati degli elettrodotti con tensione

non  superiore  a  150  kV,  con  la  previsione di fasce di rispetto

secondo  i  parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo

di segnalarle;

   c)   le  modalita'  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  alla

installazione   degli  impianti  di  cui  al  presente  articolo,  in

conformita'  a  criteri  di  semplificazione  amministrativa, tenendo

conto    dei   campi   elettrici,   magnetici   ed   elettromagnetici

preesistenti;

   d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto

nazionale  di  cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto

delle    sorgenti   fisse   dei   campi   elettrici,   magnetici   ed

elettromagnetici,  al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel

territorio regionale, con riferimento alle condizioni di' esposizione

della popolazione;

   e)   l'individuatone   degli  strumenti  e  delle  azioni  per  il

raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita' di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera d), numero 1);

   f)  il  concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche

relative  agli  effetti  per la salute, in particolare quelli a lungo

termine,  derivanti  dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici.

   2.  Nell'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e

c),  le  regioni si attengono ai princi'pi relativi alla tutela della

salute  pubblica,  alla compatibilita' ambientale ed alle esigenze di

tutela dell'ambiente e del paesaggio.

   3.  In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

   4.  Le  regioni,  nelle  materie di cui al comma 1, definiscono le

competenze  che  spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di

quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

   5. Le attivita' di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da

installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con

funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite

mediante  specifici  accordi  dai  comitati  misti  paritetici di cui

all'articolo  3  della  legge  24 dicembre 1976, n. 898, e successive

modificazioni.

   6.  I  comuni  possono  adottare  un regolamento per assicurare il

corretto  insediamento  urbanistico  e  territoriale degli impianti e

minimizzare     l'esposizione     della    popolazione    ai    campi

elettromagnetici.

 

          Note all'art. 8:

              - La   legge   31 luglio   1997,   n.   249,   recante:

          "Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle

          telecomunicazioni     e    norme    sui    sistemi    delle

          telecomunicazioni  e  radiotelevisivo"  e' pubblicata nella

          Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997.

              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto

          legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

              "Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle

          funzioni  e  ai  compiti spettanti alle regioni e agli enti

          locali,  in  caso  di  accertata  inattivita'  che comporti

          inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza

          alla  Unione  europea  o pericolo di grave pregiudizio agli

          interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei

          Ministri,  su proposta del Ministro competente per materia,

          assegna   all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per

          provvedere.

              2.  Decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio dei

          Ministri,  sentito  il  soggetto  inadempiente,  nomina  un

          commissario che provvede in via sostitutiva.

              3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,  non si applica la

          procedura  di  cui  al  comma 1 e il Consiglio dei Ministri

          puo'  adottare  il  provvedimento  di  cui  al  comma 2, su

          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di

          concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in

          tal   modo   adottato   ha   immediata   esecuzione  ed  e'

          immediatamente  comunicato  rispettivamente alla Conferenza

          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le

          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di seguito

          denominata  "Conferenza  Stato-regioni"  e  alla Conferenza

          Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti

          delle   comunita'  montane,  che  ne  possono  chiedere  il

          riesame,  nei  termini e con gli effetti previsti dall'art.

          8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

              4.  Restano  ferme le disposizioni in materia di poteri

          sostitutivi previste dalla legislazione vigente".

              - L'art.  3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e' il

          seguente:

              "Art.  3.  -  In  ciascuna  regione  e'  costituito  un

          comitato  misto  paritetico  di reciproca consultazione per

          l'esame,  anche  con  proposte  alternative della regione e

          dell'autorita'     militare,    dei    problemi    connessi

          all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di

          sviluppo  economico  e  sociale  della regione e delle aree

          subregionali  ed i programmi delle installazioni militari e

          delle conseguenti limitazioni.

              Nel   Trentino-Alto  Adige  il  comitato  regionale  e'

          sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per

          la   provincia   di   Trento   e  per  quella  di  Bolzano.

          Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio

          regionale  e  del  presidente  della  giunta  regionale  si

          intende,   per   il   Trentino-Alto  Adige,  riferita  alla

          provincia,  al  consiglio provinciale e al presidente della

          giunta provinciale.

              Qualora  esigenze di segreto militare non consentano un

          approfondito  esame,  il  presidente della giunta regionale

          puo'  chiedere  al-l'autorita' competente di autorizzare la

          comunicazione delle notizie necessarie.

              Il  comitato  e'  altresi  consultato semestralmente su

          tutti  i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o

          di  unita', per la definizione delle localita', degli spazi

          aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalita' di

          svolgimento,   nonche'   sull'impiego  dei  poligoni  della

          regione.  Qualora la maggioranza dei membri designati dalla

          regione  si  esprima  in  senso contrario, sui programmi di

          attivita' addestrative decide in via definitiva il Ministro

          della difesa.

              Ciascun  comitato,  sentiti gli enti locali e gli altri

          organismi   interessati,  definisce  le  zone  idonee  alla

          concentrazione  delle  esercitazioni  di tiro a fuoco nella

          regione   per  la  costituzione  di  poligoni,  utilizzando

          prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

              Una   volta   costituite   tali   aree   militari,   le

          esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi

          entro  le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri,

          marittime  ed  aeree,  sia  provvisorie  che permanenti, si

          stipulano  disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la

          regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto

          di  disciplinare  e'  rimesso  al Ministro della difesa che

          decide  sentiti  il  presidente della giunta regionale e il

          presidente del comitato misto paritetico competenti.

              Il  comitato  e'  formato  da cinque rappresentanti del

          Ministero  della difesa, da un rappresentante del Ministero

          del  tesoro,  da  un  rappresentante  del  Ministero  delle

          finanze,  designati  dai  rispettivi  Ministri  e  da sette

          rappresentanti  della regione nominati dal presidente della

          giunta  regionale,  su designazione, con voto limitato, del

          consiglio regionale.

              Per ogni membro e' nominato un supplente.

              Il  comitato  si  riunisce  a  richiesta del comandante

          militare  territoriale  di regione o del comandante in capo

          di  dipartimento  militare  marittimo  o  del comandante di

          regione  aerea  o  del  presidente  della regione; presiede

          l'ufficiale  generale  o ammiraglio piu' elevato in grado o

          piu'  anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato

          in grado o meno anziano.

              Delle  riunioni  del  comitato  e'  redatto verbale che

          conterra'  le  eventuali  proposte  di  membri  discordanti

          sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di

          essa.

              Le  definitive decisioni sui programmi di installazioni

          militari  e relative limitazioni di cui al primo comma sono

          riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata

          puo'  richiedere  al Presidente del Consiglio dei Ministri,

          entro  quindici  giorni dalla pubblicazione o comunicazione

          della   decisione   ministeriale,   che  la  questione  sia

          sottoposta a riesame da parte del consiglio dei Ministri.

              Il  Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi

          particolari,  disporre  che  i provvedimenti di limitazione

          della  proprieta'  siano  sospesi  sino  alla decisione del

          Consiglio  dei  Ministri.  Il  consiglio  dei  Ministri  si

          pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

              Alla riunione del Consiglio dei Ministri e' invitato il

          presidente della giunta regionale interessata".

 

                               Art. 9.

                       (Piani di risanamento)

 

1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di

cui  all'articolo  4,  comma  2,  lettera  a),  la regione adotta, su

proposta  dei  soggetti  gestori  e  sentiti i comuni interessati, un

piano  di  risanamento  al  fine  di  adeguare,  in  modo graduale, e

comunque   entro  il  termine  di  ventiquattro  mesi,  gli  impianti

radioelettrici  gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di

attenzione  ed  agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme

della  presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in

vigore  del  decreto  di  cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in

caso  di  inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento

e'  adottato  dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati,

entro  i  successivi  tre  mesi.  Il  piano,  la cui realizzazione e'

controllata  dalle  regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione

degli   impianti   di   radiodiffusione   in   siti   conformi   alla

pianificazione  in  materia, e degli impianti di diversa tipologia in

siti  idonei.  Il  risanamento  e'  effettuato con onere a carico dei

titolari degli impianti.

2.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di

cui  all'articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano

una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela

della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di

trasmissione   nazionale   o   coloro  che  comunque  ne  abbiano  la

disponibilita' sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della

rete  di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata

in  vigore dei decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), le

proposte  degli  interventi di risanamento delle linee di competenza,

nonche'  tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione

della  proposta  di  piano  di risanamento. Il piano deve prevedere i

progetti  che  si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti

di  esposizione  e i valori di attenzione, nonche' di raggiungere gli

obiettivi  di  qualita'  stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4,

comma  2,  lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di

attuazione,  adeguandosi alle priorita' stabilite dal citato decreto,

considerando  comunque  come  prioritarie  le situazioni sottoposte a

piu' elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita'

di  destinazioni  residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di

edifici  adibiti  a  permanenze  non  inferiori  a  quattro  ore, con

particolare  riferimento  alla  tutela  della  popolazione infantile.

Trascorsi  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di

cui  all'articolo  4,  comma  2,  lettera  a),  in  caso di inerzia o

inadempienza  dei  gestori,  il  piano di risanamento di cui al primo

periodo  del comma 3 e' proposto dalla regione entro i successivi tre

mesi.

3.  Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta

di  piano di risanamento e' presentata al Ministero dell'ambiente. Il

piano   e'   approvato,   con  eventuali  modifiche,  integrazioni  e

prescrizioni,  entro  sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di

concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e

dell'artigianato  e  dei  lavori  pubblici, sentiti il Ministro della

sanita'  e  le  regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti

con  tensione  non  superiore  a  150  kV,  la  proposta  di piano di

risanamento  e'  presentata  alla  regione, che approva il piano, con

eventuali  modifiche,  integrazioni  e  prescrizioni,  entro sessanta

giorni,  sentiti  i  comuni  interessati. Trascorsi dodici mesi dalla

data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2,

lettera  a),  in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano

di  risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150

kV e' adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del

presente comma.

4.  Il  risanamento  degli  elettrodotti deve essere completato entro

dieci  anni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge.

Entro  il  31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere

comunque   completato  il  risanamento  degli  elettrodotti  che  non

risultano  conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 4

ed  alle  condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente

del  Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale  n.  104  del  6  maggio  1992, al fine dell'adeguamento ai

limiti  di  esposizione,  ai valori di attenzione e agli obiettivi di

qualita'  stabiliti  ai  sensi  dell'articolo 4, comma 2, lettera a),

della presente legge. Il risanamento e' effettuato con onere a carico

dei  proprietari  degli  elettrodotti,  come  definiti  ai  sensi del

decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia

elettrica  ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge

14   novembre   1995,   n.  481,  determina,  entro  sessanta  giorni

dall'approvazione  del piano di risanamento, la valutazione dei costi

strettamente  connessi all'attuazione degli interventi di risanamento

nonche' i criteri, le modalita' e le condizioni per il loro eventuale

recupero.

5.   Ai  fini  della  concessione  di  contributi  alle  regioni  per

l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti

regionali   e   l'esercizio   delle   attivita'  di  controllo  e  di

monitoraggio,  e'  autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni

annue    a    decorrere    dall'anno   2001.   Le   somme   derivanti

dall'applicazione  delle  sanzioni previste dall'articolo 15, versate

all'entrata  del  bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura

del  100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio

e  della programmazione economica, ad apposite unita' previsionali di

base  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente; tali

somme  sono  destinate,  sulla  base  di  criteri  determinati  dalla

Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad

integrazione  delle  risorse  ad  esse  assegnate  ai sensi del primo

periodo  del  presente  comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di

risanamento,    della   realizzazione   dei   catasti   regionali   e

dell'esercizio delle attivita' di controllo e di monitoraggio.

6.  Il  mancato  risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei

sistemi  radioelettrici,  degli impianti per telefonia mobile e degli

impianti  per  radiodiffusione,  secondo  le  prescrizioni del piano,

dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o

di  coloro  che ne abbiano comunque la disponibilita', fermo restando

quanto  previsto dall'articolo 15, comporta il mancato riconoscimento

da  parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone

di  utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei

suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque

i  diritti  degli  utenti  all'erogazione  del  servizio  di pubblica

utilita'. La disattivazione e' disposta:

a)  con  provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il

Ministro  della  sanita'  e  del  lavoro  e  della previdenza sociale

nonche'  le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti

con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto

riguarda  gli  elettrodotti  con  tensione  inferiore  a  150 kV ed i

sistemi  radioelettrici,  con esclusione degli impianti per telefonia

mobile  e  per  radiodiffusione  e degli impianti per telefonia fissa

nonche'  delle  stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la

cui  disattivazione  e' disposta con provvedimento del Ministro delle

comunicazioni  che  assicura l'uniforme applicazione della disciplina

sul territorio nazionale.

7.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della

presente  legge,  su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed

l)  del  comma  1 dell'articolo 3 deve essere applicata una etichetta

informativa  ben  visibile, riportante la tensione prodotta, i valori

di  esposizione  rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i

limiti  di  esposizione  ed  i  valori di attenzione prescritti dalle

leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

 

          Note all'art. 9:

              - L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei

          Ministri 23 aprile 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

          n. 104 del 6 maggio 1992 e' il seguente:

              "Art.   4   (Limiti   di   esposizione   e  criteri  di

          applicazione). - Sono definiti i seguenti limiti:

                5  kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensita' di

          campo  elettrico  e  di  induzione  magnetica,  in  aree  o

          ambienti  in  cui  si  possa  ragionevolmente attendere che

          individui   della   popolazione   trascorrano   una   parte

          significativa della giornata;

                10  kV/m  e 1 mT, rispettivamente per l'intensita' di

          campo  elettrico  e di induzione magnetica, nel caso in cui

          l'esposizione  sia  ragionevolmente limitata a poche ore al

          giorno.

              I  valori  di  campo  elettrico  sono riferiti al campo

          elettrico  imperturbato,  intendendosi  per  tale  un campo

          elettrico  misurabile  in  un  punto in assenza di persone,

          animali e cose non fisse".

              - Il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante:

          "Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni

          per   il   mercato   interno  dell'ernergia  elettrica"  e'

          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75 del 31 marzo

          1999.

              - L'art.  2, comma 12, delle legge 14 novembre 1995, n.

          481, e' il seguente:

              "12.  Ciascuna autorita' nel perseguire le finalita' di

          cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:

                a) formula  osservazioni e proposte da trasmettere al

          Governo  e  al  Parlamento  sui  servizi  da assoggettare a

          regime  di concessione o di autorizzazione e sulle relative

          forme   di  mercato,  nei  limiti  delle  leggi  esistenti,

          proponendo    al   Governo   le   modifiche   normative   e

          regolamentari   necessarie   in  relazione  alle  dinamiche

          tecnologiche,  alle condizioni di mercato ed all'evoluzione

          delle normative comunitarie;

                b) propone  i  Ministri  competenti gli schemi per il

          rinnovo  nonche'  per eventuali variazioni dei singoli atti

          di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei

          contratti di programma;

                c) controlla  che  le  condizioni  e  le modalita' di

          accesso  per  i  soggetti  esercenti  i  servizi,  comunque

          stabilite,  siano  attuate  nel rispetto dei principi della

          concorrenza  e della trasparenza, anche in riferimento alle

          singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo

          di  prestare  il  servizio in condizioni di eguaglianza, in

          modo  che  tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano

          soddisfatte,  ivi  comprese  quelle  degli  anziani  e  dei

          disabili,  garantendo  altresi' il rispetto: dell'ambiente,

          la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

                d) propone   la   modifica   delle   clausole   delle

          concessioni   e  delle  convenzioni,  ivi  comprese  quelle

          relative  all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,

          dei  contratti di programma in essere e delle condizioni di

          svolgimento   dei   servizi,   ove   cio'   sia   richiesto

          dall'andamento  del  mercato  o  dalle ragionevoli esigenze

          degli    utenti,    definendo    altresi'   le   condizioni

          tecnico-economiche  di  accesso  e di interconnessione alle

          reti, ove previsti dalla normativa vigente;

                e) stabilisce  e aggiorna, in relazione all'andamento

          del  mercato,  la  tariffa  base,  i  parametri e gli altri

          elementi  di  riferimento per determinare le tariffe di cui

          ai  commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero

          dei  costi  eventualmente sostenuti nell'interesse generale

          in   modo  da  assicurare  la  qualita',  l'efficienza  del

          servizio   e   l'adeguata   diffusione   del  medesimo  sul

          territorio   nazionale,   nonche'  la  realizzazione  degli

          obiettivi   generali   di   carattere  sociale,  di  tutela

          ambientale  e  di  uso  efficiente  delle risorse di cui al

          comma   1  dell'art.  1,  tenendo  separato  dalla  tariffa

          qualsiasi   tributo   od   onere   improprio;  verifica  la

          conformita'  ai  criteri di cui alla presente lettera delle

          proposte   di   aggiornamento   delle  tariffe  annualmente

          presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti

          esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento

          della  proposta;  qualora la pronuncia non intervenga entro

          tale   termine,   le   tariffe   si   intendono  verificate

          positivamente;

                f) emana  le direttive per la separazione contabile e

          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni

          per    assicurare,    tra   l'altro,   la   loro   corretta

          disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area

          geografica   e   per   categoria   di  utenza  evidenziando

          separatamente  gli  oneri  conseguenti  alla  fornitura del

          servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo

          quindi  al  confronto  tra essi e i costi analoghi in altri

          Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

                g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di

          ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione

          e  delle  notizie  utili,  determinando  altresi' i casi di

          indennizzo  automatico  da  parte del soggetto esercente il

          servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto

          non  rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio

          con  livelli  qualitativi  inferiori a quelli stabiliti nel

          regolamento  di  servizio di cui al comma 37, nel contratto

          di programma ovvero ai sensi della lettera h);

                h) emana  le  direttive  concernenti  la produzione e

          l'erogazione  dei servizi da parte dei soggetti esercenti i

          servizi   medesimi,  definendo  in  particolare  i  livelli

          generali   di   qualita'   riferiti   al   complesso  delle

          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla

          singola  prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti i

          soggetti  esercenti  il  servizio  e i rappresentanti degli

          utenti  e  dei  consumatori, eventualmente differenziandoli

          per  settore  e  tipo  di  prestazione; tali determinazioni

          producono gli effetti di cui al comma 37;

                i) assicura   la   piu'   ampia   pubblicita'   delle

          condizioni  dei  servizi; studia l'evoluzione del settore e

          dei   singoli  servizi,  anche  per  modificare  condizioni

          tecniche,    giuridiche   ed   economiche   relative   allo

          svolgimento   o   all'erogazione   dei  medesimi;  promuove

          iniziative  volte  a  migliorare le modalita' di erogazione

          dei  servizi;  presenta  annualmente  al  Parlamento  e  al

          Presidente  del  Consiglio del Ministri una relazione sullo

          stato dei servizi e sull'attivita' svolta;

                l) pubblicizza   e   diffonde   la  conoscenza  delle

          condizioni  di svolgimento dei servizi al fine di garantire

          la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e

          la  possibilita'  di  migliori scelte da parte degli utenti

          intermedi o finali;

                m) valuta  reclami, istanze e segnalazioni presentate

          dagli  utenti  o  dai  consumatori, singoli o associati, in

          ordine  al  rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da

          parte  dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei

          quali  interviene  imponendo, ove opportuno, modifiche alle

          modalita'  di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla

          revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

                n) verifica  la  congruita' delle misure adottate dai

          soggetti  esercenti  il  servizio  al fine di assicurare la

          parita'   di  trattamento  tra  gli  utenti,  garantire  la

          continuita'   della  prestazione  dei  servizi,  verificare

          periodicamente  la qualita' e l'efficacia delle prestazioni

          all'uopo  acquisendo  anche  la  valutazione  degli utenti,

          garantire   ogni   informazione   circa   le  modalita'  di

          prestazione  dei  servizi e i relativi livelli qualitativi,

          consentire  a  utenti e consumatori il piu' agevole accesso

          agli  uffici  aperti  al  pubblico, ridurre il numero degli

          adempimenti   richiesti   agli   utenti   semplificando  le

          procedure  per  l'erogazione  del  servizio,  assicurare la

          sollecita  risposta  a  reclami, istanze e segnalazioni nel

          rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

                o) propone al Ministro competente la sospensione o la

          decadenza   della  concessione  per  i  casi  in  cui  tali

          provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

                p) controlla   che   ciascun  soggetto  esercente  il

          servizio  adotti,  in  base  alla  direttiva  sui  principi

          dell'erogazione  dei  servizi  pubblici  del Presidente del

          Consiglio  dei  Ministri  del  27 gennaio  1994, pubblicata

          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 43 del 22 febbraio 1994, una

          carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei

          singoli servizi e ne verifica il rispetto".

 

                              Art. 10.

                       (Educazione ambientale)

 

1.  Il  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri della

sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e

della  pubblica  istruzione,  promuove  lo svolgimento di campagne di

informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio

1986,  n.  349.  A  tale  fine  e' autorizzata la spesa di lire 2.000

milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

 

          Nota all'art. 10:

              - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione

          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno

          ambientale"  e'  pubblicato  nel supplemento ordinario alla

          Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986.

                               Nota all'art: 11:

              - Il  capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca:

          "Partecipazione al procedimento amministrativo".

 

                              Art. 11.

           (Partecipazione al procedimento amministrativo)

 

1.  Ai  procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti,

di  cui  agli  articoli  4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e

approvazione dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2,

si  applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto

1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, sulla partecipazione al

procedimento amministrativo.

 

                              Art. 12.

    (Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)

 

1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il

Ministro  della  sanita',  previo  parere  del  Comitato e sentite le

competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi

giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo

conto  anche  degli  orientamenti e degli atti dell'Unione europea in

materia  di  inquinamento  elettromagnetico, tutela dei consumatori e

istruzioni  per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti

di  apparecchi  e  dispositivi,  in  particolare  di  uso  domestico,

individuale  o  lavorativo,  generanti  campi elettrici, magnetici ed

elettromagnetici,  sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e

alle   lavoratrici,   mediante   apposite   etichettature   o  schede

informative.  Le  informazioni  devono  riguardare, in particolare, i

livelli  di  esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo,

la  distanza  di  utilizzo  consigliata  per ridurre l'esposizione al

campo  elettrico,  magnetico  ed  elettromagnetico  e  le  principali

prescrizioni  di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le

tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi e' emissione

di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali

emissioni  sono  da  ritenersi  cosi  basse  da non richiedere alcuna

precauzione.

2.  Il  Comitato  promuove  la  realizzazione di intese ed accordi di

programma  con  le  imprese  produttrici  di  apparecchiature  di uso

domestico,  individuale  o lavorativo, che producono campi elettrici,

magnetici  ed  elettromagnetici,  al  fine  di  favorire e sviluppare

tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

 

                              Art. 13.

     (Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)

 

1.  Il  Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la

realizzazione  di  intese  ed  accordi  di programma con i gestori di

servizi   di   trasporto  pubblico  che  producono  campi  elettrici,

magnetici  ed  elettromagnetici,  al  fine  di  favorire e sviluppare

tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

 

                              Art. 14.

                             (Controlli)

 

1.  Le  amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare

le  funzioni  di  controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per

l'attuazione  della  presente  legge,  utilizzano  le strutture delle

Agenzie   regionali  per  la  protezione  dell'ambiente,  di  cui  al

decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  21  gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in

materia   di   vigilanza   nei  luoghi  di  lavoro  attribuite  dalle

disposizioni vigenti.

2.  Nelle  regioni  in  cui  le  Agenzie  regionali per la protezione

dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le

amministrazioni  provinciali  e  comunali  si  avvalgono del supporto

tecnico  dell'Agenzia  nazionale per la protezione dell'ambiente, dei

presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per

la  prevenzione  e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori

territoriali  del  Ministero  delle comunicazioni, nel rispetto delle

specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3.  Il  controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati

alle  attivita'  istituzionali  delle  Forze  armate,  delle Forze di

polizia  e  dei  Vigili  del  fuoco  e'  disciplinato dalla specifica

normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per

le  forze  armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma

4,  del  decreto  legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive

modificazioni.

4.  Il  personale  incaricato  dei  controlli,  nell'esercizio  delle

funzioni di vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che

costituiscono  fonte  di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in

conformita'  alle  disposizioni  della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive  modificazioni,  i  dati,  le  informazioni  e i documenti

necessari  per  l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale

e' munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

 

          Note all'art. 14:

              - La   legge   21 gennaio   1994,   n.   61,   recante:

          "Disposizioni  urgenti sulla riorganizzazione dei controlli

          ambientali  e  istituzione  dell'agenzia  nazionale  per la

          protezione  dell'ambiente"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta

          Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994.

              - L'art.   1,   comma   2,   del   decreto  legislativo

          19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:

              "2.  Nei  riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei

          servizi  di  protezione  civile,  nonche' nell'ambito delle

          strutture  giudiziarie,  penitenziarie, di quelle destinate

          per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con

          compiti  in  materia  di ordine e sicurezza pubblica, delle

          universita',  degli  istituti  di istruzione universitaria,

          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e

          grado,  degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle

          aree   archeologiche   dello   Stato  delle  rappresentanze

          diplomatiche  e  consolari e dei mezzi di trasporto aerei e

          marittimi,  le  norme  del  presente decreto sono applicate

          tenendo   conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al

          servizio  espletato,  individuate  con decreto del Ministro

          competente  di  concerto  con i Ministri del lavoro e della

          previdenza   sociale,   della   sanita'  e  della  funzione

          pubblica".

              - L'art.   23,   comma   4,   del  decreto  legislativo

          19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:

              "4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza

          e  salute  dei  lavoratori  attribuite  dalle  disposizioni

          vigenti  agli  uffici  di sanita' aerea e marittima ed alle

          autorita'  marittime,  portuali ed aeroportuali, per quanto

          riguarda  la  sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di

          aeromobili  ed  in  ambito  portuale ed aeroportuale, ed ai

          servizi  sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e

          per le Forze di Polizia; i predetti servizi sono competenti

          altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che

          presentano  analoghe  esigenze  da  individuarsi, anche per

          quel  che  riguarda le modalita' di attuazione, con decreto

          del  Ministro  competente  di  concerto  con i Ministri del

          lavoro   e   della  previdenza  sociale  e  della  sanita'.

          L'amministrazione   della   giustizia  puo'  avvalersi  dei

          servizi,  istituiti per le Forze armate e di Polizia, anche

          mediante  convenzione  con  i rispettivi Ministeri, nonche'

          dei,  servizi  istituiti  con  riferimento  alle  strutture

          penitenziarie".

              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in

          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di

          accesso ai documenti amministrativi".

 

                              Art. 15.

                             (Sanzioni)

 

1.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o

nell'impiego  di  una  sorgente  o  di  un  impianto che genera campi

elettrici,   magnetici   ed   elettromagnetici  superi  i  limiti  di

esposizione  ed  i  valori  di  attenzione  di  cui  ai  decreti  del

Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma

2,  e  ai decreti previsti dall'articolo 16 e' punito con la sanzione

amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire 2 milioni a lire

600  milioni.  La predetta sanzione si applica anche nei confronti di

chi  ha  in  corso  di  attuazione  piani di risanamento, qualora non

rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2.  Salvo  che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure

di  tutela  di cui all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione

amministrativa  del  pagamento  di una somma da lire 2 milioni a lire

200 milioni. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.

3.  Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi

1  e  2  sono  irrogate  dalle autorita' competenti, sulla base degli

accertamenti  effettuati  dalle  autorita'  abilitate ai controlli ai

sensi dell'articolo 14. Le autorita' competenti all'irrogazione delle

sanzioni  di  cui  ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui

all'articolo 4, comma 2.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della

tutela  dell'ambiente  e  della  salute,  dall'autorizzazione,  dalla

concessione  o  dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli

impianti  disciplinati  dalla  presente legge, si applica la sanzione

della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro

mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio e' revocato.

5.  La  sanzione  di  cui  al  comma  4  e'  applicata dall'autorita'

competente  in  base  alle  vigenti  disposizioni a rilasciare l'atto

autorizzatorio,   sulla  base  degli  accertamenti  effettuati  dalle

autorita' abilitate ai controlli.

6.  L'inosservanza  del  decreto  di cui all'articolo 12, comma 1, e'

punita  con  la  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma

compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non e'

ammesso  il  pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della

legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

          Nota all'art. 15:

              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge

          24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):

              "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il

          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza

          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione

          commessa,  o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il

          minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo

          importo,  oltre  alle  spese  del  procedimento,  entro  il

          termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,

          se  questa  non  vi  e'  stata,  dalla  notificazione degli

          estremi della violazione.

              Nei  casi  di  violazione  dei  regolamenti  comunali e

          provinciali  continua  ad  applicarsi  l'art. 107 del testo

          unico  delle  leggi  comunali  e  provinciali approvato con

          regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

              Il  pagamento  in  misura  ridotta e' ammesso anche nei

          casi  in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore

          della presente legge non consentivano l'oblazione".

 

                              Art. 16.

                        (Regime transitorio)

 

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si

applicano,   in   quanto   compatibili  con  la  presente  legge,  le

disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23

aprile  1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio

1992,  e  successive  modificazioni,  le disposizioni del decreto del

Presidente  del  Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato

nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  232  del  4  ottobre 1995, nonche' le

disposizioni  del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 10 settembre

1998, n. 381.

 

          Note all'art. 16:

              - Il  decreto  del Presidente del Consigli dei Ministri

          28 settembre  1995,  recante "Norme tecniche procedurali di

          attuazione  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei

          Ministri  23 aprile 1992, relativamente agli elettrodotti",

          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre

          1995.

              - Il  decreto  del  Ministro dell'ambiente 10 settembre

          1998,  n.  381,  recante: "Regolamento recante norme per la

          determinazione  dei tetti di radiofrequenza compatibili con

          la salute umana", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

          257 del 3 novembre 1998.

 

                              Art. 17.

                       (Copertura finanziaria)

 

1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, pari a

lire  20.000  milioni  per  ciascuno  degli anni 2001, 2002 e 2003 si

provvede:

a)  quanto  a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante

utilizzo   delle  proiezioni,  per  detti  anni,  dello  stanziamento

iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito

dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"

dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  allo  scopo

parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero

dell'ambiente;

b)  quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e

2003,  mediante  utilizzo  delle  proiezioni,  per  detti anni, dello

stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,

nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo

speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo

parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero

dell'ambiente.

2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione

economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 22 febbraio 2001

 

                               CIAMPI

 

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

                              Bordon, Ministro dell'ambiente

 

Visto, il Guardasigilli: Fassino

 

                              LAVORI PREPARATORI

 

          Camera dei deputati (atto n. 4816):

              Presentato  dal  Ministro  dell'ambiente (Ronchi) il 24

          aprile 1998.

              Assegnato  alla  VIII  commissione  (Ambiente), in sede

          referente, l'11 maggio 1998 con pareri delle commissioni I,

          II, IV, V, VII, IX, X, XI e XII.

              Esaminato  dalla  VIII  commissione, in sede referente,

          l'11,   18 febbraio;   26 maggio;   9 luglio;  17 novembre;

          9 dicembre   1998;   27 gennaio;  3,  17,  24 febbraio;  3,

          17 marzo; 21, 28 aprile e 26 maggio 1999.

              Nuovamente  assegnato alla VIII commissione (Ambiente),

          in sede redigente, il 30 giugno 1999.

              Esaminato dalla VIII commissione, in sede redigente, il

          30 giugno,  7,  14,  21 luglio  1999;  22,  28 settembre  e

          6 ottobre 1999.

              Presentazione  del  testo  degli articoli annunciata il

          7 ottobre                   1999                   (atto n.

          4816-342-452-2095-4036-4464-4467-4487-4561-5212-5982-A/RED)

          relatore sen. Vigni.

              Esaminato in aula e approvato il 14 ottobre 1999.

          Senato della Repubblica (atto n. 4273):

              Assegnato  alla  13a  commissione (Territorio), in sede

          deliberante,   il   27 ottobre   1999   con   pareri  delle

          commissioni  1a,  2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 10a, 11a, 12a, Giunta

          per  gli  affari  delle  Comunita'  europee  e  commissione

          parlamentare per le questioni regionali.

              Esaminato  dalla  13a commissione, in sede deliberante,

          il 16 dicembre 1999.

              Assegnato  nuovamente  alla  13a  commissione,  in sede

          referente, il 16 dicembre 1999.

              Esaminato  dalla 13a commissione, in sede referente, il

          16 dicembre  1999; 2, 9, 14, 15, 16 marzo; 5 aprile; 9, 10,

          11,  23,  24,  30,  31 maggio;  1,  6,  7,  8,  14, 22, 27,

          28 giugno; 5 e 6 luglio 2000.

              Esaminato   in   aula   il  6 dicembre  2000;  17,  18,

          23 gennaio   2001   e   approvato,  con  modificazioni,  il

          24 gennaio 2001.

          Camera dei deputati (atto n. 4816-B):

              Assegnato  alla  VIII  commissione  (Ambiente), in sede

          referente, il 29 gennaio 2001, con parere delle commissioni

          I,  II,  IV,  V,  VII,  IX,  X,  XI, XII, XIV e commissione

          parlamentare per le questioni regionali.

              Esaminato  dalla VIII commissione il 30 gennaio; 1, 6 e

          7 febbraio 2001.

              Esaminato  in  aula  il  9 febbraio 2001 e approvato il

          14 febbraio 2001.

 

 

  4.4.2001

 

                             Istituto

                           Poligrafico e

                           Zecca dello

                             Stato

 

                                                      22:09:48

 

 

 

 

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