LEGGE 22
febbraio 2001, n. 36
Legge quadro
sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici,
magnetici
ed elettromagnetici.
La
Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art 1.
(Finalita' della legge)
1.
La presente legge
ha lo scopo di dettare
i princi'pi
fondamentali
diretti a:
a)
assicurare la tutela
della salute dei
lavoratori, delle
lavoratrici e
della popolazione dagli
effetti dell'esposizione a
determinati
livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
ai sensi e
nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;
b)
promuovere la ricerca
scientifica per la valutazione
degli
effetti a
lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in
applicazione del
principio di precauzione di cui
all'articolo 174,
paragrafo
2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell'ambiente e del
paesaggio e promuovere
l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte
a
minimizzare
l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici
ed
elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di
Bolzano provvedono alle
finalita' della presente
legge
nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti
e delle
relative norme di attuazione e
secondo quanto disposto dai
rispettivi
ordinamenti.
Avvertenza:
Il testo delle note
qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente
per materia, ai
sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni
sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della
Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge
alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 32 della Costituzione
e' il seguente:
"Art. 32.
- La Repubblica tutela la
salute come
fondamentale diritto
dell'individuo e interesse
della
collettivita', e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno puo'
essere obbligato a
un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La
legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti dal
rispetto della persona umana".
- Il paragrafo 2 dell'art. 174 del trattato istitutivo
dell'Unione europea e' il seguente:
"2. La
politica della Comunita' in materia ambientale
mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto
della
diversita' delle situazioni nelle
varie regioni della
Comunita'. Essa e' fondata sui
principi della precauzione e
dell'azione preventiva, sul principio della correzione,
in
via prioritaria alla fonte, dei danni
causati all'ambiente,
nonche' sul principio "chi
inquina paga .
In tale contesto, le
misure di armonizzazione
rispondenti ad
esigenze di protezione
dell'ambiente
comportano, nei
casi opportuni, una
clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati
membri a prendere, per
motivi ambientali di natura
non economica, misure
provvisorie soggette
ad una procedura
comunitaria di
controllo".
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1.
La presente legge ha per oggetto
gli impianti, i sistemi e le
apparecchiature per
usi civili, militari e delle
forze di polizia,
che possano
comportare l'esposizione dei
lavoratori, delle
lavoratrici e
della popolazione a
campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici
con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.
In
particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed
agli impianti
radioelettrici compresi gli
impianti per telefonia
mobile, i
radar e gli impianti per radiodiffusione.
2.
Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi
di
esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli
apparecchi ed
ai dispositivi di
uso domestico, individuale
e
lavorativo si
applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli
articoli 10
e 12 della presente legge.
3.
Nei riguardi delle
Forze armate e delle Forze di polizia le
norme della
presente legge sono
applicate tenendo conto
delle
particolari esigenze
al servizio espletato,
individuate con il
decreto di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).
4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi
sanitari e
tecnici istituiti per le Forze
armate e per le Forze di
polizia; i
predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree
riservate od operative e per quelle che presentano
analoghe esigenze
individuate
con il decreto di cui al comma 3.
Art. 3.
(Definizioni)
1.
Ai fini dell'applicazione della
presente legge si assumono le
seguenti
definizioni:
a)
esposizione: e' la condizione di
una persona soggetta a campi
elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di
contatto, di
origine
artificiale;
b)
limite di esposizione: e' il valore
di campo elettrico,
magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
definito ai fini della tutela della salute da effetti
acuti, che non
deve essere
superato in alcuna
condizione di esposizione della
popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui
all'articolo 1,
comma 1,
lettera a);
c)
valore di attenzione:
e' il valore di campo
elettrico,
magnetico
ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione,
che non deve essere, superato negli ambienti
abitativi, scolastici e
nei luoghi
adibiti a permanenze prolungate
per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso
costituisce misura di
cautela ai
fini della protezione da possibili effetti a lungo termine
e deve
essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualita' sono:
1)
i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le
prescrizioni e
le incentivazioni per
l'utilizzo delle migliori
tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le
competenze
definite dall'articolo 8;
2)
i valori di
campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico,
definiti dallo
Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4,
comma 1,
lettera a), ai
fini della progressiva
miticizzazione
dell'esposizione
ai campi medesimi;
e)
elettrodotto: e' ]'insieme
delle lineeelettriche, delle
sottostazioni
e delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle
lavoratrici: e' ogni tipo di
esposizione dei
lavoratori e delle
lavoratrici che, per la loro
specifica attivita'
lavorativa, sono esposti
a campi elettrici,
magnetici
ed elettromagnetici;
g)
esposizione della popolazione:
e' ogni tipo di esposizione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione
dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella
intenzionale per
scopi
diagnostici o terapeutici;
h)
stazioni e sistemi o impianti
radioelettrici: sono uno o piu'
trasmettitori, nonche'
ricevitori, o un insieme di
trasmettitori e
ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie,
necessari in
una data
postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione,
radiocomunicazione
o radioastronomia,
i)
impianto per telefonia mobile: e' la stazione radio di
terra
del
servizio di telefonia
mobile,
destinata al collegamento radio
dei terminali mobili con
la rete del
servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: e'
la stazione di terra per
il servizio
di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
a)
alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e
degli obiettivi di qualita', in quanto valori di campo
come definiti
dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in
considerazione
del preminente interesse nazionale alla definizione di
criteri unitari e di' normative omogenee in
relazione alle finalita'
di cui
all'articolo 1;
b)
alla promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione
tecnico-scientifica, nonche'
al coordinamento dell'attivita' di
raccolta, di
elaborazione e di
diffusione dei dati, informando
annualmente il
Parlamento su tale
attivita', in particolare il
Ministro
della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche
e private
senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo
scientifico, un programma
pluriennale di ricerca epidemilogica e di
cancerogenesi
sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi
all'esposizione
a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c)
all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e
mobili dei
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle
zone
territoriaIi interessate, al fine di rilevare i livelli di campo
presenti
nell'ambiente;
d)
alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di
risanamento di
cui all'articolo 9,
comma 2, con
particolare
riferimento alle
priorita' di intervento, ai tempi di attuazione ed
alle modalita'
di coordinamento delle
attivita' riguardanti piu'
regioni nonche'
alle migliori tecnologie
disponibili per quanto
attiene
alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e)
all'individuazione delle tecniche
di misurazione e di
rilevamento
dell'inquinamento elettromagnetico;
f)
alla realizzazione di
accordi di programma con i gestori di
elettrodotti ovvero
con i' proprietari degli stessi o delle reti di
trasmissione o
con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilita'
nonche' con
gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e
telefonia mobile,
al fine di
promuovere tecnologie e tecniche di
costruzione
degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni
nell'ambiente
e di tutelare il paesaggio;
g)
alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione
superiore a
150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la
previsione di fasce di
rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali
fasce di rispetto
non e'
consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale,
scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non
inferiore a
quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di
attenzione e gli obiettivi
di qualita', le tecniche di
misurazione e rilevamento
dell'inquinamento
elettromagnetico e i parametri per la previsione di
fasce di
rispetto per gli elettrodotti,
di cui al comma 1, lettere
a), e)
e h), sono stabiliti, entro
sessanta giorni dalla data di
entrata in
vigore della presente legge:
a)
per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita', sentiti il Comitato
di cui all'articolo 6
e le
competenti Commissioni
parlamentari, previa intesa in sede di
Conferenza
unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29
agosto
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata";
b)
per i lavoratori e le
lavoratrici, ferme restando
le
disposizioni previste
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e
successive modificazioni, con
decreto del Presidente del
Consiglio dei
ministri, su proposta
del Ministro della sanita',
sentiti i
Ministri dell'ambiente e
del lavoro e della previdenza
sociale, il
Comitato di cui
all'articolo 6 e
le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in
sede di Conferenza
unificata. Il
medesimo decreto disciplina, altresi', il regime di
sorveglianza medica
sulle lavoratrici e
sui lavoratori
professionalmente
esposti.
3.
Qualora entro il termine
previsto dal comma 2 non siano state
raggiunte le
intese in sede di Conferenza
unificata, il Presidente
del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni
successivi adotta i
decreti di
cui al comma 2, lettere a) e b).
4.
Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di
risanamento, ai
sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro
centoventi giomi
dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, con
decreto del Presi'dente del Consiglio dei ministri, su
proposta del
Ministro dell'ambiente, sentiti
il Comitato di cui
all'articolo
6 e la Conferenza unificata.
5.
Le regioni adeguano
la propria legislazione ai limiti di
esposizione, ai
valori di attenzione
e, limitatamente alla
definizione di'
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2),
agli
obiettivi di qualita' previsti dai decreti di cui al comma 2 del
presente
articolo.
6.
Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di
lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003
per le
attivita' di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001 per le attivita'
di cui al comma 1,
lettera c),
e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003
per la realizzazione degli accordi di programma di cui al
comma 1,
lettera f), nonche' per gli ulteriori accordi di programma
di cui agli
articoli 12 e 13.
Note all'art. 4:
- L'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e
Conferenza unificata). - 1. La
Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per
le materie ed i compiti
di interesse comune
delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita'
montane, con la
Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per
sua
delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli
affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro
del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia
- ANCI, il
presidente
dell'Unione province
d'Italia - UPI
ed il presidente
dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI.
Dei quattordici
sindaci designati dall'ANCI
cinque
rappresentano le
citta' individuate dall'art.
17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne
ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata
di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale
incarico non e'
conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE
riguardanti il
miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori
durante il lavoro, e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del
12 novembre 1994.
Art. 5.
(Misure di tutela dell'ambiente e
del paesaggio.
Procedimento di autorizzazione alla
costruzione
e all'esercizio di
elettrodotti)
1.
Al fine di
tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito
regolamento adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge
23 agosto 1988,
n. 400, e dell'articolo 29, comma 2,
lettera g),
del decreto legislativo
31 marzo 1999,
n. 112, su
proposta
dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivita'
culturali,
previo parere del Comitato di cui all'articolo 6 e sentite
le competenti Commissioni
parlamentari, sono adottate
misure
specifiche relative
alle caratteristiche tecniche
degli impianti e
alla localizzazione dei tracciati per
la progettazione. la
costruzione
e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia
mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento
vengono indicate
le particolari
misure atte ad evitare danni ai
valori ambientali e
paesaggistici e
possono essere adottate ulteriori misure specifiche
per la
progettazione, la costruzione e
la modifica di elettrodotti
nelle aree
soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali,
nonche' da
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a
tutela degli
interessi storici, artistici, architettonici,
archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo
restando quanto
disposto
dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali
e ambientali, approvato con decreto legislativo 29
ottobre 1999,
n. 490, e
fermo restando il rispetto dei
predetti
vincoli e
strumenti di pianificazione.
2.
Con il medesimo regolamento di
cui al comma 1 sono adottate
misure di
contenimento del rischio
elettrico degli impianti di cui
allo stesso comma 1, ed in particolare del
rischio di elettrocuzione
e di
collisione dell'avifauna.
3.
Con il medesimo regolamento di
cui al comma 1 e' definita una
nuova disciplina dei procedimenti di
autorizzazione alla costruzione
e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV,
in modo da assicurare il rispetto dei principi
della presente legge,
ferme restando
le vigenti disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale.
Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti
criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi;
b)
individuazione delle tipologie
di' infrastrutture a minore
impatto
ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c)
concertazione con le
regioni e gli enti locali
interessati
nell'ambito dei
procedimenti amministrativi di
definizione dei
tracciati;
d)
individuazione delle responsabilita' e delle procedure di
verifica e
controllo,
e) riordino delle procedure relative alle
servitu' di elettrodotto
e ai
relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi
elettromagnetici preesistenti.
4.
Le norme, anche
di legge, che disciplinano i procedimenti
indicati al
comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo
comma, sono abrogate con effetto dalla data di
entrata in vigore dei
regolamento
medesimo.
Note all'art. 5:
- L'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto
1988, n.
400, e' il seguente:
"2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
sentito il
Consiglio di Stato, sono
emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta'
regolamentare del
Governo, determinano le norme
generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione
delle
norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- L'art. 29,
comma 2, lettera
g), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e' il seguente:
"2. Sono
conservate, inoltre, allo Stato
le funzioni
amministrative concernenti:
a)-f) (omissis);
g) la costruzione
e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW
termici, salvo quelli
che producono energia da fonti
rinnovabili di
energia e da rifiuti ai sensi
del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per
il
trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di
norme tecniche relative alla
realizzazione di elettrodotti,
il
rilascio delle concessioni
per l'esercizio delle
attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti
di interesse nazionale di oleodotti
e gasdotti".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca:
"Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali,
a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352".
Art. 6.
(Comitato interministeriale per la
prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento
elettromagnetico)
1. E' istituito il Comitato
interministeriale per la prevenzione e
la riduzione
dell'inquinamento
elettromagnetico, di seguito
denominato
"Comitato".
2.
Il Comitato e'
presieduto dal Ministro
dell'ambiente o dal
Sottosegretario all'ambiente delegato, ed e' composto
altresi' dai
Ministri, o
dai Sottosegretari delegati,
della sanita',
dell'universita' e
della ricerca scientifica
e tecnologica, dei
lavoro e
della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica,
dei lavori pubblici,
dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, per i beni e
le attivita' culturali,
dei trasporti e della navigazione, delle
comunicazioni, della difesa
e
dell'interno.
3.
E Comitato svolge le attivita'
di' cui agli articoli 4, comma
1, lettere
b) ed f), 12, comma 2, e 13.
4.
Il Comitato esprime i pareri di
cui agli articoli 4, comma 2,
lettere a)
e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
5.
Il Comitato svolge funzioni di
monitoraggio sugli adempimenti
previsti dalla
presente legge e predispone una relazione annuale al
Parlamento
sulla sua attuazione.
6.
Il Comitato si avvale del
contributo, che viene reso a titolo
gratuito, di
enti, agenzie, istituti
ed organismi, aventi natura
pubblica e
competenze specifiche nelle diverse materie di interesse
della
presente legge.
7.
Per l'istituzione e
il funzionamento del
Comitato e'
autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue
a decorrere
dall'anno
2001.
Art. 7.
(Catasto nazionale)
1.
Il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera
c), e'
costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il
Ministro
della sanita' ed il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di
monitoraggio di
cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 4
giugno 1997, n.
335. Il catasto nazionale opera
in
coordinamento
con i catasti regionali di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera d).
Le modalita' di inserimento dei
dati sono definite dal
Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro delle
comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi a
sorgenti fisse
connesse ad impianti,
sistemi ed apparecchiature
radioelettrici per
usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro
dei lavori
pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,
per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi
agli
elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione,
per quanto riguarda l'inserimento dei dati
relativi agli impianti di
trasporto, e
con i Ministri della difesa e dell'interno, per quanto
riguarda
l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad
impianti, sistemi
ed apparecchiature per usi militari e delle forze
di polizia.
Nota all'art. 7:
- L'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica
4 giugno 1997, n. 335, e' il
seguente:
"Art. 8
(Sistema informativo e
di monitoraggio
ambientale). -
1. Le iniziative adottate in
attuazione
dell'art. 18, comma 1,
lettera e), della legge 11 marzo
1988, n. 67, relative
al sistema informativo
e di
monitoraggio ambientale
(SINA) e le
relative dotazioni
tecniche sono trasferite all'ANPA ai
sensi dell'art. 1-bis,
comma 4, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
496,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994,
n. 61.
2. Per la ricognizione delle
iniziative attuate, o in
corso di attuazione, nell'ambito
del sistema di cui al
comma 1 e delle relative dotazioni tecniche da
trasferire
all'ANPA, il Ministro dell'ambiente
entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
adotta un decreto che individui:
a) le
iniziative gia' realizzate
dal Ministero
dell'ambiente, con le relative
dotazioni tecniche;
b) le iniziative, con le
relative dotazioni tecniche,
comunque finalizzate al completamento, potenziamento o
implementazione del
sistema informativo e di monitoraggio
ambientale, ancora
in corso di
realizzazione o
perfezionamento in forza di
contratti, convenzioni, accordi
e
provvedimenti stipulati od
adottati dal Ministero
dell'ambiente;
c) le risorse
finanziarie, finalizzate alla
realizzazione, potenziamento, implementazione o
gestione
del SINA da mettere a disposizione
dell'ANPA;
d) le
iniziative delle regioni e province autonome
per il completamento e
potenziamento del sistema
informativo e
di monitoraggio ambientale finanziate dal
Ministero dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo
stato di previsione della spesa
dello stesso Ministero in
attesa del loro trasferimento ai soggetti titolari degli
interventi ai sensi della
delibera del Comitato
interministeriale per
la programmazione economica
21 dicembre 1993,
e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Con il decreto
di cui al comma 2 sono altresi'
definite, previa verifica funzionale
con l'ANPA, le
modalita' tecnico-amministrative per il trasferimento e la
ricollocazione logistica
presso l'ANPA delle iniziative e
delle dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere a) e
b),
e dei finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di
garantire una tempestiva ripresa
della operativita' del
sistema trasferito, che tenga
conto della realta'
informatica presente
presso la stessa
Agenzia e delle
esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente,
nonche' le modalita' di
gestione per il
periodo di
transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre,
le
modalita' di coordinamento delle iniziative di cui al
comma 2, lettera d), necessarie a
garantire il collegamento
funzionale con il SINA
a livello nazionale, al fine di
consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi
tra i soggetti titolari delle
iniziative stesse e l'ANPA.
4. Tale decreto e'
sottoposto alla Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le
province autonome per gli
aspetti attinenti ai sistemi
informativi e
di monitoraggio ambientale delle
regioni e
province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del
SINA e ai relativi finanziamenti.
5. Le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali
e
le societa' per azioni operanti in regime di concessione
esclusiva, che comunque raccolgano
dati nel settore
ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le
specifiche
fornite dall'ANPA stessa in
relazione al tipo
di
informazioni, nonche' alle modalita' ed alle frequenze con
cui effettuare gli scambi.
6. Le specifiche possono in
particolare riguardare la
struttura dei dati, la
frequenza di trasmissione, il
supporto di trasmissione, di
norma tramite rete
informatica.
7. L'integrazione con
i dati ambientali riguardanti il
sistema delle imprese avviene
secondo le modalita'
stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di
cui all'art. 1, comma 6, del
decreto-legge 4 dicembre 1993,
n.
496, convertito, con
modificazioni, nella legge
21 gennaio 1994, n. 61.
8. Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le
agenzie regionali e delle
province autonome, anche
attraverso gli strumenti previsti dall'art. 10, comma 4.
Gli
schemi delle specifiche
tecniche, comprensive dei
livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono
approvati dal Ministro dell'ambiente,
sentita la conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
9. Sulla base del decreto di cui
ai commi 2 e 3, l'ANPA
provvede ad elaborare un programma
di attivita' che tenga
altresi' conto delle iniziative
adottate a livello
nazionale e locale relative
a sistemi informativi
di
interesse ambientale per lo
sviluppo coordinato e
l'evoluzione del
sistema informativo ambientale.
Tale
programma e' inoltrato al Ministero dell'ambiente, perche'
venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per
i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
per la relativa intesa".
Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle
province e dei comuni)
1.
Sono di competenza delle
regioni, nel rispetto dei limiti di'
esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita'
nonche' dei
criteri e delle
modalita' fissati dallo Stato, fatte
salve le
competenze dello Stato e delle autorita' indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative
all'individuazione dei siti
di' trasmissione e degli impianti
per telefonia mobile,
degli
impianti radioelettrici e degli impianti
per radiodiffusione, ai
sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel
rispetto del decreto
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e
dei principi stabiliti
dal
regolamento di cui all'articolo 5;
b)
la definizione dei tracciati degli elettrodotti con
tensione
non superiore
a 150 kV, con la
previsione di fasce di rispetto
secondo i
parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo
di
segnalarle;
c)
le modalita' per
il rilascio delle
autorizzazioni alla
installazione degli
impianti di cui
al presente articolo,
in
conformita' a
criteri di semplificazione amministrativa, tenendo
conto dei
campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici
preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in
coordinamento con il catasto
nazionale di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto
delle sorgenti
fisse dei campi
elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi
stessi nel
territorio
regionale, con riferimento alle condizioni di' esposizione
della popolazione;
e)
l'individuatone degli strumenti
e delle azioni
per il
raggiungimento degli
obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3,
comma 1,
lettera d), numero 1);
f)
il concorso all'approfondimento
delle conoscenze scientifiche
relative agli
effetti per la salute, in
particolare quelli a lungo
termine, derivanti
dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici.
2.
Nell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere a) e
c), le
regioni si attengono ai princi'pi relativi alla tutela della
salute pubblica,
alla compatibilita' ambientale ed alle esigenze di
tutela
dell'ambiente e del paesaggio.
3.
In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5
del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4.
Le regioni, nelle
materie di cui al comma 1, definiscono le
competenze che
spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di
quanto
previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attivita' di cui al comma 1,
riguardanti aree interessate da
installazioni
militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con
funzioni
attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite
mediante specifici
accordi dai comitati
misti paritetici di cui
all'articolo 3
della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive
modificazioni.
6.
I comuni possono
adottare un regolamento per
assicurare il
corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.
Note all'art. 8:
- La legge 31 luglio 1997,
n. 249, recante:
"Istituzione dell'Autorita' per le garanzie
nelle
telecomunicazioni e norme sui
sistemi delle
telecomunicazioni e
radiotelevisivo" e'
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 1997.
- Si riporta il testo
dell'art. 5 del
decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 5 (Poteri
sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di
accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente
del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente
inadempiente un congruo
termine per
provvedere.
2. Decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto
inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via
sostitutiva.
3. In casi di
assoluta urgenza, non si applica la
procedura di cui al
comma 1 e il Consiglio dei Ministri
puo' adottare il provvedimento di cui al
comma 2, su
proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha
immediata esecuzione ed
e'
immediatamente comunicato
rispettivamente alla Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento
e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza
Stato-regioni" e alla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali
allargata ai rappresentanti
delle comunita' montane, che
ne possono chiedere
il
riesame, nei termini e con gli
effetti previsti dall'art.
8, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla
legislazione vigente".
- L'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e'
il
seguente:
"Art. 3.
- In ciascuna regione e'
costituito un
comitato misto paritetico di reciproca consultazione per
l'esame, anche con proposte
alternative della regione e
dell'autorita' militare, dei problemi connessi
all'armonizzazione tra i piani di
assetto territoriale e di
sviluppo economico e sociale
della regione e delle aree
subregionali ed i programmi delle installazioni militari
e
delle conseguenti limitazioni.
Nel Trentino-Alto Adige il
comitato regionale e'
sostituito da due comitati
provinciali, rispettivamente per
la
provincia di Trento
e per quella di Bolzano.
Conseguentemente l'indicazione della
regione, del consiglio
regionale e del
presidente della giunta
regionale si
intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla
provincia, al consiglio provinciale
e al presidente della
giunta provinciale.
Qualora esigenze di segreto militare non consentano
un
approfondito esame,
il presidente della giunta
regionale
puo' chiedere al-l'autorita'
competente di autorizzare la
comunicazione delle notizie necessarie.
Il comitato e' altresi
consultato semestralmente su
tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o
di
unita', per la definizione delle localita', degli spazi
aerei e marittimi regionali, del
tempo e delle modalita' di
svolgimento, nonche'
sull'impiego dei poligoni
della
regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla
regione si esprima in
senso contrario, sui programmi di
attivita' addestrative decide in via
definitiva il Ministro
della difesa.
Ciascun comitato,
sentiti gli enti locali e gli altri
organismi interessati,
definisce le zone
idonee alla
concentrazione delle
esercitazioni di tiro a fuoco
nella
regione per la costituzione di poligoni, utilizzando
prioritariamente, ove possibile,
aree demaniali.
Una volta costituite tali
aree militari, le
esercitazioni di tiro a fuoco
dovranno di massima svolgersi
entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri,
marittime ed aeree, sia
provvisorie che permanenti, si
stipulano disciplinari d'uso fra l'autorita' militare e la
regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto
di
disciplinare e' rimesso
al Ministro della difesa che
decide sentiti il presidente della giunta regionale e il
presidente del comitato misto
paritetico competenti.
Il comitato e' formato
da cinque rappresentanti del
Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero
del
tesoro, da un
rappresentante del Ministero
delle
finanze, designati dai rispettivi
Ministri e da sette
rappresentanti della regione nominati dal presidente della
giunta regionale, su
designazione, con voto limitato, del
consiglio regionale.
Per ogni membro e' nominato un
supplente.
Il comitato si riunisce
a richiesta del comandante
militare territoriale di regione o
del comandante in capo
di
dipartimento militare marittimo
o del comandante di
regione aerea o del
presidente della regione;
presiede
l'ufficiale generale
o ammiraglio piu' elevato in grado o
piu' anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato
in grado o meno anziano.
Delle riunioni del comitato
e' redatto verbale che
conterra' le eventuali proposte
di membri discordanti
sull'insieme della questione
trattata o su singoli punti di
essa.
Le definitive decisioni sui programmi di installazioni
militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono
riservate al Ministro per la difesa.
La regione interessata
puo' richiedere al Presidente
del Consiglio dei Ministri,
entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione
della decisione
ministeriale, che la
questione sia
sottoposta a riesame da parte del
consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', in casi
particolari, disporre
che i provvedimenti di
limitazione
della proprieta' siano sospesi
sino alla decisione del
Consiglio dei Ministri. Il
consiglio dei Ministri
si
pronuncia sulle richieste di riesame
entro novanta giorni.
Alla riunione del Consiglio dei
Ministri e' invitato il
presidente della giunta regionale
interessata".
Art. 9.
(Piani di risanamento)
1. Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), la regione adotta, su
proposta dei
soggetti gestori e
sentiti i comuni interessati, un
piano di
risanamento al fine
di adeguare, in
modo graduale, e
comunque entro
il termine di
ventiquattro mesi, gli
impianti
radioelettrici gia' esistenti ai limiti di esposizione, ai
valori di
attenzione ed
agli obiettivi di qualita' stabiliti secondo le norme
della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla
data di entrata in
vigore del
decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), in
caso di
inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento
e' adottato
dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati,
entro i
successivi tre mesi.
Il piano, la cui realizzazione e'
controllata dalle
regioni, puo' prevedere anche la delocalizzazione
degli impianti
di radiodiffusione in
siti conformi alla
pianificazione in
materia, e degli impianti di diversa tipologia in
siti idonei.
Il risanamento e'
effettuato con onere a carico dei
titolari
degli impianti.
2. Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'articolo 4, comma 4, i gestori degli
elettrodotti presentano
una
proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela
della
salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di
trasmissione nazionale
o coloro che
comunque ne abbiano
la
disponibilita'
sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della
rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi
dalla data di entrata
in vigore dei decreto di cui all'articolo 4,
comma 2, lettera a), le
proposte degli
interventi di risanamento delle linee di competenza,
nonche' tutte le informazioni necessarie ai fini
della presentazione
della proposta
di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i
progetti che
si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti
di esposizione
e i valori di attenzione, nonche' di raggiungere gli
obiettivi di
qualita' stabiliti dal decreto
di cui all'articolo 4,
comma 2,
lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di
attuazione, adeguandosi alle priorita' stabilite dal
citato decreto,
considerando comunque
come prioritarie le situazioni sottoposte a
piu'
elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita'
di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di
edifici adibiti
a permanenze non
inferiori a quattro
ore, con
particolare riferimento
alla tutela della
popolazione infantile.
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di
cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a), in
caso di inerzia o
inadempienza dei
gestori, il piano di risanamento di cui al primo
periodo del comma 3 e' proposto dalla regione entro
i successivi tre
mesi.
3. Per gli elettrodotti con tensione superiore
a 150 kV, la proposta
di piano di risanamento e' presentata al
Ministero dell'ambiente. Il
piano e'
approvato, con eventuali
modifiche, integrazioni e
prescrizioni, entro
sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di
concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e
dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della
sanita' e
le regioni ed i comuni
interessati. Per gli elettrodotti
con tensione
non superiore a
150 kV, la
proposta di piano di
risanamento e'
presentata alla regione, che approva il piano, con
eventuali modifiche,
integrazioni e prescrizioni, entro sessanta
giorni, sentiti
i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla
data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a),
in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano
di risanamento per gli elettrodotti con
tensione non superiore a 150
kV e'
adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del
presente
comma.
4. Il
risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro
dieci anni
dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Entro il
31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere
comunque completato
il risanamento degli
elettrodotti che non
risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui
all'articolo 4
ed alle
condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
104 del 6
maggio 1992, al fine
dell'adeguamento ai
limiti di
esposizione, ai valori di
attenzione e agli obiettivi di
qualita' stabiliti
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a),
della
presente legge. Il risanamento e' effettuato con onere a carico
dei proprietari
degli elettrodotti, come
definiti ai sensi del
decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79. L'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas, ai sensi dell'articolo 2, comma
12, della legge
14 novembre
1995, n. 481,
determina, entro sessanta
giorni
dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei
costi
strettamente connessi all'attuazione degli interventi di
risanamento
nonche' i
criteri, le modalita' e le condizioni per il loro eventuale
recupero.
5. Ai
fini della concessione
di contributi alle
regioni per
l'elaborazione
dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti
regionali e
l'esercizio delle attivita'
di controllo e di
monitoraggio, e'
autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni
annue a
decorrere dall'anno 2001.
Le somme derivanti
dall'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 15, versate
all'entrata del
bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura
del 100 per cento, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, ad apposite
unita' previsionali di
base dello
stato di previsione
del Ministero dell'ambiente; tali
somme sono
destinate, sulla base
di criteri determinati
dalla
Conferenza
unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad
integrazione delle
risorse ad esse
assegnate ai sensi del primo
periodo del
presente comma, ai fini
dell'elaborazione dei piani di
risanamento, della
realizzazione dei catasti
regionali e
dell'esercizio
delle attivita' di controllo e di monitoraggio.
6. Il
mancato risanamento degli
elettrodotti, delle stazioni e dei
sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli
impianti per
radiodiffusione, secondo le
prescrizioni del piano,
dovuto ad
inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o
di coloro
che ne abbiano comunque la disponibilita', fermo restando
quanto previsto dall'articolo 15, comporta il
mancato riconoscimento
da parte del gestore della rete di trasmissione
nazionale del canone
di utilizzo relativo alla linea non risanata e
la disattivazione dei
suddetti
impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque
i diritti
degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica
utilita'.
La disattivazione e' disposta:
a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro della
sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale
nonche' le regioni interessate, per quanto riguarda
gli elettrodotti
con
tensione superiore a 150 kV;
b) con
provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto
riguarda gli
elettrodotti con tensione
inferiore a 150 kV ed i
sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia
mobile e
per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa
nonche' delle
stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la
cui disattivazione e' disposta con provvedimento del Ministro delle
comunicazioni che
assicura l'uniforme applicazione della disciplina
sul
territorio nazionale.
7. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,
su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed
l) del comma 1 dell'articolo 3 deve essere applicata una
etichetta
informativa ben
visibile, riportante la tensione prodotta, i valori
di esposizione
rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i
limiti di
esposizione ed i
valori di attenzione prescritti dalle
leggi
nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
Note all'art. 9:
- L'art. 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 104 del 6 maggio 1992 e' il
seguente:
"Art. 4
(Limiti di esposizione e criteri di
applicazione). - Sono definiti i
seguenti limiti:
5 kV/m e 0,1 mT, rispettivamente per l'intensita' di
campo elettrico e di
induzione magnetica, in
aree o
ambienti in cui si
possa ragionevolmente attendere
che
individui della popolazione trascorrano una parte
significativa della giornata;
10 kV/m e 1 mT,
rispettivamente per l'intensita' di
campo elettrico e di induzione
magnetica, nel caso in cui
l'esposizione sia
ragionevolmente limitata a poche ore al
giorno.
I valori di campo
elettrico sono riferiti al campo
elettrico imperturbato,
intendendosi per tale
un campo
elettrico misurabile in un
punto in assenza di persone,
animali e cose non fisse".
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante:
"Attuazione della direttiva
96/1992/CE recante norme comuni
per il mercato interno
dell'ernergia
elettrica" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 31 marzo
1999.
- L'art. 2, comma 12, delle legge 14 novembre 1995,
n.
481, e' il seguente:
"12. Ciascuna autorita' nel perseguire le
finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti
funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento
sui servizi da assoggettare a
regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato, nei
limiti delle leggi
esistenti,
proponendo al Governo
le modifiche normative
e
regolamentari necessarie in relazione alle
dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri
competenti gli schemi per il
rinnovo nonche' per eventuali
variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione,
delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che
le condizioni e le
modalita' di
accesso per i soggetti
esercenti i servizi,
comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento
alle
singole voci di costo, anche al fine
di prevedere l'obbligo
di
prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli
esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi
comprese quelle degli
anziani e dei
disabili, garantendo altresi' il
rispetto: dell'ambiente,
la sicurezza degli impianti e la
salute degli addetti;
d) propone la
modifica delle clausole
delle
concessioni e delle
convenzioni, ivi comprese
quelle
relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
dei
contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei
servizi, ove cio'
sia richiesto
dall'andamento del
mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti,
definendo altresi' le
condizioni
tecnico-economiche di
accesso e di interconnessione
alle
reti, ove previsti dalla normativa
vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del
mercato, la tariffa
base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per
determinare le tariffe di cui
ai
commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei
costi eventualmente sostenuti
nell'interesse generale
in
modo da assicurare
la qualita', l'efficienza del
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la
realizzazione degli
obiettivi generali di carattere
sociale, di tutela
ambientale e di uso
efficiente delle risorse di cui
al
comma 1 dell'art. 1,
tenendo separato dalla
tariffa
qualsiasi tributo od onere
improprio; verifica la
conformita' ai
criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle
tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti
eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta
giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la
pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe
si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi
delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro,
la loro corretta
disaggregazione e imputazione per
funzione svolta, per area
geografica e per categoria
di utenza evidenziando
separatamente gli
oneri conseguenti alla
fornitura del
servizio universale definito dalla
convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la
pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento
dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e
delle notizie utili,
determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente
ove il medesimo soggetto
non
rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con
livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di
servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della
lettera h);
h) emana le
direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti
i
servizi medesimi, definendo in
particolare i livelli
generali di qualita' riferiti
al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di
qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire
all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio
e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per
settore e tipo
di prestazione; tali
determinazioni
producono gli effetti di cui al
comma 37;
i) assicura la
piu' ampia pubblicita' delle
condizioni dei servizi; studia
l'evoluzione del settore e
dei singoli servizi, anche
per modificare condizioni
tecniche, giuridiche ed economiche relative allo
svolgimento o
all'erogazione dei medesimi;
promuove
iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione
dei
servizi; presenta annualmente
al Parlamento e al
Presidente del Consiglio del
Ministri una relazione sullo
stato dei servizi e sull'attivita'
svolta;
l) pubblicizza e
diffonde la conoscenza
delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la
concorrenzialita' dell'offerta e
la
possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai
consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari
da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove
opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di
servizio di cui al comma 37;
n) verifica la
congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio
al fine di assicurare la
parita' di trattamento tra
gli utenti, garantire
la
continuita' della
prestazione dei servizi,
verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
all'uopo acquisendo anche la
valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa
le modalita' di
prestazione dei
servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il
piu' agevole accesso
agli uffici aperti al
pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti
agli utenti semplificando le
procedure per l'erogazione del
servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari;
o) propone al Ministro
competente la sospensione o la
decadenza della concessione per
i casi in cui tali
provvedimenti siano consentiti
dall'ordinamento;
p) controlla che
ciascun soggetto esercente
il
servizio adotti, in base
alla direttiva sui
principi
dell'erogazione dei
servizi pubblici del Presidente del
Consiglio dei Ministri del
27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una
carta di servizio pubblico con
indicazione di standards dei
singoli servizi e ne verifica il
rispetto".
Art. 10.
(Educazione ambientale)
1. Il
Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della
sanita',
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
della pubblica
istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di
informazione
e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio
1986, n.
349. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 2.000
milioni
annue a decorrere dall'anno 2001.
Nota all'art. 10:
- La legge 8 luglio 1986, n.
349, recante: "Istituzione
del
Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno
ambientale" e'
pubblicato nel supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15
luglio 1986.
Nota all'art:
11:
- Il capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca:
"Partecipazione al procedimento
amministrativo".
Art. 11.
(Partecipazione al procedimento amministrativo)
1. Ai
procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti,
di cui
agli articoli 4 e 8, nonche' ai procedimenti di adozione e
approvazione
dei piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2,
si applicano le disposizioni di cui al capo III
della legge 7 agosto
1990, n.
241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al
procedimento
amministrativo.
Art. 12.
(Apparecchiature di uso domestico,
individuale o lavorativo)
1. Con
decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto
con il
Ministro della
sanita', previo parere
del Comitato e sentite le
competenti
Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tenendo
conto anche
degli orientamenti e degli atti
dell'Unione europea in
materia di
inquinamento elettromagnetico,
tutela dei consumatori e
istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che
i fabbricanti
di apparecchi
e dispositivi, in
particolare di uso
domestico,
individuale o
lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai
lavoratori e
alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede
informative. Le
informazioni devono riguardare, in particolare, i
livelli di
esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo,
la distanza
di utilizzo consigliata
per ridurre l'esposizione al
campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico e le principali
prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono
individuate le
tipologie
di apparecchi e dispositivi per i quali non vi e' emissione
di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali
emissioni sono
da ritenersi cosi
basse da non richiedere alcuna
precauzione.
2. Il
Comitato promuove la
realizzazione di intese ed accordi di
programma con
le imprese produttrici
di apparecchiature di uso
domestico, individuale
o lavorativo, che producono campi elettrici,
magnetici ed
elettromagnetici, al fine
di favorire e sviluppare
tecnologie
che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 13.
(Accordi di programma per i servizi di
trasporto pubblico)
1. Il
Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la
realizzazione di
intese ed accordi
di programma con i gestori di
servizi di
trasporto pubblico che
producono campi elettrici,
magnetici ed
elettromagnetici, al fine
di favorire e sviluppare
tecnologie
che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 14.
(Controlli)
1. Le
amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare
le funzioni
di controllo e di vigilanza
sanitaria e ambientale per
l'attuazione della
presente legge, utilizzano
le strutture delle
Agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente, di
cui al
decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge
21 gennaio 1994, n. 61. Restano
ferme le competenze in
materia di
vigilanza nei luoghi
di lavoro attribuite
dalle
disposizioni
vigenti.
2. Nelle
regioni in cui
le Agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente
non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le
amministrazioni provinciali
e comunali si
avvalgono del supporto
tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei
presidi
multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per
la prevenzione
e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori
territoriali del
Ministero delle comunicazioni,
nel rispetto delle
specifiche
competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
3. Il
controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati
alle attivita'
istituzionali delle Forze
armate, delle Forze di
polizia e
dei Vigili del
fuoco e' disciplinato dalla specifica
normativa
di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per
le forze
armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma
4, del
decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive
modificazioni.
4. Il
personale incaricato dei
controlli, nell'esercizio delle
funzioni di
vigilanza e di controllo, puo' accedere agli impianti che
costituiscono fonte
di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in
conformita' alle
disposizioni della legge 7
agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, i dati, le
informazioni e i documenti
necessari per
l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale
e' munito
di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.
Note all'art. 14:
- La legge 21 gennaio 1994,
n. 61, recante:
"Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli
ambientali e istituzione dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente"
e' pubblicata nella
Gazzetta
Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1994.
- L'art. 1,
comma 2, del
decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e' il
seguente:
"2. Nei
riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei
servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle
strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate
per finalita' istituzionali alle
attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle
universita', degli
istituti di istruzione
universitaria,
degli istituti di istruzione ed
educazione di ogni ordine e
grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle
aree archeologiche
dello Stato delle
rappresentanze
diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e
marittimi, le norme del
presente decreto sono applicate
tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al
servizio espletato,
individuate con decreto del
Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanita'
e della funzione
pubblica".
- L'art. 23,
comma 4, del
decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e' il
seguente:
"4. Restano ferme le
competenze in materia di sicurezza
e
salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni
vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle
autorita' marittime, portuali ed
aeroportuali, per quanto
riguarda la sicurezza dei
lavoratori a bordo di navi e di
aeromobili ed in ambito
portuale ed aeroportuale, ed ai
servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e
per le Forze di Polizia; i predetti
servizi sono competenti
altresi' per le aree riservate o
operative e per quelle che
presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per
quel che riguarda le modalita'
di attuazione, con decreto
del
Ministro competente di
concerto con i Ministri del
lavoro e della previdenza
sociale e della
sanita'.
L'amministrazione della
giustizia puo' avvalersi
dei
servizi, istituiti per le Forze armate e di Polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche'
dei, servizi istituiti con
riferimento alle strutture
penitenziarie".
- La legge 7 agosto 1990, n.
241, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti
amministrativi".
Art. 15.
(Sanzioni)
1. Salvo
che il fatto costituisca reato,
chiunque nell'esercizio o
nell'impiego di
una sorgente o di un
impianto che genera campi
elettrici, magnetici
ed elettromagnetici superi
i limiti di
esposizione ed
i valori di
attenzione di cui
ai decreti del
Presidente
del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 4, comma
2, e ai
decreti previsti dall'articolo 16 e' punito con la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2
milioni a lire
600 milioni.
La predetta sanzione si applica anche nei confronti di
chi ha
in corso di
attuazione piani di risanamento,
qualora non
rispetti i
limiti ed i tempi ivi previsti.
2. Salvo
che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure
di tutela
di cui all'articolo 5, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma da lire 2
milioni a lire
200
milioni. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, le
sanzioni di cui ai commi
1 e
2 sono irrogate dalle autorita'
competenti, sulla base degli
accertamenti effettuati
dalle autorita' abilitate ai controlli ai
sensi
dell'articolo 14. Le autorita' competenti all'irrogazione delle
sanzioni di
cui ai commi 1 e 2 sono
individuate dai decreti di cui
all'articolo
4, comma 2.
4. In caso
di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della
tutela dell'ambiente e della salute,
dall'autorizzazione, dalla
concessione o
dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli
impianti disciplinati dalla presente legge, si
applica la sanzione
della
sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro
mesi. In
caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio e' revocato.
5. La
sanzione di cui
al comma 4
e' applicata dall'autorita'
competente in
base alle vigenti
disposizioni a rilasciare l'atto
autorizzatorio, sulla
base degli accertamenti effettuati dalle
autorita'
abilitate ai controlli.
6. L'inosservanza del decreto di cui all'articolo 12, comma 1, e'
punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
compresa
fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
7. In
riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non e'
ammesso il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo
dell'art. 16 della
legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale):
"Art. 16 (Pagamento in
misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari
al doppio del relativo
importo, oltre alle spese
del procedimento, entro
il
termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o,
se
questa non vi
e' stata, dalla
notificazione degli
estremi della violazione.
Nei casi di violazione
dei regolamenti comunali e
provinciali continua
ad applicarsi l'art. 107 del testo
unico delle leggi comunali
e provinciali approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura
ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le
norme antecedenti all'entrata in
vigore
della presente legge non
consentivano l'oblazione".
Art. 16.
(Regime transitorio)
1. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si
applicano, in
quanto compatibili con
la presente legge,
le
disposizioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
104 del 6 maggio
1992, e
successive modificazioni, le disposizioni del decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 232
del 4 ottobre 1995, nonche' le
disposizioni del
decreto del Ministro
dell'ambiente 10 settembre
1998, n.
381.
Note all'art. 16:
- Il decreto del Presidente
del Consigli dei Ministri
28 settembre 1995,
recante "Norme tecniche procedurali di
attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 aprile 1992, relativamente agli elettrodotti",
e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
1995.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre
1998, n. 381, recante: "Regolamento recante norme per
la
determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con
la salute umana", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.
257 del 3 novembre 1998.
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 20.000
milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003 si
provvede:
a) quanto
a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante
utilizzo delle
proiezioni, per detti
anni, dello stanziamento
iscritto, ai
fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato
di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e
2003, mediante
utilizzo delle proiezioni,
per detti anni, dello
stanziamento iscritto,
ai fini del
bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente.
2. Il
Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica e'
autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le
occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente
del Consiglio dei
Ministri
Bordon, Ministro
dell'ambiente
Visto, il
Guardasigilli: Fassino
LAVORI
PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4816):
Presentato dal
Ministro dell'ambiente (Ronchi)
il 24
aprile 1998.
Assegnato alla
VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, l'11 maggio 1998 con
pareri delle commissioni I,
II, IV, V, VII, IX, X, XI e XII.
Esaminato dalla
VIII commissione, in sede
referente,
l'11, 18 febbraio; 26 maggio; 9 luglio;
17 novembre;
9 dicembre 1998; 27 gennaio; 3,
17, 24 febbraio; 3,
17 marzo; 21, 28 aprile e 26 maggio
1999.
Nuovamente assegnato alla VIII commissione (Ambiente),
in sede redigente, il 30 giugno
1999.
Esaminato dalla VIII
commissione, in sede redigente, il
30 giugno, 7, 14, 21 luglio
1999; 22, 28 settembre e
6 ottobre 1999.
Presentazione del
testo degli articoli annunciata
il
7 ottobre 1999 (atto n.
4816-342-452-2095-4036-4464-4467-4487-4561-5212-5982-A/RED)
relatore sen. Vigni.
Esaminato in aula e approvato il
14 ottobre 1999.
Senato della Repubblica (atto n.
4273):
Assegnato alla
13a commissione (Territorio), in
sede
deliberante, il
27 ottobre 1999 con
pareri delle
commissioni 1a,
2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 10a, 11a, 12a, Giunta
per
gli affari delle
Comunita' europee e
commissione
parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla
13a commissione, in sede deliberante,
il 16 dicembre 1999.
Assegnato nuovamente
alla 13a commissione, in sede
referente, il 16 dicembre 1999.
Esaminato dalla 13a commissione, in sede referente, il
16 dicembre 1999; 2, 9, 14, 15, 16 marzo; 5 aprile; 9,
10,
11,
23, 24, 30,
31 maggio; 1, 6,
7, 8, 14, 22, 27,
28 giugno; 5 e 6 luglio 2000.
Esaminato in
aula il 6 dicembre
2000; 17, 18,
23 gennaio 2001 e approvato,
con modificazioni, il
24 gennaio 2001.
Camera dei deputati (atto n.
4816-B):
Assegnato alla
VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 29 gennaio 2001, con
parere delle commissioni
I,
II, IV, V,
VII, IX, X,
XI, XII, XIV e commissione
parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 30 gennaio; 1, 6 e
7 febbraio 2001.
Esaminato in
aula il 9 febbraio 2001 e approvato il
14 febbraio 2001.
4.4.2001
Istituto
Poligrafico e
Zecca dello
Stato
22:09:48