STATUTO e COSTITUZIONE

ART.1

Costituzione, denominazione e sede


In data odirna alla presenza dei soci fondatori si decide
 e si dà corso alla costituzione di una associazione

senza scopo di lucro denominata:


assosamsara

Supremo Ordine di Samsara

in sintonia con la fratellanza di persone di culture e di religioni diverse.



La suddetta associazione avrà sede a Torino, in via Quincinetto,9 e le persone costituenti

assumono per il primo esercizio le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario,

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Torino,

senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

La durata dell’Associazione è illimitata.


ART. 2

Finalità e scopi


Gli scopi dell’associazione sarano rivolti allo studio, alla promozione ed alla

diffusione di tutte quelle scienze e discipline definite “olistiche”.

Con particolare attenzione all’armonico sviluppo di tutte quegli aspetti naturali

tendenti al benessere psicofisico ed alla crescita individuale e personale.

L’associazione promuoverà attività, studi, ricerche e conoscenze che riguardino

l’integrazione degli aspetti corporei della personalità, con quelli più specificatamente

psicologici e spirituali dell’essere umano attraverso attività singole e di gruppo.

A tale scopo l’associazione potrà promuovere conferenza, stages, incontri formativi,

attività di gruppi di crescita, corsi e scuole finalizzati in discipline di autoguarigione

e autorealizzazione naturali ed olistiche.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di

prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite dei suoi appartenenti.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente

dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.


ART. 3

Risorse Economiche

L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento

e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi associativi degli aderenti e dei privati;

b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche

o di Organismi Internazionali

c) donazioni e lasciti testamentari

d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni

o servizi agli associati o ai terzi;

e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

o da iniziative promozionali.
f)Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente

non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione,

né all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio

il primo Gennaio e termine il 31/12 di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio

consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci

entro il mese successivo

L’associazione potrà inoltre possedere beni mobili ed immobili derivanti

da donazioni o acquisto in proprio, utili allo svolgimento delle proprie attività.


ART. 4
Assetto Soci

Il numero dei soci che potranno aderire è illimitato.

Sono membri dell’Associazione, oltre ai costituenti, tutti i soci ordinari

regolarmente iscritti, e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive

di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino

a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione

e ad osservare il presente statuto.

A discrezione del direttivo potranno essere invitati e iscritti soci onorari che

abbiano particolari meriti nei confronti dell'associazione stessa.


ART. 5
Criteri di ammissione ed esclusione dei soci


L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita

domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo

le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci

dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta

all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso,

in difetto sarà considerato rinnovato per il successivo anno solare

Potranno essere emesse tessere annuali, non automaticamente

rinnovabili in occasionedi particolari condizioni di necessità,

in tali tessere sarà evidenziata questa caratteristica.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:


a)  mancato versamento della quota associativa per quattro mesi;

b)  comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

c)  persistenti violazioni degli obblighi statutari.

al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.


ART. 6

Doveri e diritti degli associati


I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le

deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei

confronti dell’Associazione e dei singoli soci

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo

I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune
né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.


ART. 7

Organi dell’Associazione


Sono organi dell’Associazione:


a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente.
d) Il collegio dei probiviri


Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche

spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione


ART. 8

Assetti dell'Assemblea


L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con

delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 3 deleghe.

Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) nominati i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei revisori

dei conti e del Collegio dei probiviri e ne determina i compensi;

c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) delibera l’esclusione dei soci;

e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo.


L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo

almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed

ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o

il Collegio dei revisori o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.


L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo

e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.


L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente,

dal Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e,

in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da

recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione,

contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orariodella prima convocazione.

L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello

stesso giorno previsto per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei terminidi preavviso,

saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima

convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque

sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate

dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione

della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.


La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa

devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole

di almeno ¾ degli associati.


ART. 9

Il Comitato Direttivo


Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a Sette e

non superiore a Dodici, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Comitato Direttivo solo gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti

il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere

alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono

in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare

detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica

fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l’Assemblea deve

provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.


Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Comitato direttivo spetta di:
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

  
a)  predisporre il bilancio consuntivo;

      b) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;


      c) deliberare sulle domande di nuove adesioni all’Associazione;

d)  provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano
di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione
della quota associativa annuale.

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal

Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente

lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi

membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da

recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione,

contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,

saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano

tutti i membri del Comitato.


I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e

sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.


ART. 10

Il Presidente


Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso

nonché l’Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione

di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano

al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e,

in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei

provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.


ART. 11

Scioglimento dell'associazione


In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione

il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.


ART. 12

Norma finale - rinvio


Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento

al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia

di associazionismo di promozione sociale.

-------------- < § > -------------

TORINO in data  :  15 Febbraio 2006


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