STATUTO e COSTITUZIONE
ART.1
Costituzione, denominazione e sede
In data odirna alla presenza dei soci fondatori si
decide
e si dà corso alla costituzione di una associazione
senza
scopo di lucro denominata:
assosamsara
Supremo Ordine di Samsara
in sintonia con la fratellanza di persone di culture e di religioni diverse.
La
suddetta associazione avrà sede a Torino, in via
Quincinetto,9
e le persone costituenti
assumono per il primo esercizio le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario,
La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Torino,
senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART.
2
Finalità e scopi
Gli
scopi dell’associazione sarano rivolti allo studio, alla
promozione
ed alla
diffusione di tutte quelle scienze e discipline definite “olistiche”.
Con particolare attenzione all’armonico sviluppo di tutte quegli aspetti naturali
tendenti al benessere psicofisico ed alla crescita individuale e personale.
L’associazione promuoverà attività, studi, ricerche e conoscenze che riguardino
l’integrazione degli aspetti corporei della personalità, con quelli più specificatamente
psicologici e spirituali dell’essere umano attraverso attività singole e di gruppo.
A tale scopo l’associazione potrà promuovere conferenza, stages, incontri formativi,
attività di gruppi di crescita, corsi e scuole finalizzati in discipline di autoguarigione
e autorealizzazione naturali ed olistiche.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione può avvalersi sia di
prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite dei suoi appartenenti.
Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente
dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.
ART.
3
Risorse Economiche
L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a)
contributi associativi degli aderenti e dei privati;
b)
contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche
o
di Organismi Internazionali
c) donazioni e lasciti
testamentari
d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione
di beni
o
servizi agli associati o ai terzi;
e) entrate derivanti da
attività commerciali e produttive marginali
o
da iniziative promozionali.
f)Il fondo comune costituito con le
risorse di cui al comma precedente
non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione,
né
all’atto del suo scioglimento.
L’esercizio
finanziario dell’Associazione ha inizio
il primo Gennaio e termine il 31/12 di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio
consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci
entro il mese successivo
L’associazione potrà inoltre possedere beni mobili ed immobili derivanti
da donazioni o acquisto in proprio, utili allo svolgimento delle proprie attività.
ART.
4
Assetto
Soci
Il numero dei soci che potranno aderire è illimitato.
Sono membri dell’Associazione, oltre ai costituenti, tutti i soci ordinari
regolarmente iscritti, e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive
di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino
a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione
e ad osservare il presente statuto.
A discrezione del direttivo potranno essere invitati e iscritti soci onorari che
abbiano particolari meriti nei confronti dell'associazione stessa.
ART.
5
Criteri
di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione
a socio è subordinata alla presentazione di apposita
domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo
le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci
dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso,
in difetto sarà considerato rinnovato per il successivo anno solare
Potranno essere emesse tessere annuali, non automaticamente
rinnovabili in occasionedi particolari condizioni di necessità,
in tali tessere sarà evidenziata questa caratteristica.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo per:
al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 6
Doveri e diritti degli associati
I
soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei
confronti dell’Associazione e dei singoli soci
c) a versare la quota associativa di cui al
precedente articolo
I
soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività
promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea
con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche
associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei
confronti del fondo comune
né di altri cespiti di
proprietà dell’Associazione.
ART. 7
Organi dell’Associazione
Sono
organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il
Presidente.
d) Il collegio dei probiviri
Le
cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari
delle cariche
spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto dell'associazione
ART. 8
Assetti dell'Assemblea
L’Assemblea
è composta da tutti i soci e può essere ordinaria
e
straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con
delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 3 deleghe.
’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nominati i componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei revisori
dei conti e del Collegio dei probiviri e ne determina i compensi;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l’esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti
sottoposti al suo esame dal
Comitato direttivo.
L’Assemblea
ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo
almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo ed
ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o
il Collegio dei revisori o 1/10 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo
e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea,
ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente,
dal Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e,
in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da
recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione,
contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orariodella prima convocazione.
L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello
stesso giorno previsto per la prima convocazione.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei terminidi preavviso,
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque
sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza dei presenti.
Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione
della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.
La
deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e
relativa
devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole
di almeno ¾ degli associati.
ART. 9
Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a Sette e
non superiore a Dodici, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Comitato Direttivo solo gli associati maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti
il Comitato decadano dall’incarico, il Comitato Direttivo può provvedere
alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono
in carica fino allo scadere dell’intero Comitato; nell’impossibilità di attuare
detta modalità, il Comitato può nominare altri soci, che rimangono in carica
fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l’Assemblea deve
provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
Il
Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un
Segretario.
Al
Comitato direttivo spetta di:
curare l’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea;
Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.
Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno, o quando almeno 1/5 dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi
membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da
recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione,
contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso,
saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano
tutti i membri del Comitato.
I
verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del
Segretario e
sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
ART.
10
Il Presidente
Il
Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di
presiedere lo stesso
nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione
di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano
al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e,
in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei
provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
ART.
11
Scioglimento dell'associazione
In
caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di
liquidazione
il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
ART.
12
Norma finale - rinvio
Per
quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa
riferimento
al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia
di associazionismo di promozione sociale.
-------------- < § > -------------
TORINO in data : 15 Febbraio 2006