WWF SEZIONE ARCIPELAGO TOSCANO
Porposta di legge regionale Toscana sui pitt-bull
| INDICE | BACHECA |
Consiglio regionale della Toscana
Proposta di Legge n. 263
Prot. n. 3812/2.104/bis del 23.04.2003
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PROPOSTA DI LEGGE
"Norme per la custodia dei cani potenzialmente aggressivi ed in particolare dei pitt-bull"
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D�iniziativa dei consiglieri regionali di Forza Italia
Firenze, 22 aprile 2003
RELAZIONE
La presente proposta di legge intende regolamentare la detenzione di cani potenzialmente pericolosi, stabilendo una serie di normative tese a salvaguardare l�incolumità delle persone, senza perdere di vista il rispetto per i cani stessi. La nuova legislazione obbligherà i proprietari di razze pericolose a dotarsi di una licenza particolare, di un� assicurazione obbligatoria e ad osservare misure specifiche per impedire danni a persone, cose o animali.
Le aggressioni da parte di cani di grossa taglia contro bambini, anziani ed altri animali, rilevate anche dalla stampa, dimostrano quanto sia urgente un provvedimento legislativo regionale per disciplinare il corretto e civile rapporto che si deve instaurare fra il detentore ed il proprio animale. Fenomeno altrettanto temuto e lamentato dalla popolazione è, inoltre, la libera circolazione in luogo, senza guinzaglio o museruola, di cani addestrati all�aggressione e potenzialmente pericolosi. Occorre frenare simili comportamenti. È altresì inaccettabile che razze, espressamente selezionate per l�attacco siano proprietà di minorenni, persone non responsabili, pregiudicati, cittadini condannati per reati specifici, quali il maltrattamento di animali o le scommesse clandestine finalizzate al gioco d�azzardo. Altro aspetto riguarda il delicato problema legato alla "genetica del cane". Può accadere, infatti, che la cosiddetta "libera scelta" dei proprietari nel decidere gli accoppiamenti dei cani di razze diverse, mai limitata da specifiche disposizioni, abbia condotto in casi negativi alla "costruzione genetica" di animali che poco hanno a che vedere con creature portate verso la fedeltà e l�amicizia per l�uomo. Per questo motivo, oggi, serve munirsi di una normativa che con una terminologia semplice, chiara e di ampia divulgazione, possa raggiungere ogni livello di applicazione, affinché tutti i cittadini toscani acquisiscano consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, nel senso dell�essere difesi dai cani degli altri. La proposta di legge vuole anche rendere definitivo il divieto di importazione, di allevamento, di trasferimento, a titolo oneroso e gratuito, e l�introduzione nel territorio regionale di cani della razza pitt-bull, usati spesso nelle esibizioni di combattimento fra cani, e di tutti gli animali nati da incroci con tale razza. Il testo di legge richiede che i proprietari di cani appartenenti alla razza pitt-bull debbano provvedere, entro sei mesi alla data di entrata in vigore della normativa, anche alla sterilizzazione dei loro animali. Le sanzioni per chi non osserva il divieto sono decisamente consistenti e tendono a scoraggiare il possesso di questi soggetti e dei relativi incroci. La normativa adegua la Toscana alle disposizioni e alle pesanti restrizioni già in vigore in Inghilterra, Francia, Olanda, Polonia e Danimarca. Il sindaco di Cesena ha recentemente vietato l�accesso in città a cani di grossa taglia e potenzialmente pericolosi, quali: pitt-bull, american straffordshire terrier, dogo argentino, fila brasileiro, cane corso, rottweiler e relativi incroci. Le suddette razze, secondo le direttive impartite dal primo cittadino, quando custodite in proprietà private, devono essere tenute in spazi non accessibili ad estranei, adeguatamente recintati per non consentire in alcun modo all�animale di uscire o sporgersi. L�ordinanza impone che questi cani, quando condotti fuori o presso aree urbanizzate, debbano essere provvisti di museruola e tenuti al guinzaglio corto alla gamba di persone fisicamente adeguate al loro contenimento. Particolare, questo, da non sottovalutare, visto che tra le motivazioni addotte si include quella di evitare situazioni di allarme sociale che "i cani da combattimento" hanno già suscitato altrove. Le Forze dell�ordine, infatti, sempre più frequentemente scoprono episodi di combattimenti fra animali, in particolare pitt-bull, e fra cani di grossa taglia estremamente aggressivi, ottenuti con la riproduzione di un patrimonio genetico che tende all�esaltazione della forza fisica e della aggressività. I combattimenti fra animali finalizzati alle scommesse clandestine costituiscono un giro di affari annuo che, a livello nazionale, viene stimato intorno ai cinquecento milioni di euro. A causa di sanzioni inadeguate, troppo spesso, la malavita si fa promotrice di simili iniziative e di allenamenti di animali selezionati con manipolazioni genetiche ed inferociti con crudeli addestramenti. Sono stati accertati collegamenti internazionali della malavita italiana sia per l�organizzazione di combattimenti all�estero, sia per la vendita di cuccioli di campioni di combattimenti per cifre superiori ai sette mila euro. Su internet, centinaia di siti vedono cani selezionati per la lotta, fornendo nuove vittime di questo massacro perpetuato dall�uomo, per il gusto perverso della violenza e della morte. Spesso, al termine dell�incontro in cui l�animale sconfitto sia sopravvissuto, questo non ha più valore per l�organizzazione malavitosa e viene abbandonato. Tale comportamento rappresenta una grave minaccia per l�ordine e la sicurezza pubblica. Non a caso, di fronte al dilagare del fenomeno, è in discussione al Senato il Disegno di legge n.789/03, nel tentativo di colmare le lacune legislative che si sono accumulate negli anni. La presente proposta di legge ha lo scopo di ottenere, iniziando dalle Regioni, un elenco speciale delle razze canine ritenute potenzialmente pericolose, oltre a quello previsto dalla legge n. 281/91, in modo da creare una forma di controllo su tutto il territorio toscano per l�immediata identificazione e classificazione dei cani. Vengono inoltre definiti i principi fondamentali delle pene accessorie prevedendo la sospensione della licenza per le attività concernenti la gestione degli animali come allevamento, vendita e trasporto. Con le risorse finanziarie, derivate dalle sanzioni previste del presente disegno di legge, la Regione istituisce un fondo per combattere il randagismo promuovendo iniziative di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico, che hanno lo scopo di migliorare la convivenza tra l�uomo e il cane. Vengono inoltre istituiti corsi di aggiornamento per la formazione del personale della regione, degli enti locali e delle unità sanitarie locali, nonché delle guardie zoofile che si occupano quotidianamente della tutela degli animali di affezione.
ARTICOLATO
Il disegno di legge si compone di quindici articoli
L�articolo 1 � Dispone condizioni molto rigide relativamente alla licenza per la detenzione di cani di grossa e media taglia appartenenti a razze ritenute pericolose o potenzialmente aggressive, nonché per la detenzione dei cani meticci derivanti dall�incrocio di esemplari appartenenti a tali razze. La licenza deve essere richiesta preventivamente all�acquisto o comunque al possesso del cane e può essere negata in caso di soggetti con precedenti per episodi di violenza e di aggressività verso persone ed animali.
L�articolo 2 � Indica l�istituzione di un elenco delle razze canine definite potenzialmente aggressive.
L�articolo 3 � Stabilisce, invece, il principio secondo il quale sono da punirsi tutte quelle attività che mirano allo sviluppo della aggressività di tali animali.
L�articolo 4 � Si riferisce in particolare ai cani di razza pitt-bull, rispetto ai quali è previsto il divieto di importazione, di allevamento, di trasferimento, di introduzione e di possesso nel territorio toscano. Con tale articolo si intende far adeguare la Toscana alle disposizioni già in vigore in Inghilterra e in Germania.
L�articolo 5 � Riguarda l�allevamento dei cani pericolosi in genere
L�articolo 6 � Tende a dare una soluzione al problema che può considerarsi "la piaga del sistema", nel senso già indicato in premessa, ossia che non è più possibile consentire che gli incroci dei cani, soprattutto di quelli considerati pericolosi, avvengano semplicemente sulla base di una decisione di proprietari a volte anche inesperti. Bisogna porre un freno alla nascita di razze, al fine di evitare "la confusione genetica" sviluppatasi intorno al pitt-bull che può rappresentare una pericolosa "arma da guerra". Per i soggetti già esistenti all�interno del territorio toscano, corrispondenti agli incroci o meticci, si applicano appropriate sanzioni
L�articolo 7 � Dispone la denuncia al Comune del possesso o comunque della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi ai fini dell�immediata identificazione dei soggetti tramite la costituzione di un�anagrafe speciale, oltre a quella prevista dalla legge n. 281/91.
L�articolo 8 � Prescrive l�obbligo della stipula di una adeguata assicurazione per i danni che questi animali possono procurare a terzi.
L�articolo 9 � Richiede che i cani di peso superiore ai chilogrammi ventidue o di altezza al garrese superiore ai centimetri trentacinque, debbano essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola nei locali pubblici, sui pubblici mezzi di trasporto e nelle aree ad uso collettivo all�interno delle zone urbanizzate.
L�articolo 10 � Stabilisce il divieto ai minori di anni diciotto di condurre nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto e nelle aree ad uso collettivo all�interno delle aree urbanizzate i cani indicati al punto precedente.
L�articolo 11 � Definisce i principi fondamentali della confisca, le pene accessorie e prevede la sospensione della licenza per le attività concernenti la gestione degli animali come allevamento, vendita, trasporto.
L�articolo 12 � Si riferisce agli illeciti amministrativi ed indica gli oneri economici per il sequestro e la detenzione che sono a carico del proprietario o del detentore del cane.
L�articolo 13 � Destina parte della spesa per la presente legge alla lotta contro il randagismo.
L�articolo 14 � Esclude i cani delle Forze dell�ordine; i cani da caccia; i cani utilizzati per l�accompagnamento dei non vedenti, dall�applicazione delle disposizioni di legge.
L�articolo 15 � Garantisce la copertura derivante dalla legge.
Art. 1 � (Norme per la licenza di detenzione)
È istituita, all�interno del territorio della Regione Toscana, la licenza di detenzione per proprietari di cani di grossa e media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi, appartenenti alle razze indicate in apposita ordinanza redatta dal Presidente della Giunta Regionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. È fatto altresì obbligo della medesima licenza per la detenzione dei cani meticci derivanti dall�incrocio di esemplari appartenenti alle razze indicate dal citato decreto.
La licenza di cui al comma 1 non può essere rilasciata a coloro i quali abbiano riportato condanna definitiva per taluno dei delitti contro la vita e l�incolumità individuale, contro la libertà morale ovvero siano sottoposti a misure di prevenzione:
e) a chiunque abbia riportato condanne legate alla pratica di scommesse clandestine.
Le modalità di rilascio della licenza di cui al comma 1 sono disciplinate da un Regolamento di attuazione approvato dalla Giunta Regionale
La licenza di cui al comma 1 deve essere richiesta al Comune di residenza prima dell�acquisto dei cani appartenenti alle razze di cui al
comma 1.
Tutti i proprietari dei cani di grossa e di media taglia ritenuti potenzialmente aggressivi e i tutti i proprietari di cani meticci derivati dall�incrocio di esemplari con tali razze devono richiedere la licenza entro sei mesi dall�entrata in vigore della presente legge.
Sono vietate la vendita e la cessione a qualsiasi titolo di cani potenzialmente aggressivi a persone sprovviste della licenza di cui al comma 1.
Chiunque pone in vendita e cede a qualsiasi titolo cani appartenenti alle razze individuate dal comma 1 a persone sprovviste della licenza, di cui al medesimo comma, è punito con l�ammenda da euro duemila/00 a euro quindicimila/00.
L�elenco di cui al comma 1 è aggiornato in relazione all�evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di settore.
Art. 2 � (Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose)
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, con propria ordinanza, provvede a definire un elenco delle razze canine ritenute potenzialmente pericolose e a prescrivere norme per la detenzione, ivi compresi eventuali documenti di riconoscimento del cane, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell�incolumità e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.
I cani, oltre ad essere iscritti all�anagrafe territoriale prevista dalla legge
n. 281/91, devono essere inclusi in tale elenco.
Lo stessa ordinanza individua gli enti ai quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di sequestro.
Chiunque contravvenga alle disposizioni previste nel decreto di cui al
comma 1 è punito con la sanzione da euro duemila/00 a euro quindicimila/00.
L�elenco di cui al comma 1 può essere aggiornato in relazione all�evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche del settore.
Art. 3 � (Divieto di enfatizzazione delle potenzialità aggressive)
È fatto divieto a chiunque di adottare tecniche di addestramento e di allevamento tendenti a sviluppare le potenzialità aggressive dei cani e in particolare l�attitudine all�attacco.
È altresì vietata la somministrazione di farmaci o di sostanze stupefacenti volte alle finalità di cui al comma 1.
La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con l�ammenda da euro tremila/00 a euro quindicimila/00.
Art. 4 � (Disciplina concernente i pitt-bull)
La vendita e la detenzione di cani della razza pitt-bull sono vietate.
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano proprietari di cani appartenenti a tale razza devono provvedere, entro sei mesi, alla loro sterilizzazione.
Tutti i cani appartenenti alla razza pitt-bull che risultano privi di proprietario e di tatuaggio sono sequestrati dall�autorità giudiziaria e da questi dati
in affido onde favorirne il recupero a:
Chiunque alleva, importa o esporta, vende espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, cede a qualsiasi titolo cani della razza pitt-bull o cani nati da incroci di prima generazione con tale razza, è punito con l�ammenda da euro quindicimila/00 e euro cinquantamila/00.
Art. 5 � (Disciplina concernente l�allevamento di cani pericolosi)
I proprietari di stabilimenti o i titolari di licenza per l�allevamento e l�addestramento di cani indicati al comma 1 dell�articolo 1 devono fornire ogni anno all�Assessorato della Sanità l�elenco dei nominativi dei clienti che hanno fatto addestrare un cane.
In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si applica l�ammenda da un mimino di euro diecimila/00 ad un massimo di euro cinquantunomila/00 e si provvede al sequestro dello stabilimento di cui al comma 1
Se l�autore della violazione è titolare di licenza per la conduzione, il trasporto o il commercio di animali, questa è sospesa per un minimo di otto mesi
In caso di recidiva l�ammenda è aumentata di un terzo e la licenza è ritirata definitivamente.
Art. 6 � (divieto di produrre incroci)
È fatto divieto a chiunque di adibire cani di qualsiasi razza alla riproduzione con altri di razza diversa prevista dall�articolo 1, determinando i cosiddetti "incroci meticci di prima generazione".
Chiunque contravvenga ai divieti di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila/00 e euro ventimila/00
Chiunque contravvenga all�obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro mille/00 a euro duemila/00.
Art. 7 � (Detenzione di cani potenzialmente pericolosi)
Chiunque sia proprietario, possessore o detentore dei cani di cui all�articolo 1, è tenuto a farne denuncia al Comune competente per territorio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui al comma 1 ai minori di diciotto anni e agli interdetti ed inabilitati per infermità;
I contravventori all�obbligo di denuncia di cui al comma 1 o al divieto di cui al comma 3 sono assoggettati alla sanzione amministrativa da euro duemila/00 a euro diecimila/00.
Il divieto al cui comma 3 non si applica ai cani dei non vedenti, addestrati presso le scuole nazionali di cani guida per ciechi.
Art. 8 � (Responsabilità civile)
Coloro i quali detengano cani appartenenti alle razze di cui al comma 1 dell�articolo 1, sono tenuti a stipulare, al momento in cui ne acquisiscano la disponibilità, un contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni contro terzi che ricopra un massimale di almeno duecentocinquantamila/00 euro per evento.
I contravventori all�obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa da euro tremila/00 a euro diecimila/00.
All�accertamento della violazione dell�obbligo di cui al comma 1 consegue il sequestro e la confisca dell�animale, salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni dall�accertamento di aver ottemperato all�obbligo di cui al predetto comma 1.
Art. 9 � (Disposizioni per la circolazione dei cani di grossa taglia in locali, mezzi pubblici ed aree ad uso collettivo)
Nei locali pubblici, sui pubblici mezzi di trasporto e nelle aree ad uso collettivo all�interno delle zone urbanizzate, i cani di peso superiore ai chilogrammi diciotto o di altezza al garrese superiore ai centimetri trentacinque, devono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola.
Sono esclusi dal presente obbligo i cani delle Forze dell�ordine; quelli delle Forze armate; i cani da caccia; i cani utilizzati per l�accompagnamento dei non vedenti.
Art. 10 � (Disposizioni per i minori)
È fatto divieto ai minori di anni diciotto di condurre nei locali pubblici, nei pubblici mezzi di trasporto e nelle aree ad uso collettivo all�interno delle zone urbanizzate, i cani di cui al punto precedente.
Art 11 � (Confisca e sanzioni accessorie)
È disposta la confisca dei cani che sono serviti a contravvenire alle sanzioni previste dalla presente legge.
Gli animali di cui al comma 1, per i quali sia stata disposta la confisca e il sequestro, sono affidati ad uno dei soggetti di cui al comma 3 dell�articolo 4.
Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nella presente legge incorre nella sospensione della licenza prevista per l�esercizio delle attività concernenti l�allevamento, la conduzione, il commercio, il trasporto di animali per un periodo da tre mesi a tre anni.
Art. 12 � (Illeciti amministrativi)
L�autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l�ordinanza- ingiunzione per le violazione amministrative previste dalla legge è il Comune dove è stato commesso il fatto.
Nelle ipotesi di illecito amministrativo previste dalla presente legge si provvede al sequestro e alla confisca degli animali con spese a carico del proprietario o del detentore ed al contestuale affidamento degli stessi animali a persona, organizzazione o struttura operante nel settore con comprovata fede zoofila.
Art. 13 � (Destinazione di risorse in favore della lotta al randagismo)
Le risorse finanziarie derivanti dall�applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono destinate al finanziamento di un fondo riguardante le disposizioni contenute nell�articolo 3, comma 4, della legge n. 281/91.
Art. 14 � (Deroghe)
Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai cani in dotazione alle Forze dell�ordine; a quelli delle Forze armate; ai cani da caccia; ai cani utilizzati per l�accompagnamento dei non vedenti.
Art. 15 � (Norma finanziaria)
Agli oneri derivanti dalla presente si provvederà con legge di approvazione bilancio.