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WWF SEZIONE ARCIPELAGO TOSCANO

Proposta di legge regionale Toscana sul maltrattamento degli animali


INDICE BACHECA


 

Consiglio regionale della Toscana

Proposta di Legge n. 226

PROT. n. 10055/2.104/bis del 23.12.02

 

Proposta di legge

LEGGE QUADRO SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

 

d�iniziativa dei Consiglieri

FABIO ROGGIOLANI

GIOVANNI BARBAGLI

FEDERICO GELLI

FILIPPO FOSSATI

ACHILLE TOTARO

 

Relazione

Premessa.

I tempi sono oramai maturi per affrontare, anche da un punto di vista normativo, un tema quale quello della difesa dei diritti degli animali. Lo dimostra un�accresciuta sensibilità della popolazione che si esplica quotidianamente e ad ogni livello, personale, culturale e civile. Lo dimostrano i semplici numeri: solo a Firenze ci sono in media un cane ogni cinque famiglie e perlomeno il doppio di gatti, solo quelli di proprietà, senza contare i 500 ed oltre volontari che ogni giorno accudiscono le attualmente censite 250 colonie feline per un totale di circa 2.500 gatti liberi che vivono sul territorio comunale. Insomma, non è più il tempo, soltanto, del sacchetto di becchime da dare ai colombi di Piazza San Marco per poi farci una fotografia, in un�Italia cinematografica in bianco e nero che trasudava buoni sentimenti; la sensibilità zoofila dei cittadini del nostro paese è aumentata in maniera esponenziale col passare degli anni e si dimostra nelle più svariate forme, non ultima quella del prolificare delle associazioni di volontariato che si occupano di animali e che addirittura si vanno specializzando ognuna in particolari settori per far fronte a richieste di intervento sempre più articolate. Per questo c�è bisogno, da parte della Regione, di intervenire da un punto di vista legislativo, per codificare con norme quelli che oramai sono atteggiamenti diffusi di buon comportamento verso gli animali, per permettere così alla parte più sensibile della cittadinanza di non trovarsi di fronte a comportamenti che, oltre a maltrattare gli animali, ne feriscano il proprio senso civico e per permettere inoltre, a quelli che gli animali non amano, di sapere quali sono le norme di comportamento giuste per poterli prendere con sè e poter quindi decidere anche, eventualmente, di non farlo.

Le norme già in vigore nella città di Firenze.

Buona parte della Legge in esame, per la parte normativa che poteva competere al Sindaco, prende spunto dal �Regolamento comunale per la tutela degli animali� in vigore nella città di Firenze dal 3 maggio 1999. Questo ha il pregio di permetterci di lavorare su normative già �sperimentate� sul campo ed il cui esercizio non ha presentato particolari problemi applicativi ma ha anzi permesso, anche alle forze dell�ordine, una più agile serie di interventi. Precedentemente al Regolamento infatti, intervenire sul maltrattamento di animali implicava ricorrere ad una norma generica, l�art. 727 del codice Penale, che, proprio per la sua genericità e per le gravi implicazioni penali che esso comportava era di difficile applicazione. L�indicazione di illeciti specifici e ben descritti, oltre al fatto che gli stessi sono sanzionabili in via amministrativa, ha così permesso agli agenti accertatori di poter intervenire con maggior efficacia. Gli amanti degli animali hanno così potuto fare uso di norme specifiche ed anche la cittadinanza stessa in generale ha potuto trovare un maggior equilibrio fra chi ama gli animali e la fazione contraria; infatti, quando le norme sono ben descritte e specificate e tutelano entrambi, i conflitti sono minori e più facilmente risolvibili.

I riferimenti all�Europa.

Nella nazione più vasta della quale facciamo parte, l�Europa, dal 2002, oltre alla circolazione dell�Euro, è prevista anche la libera circolazione degli animali da affezione quali cani e gatti che saranno muniti di apposito passaporto Ue. E� questa una ulteriore evoluzione di una cultura della convivenza fra uomo e animali ormai diffusa e che sta facendo notevoli passi avanti anche da un punto di vista giuridico, infatti come non segnalare l�importante traguardo raggiunto dalla Germania che, proprio quest�anno, ha inserito l�art. 20a nella sua Costituzione (Protezione dei fondamenti naturali della vita) che reca l�obbligo per lo Stato alla tutela degli animali: "Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali". E come non ricordare poi le innumerevoli leggi a tutela degli animali che sono state promulgate nel Regno Unito, iniziando già due secoli fa. In Inghilterra infatti la prima legge a tutela degli animali, sul trattamento crudele e improprio dei bestiami, risale al 1822, il Martin�s Act, dal nome del propositore ed anche fondatore in quegli stessi anni della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals; passiamo poi al 1911, quando viene approvata la prima di una lunga serie di leggi che arrivano al 2000, i �Protection of Animal Acts�, e che già prevedeva il divieto di picchiare gli animali, di fargli partecipare a combattimenti, di causargli sofferenze durante il trasporto o in altri casi, anche soltanto per omissione, di somministrare loro sostanze velenose, con pene fino a 5.000 sterline di ammenda e l�arresto fino a sei mesi. E restiamo sempre in Inghilterra, per citare la legge del 1925, sulla protezione degli animali in merito alla loro tenuta ed anche sulle modalità del loro eventuale addestramento od utilizzo in mostre e spettacoli, modificata nel 1951 con norme riguardanti il benessere degli animali da affezione, anche in vendita negli esercizi commerciali e vietando la loro vendita nei mercati o a bambini sotto ai 12 anni e nel contempo anche il loro abbandono.

La Regione Toscana egli animali da affezione.

Ma anche la nostra Regione, specialmente negli ultimi anni, non è stata a guardare in tema di tutela degli animali. E� stata infatti una delle prime Regioni a recepire il dettato della Legge 281/91 �Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo� con la L.R. 43/95, ed anche recentemente, lo scorso anno, si è dimostrata estremamente sensibile nella materia con la L.R. 29/01 �Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate�. Ed ancora più di recente la nostra Assemblea ha mostrato ampia disponibilità al recepimento di temi di grande civiltà e che segnano la maturità di un popolo come le norme per la tutela dei diritti degli animali, e facciamo riferimento alla L.R. 31/02 recante modifiche alla precedente L.R. 43/95.

Finalità e contenuti della proposta di legge.

La proposta di legge che viene sottoposta all�attenzione del Consiglio si propone la realizzazione di obiettivi in parte già citati e comunque, in sintesi: combattere le forme di maltrattamento degli animali attraverso la codificazione di norme che illustrino i comportamenti corretti di chi decide di tenere con sé un animale; l�eliminazione, attraverso il sistema sanzionatorio, dei comportamenti scorretti; la facilitazione dell�accertamento degli illeciti per gli agenti incaricati; la diminuzione delle forme di conflitto fra la cittadinanza in materia di animali.

In particolare, la proposta di legge, suddivisa in titoli, affronta problematiche che sono state raggruppate, quando possibile per specie animale, per permetterne una più facile comprensione e consultazione.

Il Titolo I, affronta i principi generali e normativi di riferimento.

Il Titolo II, specifica i criteri di definizione delle specie animali oggetto della tutela.

Il Titolo III, indica disposizioni sia generali che specifiche per la tenuta degli animali da affezione e sanziona il loro maltrattamento e abbandono; affronta problemi di convivenza fra gli uomini e gli animali nelle città, quali l�attraversamento degli anfibi e l�accesso sui servizi di trasporto pubblico; detta regole per il mantenimento degli animali nei negozi di vendita, vieta i combattimenti fra animali; introduce l�obbligo di denuncia delle cucciolate per combattere alla radice il problema del randagismo canino e felino; ammette la possibilità per gli anziani autosufficienti di poter tenere con sé il proprio animale, spesso la loro ultima ragione di vita, nelle case di riposo; infine proibisce spettacoli a fini di lucro che contemplino l�utilizzo degli animali con numerose eccezioni quali le rievocazioni storiche ed i circhi: per questi ultimi viene indicata la normativa di riferimento già in vigore a livello nazionale e che devono rispettare per poter utilizzare animali selvatici durante gli spettacoli.

Il Titolo IV, dedicato ai cani, elenca una serie di norme di buon comportamento che devono essere osservate dai proprietari degli animali sia per la loro detenzione che durante l�accompagnamento nelle aree pubbliche e negli esercizi pubblici e commerciali.

Si fa notare che non viene qui sanzionata la mancata raccolta degli escrementi canini in quanto tale infrazione è già prevista dall�art. 18 della L.R. 43/95.

Il Titolo V, dedicato ai gatti liberi delle colonie feline, affronta temi che coordinano e completano gli assunti già in vigore dell�art. 12bis della L.R. 43/95, inserito con la recente L.R. 31/02, con l�ulteriore inserimento della possibilità di utilizzare gli scarti delle cucine per l�alimentazione dei gatti e cani randagi, così come previsto dall�art. 23 della L. 179 del 31 luglio 2002, che toglie dall�elenco dei rifiuti di cui al D.L.vo 22 del 5 febbraio 1997 i residui e le eccedenze alimentari che saranno utilizzati per il suddetto scopo.

Il Titolo VI, dedicato agli uccelli, indica i criteri minimi per la loro detenzione in gabbia e specifica le modalità cui devono attenersi gli ornitofili che vogliano nutrire volatili sul suolo pubblico.

Va sottolineato come i criteri minimi citati siano solo un manifesto palliativo in quanto appare del tutto evidente che la condizione etologica naturale degli uccelli sia la libertà e che qualunque loro costrizione in gabbia sia un artificio. Quest�ultima contatazione vale naturalmente anche per il seguente Titolo VIII sugli animali acquatici.

Il Titolo VII, che tratta del controllo della riproduzione dei colombi di città, affronta un grave problema delle nostre città legato al continuo aumento di queste popolazioni di animali ed ai danni, anche sanitari, che ne possono derivare. Vengono con questa normativa superati tutti i precedenti sistemi di selezione praticati, specialmente la cattura e l�uccisione, a fronte di un nuovo trattamento che prevede l�utilizzazione di Nicarbazina a scopo antifecondativo.

Anche in passato sono state utilizzate sostanze antifecondative quali Busulfan, Azacolesterolo, Progesterone e Metanolo che, pur dimostrandosi in grado di raggiungere l�obiettivo, hanno tuttavia evidenziato una serie di fattori collaterali non secondari quali la tossicità o i danni all�ambiente. La Nicarbazina è l�unica sostanza che, in base alla sua composizione e alle sperimentazioni effettuate, ha dimostrato di essere idonea al controllo dell�attività riproduttiva ma al contempo di non produrre altri effetti dannosi per gli animali, di non produrne alcuno per la salute umana e di essere dosabile con precisione in schemi applicativi variabili.

Il presente Titolo individua nei comuni, singolo o associati, i soggetti promotori degli interventi, definisce l�articolazione degli stessi, le modalità di partecipazione della Regione, i contenuti e i destinatari degli interventi formativi.

In merito al concreto svolgimento degli interventi, si richiama l�attenzione sull�ipotesi che gli stessi possono essere gestiti direttamente dai Comuni, singoli o associati, o attraverso le Aziende Sanitarie o le Associazioni, aventi finalità protezionistiche, iscritte all�Albo regionale del volontariato.

Il TitoloVIII, dedicato agli animali acquatici, detta regole per la loro detenzione che soddisfino almeno ai minimi livelli le caratteristiche della specie; introduce l�obbligo della denuncia di possesso delle tartarughe acquatiche di tipo carnivoro per controllarne la proliferazione, specialmente nei corsi d�acqua e nelle vasche dove vengono spesso abbandonate e danneggiano la locale fauna autoctona; pone delle condizioni per la detenzione a scopo di vendita e per la cottura di pesci e crostacei che altrimenti vengono inutilmente maltrattati.

Il Titolo IX, affronta il problema della dignitosa detenzione degli animali esotici e detta regole in proposito, vietando inoltre la vendita di animali da alimentarsi con prede vive, fenomeno particolarmente deprecabile per gli aspetti etici che attengono alla nostra cultura.

Il Titolo X, inserisce nuove modalità applicative della L.R. 43/95 ed estende la sua applicabilità anche alle gestioni private; prevede la sterilizzazione dei cani per diminuire il fenomeno del randagismo e l�accreditamento delle strutture rifugio che vogliano convenzionarsi con gli Enti Pubblici, oltre ad incentivare l�adozione degli animali abbandonati con la creazione di appositi servizi presso i Comuni.

Il Titolo XI, alla stregua di altre Regioni come l�Emilia Romagna, vieta la vivisezione su animali, pratica ormai, dalla stragrande maggioranza del mondo scientifico, riconosciuta come superata in quanto violenta e soprattutto inefficace, concedendo la possibilità di effettuare la sola sperimentazione per fini medici.

Il Titolo XII, istituisce il servizio sanitario veterinario mutualistico regionale cui possono accedere i cittadini già esenti dalla partecipazione alle spese per il Servizio sanitario nazionale per motivi di reddito; stabilisce che tali prestazioni possano essere erogate dalle strutture pubbliche o anche da medici veterinari privati appositamente convenzionati; tale convenzione potrà essere estesa anche ad Associazioni animaliste in possesso di determinati requisiti.

Il Titolo XIII, dettando ulteriori prescrizioni, prende in esame le possibilità della realizzazione di cimiteri per animali e della creazione, da parte dei Comuni, di Servizi di emergenza veterinaria.

Il Titolo XIV, elenca le sanzioni cui sono sottoposti coloro che non osservano l�articolato della legge e dispone che gli introiti derivanti da tali sanzioni siano destinati ai Comuni per finalità in materia di protezione degli animali, oltre ad istituire appositi servizi di vigilanza all�interno dei Corpi di Polizia Municipale.

INDICE

Titolo I

I PRINCIPI

  • Art. 1 - Profili istituzionali.
  • Art. 2 - Valori etici e culturali.
  • Art. 3 - Competenze dei Sindaci.
  • Art. 4 - Tutela degli animali.

Titolo II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

  • Art. 5 - Definizioni.
  • Art. 6 - Ambito di applicazione.
  • Art. 7 - Esclusioni.

Titolo III

DISPOSIZIONI GENERALI

  • Art. 8 - Detenzione di animali.
  • Art. 9 - Maltrattamento di animali.
  • Art. 10- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
  • Art. 11 - Abbandono di animali.
  • Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.
  • Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
  • Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.
  • Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
  • Art. 16 - Esposizione e vendita di animali.
  • Art. 17 � Denuncia di cucciolate di cani e obblighi degli allevatori.
  • Art. 18 � Divieto dei combattimenti fra animali.
  • Art. 19 � Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.
  • Art. 20 � Case di riposo con gli animali.
  • Art. 21 - Divieto di mostre, spettacoli ed intrattenimenti con l�utilizzo di animali.

Titolo IV

CANI

  • Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.
  • Art. 23 - Divieto di detenzione a catena.
  • Art. 24 - Dimensioni dei recinti o terrazze.
  • Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
  • Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani.
  • Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
  • Art. 28 - Razza pitt-bull ed incroci da essa derivati.

Titolo V

GATTI

  • Art. 29 - Definizione termini usati nel presente titolo.
  • Art. 30 - Proprietà dei gatti liberi.
  • Art. 31 - Compiti delle Aziende Sanitarie.
  • Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.
  • Art. 33 - Alimentazione dei gatti e prelievo di residui ed eccedenze delle cucine per le strutture di ricovero di animali da affezione.

Titolo VI

VOLATILI

  • Art. 34 - Detenzione di volatili.
  • Art. 35 - Dimensioni delle gabbie.
  • Art. 36 � Somministrazione di cibo ai volatili su suolo pubblico.

Titolo VII

CONTROLLO RIPRODUZIONE COLOMBI DI CITTA�

  • Art.37 � Oggetto del presente titolo.
  • Art. 38 � Obiettivi.
  • Art. 39 � Interventi di controllo.
  • Art. 40 - Pianificazione degli interventi.
  • Art. 41 � Partecipazione della Regione agli interventi.
  • Art. 42 � Contributi.
  • Art. 43 � Informazione, aggiornamento e formazione professionale.
  • Art. 44 � Piano annuale degli interventi.
  • Art. 45 � Nidificazione colombi di città.
  • Art. 46 � Divieti.

Titolo VIII

ANIMALI ACQUATICI

  • Art. 47 - Detenzione di specie animali acquatiche.
  • Art. 48 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
  • Art. 49 � Tartarughe acquatiche.
  • Art. 50 � Pesci e crostacei destinati all�alimentazione umana.

Titolo IX

ANIMALI ESOTICI

  • Art. 51 � Detenzione di animali esotici.
  • Art. 52 � Divieti di vendita.

Titolo X

CANILI, GATTILI E RANDAGISMO

  • Art. 53 - Modifiche ed integrazioni all�art. 8 della L.R.T. 43/95 così come modificata dalle L.R.T. 90/98 e 31/02.
  • Art. 54 - Integrazioni agli allegati A e B della L.R.T. 43/95 così come modificata dalle L.R.T. 90/98 e 31/02.
  • Art. 55 � Castrazione e sterilizzazione dei cani.
  • Art. 56 � Canili privati.
  • Art. 57 � Gattili privati.
  • Art. 58 � Accreditamento strutture di canile rifugio gestite da Associazioni di volontariato e privati autorizzati.
  • Art. 59 � Adozione di animali.

Titolo XI

VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

  • Art. 60 � Finalità.
  • Art. 61 - Divieto di vivisezione e sperimentazione.

Titolo XII

ISTITUZIONE SERVIZIO SANITARIO VETERINARIO MUTUALISTICO REGIONALE

  • Art. 62 � Istituzione del Servizio sanitario veterinario mutualistico regionale.
  • Art. 63 � Commissione regionale per le prestazioni veterinarie.
  • Art. 64 � Accesso alla convenzione.
  • Art. 65 � Associazioni animaliste.

Titolo XIII

ULTERIORI PRESCRIZIONI

  • Art. 66 � Inumazione di animali.
  • Art. 67 � Servizio di emergenza veterinaria.

Titolo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

  • Art. 68 � Sanzioni.
  • Art. 69 � Utilizzo degli introiti delle sanzioni.
  • Art. 70 � Istituzione dei Servizi di protezione animali e vigilanza.

ALLEGATI

  • Allegato A): Elenco delle produzioni suscettibili di utilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti.
  • Allegato B): Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti.
  • Allegato C): Farmaci antifecondativi per colombi a base di Nicarbazina. Requisiti e caratteristiche tecniche


 

Titolo I -  I PRINCIPI

Art. 1 � Profili istituzionali.

  1. La Regione Toscana, nell�ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell�ambiente.
  2. La Regione riconosce alle specie animali non umane diritto ad un�esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
  3. La Regione Toscana, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
  4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l�ambiente, la Regione promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
  5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 � Valori etici e culturali.

  1. La Regione Toscana, in base all�art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana ed all�art. 3 del proprio Statuto, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l�accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell�infanzia e della vecchiaia.
  2. La Regione Toscana, in base all�art. 4 del proprio Statuto, nell�ambito dello sviluppo culturale, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell�intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all�infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
  3. La Regione Toscana, sempre in base all�art. 4 del proprio Statuto, riconosce il contributo delle associazioni volontarie che si occupano di animali e valorizza la tradizione e la cultura animaliste.

Art. 3 � Competenze dei Sindaci.

  1. I Sindaci, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, nella loro veste di autorità amministrativa locale, esercitano la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
  2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n� 157, i Sindaci esercitano la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
  3. I Sindaci, nell�ambito delle leggi vigenti, esercitano il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall�elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel proprio territorio comunale.
  4. Ai Sindaci, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l�attuazione delle disposizioni previste nella presente legge anche mediante l�adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 � Tutela degli animali.

  1. La Regione Toscana riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
  2. La Regione, anche in base alla L. 281/91, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
  3. La Regione condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Titolo II -  DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 � Definizioni

  1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui alla presente legge, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n� 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
  2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell�interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall�art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n� 157.

Art. 6 � Ambito di applicazione.

  1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio della Regione Toscana.
  2. Le norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni.

  1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
    1. a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l�esercizio della caccia e della pesca;
    2. b) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
    3. c) alle attività di disinfestazione e derattizzazione, queste ultime disciplinate dalla L.R.T. 29/2001.

  2. Le attività inerenti la sperimentazione e la vivisezione sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui al Titolo XI della presente legge.

Titolo III -  DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 8 � Detenzione di animali.

  1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
  2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
  3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
  4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
  5. E� vietato tenere cani ed altri animali all�esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell�animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un�adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d�acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell�animale.

Art. 9 � Maltrattamento di animali.

  1. E� vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
  2. E� vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell�acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
  3. E� vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
  4. E� vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere; isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all�interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d�aria.
  5. E� vietato detenere animali in gabbia se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all�art. 16; fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori, nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
  6. E� vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all�animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; viene vietato l�uso del collare con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche per l�addestramento di qualsiasi tipo di animale; viene inoltre vietato l�utilizzo di collari a strangolo per tutti gli animali, ad esclusione dei cani portati a guinzaglio.
  7. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, dovranno fare immediata comunicazione di inizio della propria attività all�Amministrazione Comunale competente per territorio, da intendersi come luogo dove viene praticato l�addestramento; tale comunicazione dovrà essere fatta per ciascun animale o gruppo di animali interessati all�addestramento e dovrà contenere gli estremi del proprietario dell�animale e tutti gli elementi atti ad identificare l�animale stesso.
  8. E� vietato ricorrere all�addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
  9. E� vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente.
  10. Viene vietata su tutto il territorio regionale la vendita e l�esposizione di animali colorati artificialmente.
  11. E� vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.
  12. E� vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i veicoli o contenitori non dovranno essere chiusi e permettere una buona circolazione d�aria, dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali dovranno essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
  13. Nel caso di trasporto merci di animali, anche destinati alla macellazione, devono essere osservate le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo, oltre ad assicurare agli animali l�adeguato apporto idrico in base e di cibo in base alle esigenze delle specie trasportate.
  14. E� vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d�aria, l�apertura dei finestrini dovrà essere minimo di 6 cm. Su ambedue i lati; per il periodo compreso fra il giorno 15 maggio ed il 30 settembre è assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole.
  15. E� vietato distruggere, o anche solo spostare, i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento; è altresì vietata qualsiasi forma di cattura, uccisione o disturbo dei volatili presenti sul territorio della Regione Toscana che non rientri fra le attività previste dalla normativa vigente per l�esercizio della caccia.


Art. 10 � Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

  1. E� fatto divieto sul territorio regionale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l�esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie
  2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio regionale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.


Art. 11 � Abbandono di animali.

  1. E� severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio regionale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
  2. E� fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
  3. Viene equiparato all�abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, entro 60 giorni, di cani di proprietà catturati dai Servizi Veterinari delle ASL ed ospitati presso i canili sanitari.

Art. 12 � Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.

  1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovranno essere installati, a cura degli uffici delle competenti Amministrazioni Comunali o Provinciali, degli idonei rallentatori di traffico.
  2. In dette zone dovrà essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l�attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.
  3. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all�attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere antiattraversamento stradale per impedire l�accesso degli stessi sulla carreggiata.
  4. La cartellonistica di cui al comma 2 del presente articolo dovrà essere installata anche nei luoghi dove si verificano gli attraversamenti di cui al comma precedente.

 

Art. 13 � Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

  1. E� consentito l�accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio della Regione Toscana.
  2. L�animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l�uso del guinzaglio e della museruola.
  3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
  4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
  5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto.


Art. 14 � Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

  1. E� fatto assoluto divieto su tutto il territorio regionale di utilizzare, per la pratica dell�accattonaggio, animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare o comunque animali di età inferiore ai quattro mesi, oppure animali non in buono stato di salute o costretti in evidenti condizioni di maltrattamento.
  2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e quelli domestici ricoverati presso i Canili Municipali.


Art. 15 � Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

  1. E� fatto assoluto divieto su tutto il territorio regionale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell�ambito di attività ed iniziative, commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
  2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell�ambito delle iniziative a scopo di adozione.
  3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell�attività per un giorno, oltre all�applicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente legge.


Art. 16 � Esposizione e vendita di animali.

  1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all�art. 9 del presente regolamento.
  2. E� fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di quattro ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3 e dei pesci in acquario); a tal fine l�esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
  3. Gli animali in esposizione, detenuti all�interno o all�esterno dell�esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
  4. L�esposizione di volatili all�esterno o all�interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua.
  5. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l�esposizione di animali, hanno l�obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l�acqua necessari ed osservando le disposizioni di cui al comma 8 del presente articolo e degli articoli 34, 35, 47 e 48 della presente legge.
  6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari ed alla detenzione degli stessi dettate rispettivamente nei successivi artt. 34, 35, 47 e 48 della presente legge.
  7.  

  8. Per gli altri animali detenuti, la dimensione delle gabbie o dei recinti di contenimento dovrà essere:
    1. per i mammiferi: 4 volte la lunghezza dell�animale (coda inclusa) per ciascun lato orizzontale e due volte per ciascun lato verticale;
    2. per i rettili: 2 volte la lunghezza dell�animale per ciascun lato orizzontale e verticale; le gabbie dovranno inoltre essere munite di rami interni in legno per permettere l�arrampicamento dell�animale;

    tali dimensioni si riferiscono ad un animale e dovranno essere aumentate proporzionalmente nelle dimensioni dei lati orizzontali per ciascun animale in più detenuto.

  9. Viene istituito il registro di entrata e uscita degli animali venduti negli esercizi commerciali; su tale registro, da detenere presso l�esercizio stesso e da presentare dietro richiesta degli agenti addetti al controllo, dovrà essere segnato ogni acquisto e/o vendita di animale, oltre all�indicazione dei dati del venditore e di quelli dell�acquirente, completi di indirizzo e numero telefonico fisso; i dati inerenti la vendita, suddivisi per specie animali, dovranno inoltre essere comunicati con riepilogo mensile agli uffici competenti delle singole Amministrazioni Comunali.
  10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell�attività per un giorno, oltre all�applicazione della sanzione amministrativa di cui alla presente legge.

 

Art. 17 � Denuncia di cucciolate di cani e obblighi degli allevatori.

    1. E� fatto obbligo a tutti i cittadini di effettuare la denuncia di ogni cucciolata di cani di proprietà presso il Comune dove gli animali sono ospitati, con la precisazione della razza e del numero, entro 10 giorni dalla nascita.
    2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, dovrà essere comunicata l�eventuale cessione di ogni animale indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale domicilio del nuovo proprietario, specificando inoltre il luogo preciso dove gli animali sono tenuti.
    3.  

    4. I Comuni, nel caso in dette denunce siano indicate destinazioni degli animali al di fuori del proprio territorio, trasmettono immediatamente le denunce stesse alle Amministrazioni Comunali di competenza.
    5. I proprietari di cucciolate di cani che non riescano ad affidare i cuccioli, possono consegnare gli stessi, al termine del periodo di svezzamento, al Canile sanitario del proprio Comune di residenza previa presentazione del certificato di avvenuta sterilizzazione della madre dei cuccioli stessi.
    6. Fermo restando l�obbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa vigente, gli allevatori di cani o i possessori di cani a scopo di commercio (allevatori amatoriali) sono tenuti in ogni caso all�osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
    7. Gli allevatori di cani, anche quelli amatoriali, dovranno cedere gli animali rilasciando all�interessato certificato attestante il buono stato di salute dell�animale. Copia di tale certificato dovrà essere conservato per almeno due anni presso l�allevatore per gli eventuali controlli espletati dagli organi di vigilanza.

 

Art. 18� Divieto dei combattimenti fra animali.

  1. E� vietato promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruenti fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.
  2. E� vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
  3. E� vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
  4. Alla stessa sanzione amministrativa dei precedenti commi 2 e 3, sono soggetti i proprietari o detentori degli animali, se consenzienti, e chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo ove si svolge il combattimento.
  5. E� vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.
  6. Gli animali utilizzati nei combattimenti vengono sequestrati, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e sono affidati, con spese a carico del proprietario o del possessore, ad associazioni animaliste regolarmente iscritte all�albo regionale del volontariato o in possesso di altro analogo riconoscimento.
  7. I medici veterinari che, nell�esercizio della professione, hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, inoltrano segnalazione all�Autorità Amministrativa competente e all�Autorità Giudiziaria per la fattispecie di cui all�art. 727 del Codice Penale.
  8. All�allevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al comma 2, viene revocata definitivamente la licenza o altro analogo provvedimento amministrativo previsto per l�esercizio delle attività concernenti l�allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali.

Art. 19 � Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.

  1. E� fatto divieto, su tutto il territorio regionale, utilizzare per la produzione o il confezionamento, vendere, acquistare o comunque detenere, a scopo produttivo o commerciale, pelli e pellicce etichettate ai sensi dell�elenco di cui all�allegato �B� della presente legge o comunque provenienti da animali da affezione quali cani (canis familiaris) e gatti (felix catus).
  2. E� fatto obbligo di etichettare, con la chiara indicazione della specie animale utilizzata, tutti i capi e gli articoli di abbigliamento e i manufatti di qualsiasi genere e tipo nei quali vengano utilizzati, in tutto o in parte, pelli e/o pellicce.
  3. Per le violazioni alle misure di cui ai commi precedenti, oltre alla sanzione amministrativa di cui alla presente legge, viene disposta la sospensione dell�attività da un minimo di 10 a un massimo di 30 giorni lavorativi qualora la violazione sia effettuata nell�esercizio di attività commerciali; inoltre, le violazioni delle norme di cui al comma 1 del presente articolo sono sanzionate anche ai sensi degli artt. 515 e 517 del Codice Penale.
  4. All�accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
  5. Si invita inoltre la cittadinanza ad osservare la massima attenzione negli acquisti dei prodotti di cui all�allegato �A� della presente legge, essendo gli stessi a possibile rischio di utilizzo, per la loro manifattura, di pelli e pellicce di cani e gatti.

 

Art. 20 � Case di riposo con gli animali.

  1. La Regione Toscana riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, come ad esempio la solitudine negli anziani.
  2. Nelle case di riposo per anziani è permesso agli ospiti, autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili.
  3. Gli animali di cui al comma precedente andranno tenuti nella stanza dell�ospite o, a sua discrezione, nei giardini o nelle parti comuni della struttura seguendo le disposizioni in merito alla custodia degli animali di cui alla presente legge; nelle parti comuni interne ed esterne degli edifici i cani andranno tenuti a guinzaglio e, ove sia necessario per l�indole particolarmente aggressiva dell�animale, anche dotati di museruola.
  4. Il proprietario dell�animale dovrà osservare la massima cura affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
  5. I Servizi interessati della ASL competente dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

 

Art. 21 � Divieto di mostre, spettacoli ed intrattenimenti con l�utilizzo di animali.

  1. Su tutto il territorio regionale è vietata qualsiasi forma di mostra, spettacolo o intrattenimento, pubblico o privato, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale l�utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche.
  2. E� vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
  3. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano: alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati; alle sfilate e manifestazioni inerenti rievocazioni storiche e culturali; alle esposizioni agricolo-zootecniche; alle attrazioni dello spettacolo viaggiante, per le quali le condizioni di esercizio sono specificate nel comma successivo.
  4. Per quanto riguarda le attrazioni dello spettacolo viaggiante, quali ad esempio i circhi equestri, si specificano le seguenti condizioni di esercizio, fatta salva ogni altra disposizione di legge:
      1. viene concessa l�autorizzazione all'attendamento sui territori dei singoli Comuni secondo i dettami della normativa vigente, L. 337/1968 e D.P.R. 394/1994; l�autorizzazione è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

    1. copia conforme della dichiarazione di idoneità per la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute e l�incolumità pubblica, così come previsto dalla L. 7 febbraio 1992 n� 150, integrata dalla L. 9 dicembre 1998 n� 426 e dal D.M. 19 aprile 1996 del Ministero dell�Ambiente; la dichiarazione, come prescrive la normativa citata, dovrà essere rilasciata dall�Autorità competente in materia di salute e incolumità pubblica, individuata nel Prefetto con Circolare del Ministero dell�Interno del 22/2/2002;
    2. dichiarazione della tenuta del registro di detenzione degli esemplari di specie animali appartenenti a specie comprese negli allegati �a� e �b� Regolamento CEE 338/97 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della L. 150/1992 e del D.M. 8/1/2002;

      1. per la detenzione degli animali da utilizzare negli spettacoli circensi dovranno essere osservati i parametri minimi per la loro corretta sopravvivenza e le indicazioni di carattere sanitario ed amministrativo, risultanti dal testo approvato il 10 maggio 2000 dal Servizio Conservazione della Natura � Autorità Scientifica CITES, del Ministero dell�Ambiente. Tali requisiti dovranno essere accertati dalle Autorità competenti in materia (Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e Corpo Forestale dello Stato � Servizio C.I.T.E.S.); la mancata osservazione dei suddetti parametri non permette l�utilizzo di animali selvatici durante gli spettacoli e comporta, oltre alla sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, il divieto di attendamento sul territorio regionale per i cinque anni successivi all�accertamento dell�infrazione;
      2. viene concessa la possibilità di visitare l�eventuale zoo annesso al circo, sempreché la struttura osservi i parametri citati al punto precedente.

  1. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell�attività per tre giorni consecutivi, dei quali almeno uno festivo, oltre all�applicazione della sanzioni di cui alla presente legge.

 

Titolo IV � CANI

Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.

  1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l�opportuna attività motoria.
  2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
  3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 24.


Art. 23 � Divieto di detenzione a catena.

  1. E� vietato detenere cani legati o a catena. E� permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell�arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 24 � Dimensioni dei recinti o terrazze.

      1. Per i cani custoditi in recinti o in terrazze in modo continuativo, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15 con il lato minore inferiore a m. 1,00 per cani di peso fino a 15 kg. Ed a m. 1,50 per i cani di taglia superiore; ogni recinto o terrazza non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6


Art. 25 � Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

  1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l�accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi.
  2. E� fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio o, in alternativa, la museruola. Vanno usati entrambi, a discrezione e responsabilità del proprietario o accompagnatore, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
  3. E� vietato l�accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all�esterno delle stesse.

Art. 26 � Aree e percorsi destinati ai cani.

  1. Nell�ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
  2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.
  3. Ogni Comune dovrà dotarsi di aree per cani nella misura minima del 15% della superficie di verde pubblico di propria gestione; tali aree dovranno possedere le seguenti caratteristiche: misura minima non inferiore a mq. 2.000 (salvo casi di documentata impossibilità), essere almeno in parte ombreggiate; munite di supporto idrico e panchine; essere recintate con rete di altezza non inferiore a m. 1,50 oppure a m. 1,00 se affiancate da siepe interne di profondità minima 30cm.; tali indicazioni tecniche non si applicano alle aree già costruite al momento di entrata in vigore della presente legge.


Art. 27 � Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.

  1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.
  2. E� vietato detenere e consentire l�introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all�ingrosso di generi alimentari.
  3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali nei suddetti esercizi, locali ed uffici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
  4. Negli alberghi e nei complessi ricettivi in genere, i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze o nei luoghi occupati dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani debbono essere muniti di guinzaglio e museruola.
  5. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a tutti quegli esercizi commerciali che, presentata documentata documentazione all�Amministrazione Comunale interessata, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all�interno dell�esercizio stesso.

 

 Art. 28 � Razza pitt-bull ed incroci da essa derivati

  1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, i cani appartenenti alla razza pitt-bull e ad incroci da essa derivati, debbono essere provvisti di solida museruola, applicata in modo da impedire che possano addentare o che essa possa essere tolta con facilità, ed essere condotti a mano mediante guinzaglio di lunghezza non superiore a cm.120, sotto la diretta responsabilità del proprietario.
  2. E� vietato l�allevamento di cani appartenenti alla razza di cui al punto precedente.
  3. E� consentito liberare i cani di cui al presente articolo nelle apposite aree destinate ai cani esclusivamente in assenza di altri soggetti.

 

Titolo V � GATTI

 

Art. 29 � Definizione dei termini usati nel presente titolo.

  1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
  2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
  3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaio" o "gattaia".

Art. 30 � Proprietà dei gatti liberi.

  1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato. Le Amministrazioni Comunali, nel caso di episodi di maltrattamento, si riservano la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I� comma dell�articolo 638 del Codice Penale.
  2. Tali gatti possono essere dati in adozione a persone che li accudiscano con la massima cura; la richiesta di adozione dovrà essere inoltrata alla competente Amministrazione Comunale.

Art. 31 � Compiti delle Aziende Sanitarie.

  1. Le Aziende Sanitarie provvedono, in collaborazione con i Comuni ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi rimettendoli in seguito all�interno della colonia di provenienza.
  2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dalle Aziende Sanitarie, in collaborazione con i Comuni e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattai/e o da personale appositamente incaricato dalle Amministrazioni Comunali.


Art. 32 � Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.

  1. La Regione Toscana riconosce l�attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
  2. I Comuni promuovono corsi di formazione in collaborazione con le Aziende Sanitarie; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
  3. Al gattaio/a deve essere permesso l�accesso, al fine dell�alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
  4. L�accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso disponga il divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l�uscita dei gatti dalla sua proprietà.
  5. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti posizionate in modo da permettere il passaggio, di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per invalidi sui marciapiedi. Tali posizionamenti sono esenti dal pagamento del contributo per l�occupazione di suolo pubblico.
  6. E� proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente.

Art. 33 � Alimentazione dei gatti e prelievo di residui ed eccedenze delle cucine per le strutture di ricovero di animali da affezione.

  1. I/le gattai/e potranno, previa autorizzazione da parte delle Amministrazioni Comunali, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all�alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
  2. Gli Uffici competenti delle Amministrazioni Comunali sono tenuti, in caso di appalto esterno del servizio mensa nelle scuole, ad inserire la fornitura di cui al comma precedente nel relativo capitolato d�appalto.
  3. I residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, possono essere destinati alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n� 281 e successive modificazioni; a tale scopo i gestori delle suddette cucine offrono la massima collaborazione possibile alle richieste in tal senso formulate da gattai o gattaie e da personale volontario in genere che si occupa della tutela degli animali e della gestione delle citate strutture di ricovero di animali da affezione.
  4. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l�igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.


 

Titolo VI � VOLATILI

 

Art. 34 � Detenzione di volatili.

    1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti in coppia.
    2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell�acqua e del cibo all�interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.


Art. 35 - Dimensioni delle gabbie.

  1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

  Art. 36 � Somministrazione di cibo ai volatili su suolo pubblico.

  1. E� consentita la somministrazione di granaglie e leguminose ai volatili in genere in modo da non lasciare depositi né lordare il suolo pubblico; le Amministrazioni Comunali doteranno zone verdi e altre zone di apposita cartellonistica nella quale saranno riportate anche indicazioni dietetiche riferite a ciascuna specie.

 

Titolo VII � CONTROLLO RIPRODUZIONE COLOMBI DI CITTA�

 

Art. 37 � Oggetto del presente titolo.

  1. La Regione Toscana, al fine di tutelare la salute e l�igiene pubblica, l�ambiente nonché il patrimonio artistico e monumentale, favorisce, nel rispetto della corretta convivenza tra uomo e animale, interventi di controllo della riproduzione di popolazione di colombi randagi in ambiente urbano.

 

Art. 38 � Obiettivi.

  1. Gli obiettivi degli interventi di controllo sono:
    1. la crescita zero delle colonie di colombi durante il primo anno e la progressiva riduzione della loro consistenza durante gli anni successivi;
    2. il miglioramento delle condizioni sanitarie dei colombi e la riduzione del rischio di trasmissione di malattie infettive e contagiose o parassitarie agli altri animali e all�uomo;
    3. la conservazione dei beni artistici e culturali della Regione, mettendoli al riparo dai danneggiamenti di natura chimica e fisica esercitata dalle deiezioni acide dei colombi e dalla decomposizione delle carcasse.

 

Art. 39 � Interventi di controllo.

  1. Gli interventi per il controllo della riproduzione delle colonie dei colombi randagi in ambiente urbano si effettuano con farmaci antifecondativi a base di Nicarbazina corrispondenti ai requisiti tecnici riportati nell�allegato C (Farmaci antifecondativi per colombi a base di Nicarbazina). Tali farmaci, di approvata efficacia, devono offrire garanzie riguardo l�impatto ambientale ed escludere l�eventualità di essere assunti da uccelli granivori di piccola taglia.

 

Art. 40 � Pianificazione degli interventi.

  1. Gli interventi, ed i relativi progetti, devono essere articolati nelle seguenti fasi:
    1. Censimento delle popolazioni urbane di colombi con valutazione della situazione urbana, presenza e dislocazione colonie, stato di degrado delle strutture e problemi igienico-sanitari connessi;
    2. Individuazione dei siti di intervento e predisposizione di un programma di contenimento almeno triennale per ogni sito di intervento;
    3. Scelta del periodo di somministrazione del farmaco;
    4. Coinvolgimento della popolazione;
    5. Individuazione e formazione del personale addetto alla somministrazione del farmaco;
    6. Censimento a fine trattamento;
    7. Censimento successivo di un anno al trattamento per il confronto a tempo zero della dinamica della popolazione.
    8.  

      Art. 41 � Partecipazione della Regione agli interventi.

        1. Per gli interventi di controllo della riproduzione di colombi in ambiente urbano effettuati mediante farmaci a base di Nicarbazina, corrispondenti alle specifiche dell�allegato C, i Comuni, singoli o associati, possono beneficiare di contributi, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo complessivo, presentando progetti alla Regione con le modalità indicate nel piano di cui all�articolo 44.
        2. Le richieste di contributo non possono essere presentate da parte degli stessi soggetti prima di tre anni dalla concessone dell�ultimo contributo.
        3. Gli interventi sono promossi dai Comuni, singoli o associati. Essi possono essere gestiti direttamente dai Comuni, singoli o associati, oppure, tramite convenzioni, dalle Aziende sanitarie o dalle Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto all�art. 4 della l.r. 28/93 e successive modifiche e integrazioni, o in possesso di altro analogo riconoscimento, aventi finalità protezionistiche.
        4.  

          Art. 42 � Contributi.

              1. I contributi di cui all�articolo 41 comma 1 sono erogati a condizione che il Comune o i Comuni interessati abbiano approvato, con delibera divenuta esecutiva, un progetto di controllo della riproduzione dei colombi in ambiente urbano da cui risulti il finanziamento del relativo progetto, per la parte non coperta da contributo, e la data di inizio e di ultimazione dei lavori. La conformità del progetto alle finalità di cui alla presente Legge e alle modalità di cui all�articolo 41, comma 3, deve risultare da una relazione tecnica redatta dai competenti uffici comunali.
              2. Nel caso in cui entro un anno dall�erogazione del contributo gli interventi non siano ultimati, l�Amministrazione regionale provvede al recupero del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore.

Art. 43 - Informazione, aggiornamento e formazione professionale.

        1. Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di prevenire l�insediamento e la proliferazione di colombi randagi in ambiente urbano, la Giunta regionale approva un programma in cui siano previsti:

          1. interventi di informazione della popolazione, con particolare riguardo alla fascia di età scolare;
          2. interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che esercitano attività volte al perseguimento delle finalità previste dalla presente Legge;
          3. interventi di formazione degli operatori delle Aziende USL finalizzati anche allo svolgimento di compiti di educazione sanitaria;
          4. interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle Associazioni iscritte all�albo regionale del volontariato, previsto dall�art. 4 della L.R. 28/93, o in possesso di altro analogo riconoscimento, aventi finalità protezionistiche;
          5. interventi di sensibilizzazione civica nonché campagne di informazione che invitino al corretto rapporto coi colombi randagi.
          6. Art. 44 - Piano annuale degli interventi.

              1. La Giunta Regionale, entro il 15 febbraio di ogni anno, propone al Consiglio Regionale, che lo approva entro il 15 aprile, un piano annuale in cui si stabilisce l�ammontare delle somme destinate rispettivamente alla realizzazione degli interventi previsti dall�art. 40 e dall�articolo 43.
              2. Il piano indica anche:

    1. Per gli interventi previsti dall�articolo 40 i seguenti elementi:

              1. la misura massima del contributo ammissibile;

    1. le priorità fra i soggetti beneficiari;
    2. i termini della presentazione delle domande di contributi, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e i termini per il procedimento di selezione degli interventi e le modalità di rendicontazione degli stessi.

    1. Per i progetti previsti dall�articolo 43 i seguenti elementi:

1. Il piano degli interventi, i destinatari, le modalità di attuazione e quelle di rendicontazione nel caso gli interventi siano stati demandati ad altri soggetti.

3. Per la documentazione relativa ai fini istruttori e alla rendicontazione delle spese si applicano le norme relative all�autocertificazione.

Art. 45 � Nidificazione colombi di città.

  1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l�equilibrio dell�ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi, da effettuarsi in rigoroso ordine cronologico:

a) pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche;

    1. interventi di tipo meccanico o strutturale, atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi;

  1. Ogni intervento di cui al comma precedente dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali ed è quindi vietato in ogni caso l�utilizzo di colle, veleni o altri metodi che non siano assolutamente incruenti; gli interventi sui siti di nidificazione dovranno essere effettuati in periodi non interessati all�allevamento dei pulcini e comunque essere immediatamente sospesi in presenza degli stessi.

 

Art. 46 � Divieti.

  1. Viene proibito in ogni caso l�utilizzo di metodi cruenti, quali caccia o cattura con conseguente soppressione, per il controllo numerico delle popolazioni dei colombi; eventuali catture possono essere effettuate solo a scopo sanitario, liberando successivamente i soggetti sani ed eventualmente, su parere dei competenti Servizi delle ASL, sopprimendo solo individui incurabili e con metodi assolutamente indolori; i colombi eventualmente catturati dovranno essere ospitati in gabbie che rispettino i requisiti di cui all�art. 38 della presente legge.

Titolo VIII � ANIMALI ACQUATICI

 

Art. 47 � Detenzione di specie animali acquatiche.

  1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.


Art. 48 � Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

  1. Il volume dell�acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d�acqua.
  2. E� vietato l�utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
  3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l�ossigenazione dell�acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 49 � Tartarughe acquatiche.

 

  1. E� fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (specie Pseudemys, Trachemys, Chrysemys), di inviare comunicazione di possesso al Comune di residenza.
  2. Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la fauna autoctona, oltreché rappresentare un pericolo potenziale per la salute pubblica essendo vettori di particolari patologie e rappresentano un danno economico rilevante per le Amministrazioni pubbliche, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell�ambiente.
  3. I Comuni, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiveranno un costante monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l�aggiornamento sulla presenza di tali animali nell�ambito dell�ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Art. 50 � Pesci e crostacei destinati all�alimentazione umana.

  1. E� fatto divieto mantenere in vita pesci e crostacei sul ghiaccio o con altri metodi che non siano la permanenza in acquari.
  2. E� fatto divieto di cucinare e/o bollire vivi i crostacei.
  3. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

Titolo IX � ANIMALI ESOTICI

Art. 51 � Detenzione di animali esotici.

  1. Tutti i detentori di animali esotici dovranno riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della specie lo richiede, una vasca d�acqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all�animale di nuotare e di coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali farsi una tana scavandola.
  2. E� vietato lasciare all�aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
  3. E� vietato mantenere animali esotici in gabbie con fondo in rete.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture di vendita degli animali esotici; tali strutture sono però obbligate a comunicare ai clienti, prima dell�acquisto degli animali, le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 52 � Divieti di vendita.

  1. E� vietata, su tutto il territorio regionale, la vendita di qualsiasi tipo di animale che richieda, per proprie caratteristiche etologiche, di essere alimentato con prede vive.

 

Titolo X � CANILI, GATTILI E RANDAGISMO

Art. 53 � Modifiche ed integrazioni all�art. 8 della L.R.T. 43/95 così come modificata dalle L.R.T. 90/98 e 31/02.

  1. L�art. 8 della L.R.T. 43/95 così come modificata dalla L.R.T. 90/98, è sostituito dal seguente:

1.1 "Art. 8: Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche o gestite da Associazioni di volontariato."

1.2 Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l�animale, può chiedere al sindaco del comune di residenza l�autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all�art. 9, secondo comma, della presente legge.

1.3 Nella domanda di cui al precedente comma, devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori; il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda; in caso di mancata risposta l�istanza si intende accolta.

1.4 Prima dell�eventuale consegna del cane, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all�animale stesso in modo che l�animale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.

1.5 Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso un�idonea struttura pubblica o convenzionata con gli Enti pubblici, previo consenso del gestore della struttura stessa, versando una quota per il mantenimento dell�animale pari a quella stabilita per gli Enti pubblici. Nei casi di rilevanza sociale, tale quota è a carico del Comune.

1.6 Le strutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici devono formulare un tariffario per il servizio di pensione temporanea del cane, comunque non superiore a tre volte la quota minima applicata.

1.7 In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d�affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l�animale è trasferito a cura del servizio veterinario della ASL competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito ed a carico del Comune.

    1. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell�animale, il Comune provvede a proprie spese al ricovero dell�animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.
    2. La disposizione di cui al comma precedente non è valida nel caso in cui sia stata ereditata la proprietà dell�appartamento o immobile al cui interno o nelle cui pertinenze gli animali vivevano in precedenza.
    3. Nel caso previsto al comma precedente gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell�accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui alla presente legge; sempre nel caso di cui al comma precedente, l�eventuale rinuncia alla detenzione degli animali a favore del Comune avviene sempre in forma onerosa e determinata in una cifra pari alla moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta dell�animale, stabilito dai Veterinari pubblici, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento dell�eventuale cessione.

Art. 54 � Integrazioni agli allegati A e B della L.R.T. 43/95 così come modificata dalle L.R.T. 90/98 e 31/02.

  1. Allegato �A�:
  2. Viene aggiunto il comma 1.5 "I box devono essere separati per mezzo di una parete opaca dell�altezza di almeno metri 1".

  3. Allegato �B�:

Alla fine del comma 1.3 viene aggiunta la frase " , di dimensioni non inferiori a mq 200o".

 

Art. 55 � Castrazione e sterilizzazione dei cani.

  1. Ai Servizi Veterinari delle ASL viene affidato il compito di provvedere alla castrazione di tutti i cani randagi non appena trascorso il tempo di osservazione di cui alla L.R.T. 43/95 ed eventualmente rimandare, di conseguenza, la consegna dell�animale presso il canile rifugio alla fine della convalescenza; la castrazione o la sterilizzazione, a scelta del nuovo proprietario, deve essere effettuata in seguito anche sui cani ceduti cuccioli che andranno riportati per l�operazione al Servizio Veterinario oppure fatti operare da veterinari privati con certificato da riconsegnare al Servizio Veterinario.
  2. I proprietari di cani, già esenti dalla partecipazione alle spese del Sevizio sanitario nazionale per motivi di reddito, potranno rivolgersi al Servizio Veterinario ASL competente per territorio per far effettuare, in maniera gratuita, la castrazione o sterilizzazione del proprio animale.

 

Art. 56 � Canili privati.

  1. I canili privati che praticano attività di allevamento o pensione per cani, dovranno rispettare le caratteristiche tecniche minime di cui agli allegati a) e b) della L.R.T. 43/95 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 57 � Gattili privati.

  1. Le strutture private che praticano attività di allevamento e pensione per gatti dovranno, per la misura delle gabbie, rispettare le disposizioni di cui all�art. 17, comma 7, punto a), della presente legge.

Art. 58 � Accreditamento strutture di canile rifugio gestite da Associazioni di volontariato e privati autorizzati.

  1. Le strutture di canile rifugio gestite da Associazioni di volontariato o da privati che intendessero, ai sensi della LR.T. 43/95 e successive modifiche ed integrazioni, convenzionarsi con i Comuni per l�ospitalità dei cani ex randagi di proprietà delle Amministrazioni Comunali, dovranno essere accreditate presso la Regione Toscana.
  2. Per ottenere l�accreditamento di cui al comma precedente, le suddette strutture dovranno rispettare le caratteristiche tecniche minime di cui agli allegati a) e b) della L.R.T. 43/95 e successive modifiche ed integrazioni.
  3. La domanda di accreditamento, con allegata la documentazione che provi il rispetto dei requisiti di cui al punto precedente, deve essere rivolta alla Giunta Regionale che si esprimerà in merito su parere dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio.
  4. Le strutture che ottengano l�accreditamento saranno sottoposte a controlli periodici da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio che, in caso di non rispetto dei requisiti necessari, sottopongono alla Giunta Regionale la richiesta di revoca dell�accreditamento stesso.
  5. Per ogni altra questione inerente l�accreditamento di strutture rifugio e non prevista espressamente dalla presente Legge, la Giunta Regionale produce un regolamento applicativo in merito.

 

Art. 59 � Adozione di animali.

  1. Qualsiasi struttura che ospiti cani ex randagi dovrà facilitarne il più possibile l�adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno osservare orari di apertura settimanali al pubblico articolati come minimo in due ore mattutine e due pomeridiane nei giorni feriali, oltre ad un�apertura di due ore pomeridiane in giorno festivo o prefestivo.
  2. Tutti i Comuni, in gestione diretta o in convenzione con associazioni di volontariato, si dotano di appositi servizi per facilitare l�adozione dei cani e gatti randagi.
  3. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti viene inoltre istituito un Ufficio per i diritti degli animali che si occupi dell�adozione degli animali abbandonati, della gestione del randagismo canino e felino e di ogni altra attività volta a tutelare le specie animali presenti sul territorio comunale.

Titolo XI � VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art. 60 � Finalità.

  1. La Regione Toscana promuove la tutela degli animali dall�utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all�uso di animali vivi; a questo scopo la Regione realizza appositi accordi con Università ed Istituti scientifici.

Art. 61 � Divieto di vivisezione e sperimentazione.

      1. Su tutto il territorio della Regione Toscana sono vietati l�allevamento, l�utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di vivisezione.
      2. Su tutto il territorio della Regione Toscana sono vietati l�allevamento, l�utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione.
      3. Su tutto il territorio della Regione Toscana sono vietati l�allevamento, l�utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.
      4. Viene vietato inoltre, nelle residue attività di sperimentazione, procurare volontariamente qualsiasi tipo di lesione agli animali.
      5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetto alle sanzioni amministrative di cui alla presente legge; nel caso la violazione sia effettuata da allevatori, viene disposta la sospensione dell�attività da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni con la chiusura definitiva in caso di recidiva.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dopo tre mesi dalla pubblicazione della presente Legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Titolo XII � ISTITUZIONE SERVIZIO SANITARIO VETERINARIO

MUTUALISTICO REGIONALE

 

Art. 62 � Istituzione del Servizio sanitario mutualistico regionale.

  1. Allo scopo di adottare misure per la salvaguardia e la cura degli animali da affezione, è istituito, all�interno del territorio della Regione Toscana, il Servizio sanitario mutualistico per cani e gatti, interamente gratuito, di seguito denominato �Servizio�; hanno diritto alle prestazioni a carattere convenzionato del Servizio i proprietari di cani e di gatti esenti dalla partecipazione alle spese del Sevizio sanitario nazionale per motivi di reddito; ai fini della frizione delle prestazioni del Servizio, i cani devono risultare iscritti all�anagrafe canina di cui all�articolo 3, comma 1, della Legge 14 agosto 1991, n� 281.
  2. Oltre ai soggetti indicati al comma 1, hanno diritto alle prestazioni a carattere convenzionato del Servizio:
    1. i cani e i gatti vaganti, da chiunque condotti, esclusivamente per il primo intervento;
    2. i cani e i gatti ricoverati in strutture gestite da associazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte all�albo regionale del volontariato o degli enti giuridici o i possesso di altro analogo riconoscimento;
    3. i cani liberi strettamente integrati nel territorio urbano, riconosciuti e protetti dai Comuni di appartenenza nonché accuditi e assistiti da associazioni di volontariato animalista o da associazioni di quartiere, denominati �cani di quartiere�;
    4. i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi;
    5. le colonie feline riconosciute dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e/o dai Comuni;
    6. i cani e i gatti impiegati in terapie ed attività assistite da animali a fini curativi e riabilitativi.

  3. I Servizi Veterinari già operanti presso le ASL provvedono, con i propri mezzi e le proprie strutture, ad erogare le prestazioni riconosciute in convenzione dal Servizio. Ove ciò non risulti possibile, su certificazione motivata del Direttore dell�Azienda stessa, la Regione provvede alla stipula di convenzioni con medici veterinari ai sensi della presente legge.

Art. 63 � Commissione regionale per le prestazioni veterinarie.

  1. Presso l�Assessorato Regionale alla Sanità è istituita una Commissione regionale per le prestazioni veterinarie a carico del Servizio, di seguito denominata �Commissione�, presieduta dall�Assessore alla Sanità o da un suo delegato.
  2. Fanno altresì parte della Commissione:
    1. due rappresentanti delle ASL;
    2. due rappresentanti dell�Ordine professionale dei veterinari;
    3. due rappresentanti dei sindacati dei veterinari maggiormente rappresentativi in ambito regionale;
    4. due rappresentanti delle Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione Toscana.

  3. I membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Regione.
  4. La Commissione ha il compito di:
    1. redigere ed aggiornare l�elenco dei medici convenzionati di cui all�art. 64, nonché delle strutture delle Associazioni di cui all�art. 65;
    2. determinare le prestazioni riconosciute in convenzione;
    3. dirimere eventuali questioni relative all�attuazione delle precedenti lettere a) e b).

Art. 64 � Accesso alla convenzione.

  1. I veterinari libero professionisti che intendano accedere alla convenzione con il Servizio, devono presentare richiesta al proprio ordine professionale provinciale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; gli ordini professionali provinciali provvedono all�invio delle richieste alla Commissione.
  2. La Commissione definisce l�elenco dei veterinari e delle strutture aventi diritto alla convenzione in base ai seguenti criteri:
    1. uniforme distribuzione territoriale dei medici e degli ambulatori;
    2. titoli del richiedente;
    3. anzianità di servizio del richiedente.

  3. La Commissione provvede al rinnovo degli elenchi di cui al comma 2 ogni tre anni, in base ai risultati del servizio svolto e alle nuove richieste, e può disporre cancellazioni e nuovi accessi in casi di comprovata necessità.
  4. Sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 2 i veterinari delle ASL che esercitano la loro attività libero-professionale all�interno della struttura sanitaria regionale in regime di libera professione intramuraria, nonché presso gli ambulatori delle facoltà di medicina veterinaria della Regione Toscana.

Art. 65 � Associazioni animaliste.

  1. Possono richiedere l�accesso alla convenzione di cui all�articolo 64 le Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione Toscana purché dimostrino di poter disporre di almeno due medici veterinari e di strutture regolarmente autorizzate; la richiesta è presentata direttamente alla Commissione, che ne esamina la validità sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo 64.

 

 

Titolo XIII � ULTERIORI PRESCRIZIONI

 

 

Art. 66 - Inumazione di animali.

  1. E� consentita l�inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall�autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l�esecuzione.
  2. Le Aziende e i Consorzi che si occupano dei servizi di smaltimento dei rifiuti organizzano appositi servizi volti al ritiro, su richiesta, degli animali d�affezione deceduti e provvedono al loro trasporto presso gli impianti di smaltimento.
  3. Gli animali d�affezione deceduti potranno, a discrezione del proprietario, essere sepolti in aree verdi di proprietà dello stesso.

Art. 67 � Servizio di emergenza veterinaria.

  1. I Comuni attivano poli di emergenza veterinaria idonei a svolgere il servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati e/o ammalati da realizzare presso le strutture canile o presso studi medici convenzionati.
  2. Le Associazioni e/o Enti di protezione animale possono gestire in convenzione i servizi di cui sopra intesi al raggiungimento del benessere animale, prestando servizi di soccorso, cura e degenza degli animali traumatizzati e/o ammalati.
  3. I Comuni, possono altresì promuovere collaborazioni con i medici veterinari liberi professionisti per attivare interventi sanitari e forme di assistenza specialistica sugli animali liberi viventi nel territorio comunale.
  4. Per gli interventi di cui al presente articolo deve essere richiesto il parere preventivo del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio.

 

Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 - Sanzioni.

1. Per le contravvenzioni alle norme di cui alla presente Legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:

  1. Per l�inosservanza delle norme di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 (commi 1 e 3), 14, 15 (comma 1), 16, 17 (comma 5), 18 (comma 7), 20 (comma 2), 21 (commi 1 e 2), 22, 23, 24, 34 (comma 2), 39, 45 (comma 2), 46, 49 (comma 2), 50 (commi 1 e 2), 51, 52, 56, 57, 61, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 1.500,00 ad � 4.500,00;
  2. Per l�inosservanza delle norme di cui agli articoli 28 (comma 2), 31 (comma 2), 32 (commi 3, 4 e 6), 33 (comma 3), 35 (comma 1), 48 (commi 1 e 3), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 1.000,00 ad � 3.000,00;
  3. Per l�inosservanza delle norme di cui agli articoli 13 (commi 1, 4 e 5), 17 (commi 1, 2 e 6), 33 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 333,00 ad � 1.000,00;
  4. Per le inosservanze agli articoli 27 (commi 1 e 5), 28 (comma 1), 34 (comma 1), 47, 48 (comma 2), 49 (comma 1), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da � 166,00 ad � 500,00;
  5. Per l�inosservanza della norma di cui agli artt. 27 (comma 2), 28 (comma 3), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da � 40,00 ad � 75,00.
  6. Per l�inosservanza della norma di cui agli artt. 13 (commi 2 e 3), 20 (commi 3 e 4), 25, 27 (commi 3 e 4), 33 (comma 4), 36, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da � 15,00 ad � 45,00.;
  7. Per l�inosservanza delle norme di cui all�art. 19 (commi 1 e 2), si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da � 20.000,00 ad � 50.000,00;
  8. Per l�inosservanza della norma di cui all�art. 18 (comma 1) si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da � 50.000,00 ad � 160.000,00.
  9. Per l�inosservanza della norma di cui all�art. 18 (commi 2 e 3) si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da � 10.000,00 ad � 50.000,00.
  10. Per l�inosservanza della norma di cui all�art. 18 (comma 5) si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da � 2.000,00 ad � 6.000,00
  11. Per l�inosservanza delle norme di cui all�art. 21 comma 4, punti �a� e �b�, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da � 10.000,00 ad � 30.000,00.
  12. Per l�inosservanza delle norme di cui all�art. 21 comma 4, punto �c�, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da � 5.000,00 ad � 15.000,00.
  13. Art. 69 � Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

        1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l�infrazione.
        2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti ai bilanci comunali e destinati, attraverso l�istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa, ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 70 � Istituzione dei Servizi di protezione animali e vigilanza.

  1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, le Amministrazioni Comunali istituiscono, all�interno dei Corpi di Polizia Municipale, il Servizio di protezione degli animali, con il compito specifico del controllo sulla salvaguardia degli animali domestici e sull�applicazione delle norme di cui alla presente legge.
  2. Sono incaricati inoltre di far rispettare la presente legge tutti gli appartenenti ai Corpi di Polizia Municipale, Corpo Forestale dello stato, Polizia Provinciale, Pubblica Sicurezza, Carabinieri ed ogni altro agente a cui è riconosciuto il potere di sanzione e/o di verbalizzazione.

 

 

 

 

 

Allegato 'A'

Elenco delle produzioni suscettibili di utilizzo

di pelli e pellicce di cani e gatti:

* Animali giocattolo imbalsamati

* Borsette e piccoli prodotti in cuoio

* Cappelli

* Colli di pelliccia

* Coperte

* Finiture in pelliccia

* Fodere di cappotti

* Giocattoli per bambini

* Giochi per animali

* Guanti

* Guanti da giardinaggio

* Guanti da golf

* Isolanti e imbottiture per calzature

* Pellicce

* Prodotti medicinali e ortopedici

* Risvolti per piumini

* Tamburi e strumenti musicali

* Tappezzerie per automobili

****

 

Allegato 'B'

Elenco delle possibili diciture con le quali

sono etichettate le pellicce di cani e gatti

Asian jackal

Asian wolf

Asiatic raccoon dog

Canis latrans

Canis lupus

China wolf

Chineese fur

Corsac fox

Dogues du Chine

Gae-wolf

Goupee

Gou-pee

Goyangi

Gubi

Housecat

Katzenfelle

Kou pi

Lamb skin

Loup d'Asie

Mongolian dog

Mountain cat

Mountain goat skin

Pelliccia di cane della Mongolia

Pemmern Wolf

Pommem Wolf

Sakhon Nakhon lamb skin

Sobaki

Special skin

Vera pelliccia

Volpe azzurra

Wild cat

Wolf of Asia

Pelliccia non proveniente da specie protette di cui alla Convenzione di Washington

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Allegato 'C'

Farmaci antifecondativi per colombi a base di

Nicarbazina. Requisiti e caratteristiche tecniche

Composizione: 100 grammi di prodotto dovranno contenere: principio attivo Nicarbazina g 0,08; eccipienti q. b. a g. 100.

Presentazione: granella di mais rivestita dal principio attivo e da un film idrorepellente con funzione di barriera al dilavamento del principio attivo in caso di pioggia.

Granulometria: granella di mais di dimensioni tali da impedire l�ingestione del farmaco da parte degli uccelli granivori di piccola taglia non costituenti il bersaglio del trattamento anticoncezionale.

Confezione: il farmaco dovrà essere confezionato con materiale idoneo alla sua corretta conservazione e garantire la stabilità del prodotto.

Indicazioni: controllo della numerosità della popolazione dei colombi randagi.

Posologia e metodo di somministrazione: Valutare la consistenza numerica della colonia di colombi sulla quale si intende intervenire.

Mettere a disposizione 8-10 grammi di farmaco anticoncezionale per capo al giorno.

Tempi di distribuzione: Alle prime ore del mattino, dall�inizio (marzo � aprile, a seconda della latitudine) alla fine della stagione degli accoppiamenti. Rimuovere quotidianamente il prodotto eventualmente avanzato dai siti di somministrazione. La somministrazione potrà essere sospesa nei mesi invernali e ripresa la primavera successiva.

Si consiglia di protrarre l�intervento per almeno tre anni consecutivi.


Un'isola
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