WWF SEZIONE ARCIPELAGO TOSCANO
Proposta di legge regionale Toscana sul maltrattamento degli animali
| INDICE | BACHECA |
Consiglio regionale della Toscana
Proposta di Legge n. 226
PROT. n. 10055/2.104/bis del 23.12.02
Proposta di legge
LEGGE QUADRO SULLA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI
d�iniziativa dei Consiglieri
FABIO ROGGIOLANI
GIOVANNI BARBAGLI
FEDERICO GELLI
FILIPPO FOSSATI
ACHILLE TOTARO
Relazione
Premessa.
I tempi sono oramai maturi per affrontare, anche da un punto di vista normativo, un tema quale quello della difesa dei diritti degli animali. Lo dimostra un�accresciuta sensibilità della popolazione che si esplica quotidianamente e ad ogni livello, personale, culturale e civile. Lo dimostrano i semplici numeri: solo a Firenze ci sono in media un cane ogni cinque famiglie e perlomeno il doppio di gatti, solo quelli di proprietà, senza contare i 500 ed oltre volontari che ogni giorno accudiscono le attualmente censite 250 colonie feline per un totale di circa 2.500 gatti liberi che vivono sul territorio comunale. Insomma, non è più il tempo, soltanto, del sacchetto di becchime da dare ai colombi di Piazza San Marco per poi farci una fotografia, in un�Italia cinematografica in bianco e nero che trasudava buoni sentimenti; la sensibilità zoofila dei cittadini del nostro paese è aumentata in maniera esponenziale col passare degli anni e si dimostra nelle più svariate forme, non ultima quella del prolificare delle associazioni di volontariato che si occupano di animali e che addirittura si vanno specializzando ognuna in particolari settori per far fronte a richieste di intervento sempre più articolate. Per questo c�è bisogno, da parte della Regione, di intervenire da un punto di vista legislativo, per codificare con norme quelli che oramai sono atteggiamenti diffusi di buon comportamento verso gli animali, per permettere così alla parte più sensibile della cittadinanza di non trovarsi di fronte a comportamenti che, oltre a maltrattare gli animali, ne feriscano il proprio senso civico e per permettere inoltre, a quelli che gli animali non amano, di sapere quali sono le norme di comportamento giuste per poterli prendere con sè e poter quindi decidere anche, eventualmente, di non farlo.
Le norme già in vigore nella città di Firenze.
Buona parte della Legge in esame, per la parte normativa che poteva competere al Sindaco, prende spunto dal �Regolamento comunale per la tutela degli animali� in vigore nella città di Firenze dal 3 maggio 1999. Questo ha il pregio di permetterci di lavorare su normative già �sperimentate� sul campo ed il cui esercizio non ha presentato particolari problemi applicativi ma ha anzi permesso, anche alle forze dell�ordine, una più agile serie di interventi. Precedentemente al Regolamento infatti, intervenire sul maltrattamento di animali implicava ricorrere ad una norma generica, l�art. 727 del codice Penale, che, proprio per la sua genericità e per le gravi implicazioni penali che esso comportava era di difficile applicazione. L�indicazione di illeciti specifici e ben descritti, oltre al fatto che gli stessi sono sanzionabili in via amministrativa, ha così permesso agli agenti accertatori di poter intervenire con maggior efficacia. Gli amanti degli animali hanno così potuto fare uso di norme specifiche ed anche la cittadinanza stessa in generale ha potuto trovare un maggior equilibrio fra chi ama gli animali e la fazione contraria; infatti, quando le norme sono ben descritte e specificate e tutelano entrambi, i conflitti sono minori e più facilmente risolvibili.
I riferimenti all�Europa.
Nella nazione più vasta della quale facciamo parte, l�Europa, dal 2002, oltre alla circolazione dell�Euro, è prevista anche la libera circolazione degli animali da affezione quali cani e gatti che saranno muniti di apposito passaporto Ue. E� questa una ulteriore evoluzione di una cultura della convivenza fra uomo e animali ormai diffusa e che sta facendo notevoli passi avanti anche da un punto di vista giuridico, infatti come non segnalare l�importante traguardo raggiunto dalla Germania che, proprio quest�anno, ha inserito l�art. 20a nella sua Costituzione (Protezione dei fondamenti naturali della vita) che reca l�obbligo per lo Stato alla tutela degli animali: "Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali". E come non ricordare poi le innumerevoli leggi a tutela degli animali che sono state promulgate nel Regno Unito, iniziando già due secoli fa. In Inghilterra infatti la prima legge a tutela degli animali, sul trattamento crudele e improprio dei bestiami, risale al 1822, il Martin�s Act, dal nome del propositore ed anche fondatore in quegli stessi anni della Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals; passiamo poi al 1911, quando viene approvata la prima di una lunga serie di leggi che arrivano al 2000, i �Protection of Animal Acts�, e che già prevedeva il divieto di picchiare gli animali, di fargli partecipare a combattimenti, di causargli sofferenze durante il trasporto o in altri casi, anche soltanto per omissione, di somministrare loro sostanze velenose, con pene fino a 5.000 sterline di ammenda e l�arresto fino a sei mesi. E restiamo sempre in Inghilterra, per citare la legge del 1925, sulla protezione degli animali in merito alla loro tenuta ed anche sulle modalità del loro eventuale addestramento od utilizzo in mostre e spettacoli, modificata nel 1951 con norme riguardanti il benessere degli animali da affezione, anche in vendita negli esercizi commerciali e vietando la loro vendita nei mercati o a bambini sotto ai 12 anni e nel contempo anche il loro abbandono.
La Regione Toscana egli animali da affezione.
Ma anche la nostra Regione, specialmente negli ultimi anni, non è stata a guardare in tema di tutela degli animali. E� stata infatti una delle prime Regioni a recepire il dettato della Legge 281/91 �Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo� con la L.R. 43/95, ed anche recentemente, lo scorso anno, si è dimostrata estremamente sensibile nella materia con la L.R. 29/01 �Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate�. Ed ancora più di recente la nostra Assemblea ha mostrato ampia disponibilità al recepimento di temi di grande civiltà e che segnano la maturità di un popolo come le norme per la tutela dei diritti degli animali, e facciamo riferimento alla L.R. 31/02 recante modifiche alla precedente L.R. 43/95.
Finalità e contenuti della proposta di legge.
La proposta di legge che viene sottoposta all�attenzione del Consiglio si propone la realizzazione di obiettivi in parte già citati e comunque, in sintesi: combattere le forme di maltrattamento degli animali attraverso la codificazione di norme che illustrino i comportamenti corretti di chi decide di tenere con sé un animale; l�eliminazione, attraverso il sistema sanzionatorio, dei comportamenti scorretti; la facilitazione dell�accertamento degli illeciti per gli agenti incaricati; la diminuzione delle forme di conflitto fra la cittadinanza in materia di animali.
In particolare, la proposta di legge, suddivisa in titoli, affronta problematiche che sono state raggruppate, quando possibile per specie animale, per permetterne una più facile comprensione e consultazione.
Il Titolo I, affronta i principi generali e normativi di riferimento.
Il Titolo II, specifica i criteri di definizione delle specie animali oggetto della tutela.
Il Titolo III, indica disposizioni sia generali che specifiche per la tenuta degli animali da affezione e sanziona il loro maltrattamento e abbandono; affronta problemi di convivenza fra gli uomini e gli animali nelle città, quali l�attraversamento degli anfibi e l�accesso sui servizi di trasporto pubblico; detta regole per il mantenimento degli animali nei negozi di vendita, vieta i combattimenti fra animali; introduce l�obbligo di denuncia delle cucciolate per combattere alla radice il problema del randagismo canino e felino; ammette la possibilità per gli anziani autosufficienti di poter tenere con sé il proprio animale, spesso la loro ultima ragione di vita, nelle case di riposo; infine proibisce spettacoli a fini di lucro che contemplino l�utilizzo degli animali con numerose eccezioni quali le rievocazioni storiche ed i circhi: per questi ultimi viene indicata la normativa di riferimento già in vigore a livello nazionale e che devono rispettare per poter utilizzare animali selvatici durante gli spettacoli.
Il Titolo IV, dedicato ai cani, elenca una serie di norme di buon comportamento che devono essere osservate dai proprietari degli animali sia per la loro detenzione che durante l�accompagnamento nelle aree pubbliche e negli esercizi pubblici e commerciali.
Si fa notare che non viene qui sanzionata la mancata raccolta degli escrementi canini in quanto tale infrazione è già prevista dall�art. 18 della L.R. 43/95.
Il Titolo V, dedicato ai gatti liberi delle colonie feline, affronta temi che coordinano e completano gli assunti già in vigore dell�art. 12bis della L.R. 43/95, inserito con la recente L.R. 31/02, con l�ulteriore inserimento della possibilità di utilizzare gli scarti delle cucine per l�alimentazione dei gatti e cani randagi, così come previsto dall�art. 23 della L. 179 del 31 luglio 2002, che toglie dall�elenco dei rifiuti di cui al D.L.vo 22 del 5 febbraio 1997 i residui e le eccedenze alimentari che saranno utilizzati per il suddetto scopo.
Il Titolo VI, dedicato agli uccelli, indica i criteri minimi per la loro detenzione in gabbia e specifica le modalità cui devono attenersi gli ornitofili che vogliano nutrire volatili sul suolo pubblico.
Va sottolineato come i criteri minimi citati siano solo un manifesto palliativo in quanto appare del tutto evidente che la condizione etologica naturale degli uccelli sia la libertà e che qualunque loro costrizione in gabbia sia un artificio. Quest�ultima contatazione vale naturalmente anche per il seguente Titolo VIII sugli animali acquatici.
Il Titolo VII, che tratta del controllo della riproduzione dei colombi di città, affronta un grave problema delle nostre città legato al continuo aumento di queste popolazioni di animali ed ai danni, anche sanitari, che ne possono derivare. Vengono con questa normativa superati tutti i precedenti sistemi di selezione praticati, specialmente la cattura e l�uccisione, a fronte di un nuovo trattamento che prevede l�utilizzazione di Nicarbazina a scopo antifecondativo.
Anche in passato sono state utilizzate sostanze antifecondative quali Busulfan, Azacolesterolo, Progesterone e Metanolo che, pur dimostrandosi in grado di raggiungere l�obiettivo, hanno tuttavia evidenziato una serie di fattori collaterali non secondari quali la tossicità o i danni all�ambiente. La Nicarbazina è l�unica sostanza che, in base alla sua composizione e alle sperimentazioni effettuate, ha dimostrato di essere idonea al controllo dell�attività riproduttiva ma al contempo di non produrre altri effetti dannosi per gli animali, di non produrne alcuno per la salute umana e di essere dosabile con precisione in schemi applicativi variabili.
Il presente Titolo individua nei comuni, singolo o associati, i soggetti promotori degli interventi, definisce l�articolazione degli stessi, le modalità di partecipazione della Regione, i contenuti e i destinatari degli interventi formativi.
In merito al concreto svolgimento degli interventi, si richiama l�attenzione sull�ipotesi che gli stessi possono essere gestiti direttamente dai Comuni, singoli o associati, o attraverso le Aziende Sanitarie o le Associazioni, aventi finalità protezionistiche, iscritte all�Albo regionale del volontariato.
Il TitoloVIII, dedicato agli animali acquatici, detta regole per la loro detenzione che soddisfino almeno ai minimi livelli le caratteristiche della specie; introduce l�obbligo della denuncia di possesso delle tartarughe acquatiche di tipo carnivoro per controllarne la proliferazione, specialmente nei corsi d�acqua e nelle vasche dove vengono spesso abbandonate e danneggiano la locale fauna autoctona; pone delle condizioni per la detenzione a scopo di vendita e per la cottura di pesci e crostacei che altrimenti vengono inutilmente maltrattati.
Il Titolo IX, affronta il problema della dignitosa detenzione degli animali esotici e detta regole in proposito, vietando inoltre la vendita di animali da alimentarsi con prede vive, fenomeno particolarmente deprecabile per gli aspetti etici che attengono alla nostra cultura.
Il Titolo X, inserisce nuove modalità applicative della L.R. 43/95 ed estende la sua applicabilità anche alle gestioni private; prevede la sterilizzazione dei cani per diminuire il fenomeno del randagismo e l�accreditamento delle strutture rifugio che vogliano convenzionarsi con gli Enti Pubblici, oltre ad incentivare l�adozione degli animali abbandonati con la creazione di appositi servizi presso i Comuni.
Il Titolo XI, alla stregua di altre Regioni come l�Emilia Romagna, vieta la vivisezione su animali, pratica ormai, dalla stragrande maggioranza del mondo scientifico, riconosciuta come superata in quanto violenta e soprattutto inefficace, concedendo la possibilità di effettuare la sola sperimentazione per fini medici.
Il Titolo XII, istituisce il servizio sanitario veterinario mutualistico regionale cui possono accedere i cittadini già esenti dalla partecipazione alle spese per il Servizio sanitario nazionale per motivi di reddito; stabilisce che tali prestazioni possano essere erogate dalle strutture pubbliche o anche da medici veterinari privati appositamente convenzionati; tale convenzione potrà essere estesa anche ad Associazioni animaliste in possesso di determinati requisiti.
Il Titolo XIII, dettando ulteriori prescrizioni, prende in esame le possibilità della realizzazione di cimiteri per animali e della creazione, da parte dei Comuni, di Servizi di emergenza veterinaria.
Il Titolo XIV, elenca le sanzioni cui sono sottoposti coloro che non osservano l�articolato della legge e dispone che gli introiti derivanti da tali sanzioni siano destinati ai Comuni per finalità in materia di protezione degli animali, oltre ad istituire appositi servizi di vigilanza all�interno dei Corpi di Polizia Municipale.
INDICE
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Titolo I I PRINCIPI |
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Titolo II DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI |
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Titolo IV CANI |
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Titolo V GATTI |
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Titolo VI VOLATILI |
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Titolo VII CONTROLLO RIPRODUZIONE COLOMBI DI CITTA� |
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Titolo VIII ANIMALI ACQUATICI |
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Titolo IX ANIMALI ESOTICI |
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Titolo X CANILI, GATTILI E RANDAGISMO |
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Titolo XI VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE |
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Titolo XII ISTITUZIONE SERVIZIO SANITARIO VETERINARIO MUTUALISTICO REGIONALE |
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Titolo XIII ULTERIORI PRESCRIZIONI |
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Titolo XIV DISPOSIZIONI FINALI |
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ALLEGATI |
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Titolo I - I PRINCIPI
Art. 1 � Profili istituzionali
.Art. 2 � Valori etici e culturali.
Art. 3 � Competenze dei Sindaci.
Art. 4 � Tutela degli animali.
Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5 � Definizioni
Art. 6 � Ambito di applicazione.
Art. 7- Esclusioni.
Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 8 � Detenzione di animali.
Art. 9 � Maltrattamento di animali.
Art. 10 � Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
Art. 11 � Abbandono di animali.
Art. 12 � Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica.
Art. 13 � Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
Art. 14 � Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.
Art. 15 � Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
Art. 16 � Esposizione e vendita di animali.
tali dimensioni si riferiscono ad un animale e dovranno essere aumentate proporzionalmente nelle dimensioni dei lati orizzontali per ciascun animale in più detenuto.
Art. 17 � Denuncia di cucciolate di cani e obblighi degli allevatori.
Art. 18� Divieto dei combattimenti fra animali.
Art. 19 � Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.
Art. 20 � Case di riposo con gli animali.
Art. 21 � Divieto di mostre, spettacoli ed intrattenimenti con l�utilizzo di animali.
Titolo IV � CANI
Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.
Art. 23 � Divieto di detenzione a catena.
Art. 24 � Dimensioni dei recinti o terrazze.
Art. 25 � Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
Art. 26 � Aree e percorsi destinati ai cani.
Art. 27 � Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
Art. 28 � Razza pitt-bull ed incroci da essa derivati
Titolo V � GATTI
Art. 29 � Definizione dei termini usati nel presente titolo.
Art. 30 � Proprietà dei gatti liberi.
Art. 31 � Compiti delle Aziende Sanitarie.
Art. 32 � Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e.
Art. 33 � Alimentazione dei gatti e prelievo di residui ed eccedenze delle cucine per le strutture di ricovero di animali da affezione.
Titolo VI � VOLATILI
Art. 34 � Detenzione di volatili.
Art. 35 - Dimensioni delle gabbie.
Art. 36 � Somministrazione di cibo ai volatili su suolo pubblico.
Titolo VII � CONTROLLO RIPRODUZIONE COLOMBI DI CITTA�
Art. 37 � Oggetto del presente titolo.
Art. 38 � Obiettivi.
Art. 39 � Interventi di controllo.
Art. 40 � Pianificazione degli interventi.
Art. 41 � Partecipazione della Regione agli interventi.
Art. 42 � Contributi.
Art. 43 - Informazione, aggiornamento e formazione professionale.
Art. 44 - Piano annuale degli interventi.
1. Il piano degli interventi, i destinatari, le modalità di attuazione e quelle di rendicontazione nel caso gli interventi siano stati demandati ad altri soggetti.
3. Per la documentazione relativa ai fini istruttori e alla rendicontazione delle spese si applicano le norme relative all�autocertificazione.
Art. 45 � Nidificazione colombi di città.
a) pulizia e disinfezione delle superfici, necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
Art. 46 � Divieti.
Titolo VIII � ANIMALI ACQUATICI
Art. 47 � Detenzione di specie animali acquatiche.
Art. 48 � Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
Art. 49 � Tartarughe acquatiche.
Art. 50 � Pesci e crostacei destinati all�alimentazione umana.
Titolo IX � ANIMALI ESOTICI
Art. 51 � Detenzione di animali esotici.
Art. 52 � Divieti di vendita.
Titolo X � CANILI, GATTILI E RANDAGISMO
Art. 53 � Modifiche ed integrazioni all�art. 8 della L.R.T. 43/95 così come modificata dalle L.R.T. 90/98 e 31/02.
1.1 "Art. 8: Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture pubbliche o gestite da Associazioni di volontariato."
1.2 Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l�animale, può chiedere al sindaco del comune di residenza l�autorizzazione a consegnare il cane alla struttura di cui all�art. 9, secondo comma, della presente legge.
1.3 Nella domanda di cui al precedente comma, devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti probatori; il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda; in caso di mancata risposta l�istanza si intende accolta.
1.4 Prima dell�eventuale consegna del cane, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all�animale stesso in modo che l�animale possa essere ceduto a terzi in via definitiva.
1.5 Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso un�idonea struttura pubblica o convenzionata con gli Enti pubblici, previo consenso del gestore della struttura stessa, versando una quota per il mantenimento dell�animale pari a quella stabilita per gli Enti pubblici. Nei casi di rilevanza sociale, tale quota è a carico del Comune.
1.6 Le strutture pubbliche o convenzionate con enti pubblici devono formulare un tariffario per il servizio di pensione temporanea del cane, comunque non superiore a tre volte la quota minima applicata.
1.7 In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d�affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l�animale è trasferito a cura del servizio veterinario della ASL competente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito ed a carico del Comune.
Art. 54 � Integrazioni agli allegati A e B della L.R.T. 43/95 così come modificata dalle L.R.T. 90/98 e 31/02.
Viene aggiunto il comma 1.5 "I box devono essere separati per mezzo di una parete opaca dell�altezza di almeno metri 1".
Alla fine del comma 1.3 viene aggiunta la frase " , di dimensioni non inferiori a mq 200o".
Art. 55 � Castrazione e sterilizzazione dei cani.
Art. 56 � Canili privati.
Art. 57 � Gattili privati.
Art. 58 � Accreditamento strutture di canile rifugio gestite da Associazioni di volontariato e privati autorizzati.
Art. 59 � Adozione di animali.
Titolo XI � VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE
Art. 60 � Finalità.
Art. 61 � Divieto di vivisezione e sperimentazione.
Titolo XII � ISTITUZIONE SERVIZIO SANITARIO VETERINARIO
MUTUALISTICO REGIONALE
Art. 62 � Istituzione del Servizio sanitario mutualistico regionale.
Art. 63 � Commissione regionale per le prestazioni veterinarie.
Art. 64 � Accesso alla convenzione.
Art. 65 � Associazioni animaliste.
Titolo XIII � ULTERIORI PRESCRIZIONI
Art. 66 - Inumazione di animali.
Art. 67 � Servizio di emergenza veterinaria.
Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 68 - Sanzioni.
1. Per le contravvenzioni alle norme di cui alla presente Legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
Art. 69 � Utilizzo degli introiti delle sanzioni.
Art. 70 � Istituzione dei Servizi di protezione animali e vigilanza.
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Allegato 'A' |
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Elenco delle produzioni suscettibili di utilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti: |
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* Animali giocattolo imbalsamati |
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* Borsette e piccoli prodotti in cuoio |
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* Cappelli |
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* Colli di pelliccia |
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* Coperte |
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* Finiture in pelliccia |
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* Fodere di cappotti |
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* Giocattoli per bambini |
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* Giochi per animali |
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* Guanti |
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* Guanti da giardinaggio |
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* Guanti da golf |
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* Isolanti e imbottiture per calzature |
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* Pellicce |
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* Prodotti medicinali e ortopedici |
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* Risvolti per piumini |
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* Tamburi e strumenti musicali |
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* Tappezzerie per automobili |
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Allegato 'B' |
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Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti |
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Asian jackal |
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Asian wolf |
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Asiatic raccoon dog |
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Canis latrans |
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Canis lupus |
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China wolf |
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Chineese fur |
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Corsac fox |
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Dogues du Chine |
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Gae-wolf |
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Goupee |
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Gou-pee |
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Goyangi |
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Gubi |
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Housecat |
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Katzenfelle |
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Kou pi |
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Lamb skin |
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Loup d'Asie |
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Mongolian dog |
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Mountain cat |
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Mountain goat skin |
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Pelliccia di cane della Mongolia |
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Pemmern Wolf |
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Pommem Wolf |
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Sakhon Nakhon lamb skin |
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Sobaki |
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Special skin |
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Vera pelliccia |
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Volpe azzurra |
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Wild cat |
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Wolf of Asia |
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Pelliccia non proveniente da specie protette di cui alla Convenzione di Washington |
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Allegato 'C' |
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Farmaci antifecondativi per colombi a base di Nicarbazina. Requisiti e caratteristiche tecniche |
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Composizione : 100 grammi di prodotto dovranno contenere: principio attivo Nicarbazina g 0,08; eccipienti q. b. a g. 100.Presentazione: granella di mais rivestita dal principio attivo e da un film idrorepellente con funzione di barriera al dilavamento del principio attivo in caso di pioggia. Granulometria: granella di mais di dimensioni tali da impedire l�ingestione del farmaco da parte degli uccelli granivori di piccola taglia non costituenti il bersaglio del trattamento anticoncezionale. Confezione: il farmaco dovrà essere confezionato con materiale idoneo alla sua corretta conservazione e garantire la stabilità del prodotto. Indicazioni: controllo della numerosità della popolazione dei colombi randagi. Posologia e metodo di somministrazione: Valutare la consistenza numerica della colonia di colombi sulla quale si intende intervenire. Mettere a disposizione 8-10 grammi di farmaco anticoncezionale per capo al giorno. Tempi di distribuzione: Alle prime ore del mattino, dall�inizio (marzo � aprile, a seconda della latitudine) alla fine della stagione degli accoppiamenti. Rimuovere quotidianamente il prodotto eventualmente avanzato dai siti di somministrazione. La somministrazione potrà essere sospesa nei mesi invernali e ripresa la primavera successiva. Si consiglia di protrarre l�intervento per almeno tre anni consecutivi. |