Al Garante per l'Informazione
Ufficio Protocollo
Comune di Portoferraio
Oggetto: Delibera n. 83/29.11.02- adozione del Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. Toscana 5/95
PREMESSO CHE
Il WWF Italia si adopera ai fini della conservazione della fauna, flora, foreste, paesaggi, acqua, suolo e altre risorse naturali, come indicato negli artt. 3 e 4 dello Statuto associativo,
Il WWF Italia, ONLUS ed Ente Morale approvato con DPR 493 del 4.4.74, e individuata quale Associazione perseguente finalità di protezione ambientale a norma degli artt. 13 e 18 della L. 349/86 mediante decreto del Ministero dell'Ambiente del 20.2.87, costituisce centro di imputazione di interessi collettivi a difesa dell'ambiente e dei cittadini, al fine della loro tutela e del diritto alla salute individuale e collettiva ed è titolato peraltro a difendere tali interessi anche di fronte alle sedi giurisdizionali,
ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/95 con riferimento alla delibera comunale di cui all'oggetto
tenuto conto degli elaborati testuali e delle "cartografie sullo stato conoscitivo" visionati presso gli Uffici di codesta Amministrazione, la sottoscritta Lorena Nannini, in qualità di Responsabile locale della Sezione WWF Arcipelago Toscano osserva quanto segue:
OSSERVAZIONI
Punto 1)
Titolo III - Disciplina delle Unità territoriali elementari
Esaminando i dati relativi alle n. 21 UTOE e alle sottozone in cui le stesse sono state suddivise, risulta che gli insediamenti previsti a destinazione residenziale, non rivenienti da recupero di volumetrie già esistenti, assommano complessivamente a 84.300 mq di edificato, che considerata una media di circa 100 mq ad abitazione, (sottostimata vista la discutibile norma di escludere dalla superficie utile gli accessori e i servizi) equivalgono a 843 nuovi alloggi, tali da poter ospitare una popolazione di 3.370 abitanti.
Tali previsioni sono largamente eccedenti la realtà: i dati dell'ultimo censimento evidenziano infatti una popolazione residente in calo di 1767 unità negli ultimi dieci anni, il dato più elevato tra i Comuni dell'isola, la cui popolazione residente nel complesso risulta comunque diminuita. Sempre secondo i dati dell'ultimo censimento, sull'isola risultano 23.594 abitazioni (su una popolazione di 27.846 abitanti!), delle quali solo la metà occupata dai residenti.
L'esame di siffatti dati non giustifica una previsione di edificato tanto ampia come quella di cui al Regolamento Urbanistico.
Non può infatti giustificarsi con la necessità di prima casa, domanda allo stato data da circa 150 istanze ricevute da codesta Amministrazione su 500 presentate, molte delle quali prive dei necessari requisiti; istanze che potrebbero essere ulteriormente contenute se la valutazione del possesso dei requisiti fosse fatta a livello comprensoriale, esteso cioè a tutto il terriotrio insulare, anziché di singolo comune. Sono infatti prassi consolidate quelle forme elusive comportanti l'intestazione della cosìddetta "prima casa" a soggetti diversi di uno stesso nucleo familiare, anche in comuni limitrofi, immobili volti non a soddisfare un reale bisogno primario, bensì ad alimentare il mercato delle seconde, terze residenze e degli affitti, sovente "in nero": statistiche che trovano conferma raffrontando i dati ICI con i rilievi dell'ultimo censimento.
Una siffatta previsione di edificabilità è manifestamente in contrasto con l'esigenza di tutela del paesaggio portoferraiese fatta propria dal Regolamento oggetto delle presenti osservazioni, non essendo supportata da dati che giustifichino la soddisfazione di un bisogno primario. Né è ipotizzabile un diritto ad edificare per poi affittare nei mesi estivi a terzi, neanche come supposta integrazione a livelli di reddito giudicati carenti per l'isola: un siffatto diritto non esiste in nessun ordinamento giuridico e l'integrazione del reddito può essere perseguita solo migliorando e qualificando le attività economiche e non distruggendo le risorse paesaggistiche ed ambientali che altrimenti alimiterebbero quelle attività.
Di conseguenza, si chiede che tale previsione di edificazione ad uso residenziale venga ridotta al solo soddisfacimento dei bisogni di residenti effettivamente nelle condizioni di accesso alla possibilità di edificare la prima casa su terreni di proprietà o comunque non impegnati da altre attività, senza attendere le valutazioni rivenienti dall'adozione della fase 2^ di cui alla pag. 12 delle Norme di attuazione, valutazione che comunque risentirebbe delle pressioni del mercato immobiliare e delle conseguenti speculazioni nel settore che finirebbero per richiedere la disponibilità anche della restante quota del 50% del supposto "fabbisogno".
Inoltre si chiede che il calcolo della superficie utile ammessa sia pari alla superficie coperta dell'immobile, includendo quindi anche accessori e servizi nel dimensionamento dell'immobile in relazione al fabbisogno e che il dimensionamento per sottozone di UTOE sia correttamente espressa per volumetria massima consentita, quindi in metri cubi, anziché per superficie, artatamente manipolata, quanto a limiti massimi, con l'esclusione dei vani accessori.
Punto 2)
Previsione di infrastruttura viaria da Le Foci all'Albereto.
La previsione di un nuovo snodo viario come indicato nelle Tavole di "zooning" accluse al Regolamento, e di cui non è traccia nella parte normativa, è suscettibile di un notevole impatto ambientale sulle zone agricole pedecollinari specie nel tratto da monte Tabari verso l'Albereto. Tale previsione è addirittura in contrasto con i principi affermati nello stesso regolamento Urbanistico laddove all'art. 12 si legge che "il paesaggio dell'Isola d'Elba costituisce risorsa fondamentale del comune di Portoferraio da preservare alle generazioni future attraverso tutte le componenti vegetazionali, insediative, culturali, social ed economichde che esso determina"....
Il nuovo snodo viario, lungi dall'arrecare benefici alla collettività, comporterebbe una profonda alterazione del paesaggio ora in buona parte occupato da terreni verdi e macchia mediterranea; il superamento dei dislivelli collinari comporterà di fatto un tracciato non lineare, di non agevole percorribilità per non parlare degli sbancamenti e delle opere necessarie a realizzare - per quanto possibile - gli adeguamenti di geometria planoaltimetrica per il superamento del dislivello..
Tale tracciato il cui scopo sarebbe forse quello di ridurre il traffico che va a congestionare il sistema viario tra le zone del bivio per gli Orti, San Giovanni e il Centro, sarebbe estremamente disagevole, caratterizzandosi per la lunghezza del tragitto in gran parte non lineare, sì da scoraggiarne l'utilizzo. Peraltro è noto che il congestionamento del traffico nel tratto viario suddetto è un fenomeno tutto estivo, legato ai mesi di massima affluenza turistica (giugno-settembre), sintomo del fatto che il carico automobilistico che grava sull'isola e sull'unico imbarco di Portoferraio, supera i limiti di sostenibilità, problematica che non affrontiamo in questa sede, ma che richiederebbe una concertazione tra tutte le Amministrazioni per limitare, attraverso efficienti sistemi di collegamento pubblici, l'accesso di autoveicoli sull'Isola.
Ciò che è massimamente insostenibile è il deturpamento irreversibile del paesaggio per risolvere un problema temporalmente limitato e che ben potrebbe trovare soluzioni alternative quali:
- smistamento del carico automobilistico anche su altre aree portuali (Rio Marina) attivando linee di collegamento con la terraferma appetibili anche per i vacanzieri,
- efficiente impiego della forza pubblica per un corretto indirizzamento del traffico durante le fasi più critiche di imbarco e sbarco,
- creazione di efficienti sistemi di collegamento pubblico col centro di Portoferraio che dovrebbe essere interdetto al traffico automobilistico dei non residenti i quali potrebbero fruire di parcheggi nell'immediata periferia (es. zona ex Cementeria).
In questa ottica, strettamente legata alle motivazioni che abbiamo esposto nell'osservazione di cui al punto 1) sul carico antropico per l'edificazione, e sulla insostenibilità delle pressioni rivenienti dai picchi della stagione turistica, si esprime il PTC laddove, per il sistema economico dell'Arcipelago afferma che "Nell'attuale configurazione si rilevano i contrasti propri dell'insediamento urbano con il contesto ambientale. Le punte stagionali del traffico turistico sono da contenere".
Per quanto sopra detto si chiede l'eliminazione della previsione di nuova viabilità a beneficio del miglioramento di quella già esistente e l'adozione di forme di contenimento del traffico come più sopra esposto.
Punto 3)
raddoppio viabilità tra loc. Le Foci e loc. San Giovanni
Inutile è il prospettato raddoppio della strada da loc. Le Foci fino a Villa Anna, pure indicato sulle tavole di "zooning" ma di cui non è cenno nella parte "Normativa" laddove - se il motivo fosse quello di snellire il traffico - tale raddoppio non elimina il problema della congestione tra la rotatoria antistante loc. Orti e il bivio per San Giovanni, traffico peraltro anche in questo caso limitato ai soli mesi di punta dell'estate.
Il problema del congestionamento si riproporrebbe poi in loc. Le Grotte dove la peculiarità del tracciato stradale caratterizzato da un tratto curvilineo in contropendenza e il ristringimento della carreggiata, farebbero riemergere in tutta la sua drammaticità il problema, creando un effetto "a imbuto".
Tale progetto ,che peraltro in alcuni tratti non si comprende come possa trovare attuazione dato che dopo la rotatoria il prospettato raddoppio sarebbe da subito impedito dalla presenza di edifici che già si trovano ai margini dell'attuale viabilità sì da non consentire alcun ampliamento, comprometterebbe l'esistenza del viale alberato costituito da esemplari pluridecennali di pini marittimi che caratterizzano il tratto di strada tra la rotatoria degli Orti e l'incrocio per San Giovanni e ne costituiscono ormai un elemento qualificante e significativo del paesaggio e quindi, oggetto di tutela come sarebbe peraltro previsto dallo stesso Regolamento Urbanistico (art. 12 comma 6).
L'obiettivo dell'Amministrazione dovrebbe essere viceversa, quello di mantenere alta l'efficienza dell'attuale sede viaria, come peraltro previsto dalle norme del PTC art. 62:
"Il problema principale della viabilità elbana risiede nella compresenza di flussi turistici con gravosi flussi commerciali legati anche all'attività estrattiva. Questo implica la sistematica messa in sicurezza degli itinerari dei mezzi pesanti ed un livello di manutenzione di qualità alta per i flussi turistici, per i quali deve essere approntata idonea segnaletica ed attrezzaggio sulle pertinenze di tutta la rete, come emerso dalle analisi di marketing".
Inoltre il progettato raddoppio per una strada di collegamento tra un Comune ed un altro, (Portoferraio-Porto Azzurro) non può che trovare oggettiva valutazione nelle Sedi Amministrative più appropriate (regionali o provinciali) alla luce anche di quanto previsto negli indirizzi del PTC della Provincia di Livorno: "Un obiettivo di lungo termine, giustificato dalla molteplicità di funzioni assolte, dall'elevato numero dei comuni messi in relazione, nonché dal ruolo cardine svolto dalla rete nei confronti dell'accessibilità del sistema dall'ambito regionale, consiste nella possibilità di attribuire alle strade dell'Elba di collegamento tra i Comuni e dei Comuni con il Porto e l'Aeroporto, la classificazione di strade regionali, come già a suo tempo proposto dal P.R.I.T."
Per quanto sopra detto si chiede la totale cassazione di tale ampliamento.
Punto 4)
Paesaggio marino e rurale
Al comma 5, tra gli elementi essenziali del paesaggio marino, non viene affatto citata la "zona di tutela biologica ex D.M. 10.8.1971" delimitata dallo Scoglietto, lo scoglio dei Fratelli e Capo Landi e che include le spiagge di Capo Bianco e la spiaggia delle Ghiaie, per le quali, essendo ascritte a tale area, devono essere previsti regimi di particolare conservazione in funzione anche della gestione di tale area marina protetta come previsto dalle normative nazionali (Legge 31.07.2002 n. 179).
Se ne chiede quindi l'inclusione.
Punto 5)
Art. 104 - piscine
La previsione di realizzare piscine nelle aree di pertinenza di edifici rurali destinati ad uso turistico-recettivo e agrituristico fino a 100 mq di superficie, è in contrasto con le norme sulla ruralità e l'agriturismo. In un'isola dove i tempi di percorrenza dal mare non superano i 10 minuti, con gravi carenze idriche nel periodo estivo, dove l'agriturismo dovrebbe caratterizzarsi quale forma di turismo alternativa a quella tradizionale estiva legata al mare e dove l'offerta di recettività diventa una forma di integrazione del reddito dell'agricoltore, non trova alcuna giustificazione la previsione di consentire l'edificabilità di piscine fino a 100 mq per le aziende agrituristiche, a meno di supporre la surrettizia designazione come agrituristiche aziende che in realtà non lo sono, a mero fine di elusione fiscale.
Si chiede pertanto di eliminare la previsione di edificabilità di piscine per le aziende agrituristiche.
Con riferimento alle previsioni di cui al comma 3 (piscine dino a 200 mq per le strutture ricettive-alberghiere) si chiede che, per i motivi sopra detti circa la inutilità di piscine in una zona prettamente marina ed insulare, le dimensioni planimetriche di vasca siano contenute entro una superficie massima di mq 120; inoltre si chiede che la realizzazione di vasche scoperte ad uso piscina in tali ultimi casi sia ammessa solo quando risultano documentate e verificate le seguenti condizioni:
- l'opera non comporti sensibili alterazioni planoaltimetriche alle giaciture del solo preesistenti (in particolare non comporti alterazione di muri a retta, terrazzamenti, viabilità sentieristica, corsi d'acqua, opere di scolo);
- sia dimostrabile un approvvigionamento idrico sufficiente
- sia dimostrata la fattibilità attraverso studio geologico di dettaglio
- il vano tecnico, delle dimensioni massime di 8 mc, sia interrato.
Punto 6)
art. 105: muri di confine e recinzioni
La facoltà di recintare le proprietà subordinatamente, tra l'altro, alla facoltà di garantire sempre "l'attraversabilità degli accessi per la caccia" non trova fondamento legislativo laddove il codice civile stesso (art. 842) vieta la caccia nei fondi chiusi, principio ribadito anche dalla dalla legge 157/92 che all'art. 15 vieta la caccia nei terreni recintati, sottoponendo la trasgressione a sanzione amministrativa. Poiché tra i motivi della recinzione del fondo vi è anche lo scopo di impedirne l'accesso per la caccia, principio peraltro ribadito nella sentenza della Corte Europea del 26 luglio 1999 in un ricorso promosso da agricoltori francesi, non trova alcun fondamento la previsione di garantire comunque nel caso di un fondo recintato, "l'attraversabilità dell'accesso per la caccia": la facoltà di accedere ad un fondo ove praticare la caccia tramite un altro recintato potrà se mai essere regolata dalle ordinarie norme civilistiche sulle servitù ma mai da una generica previsione regolamentare che lasci aperta la possibilità di accesso e quindi di transito, per la caccia anche in fondi recintati, o altrimenti prevendo che le recinzioni coincidano con le tracce fondiarie consolidate.
Tale previsione circa la garanzia dell'attraversabilità degli accessi per la caccia deve quindi essere espunta dal Regolamento.
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Con preghiera di procedere secondo legge a motivare, per ciascuna osservazione che precede, in sede di Consiglio Comunale.
WWF Sezione Arcipelago Toscano
La Responsabile
Lorena Nannini