Una legge regionale (L.R. n. 48 del 1994, modificata dalla L.R. n. 26 del 1998) ha stabilito alcuni divieti per la circolazione di auto e moto su strade a sfondo naturale: lo scopo è quello di tutelare queste aree e i terreni da attività che possono comprometterne l'equilibrio ambientale. Questo opuscolo intende fornire un'informativa sulle norme e sui divieti esistenti in materia, nell'auspicio che un comportamento più consapevole permetta di proteggere la le persone, gli animali e la natura, bene di tutti.
COSA VIETA LA LEGGE REGIONALE
Il divieto opera per forza della pubblicazione che la legge ha avuto sul Bollettino Regionale: la mancanza di cartelli non vuole dire che il transito sia permesso.
La legge vieta il transito con mezzi motorizzati (auto, moto, furgoni, etc.) su:
sentieri a sfondo naturale, quali mulattiere e tratturi
piste da esbosco e cesse parafuoco
di queste zone:
zone soggette a vincolo paesaggistico,
parchi e riserve naturali,
aree regionali protette,
alvei di corsi d'acqua pubblici,
zone appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione,
zone di protezione della fauna selvatica,
zone soggette a vincolo idrogeologico (salvo eccezioni stabilite dalla Provincia),
zone vietate in conseguenza di un esplicito divieto del Comune per ragioni di tutela della stabilità del suolo, polizia locale urbana o rurale.
In quest'ultimo caso occorre pertanto un'apposita segnaletica.
All'Isola d'Elba circa il 50% del territorio è Parco Nazionale, con norme ugualmente restrittive che si rifanno alla Legge 394/91. Tutta l'isola è sottoposta a vincolo paesaggistico e spesso anche a quello idrogeologico, specie dove vi sono boschi.
QUALI MEZZI SONO AMMESSI
Per quanto riguarda la legge regionale nelle zone e nelle aree sopra elencate i divieti non valgono per questi mezzi a motore:
I mezzi di soccorso, antincendio, vigilanza.
I mezzi delle pubbliche autorità (Carabinieri, Corpo Forestale, Polizia, etc.)
I mezzi adibiti all'esercizio continuativo di attività agricole, faunistiche e faunistico-venatorie.
I mezzi in uso a residenti, abitanti o dimoranti anche in via
temporanea e chi deve accedere in luoghi non raggiungibili diversamente
per motivi di lavoro: in questo caso il comune rilascia gratuitamente
un apposito contrassegno di autorizzazione. Si tratta di una sorta
di "lasciapassare" che consente a chi vigila di "distinguere" quanti
legittimamente possono percorrere queste strade per raggiungere
la casa o il lavoro propri, da coloro che lo fanno abusivamente,
danneggiando quindi anche chi vi risiede.
In ogni caso se ti trovi a percorrere queste strade per lavoro o perché abiti in una zona servita da strade di questo tipo, circola con cautela, per non danneggiare il terreno e per non disturbare gli animali e le altre persone che vivono nella zona.
Gare di fuoristrada
Si possono fare in percorsi fissi, appositamente individuati dalla Provincia, adibiti a manifestazioni e gare e formate da un percorso chiuso.
Per la realizzazione di tali impianti occorre una Valutazione di Impatto Ambientale. Eccezionalmente la Provincia può autorizzare le gare, di durata non superiore a tre giorni anche al di fuori degli impianti fissi, ma comunque non in zone protette.
CHI VIGILA SUL RISPETTO DELLA LEGGE
Polizia locale
Ufficiali di polizia giudiziaria
Organi di polizia forestale
Agenti giurati (es. guardie giurate volontarie appartenenti
ad associazioni ambientaliste)
QUANTO COSTA VIOLARE LA LEGGE
La legge regionale prevede per il transito di auto e moto in sentieri, mulattiere, tratturi. piste da esbosco e cesse parafuoco a sfondo naturale, cioè fuoristrada, la sanzione da L. 300.000 a L. 1.000.000.
Per l'allestimento di percorsi per gare su terreni privati, cesse, mulattiere e tratturi senza autorizzazione provinciale, la sanzione va da L. 2 milioni a L. 20 milioni.
Nel territorio del Parco Nazionale, sono previste dal suo
Regolamento anche altre sanzioni amministrative specifiche
da L. 500.000 (Euro 258,22) a L. 2 milioni (Euro 1032,91)per
l'introduzione e la circolazione
di autoveicoli e moto al di fuori delle strade provinciali, comunali
o vicinali, di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i
mezzi di servizio e per le attività agro-silvo pastorali.
QUALI DANNI PUO' PRODURRE IL TRANSITO DI MEZZI MOTORIZZATI
NELLE AREE NATURALI
Dissesta il fondo dei sentieri;
altera le condizioni naturali e l'assetto del terreno:
provoca buche, escavazioni, poi aggravate dai fenomeni atmosferici
(piogge, etc.)
compromette la stabilità del suolo contribuendo a
provocare frane;
inquina: tutti i motori infatti in maggiore o minore quantità
emettono gas inquinanti;
disturba la fauna selvatica a causa della rumorosità dei motori;
disturba chi percorre a piedi i sentieri e li può coinvolgere in incidenti;