WWF SEZIONE ARCIPELAGO TOSCANO

logo_panda"


 

 

Circolazione fuoristrada: chi, come, dove.

Una legge regionale (L.R. n. 48 del 1994, modificata dalla L.R. n. 26 del 1998) ha stabilito alcuni divieti per la circolazione di auto e moto su strade a sfondo naturale: lo scopo è quello di tutelare queste aree e i terreni da attività che possono comprometterne l'equilibrio ambientale. Questo opuscolo intende fornire un'informativa sulle norme e sui divieti esistenti in materia, nell'auspicio che un comportamento più consapevole permetta di proteggere la le persone, gli animali e la natura, bene di tutti.

COSA VIETA LA LEGGE REGIONALE
Il divieto opera per forza della pubblicazione che la legge ha avuto sul Bollettino Regionale: la mancanza di cartelli non vuole dire che il transito sia permesso. La legge vieta il transito con mezzi motorizzati (auto, moto, furgoni, etc.) su: sentieri a sfondo naturale, quali mulattiere e tratturi piste da esbosco e cesse parafuoco di queste zone:


In quest'ultimo caso occorre pertanto un'apposita segnaletica.
All'Isola d'Elba circa il 50% del territorio è Parco Nazionale, con norme ugualmente restrittive che si rifanno alla Legge 394/91. Tutta l'isola è sottoposta a vincolo paesaggistico e spesso anche a quello idrogeologico, specie dove vi sono boschi.

QUALI MEZZI SONO AMMESSI


Per quanto riguarda la legge regionale nelle zone e nelle aree sopra elencate i divieti non valgono per questi mezzi a motore:

In ogni caso se ti trovi a percorrere queste strade per lavoro o perché abiti in una zona servita da strade di questo tipo, circola con cautela, per non danneggiare il terreno e per non disturbare gli animali e le altre persone che vivono nella zona.


Gare di fuoristrada
Si possono fare in percorsi fissi, appositamente individuati dalla Provincia, adibiti a manifestazioni e gare e formate da un percorso chiuso. Per la realizzazione di tali impianti occorre una Valutazione di Impatto Ambientale. Eccezionalmente la Provincia può autorizzare le gare, di durata non superiore a tre giorni anche al di fuori degli impianti fissi, ma comunque non in zone protette.

CHI VIGILA SUL RISPETTO DELLA LEGGE


QUANTO COSTA VIOLARE LA LEGGE

La legge regionale prevede per il transito di auto e moto in sentieri, mulattiere, tratturi. piste da esbosco e cesse parafuoco a sfondo naturale, cioè fuoristrada, la sanzione da L. 300.000 a L. 1.000.000. Per l'allestimento di percorsi per gare su terreni privati, cesse, mulattiere e tratturi senza autorizzazione provinciale, la sanzione va da L. 2 milioni a L. 20 milioni. Nel territorio del Parco Nazionale, sono previste dal suo Regolamento anche altre sanzioni amministrative specifiche da L. 500.000 (Euro 258,22) a L. 2 milioni (Euro 1032,91)per l'introduzione e la circolazione di autoveicoli e moto al di fuori delle strade provinciali, comunali o vicinali, di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo pastorali.


QUALI DANNI PUO' PRODURRE IL TRANSITO DI MEZZI MOTORIZZATI NELLE AREE NATURALI


 

per tornare all'indice dei documenti clicca qui

home page Sezione

1
Hosted by www.Geocities.ws

1