WWF SEZIONE ARCIPELAGO TOSCANO
Documento
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LR 5/95 � SUPERCINQUE
ELEMENTI FONDAMENTALI
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ELEMENTI |
ART. |
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VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELLE AZIONI SUL TERRITORIO |
Le azioni di trasformazione del territorio sono soggette a procedure preventive di valutazione degli effetti ambientali previste dalla legge |
ART. 3 |
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RIUTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI PRIMA DI NUOVI IMPEGNI DI SUOLO |
nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. |
ART. 3 |
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FUNZIONE DI COORDINAMENTO DELLE PROVINCE |
Le province provvedono inoltre al coordinamento delle politiche territoriali della Regione con gli strumenti della pianificazione comunale. |
ART. 7 |
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PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCESSO DI FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
I comuni, le province e la Regione, gli enti parco e gli altri soggetti, pubblici e privati, nonché i cittadini, singoli o associati, partecipano alla formazione degli strumenti di pianificazione territoriale di cui all�articolo 9 e degli atti di governo del territorio, di cui all�articolo 10, nel rispetto delle disposizioni della presente legge |
ART. 7 |
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DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO: - P.I.T. - P.T.C. -PIANO STRUTTURALE |
Gli strumenti della pianificazione territoriale sono: a) il piano regionale di indirizzo territoriale, disciplinato dall�articolo 48; b) il piano territoriale di coordinamento provinciale, disciplinato dall�articolo 51; c) il piano strutturale comunale, disciplinato dall�articolo 53. |
ART. 9 |
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CONFORMAZIONE DEGLI ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE |
Gli atti del governo del territorio sono approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all�articolo 9 |
ART. 10 |
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VALUTAZIONE INTEGRATA DEGLI EFFEETTI TERRITORIALI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO |
I comuni, le province e la Regione, ai fini dell�adozione degli strumenti della pianificazione territoriale di cui all�articolo 9, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana. Sono soggetti a valutazione integrata gli atti comunali di governo del territorio, salva diversa previsione del piano strutturale sulla base dei criteri di cui all�articolo 14. |
ART. 11 |
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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. 5/95 |
Con apposito regolamento, da emanarsi entro trecentosessantacinque giorni dall�entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina, in conformità con la L.R. 49/99, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE, i criteri, la procedura e le modalità tecniche per l�effettuazione della valutazione integrata |
ART. 11 |
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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO |
I comuni, le province e la Regione provvedono all�approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale, di cui all�articolo 9, e delle varianti dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo. A tal fine essi procedono, preliminarmente, alla trasmissione, a tutti i soggetti interessati, dell�apposita comunicazione di avvio del procedimento. |
ART. 15 |
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TERMINI PER LE OSSERVAZIONI dei soggetti interessati (Regione, Provincia) (RADDOPPIABILI IN PRESENZA DI ATTI COMPLESSI) |
Il soggetto istituzionalmente competente all�adozione dello strumento di pianificazione territoriale comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all�articolo 7, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data del ricevimento della notizia o del provvedimento adottato, tali soggetti possono presentare osservazioni al piano adottato |
ART 17 |
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TERMINE PER LE OSSERVAZIONI DA PARTE DEI CITTADINI (45 GG) |
Il provvedimento adottato è depositato presso l�amministrazione competente per quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritengano opportune. |
ART. 17 |
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OBBLIGO DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE |
Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute, e l�espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate. |
ART. 17 |
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PUBBLICAZIONE SUL BURT E PER VIA TELEMATICA |
Gli avvisi relativi all�approvazione dello strumento di pianificazione territoriale ai sensi del presente articolo, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione decorsi almeno trenta giorni dall�approvazione stessa, e lo strumento acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione. Il provvedimento di cui al comma 4 è comunicato ai soggetti di cui all�articolo 7, comma 1, ed è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. |
ART. 17 |
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GARANTE DELLA COMUNICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL�ITER DEI CITTADINI � SOGGETTO DIVERSO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
I comuni, le province e la Regione garantiscono la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di cui al capo II del presente titolo. 2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione istituiscono il garante della comunicazione |
ART. 19 |
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PUBBLICITA' ACCORDI DI PIANIFICAZIONE |
A seguito dell�intesa di cui al comma 2, l�amministrazione competente provvede all�adozione del relativo strumento di pianificazione territoriale tenendo conto di tutte le condizioni e prescrizioni concordate con l�intesa medesima. Il piano in tal modo adottato è depositato, unitamente all�intesa siglata, presso la sede dell�amministrazione promotrice, per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro il termine perentorio di cui al comma 3, tutti possono prendere visione dell�atto e dell�intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune |
(ART. 21) |
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CONFERENZA PARITETICA INTERISTITUZIONALE |
E� istituita, in via permanente, la conferenza paritetica interistituzionale al fine di comporre gli eventuali conflitti insorti, ai sensi di cui alle disposizioni del presente capo, tra i soggetti istituzionalmente competenti, individuati dall�articolo 7, comma 1. La conferenza di cui al presente articolo ha sede presso la Giunta regionale, ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ...: |
ART.24 |
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PARERE CONFERENZA INTERISTITUZIONALE |
La conferenza interistituzionale di cui all�articolo 24 esprime il parere di competenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta di pronunciamento di cui allo stesso articolo 25. |
ART. 26 |
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PARERE NON VINCOLANTE DELLA CONFERENZA |
Qualora il soggetto istituzionalmente competente non intenda adeguarsi alla pronuncia della conferenza, provvede alla conferma dello strumento di pianificazione territoriale di cui si tratti, dandone espressa ed adeguata motivazione. Provvede altresì alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, a far data dal quale riprende efficacia la parte di piano sospesa ai sensi dell�articolo 26, comma 5. In tal caso possono essere approvate specifiche misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti di cui all�articolo 48, comma 5 ed all�articolo 51, comma 4. |
ART. 26 |
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LEX SPECIALIS PER LE AREE PROTETTE |
I territori dei parchi, delle riserve e delle aree contigue sono sottoposti al regime di tutela previsto dalle leggi speciali che li riguardano. |
ART. 36 |
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DEFINIZIONE DI VERDE URBANO (AREE PUBBLICHE E PRIVATE) |
E� definito come verde urbano l�insieme delle componenti biologiche, appartenenti sia ad aree pubbliche che private, che concorrono a garantire l�equilibrio ecologico dei territori urbani Il governo del territorio promuove l�incremento delle dotazioni del verde urbano ed orienta lo sviluppo degli insediamenti alla realizzazione di una dotazione di verde equivalente capace di compensare le emissioni di gas all�interno dell�area urbana |
ART. 37 |
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VALORIZZAZIONE DELL�ECONOMIA RURALE ALL�INTERNO DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE |
Gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio promuovono la valorizzazione dell�economia rurale e montana attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall�attività agricola anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone, nonché attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell�ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali |
ART. 39 |
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TUTELA DELLE RISORSE PRODUTTIVE DELL�AGRICOLTURA |
I comuni attraverso gli strumenti della pianificazione e gli atti di governo del territorio, disciplinano le aree dei territori rurali attraverso specifiche discipline che garantiscano la salvaguardia e la valorizzazione dell�ambiente e del paesaggio rurale, nonché la tutela delle risorse produttive dell�agricoltura. Nell�ambito delle comunità montane, i comuni provvedono in relazione con il piano di sviluppo delle comunità stesse. |
ART. 39 |
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COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI RURALI COLLEGATA ALLA CONDUZIONE DEL FONDO � DA DIMOSTRARE CON LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE DI MIGLIORAMENTO |
Fermo restando l�obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente funzione agricola, è consentita secondo quanto previsto nel presente articolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all�esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse |
ART. 41 |
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DURATA DECENNALE DELPROGRAMMA AZIENDALE DI MIGLIORAMENTO |
Il programma aziendale di miglioramento ha una durata decennale, salvo un maggior termine stabilito dal comune |
ART.42 |
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VINCOLO DI DESTINAZIONE VENTENNALE DEGLI EDIFICI RURALI |
In particolare, la convenzione o l�atto unilaterale d�obbligo contengono l�impegno dell�imprenditore agricolo: ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul patrimonio esistente di cui all�articolo 43, comma 2, lettere a) e b); a non modificare la destinazione d�uso agricola degli edifici esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell�attività agricola e di quelle connesse per il periodo di validità del programma; a non modificare la destinazione d�uso agricola dei nuovi edifici rurali, per almeno venti anni dalla loro ultimazione; |
ART. 42 - |
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INTERVENTI PREVISTI SUL PATRIMONIO ESISTENTE A DESTINAZIONE AGRICOLA |
Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d�uso agricola sono consentiti, sempreché non comportino mutamento della destinazione d�uso agricola e salvo quanto previsto al comma 3 e quanto previsto dagli strumenti della pianificazione o dagli atti di governo del territorio del comune, i seguenti interventi: il restauro e risanamento conservativo all�articolo 79, comma 2, lettera c); la ristrutturazione edilizia di cui all�articolo 79, comma 2, lettera d), ivi compresi i trasferimenti di volumetrie, nei limiti del 10 per cento del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600 metri cubi di volume ricostruito; la sostituzione edilizia nei limiti di cui alla lettera b); gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all�adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili. Nel caso in cui siano realizzati gli interventi edilizi di cui al comma 1, lettere b) e c) e d) per lo svolgimento delle attività agrituristiche l�imprenditore agricolo si deve impegnare a non modificare la destinazione d�uso agricola degli edifici per venti anni dalla loro realizzazione. |
ART. 43 |
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CONFORMITA� AL P.T.C. |
Gli strumenti di pianificazione dei comuni e gli atti di governo del territorio di ogni altro soggetto pubblico si conformano al piano territoriale di coordinamento |
ART. 51 |
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO DI COMPETENZA COMUNALE |
Il comune approva il piano strutturale quale strumento di pianificazione del territorio. 2. Il comune approva, quali atti di governo del territorio, il regolamento urbanistico, i piani complessi di intervento nonché i piani attuativi |
ART. 52 |
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- MISURE DI SAVAGUARDIA |
Il comune sospende ogni determinazione sulle domande di permesso di costruire quando siano in contrasto con lo strumento di pianificazione o degli atti di governo del territorio adottati ovvero con le misure cautelari di cui all�articolo 49. Nei casi di cui al comma 1 è sospesa l�efficacia delle denunce di inizio di attività per le quali non sia decorso il termine dei venti giorni dalla presentazione. |
ART 61 |
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INDAGINI GEOLOGICHE E SULLA ALLIVIONABILITA� |
In sede di formazione del piano strutturale e delle sue modifiche sono effettuate indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico sulla base delle caratteristiche dei terreni, delle rocce e della stabilità dei pendii ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1988 ... nonché sotto il profilo idraulico sulla base dell�alluvionabilità dei terreni ed, infine, per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all�obiettivo della riduzione del rischio sismico. Le indagini di cui ai commi 1 e 2, prima dell�adozione dei provvedimenti, sono depositate presso strutture regionali competenti che provvedono al controllo delle stesse. Entro novanta giorni dall�entrata in vigore della presente legge, la Regione emana direttive tecniche per specificare le indagini di cui ai commi 1 e 2 e le modalità dei relativi controlli. |
ART. 62 |
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PIANI ATTUATIVI |
Sono approvati con le procedure di cui al presente articolo i piani attuativi conformi alle previsioni dei regolamenti urbanistici ovvero dei piani complessi di cui all�articolo 56. 2. Dopo l�adozione da parte del comune, il piano attuativo è trasmesso in copia alla provincia ed è depositato senza ritardo nella casa comunale per quarantacinque giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni. 3. Del deposito di cui al comma 2 è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione |
ART. 69 |
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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE |
Entro centottanta giorni dall�entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente titolo. |
ART. 75 |
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FACOLTA� " DEL CITTADINO DI "CONSULTAZIONE PER I PARERI PREVENTIVI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE TECNICHE |
L�interessato, direttamente, o attraverso il comune, ovvero attraverso lo sportello unico istituito ai sensi dell�articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) da ultimo modificato dalla legge 16 marzo 2001, n.88, può richiedere alle strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi all�avvio dei procedimenti di cui al presente capo. |
ART. 88 |
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COMMISIONE EDILIZIA PER IL PAESAGGIO |
La commissione edilizia comunale accerta e verifica la compatibilità degli interventi con i vincoli posti a tutela del paesaggio. 2. Per l�esercizio della funzione di cui al comma 1, la commissione edilizia comunale è integrata da tre membri, nominati dal comune e scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale aventi i requisiti di cui al comma 6. 3. Nella composizione indicata nel comma 2 la commissione edilizia comunale è denominata commissione comunale per il paesaggio In seguito all�intesa di cui all�articolo 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, alle riunioni della commissione comunale per il paesaggio partecipano di diritto i rappresentanti delle soprintendenze competenti per territorio i quali in tale sede esprimono il loro parere. |
ART 89 |
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VIGILANZA |
In applicazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, le province vigilano sull�ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente legge da parte dei comuni e degli enti parco per l�esercizio delle competenze in materia di paesaggio. 2. Si applica l�articolo 129 (Vigilanza urbanistico edilizia), comma 5 |
ART. 92 |
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DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O IN DIFFORMITA� |
L'autorità comunale competente, accertata l'esecuzione di opere in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 133, ingiunge la demolizione indicando nel provvedimento l'area che eventualmente verrà acquisita in caso di inottemperanza, ai sensi del comma 3. 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. |
ART. 132 |
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OPERE IN SANATORIA |
Fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 132, comma 3, per i casi di opere eseguite in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali, o dei termini stabiliti nell'ordinanza dell'autorità comunale competente di cui all'articolo 132, comma 5, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui all'articolo 139, comma 1, ovvero nei casi di opere eseguite in assenza di denuncia di inizio dell'attività e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo, l'avente titolo può ottenere il permesso di costruire o l'attestazione di conformità rilasciata dal comune in sanatoria quando l'intervento realizzato è conforme agli strumenti di pianificazione del territorio, agli atti di governo, nonchè al regolamento edilizio vigenti, sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della domanda. |
ART. 140 |
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OPERE SUL DEMANIO |
1. Qualora sia accertata 'esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da quelli aventi titolo su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio dell'attività limitatamente ai casi di cui all�articolo 79, comma 1 lettera a) e ai casi di cui all�articolo 79, comma 2 lettera d), ovvero in totale o parziale difformità dalle medesime, l'autorità comunale competente ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. 2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell'abuso. |
ART. 141 |