Dopo la sentenza del Tar su Marina di Campo che ha ritenuto provvisoriamente validi gli atti del Comune
Il Wwf avverte: «Chi costruisce lo fa a proprio rischio»
MARINA DI CAMPO. «Atti preliminari provvisoriamente validi ma solo in attesa del merito della sentenza». Come dire marzo del 2003. Ci tiene a fare chiarezza il Wwf su quanto stabilito dal Tar della Toscana sulle assegnazione delle prime tre aree (in località Alzi e Vapelo) ai soggetti che intendono costruire gli alloggi. In altre parole a Firenze è stato solo stabilito che da qui al marzo del 2003 il Wwf non potrà subire quel danno ambientale "grave ed irreparabile" che avrebbe giustificato la sospensione degli atti preliminari in questione, o degli altri che seguirano. Va da sé che tutto quello che le società edilizie interessate faranno nel frattempo (a termini di legge, solo in favore di lavoratori e famiglie meno abbienti), queste lo faranno a loro rischio e pericolo, sempre che alla prossima udienza i motivi di illegittimità esposti dal Wwf trovino riconoscimento e sempre che il wwf, come sta pensando di fare, non ricorra al Consiglio di Stato anche per far sospendere anche gli atti preliminari. Il rischio quindi che queste società, anziché abitazioni, si apprestino a gestire intricati abusi edilizi è forte. Insomma troppa fretta da parte degli amministratori del Comune di Campo nell'Elba nel cantare vittoria. Rimangono in piedi tutte le motivazioni, rimangono le perplessità e i ricorsi su un piano che prevede più di 250 abitazioni da costruire nelle frazioni minori del Comune e soprattutto nella piana di Campo che è andata sott'acqua, specialmente a La Pila e La Serra il 4 settembre scorso, mentre agli Alzi, il Fosso degli Alzi era esondato non molti anni fa.
«Dieci erano i motivi per cui - secondo il Wwf- letta attentamente la delibera comunale del 21 gennaio 2002 l'approvazione del Piano edificativo in questione è illegittima e quindi nella scorsa primavera fu presentato il ricorso al Tar perché la delibera fosse annullata dalla Magistratura amministrativa». Dieci «violazioni», quella del testo unico degli enti locali per carenza di informazione preventiva alla sua discussione in Consiglio comunale, quella della legge urbanistica regionale, per eccesso di potere, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà, nei confronti delle osservazioni al Peep precedentemente presentate dal Wwf, nel 2001, al momento dell'adozione del piano stesso da parte del Comune. Ma anche violazione della legge istitutiva del Parco nazionale, per utilizzazione non compatibile del territorio, in tutti quegli insediamenti del Piano che ricadono nei confini del Parco stesso (Seccheto, San Piero, Sant'Ilario) e violazione del testo unico sui vincoli paesaggistici, per mancanza della valutazione specifica da parte del gestore del vincolo.
Ci sarebbero poi violazioni della legge urbanistica regionale, nella parte che fissava il termine del 30 giugno 2002 alla approvazione dello strumento urbanistico generale, non potendosi nel frattempo concepire varianti urbanistiche se non limitate alle esigenze transitorie fino a tale data (il Peep di Campo vorrebbe invece andare a coprire l'intero arco di un ventennio) e violazioni della legge comunale e provinciale che impone l'astensione ai Consiglieri direttamente interessati alle delibere.
«Altre specifiche osservazioni e richieste di annullamento della delibera - rimarca il Wwf - attengono al metodo con cui è stata determinata la esigenza di abitazioni di tipo economico e popolare a favore dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti, così come disposto dalla legge 167 del 1962 in materia di edilizia economica e popolare». Per il Wwf la delibera deve essere annullata anche per avere previsto, «violando la medesima legge, l'insediamento di strutture produttive (centri commerciali, stazioni di autobus ed altro) in aperta campagna, e tutte esulanti dalla portata del PEEP, che devono invece trovare una legittima collocazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale (Piano strutturale) da approvarsi in termini ormai imminenti».