WWF SEZIONE ARCIPELAGO TOSCANO
I documenti, le osservazioni, le istanze formali
Portoferraio, 12 novembre 2002
Oggetto:
Delibera Consiglio Comunale 52 bis del 18.7.2002 - adozione del Piano Strutturale.PREMESSO CHE
ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/95 con riferimento alla delibera comunale di cui all'oggetto
tenuto conto degli elaborati testuali e delle "cartografie sullo stato conoscitivo" acclusi al Piano Strutturale, la sottoscritta Lorena Nannini, in qualità di Responsabile locale della Sezione WWF Arcipelago Toscano osserva quanto segue:
OSSERVAZIONI
Punto 1)
Titolo II - limiti d'uso delle risorse - prestazioni
capo III acque - art. 6 - uso delle risorse - acqua
ai fini della riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli, al comma 6 viene previsto "il mantenimento del 25% della superficie fondiaria di pertinenza non impegnata da costruzioni " e che comunque consenta l'assorbimento "delle acque meteoriche con le modalità naturali preesistenti".
D'altro canto al Titolo VII - Regole di gestione, art. 68,4° si afferma, nel caso di nuovi edifici che "deve essere comunque assicurata una superficie impermeabile non inferiore al 50% della supericie del lotto", norma quest'ultima, che di fatto vanifica quanto statutito al precedente articolo potendo la superficie di un lotto coincidere con la "superficie" del fondo alla luce anche della genericità del termine "costruzioni".
La conseguenza di tale ultima previsione è che un fondo coincidente con un "lotto" potrebbe essere impermeabilizzato a qualsiasi titolo fino a tre quarti della sua superficie.
Si chiede quindi che l'art. 68 venga modificato nel senso che in caso di nuove edificazioni venga assicurato che "l'impermeabilizzazione del suolo non superi il 25% della superficie di lotto o del fondo".
Si rammenta come la riduzione della permeabilità dei suoli ad opera di edificazioni, asfaltature, cementificazione di superfici naturali è una delle principali cause del depaupermanto delle falde freatiche oltre che causa di dissesto in caso di eventi metereologici eccezionali - come fra l'altro già dimostrato di recente - in quanto l'acqua non assorbita dal terreno scorre con molta più facilità sulle superfici impermeabili, acquistando più velocità e forza distruttiva.
Punto 2)
Titolo II - limiti d'uso delle risorse - prestazioni
capo III acque
art. 6 - uso delle risorse - acqua
Al comma 7 del suddetto articolo si definiscono le disposizioni attuative delle misure di salvaguardia e ai soli fini idraulici viene definita "nuova edificazione", "tutti gli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi", tuttavia successivamente non sono considerate nuova previsione in ambito B "incrementi di superficie coperta inferiori a 500 mq per gli strumenti urbanistici generali e loro varianti e inferiori a 200 mq per gli strumenti attuativi e loro varianti". Tale ultima previsione, contrasta con quanto più sopra affermato in merito ai limiti per la riduzione dell'impermeabilizzazione e, attese le tipologie costruttive tipiche del territorio insulare, di fatto esclude dalle misure di salvaguardia tutte le nuove edificazioni: si chiede pertanto che tale eccezione sia eliminata dal comma 7 assoggettando alla medesima disciplina tutte le edificazioni nuove o previste ex novo in qualsiasi ambito, per le motivazioni che sono già state esposte al punto 2.
Punto 3)
capo VI - Insediamenti - art. 10. Consolidamento e riqualificazione della risorsa insediativa - Strategia dimensionale.
Al comma 8 del suddetto art. 10 si afferma che "l'ubicazione e il dimensionamento delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico, salvo quanto indicato nei precedenti comma 4 e 5, possono non risultare in rapporto, anche dimensionale, con determinati insediamenti, compresi quelli in cui sono ubicati": se l'ubicazione può essere anche non in rapporto con le aree insediative, e difatti vengono previsti al comma 8 "tempi convenienti di accesso" non si comprende perché non lo debba essere il dimensionamento che, per evitare impegni di suolo in misura largamente eccedente le reali necessità, dovrebbe essere in rapporto con gli insediamenti a servizio dei quali l'attrezzatura di uso pubblico è realizzata.
Alla luce di quanto precede si chiede che le attrezzature e gli spazi pubblici, vengano dimensionate rispetto agli insediamenti di cui sono a servizio, anche se non ubicati all'interno degli stessi.
Punto 4)
Titolo V- Capo II - sistema di Lacona
art. 30 Ambito territoriale - obiettivi strategici
.Al comma 4 viene previsto il divieto di ulteriori edificazioni nelle aree "tra l'arenile e via di Margidore" pur ammettendosi spazi ricreativi e sportivi e di verde attrezzato con piccoli manufatti di servizio, salvo quant previsto dalla disciplina urbanistica previgente che il presente piano conferma": la realizzazione di ricreativi e sportivi nonché dei connessi manufatti di servizio, potrebbe stressare, a causa della presenza antropica concentrata nel tempo e nello spazio, un'area molto delicata di cui anche il Piano riconosce il valore ambientale e paesaggistico: si chiede che il piano precisi che tali manufatti, vengano perlomeno realizzati mediante strutture non fisse e senza uso di muratura.
Si osserva inoltre che la previsione in detta area di un centro di aggregazione sociale per 5000mc e di una struttura commerciale di 400 mq potrebbe congestionare un'area comunque limitata quanto a viabilità ed accessi.
Punto 5)
Titolo V - Strategie e azioni d'area
La realizzazione di parcheggi di servizio alla balneazione nei pressi delle spiagge (es. Ghiaieto e Acquerilli), dovrebbe essere in tutti i casi integrata con la prescrizione che deve trattarsi di "
aree di parcheggio con superficie permeabile e drenante", come previsto dal PTC.Inoltre per alcune spiagge (es. Norsi, Pareti, Morcone) per le quali si prevede la realizzazione di parcheggi a servizio della balneazione non si può non considerare come la limitatezza degli spazi a disposizione non finisca per snaturare la bellezza dei luoghi, creando anche congestioni e comportando di fatto la creazione di parcheggi limitrofi all'arenile, situazione che comprometterebbe la rilevanza paesaggistica di queste zone, laddove la carenza di aree di sosta per quegli arenili che non consentono - per la loro caratteristica geo-morfologica ed il contesto - la creazione di parcheggi, potrebbe essere efficacemente risolta con mezzi pubblici a servizio delle spiagge stesse, da svolgersi con una frequenza tale da sopperire in maniera efficiente alla non disponibiltà del mezzo privato.
Capo II e III
In tutte le aree viene prevista la trasformabilità dei campeggi in "villaggi turistici" pur se senza aumento di recettivtà. Tuttavia si osserva come il campeggio si caratterizzi per essere una struttura leggera, a basso impatto ambientale, tale da consentire anche un agevole ripristino dei luoghi in caso di cessazione dell'attività. Tale non si può affermare per il "villaggio turistico" che comporta comunque la realizzazione di strutture fisse: la riqualificazione dei campeggi può invece essere garantita da un miglioramento della loro offerta di base senza necessariamente prevedere la trasformazione in "villaggio turistico" che pur sotto il vincolo del non incremento della ricettività, ha comunque un impatto ambientale superiore. Si chiede pertanto che venga eliminata la previsione di tale trasformabilità o che venga pecisato che tale trasformazione esclude la realizzazione di qualsiasi struttura fissa e/o in muratura.
Inoltre a p. 32 del "Quadro conoscitivo" si legge che "la necessità di nuove localizzazioni e espansioni al momento è rappresentata soprattutto dal settore turistico e collegato. L''A.C. già nel 1996 aveva adottato variante al P.di F. per incremento della ricettività turistica": su tale variante già la Regione aveva espresso dubbi rimettendo nuovamente la questione a codesta Amministrazione per un approfondimento delle reali necessità.
In più parti del Piano si ripropone un modello di turismo fortemente centrato sul "turismo estivo" che crea dei picchi di sfruttamento notevoli, concentrati in pochi mesi dell'anno, depauperando le risorse e compromettendo gli equilibri ambientali (si veda osservazione al punto 11): tale approccio non è sostenibile nel lungo periodo; l'industria turistica in un territorio interessato al 50% da un Parco Nazionale, facendo leva su tale opportunità, dovrebbe evolvere verso forme di turismo più sostenibile ed ecocompatibile oltre che verso forme di allungamento della stagione che eliminino i picchi dei mesi estivi.
Punto 6)
"CAPO III SISTEMA DI STELLA
Art. 32 Ambito territoriale - obiettivi strategici
1. Il Sistema di Stella fa parte del sottosistema Monte San Martino e Monte Orello (ARCIP 2.2), Unità di Paesaggio Stella. Coincide con l'omonimo promontorio che si protende sul mare per la lunghezza di circa 2.500 metri a iniziare dal confine con il Sistema di Lacona, sulla linea Casa Puccini - Casa Canata.
2. Per il suo incomparabile pregio ambientale e paesaggistico è da considerarsi area di interesse naturalistico - ambientale A4.
Viene classificato parco di interesse locale dal presente piano strutturale; vigono pertanto, per analogia, le prescrizioni di salvaguardia territoriale di cui all'art. 21 del PTCLivorno.
...(omissis)
CAPO VII-SISTEMA CALAMITA
Art. 41 Azioni sulle risorse - unità territoriali organiche elementari
1. Il Sistema di Calamita è suddiviso nelle seguenti due unità territoriali organiche elementari:
- unità del parco naturalistico
- unità del parco minerario
2. L'unità del parco naturalistico si estende su tutto il territorio del sistema esterno alle aree del parco minerario.
Costituisce unità paesaggistica A2, con funzioni rilevanti di protezione del territorio, del paesaggio e delle sue tradizioni; è di connotato agricolo forestale (art. 40 PTCLivorno). Si classifica come area di rilevante funzione ambientale.
Per il fatto che viene considerato a fini strategici, un parco di interesse locale, vigono per esso le normative di tutela dei Parchi Provinciali di cui al PTC Livorno."
Con riferimento alle previsione per le due aree suddette si ossreva che sia l'area di Calamita che l'intera penisola di Capo Stella fanno parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano: non si comprende come il Piano Strutturale possa assoggetare tali aree alle norme dei "parchi provinciali", senza tener conto - come invece per il parco di Fonza - che per tali aree devono considerarsi prevalenti i vincoli più restrittivi di cui alla normativa sulle aree protette e alle norme regolamentari del PNAT. Si osserva come tale ultima previsione debba essere integrata negli artt. di cui sopra.
Punto 7)
Capo IV - Sub-sistema di Mola
art. 35
Non si comprende la necessità della conferma di previsione del piano previgente per una media struttura commerciale "della superficie di vendita" non superiore a 400 mq vista l'attuale presenza, nella zona, di un supermercato. Tale previsione, comportando comunque impegno di suolo, e venendo a collocarsi ai margini di un'area molto delicata dal punto di vista paesaggistico e ambientale (area umida nel PNAT) dovrebbe essere abbandonata.
Tale zona è infatti già ora soggetta alla pressione dell'area cantieristica con annesse strutture turistico-recettive, in corso di completamento proprio ai margini della zona umida: un ulteriore previsione edilizia in quest'area dove a pochi metri già sorge una struttura commerciale, sarebbe oltremodo pregiudizievole per la fauna ivi presente.
Punto 8)
Capo IV-Sistema di Capoliveri
art. 38 - ambito territoriale - obiettivi strategici e
Capo V - sistema di Capoliveri - sub sistema orientale
art 36 - ambito territoraile - obiettivi strategici
Al comma 6 si afferma in entrambi gli artt. che "il regolamento urbanistico recepirà eventuali proposte di insediamento di ville, precisandone ubicazione, consistenza e caratteristiche tipologiche, nella misura massima di 6 ville. Ciascuna villa dovrà consistere di una sola unità immobiliare di 1200 mc, ricadente su di un lotto di superficie non minore di 8000 mq."
Non si comprende quale fabbisogno - anche di tipo abitativo - vadano a soddisfare 12 ville per complessivi 14.400 mc se non quello di una fascia della popolazione molto esclusiva che facilmente avrebbe le risorse per accedere all'attuale mercato immobiliare. La previsione della costituzione di una sola unità immobiliare, senza imporre il divieto di frazionamento, si presta inoltre a futuri utilizzi difformi dal mero uso residenziale: ove la previsione di tali edifici non fosse eliminata dal presente piano o comunque ridimensionata, si chiede che venga introdotto il limite del divieto di frazionamento e del divieto permanente di variazione di utilizzo per fini diversi da quello residenziale.
Punto 9)
Tav. 3 - Vincoli sovraordinati
Nella tavola acclusa al Piano Uffici risulta identificata con la colorazione relativa a "area di rispetto cimiteriale" tutto il promontorio di Calamita, la miniera del Ginevro e i Sassi Neri. Non avendo tale vincolo alcuna attinenza con l'area mineraria in questione, se ne chiede la rettifica.
Punto 10)
Tav. 4b - stato di attuazione del Pdf
E' presente in cartografia un'area - presumibilmente di completamento - a sinistra della strada verso la spiaggia del Lido, non indicata sulla legenda.
Grossolani errori come quelli di cui ai punto 9 e 10 lasciano trasparire una certa superficialità nella raccolta delle notizie e nella definizione degli allegati che avrebbero dovuto costituire la base conoscitiva per la redazione del Piano.
Punto 11)
"Quadro conoscitivo" p. 64
Servizi - Fognature
Solo una parte del territorio Comunale (Capoliveri e Lacona) è servita da impianto di depurazione, mentre le altre zone sversano in condotte a mare.
L'impianto di Lacona ha una potenzialità di 5000 abitanti, per quello di Capoliveri viene segnalata una potenzialità di progetto di 6000 abitanti, significando ciò che presumibilmente la potenzialità effettiva è diversa da quella di progetto.
Tali impianti vengono giudicati sufficienti al fabbisogno della popolazione sulla base di un rapporto di carico riferito all'andamento medio annuale delle presenze.
Si osserva come tale riferimento è insufficiente ad indicare l'idoneità dei due impianti al fabbisogno della popolazione, in quanto l'andamento medio finisce per spalmare sui mesi invernali i picchi di presenza dei periodi giugno-agosto e questo risulta evidente anche dall'all. 3 al "Quadro conoscitivo" indicante i "dati e rilevazioni delle risorse". Gli indicatori mostrano picchi elevati di presenza di coliformi nelle spiagge di Naregno, Barabarca, Straccoligno, Margidore.
La conclusione di tale analisi non è quella che gli impianti dovrebbero essere dimensionati al maggior carico dei due mesi estivi, ma se mai costituiscono una evidenza di come le presenze concentrate in solo pochi mesi l'anno abbiano raggiunto un limite di insostenibilità.
IN CONCLUSIONE
pur apprezzando alcuni indirizzi nel senso di una maggior tutela delle risorse ambientali, si rileva come alcune norme del presente Piano consentano di fatto una ampia impermeabilizzazione dei suoli, sia per nuove edificazioni che per parcheggi, e come lo stesso Piano in taluni casi (es. piano PEEP al bivio per Margidore, esercizi commerciali in loc. Mola, "Variante alle zone campeggistiche per l'area dunale" ) si limiti a confermare strumenti urbanistici previgenti, sorti in regime di variante e quindi in assenza di una logica pianificatoria e strategica relativa sia al territorio comunale che ai suoi legami con gli ambiti dei comuni limitrofi, ben evidente fra l'altro dalla rilevante domanda di condoni che colloca il Comune di Capoliveri tra i primi nelle statistiche italiane.
Tale aspetto, pur rilevato anche dalla Relazione al Piano strutturale dove a p. 45, citando la situazione relativa al 1983, si afferma che "si assiste alla creazione confusa e diffusa di insediamenti privi di connotato e senza una qualsiasi forma di gerarchizzazione che ha portato ad un consumo elevato del territorio capoliverese al 10,5% del territorio urbanizzato ed ogni abitante ha "a testa" 1551 mq di territorio urbanizzato (il più alto della Provincia di Livorno)" non viene debitamente considerato nella definizione delle strategie del Piano.
Né si può ipotizzare che la tendenza ad uno sviluppo urbano confuso mostri inversione nei decenni più recenti, risultando se mai rafforzata dall'adozione di numerose varianti al piano di fabbricazione (tra cui: delib. 9/19.2.91 - variante P. di . F. per la zona cantieristica di Mola, delib. 6/24.12.92 variante Peep, delib. 52/13.12.93 variante Peep, delib. 42/3.10.95 approvazione progetto per realizzazione centro ricettivo loc. Gualdo, delib. 37/21.9.98 variante al PRG per zona Peep Lacona, delib. 63/21.6.2000 variante P.di.F. per zona ERP, delib. 78/29.12.94 variante P. di. F. per approdo turistico Cala di Mola, delib. 15/30.1.96 - variante parziale P di F. loc. Lacona e Lido nuovo centro urbano, servizi per campeggi, parcheggi per natanti e roulottes delib. 19/30.1.96 variante P.di.F. zone residenziali, Peep zone di uso pubblico), varianti adottate al di fuori di una logica pianificatoria complessiva riferita all'intero comune e che il Piano Strutturale in parte fa propria.
Il Comune di Capoliveri non può considerarsi avulso dal contesto insulare: tutti i territori comunali dell'isola sono - per la limitatezza del territorio e per le caratteristiche ambientali - naturalmente interdipendenti, per cui la strategia pianificatoria di un comune non può prescindere da una generale armonizzazione di quanto avviene su tutto il territorio. Dato inequivocabile è che di fronte alla persistente domanda di prima casa in taluni comuni, spinta da pressioni edilizie ed interessi speculativi, esisteva un patrimonio abitativo sull'intera isola già di 23.117 abitazioni nel 1991 (quasi una casa per ogni residente) ed enorme è la disponibilità di edifici sul mercato immobiliare locale tale da non giustificare la costruzione di nuovi alloggi in nessuno dei territori elbani.
Né la seconda casa può essere considerato un diritto dei residenti allo scopo di integrare - con gli affitti estivi, che spesso sottendono una marcata evasione fiscale - un reddito pro-capite considerato basso: una tale pretesa non può essere garantita da nessun ordinamento, dovendo il reddito pro-capite se mai essere sostenuto da attività economiche produttive e non da "rendite" immobiliari.
Con preghiera di procedere secondo legge a motivare, per ciascuna osservazione che precede, in sede di Consiglio Comunale.
WWF Sezione Arcipelago Toscano
La Responsabile
Lorena Nannini