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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DECRETO 22 Agosto
2007, n. 139
Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
GU n. 202 del 31-8-2007
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'articolo 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622,
623 e 624;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo
13, comma 3 e articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo
12, comma 5;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazione, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13,
comma 1-ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche";
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
giugno 2006, n. 47;
Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno
2003;
Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni province
autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e dei Consiglio
18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per
l'apprendimento permanente;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;
Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione all'obbligo di
istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n.
296/2006, a partire dall'anno scolastico 2007/2008 con la
definizione, in via sperimentale, dei saperi e delle competenze
previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti
di istruzione secondaria superiore e che le relative
indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli anni
scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296, articolo 1, comma 624, le indicazioni relative a tali
saperi e competenze riguardano anche i percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro
in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Considerata la necessita' di verificare e valutare la
sperimentazione dei predetti saperi e competenze per una loro
definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento
delle istituzioni scolastiche nella loro autonomia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del
23 luglio 2007;
Considerato che il testo del provvedimento tiene conto delle
osservazioni formulate nel citato parere del Consiglio di Stato,
ritenendo comunque opportuno richiamare, in modo coordinato, il
quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla norme previgenti
in materia di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri reso in data 20 agosto 2007;
Adotta
il seguente
regolamento relativo all'obbligo di istruzione di cui alla legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:
Art. 1.
Adempimento dell'obbligo di istruzione
1. L'istruzione obbligatoria e' impartita per almeno dieci
anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo
1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima
attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche
con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato
articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione e' finalizzato al
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta', con il
conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a
partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo
nell'anno scolastico 2006/2007.
4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari
disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27
dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.
Art. 2.
Acquisizione di saperi e competenze
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le
competenze, articolati in conoscenze e abilita', con
l'indicazione degli assi culturali di riferimento, sono
descritti nell'allegato documento tecnico, che fa parte
integrante del presente regolamento e si applicano secondo le
modalita' ivi previste.
2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano
l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identita'
dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i
curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il
loro recepimento nei curricoli dei primi due anni degli istituti
di istruzione secondaria superiore di ordine classico,
scientifico, magistrale, tecnico, professionale e artistico
previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche
possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con
particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, nonche'
dell'utilizzazione della quota di flessibilita' oraria del 20%
ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
giugno 2006, n. 47.
3. Le modalita' di attuazione delle indicazioni relative ai
saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono
stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata ivi
prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali
destinate ai predetti percorsi.
Art. 3.
Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di
istruzione
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da
parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al
piano educativo individualizzato nella progettazione delle
attivita' didattiche educative.
2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del
primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e'
prevista la possibilita' di conseguire tale titolo anche nei
centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.
3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla
completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296, articolo 1, comma 632, gli interventi di cui al
comma 2 possono essere realizzati presso i Centri territoriali
permanenti per l'educazione degli adulti.
Art. 4.
Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione
1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di
istruzione di cui al presente regolamento e' rilasciata a
domanda.
Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e'
rilasciata d'ufficio.
2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute
indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione
dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, com-ma 1,
ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e
tipologia nonche' per il riconoscimento dei crediti formativi,
anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi
di istruzione e formazione.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati
modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui
all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Art. 5.
Linee guida
1. Con apposite linee guida, adottate dal Ministro della
pubblica istruzione, sono indicate le misure per l'orientamento
dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il
sostegno, il monitoraggio, la valutazione e la certificazione
dei percorsi in relazione all'attuazione sperimentale delle
indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Per la realizzazione delle misure di cui al comma 1, il
Ministero della pubblica istruzione si avvale della assistenza
dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
e dell'Istituto nazionale per la valutazione dei sistema
educativo di istruzione e di formazione e, con riferimento ai
percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1,
comma 624, anche dell'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 2.
Art. 6.
Disposizione finale
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in
conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di
attuazione nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 agosto 2007
Il Ministro: Fioroni
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2007.
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171.
Allegato
DOCUMENTO TECNICO
Il contesto e il metodo.
Con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18
dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per
l'apprendimento permanente, l'Unione europea ha invitato gli
Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche
educative, strategie per assicurare che:
l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani
gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello
tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base
per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita
lavorativa;
si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di
svantaggi educativi determinati da circostanze personali,
sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno
particolare per realizzare le loro potenzialita';
gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro
competenze chiave in tutto il corso della vita, con
un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari
riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o
locale.
Le competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le
seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle
lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in
scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare,
competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e
imprenditorialita', consapevolezza ed espressione culturale.
In questo contesto, l'articolo 1, comma 622, della legge del 27
dicembre 2006, n. 296, stabilisce che:
l'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed
e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo
anno di eta';
l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una
volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo,
l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai
curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di
istruzione secondaria superiore.
L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende
favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del
se', di corrette e significative relazioni con gli altri e di
una positiva interazione con la realta' naturale e sociale.
L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti
per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e
formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente
drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di
14/18 anni.
I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei
linguaggi, matematico, scientifico--tecnologico,
storico-sociale), contenuti nell'allegato 1). Essi costituiscono
"il tessuto" per la costruzione di percorsi di apprendimento
orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino
i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per
consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di
apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita
lavorativa.
I saperi sono articolati in abilita/capacita' e conoscenze, con
riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione
del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) (1). La
competenza digitale, contenuta nell'asse dei linguaggi, e'
comune a tutti gli assi, sia per favorire l'accesso ai saperi
sia per rafforzare le potenzialita' espressive individuali.
(1) Si fa riferimento alla proposta di raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. Il
Quadro euroneo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le
seguenti definizioni:
"Conoscenze": indicano il risultato dell'assimilazione di
informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono
l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un
settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come
teoriche e/o pratiche;
"Abilita": indicano le capacita' di applicare conoscenze e di
usare know-how per portare a termine compiti e risolvere
problemi; le abilita' sono descritte come cognitive (uso del
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano
l'abilita' manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
"Competenze": indicano la comprovata capacita' di usare
conoscenze, abilita' e capacita' personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono
descritte in termine di responsabilita' e autonomia.
Le competenze chiave proposte nell'allegato 2) sono il risultato
che si puo' conseguire - all'interno di un unico processo di
insegnamento/apprendimento - attraverso la reciproca
integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze
contenuti negli assi culturali.
L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento
per l'innovazione metodologica e didattica; offre la
possibilita' alle istituzioni scolastiche, anche attraverso la
quota di flessibilita' del 20%, di progettare percorsi di
apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e del loro
diritto ad un orientamento consapevole, per una partecipazione
efficace e costruttiva alla vita sociale e professionale.
L'obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la
congruenza dei saperi e delle competenze acquisite, che
assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel
rispetto dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi
che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e
indirizzi di studio.
L'accesso ai saperi fondamentali e' reso possibile e facilitato
da atteggiamenti positivi verso l'apprendimento. La motivazione,
la curiosita', l'attitudine alla collaborazione sono gli aspetti
comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli
stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della
persona, facilitano la possibilita' di conoscere le proprie
attitudini e potenzialita' anche in funzione orientativa. A
riguardo, possono offrire contributi molto importanti - con
riferimento a tutti gli assi culturali - metodologie didattiche
capaci di valorizzare l'attivita' di laboratorio e
l'apprendimento centrato sull'esperienza.
L'obbligo di istruzione si realizza, a partire dall'anno
scolastico 2007/2008, in una prima fase di attuazione, che
assume carattere di generale sperimentazione. In questo modo
puo' svilupparsi un progressivo e condiviso processo di
innovazione, che prevede il coinvolgimento attivo delle
istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali.
A questo fine, l'innovazione e' accompagnata da linee guida e
dalla predisposizione di un piano d'intervento, sostenuto
dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica
e dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione.
Il metodo che si intende seguire ha lo scopo di promuovere la
partecipazione delle istituzioni educative e formative autonome,
nella loro progettualita' e nel loro rapporto con le comunita'
locali, in un'ampia fase di attuazione nella quale l'innovazione
si puo' affermare e consolidare attraverso la metodologia della
ricerca/azione.
La promozione di un dibattito culturale ampio e articolato, la
ricognizione e la diffusione di positive esperienze gia' avviate
dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la
sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze
corrispondenti a percorsi di apprendimento largamente condivisi,
il costante monitoraggio delle innovazioni realizzate e la loro
valutazione di sistema potranno consentire la piena messa a
regime dell'obbligo di istruzione nel quadro della riforma del
primo e secondo ciclo.
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