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Lo Statuto Albertino
Canto degli Italiani
La Costituzione Italiana
Tricolore Nazionale
Gli ex Presidenti
Il Tricolore dall'epoca napoleonica ai nostri giorni.
Lo Statuto Albertino (
Regno di Sardegna e Regno d'Italia ).
[ 4 Marzo 1848 ]
CARLO ALBERTO
per la grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME
Ecc. Ecc. Ecc.
Con lealt� di Re e con affetto di Padre Noi veniamo
oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri
amatissimi sudditi col Nostro proclama dell' 8
dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto
dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che
circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro
crescesse colla gravit� delle circostanze, e come
prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro
cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le
loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed
alla dignit� della Nazione.
Considerando Noi le larghe e forti istituzioni
rappresentative contenute nel presente Statuto
Fondamentale come un mezzo il pi� sicuro di raddoppiare
coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono
all'Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci
ha dato di fede, d'obbedienza e d'amore, abbiamo
determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che
Iddio benedire le pure Nostre intenzioni, e che la
Nazione libera, forte e felice si mostrer� sempre pi�
degna dell'antica fama, e sapr� meritarsi un glorioso
avvenire. Perci� di Nostra certa scienza, Regia autorit�,
avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato
ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale,
perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:
Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana
� la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora
esistenti sono tollerati
conformemente alle leggi.
Art. 2. - Lo Stato � retto da un Governo Monarchico
Rappresentativo. Il Trono � ereditario secondo la legge
salica.
Art. 3. - Il potere legislativo sar� collettivamente
esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella
dei Deputati.
Art. 4. - La persona del Re � sacra ed inviolabile.
Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo.
Egli � il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le
forze di terra e di
mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace,
d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle
Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato
il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I
trattati che importassero un onere alle finanze, o
variazione di territorio dello Stato, non avranno
effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.
Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello
Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per
l'esecuzione delle leggi, senza
sospenderne l'osservanza, o dispensarne.
Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.
Art. 8. - Il Re pu� far grazia e commutare le pene.
Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere:
pu� prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei
Deputati; ma in
quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di
quattro mesi.
Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterr� al
Re ed a ciascuna delle due Camere. Per� ogni legge
d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci
e dei conti dello Stato, sar� presentata prima alla
Camera dei Deputati.
Art. 11. - Il Re � maggiore all'et� di diciotto
anni compiti.
Art. 12. - Durante la minorit� del Re, il Principe
suo pi� prossimo parente, nell'ordine della successione
al trono sar� Reggente del Regno, se ha compiti gli
anni vent'uno.
Art. 13. - Se, per la minorit� del Principe chiamato
alla Reggenza, questa � devoluta ad un parente pi�
lontano, il Reggente, che sar� entrato in esercizio,
conserver� la Reggenza fino alla maggiorit� del Re.
Art. 14. - In mancanza di parenti maschi, la Reggenza
apparterr� alla Regina Madre.
Art. 15. - Se manca anche la Madre, le Camere,
convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il
Reggente.
Art. 16. - Le disposizioni precedenti relative alla
Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore
si trovi nella fisica
impossibilit� di regnare. Per�, se l'Erede presuntivo
del trono ha compiuti diciotto anni, egli sar� in tal
caso di pieno diritto il Reggente.
Art. 17. - La Regina Madre � tutrice del Re finch�
egli abbia compiuta l'et� di sette anni; da questo
punto la tutela passa al
Reggente.
Art. 18. - I diritti spettanti alla podest� civile
in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione
delle Provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero,
saranno esercitati dal Re.
Art. 19. - La dotazione della Corona � conservata
durante il Regno attuale quale risulter� dalla media
degli ultimi dieci anni. Il Re continuer� ad avere
l'uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze,
non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti
alla corona, di cui sar� fatto inventario a diligenza
di un Ministro responsabile. Per l'avvenire la dotazione
predetta verr� stabilita per la durata di ogni Regno
dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del Re al
Trono.
Art. 20. - Oltre i beni, che il Re attualmente
possiede in proprio, formeranno il privato suo
patrimonio ancora quelli che potesse in seguito
acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo
Regno. Il Re pu� disporre del suo patrimonio privato
sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere
tenuto alle regola delle leggi civili, che limitano la
quantit� disponibile. Nel rimanente il patrimonio del
Re � soggetto alle leggi che reggono le altre propriet�.
Art. 21. - Sar� provveduto per legge ad un
assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla
maggiorit�, od anche prima in occasione di matrimonio;
all'appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue
Reale delle condizioni predette; alle doti delle
Principesse; ed al dovario delle Regine.
Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in
presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare
lealmente il presente
Statuto.
Art. 23. - Il Reggente prima d'entrare in funzioni,
presta il giuramento di essere fedele al Re, e di
osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro
titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti
godono egualmente i diritti civili e politici, e sono
ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le
eccezioni determinate dalle Leggi.
Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella
proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.
Art. 26. - La libert� individuale � guarentita.
Niuno pu� essere arrestato, o tradotto in giudizio,
se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme
ch'essa prescrive.
Art. 27. - Il domicilio � inviolabile. Niuna visita
domiciliare pu� aver luogo se non in forza della legge,
e nelle forme ch'essa
prescrive.
Art. 28. - La Stampa sar� libera, ma una legge ne
reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i
libri liturgici e di preghiere non potranno essere
stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.
Art. 29. - Tutte le propriet�, senza alcuna
eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l'interesse
pubblico legalmente accertato, lo esiga, si pu� essere
tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una
giusta indennit� conformemente alle leggi.
Art. 30. - Nessun tributo pu� essere imposto o
riscosso se non � stato consentito dalle Camere e
sanzionato dal Re.
Art. 31. - Il debito pubblico � garantito. Ogni
impegno dello Stato verso i suoi creditori �
inviolabile.
Art. 32. - E' riconosciuto il diritto di adunarsi
pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che
possono regolarne
l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa
disposizione non � applicabile alle adunanze in luoghi
pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono
intieramente soggetti alle leggi di polizia.
DEL SENATO
Art. 33. - Il Senato � composto di membri nominati a
vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'et�, di
quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie
seguenti:
1� Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
2� Il Presidente della Camera dei Deputati;
3� I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di
esercizio;
4� I Ministri di Stato;
5� I Ministri Segretarii di Stato;
6� Gli Ambasciatori;
7� Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali
funzioni;
8� I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di
Cassazione e della Camera dei Conti;
9� I Primi Presidenti dei Magistrati d'appello;
10� L'Avvocato Generale presso il Magistrato di
Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni
di funzioni;
11� I Presidenti di Classe dei Magistrati di
appello, dopo tre anni di funzioni;
12� I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e
della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
13� Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso
i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;
14� Gli Uffiziali Generali di terra e di mare.
Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr'Ammiragli
dovranno avere da cinque anni
quel grado in attivit�;
15� I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di
funzioni;
16� I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre
elezioni alla loro presidenza;
17� Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di
esercizio;
18� I membri della Regia Accademia delle Scienze,
dopo sette anni di nomina;
19� I Membri ordinarii del Consiglio superiore
d'Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
20� Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno
illustrata la Patria;
21� Le persone, che da tre anni pagano tremila lire
d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della
loro industria.
Art. 34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di
pien diritto parte del Senato. Essi seggono
immediatamente dopo il
Presidente. Entrano in Senato a vent'un anno, ed hanno
voto a venticinque.
Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del
Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel
proprio seno i suoi Segretarii.
Art. 36. - Il Senato � costituito in Alta Corte di
Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini
di alto tradimento, e di
attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i
Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi
casi il Senato non � capo politico. Esso non pu�
occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu
convocato, sotto pena di nullit�.
Art. 37. - Fuori del caso di flagrante delitto, niun
Senatore pu� essere arrestato se non in forza di un
ordine del Senato. Esso � solo competente per giudicare
dei reati imputati ai suoi membri.
Art. 38. - Gli atti, coi quali si accertano
legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri
della Famiglia Reale, sono
presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi
archivi.
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 39. - La Camera elettiva � composta di Deputati
scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.
Art. 40. - Nessun Deputato pu� essere ammesso alla
Camera, se non � suddito del Re, non ha compiuta l'et�
di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e
non riunisce in s� gli altri requisiti voluti dalla
legge.
Art. 41. - I Deputati rappresentano la Nazione in
generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.
Nessun mandato
imperativo pu� loro darsi dagli Elettori.
Art. 42. - I Deputati sono eletti per cinque anni: il
loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di
questo termine.
Art. 43. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e i
Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa
nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione
per tutta la sua durata.
Art. 44. - Se un Deputato cessa, per qualunque
motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva
eletto sar� tosto convocato per fare una nuova
elezione.
Art. 45. - Nessun Deputato pu� essere arrestato,
fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della
sessione, n� tradotto in
giudizio in materia criminale, senza il previo consenso
della Camera.
Art. 46. - Non pu� eseguirsi alcun mandato di
cattura per debiti contro di un Deputato durante la
sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane
precedenti e susseguenti alla medesima.
Art. 47. - La Camera dei Deputati ha il diritto di
accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi
all'Alta Corte di Giustizia.
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE
Art. 48. - Le sessioni del Senato e della Camera dei
Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni
riunione di una Camera fuori del tempo della sessione
dell'altra � illegale, e gli atti ne sono intieramente
nulli.
Art. 49. - I Senatori ed i Deputati prima di essere
ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il
giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente
lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le
loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del
Re e della Patria.
Art. 50. - Le funzioni di Senatore e di Deputato non
danno luogo ad acuna retribuzione od indennit�.
Art. 51. - I Senatori ed i Deputati non sono
sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e
dei voti dati nelle Camere.
Art. 52 - Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma,
quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda,
esse possono deliberare in segreto.
Art. 53. - Le sedute e le deliberazioni delle Camere
non sono legali n� valide, se la maggiorit� assoluta
dei loro membri non � presente.
Art. 54. - Le deliberazioni non possono essere prese
se non alla maggiorit� de' voti.
Art. 55. - Ogni proposta di legge debb'essere
dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna
Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed
approvata da una Camera, la proposta sar� trasmessa
all'altra per la discussione ed
approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.
Le discussioni si faranno articolo per articolo.
Art. 56. - Se un progetto di legge � stato rigettato
da uno dei tre poteri legislativi, non potr� essere pi�
riprodotto nella stessa sessione.
Art. 57. - Ognuno che sia maggiore di et� ha il
diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali
debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la
relazione della medesima, deliberare se debbano essere
prese in considerazione, ed, in caso affermativo,
mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli
uffizii per gli opportuni riguardi.
Art. 58. - Nissuna petizione pu� essere presentata
personalmente alle Camere.
Le Autorit� costituite hanno solo il diritto di
indirizzar petizioni in nome collettivo.
Art. 59. - Le Camere non possono ricevere alcuna
deputazione, n� sentire altri, fuori dei proprii
membri, dei Ministri, e dei
Commissarii del Governo.
Art. 60. - Ognuna delle Camere � sola competente per
giudicare della validit�, dei titoli di ammessione dei
proprii membri.
Art. 61. - Cos� il Senato, come la Camera dei
Deputati, determina per mezzo d'un suo Regolamento
interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le
proprie attribuzioni.
Art. 62. - La lingua italiana � la lingua officiale
delle Camere. E' per� facoltativo di servirsi della
francese ai membri, che
appartengono ai paesi, in cui questa � in uso, od in
risposta ai medesimi.
Art. 63. - Le votazioni si fanno per alzata e seduta,
per divisione; e per isquittinio segreto. Quest'ultimo
mezzo sar� sempre
impiegato per la votazione del complesso di una legge, e
per ci� che concerne al personale.
Art. 64. - Nessuno pu� essere ad un tempo Senatore e
Deputato.
DEI MINISTRI
Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.
Art. 66. - I Ministri non hanno voto deliberativo
nell'uno o nell'altra Camera se non quando ne sono
membri. Essi vi hanno
sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che
lo richieggano.
Art. 67. - I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e
gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono
muniti della firma di un Ministro.
DELL'ORDINE GIUDIZIARIO
Art. 68, - La Giustizia emana dal Re, ed �
amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce.
Art. 69. - I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di
quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di
esercizio.
Art. 70. - I Magistrati, Tribunali, e Giudici
attualmente esistenti sono conservati. Non si potr�
derogare all'organizzazione
giudiziaria se non in forza di una legge.
Art. 71. - Niuno pu� essere distolto dai suoi
Giudici naturali. Non potranno perci� essere creati
Tribunali o Commissioni
straordinarie.
Art. 72 - Le udienze dei Tribunali in materia civile,
e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici
conformemente alle
leggi.
Art. 73. - L'interpretazione delle leggi, in modo per
tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere
legislativo.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 74. - Le istituzioni comunali e provinciali, e
la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono
regolati dalla legge.
Art. 75. - La Leva militare � regolata dalla legge.
Art. 76. - E' istituita una Milizia Comunale sovra
basi fissate dalla legge.
Art. 77. - Lo Stato conserva la sua bandiera: e la
coccarda azzurra � la sola nazionale.
Art. 78. - Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti
sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono
essere impiegate in altro uso fuorch� in quello
prefisso dalla propria istituzione. Il Re pu� creare
altri Ordini, e prescriverne gli statuti.
Art. 79. - I titoli di nobilt� sono mantenuti a
coloro, che vi hanno diritto. Il Re pu� conferirne dei
nuovi.
Art. 80. - Niuno pu� ricevere decorazioni, titoli, o
pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione
del Re.
Art. 81. - Ogni legge contraria al presente Statuto
� abrogata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 82. - Il presente Statuto avr� il pieno suo
effetto dal giorno della prima riunione delle due
Camere, la quale avr� luogo
appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sar�
provveduto al pubblico servizio d'urgenza con Sovrane
disposizioni
secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse
tuttavia le interinazioni e registrazioni dei
Magistrati, che sono fin d'ora
abolite.
Art. 83. - Per l'esecuzione del presente Statuto il
Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle
Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento
del Consiglio di Stato.
Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa
rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella
relativi.
Art. 84. - I Ministri sono incaricati e responsabili
della esecuzione e della piena osservanza delle presenti
disposizioni
transitorie. Dato in Torino add� quattro del mese di
marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e
del Regno Nostro il decimo ottavo.
CARLO ALBERTO
Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli
affari dell'Interno
BORELLI
Il primo Segretario di Stato per gli affari
Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la
Grande Cancelleria
AVET
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di
Finanze
DI REVEL
Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici,
dell'Agricoltura, e del Commercio
DES AMBROIS
Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri
E. DI SAN MARZANO
Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra
e Marina
BROGLIA
Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica
Istruzione
C. ALFIERI
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