Associazione Verdi Ambiente e Società
Circolo Chianti fiorentino
osservazioni sul Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati - A.T.O n.6, adottato con delibera Consiglio Provinciale n.25 del 28/2/2000, modificato con delibera Consiglio Provinciale n.66 del 26/3/2001.
Indice:
1 - ITER AMMINISTRATIVO – COMPETENZE DEI CONSIGLI COMUNALI E LA PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE DI PIANO. -- 2. SUGLI OBIETTIVI DEL PIANO - PRODUZIONE e RIDUZIONE DEI RIFIUTI -- 3. RACCOLTA DIFFERENZIATA e TRATTAMENTO RIFIUTI. -- 4. LOCALIZZAZIONE IMPIANTI. -- 5. ASPETTI DA SPECIFICARE
1- ITER AMMINISTRATIVO – COMPETENZE DEI CONSIGLI COMUNALI E LA PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE DI PIANO.
1.1 - Le presenti osservazioni integrano quelle già presentate dalla associazione V.A.S., (sul testo di Piano adottato con DCP n.35/2000), per le parti che risultano integrate e modificate con la successiva DCP n.66 del 26/3/2001.
Le presenti osservazioni vengono predisposte ed inserite, per comodità di lettura, nella versione che risulta quindi integrata e modificata, nelle parti riportate in carattere corsivo, in analogia con la procedura adottata dalla Amministrazione Provinciale.
Al punto 1.3 (pag.3) è riportato che "dopo la prima adozione …. è stato possibile utilizzare il contenuto delle osservazioni presentate come contributo per l'aggiornamento del Piano in vista della seconda adozione".
Si osserva che alle osservazioni presentate sulla prima stesura di adozione del Piano, laddove utilizzate per modificare il Piano, non risulta sia stato dato riscontro nelle modalità di cui all'art.12 della legge regionale 25/98, che prevede sia dato conto delle osservazioni accolte e motivato in ordine a quelle non accolte.
1.2 - La legge regionale indica il nella "trasparenza" un obiettivo qualificante dell’iter di approvazione dei Piani in materia di rifiuti.
Si è tenuta in data 2 marzo 2001, su convocazione della Provincia di Firenze, la "conferenza dei Comuni" sulla proposta di Piano Provinciale, al fine di acquisire in merito il parere dei Comuni medesimi.
Considerato che la gran parte dei Sindaci (o Assessori delegati), pare abbia partecipato alla Conferenza, senza che la questione sia stata sottoposta ai rispettivi Consigli Comunali e quindi senza ricevere da questi uno specifico mandato (a partecipare e per il parere da esprimere), appare necessario richiamare l’attenzione sul ruolo e le competenze delle assemblee elettive comunali hanno sulla materia.
La normativa regionale sui rifiuti stabilisce infatti che prima di adottare il Piano la Provincia debba "acquisire il parere dei Comuni"; e la titolarità ad esprimere il parere per conto del Comune, riteniamo debba essere sciolta tutta in favore dei Consigli comunale (non certo dei Sindaci o assessori), a cui per i sensi della legge 142/90 spetta il compito di "indirizzo" per l’azione di Sindaco e Giunta.
Infatti le competenze sia dei Consigli Comunali che di quello Provinciale discendono dalla stessa Legge 142/90: non pare pertanto possibile ammettere che la stessa materia sia di competenza del Consiglio nel caso della Provincia e del Sindaco nel caso del Comune.
Pertanto poiché il Piano Provinciale è stato adottato dal Consiglio Provinciale, si da per certo che la materia è di competenza consiliare, e quindi ne discende che analogamente la stessa è di competenza del consiglio comunale quando il Comune questo debba "esprimere pareri in merito a dette materie" (art.32 legge 142/90).
Poiché la normativa regionale prevede debba essere svolta una ulteriore "conferenza dei Comuni" prima della approvazione definitiva del Piano da parte della Provincia, si richiede fin d’ora a titolo preventivo, che venga ristabilito il primario ruolo e compito dei Consigli Comunali a discutere ed esprimersi sulle proposte ed i contenuti del nuovo Piano Provinciale di gestione dei rifiuti.
L’intervento delle assemblee elettive comunali non dovrà peraltro essere confuso con la possibilità di presentare osservazioni da parte del Comune (che resta facoltativa), ma i Comuni, e per essi i consigli comunali, dovranno poter esprimersi sulla stesura finale di Piano, conoscendone quindi quali siano le osservazioni pervenute, le motivazioni di quelle non accolte e le modifiche al Piano conseguenti alle osservazioni ritenute meritevoli di accoglimento.
Analogo rilievo era già stato avanzato da questa associazione, per quanto riguarda i pareri espressi nella Conferenza dei Comuni tenutasi il 18 maggio 2000, relativamente alla prima adozione del Piano.
1.3. – Rispetto alla prima stesura sulla base delle prescrizioni della Regione Toscana ( come peraltro da noi già osservato in sede di prime osservazioni), la nuova adozione del Piano provvede ad una puntuale localizzazione per gli impianti previsti. Solo per l'impianto di termocombustione relativo all'ambito dei Comuni del Chianti, il Piano indica due possibili localizzazioni tra loro alternative (Testi o Le Sibille, ritenute entrambe idonee), rimandando al piano industriale l'attribuzione ai due siti delle singole linee impiantistiche.
Si osserva che tale scelta non risulta conforme a quanto stabilito dalla L.R.25/98, che all'art.11, punto q), stabilisce che la localizzazione degli impianti è uno dei contenuti del Piano Provinciale, e come tale non può essere demandato ad atti successivi emanati da Enti diversi.
2. - SUGLI OBIETTIVI DEL PIANO - PRODUZIONE e RIDUZIONE DEI RIFIUTI:
2.1 - Viene assunto (pag.2) l’obiettivo di stabilizzare la produzione dei rifiuti sui valori del 1997 e di raggiungere una riduzione dei rifiuti prodotti nel 2005 pari al 6%, rispetto alla quantità di rifiuti prodotta nel 1999.
Si rileva che il Piano Regionale indica un obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti compresa tra il 5% ed il 15 % (al 2003 rispetto alla produzione del 1997).
Si osserva che poiché per il 1999 (e 2001) viene indicata (tab.16) una produzione di 465 KT/anno pare priva di riscontro nel piano la definizione di stabilizzare la produzione dei rifiuti sui valori del 1997 (410 KT). Inoltre se al 1997 i rifiuti prodotti sono stati 410 KT/anno al 2005 ne sono previsti (tab.16) 437 KT/anno ( + 27 KT , corrispondenti ad un aumento del 6,5 %).
Parrebbe logico che se, come richiesto dalla Regione Toscana, per i calcoli del piano vengono assunti a riferimento le produzioni dei rifiuti certificate per il 1999, nel Piano dovrebbe comunque essere rispettata la prescrizione del Piano Regionale di una riduzione minima del 5% della produzione dei rifiuti rispetto al 1997 (e non riferita 1999).
Non appare essere conforme al Piano regionale (scheda I - allegato A del DCR 88/98) il fatto che nel Piano la riduzione dei rifiuti sia stabilita sui dati del 1999, anziché su quelli del 1997, rispetto a cui - come detto - la produzione risulta invece in aumento.
Si osserva che nella tabella n.14, dalla stima dei quantitativi non risulta il raggiungimento del 5% minimo di riduzione della produzione dei rifiuti. Inoltre i dati sui cui è stata elaborata la tab.14 risultano difformi da quelli utilizzati in altre parti del Piano (confrontare tab.14 con tabelle 16 e 19)
2.2 - In proposito va osservato inoltre che nella voce "riduzione dei rifiuti prodotti" viene conteggiato anche il compostaggio individuale "autocompostaggio" ( pag.9 - punto 2.4, voce "obiettivi di intervento", quarta linea).
Su questo aspetto, che discende anche dal Piano Regionale (che in questo non pare trovare riscontro nel Decreto Ronchi) sarebbe opportuna una attenta riflessione, poiché tal modo il compostaggio individuale rimane escluso dal conteggio per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.
Cosa che penalizzerebbe in modo particolare quei Comuni che si impegnassero in modo particolare per la riuscita del compostaggio individuale. La possibilità di vedersi penalizzati nel raggiungimento degli obiettivi minimi della RD, indurrà i Comuni a limitare il compostaggio familiare solo a sporadiche iniziative dimostrative, invece che a vedere in questo uno specifico obiettivo su cui puntare.
2.3 - Nella proposta di Piano viene ipotizzato un apporto di riduzione con l’autocompostaggio di circa il 3% dei rifiuti complessivi dell’ATO 6 (stimando 15000 composter distribuiti a 60.000 abitanti serviti).
Pare questa una sottovalutazione delle potenzialità dell’auto -compostaggio , se si considera che ad esempio già oggi in un piccolo Comune come Tavarnelle, sono interessate al compostaggio domestico il 15% delle famiglie (373 su 2370).
Per di più non si comprende perché si faccia solo riferimento alla distribuzione di "composter", quando analogo risultato si può avere a costo minore con composter autocostruiti o piazzole a ciò finalizzate, anche a livello familiare.
Peraltro considerato che l’obiettivo della riduzione del rifiuto previsto nel Piano è del 6%, laddove si conteggi in tale percentuale anche l’apporto ipotizzato del 3% dell’autocompostaggio in realtà non si raggiungerebbe neppure il minimo del 5% di riduzione "effettiva" di produzione dei rifiuti.
3. - RACCOLTA DIFFERENZIATA e TRATTAMENTO RIFIUTI:
3.1 - Gli obiettivi di raccolta differenziata (tab.1 a pag.3) sono quelli minimi previsti dal decreto Ronchi fino al 2003 (15%, 25%, 35% rispettivamente al marzo 1999, marzo 2001 e marzo 2003), e del 45% al 2005, con l’indicazione aggiuntiva anche di cosiddetti "valori guida", indicati come prioritari, tuttavia la necessità impiantistica è dimensionata al 2007, sulla base dell'obiettivo minimo del 45% di raccolta differenziata (tab.16).
3.2 - Viene indicato l’obiettivo di massimizzare il recupero della frazione organica.
L’obiettivo è condivisibile di per se, lascia perplessi quando nel Piano viene indicata (e motivata) una organizzazione dei servizi di raccolta differenziata definita come "priorità alla raccolta differenziata organico" (pag.7), rispetto a quella della frazione secca.
Una simile impostazione di "priorità" (quasi una contrapposizione) del tipo di organizzazione della RD (frazione organica rispetto – o contro - frazione secca) non pare congruente con l’impostazione ed il dettato del decreto Ronchi, che – agli artt. 4 comma 2 e art. 5 comma 2 - stabilisce invece:
3.3 - Il Piano provinciale denota una impostazione che punta decisamente alla termocombustione nella gestione dei rifiuti (o loro derivati), ed a questa scelta paiono finalizzati anche gli interventi di gestione della raccolta differenziata.
Infatti la proposta di Piano si preoccupa di sottolineare (pag.7) che "se nell’organizzazione dei servizi di raccolta differenziata venisse data priorità alla frazione secca si dovrebbe prevedere un decremento del potere calorifero, per il maggior recupero di carta e plastica".
Con le modifica apportate in sede di nuova adozione del Piano la termocombustione assume un peso ancora maggiore nella gestione del rifiuto. Infatti la nuova tabella n.19 relativa al dimensionamento del fabbisogno impiantistico, confrontata con la medesima tab.19 della prima adozione del Piano, evidenzia un forte incremento della destinazione verso la termocombustione:
Infatti se nella prima adozione era stimato un fabbisogno di impianti di termoutilizzazione per complessive 205.000 T/anno, con la nuova adozione nella tab. 19 si prevede che agli impianti di termoutilizzazione siano destinate 289.000T/anno (con un incremento di +84.000T; un incremento che è comunque doppio rispetto all'aumento stimato di rifiuti (RSU e RSAU) prodotti nell'anno di andata a regime del piano (2003 nella prima versione e 2007 in quella attuale).
Per far fronte a questo aumento che si prevedono sia due impianti di termocombustione da 130.000 t/anno (circa 430 t/g) nel Chianti ed all'Osmannoro, nonché un forte potenziamento dell'impianto esistente di Selvapiana, (pag. 68) in modo da "avvicinare per quanto possibile la taglia complessiva dell'impianto ai valori minimi della tab.II allegata allo stralcio di piano approvato con DCR 88/98"
Per Selvapiana la versione precedente del testo del Piano prevedeva un "potenziamento sufficiente ad ottimizzare i costi di gestione, ma di scarse possibilità di ulteriori espansioni", mentre adesso la previsione prospetta di passare da una potenzialità attuale di 40 t/g circa a quasi 200 t/giorno ("potenziamento di almeno 15.000.000 Kcal/h").
3.4 - Analoga "massimizzazione della termocombustione" si ritrova laddove al punto 5.1 "Metodi e tecnologie di gestione più idonei" (pag.17) propone una impostazione che, una volta separata "a valle" la frazione organica, punta decisamente alla produzione di una frazione combustibile o di un RDF più o meno raffinato, dai rifiuti trattati in impianto.
La medesima impostazione è indicata al punto 8.1.1 – "impianti di smaltimento e recupero – principi ispiratori e proposta" (pag.53) dove si puntualizza che per i rifiuti inviati ad impianto di trattamento verrà effettuata una selezione meccanica della frazione organica e del ferro e produzione di sovvallo combustibile o di RDF: non viene quindi previsto il recupero di altra percentuale di frazione secca, che viene destinata alla combustione?
3.5 - Tale impostazione è stata ulteriormente accentuata con la nuova adozione del Piano laddove (pag. 62-63) si prevede che al recupero di energia tramite termoutilizzazione sia destinata anche "parte della frazione organica presente nei rifiuti, previa eventuale bioessiccazione" (ipotesi questa non prevista nella prima adozione del Piano).
Si trova peraltro contraddittorio il prevedere la suddetta bioessiccazione della frazione organica per poi destinarla ad incenerimento, e contemporaneamente stabilire (come a pag.65) che "dovrà essere evitato che le linee di termoutilizzazione di nuova costruzione necessitino di RDF essiccato e pellettizzato (perché operazioni ad alto costo specialmente energetico)".
3.6 - Sempre a pag.6-63 viene considerata nell'ambito di un ciclo ottimale di gestione dei rifiuti la previsione di destinare a "recupero di energia tramite termoutilizzazione" della "parte maggioritaria dei fanghi di depurazione, previo essiccamento meccanico e termico".
Si osserva che sia i fanghi di depurazione che le "quote intercettabili di rifiuti speciali" che si intende destinare per intero alla termocombustione, non dovrebbero, essendo classificati come "rifiuti speciali" far parte del presente Piano stralcio, che è inerente ai Rifiuti Solidi Urbani ed assimilati; a meno che L'amministrazione non predisponga anziché dei piani a stralcio separati , un unico piano relativo sia agli RSU ed Assimilati, che a Rifiuti Speciali (tra l'altro a pag. 1 di riporta che il II° stralcio di piano relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi è attualmente in corso di redazione").
Si osserva inoltre che la scelta di destinare la parte maggioritaria dei fanghi di depurazione agli impianti di termocombustione, non risulta adeguatamente motivata sotto l'aspetto tecnico, energetico ed economico.
Singolarmente invece l'allegato 3 relativo proprio ai fanghi di depurazione, risulta esaminare essenzialmente la possibilità di utili dei fanghi in agricoltura, mentre il paino li destina principalmente alla termocombustione.
Tali fanghi potrebbero inoltre trovare un impiego diverso, se in linea all'impianto di depurazione da cui provengono fosse abbinato un digestore, tramite il quale recuperare biogas, da utilizzare in loco tramite cogenerazione.
Una simile opzione consentirebbe un recupero energetico già nel luogo di produzione, con possibilità di reimpiego e con positivi effetti sui costi di gestione del ciclo della depurazione.
Gli stessi gestori degli impianti di depurazione, peraltro, potrebbero ritenere più interessante indirizzarsi verso ipotesi alternative di impiego e destinazione dei fanghi, rispetto alla scelta fatta nel Piano della termocombustione in impianti per RSU.
3.6 - Dopo le scelte impiantistiche di "alta tecnologia" che hanno caratterizzato la politica dei rifiuti negli anni passati, e che peraltro mostrano oggi tutte le loro carenze (impianti realizzati ma con continui problemi di funzionamento e/o efficienza), sarebbe necessario invertire le priorità della filosofia della gestione dei rifiuti, puntando, coerentemente col "Decreto Ronchi", al "maggior recupero possibile di materie prime e più alto risparmio di energia", ponendosi per questo l’obiettivo del 70% di Raccolta Differenziata e Riciclaggio, e la riduzione "effettiva" del 10% nella produzione dei rifiuti.
Tali obiettivo non sono solo "politico", ma concretamente raggiungibili, secondo lo studio realizzato da Nuova Ecologia Toscana, per incarico della Regione Toscana e Provincia di Firenze e pubblicato in "La preselezione dei Rifiuti Solidi Urbani e assimilati - Limitazione e recupero dei rifiuti" (presentata al Convegno su "materie secondarie: normative ricerche ed esperienze", svoltosi a Firenze il 3/12/1988), in cui si evidenzia che:
b) L’introduzione della Raccolta Differenziata integrata consente di ottenere, in termini di recupero di materiali e di recuperi energetici, rendimenti nettamente superiori a quelli conseguiti con altri sistemi di smaltimento (ovviamente i risparmi sono considerati al netto dei consumi associati alla gestione degli impianti).
Infine se il recupero di materie prime è la forma più efficiente di recupero di energia (sotto forma di risparmio di energia, vedi ricerca Nuova Ecologia Toscana), nel nuovo Piano Provinciale non dovrebbe essere prevista la realizzazione di nuovi impianti di termodistruzione (termovalorizzatori, inceneritori, gassificatori, ecc…), limitando gli inceneritori al potenziale attuale e facendo funzionare quegli esistenti fino al loro esaurimento, ponendosi in prospettiva quindi l’obiettivo di giungere ad una opzione - zero, di fuoriuscita dal trattamento termico dei rifiuti.
3.7 - Nella pratica poi questa scelta si dimostra essere concretamente percorribile, come dimostra l’esperienza dei 26 Comuni dell’Alta Provincia di Padova, riuniti nel "Consorzio Padova 1", con un bacino di circa 200.000 abitanti, ha dimostrato come con una riorganizzazione del servizio di raccolta sia possibile giungere a livelli elevati di raccolta differenziata, con una media del 59% di riduzione dei rifiuti destinati a discarica e di materiali recuperati, e con punte che in alcuni Comuni raggiungono il 70-80%.
In questa, come in altre esperienze italiane, in cui i Comuni hanno scelto di dar via ad una raccolta "secco/umido" molto spinta, ed i risultati ci sono stati.
Una simile impostazione del sistema di gestione dei rifiuti ha inoltre evidenziato vantaggi non solo ambientali, ma anche di tipo economico (riferiti al costo complessivo di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti); senza contare la positiva ricaduta che si avrebbe sotto l’aspetto occupazionale.
Valga in proposito richiamare il fatto che secondo una stima fatta dal Worldwatch Institute (1995) risulta che per un milione di tonnellate di RSU si creano
4. - LOCALIZZAZIONE IMPIANTI.
4.1 - Si rileva che nella attuale versione del Piano è stato tolto l'ultimo capoverso del punto 1.5) Riferimenti temporali, ultimo comma (pag.5), si riportava "non si ritiene che la semplice individuazione di nuove localizzazioni debba di per se stessa comportare la necessità di una verifica del piano, ove l’impianto previsto mantenga le caratteristiche previste dal piano e sulla nuova localizzazione venga acquisita pronuncia positiva di compatibilità ambientale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme statali e regionali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale".
Si ritiene corretto tale stralcio, ma nel contempo si rileva che l'attuale versione del suddetto punto 1.5 (a pag.4), continua a prevedere solo due casi in cui è obbligatorio sottoporre a modifica il Piano, ma tra questi non è indicato quello di una nuova o diversa localizzazione degli impianti.
Ciò appare in contrasto con il contenuto della Legge Regionale n. 25/98, che all’art.11 punto q) indica espressamente la localizzazione degli impianti quale elemento di contenuto del Piano Provinciale.
Per tale motivo qualsiasi variazione di tali localizzazioni comporta la necessaria modifica del Piano secondo le procedure dell’art12 della medesima L.R. 25/98.
Peraltro tale iter si rende necessario per poter rispondere ad uno degli obiettivi qualificanti della normativa regionale, ed indicato anche nel Piano provinciale (punto 3.1), cioè quello della "partecipazione", che invece con l’ipotesi di iter semplificato indicata al punto 1.5 del Piano provinciale sarebbe esclusa.
Peraltro la LR 25/98, all'art.12, prevede espressamente che "le modifiche al piano provinciale sono approvate dalla Provincia …. per individuare nuove localizzazioni di impianti di trattamento e smaltimento … ".
4.2 - LOCALIZZAZIONI IMPIANTI AREA CHIANTI FIORENTINO:
4.2.1 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO IN LOC. TESTI (Comune di Greve in Chianti)
Tale localizzazione risulta caratterizzata dalla presenza di fattori escludenti di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n.88 del 7 aprile 1998, ed in particolare quello indicato al punto 5.2.2, "area con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri fra il perimetro del centro abitati ed il perimetro dell’impianto."
La perimetrazione del centro abitato della frazione di Passo dei Pecorai riportata nella Carta dello Statuto del Territorio del PTC provinciale (art. 4 NCS), evidenzia infatti che l’area interessata all’impianto non solo non consente di rispettare la prevista fascia di rispetto di 200 m, ma addirittura ricade all’interno del perimetro del centro abitato della frazione.
Ne può essere richiamato il fatto che si tratterebbe di ampliamento di un impianto di termocombustione esistente (come ipotizzato nel piano), in quanto eventuali fattori preferenziali possono essere valutati solo in subordine alla accertata esclusione di eventuali fattori escludenti.
4.2.2 -IMPIANTO DI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E RECUPERO IN LOC. LE SIBILLE (Comune di S.Casciano V.Pesa): Tale localizzazione è caratterizzata dalla presenza di fattori escludenti di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n.88 del 7 aprile 1998, ed in particolare quello indicato al punto 5.1., relativo ad "Aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile, ai sensi del DPR 236/88.
Infatti nella fascia di protezione indicata dal DPR 236/98 ( 200 metri) risultano presenti alcuni pozzi utilizzati per approvvigionamento idrico, probabilmente per l’approvvigionamento di acqua potabile da parte del confinante Comune di Impruneta.
Nella Carta dello Statuto del Territorio del PTC provinciale tali pozzi risultano censiti coi nn. 22/2, 22/16 e 22/17. Altri pozzi sono presenti ad una maggiore distanza, a valle dell’impianto.
4.2.3 - IPOTESI LOCALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO TERMICO IN LOC. LE SIBILLE (COMUNE DI SAN CASCIANO V.PESA).
Tale localizzazione ricade all'interno della fascia di protezione indicata dal DPR 236/98 ( 200 metri) dai pozzi utilizzati per approvvigionamento idrico, analogamente alla localizzazione di cui al precedente punto 4.2.2.
Sulla ipotizzata localizzazione di un impianto di termocombustione in località Le Sibille, occorre inoltre ricordare che a metà degli anni '80 , i Comuni del Chianti avevano già approvato un progetto di realizzazione di un inceneritore per smaltire i propri rifiuti (la scelta impiantistica fu poi modificata e venne realizzato il gassificatore di Testi).
Contestualmente al progetto di inceneritore venne commissionato, realizzato ed approvato dai Comuni, uno studio per la localizzazione dell'impianto che prendeva in esame comparato tra 4 diverse località.
Da questo studio risulta che Le Sibille (indicate nello studio come "Le Mandrie" - cioè la localizzazione dove c'era il vecchio inceneritore poi dismesso ) sarebbe stata la localizzazione peggiore tra le quattro prese in esame, secondo numerosi parametri.
5 – ASPETTI DA SPECIFICARE.
5.1 - A pag.19, punto 5.2.1, il Piano precisa che la frazione combustibile proviene sia dalla selezione del rifiuto indifferenziato che da "conferimento separato", ma non viene specificato la tipologia o la frazione di rifiuti di cui si prevede il "conferimento separato".
5.2 – A pag.19 è’ previsto inoltre che negli impianti di selezione dovrà essere recuperata - al lordo dell’eventuale perdita di umidità - una percentuale minima del 20% di materiale, finalizzata al riutilizzo o destinazione diversa dalla discarica
Nella "destinazione diversa da discarica" ci rientra anche termocombustione ? Se così non è questo dovrebbe specificato, analogamente alla esclusione di destinazione a discarica.
5.3 - A pag. 3 dell'allegato 2 viene indicato che l'evoluzione della composizione merceologica dei rifiuti, si basa su una produzione di RSU nel tempo stabilizzata sui valori del 1997 fino al 2005.
Si osserva che tale ipotesi non risulta conforme a quanto indicato in altre parti del Piano (si rimanda a in proposito al punto 2.1 delle presenti osservazioni).
Si osserva inoltre che nella "filosofia di calcolo" si indica erroneamente che per la raccolta differenziata viene tenuto conto di un "obiettivo guida" della RD pari al 40% per il 2005 ed al 45% per il 2007, mentre nel Piano tali percentuali per il 2005 e 2007 risultano essere un "obiettivo minimo".
Si osserva infine che le valutazioni oggetto dell'allegato 2, si riferiscono ad un arco temporale che va fino al 2005, mentre parrebbe logico stimare l'evoluzione fino all'anno di andata a regime del piano, cioè al 2007.
Associazione Verdi Ambiente e Società - Circolo Chianti fiorentino
Giugno 2001