Associazione Verdi Ambiente e Società

Circolo Chianti fiorentino

 

Osservazioni sul Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati - A.T.O n.6 - adottato con delibera Consiglio Provinciale n.25 del 28/2/2000.

 

INDICE:

1. ITER AMMINISTRATIVO – COMPETENZE DEI CONSIGLI COMUNALI E LA PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE DI PIANO.

2. - SUGLI OBIETTIVI DEL PIANO - PRODUZIONE e RIDUZIONE DEI RIFIUTI.

3. - RACCOLTA DIFFERENZIATA e TRATTAMENTO RIFIUTI.

4. - LOCALIZZAZIONE IMPIANTI.

5 – ALTRI ASPETTI DA VERIFICARE.

 

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  1. - ITER AMMINISTRATIVO – COMPETENZE DEI CONSIGLI COMUNALI

E LA PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE DI PIANO.

1.1 - La legge regionale indica il nella "trasparenza" un obiettivo qualificante dell’iter di approvazione dei Piani in materia di rifiuti.

Si è tenuta in data 18 gennaio, su convocazione della Provincia di Firenze, la "conferenza dei Comuni" sulla proposta di Piano Provinciale, al fine di acquisire in merito il parere dei Comuni medesimi.

Considerato che la gran parte dei Sindaci (o Assessori delegati), pare abbia partecipato alla Conferenza, senza che la questione sia stata sottoposta ai rispettivi Consigli Comunali e quindi senza ricevere da questi uno specifico mandato (a partecipare e per il parere da esprimere), appare necessario richiamare l’attenzione sul ruolo e le competenze delle assemblee elettive comunali hanno sulla materia.

La normativa regionale sui rifiuti stabilisce infatti che prima di adottare il Piano la Provincia debba "acquisire il parere dei Comuni"; e la titolarità ad esprimere il parere per conto del Comune, riteniamo debba essere sciolta tutta in favore dei Consigli comunale (non certo dei Sindaci o assessori), a cui per i sensi della legge 142/90 spetta il compito di "indirizzo" per l’azione di Sindaco e Giunta.

Infatti le competenze sia dei Consigli Comunali che di quello Provinciale discendono dalla stessa Legge 142/90: non pare pertanto possibile ammettere che la stessa materia sia di competenza del Consiglio nel caso della Provincia e del Sindaco nel caso del Comune.

Pertanto poiché il Piano Provinciale è stato adottato dal Consiglio Provinciale, si da per certo che la materia è di competenza consiliare, e quindi ne discende che analogamente la stessa è di competenza del consiglio comunale quando il Comune questo debba "esprimere pareri in merito a dette materie" (art.32 legge 142/90).

1.2 – Poiché la normativa regionale prevede debba essere svolta una ulteriore "conferenza dei Comuni" prima della approvazione definitiva del Piano da parte della Provincia, si richiede fin d’ora a titolo preventivo, che venga ristabilito il primario ruolo e compito dei Consigli Comunali a discutere ed esprimersi sulle proposte ed i contenuti del nuovo Piano Provinciale di gestione dei rifiuti.

L’intervento delle assemblee elettive comunali non dovrà peraltro essere confuso con la possibilità di presentare osservazioni da parte del Comune (che resta facoltativa), ma i Comuni, e per essi i consigli comunali, dovranno poter esprimersi sulla stesura finale di Piano, conoscendone quindi quali siano le osservazioni pervenute, le motivazioni di quelle non accolte e le modifiche al Piano conseguenti alle osservazioni ritenute meritevoli di accoglimento.

1.3. – Il Piano che non risulta definito in tutti gli aspetti, visto che viene esplicitamente rimandata ad una fase successiva la localizzazione degli impianti di termodistruzione.

Tale procedura non ha consentito a cittadini ed associazioni di presentare osservazioni specifiche sugli eventuali siti (salvo indiscrezioni su possibili siti che possono comparire sugli organi di informazione). Questa scelta non risulta coerente con quella "ricerca della partecipazione e consenso" (pag.4), che nel piano viene enunciata relativamente alle procedura di localizzazione degli impianti ed esame delle possibili alternative.

 

2. - SUGLI OBIETTIVI DEL PIANO - PRODUZIONE e RIDUZIONE DEI RIFIUTI:

 

2.1 - Viene assunto (pag.3) l’obiettivo di una riduzione dei rifiuti prodotti nel 2003 - rispetto alla quantità di rifiuti prodotta nel 1997- pari al 5%, ossia il minimo previsto dalla legge regionale (che prevede un livello di riduzione tra il 5 ed il 15%).

Tuttavia dalla tabella 16 (a pag.58) non pare leggibile una riduzione del 5% al marzo 2003, (confrontare dati 1997 e 2003)

Analogamente nella tabella n.14 "Andamento delle RD e del RSU dal 1997 al 2005" la stima dei quantitativi non risulta il raggiungimento del 5% di riduzione (dal 1997 al 2003).

2.2 - In proposito va osservato inoltre che nella voce "riduzione dei rifiuti prodotti" viene conteggiato anche il compostaggio individuale "autocompostaggio" ( pag.10 - punto 2.4, voce obiettivi di intervento, quarta linea).

Su questo aspetto, che discende anche dal Piano Regionale (che in questo non pare trovare riscontro nel Decreto Ronchi) sarebbe opportuna una attenta riflessione, poiché tal modo il compostaggio individuale rimane escluso dal conteggio per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Cosa che penalizzerebbe in modo particolari quei Comuni che si impegnassero in modo particolare per la riuscita del compostaggio individuale. La possibilità di vedersi penalizzati nel raggiungimento degli obiettivi minimi della RD, indurrà i Comuni a limitare il compostaggio familiare solo a sporadiche iniziative dimostrative, invece che a vedere in questo uno specifico obiettivo su cui puntare.

2.3 - Nella proposta di Piano viene ipotizzato un apporto di riduzione con l’autocompostaggio di circa il 3% dei rifiuti complessivi dell’ATO 6 (stimando 15000 composter distribuiti a 60.000 abitanti serviti).

Pare questa una sottovalutazione delle potenzialità dell’auto -compostaggio , se si considera che ad esempio già oggi in un piccolo Comune come Tavarnelle, sono interessate al compostaggio domestico il 15% delle famiglie (373 su 2370).

Per di più non si comprende perché si faccia solo riferimento alla distribuzione di "composter", quando analogo risultato si può avere a costo minore con composter autocostruiti o piazzole a ciò finalizzate, anche a livello familiare.

Peraltro se nel Piano (pag.10) si elenca la "valorizzazione dell’autocompostaggio", non se ne trova poi effetto nel contenuto del Piano. Inoltre considerato che l’obiettivo della riduzione del rifiuto previsto nel Piano è quella minima del 5%, laddove si conteggi anche l’apporto ipotizzato del 3% dell’autocompostaggio in realtà non si raggiungerebbe neppure il minimo del 5% di riduzione "effettiva".

 

3. - RACCOLTA DIFFERENZIATA e TRATTAMENTO RIFIUTI:

 

3.1 - Gli obiettivi di raccolta differenziata (tab.1 a pag.3) sono quelli minimi previsti dal decreto Ronchi (15%, 25%, 35% rispettivamente al marzo 1999, marzo 2001 e marzo 2003), con l’indicazione aggiuntiva anche di cosiddetti "valori guida" che però non paiono avere ulteriori conseguenze oltre alla pura elencazione (una sorta di buon auspicio).

Analoga considerazione può essere fatta per la indicazione (stessa tab.1), di livelli di RD relativi al 1995 (40% minimo e 45% come valore guida) che sembrano un "miraggio", visto che la necessità impiantistica viene dimensionata (tab.19, pag.62) sui livelli di produzione rifiuti ipotizzati al 2003 (e col 35% di raccolta differenziata).

3.2 - Viene indicato l’obiettivo di massimizzare il recupero della frazione organica.

L’obiettivo è condivisibile di per se, lascia perplessi quando nel Piano viene indicata (e motivata) una organizzazione dei servizi di raccolta differenziata definita come "priorità alla raccolta differenziata organico" (pag.7), rispetto a quella della frazione secca".

Una simile impostazione di "priorità" (quasi una contrapposizione) del tipo di organizzazione della RD (frazione organica rispetto – o contro - frazione secca) non pare congruente con l’impostazione ed il dettato del decreto Ronchi, che – agli artt. 4 comma 2 e art. 5 comma 2 - stabilisce invece:

3.3 - Il Piano provinciale denota una impostazione che punta decisamente alla termocombustione nella gestione dei rifiuti (o loro derivati), ed a questa scelta paiono finalizzati anche gli interventi di gestione della raccolta differenziata.

Infatti la proposta di Piano si preoccupa di sottolineare (pag.8) che "se nell’organizzazione dei servizi di raccolta differenziata venisse data priorità alla frazione secca si dovrebbe prevedere un decremento del potere calorifero, per il maggior recupero di carta e plastica".

Va letto in questo senso il fatto che mentre si parla di "massimizzare la termocombustione con recupero di energia" (punto 1.2 – pag.4) per la Raccolta Differenziata si fissano gli obiettivi che sono quelli minimi previsti già dal Decreto Ronchi, affiancati da "valori guida" che, benché si dica siano ritenuti prioritari, poi non paiono trovare "effetti" nella stesura del Piano e nel dimensionamento degli impianti.

3.4 - Analoga "massimizzazione della termocombustione" si ritrova laddove al punto 5.1 "Metodi e tecnologie di gestione più idonei" (pag.17) propone una impostazione che, una volta separata "a valle" la frazione organica, punta decisamente alla produzione di una frazione combustibile o di un RDF più o meno raffinato, dai rifiuti trattati in impianto.

La medesima impostazione è indicata al punto 8.1.1 – "impianti di smaltimento e recupero – principi ispiratori e proposta" (pag.54) dove si puntualizza che per i rifiuti inviati ad impianto di trattamento verrà effettuata una selezione meccanica della frazione organica e del ferro e produzione di sovvallo combustibile o di RDF: non viene quindi previsto il recupero di altra percentuale di frazione secca, che viene destinata alla combustione?

 

3.5 - Dopo le scelte impiantistiche di "alta tecnologia" che hanno caratterizzato la politica dei rifiuti negli anni passati, e che peraltro mostrano oggi tutte le loro carenze (impianti realizzati ma con continui problemi di funzionamento e/o efficienza), sarebbe necessario invertire le priorità della filosofia della gestione dei rifiuti, puntando, coerentemente col "Decreto Ronchi", al "maggior recupero possibile di materie prime e più alto risparmio di energia", ponendosi per questo l’obiettivo del 70% di Raccolta Differenziata e Riciclaggio, e la riduzione "effettiva" del 10% nella produzione dei rifiuti.

Tali obiettivo non sono solo "politico", ma concretamente raggiungibili, secondo lo studio realizzato da Nuova Ecologia Toscana, per incarico della Regione Toscana e Provincia di Firenze e pubblicato in "La preselezione dei Rifiuti Solidi Urbani e assimilati - Limitazione e recupero dei rifiuti" (presentata al Convegno su "materie secondarie: normative ricerche ed esperienze", svoltosi a Firenze il 3/12/1988), in cui si evidenzia che:

  1. i sistemi di raccolta differenziata consentono di ottenere elevati risparmi oltre che di materie prime anche sui consumi energetici, conseguibili dall’utilizzo in produzione di materie prime secondarie.

b) L’introduzione della Raccolta Differenziata integrata consente di ottenere, in termini di recupero di materiali e di recuperi energetici, rendimenti nettamente superiori a quelli conseguiti con altri sistemi di smaltimento (ovviamente i risparmi sono considerati al netto dei consumi associati alla gestione degli impianti).

Infine se il recupero di materie prime è la forma più efficiente di recupero di energia (sotto forma di risparmio di energia, vedi ricerca Nuova Ecologia Toscana), nel nuovo Piano Provinciale non dovrebbe essere prevista la realizzazione di nuovi impianti di termodistruzione (termovalorizzatori, inceneritori, gassificatori, ecc…), limitando gli inceneritori al potenziale attuale e facendo funzionare quegli esistenti fino al loro esaurimento, ponendosi in prospettiva quindi l’obiettivo di giungere ad una opzione - zero, di fuoriuscita dal trattamento termico dei rifiuti.

3.6 - Nella pratica poi questa scelta si dimostra essere concretamente percorribile, come dimostra l’esperienza dei 26 Comuni dell’Alta Provincia di Padova, riuniti nel "Consorzio Padova 1", con un bacino di circa 200.000 abitanti, ha dimostrato come con una riorganizzazione del servizio di raccolta sia possibile giungere a livelli elevati di raccolta differenziata, con una media del 59% di materiali recuperati dai rifiuti, e con punte che in alcuni Comuni raggiungono il 70-80%.

Qui i Comuni hanno scelto di dar via ad una raccolta "secco/umido" molto spinta, ed i risultati ci sono stati.

Una simile impostazione del sistema di gestione dei rifiuti ha inoltre evidenziato vantaggi non solo ambientali, ma anche di tipo economico (riferiti al costo complessivo di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti); senza contare la positiva ricaduta che si avrebbe sotto l’aspetto occupazionale.

Valga in proposito richiamare il fatto che secondo una stima fatta dal Worldwatch Institute (1995) risulta che per un milione di tonnellate di RSU si creano

 

4. - LOCALIZZAZIONE IMPIANTI.

 

4.1 - Al punto 1.5) Riferimenti temporali, ultimo comma (pag.5), si afferma che "non si ritiene che la semplice individuazione di nuove localizzazioni debba di per se stessa comportare la necessità di una verifica del piano, ove l’impianto previsto mantenga le caratteristiche previste dal piano e sulla nuova localizzazione venga acquisita pronuncia positiva di compatibilità ambientale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme statali e regionali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale".

Tale assunto risulta contrastare con il contenuto della Legge Regionale n. 25/98, che all’art.11 punto q) indica espressamente la localizzazione degli impianti quale elemento di contenuto del Piano Provinciale.

Per tale motivo qualsiasi variazione di tali localizzazioni comporta la necessaria modifica del Piano secondo le procedure dell’art12 della medesima L.R. 25/98.

Peraltro tale iter si rende necessario per poter rispondere ad uno degli obiettivi qualificanti della normativa regionale, ed indicato anche nel Piano provinciale (punto 3.1), cioè quello della "partecipazione", che invece con l’ipotesi di iter semplificato indicata al punto 1.5 del Piano provinciale sarebbe esclusa.

 

4.2 - LOCALIZZAZIONI IMPIANTI AREA CHIANTI FIORENTINO:

4.2.1 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO IN LOC. TESTI (Comune di Greve in Chianti)

Tale localizzazione risulta caratterizzata dalla presenza di fattori escludenti di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n.88 del 7 aprile 1998, ed in particolare quello indicato al punto 5.2.2, "area con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 200 metri fra il perimetro del centro abitati ed il perimetro dell’impianto."

La perimetrazione del centro abitato della fraziione di Passo dei Pecorai riportata nella Carta dello Statuto del Territorio del PTC provinciale (art. 4 NCS), evidenzia infatti che l’area interessata all’impianto non solo non consente di rispettare la prevista fascia di rispetto di 200 m, ma addirittura ricade all’interno del perimetro del centro abitato della frazione.

Ne può essere richiamato il fatto che si tratterebbe di ampliamento di un impianto di termodistruzione esistente (come ipotizzato nel piano), in quanto eventuali fattori preferenziali possono essere valutati solo in subordine alla accertata esclusione di eventuali fattori escludenti.

4.2.2 - IMPIANTO DI STOCCAGGIO, TRATTAMENTO E RECUPERO IN LOC. LE SIBILLE (Comune di S.Casciano V.Pesa): Tale localizzazione è caratterizzata dalla presenza di fattori escludenti di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n.88 del 7 aprile 1998, ed in particolare quello indicato al punto 5.1., relativo ad "Aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile, ai sensi del DPR 236/88.

Infatti nella fascia di protezione indicata dal DPR 236/98 ( 200 metri) risultano presenti alcuni pozzi utilizzati per approvvigionamento idrico, probabilmente per l’approvvigionamento di acqua potabile da parte del confinante Comune di Impruneta.

Nella Carta dello Statuto del Territorio del PTC provinciale tali pozzi risultano censiti coi nn. 22/2, 22/16 e 22/17. Altri pozzi sono presenti ad una maggiore distanza, a valle dell’impianto.

 

5ALTRI ASPETTI DA VERIFICARE.

5.1 - A pag.19 il Piano precisa che la frazione combustibile proviene sia dalla selezione del rifiuto indifferenziato che da "conferimento separato", ma non viene specificato la tipologia o la frazione di rifiuti di cui si prevede il "conferimento separato".

5.2 – A pag.19 è’ previsto inoltre che negli impianti di selezione dovrà essere recuperata - al lordo dell’eventuale perdita di umidità - una percentuale minima del 20% di materiale, finalizzata al riutilizzo o destinazione diversa dalla discarica

Nel "20% di materiale" è compreso solo il ferro e l’organico? Nella "destinazione diversa da discarica" ci rientra anche termocombustione ? Se così non è questo dovrebbe specificato, analogamente alla esclusione di discarica.

5.3 – Non risulta comprensibile come sia stata determinata la quantità di 205.000 t/anno per il dimensionamento complessivo degli impianti di termodistruzione, come indicato alla tabella 19, pag.62.

5.4 – Se al punto 3.2.2 (pag. 15) è riportato che "il polo termico di Testi, compreso l’utilizzo diretto di CRD nel cementificio, potrebbe assorbire oltre 20.000 t. di RDF e CDR", non risulta comprensibile come al punto 10.1.1 (pag.93) la sola linea di alimentazione di CDR al forno del cementificio venga indicata con una potenzialità di 15.000 t/anno di CDR.

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