Commissione Europea





RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI

Rispetto al passato molti progressi sono stati fatti per quanto concerne il riconoscimento dei diplomi. La questione fondamentale riguarda il riconoscimento nel proprio paese di origine del diploma ottenuto in un altro Stato membro onde evitare di dovere rifare in tutto o in parte la formazione nel proprio paese per accedere al mondo del lavoro. Oggi molti ostacoli sono stati rimossi.



RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

Con questo riconoscimento, un diploma rilasciato in uno Stato membro si considera equivalente, totalmente o parzialmente, a quelli rilasciati in un altro Stato membro al fine di consentire al titolare di proseguire tutta o parte della formazione fuori dal suo paese senza venire penalizzato.

Il riconoscimento accademico e' spesso difficile da mettere in pratica tenuto conto della diversita' dei corsi di studio e dei diplomi. Tuttavia gli studenti che beneficiano del programma Erasmus (vedi oltre) hanno diritto di vedere riconosciuto senza alcuna riserva, sia per gli esami che per altre valutazioni, da parte dell'Universita' del paese di origine, il periodo di studi compiuti all'estero anche se il programma di studi e' diverso. Nel contesto di Erasmus, numerose unversita' utilizzano un sistema europeo di attribuzione e di trasferimento di "crediti" ("ECTS"). Questo programma ha lo scopo di facilitare il processo di riconoscimento accademico fra istituti partecipanti, grazie a una maggiore trasparenza dei programmi di studio e all'utilizzazione di un sistema di "pagelle".

Per ulteriori informazioni complementari al riguardo, sara' bene rivolgersi ad uno dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (NARIC). Questi centri nazionali esistono in tutti gli Stati membri, ed hanno stabilito tra loro una stretta collaborazione ed un efficente scambio di informazioni nell'interesse dello studente mobile.

Tali centri hanno lo scopo di fornire informazioni e consigli sulle questioni concernenti il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio effettuati in altri Stati.



RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

Consiste nel riconoscere un diploma rilasciato in uno Stato membro per consentire al suo titolare di esercitare la sua professione in un altro Stato membro quando questa sia regolamentata. Il principio fondamentale e' che qualsiasi cittadino europeo pienamente qualificato ad esercitare una professione nel proprio paese di origine, e' abilitato ad esercitare la stessa professione anche nello Stato di accoglienza.

La Comunita' europea ha adottato una serie di misure che consentono ormai a ogni cittadino dell'Unione europea di far valere il proprio diploma a fini professionali in ogni Stato membro. I diplomi soggetti a riconoscimento sono numerosi. Si tratta di tutti i diplomi che abilitano a professioni regolamentate, per le quali cioe' esiste un ostacolo giuridico alla mobilita'. Queste professioni sono quelle alle quali non si puo' accedere senza essere titolari di un diploma, di un titolo di studio, di un certificato o di una qualifica particolare.



LE FORMALITA' DA ESPLETARE

A livello comunitario esistono regole e procedure per favorire il riconoscimento dei diplomi. E' stato previsto un sistema generale di riconoscimento delle qualifiche che abilitano alla maggior parte delle professioni regolamentate. Tra queste le professioni di insegnante, avvocato, ingegnere, psicologo, ecc.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata presso le autorita' competenti dello Stato membro di accoglienza. In caso di risposta positiva si potra' cominciare subito ad esercitare la professione. In certi casi il raffronto tra la domanda e il livello di formazione previsto nel paese di accoglienza per quel dato tipo di professione potra' far emergere differenze in termini di durata o contenuto della formazione. Lo Stato ospite potra' allora chiedere un esperienza professionale che completi la formazione, un tirocinio di adeguamento o il superamento di un test attitudinale.

Ogni Stato membro dispone di un servizio di assistenza per fornire informazioni utili sulle professioni e sulle procedure per il riconoscimento dei diplomi in quel paese. In alcuni Stati, tale servizio di assistenza e' fornito dagli stessi centri di informazione sul riconoscimento accademico.

Per sette professioni (medici generici e specialisti, infermieri, dentisti, ostetriche, veterinari, farmacisti e architetti) e' ormai operante un meccanismo di riconoscimento automatico dei diplomi e delle qualifiche. Esso e' accompagnato, salvo per gli architetti, da un coordinamento minimo delle formazioni per cui chi esercita una di queste professioni puo' beneficiare di un riconoscimento automatico negli altri paesi dell'Unione europea. Se la professione che si intende svolgere non e' regolamentata nello Stato di accoglienza non e' necessario alcun riconoscimento del vostro diploma. Non possono essere frapposti ostacoli giuridici alla formazione o alle qualifiche. Per saperne di piu' e conoscere l'elenco dei servizi di assistenza che, nei vari paesi, si occupano di riconoscimento di diplomi si puo' consultare la scheda "Riconoscimento dei diplomi".



"Studiare, formarsi e fare ricerca in un altro paese dell Unione europea." Redatta dalla Commissione europea, Direzione generale XV: Mercato interno e servizi finanziari

Le schede si possono richiedere al numero verde 1678-76 166

o al http://citizens.eu.int
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