Con sentenza n. 9904 del 20 novembre 1996 (ud. 27 settembre 1996 - in proced. Comensoli), la IV sez. penale della Corte di Cassazione ha stabilito che "il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua resistenza, anche a rifiutare il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall'obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso di detta cintura. (nella specie, relativa ad omicidio colposo in danno di persona trasportata, l'imputato si era doluto del mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima a causa dell'omesso uso da parte di questa della cintura di sicurezza).
In pratica, in caso di omicidio (ma anche di lesioni) a danno del passeggero,
causato dal comportamento del conducente del veicolo, questi non può tentare
di far valere il "concorso di colpa" dello stesso passeggero
che non aveva indossato la cintura. è obbligo del passeggero indossare
la cintura, e la responsabilità della violazione del codice della strada
(articolo 172) è sua se maggiorenne e del conducente
se il passeggero è minorenne. Ma, in caso di incidente con lesioni causato
dal conducente, questi è interamente responsabile dal punto di vista penale.
Dal punto di vista del risarcimento, alcune sentenze della Cassazione civile
stabiliscono inoltre che vi può essere "concorso di colpa" del
danneggiato (con conseguente diminuzione del risarcimento) non cinturato,
in particolare per quanto riguarda l'aggravamento delle lesioni. Ma è a
carico di chi vuol far valere il "concorso di colpa" dimostrare
sia il fatto che il danneggiato non usava la cintura sia l'aggravamento
di danno in tal modo determinatosi.
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di coloro che
viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile superiore a 3,5 t e su
quelli che dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri
in piedi;
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, classificati nell'art.
47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'art. 72,
comma 2, hanno l'obbligo di utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale
nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario
in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti
che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio
pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante
il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'art.
122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla
unità sanitaria locale o dalle competenti autorità sanitarie di altro
stato membro delle comunità europee, affette da patologie particolari
che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle cinture di
sicurezza. tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve
recare il simbolo previsto nell'art. 5 della direttiva n. 91/671/CEE e
deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'art.
12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata
dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti
all'uso delle cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema non sia disponibile, purchè siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite dal ministero dei trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10, ancorchè installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI
N.B. Tutte le sanzioni, per il 1997, devono essere aumentate del 17,5 %
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