Art. 1� Indicazione delle fonti
Sono fonti del diritto:
Art. 2 Leggi
La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono
disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Costit. 70 e seguenti, 87 e seguenti).
Art. 3 Regolamenti
Il potere regolamentare del Governo � disciplinato da leggi di carattere costituzionale.
Il potere regolamentare di altre autorit� � esercitato nei limiti delle rispettive
competenze, in conformit� delle leggi particolari.
Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'Art. 3 non possono nemmeno dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Art. 5 Norme corporative (abrogato)
Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i
contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle
controversie collettive.
Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (abrogato)
La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile
(2063 - 2081) e in leggi particolari.
Art. 7 Limiti della disciplina corporativa (abrogato)
Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei
regolamenti.
Art. 8 Usi
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in
quanto sono da essi richiamati.
(2� comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle
leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.
Art. 9 Raccolte di usi
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ci� autorizzati
si presumono esistenti fino a prova contraria.
Art. 10 Inizio dell'obbligatoriet� delle leggi e dei regolamenti
Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello
della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
(2� comma abrogato) Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a
quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Costit. 25).
(2� comma abrogato) I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro
efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purch� non preceda quella della
stipulazione.
Art. 12 Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si pu� ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese
dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione
del legislatore.
Se una controversia non pu� essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora
dubbio, si decide secondo i princ�pi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative (abrogato)
Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a
quelli da esse contemplati.
Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si
applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Costit. 25; Cod. Pen. 2).
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del
legislatore, o per incompatibilit� tra le nuove disposizioni e le precedenti o perch� la
nuova legge regola l'intera materia gi� regolata dalla legge anteriore.
Art. 16 Trattamento dello straniero
Lo straniero � ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione
di reciprocit� e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (2505).
Nota: Gli artt. da 17 a 31 del presente Capo sono stati abrogati dall'Art. 73, L. 31
maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal
2 settembre 1995.
Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacit� delle persone e dei rapporti
di famiglia (abrogato)
Lo stato e la capacit� delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge
dello Stato al quale esse appartengono.
Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace
secondo la sua legge nazionale, � considerato capace se per tale atto secondo la legge
italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di
successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizioni di immobili
situati all'estero.
Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi (abrogato)
I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge
nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, da0lla
legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi (abrogato)
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al
tempo della celebrazione del matrimonio.
Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve
le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.
Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli (abrogato)
I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da
quella della madre se soltanto la maternit� � accertata o se soltanto la madre ha �
legittimato il figlio.
I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al
tempo dell'adozione.
Art. 21 Legge regolatrice della tutela (abrogato)
La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge
nazionale dell'incapace.
Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della propriet� e degli altri diritti sulle
cose (abrogato)
Il possesso, la propriet� e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati
dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.
Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morte (abrogato)
Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello
Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredita si
tratta.
Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni (abrogato)
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.
Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni (abrogato)
Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei
contraenti, se � comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto � stato
conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volont� delle parti.
Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e avvenuto il
fatto dal quale esse derivano.
Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti (abrogato)
La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volont� � regolata dalla legge del
luogo nel quale l'atto � compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero
dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se � comune.
Le forme di pubblicit� degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei
diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.
Art. 27 Legge regolatrice del processo (abrogato)
La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il
processo si svolge.
Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia (abrogato)
Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si
trovano nel territorio dello Stato.
Art. 29 Apolidi (abrogato)
Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i
� casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge
nazionale.
Art. 30 Rinvio ad altra legge (abrogato)
Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si
applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fattoad
altra legge.
Art. 31 Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume (abrogato)
Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti
di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le
private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando
siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 1 Oggetto della legge
La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per
l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli
atti stranieri.
Art. 2 Convenzioni internazionali
Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore per l'Italia.
Nell'interpretazione di tali convenzioni si terr� conto del loro carattere internazionale
e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.
Art. 3 Ambito della giurisdizione
La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto � domiciliato o residente in
Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'Art.
77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui � prevista dalla legge.
La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del
Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27
settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive
modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorch� il convenuto non sia domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel
campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione
sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.
Art. 4 Accettazione e deroga della giurisdizione
Quando non vi sia giurisdizione in base all'Art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti
l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero
il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo
atto difensivo.
La giurisdizione italiana pu� essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice
straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto e la causa verte su
diritti disponibili.
La deroga � inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o
comunque non possono conoscere della causa.
Art. 5 Azioni reali relative ad immobili siti all'estero
La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni
immobili situati all'estero.
Art. 6 Questioni preliminari
Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella
giurisdizione italiana e la cui soluzione � necessaria per decidere sulla domanda
proposta.
Art. 7 Pendenza di un processo straniero
Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di
domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il
giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per
l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria
giurisdizione o se il provvedimento straniero non � riconosciuto nell'ordinamento
italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte
interessata.
La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello
Stato in cui il processo si svolge.
Nel caso di pregiudizialit� di una causa straniera, il giudice italiano pu� sospendere
il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per
l'ordinamento italiano.
Art. 8 Momento determinante della giurisdizione
Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'Art. 5 Cod. Proc. Civ.
Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono
nel corso del processo.
Art. 9 Giurisdizione volontaria
In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi
specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui � prevista la
competenza per territorio di un giudice italiano quando il provvedimento richiesto
concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda
situazioni o rapporti ai quali � applicabile la legge italiana.
Art. 10 Materia cautelare
In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve
essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.
Art. 11 Rilevabilit� del difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione pu� essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo,
soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la
giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e
grado del processo, se il convenuto e contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'Art. 5,
ovvero se la giurisdizione italiana � esclusa per effetto di una norma internazionale.
Art. 12 Legge regolatrice del processo
Il processo civile che si svolge in Italia � regolato dalla legge italiana.
Art. 13 Rinvio
Quando negli articoli successivi � richiamata la legge straniera, si tiene conto del
rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:
L'applicazione del comma 1 � tuttavia esclusa:
Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso
conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.
Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale
si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.
Art. 14 Conoscenza della legge straniera applicabile
L'accertamento della legge straniera e compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi
pu� avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di
informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; pu� altres�
interpellare esperti o istituzioni specializzate.
Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con
l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento
eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge
italiana.
Art. 15 Interpretazione e applicazione della legge straniera
La legge straniera � applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di
applicazione nel tempo.
Art. 16 Ordine pubblico
La legge straniera non � applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.
In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento
eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge
italiana.
Art. 17 Norme di applicazione necessaria
E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in
considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il
richiamo alla legge straniera.
Art. 18 Ordinamenti plurilegislativi
Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge
coesistono pi� sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si
determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.
Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il
quale il caso di specie presenta il collegamento pi� stretto.
Art. 19 Apolidi, rifugiati e persone con pi� cittadinanze
Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una
persona, se questa � apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio, o
in mancanza, la legge dello Stato di residenza.
Se la persona ha pi� cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di
appartenenza con il quale essa ha il collegamento pi� stretto. Se tra le cittadinanze vi
� quella italiana, questa prevale.
Art. 20 Capacit� giuridica delle persone fisiche
La capacit� giuridica delle persone fisiche � regolata dalla loro legge nazionale. Le
condizioni speciali di capacit�, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono
disciplinate dalla stessa legge.
Art. 21 Commorienza
Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di
esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del
rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.
Art. 22 Scomparsa, assenza e morte presunta
I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una
persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
Art. 23 Capacit� di agire delle persone fisiche
La capacit� di agire delle persone fisiche � regolata dalla loro legge nazionale.
Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di
capacit� di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.
In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona
considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto � concluso pu� invocare
l'incapacit� derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al
momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacit� o l'ha
ignorata per sua colpa.
In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato
in cui l'atto � compiuto pu� invocare l'incapacit� derivante dalla propria legge
nazionale soltanto se ci� non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno
fatto affidamento sulla capacit� dell'autore dell'atto.0 Le limitazioni di cui ai commi 2
e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa
di morte, ne agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso
da quello in cui l'atto � compiuto.
Art. 24 Diritti della personalit�
L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalit� sono regolati dalla legge
nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono
regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge
applicabile alla responsabilit� per fatti illeciti.
Art. 25 Societ� ed altri enti
Le societ�, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche
se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui
territorio � stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la
legge italiana se la sede dell'amministrazione � situata in Italia, ovvero se in Italia
si trova l'oggetto principale di tali enti.
In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.
Art. 26 Promessa di matrimonio
La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge
nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.
Art. 27 Condizioni per contrarre matrimonio
La capacit� matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate
dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato
libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o
riconosciuto in Italia.
Art. 28 Forma del matrimonio
Il matrimonio � valido, quanto alla forma, se � considerato tale dalla legge del luogo
di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della
celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Art. 29 Rapporti personali tra coniugi
I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.
I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o pi� cittadinanze comuni
sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale � prevalentemente
localizzata.
Art. 30 Rapporti patrimoniali tra coniugi
I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti
personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti
patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi � cittadino
o nel quale almeno uno di essi risiede.
L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile � valido se � considerato tale dalla legge
scelta o da quella del luogo in cui l'accordo � stato stipulato.
Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera �
opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per
loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilit� � limitata
ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicit� prescritte dalla legge dello
Stato in cui i beni si trovano.
Art. 31 Separazione personale e scioglimento del matrimonio
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge
nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del
matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale
risulta prevalentemente localizzata.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti
dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.
Art. 32 Giurisdizione in materia di nullit�, annullamento, separazione personale e
scioglimento del matrimonio
In materia di nullit� e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di
scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi
previsti dall'Art. 3, anche quando uno dei coniugi � cittadino italiano o il matrimonio e
stato celebrato in Italia.
Art. 33 Filiazione
Lo stato di figlio � determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della
nascita.
E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e
cittadino al momento della nascita del figlio.
La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti
dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio
legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non pu� essere
contestato che alla stregua di tale legge.
Art. 34 Legittimazione
La legittimazione per susseguente matrimonio � regolata dalla legge nazionale del figlio
nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo
momento.
Negli altri casi, la legittimazione � regolata dalla legge dello Stato di cui e
cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene
legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore
legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.
Art. 35 Riconoscimento di figlio naturale
Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge
nazionale del figlio al momento della nascita o, se pi� favorevole, dalla legge nazionale
del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.
La capacit� del genitore di fare il riconoscimento � regolata dalla sua legge nazionale.
La forma del riconoscimento � regolata dalla legge dello Stato in cui esso e fatto o da
quella che ne disciplina la sostanza.
Art. 36 Rapporti tra genitori e figli
I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potest� dei
genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.
Art. 37 Giurisdizione in materia di filiazione
In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione
italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente da gli artt. 3 e 9, anche
quando uno dei genitori o il figlio � cittadino italiano o risiede in Italia.
Art. 38 Adozione
I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto
nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello
Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel
quale la loro vita matrimoniale � prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione.
Tuttavia si applica il diritto italiano quando � richiesta al giudice italiano l'adozione
di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.
E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per
la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.
Art. 39 Rapporti fra adottato e famiglia adottiva
I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i
parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se
comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi
residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale �
prevalentemente localizzata.
Art. 40 Giurisdizione in materia di adozione
I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorch�:
In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'Art. 3, ogni qualvolta l'adozione si � costituita in base al diritto italiano.
Art. 41 Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi
degli artt. 64, 65 e 66.
Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
Art. 42 Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori
La protezione dei minori � in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre
1961, sulla competenza delle autorit� e sulla legge applicabile in materia di protezione
dei minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 742.
Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori
soltanto dalla loro legge nazionale, nonch� alle persone la cui residenza abituale non si
trova in uno degli Stati contraenti.
Art. 43 Protezione dei maggiori d'et�
I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di et�,
nonch� i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale
dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni
dell'incapace, il giudice italiano pu� adottare le misure previste dalla legge italiana.
Art. 44 Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'et�
La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di
et� sussiste, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, anche quando esse si rendono
necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace
che si trovino in Italia.
Quando in base all'Art. 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un
provvedimento straniero in materia di capacit� di uno straniero, la giurisdizione
italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente
necessari.
Art. 45 Obbligazioni alimentari nella famiglia
Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione
dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa
esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 745.
Art. 46 Successione per causa di morte
La successione per causa di morte � regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui
eredit� si tratta, al momento della morte.
Il soggetto della cui eredit� si tratta pu� sottoporre, con dichiarazione espressa in
forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta
non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva pi� in tale Stato.
Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti
che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della
morte della persona della cui successione si tratta.
La divisione ereditaria � regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i
condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della
successione o del luogo ove si trovano uno o pi� beni ereditari.
Art. 47 Capacit� di testare
La capacit� di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo � regolata dalla
legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.
Art. 48 Forma del testamento
Il testamento � valido, quanto alla forma, se � considerato tale dalla legge dello Stato
nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al
momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva
il domicilio o la residenza.
Art. 49 Successione dello Stato
Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce
la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato
italiano.
Art. 50 Giurisdizione in materia successoria
In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
Art. 51 Possesso e diritti reali
Il possesso, la propriet� e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono
regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei
casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un
contratto.
Art. 52 Diritti reali su beni in transito
I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.
Art. 53 Usucapione di beni mobili
L'usucapione di beni mobili e regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al
compimento del termine prescritto.
Art. 54 Diritti su beni immateriali
I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.
Art. 55 Pubblicit� degli atti relativi ai diritti reali
La pubblicit� degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali
� regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.
Art. 56 Donazioni
Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
Il donante pu�, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la
donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
La donazione � valida, quanto alla forma, se � considerata tale dalla legge che ne
regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto � compiuto.
Art. 57 Obbligazioni contrattuali
Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19
giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la
L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in
quanto applicabili.
Art. 58 Promessa unilaterale
La promessa unilaterale � regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.
Art. 59 Titoli di credito
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni
contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in
materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130,
convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946, c del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge
in materia di assegni bancari, di cui al R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla
L. 4 gennaio 1934, n.61.
Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli
Stati contraenti o allorch� esse designino la legge di uno Stato non contraente.
Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato il cui titolo � stato
emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge
dello Stato in cui ciascuna � stata assunta.
Art. 60 Rappresentanza volontaria
La rappresentanza volontaria � regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante
ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede
sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge
dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso
concreto.
L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza � valido, quanto alla forma, se
considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in
cui e posto in essere.
Art. 61 Obbligazioni nascenti dalla legge
La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le
altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti
alla legge dello Stato in cui si � verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.
Art. 62 Responsabilit� per fatto illecito
La responsabilit� per fatto illecito � regolata dalla legge dello Stato in cui si �
verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato pu� chiedere l'applicazione della legge
dello Stato in cui si � verificato il fatto che ha causato il danno.
Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso
residenti, si applica la legge di tale Stato.
Art. 63 Responsabilit� extracontrattuale per danno da prodotto
La responsabilit� per danno da prodotto � regolata, a scelta del danneggiato, dalla
legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure
da quella dello Stato in cui il prodotto � stato acquistato, a meno che il produttore
provi che il prodotto vi � stato immesso in commercio senza il suo consenso.
Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere
La sentenza straniera � riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad
alcun procedimento quando:
Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri
Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacit� delle persone
nonch� all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalit� quando essi
sono stati pronunciati dalle autorit� dello Stato la cui legge � richiamata dalle norme
della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se
pronunciati da autorit� di altro Stato, purch� non siano contrari all'ordine pubblico e
siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.
Art. 66 Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia
necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di
cui all'Art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati dalle autorit� dello
Stato la cui legge � richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono
effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorch� emanati da autorit� di altro Stato,
ovvero sono pronunciati da un'autorit� che sia competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.
Art. 67 Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria
e contestazione del riconoscimento
In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza
straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia
necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse pu� chiedere alla
Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente
al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per
l'attuazione e l'esecuzione forzata.
Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con
efficacia limitata al giudizio.
Art. 68 Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero
Le norme di cui all'Art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione
forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza
esecutiva.
Art. 69 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni,
accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella
Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d'Appello del luogo in cui si deve
procedere a tali atti.
Se l'assunzione dei mezzi di prova � chiesta dalla parte interessata, l'istanza �
proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della
sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione �
domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.
La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli
atti al giudice competente.
Pu� disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non
previsti dall'ordinamento italiano semprech� essi non contrastino con i princ�pi
dell'ordinamento stesso.
L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia
si osservano le forme espressamente richieste dal l'autorit� giudiziaria straniera in
quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.
Art. 70 Esecuzione richiesta in via diplomatica
Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione � fatta in via
diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova
l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice
procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.
Art. 71 Notificazione di atti di autorit� straniere
La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorit� straniere o di altri atti
provenienti da uno Stato estero � autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale
nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.
La notificazione richiesta in via diplomatica � eseguita, a cura del pubblico ministero,
da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.
La notificazione avviene secondo le modalit� previste dalla legge italiana. Tuttavia si
osservano le modalit� richieste dall'autorit� straniera in quanto compatibili con i
princ�pi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto pu� essere consegnato, da chi
procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.
Art. 72 Disposizioni transitorie
La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in
vigore, fatta salva l'applicabilit� alle situazioni esaurite prima di tale data delle
previgenti norme di diritto internazionale privato.
I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano
la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.
Art. 73
Abrogazione di norme incompatibili
Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale
premesse al Codice Civile, nonch� gli artt. 2505 e 2509 Cod. Civ. e gli artt. 2, 3, 4 e
37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 Cod. Proc. Civ.
Art. 74
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.