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Produttori, importatori e distributori di medicinali appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO devono trasmettere al Ministero della sanità i dati delle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute al pubblico di ogni singola specialità medicinale; le confezioni di tali medicinali devono recare un contrassegno sull'involucro e sul foglietto illustrativo; chi fornisce illecitamente, anche a titolo gratuito, ad atleti professionisti, dilettanti o amatoriali medicinali vietati ovvero ne favorisce l'utilizzo, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni. approvato dalla XII Commissione del Senato in sede referente, passa all'esame dell'Aula. |
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