VALORI DEL DIPLOMA ISEF E DELLE LAUREE TRIENNALI E QUADRIENNALI

Alberto Capilupi

Nel 1997 il Governo riceve la delega di emanare decreti finalizzati a trasformare gli ISEF (comma 115 della legge 15 maggio 1997, n. 127). Vengono istituiti i corsi di laurea e le facoltà di Scienze Motorie. In quegli anni vigeva ancora il vecchio ordinamento universitario: le lauree, quindi, erano come minimo di 4 anni: non esistevano le lauree triennali. Agli studenti ISEF e ai diplomati ISEF si dà la possibilità di conseguire la laurea quadriennale in Scienze Motorie (MA SENZA SANATORIA), come viene precisato nel DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. 178.

Con la riforma di tutto il sistema universitario, basato su lauree triennali e lauree specialistiche (3 + 2), cambiano i titoli accademici: nel 2000 il Ministro dell’Università emana un decreto in cui determina il numero e la denominazione delle classi delle lauree triennali universitarie: la classe 33 è quella che si riferisce alla “laurea in Scienze della attività motorie e sportive”, denominazione che i singoli atenei possono anche cambiare a loro piacimento, pur dovendo mantenere fisso il riferimento al numero della classe (33), a scanso di equivoci.

La successiva legge 18 giugno 2002, n.136 (Equiparazione tra il Diploma in Educazione Fisica e la Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive) non attribuisce lo stesso valore accademico (equipollenza) al diploma ISEF e alla laurea classe 33, ma equipara per i concorsi il valore del diploma ISEF e dalla laurea classe 33: in altri termini, se il diplomato ISEF vuole la laurea si deve iscrivere all'Università, altrimenti non può dire nè scrivere di essere laureato (sarebbe un abuso di titolo).

 

Non esiste alcuna legge che metta sullo stesso piano (né come equipollenza né come equiparazione) la laurea quadriennale in Scienze Motorie rispetto alla laurea triennale e al diploma ISEF.

 

BIBLIOGRAFIA GIURIDICA

 

 

Legge 15 maggio 1997, n. 127

"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - Supplemento ordinario

Art. 17.
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari caratterizzanti;

b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di programmazione universitaria;

c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonchè per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;

d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;

e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;

h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonchè per l'uso di strutture e attrezzature.

 

_____________________________________________________

DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. 178

TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA E ISTITUZIONE DI FACOLTA' E DI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA IN SCIENZE MOTORIE, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell' 8.6.1998

Art. 1
(Finalità e definizioni)

  1. Il presente decreto legislativo disciplina la trasformazione degli ISEF e l'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie ai sensi dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 2
(Istituzione del corso di laurea in scienze motorie)

  1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo delle scienze motorie si svolgono nelle università.
  2. Il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:
    a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;
    b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;
    c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;
    d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive.
  3.  
  4. Il corso di laurea ha durata quadriennale. …

 

Art. 8
(Norme finali e transitorie)

  1. Gli ISEF provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal precedente ordinamento per gli studenti iscritti al primo anno nell'anno accademico 1998-99. Dall'anno accademico 1999-2000 non sono consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.
  2. Con il completamento dei corsi …
  3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.
  4. I regolamenti di ateneo di cui al comma 3 dell'articolo 2 disciplinano le modalità di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento anche ai fini del conseguimento della laurea da parte degli iscritti agli attuali corsi di diploma e dei diplomati presso gli ISEF, previa valutazione degli studi svolti.
  5. L'accesso ai corsi di laurea degli studenti iscritti agli ISEF e dei diplomati è programmato dagli atenei in relazione alla capacità delle strutture delle nuove istituzioni.

(NUOVO ORDINAMENTO UNIVERSITARIO)

MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca …)

d.m. recante
Determinazione delle classi delle lauree universitarie

 

  • Firmato dal Ministro il 4 agosto 2000, registrato dalla Corte dei Conti il 18 settembre 2000 (reg. 1, foglio157), pubblicato in S.O. n.170 G.U. del 19/10/2000 n.245

testo
numerazione e denominazione delle classi delle lauree

 

Numerazione e denominazione

delle classi delle lauree

N° classe Denominazione Allegato

33 Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive 33

 

LEGGE 18 giugno 2002, n.136 (in GU 8 luglio 2002, n. 158)

EQUIPARAZIONE TRA IL DIPLOMA IN EDUCAZIONE FISICA E LA LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Art. 1.

1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali.

 

2. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia, può definire l'accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito il titolo previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonché ai master universitari di primo livello.

________________________________________________________________

Equiparazione

Il seguente disegno di legge è stato approvato definitivamente dal Parlamento:

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

    N. 1356
 
 


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati SANTULLI, BUTTI, LICASTRO SCARDINO, PALMIERI e GARAGNANI

(V. Stampato Camera n. 1315)

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 23 aprile 2002

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 aprile 2002

———–

Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e sportive

———–

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. I diplomi in educazione fisica rilasciati dall’Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell’articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali.

    2. Ogni ateneo, nell’ambito della propria autonomia, può definire l’accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato dagli istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito il titolo previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonché ai master universitari di primo livello.

COMUNICATO MIUR

 (Roma, 13 giugno 2002) Il diploma Isef è stato equiparato alla laurea in scienze motorie. Questo è quanto prevede la legge approvata in base ad un'intesa raggiunta in Parlamento dal Sottosegretario all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca, Stefano Caldoro, sulla proposta che vedeva come primo firmatario l'on. Santulli.
La nuova legge consente ai diplomati Isef l'accesso sia ai pubblici concorsi, sia alle attività professionali, sia ai master, sia alle lauree specialistiche universitarie secondo le valutazioni autonome dei singoli atenei in ordine al riconoscimento di crediti formativi.
Viene così superato il vuoto normativo legato alla fase transitoria dall'Isef ai corsi di laurea in scienze motorie, assicurando agli studenti un percorso di certezza normativa ed un sbocco professionale e lavorativo.”

Questo comunicato e’ reperibile sul sito web del ministero al seguente indirizzo:

http://www.istruzione.it/prehome/comunicati/2002/isef_02.shtml

Sul sito del parlamento italiano e’ altresi’ disponibile l’iter del progetto di legge approvato alla camera il 23 aprile ed in senato il 12 giugno. La dicitura tecnica e’: “approvato definitivamente, non ancora pubblicato”

Questo e’ l’indirizzo:

 

http://www.parlamento.it/leg/14/Bgt/Schede/Ddliter/17426.htm

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1