VALORI DEL DIPLOMA ISEF E
DELLE LAUREE TRIENNALI E QUADRIENNALI
Alberto Capilupi
Nel 1997 il
Governo riceve la delega di emanare decreti finalizzati a trasformare gli ISEF
(comma 115 della legge 15 maggio 1997, n. 127). Vengono istituiti i corsi di
laurea e le facoltà di Scienze Motorie. In quegli anni vigeva ancora il vecchio
ordinamento universitario: le lauree, quindi, erano come minimo di 4 anni: non
esistevano le lauree triennali. Agli studenti ISEF e ai diplomati ISEF si dà la
possibilità di conseguire la laurea quadriennale in Scienze Motorie (MA
SENZA SANATORIA), come viene precisato nel DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio
1998, n. 178.
Con la riforma
di tutto il sistema universitario, basato su lauree triennali e lauree specialistiche
(3 + 2), cambiano i titoli accademici: nel 2000 il Ministro dell’Università
emana un decreto in cui determina il numero e la denominazione delle classi
delle lauree triennali universitarie: la classe 33 è quella che si riferisce
alla “laurea in Scienze della attività motorie e sportive”, denominazione
che i singoli atenei possono anche cambiare a loro piacimento, pur dovendo
mantenere fisso il riferimento al numero della classe (33), a scanso di
equivoci.
La successiva legge 18 giugno 2002, n.136 (Equiparazione
tra il Diploma in Educazione Fisica e la Laurea in Scienze delle Attività
Motorie e Sportive) non attribuisce lo stesso valore accademico (equipollenza)
al diploma ISEF e alla laurea classe 33, ma equipara per i concorsi il
valore del diploma ISEF e dalla laurea classe 33: in altri termini,
se il diplomato ISEF vuole la laurea si deve iscrivere
all'Università, altrimenti non può dire nè scrivere di essere
laureato (sarebbe un abuso di titolo).
Non
esiste alcuna legge che metta sullo stesso piano (né come equipollenza né come
equiparazione) la laurea quadriennale in Scienze Motorie rispetto alla laurea
triennale e al diploma ISEF.
BIBLIOGRAFIA GIURIDICA
Legge 15 maggio 1997, n. 127
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 -
Supplemento ordinario
Art. 17.
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
115. Il Governo,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato
ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o
più decreti legislativi, finalizzati alla trasformazione degli
attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire
facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie,
con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori
scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle
procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto
conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di
scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di
programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le
facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per
l'utilizzo delle strutture e del personale, nonchè per il mantenimento dei
contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF
statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli
atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non
docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad
esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico
complessivo in godimento per i docenti non universitari in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF
pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di
comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della
valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato;
f) mantenimento, ad
esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni
di cui alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli
conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonchè previsione delle modalità di passaggio dal
medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di cui al
presente comma;
h) previsione della
possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di
sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento
e di specializzazione, nonchè per l'uso di strutture e attrezzature.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 maggio 1998, n. 178
TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA E
ISTITUZIONE DI FACOLTA' E DI CORSI DI LAUREA E DI DIPLOMA IN SCIENZE MOTORIE, a
norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'
8.6.1998
Art. 1
(Finalità e definizioni)
Art. 2
(Istituzione del corso di laurea in scienze motorie)
Art. 8
(Norme finali e transitorie)
(NUOVO ORDINAMENTO UNIVERSITARIO)
MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca …)
d.m. recante
Determinazione delle classi delle lauree universitarie
|
Numerazione e denominazione
delle classi delle lauree
N° classe Denominazione Allegato
…
33 Classe delle lauree in scienze delle
attività motorie e sportive 33
…
LEGGE 18 giugno 2002,
n.136 (in GU 8 luglio 2002, n. 158)
EQUIPARAZIONE
TRA IL DIPLOMA IN EDUCAZIONE FISICA E LA LAUREA IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ
MOTORIE E SPORTIVE
Art. 1.
1. I diplomi in educazione fisica rilasciati
dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli istituti
superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell'articolo 28 della legge
7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree afferenti alla classe 33
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi
ed alle attività professionali.
2. Ogni ateneo, nell'ambito della propria autonomia,
può definire l'accesso di coloro che sono in possesso del titolo rilasciato
dagli istituti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno conseguito il titolo
previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 1999, ai corsi di laurea specialistica
afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2001, nonché ai master universitari di primo livello.
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Equiparazione
Il seguente
disegno di legge è stato approvato definitivamente dal Parlamento:
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIV LEGISLATURA ———–
N. 1356
DISEGNO DI
LEGGE
d’iniziativa dei deputati SANTULLI, BUTTI, LICASTRO
SCARDINO, PALMIERI e GARAGNANI
(V. Stampato Camera n. 1315)
approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura,
scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 23 aprile 2002
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati
alla Presidenza
il 24 aprile 2002
———–
Equiparazione tra il diploma in educazione fisica e
la laurea in scienze delle attività motorie e sportive
———–
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. I diplomi in educazione fisica
rilasciati dall’Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma e dagli
istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell’articolo 28
della legge 7 febbraio 1958, n. 88, sono equiparati alle lauree
afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
2000, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi ed alle attività
professionali.
2. Ogni ateneo, nell’ambito della propria
autonomia, può definire l’accesso di coloro che sono in possesso del titolo
rilasciato dagli istituti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e di coloro che hanno
conseguito il titolo previsto dall’articolo 5, comma 6, del decreto del
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1999, ai corsi di laurea specialistica afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S
di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, nonché ai master
universitari di primo livello.
COMUNICATO MIUR
(Roma, 13 giugno 2002) Il diploma Isef è stato equiparato alla
laurea in scienze motorie. Questo è quanto prevede la legge approvata in base
ad un'intesa raggiunta in Parlamento dal Sottosegretario all'Istruzione,
all'Università e alla Ricerca, Stefano Caldoro, sulla proposta che vedeva come
primo firmatario l'on. Santulli.
La nuova legge consente ai diplomati Isef l'accesso sia ai pubblici concorsi,
sia alle attività professionali, sia ai master, sia alle lauree specialistiche
universitarie secondo le valutazioni autonome dei singoli atenei in ordine al
riconoscimento di crediti formativi.
Viene così superato il vuoto normativo legato alla fase transitoria dall'Isef
ai corsi di laurea in scienze motorie, assicurando agli studenti un percorso di
certezza normativa ed un sbocco professionale e lavorativo.”
Questo
comunicato e’ reperibile sul sito web del ministero al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/prehome/comunicati/2002/isef_02.shtml
Sul sito del parlamento italiano e’ altresi’ disponibile l’iter del
progetto di legge approvato alla camera il 23 aprile ed in senato il 12 giugno.
La dicitura tecnica e’: “approvato definitivamente, non ancora pubblicato”
Questo e’ l’indirizzo:
http://www.parlamento.it/leg/14/Bgt/Schede/Ddliter/17426.htm