Statuto

U.N.A.S.S.I.

UNIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE ITALIANE

 

Art. 1 Principi fondamentali . Natura e scopi

L’Unione Nazionale delle Associazione Sportive Scolastiche Italiane, di seguito denominata U.N.A.S.S.I., è una associazione senza personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile. Essa è apolitica ed apartitica e non persegue fini di lucro.

L’U.N.A.S.S.I. intende svolgere un’azione culturale per la promozione della salute e del benessere tra i giovani, per lo sviluppo dell’educazione motoria, fisica e sportiva a livello scolastico, nonché come struttura complementare e di supporto allo sviluppo delle attività sportive promosse dagli Enti Locali e da organismi sportivi riconosciuti, quali il C.O.N.I., le F.S.N., gli Enti di promozione sportiva.

L’U.N.A.S.S.I. si riconosce negli indirizzi culturali e programmatici dell’European Union Physical Education Association (EUPEA) e della Confederazione Associazioni Provinciali Diplomati Isef e Laureati in Scienze Motorie (CAPDI-LSM) e potrà affiliarsi ad altre Federazioni ed Associazioni Internazionali in cui si riconosce e di cui accetta ed applica i regolamenti.

Dalle stesse Associazioni Internazionali e Nazionali e Federazioni è ufficialmente riconosciuta come rappresentante in Italia delle istanze scolastiche, a carattere ludico-motorie-fisiche-sportive-ricreative e turistico-sportive per le scuole di ogni grado ed ordine.

L’U.N.A.S.S.I., ha struttura democratica ed opera su tutto il territorio nazionale attraverso i propri organismi centrali e periferici, promuovendo la partecipazione delle scuole e degli studenti all’attività sportiva dilettantistica, esercitando la propria autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, in sintonia con le finalità del M.I.U.R. e in armonia con gli indirizzi delle associazioni internazionali e nazionali in cui si riconosce (EUPEA,CAPDI) o risulta affiliata, e di quelle sportive quali il C.I.O. ed il C.O.N.I.

Inoltre, promuove, organizza e disciplina la pratica delle seguenti attività e discipline a livello dilettantistico, svolte in ambito scolastico e giovanile:

L’ordinamento statutario e regolamentare dell’U.N.A.S.S.I. sono ispirati ai principi democratici e garantiscono la partecipazione all’attività motoria, fisica e sportiva dilettantistica a chiunque, in condizioni di uguaglianza, pari opportunità ed equa rappresentanza di atlete ed atleti.

Art. 2 Durata e sede

L’U.N.A.S.S.I. elegge attualmente la sua sede legale in Prato ed ha durata illimitata. Con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, la sede legale potrà essere trasferita in qualsiasi altra provincia italiana.

La denominazione di Unione Nazionale delle Associazione Sportive Scolastiche Italiane, da sola od accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata alla U.N.A.S.S.I. ed ai suoi organi periferici (associazioni locali affiliate) di cui all’articolo 22 e seguenti.

Art. 3 Scopo ed attribuzioni

L’U.N.A.S.S.I. per il perseguimento delle sue attività, di cui all’art. 1, ha lo scopo di:

Art. 4 Proventi, patrimonio, bilancio, esercizio finanziario e gestione amministrativa

L’U.N.A.S.S.I. provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con le entrate derivanti:

a) da affiliazioni, tesseramento, tasse gara;

  1. da sponsorizzazioni, donazioni, lasciti o altri contributi privati;
  2. dalla gestione di beni rientranti nella disponibilità dell’Unione, nonché dalla erogazione o gestione di servizi, anche attraverso la costituzione di società apposite o la partecipazione nelle stesse - eventuali utili saranno reinvestiti ai fini istituzionali;
  3. da qualsiasi altra iniziativa connessa all’attività istituzionale;
  4. da contributi finanziari concessi dal M.I.U.R., dalle Regioni e dagli Enti Locali, dal C.O.N.I. e da altri organismi sportivi e culturali .

Fanno parte del patrimonio dell’U.N.A.S.S.I.: il patrimonio di riserva, i beni mobili ed immobili di cui questa sia proprietaria per acquisti, lasciti e donazioni , previa deliberazione d’accettazione del Consiglio Nazionale, nonché tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare dal libro inventario aggiornato all’inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Nazionale e debitamente vistato dal "collegio dei revisori dei conti".

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

La gestione amministrativa e finanziaria dell’U.N.A.S.S.I. spetta al Consiglio Nazionale, di seguito denominato C.N., secondo le competenze previste dalle leggi vigenti e da apposito regolamento.

Tutte le entrate e le uscite devono risultare nel bilancio dell’unione. Eventuali avanzi di amministrazione devono essere impegnati ed utilizzati per gli scopi istituzionali.

Art. 5 Soggetti dell’Unione

L’U.N.A.S.S.I. è costituita da associazioni scolastiche giovanili, da polisportive giovanili scolastiche, da società sportive scolastiche, da scuole o da istituti comprensivi, di seguito comunque denominate A.S.S.I. (Associazioni Sportive Scolastiche Italiane), ad essa affiliate, che non abbiano scopo di lucro, siano rette da statuti e regolamenti interni ispirati ai principi democratici e di pari opportunità e le cui finalità siano riconducibili alla promozione ed alla pratica delle attività e delle discipline di cui all’art. 1.

L’Affiliazione delle A.S.S.I. è effettuata per le sole attività scolastiche disciplinate dall’U.N.A.S.S.I.

Per il riconoscimento ai fini sportivi – devono svolgere obbligatoriamente attività educativa e formativa, ancorché competitiva, a livello scolastico - non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l’affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto dell’U.N.A.S.S.I., in coerenza con le finalità e in sintonia con quelle del M.I.U.R. ed eventualmente del C.O.N.I.

I componenti degli organi direttivi, anche se designati da altre autorità competenti, devono essere tesserati all’U.N.A.S.S.I.

La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive Associazioni Scolastiche e/o amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta dell’U.N.A.S.S.I., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

La partecipazione dei docenti, assistenti tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta dell’U.N.A.S.S.I., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.

Avverso le decisioni della U.N.A.S.S.I. in tema di diniego o revoca dell’affiliazione, è ammesso il ricorso al M.I.U.R. o a suoi organismi territoriali che si interessano di promozione scolastica sportiva.

L’A.S.S.I. che adotti il modello di società disciplinato nei Titoli V e VI del libro quinto del codice civile deve prevedere nel proprio statuto il reinvestimento totale degli eventuali utili nell’attività sportiva e culturale dell’associazione.

L’affiliazione ha effetto sino al 31 agosto dell’anno in cui è effettuata. Il rinnovo dell’affiliazione avviene secondo le norme di attuazione emanate dal C.N.

L’A.S.S.I., che per documentate cause di forza maggiore richieda di sospendere temporaneamente la propria attività, è collocata dal C.N. in aspettativa per un periodo massimo di 12 mesi durante il quale non ha diritto di voto.

L’A.S.S.I. che chiede l’affiliazione si obbliga , anche per i propri tesserati, ad osservare lo statuto ed i regolamenti della U.N.A.S.S.I. nonché ogni altra disposizione degli organi nazionali.

L’A.S.S.I. si impegna, in particolare, a collaborare nella prevenzione e nella repressione dell’uso di sostanze e metodi dopanti, adeguandosi alla regolamentazione relativa. L’A.S.S.I. si impegna, inoltre, a porre a disposizione dell’Unione gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana studentesca.

Art. 6 Tesserati

L’U.N.A.S.S.I. provvede, alle condizioni stabilite da proprie norme organizzative, al tesseramento delle seguenti persone fisiche:

  1. gli atleti, nella loro qualifica di scolari e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
  2. i dirigenti, i manager e altre figure dirigenziali;
  3. i docenti di sport, gli assistenti tecnici, gli educatori accompagnatori;
  4. gli ufficiali di gara (o gli arbitri);
  5. i medici sportivi o di base, gli assistenti paramedici, fisioterapici e i massaggiatori;
  6. i docenti, i non docenti, i genitori, altri, delle A.S.S.I. affiliate.

L’assemblea Nazionale, su proposta del C.N., può conferire la tessera d’onore a persone che abbiano reso rilevanti servigi nello sport scolastico.

Il C.N. può conferire la tessera di benemerenza a chi abbia acquisito particolari meriti nei confronti della U.N.A.S.S.I.

Il tesserato è soggetto all’ordinamento sportivo e deve esercitare con lealtà la sua attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini dello sport.

L’atleta:

è di diritto qualsiasi scolaro e studente che abbia fatto richiesta di tesseramento ad una A.S.S.I. che risulta affiliata all’U.N.A.S.S.I. e lo abbia ottenuto e che:

  1. pratica attività motorie e sportive nelle scuole di ogni ordine e grado, a livello ludico, formativo, amatoriale o competitivo.
  2. è inquadrato presso una A.S.S.I. riconosciuta ed è iscritto negli elenchi dell’unione.
  3. deve osservare le disposizioni impartite dall’U.N.A.S.S.I. e se non contrastanti, dal M.I.U.R., dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalle Federazioni e Associazioni Internazionali alle quali la stessa U.N.A.S.S.I. risulta affiliata.

  1. è tenuto, se selezionato per le rappresentative nazionali, a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione dell’U.N.A.S.S.I., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.

Il dirigente:

è di diritto chi sia componente del consiglio direttivo di una A.S.S.I. riconosciuta; è altresì colui che ricopre cariche nazionali, centrali o periferiche.

Il docente:

  1. è un esperto delle attività ludiche, motorie, fisiche e sportive, inquadrato almeno presso una A.S.S.I. riconosciuta e iscritto nell’elenco dei docenti e assistenti tecnici dell’Unione. Potrà svolgere, su richiesta, anche le funzioni di ufficiale di gara.
  2. deve possedere la laurea in Scienze Motorie o il diploma ISEF, ed eventualmente in possesso di brevetti, diplomi, qualifiche tecniche rilasciate dall’U.N.A.S.S.I. e da organismi sportivi riconosciuti.
  3. deve osservare le disposizioni impartite dall’U.N.A.S.S.I. e, se non contrastanti, dal M.I.U.R., dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalle Federazioni e Associazioni Internazionali cui la stessa è affiliata.

L’assistente tecnico:

  1. è un assistente del docente, con competenze nel campo delle attività ludiche, motorie, fisiche e sportive, inquadrato almeno presso una A.S.S.I. riconosciuta e iscritto nell’elenco dei docenti e degli assistenti tecnici dell’Unione. Potrà svolgere, su richiesta, anche le funzioni di ufficiale di gara.
  2. Se non in possesso della laurea in Scienze Motorie o del diploma ISEF, dovrà risultare iscritto ad una facoltà o un corso di laurea di S.M., nonché in possesso di brevetti, diplomi, qualifiche tecniche rilasciate dall’U.N.A.S.S.I. e da organismi sportivi riconosciuti.
  3. deve osservare le disposizioni impartite dall’U.N.A.S.S.I. e, se non contrastanti, dal M.I.U.R., dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalle Federazioni e Associazioni Internazionali cui la stessa è affiliata.

L’ufficiale di gara:

  1. partecipa alle manifestazioni per assicurarne la regolarità senza vincolo di subordinazione;
  2. è iscritto in appositi elenchi dell’Unione; potrà, se appartenente anche alle categorie di
  3. docente o assistente tecnico, svolgere tale funzione presso una A.S.S.I.

  4. deve osservare le disposizioni impartite dalla U.N.A.S.S.I. e, se non contrastanti, dal M.I.U.R., dal C.I.O., dal C.O.N.I., dalle Federazioni e Associazioni Internazionali cui la stessa è affiliata.
  5. deve comunque assolvere le sue funzioni con lealtà, imparzialità ed indipendenza di giudizio ed è tenuto ad osservare il principio di terzietà.

I dirigenti sociali, gli atleti, i medici, i soci ordinari, entrano a far parte dell’Unione all’atto del tesseramento nominativamente richiesto dalle rispettive A.S.S.I. di appartenenza e a seguito dell’intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.

I dirigenti nazionali sono tesserati d’ufficio in tale qualifica all’atto dell’elezione o della nomina.

Gli ufficiali di gara sono tesserati d’ufficio all’atto dell’inquadramento negli elenchi dell’Unione.

I docenti/assistenti tecnici sono tesserati all’atto dell’inquadramento nell’elenco dell’Unione ed a seguito dell’intervenuta accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione dell’A.S.S.I. di appartenenza.

E’ vietato per tutti il contestuale tesseramento con più A.S.S.I., salvo disposizioni straordinarie.

Sono invece ammesse intese scritte fra le parti che favoriscano comunque e in ogni caso la pratica motorio-sportiva dello studente atleta, salvo approvazione e ratifica. L’atleta, titolare di un’unica tessera valida per un anno sportivo, può svolgere la propria attività in una o più delle disciplina di cui all’art.1 comma 4. Il tesseramento ha la validità di un anno con decorrenza dal 1 Settembre.

Il vincolo che l’atleta contrae con la A.S.S.I. per la quale è tesserato scade il 31 Agosto di ogni anno, salvo l’osservanza di eventuali proroghe per il completamento dell’attività in essere.

Può comunque chiedere di svincolarsi in qualsiasi momento, purché non siano in corso attività ufficiali e/o non rechi danno alla squadra di prima appartenenza.

Art. 7 Rinnovo della affiliazione e cessazione dell’appartenenza della A.S.S.I. all’Unione.

Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell’affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento organico.

La A.S.S.I. cessa di far parte dell’U.N.A.S.S.I. per:

  1. estinzione;
  2. recesso dall’affiliazione;
  3. mancato rinnovo dell’affiliazione annuale nei termini e con le modalità previste;
  4. mancata attività sportiva protrattasi per due anni sportivi consecutivi;
  5. revoca dell’affiliazione da parte del C.N., nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenerla;
  6. radiazione determinata da gravi infrazioni ed irrogata dagli organi di giustizia.

Per la A.S.S.I. la cessazione di appartenenza alla U.N.A.S.S.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa e l’obbligo di:

  1. provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto. I componenti del consiglio direttivo delle società in carica al momento della cessazione sono personalmente e solidalmente tenuti all’adempimento di quanto sopra e passibili delle sanzioni previste dalle norme dell’Unione ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. In ogni caso i predetti dirigenti delle società morose cessate non possono ricoprire analoghe cariche in altre società fino a che i debiti della società cessata non siano estinti.
  2. restituire i beni di proprietà della U.N.A.S.S.I. assegnati alla A.S.S.I.
  3. Art. 8 Diritti degli affiliati e dei tesserati

    Le A.S.S.I. hanno il diritto di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari, all’attività nazionale ed internazionale, di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dall’U.N.A.S.S.I. e da altri organismi (M.I.U.R., CONI, Regioni, ecc.); i tesserati hanno diritto di partecipare all’attività dell’Unione, di concorrere alle cariche ai vari livelli se in possesso dei requisiti prescritti.

    Art. 9 Organi dell’U.N.A.S.S.I.

    Sono organi nazionali dell’U.N.A.S.S.I.

    a) l’assemblea nazionale;

    b) il consiglio nazionale;

  4. il presidente nazionale;
  5. il collegio nazionale dei revisori dei conti;

Sono organi periferici:

  1. i coordinamenti regionali o le delegazioni regionali;
  2. i coordinamenti provinciali o le delegazioni provinciali;
  3. i coordinamenti comunali/circoscrizionali o le delegazioni comunali/circoscrizionali

Sono organi di controllo sportivo o di giustizia:

  1. La Commissione Nazionale di Saggi, composta da nr. 7 esperti della scuola e dello sport, avrà compiti di derimere controversie relative alle attività promosse e organizzate in forma competitiva o semicompetitiva (campionati, gare, incontri), a carattere nazionale o interregionale.
  2. Qualora fossero organizzate, in collaborazione con altri soggetti (CONI, FSN, Enti, ecc.) manifestazioni e/o attività sportive agonistiche di livello internazionale, nazionale o interregionale, regionali, provinciali, anziché intervenire con propri organi di giustizia –- l’U.N.A.S.S.I. potrà demandare le competenze in merito, agli organi di giustizia dell’ente sportivo coinvolto o interessato alla disciplina promossa.

Sono organismi consultivi propri dell’U.N.A.S.S.I.

  1. la commissione di esperti della C.A.P.D.I. – L.S.M. – EUPEA.
  2. esperti del M.I.U.R. ed i coordinatori di educazione fisica;
  3. esperti delle scuole italiane ed europee.

Gli organi dell’U.N.A.S.S.I., di cui al comma 1, ad eccezione dell’assemblea nazionale, durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per più mandati. I componenti che assumono le funzioni nel corso del triennio restano in carica fino alla scadenza dell’organo di appartenenza.

Art. 10 Assemblea nazionale

L’assemblea nazionale è il massimo organo dell’U.N.A.S.S.I. E’ composta dalle A.S.S.I. affiliate con diritto di voto. Può intervenire e deliberare su tutte le questioni relative alla vita dell’Unione indicando, ove necessario, i mezzi e gli strumenti, anche normativi, per il raggiungimento dei fini statutari.

Partecipano all’assemblea senza diritto di voto:

  1. i presidenti onorari, ed i titolari di tessera d’onore e di benemerenza;
  2. il presidente dell’U.N.A.S.S.I.;
  3. i componenti del Consiglio Nazionale;
  4. i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti;
  5. i componenti degli organi di giustizia;
  6. i rappresentanti delle A.S.S.I. che non abbiano maturato il diritto di voto;
  7. i tesserati che ricoprono cariche elettive negli organismi internazionali ai quali la U.N.A.S.S.I. risulta affiliata;
  8. i presidenti dei coordinamenti regionali;
  9. i delegati regionali.
  10. gli esperti del M.I.U.R. e/o i rappresentanti dei coordinatori degli uffici di educazione fisica.

Partecipa all’assemblea con diritto al voto l’A.S.S.I. che al momento dello svolgimento della stessa sia affiliata da almeno 12 mesi ed i cui tesserati abbiano partecipato, nel frattempo, alle attività sportive organizzate a qualsiasi livello dall’Unione.

Ciascuna A.S.S.I. affiliata con diritto a voto è rappresentata nell’assemblea nazionale:

  1. dal proprio presidente o, per sua delega, da un componente del consiglio direttivo, autorizzato per iscritto dal suo presidente e regolarmente tesserato.
  2. da un rappresentante degli atleti, o relativo supplente risultato secondo in graduatoria, eletto nell’ambito dell’assemblea societaria degli atleti aventi diritto a voto.
  3. da un rappresentante dei docenti e assistenti tecnici o relativo supplente risultato secondo in graduatoria, eletto nell’ambito dell’assemblea societaria dai docenti e assistenti aventi diritto a voto.

Ogni presidente, o suo delegato, può rappresentare per delega altre A.S.S.I., oltre a quella di appartenenza, purché della stessa regione e secondo le disposizioni contenute nel Regolamento. La delega deve sempre contenere i dati identificativi del rappresentante.

La mancanza, o comunque la mancata partecipazione all’assemblea dell’esponente di una categoria di tesserati priva la A.S. S.I. della possibilità di esprimere il proprio voto. E’ ammessa, su preciso dispositivo, la delega ad altra figura dirigenziale.

E’ preclusa la partecipazione alle assemblee nazionali a chiunque non sia in regola con le quote di affiliazione o di riaffiliazione e a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

L’assemblea è convocata dal C.N., con atto formale del presidente, una volta l’anno, e deve tenersi entro il 30 Aprile per:

  1. approvare il bilancio;
  2. conferire le tessere d’onore e nominare i presidenti onorari;
  3. deliberare, nei limiti delle proprie competenze, su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

La convocazione deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data della riunione, con qualsiasi mezzo che possa provare la ricezione, da inviarsi alla sede degli aventi diritto a partecipare e mediante avviso pubblicato sul notiziario nazionale. La convocazione deve comunque contenere l’indicazione del luogo, della data e dell’ora della riunione nonché quella degli argomenti all’ordine del giorno oltre all’elenco degli aventi diritto al voto con l’indicazione dei voti assegnati. L’assemblea che procede alla elezione delle cariche nazionali deve essere convocata, con le stesse modalità, almeno 60 giorni prima della riunione.

L’assemblea è ufficialmente aperta dal presidente dell’U.N.A.S.S.I. o, in sua assenza, dal vice presidente vicario, che sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione verifica poteri, comunica il numero degli aventi diritto al voto presenti ed il numero dei voti complessivamente esprimibili. Subito dopo, il presidente dell’U.N.A.S.S.I. o il vicepresidente vicario invita l’assemblea ad eleggere il proprio presidente, anche al di fuori dei suoi componenti, nonché un vice presidente e tre scrutatori. Essi assumono tutti i poteri assembleari.

L’assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea si intende costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e dei voti rappresentati.

Per le assemblee elettive in seconda convocazione occorre la presenza di almeno i due quinti dei voti complessivamente attribuiti agli aventi diritto a voto.

Le deliberazioni assunte in sede assembleare sono vincolanti per le A.S.S.I., per i tesserati e per tutti gli altri organi centrali o periferici. Possono essere modificate solo nel corso di un’altra assemblea.

Qualora l’assemblea non approvi il bilancio, in base ad una delibera di reiezione assunta con la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto sul territorio nazionale, il presidente dell’assemblea dichiara immediatamente decaduti il C.N. ed il presidente della U.N.A.S.S.I., i quali rimarranno in carica per l’ordinaria amministrazione sino all’assemblea straordinaria che deve essere convocata, con atto formale dal presidente nazionale, nel termine improrogabile di trenta giorni e deve tenersi entro novanta giorni dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 11 Votazioni nelle Assemblee

Le votazioni, nelle assemblee ordinaria e straordinaria, avvengono per:

a) alzata di mano e controprova;

b) appello nominale o con sistemi elettronici;

c) scrutinio segreto, su richiesta da almeno il 40% dei voti presenti in assemblea.

La votazione per acclamazione può essere effettuata per il conferimento della tessera d’onore e per la nomina dei presidenti onorari, nonché per l’elezione degli scrutatori, del presidente e del vice presidente dell’assemblea.

Tutte le elezioni alle cariche nazionali avvengono mediante votazione a scheda segreta.

Tale votazione deve effettuarsi disgiuntamente dalle altre per quanto riguarda il presidente dell’U.N.A.S.S.I.. ed il presidente dei revisori dei conti.

L’assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza di voti, salvo i casi previsti dal presente statuto.

Art. 12 Assemblea nazionale straordinaria

L’assemblea nazionale si riunisce in seduta straordinaria per:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

b) ravvisate straordinarie necessità ;

c) procedere alle elezioni previste dallo statuto;

d) disporre lo scioglimento dell’U.N.A.S.S.I.;

L’assemblea deve essere, convocata su istanza motivata della metà più uno di tutti gli aventi diritto a voto, o su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del C.N.

L’assemblea straordinaria è’ convocata dal C.N., con atto formale del presidente dell’U.N.A.S.S.I. o di altri, come statutariamente determinato, nel termine improrogabile di trenta giorni decorrenti dalla presa d’atto del C.N. della ravvisata necessità o dal momento in cui si siano realizzate le condizioni per procedere alle elezioni prescritte dallo statuto o dalla richiesta di cui al comma precedente, ed effettuata entro i successivi sessanta giorni con le modalità previste per l’assemblea ordinaria.

Per l’esame di cui alla lettera b) comma 1, l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà di tutti gli aventi diritto a voto e le deliberazioni dell’assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti. Per l’esame di cui alle lettere a), d) si rinvia agli artt. 33 e 34.

Art. 13 Il Consiglio Nazionale

Il C.N. è l’organo di indirizzo e di controllo dell’attività amministrativa, organizzativa, tecnica e gestionale della U.N.A.S.S.I.

Il C.N. è composto:

a) dal presidente che lo presiede;

b) da undici consiglieri di cui:

degli atleti maggiorenni eletti dai rappresentanti degli atleti stessi;

- tre in rappresentanza dei docenti /assistenti tecnici eletti dai medesimi rappresentanti.

Per concorrere alla elezione nel C.N. occorre:

a) per i consiglieri in rappresentanza delle A.S. S.I. affiliate:

· possedere i requisiti generali di cui all’art. 19.

· depositare presso l’Unione, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento

delle elezioni, apposita dichiarazione di candidatura.

· essere tesserato all’U.N.A.S.S.I. o esserlo stato per almeno un anno.

b) per i consiglieri in rappresentanza degli atleti:

· possedere i requisiti generali indicati dall’art. 19.

· depositare presso l’Unione, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea

nazionale, apposita dichiarazione di candidatura.

· essere in attività o essere stato tesserato come atleti per almeno un anno.

c) per i consiglieri in rappresentanza dei docenti e assistenti tecnici:

· possedere i requisiti generali di cui all’art. 19;

· depositare presso l’Unione, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento delle votazioni,

apposita dichiarazione di candidatura .

· essere in attività o esserlo stato per almeno un anno.

Risultano eletti nel C.N.:

a) I sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di cariche nazionali; quando tale criterio non possa essere utilizzato e in caso di ulteriore parità, ha la precedenza il più anziano di età;

b) I due atleti che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità viene data la precedenza al più anziano di età. E’ comunque inclusa tra i tre consiglieri atleti, l’atleta di sesso femminile che abbia ottenuto il maggior numero di voti;

c) I tre docenti/assistenti tecnici che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità ha la precedenza il più anziano di età.

In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo dei componenti del C.N. in numero inferiore alla metà più uno, si procede alla integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti, in ordine di graduatoria, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all’ultimo degli eletti della rispettiva qualifica. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni come sopra indicato, dovrà essere convocata entro trenta giorni dall’evento un’assemblea straordinaria, da celebrarsi nei successivi sessanta giorni.

In caso di dimissioni contemporanee, della metà più uno dei componenti originariamente eletti, il C.N. decade. Il presidente assume l’ordinaria amministrazione e convoca l’assemblea straordinaria per l’elezione del presidente e del C.N. entro trenta giorni dall’evento e da tenersi nei successivi sessanta.

In caso di dimissioni o vacanze per qualsiasi motivo non contemporanee determinatesi nell’arco del triennio, della metà più uno dei componenti originariamente eletti, decadono i consiglieri ma non il presidente. Questi resta in carica e convoca l’assemblea straordinaria per l’elezione dei soli consiglieri entro 30 giorni dall’evento e da tenersi nei successivi 70 giorni.

Le dimissioni che originano la decadenza degli organi nazionali sono irrevocabili.

La decadenza del C.N. e del presidente non si estende né al collegio dei revisori dei conti, né agli organi di giustizia.

Il consigliere nazionale che risulti assente, senza valida giustificazione, per cinque riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Il C.N. deve riunirsi almeno cinque volte all’anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente, e comunque quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta per iscritto da inviarsi entro i 7 giorni precedenti la data della riunione.

Il C.N. decide a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di oltre la metà dei suoi componenti.

Il C.N.:

  1. dirige ed amministra l’attività dell’Unione, determinandone i programmi in conformità alle direttive approvate dall’assemblea nazionale, e curandone l’attuazione;
  2. elegge fra i suoi componenti, nella prima riunione, e con votazioni separate due vice presidenti, di cui uno con funzioni di vicario;
  3. approva il bilancio programmatico, le variazioni in corso di esercizio;
  4. predispone il conto consuntivo e la relativa relazione sulla gestione dell’anno sportivo precedente da sottoporre alla approvazione dell’assemblea nazionale;
  5. delibera in ordine al riconoscimento ai fini sportivi delle A.S.S.I.
  6. emana: i regolamenti dell’unione; le norme in materia di affiliazione, tesseramento, cancellazione delle A.S.S.I.

g) determina i criteri per l’assegnazione dei contributi alle A.S.S.I. affiliate;

h) nomina: la commissione nazionale dei saggi; i coordinatori tecnico-organizzativi, della formazione, degli ufficiali di gara; i componenti della commissione verifica poteri in occasione delle assemblee, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive; i delegati regionali e provinciali laddove non siano stati istituiti i coordinamenti regionale e provinciale, provvedendo alla loro revoca se necessario; il capo delegazione per le manifestazioni nazionali ed internazionali e gli ufficiali di gara per queste ultime;

i) conferisce incarichi professionali o di consulenza determinandone i contenuti e la durata, fissando altresì l’entità dei compensi;

l) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento da parte dei consigli regionali e provinciali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, a nominare un Saggio il quale, entro trenta giorni dalla nomina, indice l’assemblea elettiva, che dovrà tenersi nei successivi sessanta giorni per la ricostituzione degli organi sciolti;

m) segue, stimola ed agevola l’attività degli organi territoriali ed esercita il controllo di legittimità sulla elezione dei componenti degli stessi;

n) stabilisce la data, la sede e gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle assemblee nazionali ordinaria e straordinaria salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto.

o) propone:

· all’assemblea nazionale la nomina a presidente onorario U.N.A.S.S.I. del presidente uscente (salvo incarichi diversi);

· i rappresentanti dell’Unione in seno agli organismi internazionali ai quali è affiliata la U.N.A.S.S.I.;

  1. ratifica i provvedimenti assunti dal presidente nei casi di necessità e urgenza, di cui all’art. 14, comma 1, lettera c);
  2. provvede alla pubblicazione del notiziario ufficiale dell’U.N.A.S.S.I.;

  1. indice, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la riunione dei presidenti e dei delegati regionali;
  2. decide su ogni questione relativa alla attività nazionale, non riservata ad altri organi.

Art. 14 Il Presidente dell’U.N.A.S.S.I.

a) ha la rappresentanza legale dell’U.N.A.S.S.I.;

b) convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea Nazionale, del Consiglio Nazionale.

c) adotta nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del C.N., con l’obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione, pena la loro nullità;

d) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto.

Il presidente dell’U.N.A.S.S.I. è eletto dalla assemblea nazionale. Nella prima votazione occorre la maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea. Nella seconda votazione è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità ha la precedenza il candidato più anziano di età. Per concorrere alla elezione di presidente, occorre possedere i requisiti generali di cui all’art. 19 e presentare la propria candidatura con la procedura e nel termine di cui allo specifico articolo dello statuto. Occorre, inoltre, essere tesserato o esserlo stato per almeno due anni.

In caso di temporanea assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente vicario. In caso di impedimento non temporaneo del presidente, il C.N. decade. Il vice presidente vicario assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni dall’evento, della prescritta assemblea nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi sessanta giorni, per provvedere alla elezione del presidente e dei componenti del C.N.

Qualora l’impedimento definitivo del presidente sia susseguente a quello temporaneo, il vice presidente vicario prosegue nella reggenza provvisoria e provvede alla convocazione dell’assemblea straordinaria da effettuarsi nei termini sopra indicati.

In caso di dimissioni del presidente, il C.N. decade restando in carica per l’ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al presidente dimissionario, sino alla convocazione dell’assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Il presidente può invitare ad assistere ai lavori assembleari e del C.N. i tesserati o altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile, concedendo loro anche la possibilità di intervento.

Art. 15 Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il collegio nazionale dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due revisori effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.

Per concorrere alla elezione si procede secondo quanto previsto dallo statuto, salvo quanto previsto dall’art. 19 comma 2. La candidatura per la carica di presidente è disgiunta da quella per la carica di componente del collegio. L’elezione è effettuata secondo quanto previsto dall’art. 11. I due candidati che ottengono il maggior numero di voti, in ordine di graduatoria, assumono la carica di revisore effettivo; il terzo ed il quarto quella di revisore supplente. In caso di parità di voti precede il più anziano di età.

In caso di rinuncia, decadenza o impedimento non temporaneo di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla necessaria assemblea, la quale provvede alla elezione dei revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.

Se con i revisori supplenti non si completa il collegio deve essere convocata l’assemblea entro trenta giorni dall’evento e da effettuarsi al massimo entro i successivi sessanta, perché provveda all’integrazione, mediante votazione, del collegio medesimo.

In caso di rinuncia, decadenza o impedimento non temporaneo del presidente, il revisore più anziano di età assume la presidenza sino alla assemblea successiva, che procede alla elezione del nuovo presidente.

Il collegio nazionale dei revisori dei conti:

a) controlla l’amministrazione dell’U.N.A.S.S.I., compresa quella degli organi territoriali;

b) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Unione;

d) verifica la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dall’art. 2426 del codice civile, in quanto applicabile, per la valutazione del patrimonio dell’Unione;

e) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.

I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d’ispezione e di controllo presso tutti gli organi centrali e periferici dell’U.N.A.S.S.I.

Degli accertamenti eseguiti il collegio deve redigere relativo verbale nel registro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico dell’Unione o di suoi singoli componenti, debbono essere rese note al Presidente del collegio che ha l’obbligo di segnalarle al presidente nazionale per l’assunzione dei dovuti provvedimenti di competenza.

Il collegio dei revisori dei conti deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio annuale a due riunioni del collegio e del consiglio nazionale o alle assemblee nazionali decade dall’ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel Registro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sono prese a maggioranza assoluta.

Il collegio deve convocare sia l’assemblea ordinaria nazionale sia quella straordinaria qualora il C.N. ed il presidente, lasciando inadempiute le relative prescrizioni statutarie, o non vi provvedano.

Il collegio appronta le relazioni sul bilancio programmatico, sulle variazioni in corso di esercizio e sul conto consuntivo.

Partecipa a tutte le riunioni del C.N. e degli organi collegiali dell’Unione che assumono delibere amministrative.

Art. 16 Principi generali di giustizia

La giustizia dell’U.N.A.S.S.I. è amministrata in base al regolamento di giustizia attraverso la "Commissioni di Saggi" – istituita a livello nazionale, regionale e provinciale.

Attraverso la Commissione Nazionale dei Saggi l’U.N.A.S.S.I. assicura:

a) il rispetto dello statuto e dei regolamenti dell’Unione;

b) l’osservanza dei principi derivanti dall’ordinamento giuridico sportivo;

c) la tutela del "fair play" (gioco leale);

d) la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

Nel procedimento è garantito il diritto di difesa, la possibilità di revisione del giudizio ed Il diritto all’impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.

Nel regolamento di giustizia sono disciplinate le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.

Art. 17 Organi di Giustizia

La Commissione dei Saggi:

  1. istituita a livello provinciale, regionale, nazionale, si avvale di esperti della scuola e dello sport a livello giovanile.
  2. ha il compito di esaminare, giudicare e decidere in via definitiva su tutte le controversie;
  3. ha competenza in ordine a tutte le infrazioni commesse dagli affiliati e dai tesserati, infligge le sanzioni disciplinari e assume altri provvedimenti utili, previo accertamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Art. 18 Controversie sportive per le attività agonistiche nazionali e interregionali.

I provvedimenti adottati dagli organi nazionali hanno piena e definitiva efficacia nell’ambito dell’ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti, A.S.S.I. e tesserati inquadrati nella U.N.A.S.S.I.

Gli affiliati e i tesserati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle dell’Unione per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura connesse all’attività sportiva o associativa nell’ambito dell’U.N.A.S.S.I. Il C.N., per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere sempre motivato. Il C.N., entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa. L’inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l’adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

La A.S.S.I. ed il tesserato, possono, comunque, ricorrere ad un giudizio arbitrale per la risoluzione di controversie sorte nell’ambito dell’Unione e che non riguardino lo svolgimento dell’attività sportiva nei suoi aspetti tecnici ed organizzativi, per le quali la competenza della Commissione Saggi è esclusiva, e che non rientrino nella competenza degli organi di giustizia.

Art. 19 Possesso dei requisiti generali per assumere cariche nazionali

Per assumere cariche nazionali sono necessari i seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano;
  2. avere compiuto la maggiore età;

  1. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  2. Per i componenti del collegio dei revisori dei conti e degli organi di giustizia si prescinde dal requisito presente o pregresso del tesseramento richiesto per i consiglieri nazionali.

    E’ ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata all’attività dell’Unione. E’ ineleggibile a qualsiasi carica il tesserato che ha subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi (doping) che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. E’ ineleggibile:

    a) per il collegio nazionale dei revisori dei conti il soggetto non iscritto nel registro dei revisori contabili; la cancellazione o la sospensione ex art. 2399 del codice civile determina la decadenza dall’ufficio;

    b) per far parte della Commissioni dei Saggi, è ammesso qualsiasi titolo di studio, purché il soggetto sia operante nella scuola e nello sport.

    La mancanza iniziale accertata dopo l ’elezioni o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo comporta l’immediata decadenza dalla carica.

    Art. 20 Incompatibilità

    Le cariche di presidente nazionale, di componente del collegio dei revisori dei conti e dell’organo nazionale di giustizia, sono incompatibili con qualunque altra carica U.N.A.S.S.I. nazionale o periferica, salvo deroghe speciali.

    La qualifica di componente degli organi territoriali è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale e territoriale.

    La qualifica di ufficiale di gara è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale.

    Il ruolo di coordinatore dell’ufficio educazione fisica, non è incompatibile con l’assunzione di cariche periferiche. Vi è invece incompatibilità per l’assunzione di cariche nazionali, salvo deroghe speciali.

    Chiunque venga a trovarsi per qualsiasi motivo in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o l’altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l’immediata decadenza della carica assunta posteriormente. Può essere richiesta al C.N. una deroga speciale, opportunamente motivata.

    Art. 21 Segretario Nazionale

    Il segretario, provvede a dare esecuzione alle deliberazioni degli organi nazionali, nei limiti delle sue competenze e coordina gli eventuali uffici.

    Il segretario dell’Unione è anche segretario delle assemblee nazionali e del C.N. e redige i verbali delle riunioni degli organi predetti.

    Art. 22 Organi territoriali della U.N.A.S.S.I.

    Nelle Regioni che abbiano almeno dieci A.S.S.I. affiliate con diritto di voto può essere istituito il coordinamento regionale, il cui presidente rappresenta la U.N.A.S.S.I. presso le istituzioni regionali, provinciali e comunali.

    Sono organi del coordinamento regionale:

    a) l’assemblea regionale;

    b) il consiglio regionale;

    c) il presidente del coordinamento regionale.

  3. la Commissione dei Saggi regionale.

Nelle regioni che hanno meno di dieci A.S. affiliate con diritto a voto, organo monocratico è il delegato regionale, coadiuvato da una Commissione di Saggi.

Nelle province che abbiano almeno cinque A.S. affiliate con diritto a voto può essere istituito il coordinamento provinciale, il cui presidente rappresenta la U.N.A.S.S.I. presso le istituzioni provinciali e comunali.

Sono organi del coordinamento provinciale:

  1. l’assemblea provinciale;
  2. il consiglio provinciale;

  1. il presidente del coordinamento provinciale.
  2. La Commissione dei Saggi provinciale

Nelle province che hanno meno di cinque A.S. affiliate con diritto a voto, organo monocratico è il delegato provinciale, coadiuvato da una Commissione di Saggi.

Gli organi territoriali della U.N.A.S.S.I. durano in carica tre anni con scadenza concomitante con quella degli organi nazionali.

Agli organi territoriali regionali può essere attribuita dal C.N. autonomia contabile e gestionale. In questo caso deve essere nominato dal C.N. un revisore di conti, che dura in carica tre anni ed al quale si applicano le norme che disciplinano le funzioni dei revisori dei conti nazionali.

Art. 23 Assemblea Regionale

L’assemblea regionale è composta dalle A.S.S.I. affiliate con diritto a voto e con sede nell’ambito regionale.

Partecipano all’assemblea senza diritto di voto:

a) i componenti degli organi nazionali residenti nella regione;

b) il presidente ed i componenti del consiglio regionale e delle commissioni di saggi;

c) i presidenti ed i delegati provinciali.

d)i titolari di tessere d’onore residenti nella regione.

e) i coordinatori provinciali degli uffici di educazione fisica.

Per la partecipazione all’assemblea, valgono le norme di cui all’art. 10 con il solo voto di base.

L’assemblea ordinaria deve tenersi una volta l’anno, entro sessanta giorni dal termine dell’anno solare e, comunque, prima dell’assemblea nazionale. E’ convocata in seduta ordinaria dal consiglio regionale, con atto formale del presidente regionale, almeno trenta giorni prima dell’effettuazione, per:

  1. discutere e decidere sulla relazione relativa alla gestione regionale; nell’ipotesi in cui il Coordinamento sia dotato di autonomia contabile e gestionale, l’assemblea è chiamata ad esprimersi in ordine al bilancio consuntivo. La mancata approvazione della relazione o del bilancio comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Regionale solo in presenza di un quorum deliberativo pari ad almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto a voto nell’ambito della Regione. In tale ipotesi si procede ai sensi della art. 11 comma 17;
  2. deliberare sugli indirizzi generali e sui programmi tecnici delle varie discipline;

  1. procedere al rinnovo delle cariche elettive dopo lo svolgimento dopo il triennio per cui si è in carica.

L’assemblea è convocata in seduta straordinaria:

  1. per integrare o rinnovare gli organi regionali nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
  2. a seguito di richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale;
  3. a seguito di richiesta scritta e motivata della metà più uno degli aventi diritto a voto della regione.

Le operazioni di verifica dei poteri vengono eseguite da una commissione composta da tre componenti – di cui uno con funzioni di presidente – nominati dal consiglio regionale tra i dirigenti di A.S.S.I. affiliate con sede nella regione, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive. Le operazioni di scrutinio devono essere eseguite da una commissione di tre membri eletti dall’assemblea, tra soggetti che non siano candidati alle cariche regionali.

Ogni Presidente o suo delegato può rappresentare per delega un’altra A.S.S.I., a condizione che il numero delle Società affiliate con diritto di voto nell’ambito della Regione sia superiore a venti.

Il presidente ed i consiglieri non possono rappresentare in assemblea una A.S.S.I. né direttamente né per delega.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme relative all’Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

Art. 24 Il Consiglio Regionale

Il consiglio regionale è composto:

  1. dal presidente che lo presiede;
  2. da un numero di cinque componenti, di cui uno scelto fra la categoria degli atleti ed uno scelto fra la categoria dei docenti e assistenti tecnici.
  3. partecipa, senza diritto al voto, un rappresentante dei coordinatori degli uffici provinciali di educazione fisica, nominato dal Direttore Scolastico Regionale.
  4. Il presidente è eletto secondo le norme di cui all’art. 14, per quanto applicabili.

    Per concorrere alla elezione del consiglio regionale occorre possedere i requisiti di cui all’art 13, ad eccezione della presentazione delle candidature che deve avvenire almeno quindici giorni prima. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risultano eletti i candidati più anziani di età.

    Il consiglio regionale:

    a) promuove ed attua iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali;

    b) coordina l’attività dei coordinamenti e dei delegati provinciali, presenti nella regione;

  5. predispone programmi di attività per ogni iniziativa promossa nella regione, in cooperazione con i coordinamenti provinciali;
  6. controlla l’esecuzione dei relativi programmi;
  7. applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali;
  8. segnala al C.N. i nominativi per la nomina dei delegati provinciali;
  9. propone al C.N. i componenti la commissione tecnico-organizzativa regionale;
  10. promuove e cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche e con ogni altro organismo competente in materia sportiva;
  11. nomina:

- il vice presidente del coordinamento regionale, che viene eletto tra i membri del consiglio stesso.

- il segretario del coordinamento regionale.

l) assolve agli altri compiti previsti dallo statuto e dai regolamenti federali.

La sede del coordinamento è di norma il capoluogo di regione se non diversamente stabilito dal consiglio regionale per ragioni d’opportunità.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, valgono le norme riguardanti il C.N., in quanto applicabili.

Nelle province di Trento e Bolzano sono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli organi periferici a livello regionale.

Art. 25 Il Presidente del Coordinamento Regionale

Il presidente:

  1. rappresenta l’U.N.A.S.S.I. nell’ambito del territorio di competenza;
  2. amministra unitamente al consiglio regionale, e secondo specifiche disposizioni del C.N., i fondi di spettanza del coordinamento regionale, e quelli comunque reperiti a qualsiasi titolo;

c) firma gli atti d’ufficio del consiglio regionale e ne delega la firma;

  1. convoca e presiede le riunioni del consiglio regionale;
  2. convoca la commissione dei saggi;
  3. ha la rappresentanza negli organi regionali previsti dalla vigente legislazione;
  4. può adottare nei casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio regionale con l’obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;
  5. esercita le altre attribuzioni previste dal presente statuto.

In caso di impedimento o di temporanea assenza, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

In caso di impedimento non temporaneo o di dimissioni o di decadenza, si applicano le norme di cui all’art. 14.

Art. 26 Il Delegato Regionale

Nella regione in cui non è istituito il coordinamento regionale, il C.N. procede alla nomina di un delegato regionale, di seguito denominato D.R.

Il D.R. assume i compiti e le responsabilità in ordine a quanto previsto dall’art. 25, per quanto compatibili. Il D.R. rimane in carica per un triennio e/o sino a quando non sussistono le condizioni per la istituzione del coordinamento regionale.

Il delegato è tenuto ad inviare al consiglio dell’unione una relazione annuale circa l’esito del suo mandato per consentire allo stesso consiglio le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.

La decadenza del C.N. comporta anche quella del delegato regionale.

Art. 27 Commissione Regionale e Provinciale dei Saggi

Presso ogni coordinamento o delegazione regionale è istituita la Commissione Regionale dei Saggi, che ha il compito di derimere tutte le controversie sportive a livello regionale. Le decisioni assunte sono appellabili dinanzi alla Commissione Nazionale dei Saggi.

Presso ogni coordinamento provinciale o delegazione provinciale è istituita la Commissione Provinciale dei Saggi, che ha il compito di derimere tutte le controversie sportive a livello provinciale . Le decisioni assunte sono appellabili dinanzi la Commissione Regionale e successivamente a quella Nazionale dei Saggi.

Art. 28 L’Assemblea Provinciale

L’assemblea provinciale è l’organo periferico della U.N.A.S.S.I. ed è composta dalle A.S.S.I. affiliate con diritto a voto residenti nell’ambito del territorio provinciale.

Partecipano all’assemblea senza diritto di voto:

  1. i componenti degli organi nazionali residenti nella provincia;
  2. il presidente, o suo delegato, del consiglio regionale;

  1. i presidenti ed i componenti del consiglio provinciale e della Commissione Saggi.
  2. il rappresentante della A.S.S.I. affiliata che non ha ancora maturato il diritto di voto.
  3. il coordinatore provinciale dell’ufficio di educazione fisica.

Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di cui all’art. 10, con il solo voto di base e con esclusione di delega.

L’assemblea ordinaria deve tenersi una volta all’anno almeno trenta giorni prima dello svolgimento di quella regionale ed è convocata dal presidente provinciale almeno quindici giorni prima dell’effettuazione per:

  1. discutere e decidere sulla relazione relativa alla attività svolta nell’ambito del territorio di propria competenza;
  2. sulla programmazione dell’attività da svolgere nel corso dell’anno;
  3. procedere al rinnovo delle cariche elettive dopo il triennio per cui si è in carica.
  4. deliberare la disponibilità al C.N. per procedere all’istituzione, se necessaria, dei Coordinamenti comunali/circoscrizionali

Per l’assemblea straordinaria si rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni relative alle assemblee nazionali e regionali.

Le operazioni di verifica dei poteri vengono eseguite da una commissione composta da tre componente – di cui uno con funzioni di presidente –nominati dal consiglio provinciale fra i dirigenti di A.S.S.I. affiliate con sedi nella provincia, i quali non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive. Le operazioni di scrutinio devono essere eseguite da una commissione di tre membri eletti in ambito assembleare, tra soggetti che non siano candidati alle cariche provinciali.

Il presidente e i consiglieri provinciali non possono rappresentare in assemblea una A.S.S.I. né direttamente né per delega.

Per quanto non contemplato nel presente articolo, valgono le norme e le disposizioni d cui all’art.11 e seguenti, nelle parti applicabili per analogia.

Art. 29 Il Consiglio Provinciale

Il consiglio provinciale è composto:

  1. dal presidente che lo presiede;
  2. da un numero di tre componenti, di cui uno scelto fra la categoria degli atleti ed uno scelto fra la categoria dei docenti e assistenti tecnici.
  3. partecipa, senza diritto al voto, il coordinatore provinciale dell’ufficio di educazione fisica.

Gli organi di cui al comma 1, sono eletti dagli aventi diritto a voto residenti nel territorio della provincia e la votazione avviene nel seguente ordine:

  1. il presidente: risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; in caso di parità di voti precede il più anziano di età.
  2. i componenti del consiglio provinciale: ogni avente diritto a voto può esprimere un massimo di preferenze corrispondente agli eleggibili e risultano eletti i candidati di ogni categoria che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti precede il più anziano di età.

Per concorrere alla elezione i candidati devono:

  1. possedere i requisiti generali di cui all’art. 19;
  2. depositare presso il coordinamento regionale, almeno sette giorni prima della data di svolgimento della votazione, apposita dichiarazione di candidatura.

Il consiglio provinciale:

a) applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi nazionali e regionali;

b) promuove ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell’ambito degli indirizzi predisposti dal consiglio regionale;

c) assolve ai compiti che gli vengono impartiti dal C.N. e dal coordinamento regionale.

Alle riunioni del consiglio provinciale può assistere il presidente del coordinamento regionale o un suo delegato.

Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme previste per il consiglio federale e regionale, se applicabili.

Art. 30 Il Presidente del Coordinamento Provinciale

Il presidente:

  1. convoca e presiede il consiglio provinciale;
  2. convoca la Commissione dei Saggi;
  3. assicura la realizzazione delle iniziative promosse dal consiglio provinciale;
  4. firma gli atti d’ufficio del consiglio provinciale;
  5. esercita le altre attribuzioni previste dal presente statuto.

In caso di impedimento o di temporanea assenza, il presidente è sostituito dal vice presidente.

In caso di impedimento non temporaneo, o di dimissioni o di decadenza, si applicano le norme di cui all’art. 14.

Art. 31 Il Delegato Provinciale

Nella provincia in cui non è istituito il coordinamento provinciale, il C.N. procede alla di un delegato provinciale, di seguito indicato come D.P.

Il D.P. ha il compito di propagandare e coordinare le attività praticate nel territorio di competenza, secondo le direttive del coordinamento regionale ed in collaborazione con lo stesso. Egli ha anche la rappresentanza dell’Unione, secondo le direttive ricevute dalla Unione.

Il delegato provinciale rimane in carica per il triennio per cui è stato eletto o fino a quando non sussistano le condizioni per la istituzione del coordinamento provinciale e provvede ad inviare una relazione annuale al consiglio dell’unione per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito. La decadenza del C.N. comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 32 Modifiche allo Statuto

Le proposte di modifica allo statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate da almeno 2/5 degli aventi diritto a voto.

Il C.N., verificata la ritualità della richiesta, convoca entro trenta giorni l’assemblea nazionale, in sessione straordinaria, da effettuarsi entro i successivi sessanta giorni. Il C.N. può anche indire, di propria iniziativa, l’assemblea nazionale in sessione straordinaria, per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno di proporre all’assemblea stessa.

Nell’ordine del giorno relativo alla convocazione dell’assemblea di cui trattasi, si devono riportare integralmente le proposte di modifica allo statuto.

Per l’esame delle modifiche allo statuto è prescritta in prima convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto a voto che rappresentino almeno i 3/4 dei voti assegnati. Per la loro approvazione è necessario il voto favorevole di 1/3 degli aventi diritto a voto che rappresenti la maggioranza dei voti assegnati a tutti gli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 degli aventi diritto di voto che rappresenti la maggioranza dei voti assegnati a tutti gli aventi diritto a voto e per l’approvazione delle modifiche occorre il voto favorevole di 2/3 dei voti rappresentati in assemblea.

Per aventi diritto a voto si intendono le persone fisiche legittimate in rappresentanza delle diverse componenti.

Le modifiche divengono esecutive solo dopo l’approvazione da parte dei competenti organi, ai sensi di legge.

Art. 33 Proposta di scioglimento della U.N.A.S.S.I.

La proposta di scioglimento della U.N.A.S.S.I. può essere presentata soltanto all’assemblea nazionale straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 degli aventi diritto a voto.

L’assemblea è valida con la presenza dei 4/5 degli aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione, e la proposta di scioglimento deve riportare il voto favorevole di almeno 4/5 di tutti gli aventi diritto al voto.

L’assemblea, con le maggioranze di cui al comma 2, delibera sulla nomina dei liquidatori e sulla destinazione del patrimonio.

 

Art. 34 Norme transitorie costituenti l’U.N.A.S.S.I.

Daranno inizialmente vita all’UNASSI i soci fondatori che parteciperanno all’Atto Costitutivo e i Soci Promotori che ne chiederanno l’ammissione.

Nella fase transitoria di sviluppo su tutto il territorio nazionale delle A.S.S.I. e dell’organizzazione delle strutture e dei quadri dirigenti, l’U.N.A.S.S.I. opererà attraverso queste figure, anche solo parzialmente e in via sperimentale su alcuni territori, con scopi di promozione delle ASSI e di ricerca dei quadri dirigenti, e secondo quanto sarà precisato nei Regolamenti.

 

 

Art. 35 Logo dell’UNASSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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