POLISPORTIVA VIRGILIO
Allegato "B al n. 41.625 di Rep .
10.12.2001
STATUTO SOCIALE
Denominazione - sede - scopo - colori sociali
1. Costituzione e sede
È costituita l'Associazione denominata
"POLISPORTIVA VIRGILIO -
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
con sede a Virgilio in Via T. Nuvolari
n° 4/6; essa è retta dal presente statuto e dalle regole vigenti in materia.
2. Carattere dell'Associazione
L'Associazione è apartitica, ha
carattere volontario e non ha scopi
di lucro. I
soci sono tenuti
ad un comportamento corretto,
sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi nonché
all’accettazione delle norme del presente Statuto.
3. Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è
illimitata.
4. Scopi dell'Associazione
L'Associazione ha per oggetto
l'esercizio, la promozione, la diffusione e la pratica delle attività sportive
intese come mezzo di formazione fisica e morale. A tale scopo l'Associazione
potrà svolgere tutte le attività connesse o quelle accessorie a quelle statutarie,
in quanto integrative delle stesse. Per il raggiungimento dello scopo sociale,
l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a)
organizzare attività formativa, di
educazione sportiva ed agonistica,
dando ampio spazio alle scuole
di sport che favoriscono in special modo l'istruzione
dei giovani, in un quadro di interesse
per la persona e per la collettività;
b)
possedere e/o assumere in gestione e/o
prendere o dare in locazione impianti ed altri beni, sia mobili che immobili;
fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere,
c)
attivare azioni promozionali per
stimolare l'interesse per lo sport ;
d)
organizzare servizi di interesse per
soci allo scopo di facilitare e sostenere la pratica sportiva, anche promovendo
manifestazioni ed attività private e pubbliche sia nell'ambito sociale che
fuori sede. È espressamente esclusa ogni attività professionistica ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
5. Colori sociali
I colori sociali sono BIANCO e AZZURRO.
Soci
6. Requisiti dei soci
Il numero dei soci è illimitato e si
ritengono tali, senza diritto di voto, anche il coniuge ed i figli minori.
Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti
in Italia di sentimenti e comportamento democratici. Potranno inoltre essere
soci associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli
della presente Associazione. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità sportive nonché
scopi sociali ed umanitari. Le modalità di iscrizione dell'Associazione sono
precisate nell'apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo.
L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal
segretario in un apposito registro, sempre disponibile per consultazioni da parte
dei soci .
7. Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci è
libera.
Le iscrizioni
decorrono dal 1 giugno
di ogni anno.
L'accettazione delle
domande per l'ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente
statuto, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del consiglio
direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano
raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le
veci. L'adesione all'Associazione comporta per
l'associato maggiore di
età il diritto di voto nell'assemblea del "settore" di appartenenza ed in
quella generale, per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei
regolamenti, per la nomina degli organi direttivi di "settore" e
dell’Associazione.
8. Categorie dei soci
Sono soci coloro che pagano
la tassa annuale stabilita dall'Associazione. Ogni socio sceglie liberamente di
iscriversi ad uno specifico "settore" sportivo. Ciascun aderente così
come il coniuge ed i figli minori, in particolare, ha diritto a partecipare
alla vita dell'Associazione in generale.
9. Doveri dei soci
L'appartenenza
all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al
rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le
competenze statutarie.
10. Perdita della qualifica
di socio
La qualifica di socio può
venire meno per i seguenti motivi:
a)
per dimissioni, da
comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
b)
per decadenza e cioè per
perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c)
per delibera di esclusione
del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
d)
per aver contravvenuto alle
norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino
l'indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese
di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
e)
per ritardato pagamento dei
contributi per oltre sei mesi.
11. Organi
dell'Associazione
Organi dell'Associazione
sono:
- l'assemblea generale dei
soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente e vice
presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio arbitrale;
- l'assemblea generale di
"settore";
- il consiglio direttivo di
"settore";
- il responsabile di settore;
- il segretario;
- il tesoriere.
Assemblea
12. Partecipazione all'assemblea
L'Associazione nell'assemblea ha il suo
organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che
straordinaria tutti gli aderenti all' Associazione. L'assemblea viene convocata
in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il sesto mese dalla chiusura
dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio precedente, per
l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio
preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto
in sede ordinaria che in sede straordinaria :
a)
per decisione del consiglio direttivo;
b)
su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei
soci.
13. Convocazione dell'assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie
sono convocate con preavviso di almeno 8 giorni, mediante invito per lettera indirizzata a tutti i soci a cura
della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto
a 5 giorni.
14. Costituzione e deliberazione
dell'assemblea
L'assemblea in sede ordinaria è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è
validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
L'assemblea in sede straordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due
terzi dei soci .
In seconda convocazione essa è
validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
È ammesso l'intervento per delega da
conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo
delle deleghe superiore a 1 (uno).
L'assemblea è presieduta dal presidente
dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e se fosse
necessario, da persona designata dall'assemblea.
I verbali delle riunioni dell'assemblea
sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola
assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.
Il presidente ha inoltre la facoltà,
quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale
dell'assemblea fungendo questi da segretario.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in
prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno
dei voti espressi.
In caso di parità di voti l'assemblea
deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'assemblea straordinaria delibera, sia
in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi
dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità
allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal
voto.
15. Forma di votazione dell'assemblea
L'assemblea vota normalmente per alzata
di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza
la votazione può essere effettuata per chiamata nominale o a scrutinio segreto;
il presidente dell'assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti. Ogni
aderente all'Associazione ha diritto ad 1 (un) voto.
16. Compiti dell'assemblea
All'assemblea spettano i seguenti
compiti:
In sede ordinaria:
a)
discutere e deliberare sui bilanci
consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
b)
eleggere i membri del consiglio
direttivo, i revisori dei conti e un membro del collegio arbitrale;
c)
fissare, su proposta del consiglio
direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
d)
deliberare sulle direttive di ordine
generale dell'Associazione e dell'attività da essa svolta e da svolgere nei
vari settori di sua competenza;
e)
approvare l'eventuale regolamento
interno predisposto dal consiglio direttivo;
f)
deliberare su ogni altro argomento di
carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
g)
stabilisce il numero dei settori sportivi.
In sede straordinaria:
a)
deliberare sullo scioglimento
dell'Associazione;
b)
deliberare sulle proposte di modifica
dello statuto;
c)
deliberare su ogni altro argomento di
carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio
direttivo e dal collegio arbitrale.
Consiglio direttivo
17. Compiti del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è responsabile
verso l'assemblea dei soci della gestione sportiva dell'Associazione e ha il
compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività
dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive
dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre
all'assemblea secondo le proposte di presidenza e dei responsabili di settore;
c) deliberare su ogni atto
di carattere patrimoniale finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) dare parere su ogni
altro oggetto sottoposto al suo esame dal
presidente o da
qualsiasi componente del
consiglio direttivo;
e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione
degli elenchi dei soci per
accertare la permanenza
dei requisiti di ammissione
di ciascun socio
prendendo gli opportuni
provvedimenti in caso contrario;
f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti
suddetti ;
g) deliberare l'accettazione delle domande per l' ammissione di
nuovi soci ;
h) nominare il presidente, il vice presidente, il segretario e il
tesoriere;
i) redigere l'eventuale regolamento interno.
Il consiglio direttivo, nell'esercizio
delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni
consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non
soci .
Il consiglio direttivo delibera a
maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. Su
richiesta del presidente o della maggioranza dei consiglieri e per
argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a
scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
18. Composizione del consiglio
direttivo
Il consiglio direttivo è formato da:
1.
tutti responsabili di settore;
2.
un numero di membri, eletti
dall'assemblea dei soci, pari al numero dei responsabili di settore più uno.
Tutto il consiglio direttivo deve
essere composto da soci. Il consiglio direttivo dura in carica due anni e
comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche
sociali.
Al
termine del mandato
i consiglieri possono
essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee
sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di
uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha
facoltà di procedere - per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso
fino al limite statutario. I membri del consiglio direttivo non possono
ricoprire cariche sociali in altre
associazioni sportive nell'ambito della
medesima disciplina, salvo organismi a livello provinciale, regionale e
nazionale.
I membri del consiglio non riceveranno
alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute.
I membri del consiglio direttivo
decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo
giustificazione approvata dal consiglio.
19. Riunioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce
sempre in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque
ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre
membri.
In assenza del segretario le funzioni
saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo
devono essere convocate mediante avviso telefonico o scritto, almeno quattro giorni prima.
Le riunioni del consiglio direttivo
sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono
presiedute dal presidente, in sua
assenza, dal vice presidente e ove
occorresse da un consigliere designato.
Le sedute e le deliberazioni del
consiglio sono fatte constare da
processo verbale sottoscritto dal presidente e
dal segretario.
I consiglieri sono tenuti a mantenere
la massima segretezza sulle decisioni consiliari.
Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di
rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare
pubblicità.
Settori sportivi
20. L'Associazione è strutturata in settori di attività, il cui
numero e' stabilito dall'assemblea, aventi ciascuno, nel proprio ambito operativo, autonomia gestionale
ed operativa in conformità con l’indirizzo ed i programmi
determinati dal
consiglio direttivo.
Ogni settore è retto da un consiglio di
settore, composto da un minimo di tre a un massimo di ventuno membri in
rapporto alle esigenze tecniche e operative del settore stesso.
21. Assemblea di settore
L'assemblea di settore si svolge almeno
una volta all'anno convocata dal consiglio direttivo del settore o dal
consiglio direttivo della Polisportiva e, comunque, almeno
quindici giorni prima dell'assemblea generale dell'Associazione.
L'assemblea di settore può essere
convocata ogni qualvolta il direttivo
di settore o il consiglio
direttivo della Polisportiva lo
ritenga opportuno.
L'assemblea è valida solo
se presente il
presidente dell'Associazione o un delegato, membro del consiglio
direttivo dell'Associazione.
L'assemblea di settore, ai soli fini
dell'espressione di voto, si
compone dei soci
che, al momento
dell'ammissione all'Associazione, abbiano espresso opzione per uno dei
settori o, in difetto, di coloro che ritengano di partecipare a tale assemblea
purché non abbiano già votato in assemblea di altro settore.
L' espressione di voto è annotata sulla
tessera di iscrizione. La notizia della convocazione dell'assemblea di settore
deve essere comunicata anche ai responsabili degli altri settori.
21. Consiglio direttivo di settore
Il consiglio direttivo di settore è
eletto dall'assemblea di settore e dura in carica due anni. I suoi componenti
sono rieleggibili.
Il consiglio elegge, nel proprio
seno, il responsabile di settore, un
vice e il segretario.
Il consiglio dà pratica attuazione
all'attività del settore, si riunisce ogni due mesi e di queste riunioni redige
un verbale in apposito registro depositato presso la presidenza della
Polisportiva. Ogni settore di
attività ha un
proprio regolamento deliberato dal proprio consiglio direttivo che sarà
attuato previa approvazione del
consiglio direttivo dell'Associazione.
Detti regolamenti potranno essere
variati con decisione presa dalla maggioranza di almeno tre quarti dei
componenti del consiglio direttivo dell'Associazione.
Presidente
22. Compiti del presidente
Il presidente dirige l'Associazione e
la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il presidente ha la responsabilità
generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al presidente spetta la firma degli
atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei confronti dei soci che dei
terzi.
Il presidente sovrintende in
particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio
direttivo.
Il presidente può delegare ad uno o più
consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
In
caso il presidente
sia impedito per
qualsiasi causa all'esercizio delle
proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal vice presidente
in ogni sua attribuzione.
Il solo intervento del vice presidente
costituisce per i terzi la prova dell'impedimento momentaneo del presidente.
Alle riunioni del consiglio direttivo
potranno essere presenti uno o più membri del collegio arbitrale esclusivamente
con funzioni consultive.
23. Elezioni del presidente
Il
presidente è eletto
dal consiglio direttivo
tra i consiglieri eletti
dall'assemblea, dura in carica un biennio e comunque fino all'assemblea
ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento
grave, tale giudicato dal
consiglio direttivo, il
consiglio stesso provvede
a sostituire il presidente.
Collegio arbitrale
24. Compiti del collegio arbitrale
Al collegio arbitrale è devoluta la
soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra
l'Associazione e i soci ed emetterà, in merito, le proprie decisioni da
intendersi quali inappellabili.
Il collegio arbitrale può sottoporre
all'assemblea, previo parere favorevole del consiglio direttivo, proposte per
il miglior andamento della gestione.
I membri del collegio arbitrale
non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della
loro carica nè rimborsi spese.
25. Composizione del collegio arbitrale
Il collegio arbitrale è composto
di 3
(tre) membri, uno nominato dall'Amministrazione Comunale, uno nominato dall'assemblea ordinaria dei soci, esclusivamente fra i
soci, e uno dai revisori dei conti.
Nel caso in cui l'Amministrazione
Comunale rinunci esplicitamente alla nomina di sua competenza, il terzo membro
è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci. Il collegio arbitrale nomina nel
suo seno il presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i
contatti necessari ed opportuni con membri del consiglio direttivo. Il collegio
arbitrale si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca oppure quando ne
giunga richiesta al presidente.
Il collegio arbitrale deve essere
formalmente invitato a tutte le riunioni del consiglio direttivo, e potrà
parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.
Revisori dei conti
26. Compiti dei revisori dei conti
Ai revisori dei conti spetta, nelle
forme e nei limiti d'uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa
dell'Associazione.
Essi devono redigere la loro relazione
all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal consiglio
direttivo. I revisori dei conti devono partecipare di diritto alle adunanze
dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza
diritto di voto.
27. Elezioni dei revisori dei conti
I revisori dei conti sono nominati
dall'assemblea nel numero di tre, più due supplenti, e durano in carica due
anni. Essi sono rieleggibili e dovranno essere scelti fra i soci, avuto
riguardo alla loro competenza.
Segretario dell'Associazione
28. Il segretario dell' Associazione è nominato dal consiglio direttivo e resta in
carica per un biennio.
Il segretario dirige gli uffici
dell'Associazione; cura il disbrigo delle pratiche di segreteria; svolge ogni
altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo, dai
quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. Può partecipare
alle assemblee di "settore".
Tesoriere dell'Associazione
29. Tesoriere dell’Associazione
Il tesoriere dell'associazione è
nominato dal consiglio direttivo tra i membri del consiglio stesso, e resta in
carica per un biennio. A lui è demandato il compito di tesoreria, della
pianificazione dei conti, delle direttive di redazione dei consuntivi di spesa
dei singoli settori nonché della predisposizione del bilancio consuntivo e
preventivo dell'Associazione. Può partecipare alle assemblee di
"settore".
30. Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'Associazione è
costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a
qualsiasi titolo. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad
assicurare l'esercizio delle attività.
31. Entrate dell'Associazione
Le entrate dell'Associazione sono
costituite:
a)
dalla quota di
iscrizione, da versarsi all’atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata
dall'assemblea;
b)
dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea
ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
c)
da eventuali contributi straordinari, deliberati
dall'assemblea in relazione
a particolari iniziative
che richiedono
disponibilità eccedenti quelle
del bilancio
ordinario;
d) da versamenti volontari degli
associati;
e) da contributi del CONI, di pubbliche
amministrazioni, enti locali, istituti di credito e di enti in genere;
f )
da introiti di
manifestazioni sportive e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
g) da azioni promozionali e ogni altra
iniziativa consentita dalla legge.
I contributi ordinari devono essere
pagati in unica soluzione entro il 30 dicembre di ogni anno.
32. Destinazione del patrimonio sociale
All'Associazione è vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge. L'Associazione
ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestioni per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
33. Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per
tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione
da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far
parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto
l'anno sociale in corso.
34. Diritti dei soci al patrimonio
sociale
L'adesione all'Associazione non
comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al
versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota
annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di
effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al patrimonio sociale
possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra
determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi
rivalutabili né
ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento
dell'Associazione né in caso
di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione
dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’ Associazione a titolo di
versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di
partecipazione e, segnatamente,
non crea quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a
titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi
né a causa di morte.
Norme finali e generali
35. Esercizi sociali
L’esercizio sociale inizia l'1 luglio
di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Per ogni esercizio è
predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo
dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
I bilanci debbono restare disponibili
presso la sede dell'Associazione nei
15 (quindici) giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro
approvazione.
L'amministrazione e la tenuta della
contabilità dell'Associazione è affidata al tesoriere secondo le direttive del
presidente e del consiglio direttivo. I responsabili di settore dovranno
predisporre i propri bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al consiglio
direttivo entro il 15 settembre di ogni anno.
36. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento per qualsiasi
causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il
netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
37. Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in
dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa
formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio del collegio arbitrale
amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di
rito, dando luogo ad arbitrale irrituale.
In mancanza di accettazione previa delle parti contendenti, del giudizio
del collegio arbitrale, si ricorrerà ad arbitro unico amichevole compositore
nominato dal Presidente del Tribunale di Mantova.
38. Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal
presente statuto si fa rinvio alle norme
di legge ed
ai principi generali dell'ordinamento giuridico
italiano.