STATUTO DELLA "C.A.P.D.I. e L.S.M."
(CONFEDERAZIONE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI
DIPLOMATI I.S.E.F. e LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE)
Art. 1 - CONFEDERAZIONE. E' costituita la "Confederazione Associazioni provinciali Diplomati I.S.E.F." (con la sigla C.A.P.D.I.), la cui nuova denominazione (in base al Referendum di aprile - maggio 2001) è "Confederazione Associazioni provinciali Diplomati I.S.E.F. Laureati in Scienze motorie" (con la sigla "C.A.P.D.I. e L.S.M.").
La Confederazione ha la propria sede presso la residenza del Presidente.
Le singole Associazioni Provinciali sono autonome nel loro ambito territoriale.
Art. 2 - ORGANISMO PROVINCIALE UNITARIO. Possono aderire alla Confederazione le Associazioni Provinciali dei Diplomati I.S.E.F. e dei Laureati in Scienze motorie di tutte le province italiane.
La Confederazione riconoscerà in ogni provincia un solo organismo unitario come rappresentante della categoria, ad eccezione delle province pluri-linguistiche.
Le Associazioni composte anche da soci appartenenti ad altre categorie possono far parte della "C.A.P.D.I. e L.S.M." solo con i soci Diplomati I.S.E.F. e con i soci Laureati in Scienze motorie
Art. 3 - CARATTERISTICHE E SCOPI. La Confederazione è apartitica, apolitica e non ha scopi di lucro.
Opera in campo nazionale e si propone di conseguire i seguenti scopi principali:
a) l'istituzione dell'Albo professionale;
b) l'attivazione di ogni iniziativa utile all'inserimento qualificato dei Diplomati I.S.E.F. e dei Laureati in Scienze motorie nell'esercizio della professione;
c) la promozione di ricerche scientifiche e di studi applicati all'attività motoria;
d) la promozione culturale dell'attività motoria e della figura professionale del Diplomato I.S.E.F. e del Laureato in Scienze motorie;
e) la promozione di iniziative di aggiornamento e di specializzazione;
f) la formazione di Associazioni Provinciali ove queste non esistano;
g) l'adesione delle Associazioni Provinciali alla "C.A.P.D.I. e L.S.M.".
Art. 3 bis - La "C.A.P.D.I. e L.S.M." è editrice del periodico "Motricità e Ricerca" senza fini di lucro.
Art. 4 - ADESIONI ALLA CONFEDERAZIONE. Ogni Associazione Provinciale, per poter essere iscritta alla Confederazione, deve presentare alla Giunta:
a) domanda di iscrizione alla Confederazione, o dichiarazione di volontà di aderire alla Confederazione, deliberata dalla propria Assemblea o dal proprio Consiglio Direttivo;
b) l'elenco aggiornato dei membri del proprio Consiglio Direttivo;
c) copia del proprio Statuto, che deve garantire un'adeguata democraticità ed evidenziare l'apartiticità, l'aconfessionalità e l'assenza di fini di lucro.
d) la dichiarazione di impegno a collaborare attivamente con la Giunta e con le altre associazioni della "C.A.P.D.I. e L.S.M. " per il conseguimento dei fini comuni, nell'interesse dei propri soci e della categoria.
Art. 5 - ORGANISMI. Gli Organismi della Confederazione sono:
l'Assemblea delle Associazioni Provinciali, composta dai rappresentanti delle Associazioni;
la Giunta Esecutiva, composta da almeno cinque persone , elette dall'Assemblea per due anni;
i Revisori dei conti, con funzioni di controllo sul bilancio, oltre che di Probi Viri in materia disciplinare e nei casi di ricorsi avverso le decisioni della Giunta relative all'art. 7 dello Statuto;
i Coordinamenti Regionali, composti in ogni regione dai rappresentanti delle Associazioni provinciali (in assenza del Coordinamento in una regione la Giunta della Confederazione può nominare il Referente Regionale con il compito principale di informare le Associazioni di quella regione sulle leggi locali interessanti la categoria).
L'Assemblea elegge in un'unica votazione il Presidente e gli altri componenti della Giunta. I delegati hanno diritto di esprimere un numero di preferenze uguale al numero dei componenti di Giunta da eleggere.
L'Assemblea elegge anche, ogni due anni, i Revisori dei conti, stabilendone il numero (da uno a tre).
I membri della Giunta non possono essere contemporaneamente Revisori dei conti.
I delegati delle Associazioni indicano in Assemblea i candidati.
E' eleggibile qualunque socio diplomato I.S.E.F. o laureato in Scienze motorie proposto dalle Associazioni Provinciali, secondo criteri numerici fissati dall'Assemblea.
In ogni caso chi ricopre cariche nella Confederazione deve essere socio di un'Associazione aderente o aggregata alla "C.A.P.D.I. e L.S.M."
Art. 6 - ALTRI COORDINAMENTI. La Confederazione può creare Coordinamenti con enti, associazioni regionali, nazionali, estere o internazionali, per il conseguimento dei fini statutari.
Art. 7 - MANCATE ACCETTAZIONI ED ESPULSIONI. La Giunta si riserva di non accettare o di espellere le Associazioni strutturate od operanti in contrasto con il presente Statuto e con le delibere dei propri organismi statutari.
Art. 8 - MODIFICHE STATUTARIE. Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in apposita Assemblea straordinaria, di almeno due terzi degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo Statuto può essere modificato anche tramite Referendum proposto dalla Giunta, ad analoghe condizioni".
Art. 9 - REGOLAMENTO INTERNO. Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Interno.
Art. 10 - FINANZIAMENTI. Il finanziamento delle attività della Confederazione avviene attraverso contributi ordinari (le quote delle Associazioni Provinciali) e straordinari (contributi ed elargizioni di enti pubblici e privati ed altre entrate).
Art. 11 - ASSEMBLEE E REFERENDUM. Le Associazioni Provinciali aderenti alla Confederazione e in regola con le quote possono deliberare in Assemblea o tramite Referendum indetto dalla Giunta.
L'Assemblea ordinaria viene indetta dalla Giunta almeno una volta all'anno.
L'Assemblea ordinaria verifica l'operato della Giunta esecutiva, approva il bilancio consuntivo, indica le linee programmatiche della Confederazione e approva il bilancio di previsione, fissando le quote confederali.
L'Assemblea straordinaria viene convocata dalla Giunta per particolari necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo delle Associazioni aderenti alla Confederazione.
In prima convocazione le Assemblee sono valide con la presenza di almeno la metà delle Associazioni in regola con le quote.
In seconda convocazione le Assemblee, con eccezione per quelle straordinarie convocate per modificare lo Statuto, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni delle Assemblee e dei Referendum sono prese a maggioranza di voti.
Art. 12 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA. La Giunta viene convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno due terzi dei componenti.
La Giunta può essere validamente consultata anche attraverso scambi scritti.
Compiti della Giunta:
a) rendere operative le deliberazioni dell'Assemblea, assumendo iniziative nel rispetto delle norme statutarie;
b) deliberare sulle domande di adesione alla Confederazione di altre Associazioni Provinciali, che potranno avere diritto di voto dopo l'accettazione della domanda da parte della Giunta e dopo il pagamento delle quote.
c) redigere l'ordine del giorno dell'Assemblea.
Le delibere di Giunta richiedono la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
Le deliberazioni di Giunta vengono approvate con maggioranza assoluta tra i presenti.
Art. 13 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice-presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dagli altri consiglieri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente e il resto della Giunta vengono eletti dall'Assemblea con la maggioranza assoluta di voti nel primo scrutinio e con quella relativa nell'eventuale secondo scrutinio.
Il Presidente della Giunta è anche Presidente della Confederazione e compie, in collaborazione con gli altri componenti della Giunta, tutti gli atti e tutte le iniziative necessari a rendere esecutive le delibere dell'Assemblea.
Il Segretario viene designato dal Presidente tra i consiglieri.
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali, curare la preparazione delle delibere, provvedere alla gestione della segreteria.
Il Tesoriere e il Vice-presidente devono essere scelti dalla Giunta tra gli altri consiglieri.
Il Tesoriere ha il compito di tenere i libri contabili, espletare le pratiche amministrative, redigere il Conto Consuntivo e il Bilancio di previsione da sottoporre prima alla Giunta e poi all'Assemblea.
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.
Il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere compongono la Presidenza, con la funzione di preparare le riunioni della Giunta e renderne esecutive le delibere.
Art. 14 - ANNO SOCIALE. L'anno sociale, che coincide con l'esercizio finanziario, inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.
Art. 15 - SCIOGLIMENTO. Lo scioglimento della Confederazione viene deliberato da un'apposita Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto. -
Regolamento Interno:
Art. 1 - Ogni Associazione con diritto di voto può avere in Assemblea una sola delega delle altre Associazioni, firmata dal Presidente in carica.
Art. 2 - Per le riunioni di Giunta un membro può farsi sostituire, con delega firmata, da un socio della propria Associazione Provinciale o da un altro membro della Giunta. Ogni partecipante alle riunione di Giunta può avere però al massimo due voti a disposizione .
Art. 3 - Le Associazioni iscritte alla "C.A.P.D.I." devono pagare entro i due mesi successivi all'assemblea le quote annuali fissate dall'Assemblea ordinaria per l'anno successivo, salvo eventuale delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione (da comunicare entro un mese dopo l'Assemblea) di uscire dalla Confederazione. Sono previste more, da fissare in Assemblea, per le Associazioni ritardatarie nei pagamenti.
Art. 4 - Il Presidente e il Segretario della Confederazione non possono essere contemporaneamente Presidente o Segretario di un'Associazione Provinciale.
Art. 5: I Referendum si devono realizzare attraverso lettere raccomandate o fax o posta elettronica, firmati dai Presidenti.