XIV LEGISLATURA

 

PROGETTO DI LEGGE - N. 3064

 



        Onorevoli Colleghi! - In Italia, il panorama della formazione degli operatori dello sport appare frammentario, contraddittorio e nel complesso inadeguato se rapportato al mutamento dei contesti e delle esigenze operative. La forte disomogeneità, l'instabilità del quadro di riferimento, la mancanza di percorsi di crescita professionale che riescano ad integrare efficacemente l'esperienza, sono ormai elementi costanti nel processo di formazione di queste figure professionali del mondo dello sport e dell'educazione fisica, con preoccupanti conseguenze pratiche.
        Nella maggior parte dei casi infatti, questi operatori sportivi sono stati dei veri e propri autodidatti, motivati soprattutto dall'entusiasmo e dallo spirito associativo. Soltanto una frazione minoritaria può vantare, allo stato attuale, una preparazione generale di carattere scientifico-pedagogico, acquisita negli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) o più recentemente nelle università, mentre la gran parte dei quadri dirigenziali non ha avuto alcun genere di formazione né di preparazione.
        Servono delle, regole chiare e precise e la proposta di legge in esame mira proprio a questo obiettivo: lo sport e le attività motorie, per unanime riconoscimento, contribuiscono al benessere psico-fisico dell'individuo, per cui è necessario eliminare il pericolo di un insegnamento delle discipline in questione ad opera di personale non adeguatamente formato. Tutto ciò, non solo per tutelare gli utenti dello sport e dell'attività fisica in generale e per garantire il diritto di ogni cittadino europeo, quindi anche del cittadino italiano, alla pratica sportiva, come sancisce la risoluzione (76)41 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nota come la "Carta europea dello sport per tutti", ma anche per tutelare la professionalità acquisita dagli stessi operatori sportivi.
        Se consideriamo, inoltre, che in Italia, a parte alcune leggi regionali, non esiste alcuna legge sulla qualificazione professionale degli insegnanti e dei gestori delle palestre private, con la conseguenza che gli stessi, molto spesso, ricoprono anche ruoli medico-sportivi, intervenendo con consigli o suggerimenti non sempre conformi alle finalità, salutistiche o ricreative, che la disciplina sportiva ha, si comprende come una adeguata conoscenza di biomedica, di psicologia e di pedagogia, oggi richiesta ad un laureato in scienze motore, possa essere una soluzione iniziale anche contro il fenomeno del doping, che molto spesso si alimenta proprio in contesti di inadeguata formazione o addirittura di carenza di cultura sportiva.
        Con i suoi otto articoli, in definitiva, la proposta di legge cerca di rispondere alle notevoli ed improvvise trasformazioni nel settore delle attività motorie e sportive considerando sia il mutato ruolo degli operatori per i quali, infatti, si pretende un iter formativo rigoroso e completo, sia il mutato utilizzo delle strutture.
        L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, non trascurando la nuova interpretazione assunta dal concetto di sport, ormai allargato fino a comprendere termini quali fitness e wellness. Il significato meno restrittivo, in termini sociali, ormai riservato non soltanto agli atleti, ma alla popolazione sportiva in generale, porta a sottolineare i diversi scopi salutistici, di prevenzione e di benessere psico-fisico.
        L'articolo 2 dà una definizione delle attività motorie e sportive puntando sulle loro finalità, conformemente ai nuovi orizzonti raggiunti a seguito delle suddette trasformazioni.
        L'articolo 3, fulcro della portata innovativa della proposta di legge, istituisce gli albi professionali regionali garantendo così la preparazione tecnica degli operatori e tutelandone la professionalità. L'albo regionale consta di due elenchi, ripartiti a propria volta in due sezioni. L'appartenenza al suddetto albo permetterà l'esercizio della professione, mentre le diverse sezioni avranno la funzione di esplicare il grado di formazione, proporzionato all'iter formativo e ai titoli acquisiti.
        Con l'istituzione di questo albo professionale a livello regionale la proposta di legge viene inoltre a riconoscere il ruolo dei tecnici sportivi qualificati dal sistema di formazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Per quanto riguarda gli operatori sprovvisti di una qualificazione, sia universitaria, sia erogata dal citato sistema di formazione, la proposta di legge prevede una sanatoria, ovviamente secondo le modalità stabilite, nonché la possibilità per questi di regolarizzare la propria posizione con la partecipazione ad appositi corsi di formazione.
        In questo modo si tiene conto altresì degli accordi intercorsi tra il CONI ed il mondo universitario che prevedono un sistema di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi in ambito sportivo e la collaborazione nella definizione delle competenze e dei contenuti, con la finalità di innalzare complessivamente il livello degli operatori e combattere così la degenerazione del fenomeno sportivo, dovuta anche alle carenze della cultura sportiva nel nostro Paese.
        La professionalità tecnica viene disciplinata dall'articolo 4 in cui, inoltre, è previsto un profilo professionale rapportato alla specifica finalità e al particolare ambito soggettivo di insegnamento. Non viene tralasciata l'importanza del tirocinio, dell'esperienza professionale e di ulteriori percorsi formativi per i giovani che mirano a completare la propria formazione in un determinato settore di interesse.
        L'accesso alle professioni è ovviamente condizionato dall'elenco e dalla sezione di appartenenza dell'albo professionale regionale, presupponendo ogni sezione un diverso grado di professionalità. Così nell'articolo 5 si prevede che le attività motorie e sportive potranno essere coordinate, insegnate o dirette esclusivamente da laureati in scienze motorie o diplomati ISEF, oggi equiparati dalla legge 18 giugno 2002, n. 136. I tecnici dovranno invece essere supervisionati nell'espletamento delle proprie funzioni, mentre gli operatori oggetto della sanatoria potranno essere utilizzati soltanto come coadiutori.
        Gli articoli 6 e 7 prevedono infine le condizioni necessarie per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale regionale, perché la formazione e le modalità di iscrizione sono demandate a ciascuna regione espressamente dall'articolo 8.
        Onorevoli colleghi, l'obiettivo è pertanto inequivocabile: garantire, in tempi adeguati, anche nel nostro Paese, la certezza sulle competenze degli operatori del settore ed un livello di qualificazione che possa complessivamente salvaguardare la tutela della salute pubblica.

 

Art. 1.

 

(Ambito di applicazione).


        1. La presente legge disciplina le attività motorie e sportive effettuate in luoghi pubblici o privati, nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo sociale, con finalità formative, di promozione dello sviluppo della salute, turistico-ricreative dello recupero, nello sport di competizione e nello sport sociale, da soggetti che, a titolo oneroso, svolgono le predette attività, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, ovvero sono inseriti in una organizzazione imprenditoriale, con vincolo di subordinazione.

Art. 2.

 

(Definizioni).


        1. Per attività motorie e sportive si intendono le diverse forme di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere psico-fisico, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive.
        2. Per luoghi pubblici o privati si intendono:

                a) palestre, impianti sportivi, strutture alberghiere e turistiche o abitazioni private in cui sono effettuate lezioni o corsi, individuali e collettivi, di attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute, turistico-ricreative, educative e psico-motorie rivolte a qualunque tipo di persona;
                b) strutture sanitarie e socio-pedagogiche in cui sono effettuate attività motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di recupero, di assistenza, di rieducazione sociale e civile;

                c) palestre, impianti sportivi e strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

                d) strutture sanitarie, palestre, impianti sportivi e abitazioni private in cui sono svolte attività motorie o di recupero dell'efficienza psico-fisica, motoria e sportiva.

Art. 3.

 

(Albi professionali regionali).


        1. Ogni regione e provincia autonoma istituisce un albo professionale, di seguito denominato "albo", formato da due elenchi suddivisi in sezioni:

                a) primo elenco, sezione 1: possono accedervi i soggetti che hanno conseguito una delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, afferenti alla classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, una laurea in scienze motorie conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999, una delle lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, o un diploma universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, ed equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136;

                b) primo elenco, sezione 2: possono accedervi i soggetti che sono in possesso del titolo di maestro di sport;

                c) secondo elenco, sezione 1: possono accedervi i tecnici sportivi del sistema di formazione del CONI;

                d) secondo elenco, sezione 2: possono accedervi, fino ad esaurimento, coloro, che sprovvisti degli specifici titoli necessari sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e documentino di avere prestato attività lavorativa nella qualità di istruttore per almeno 36 mesi presso le strutture o gli impianti di cui al comma 2 dell'articolo 2. La loro iscrizione rimane comunque subordinata al superamento dei corsi di formazione post-secondaria, istituiti dalle regioni con proprio provvedimento e gestiti in collaborazione con gli atenei del territorio.

        2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea costituiscono titoli equipollenti ai titoli di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d):

                a) il possesso di titoli universitari analoghi a quelli di cui al comma 1;

                b) essere iscritti ad analoghi albi professionali o elenchi nazionali o regionali nel Paese di provenienza o avere comunque svolto attività lavorativa nel settore delle attività motorie e sportive per almeno due anni, sia in Italia che in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nei cinque anni antecedenti la data della richiesta di iscrizione all'albo.

Art. 4.

 

(Profilo professionale).


        1. All'atto della iscrizione al primo elenco, sezione 1, di ciascun albo, è specificata la professionalità tecnica acquisita e corrispondente ad uno, o più, dei seguenti profili professionali:

                a) esperto in attività fisica e motoria, psico-motoria e di sport amatoriale e scolastico, con finalità formative per bambini, giovani, adulti e anziani;

                b) esperto in attività di fitness con finalità di promozione dello sviluppo della salute;

                c) esperto in attività ludico-motorie e sportive, con finalità turistico-ricreative;

                d) esperto in attività ludico-motorie, espressive e sportive, in contesti di disagio personale e sociale;

                e) esperto in attività sportive presso associazioni, enti di promozione sportiva e società sportive quale preparatore atletico, tecnico e allenatore, nel settore dello sport di competizione e dello sport sociale;

                f) esperto in attività di prevenzione, mantenimento e riabilitazione della capacità motoria, conseguente ad eventi patologici a varia eziologia congenita od acquisita, nonché in interventi di sostegno e di recupero dell'efficienza sportiva.

        2. Il conseguimento della specifica professionalità tecnica è determinato dal periodo di tirocinio prestato nell'area specifica, che ciascun ateneo disciplina con proprio regolamento didattico, ovvero dalle esperienze professionali maturate.

Art. 5.

 

(Accesso alle professioni).


        1. Possono coordinare o dirigere le attività motorie e sportive, impartire lezioni o dirigere corsi, individuali o collettivi, esclusivamente i soggetti iscritti al primo elenco, sezione 1, degli albi. Il direttore tecnico delle attività motorie e sportive deve necessariamente essere iscritto al primo elenco, sezione 1, degli albi regionali.
        2. Gli iscritti al primo elenco, sezione 2, degli albi regionali possono svolgere le attività di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), nella disciplina di propria competenza.
        3. Possono essere impiegati nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), i soggetti iscritti al secondo elenco, sezione 1, degli albi purché supervisionati da personale iscritto al primo elenco dei medesimi albi e limitatamente alla disciplina sportiva per la quale hanno conseguito la qualifica tecnica.
        4. Possono essere impiegati, in qualità di coadiutori del personale iscritto al primo elenco degli albi, i soggetti iscritti alla sezione 2 del secondo elenco dei medesimi albi.
        5. Non sono ammessi a svolgere le attività di cui all'articolo 1 coloro che non sono iscritti ad uno degli elenchi degli albi, salvo quanto previsto dal comma 6.
        6. Gli studenti dei corsi di laurea in scienze motorie possono svolgere attività di tirocinio all'interno delle strutture pubbliche o private di cui all'articolo 2, comma 2.
        7. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla clientela, la sezione e l'elenco dell'albo di iscrizione.

Art. 6.

 

(Iscrizione all'albo).


        1. Per l'iscrizione all'albo occorre:

                a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

                b) non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dalla professione;

                c) essere in possesso degli attestati di formazione stabiliti ai sensi dell'articolo 3.

        2. I cittadini italiani possono chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono residenti; i cittadini dell'Unione europea o di altro Stato con cui esista trattamento di reciprocità possono chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono domiciliati.
        3. Nell'albo devono essere precisati, per ciascun iscritto, il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita ed il numero d'ordine di iscrizione.
        4. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o di Stati con cui esista trattamento di reciprocità, la prova del possesso dei requisiti di cui al comma 1 può essere fornita attraverso una certificazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata a tale fine dalle competenti autorità giudiziarie o amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.

Art. 7.

 

(Cancellazione dall'albo).


        1. La cancellazione dall'albo è obbligatoria in caso di:

                a) rinuncia da parte dell'iscritto;

                b) accertata mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.

Art. 8.

 

(Formazione dell'albo

e modalità di iscrizione).


        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma adotta le norme relative alla formazione e alle modalità di iscrizione all'albo.


 

 

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