XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE
- N. 3064
Onorevoli Colleghi! - In
Italia, il panorama della formazione degli operatori dello sport appare
frammentario, contraddittorio e nel complesso inadeguato se rapportato al mutamento
dei contesti e delle esigenze operative. La forte disomogeneità, l'instabilità
del quadro di riferimento, la mancanza di percorsi di crescita professionale
che riescano ad integrare efficacemente l'esperienza, sono ormai elementi
costanti nel processo di formazione di queste figure professionali del mondo
dello sport e dell'educazione fisica, con preoccupanti conseguenze pratiche.
Nella maggior parte dei casi
infatti, questi operatori sportivi sono stati dei veri e propri autodidatti,
motivati soprattutto dall'entusiasmo e dallo spirito associativo. Soltanto una
frazione minoritaria può vantare, allo stato attuale, una preparazione generale
di carattere scientifico-pedagogico, acquisita negli istituti superiori di
educazione fisica (ISEF) o più recentemente nelle università, mentre la gran
parte dei quadri dirigenziali non ha avuto alcun genere di formazione né di
preparazione.
Servono delle, regole chiare e
precise e la proposta di legge in esame mira proprio a questo obiettivo: lo sport
e le attività motorie, per unanime riconoscimento, contribuiscono al benessere
psico-fisico dell'individuo, per cui è necessario eliminare il pericolo di un
insegnamento delle discipline in questione ad opera di personale non
adeguatamente formato. Tutto ciò, non solo per tutelare gli utenti dello sport
e dell'attività fisica in generale e per garantire il diritto di ogni cittadino
europeo, quindi anche del cittadino italiano, alla pratica sportiva, come
sancisce la risoluzione (76)41 del Comitato dei ministri del Consiglio
d'Europa, nota come la "Carta europea dello sport per tutti", ma
anche per tutelare la professionalità acquisita dagli stessi operatori
sportivi.
Se consideriamo, inoltre, che
in Italia, a parte alcune leggi regionali, non esiste alcuna legge sulla
qualificazione professionale degli insegnanti e dei gestori delle palestre
private, con la conseguenza che gli stessi, molto spesso, ricoprono anche ruoli
medico-sportivi, intervenendo con consigli o suggerimenti non sempre conformi
alle finalità, salutistiche o ricreative, che la disciplina sportiva ha, si
comprende come una adeguata conoscenza di biomedica, di psicologia e di
pedagogia, oggi richiesta ad un laureato in scienze motore, possa essere una
soluzione iniziale anche contro il fenomeno del doping, che molto spesso
si alimenta proprio in contesti di inadeguata formazione o addirittura di
carenza di cultura sportiva.
Con i suoi otto articoli, in
definitiva, la proposta di legge cerca di rispondere alle notevoli ed improvvise
trasformazioni nel settore delle attività motorie e sportive considerando sia
il mutato ruolo degli operatori per i quali, infatti, si pretende un iter formativo
rigoroso e completo, sia il mutato utilizzo delle strutture.
L'articolo 1 definisce l'ambito
di applicazione, non trascurando la nuova interpretazione assunta dal concetto
di sport, ormai allargato fino a comprendere termini quali fitness e wellness.
Il significato meno restrittivo, in termini sociali, ormai riservato non
soltanto agli atleti, ma alla popolazione sportiva in generale, porta a
sottolineare i diversi scopi salutistici, di prevenzione e di benessere
psico-fisico.
L'articolo 2 dà una definizione
delle attività motorie e sportive puntando sulle loro finalità, conformemente
ai nuovi orizzonti raggiunti a seguito delle suddette trasformazioni.
L'articolo 3, fulcro della
portata innovativa della proposta di legge, istituisce gli albi professionali
regionali garantendo così la preparazione tecnica degli operatori e tutelandone
la professionalità. L'albo regionale consta di due elenchi, ripartiti a propria
volta in due sezioni. L'appartenenza al suddetto albo permetterà l'esercizio
della professione, mentre le diverse sezioni avranno la funzione di esplicare il
grado di formazione, proporzionato all'iter formativo e ai titoli
acquisiti.
Con l'istituzione di questo
albo professionale a livello regionale la proposta di legge viene inoltre a
riconoscere il ruolo dei tecnici sportivi qualificati dal sistema di formazione
del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Per quanto riguarda gli
operatori sprovvisti di una qualificazione, sia universitaria, sia erogata dal
citato sistema di formazione, la proposta di legge prevede una sanatoria,
ovviamente secondo le modalità stabilite, nonché la possibilità per questi di
regolarizzare la propria posizione con la partecipazione ad appositi corsi di
formazione.
In questo modo si tiene conto
altresì degli accordi intercorsi tra il CONI ed il mondo universitario che
prevedono un sistema di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi in ambito
sportivo e la collaborazione nella definizione delle competenze e dei
contenuti, con la finalità di innalzare complessivamente il livello degli
operatori e combattere così la degenerazione del fenomeno sportivo, dovuta
anche alle carenze della cultura sportiva nel nostro Paese.
La professionalità tecnica
viene disciplinata dall'articolo 4 in cui, inoltre, è previsto un profilo
professionale rapportato alla specifica finalità e al particolare ambito
soggettivo di insegnamento. Non viene tralasciata l'importanza del tirocinio,
dell'esperienza professionale e di ulteriori percorsi formativi per i giovani
che mirano a completare la propria formazione in un determinato settore di
interesse.
L'accesso alle professioni è
ovviamente condizionato dall'elenco e dalla sezione di appartenenza dell'albo
professionale regionale, presupponendo ogni sezione un diverso grado di
professionalità. Così nell'articolo 5 si prevede che le attività motorie e
sportive potranno essere coordinate, insegnate o dirette esclusivamente da
laureati in scienze motorie o diplomati ISEF, oggi equiparati dalla legge 18
giugno 2002, n. 136. I tecnici dovranno invece essere supervisionati nell'espletamento
delle proprie funzioni, mentre gli operatori oggetto della sanatoria potranno
essere utilizzati soltanto come coadiutori.
Gli articoli 6 e 7 prevedono
infine le condizioni necessarie per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo
professionale regionale, perché la formazione e le modalità di iscrizione sono
demandate a ciascuna regione espressamente dall'articolo 8.
Onorevoli colleghi, l'obiettivo
è pertanto inequivocabile: garantire, in tempi adeguati, anche nel nostro
Paese, la certezza sulle competenze degli operatori del settore ed un livello
di qualificazione che possa complessivamente salvaguardare la tutela della
salute pubblica.
Art. 1.
(Ambito di
applicazione).
1. La presente legge disciplina
le attività motorie e sportive effettuate in luoghi pubblici o privati, nelle
organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo sociale, con finalità
formative, di promozione dello sviluppo della salute, turistico-ricreative
dello recupero, nello sport di competizione e nello sport sociale, da soggetti
che, a titolo oneroso, svolgono le predette attività, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del
committente, ovvero sono inseriti in una organizzazione imprenditoriale, con vincolo
di subordinazione.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Per attività motorie e
sportive si intendono le diverse forme di attività fisica che, attraverso una
partecipazione organizzata, hanno come obiettivi il raggiungimento, il
mantenimento o il ripristino del benessere psico-fisico, l'espressione e il
miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali e
l'ottenimento di prestazioni gratificanti o competitive.
2. Per luoghi pubblici o
privati si intendono:
a)
palestre, impianti sportivi, strutture alberghiere e turistiche o
abitazioni private in cui sono effettuate lezioni o corsi, individuali e
collettivi, di attività motorie, di promozione dello sviluppo della salute,
turistico-ricreative, educative e psico-motorie rivolte a qualunque tipo di
persona;
b)
strutture sanitarie e socio-pedagogiche in cui sono effettuate attività
motorie e sportive rivolte a soggetti che necessitano di attività di recupero,
di assistenza, di rieducazione sociale e civile;
c)
palestre, impianti sportivi e strutture in cui sono svolte attività
sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI);
d)
strutture sanitarie, palestre, impianti sportivi e abitazioni private in
cui sono svolte attività motorie o di recupero dell'efficienza psico-fisica,
motoria e sportiva.
Art. 3.
(Albi
professionali regionali).
1. Ogni regione e provincia
autonoma istituisce un albo professionale, di seguito denominato
"albo", formato da due elenchi suddivisi in sezioni:
a)
primo elenco, sezione 1: possono accedervi i soggetti che hanno conseguito
una delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, afferenti alla
classe 33 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, una laurea in
scienze motorie conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi
del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni, e
del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 1999, una delle lauree specialistiche afferenti alle classi
53/S, 75/S e 76/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, o un
diploma universitario rilasciato da un istituto superiore di educazione fisica
ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, ed equiparato ai sensi della legge
18 giugno 2002, n. 136;
b)
primo elenco, sezione 2: possono accedervi i soggetti che sono in possesso del
titolo di maestro di sport;
c)
secondo elenco, sezione 1: possono accedervi i tecnici sportivi del sistema di
formazione del CONI;
d)
secondo elenco, sezione 2: possono accedervi, fino ad esaurimento, coloro, che
sprovvisti degli specifici titoli necessari sono, alla data di entrata in
vigore della presente legge, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
e documentino di avere prestato attività lavorativa nella qualità di istruttore
per almeno 36 mesi presso le strutture o gli impianti di cui al comma 2
dell'articolo 2. La loro iscrizione rimane comunque subordinata al superamento
dei corsi di formazione post-secondaria, istituiti dalle regioni con proprio
provvedimento e gestiti in collaborazione con gli atenei del territorio.
2. Per i cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea costituiscono titoli equipollenti ai titoli di cui
al comma 1, lettere a), b), c) e d):
a)
il possesso di titoli universitari analoghi a quelli di cui al comma 1;
b)
essere iscritti ad analoghi albi professionali o elenchi nazionali o regionali
nel Paese di provenienza o avere comunque svolto attività lavorativa nel
settore delle attività motorie e sportive per almeno due anni, sia in Italia
che in uno degli Stati membri dell'Unione europea, nei cinque anni antecedenti
la data della richiesta di iscrizione all'albo.
Art. 4.
(Profilo
professionale).
1. All'atto della iscrizione al
primo elenco, sezione 1, di ciascun albo, è specificata la professionalità
tecnica acquisita e corrispondente ad uno, o più, dei seguenti profili
professionali:
a)
esperto in attività fisica e motoria, psico-motoria e di sport amatoriale e
scolastico, con finalità formative per bambini, giovani, adulti e anziani;
b)
esperto in attività di fitness con finalità di promozione dello sviluppo
della salute;
c)
esperto in attività ludico-motorie e sportive, con finalità
turistico-ricreative;
d)
esperto in attività ludico-motorie, espressive e sportive, in contesti di
disagio personale e sociale;
e)
esperto in attività sportive presso associazioni, enti di promozione sportiva e
società sportive quale preparatore atletico, tecnico e allenatore, nel settore
dello sport di competizione e dello sport sociale;
f)
esperto in attività di prevenzione, mantenimento e riabilitazione della
capacità motoria, conseguente ad eventi patologici a varia eziologia congenita
od acquisita, nonché in interventi di sostegno e di recupero dell'efficienza
sportiva.
2. Il conseguimento della
specifica professionalità tecnica è determinato dal periodo di tirocinio
prestato nell'area specifica, che ciascun ateneo disciplina con proprio
regolamento didattico, ovvero dalle esperienze professionali maturate.
Art. 5.
(Accesso alle
professioni).
1. Possono coordinare o
dirigere le attività motorie e sportive, impartire lezioni o dirigere corsi,
individuali o collettivi, esclusivamente i soggetti iscritti al primo elenco,
sezione 1, degli albi. Il direttore tecnico delle attività motorie e sportive deve
necessariamente essere iscritto al primo elenco, sezione 1, degli albi
regionali.
2. Gli iscritti al primo
elenco, sezione 2, degli albi regionali possono svolgere le attività di cui al
comma 1 del presente articolo limitatamente alle strutture di cui all'articolo
2, comma 2, lettera c), nella disciplina di propria competenza.
3. Possono essere impiegati
nelle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), i soggetti
iscritti al secondo elenco, sezione 1, degli albi purché supervisionati da
personale iscritto al primo elenco dei medesimi albi e limitatamente alla
disciplina sportiva per la quale hanno conseguito la qualifica tecnica.
4. Possono essere impiegati, in
qualità di coadiutori del personale iscritto al primo elenco degli albi, i
soggetti iscritti alla sezione 2 del secondo elenco dei medesimi albi.
5. Non sono ammessi a svolgere
le attività di cui all'articolo 1 coloro che non sono iscritti ad uno degli
elenchi degli albi, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Gli studenti dei corsi di
laurea in scienze motorie possono svolgere attività di tirocinio all'interno
delle strutture pubbliche o private di cui all'articolo 2, comma 2.
7. I soggetti di cui
all'articolo 1 hanno l'obbligo di rendere noto per iscritto, al pubblico e alla
clientela, la sezione e l'elenco dell'albo di iscrizione.
Art. 6.
(Iscrizione
all'albo).
1. Per l'iscrizione all'albo
occorre:
a)
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno
Stato con cui esista trattamento di reciprocità;
b)
non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione
dalla professione;
c)
essere in possesso degli attestati di formazione stabiliti ai sensi
dell'articolo 3.
2. I cittadini italiani possono
chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono residenti; i cittadini
dell'Unione europea o di altro Stato con cui esista trattamento di reciprocità
possono chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono domiciliati.
3. Nell'albo devono essere
precisati, per ciascun iscritto, il cognome, il nome, la data, il luogo di
nascita ed il numero d'ordine di iscrizione.
4. Per i cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea o di Stati con cui esista trattamento di
reciprocità, la prova del possesso dei requisiti di cui al comma 1 può essere
fornita attraverso una certificazione, di data non anteriore a tre mesi,
rilasciata a tale fine dalle competenti autorità giudiziarie o amministrative
dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.
Art. 7.
(Cancellazione
dall'albo).
1. La cancellazione dall'albo è
obbligatoria in caso di:
a)
rinuncia da parte dell'iscritto;
b)
accertata mancanza di anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1
dell'articolo 6.
Art. 8.
(Formazione
dell'albo
e modalità di
iscrizione).
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma
adotta le norme relative alla formazione e alle modalità di iscrizione
all'albo.