Regolamento
U.N.A.S.S.I.
U
NIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE ITALIANE
L’ASSOCIAZIONE SCOLASTICA SPORTIVA
Art. 1
Agli effetti del presente regolamento, il termine Associazione Sportiva Scolastica Italiana si riferisce a tutte le tipologie associative iscritte all’U.N.A.S.S.I. per svolgere le attività previste dallo Statuto all’articolo 1. Al termine generale A.S.S.I. dovrà seguirà la denominazione specifica dell’associazione e/o la città di appartenenza.
Per il riconoscimento ai fini sportivi, le A.S.S.I. – devono svolgere obbligatoriamente attività sportiva dilettantistica a carattere educativo e formativo di livello scolastico e giovanile – possono altresì svolgere attività competitiva, affiliandosi anche ad altri organismi sportivi federali; non devono avere scopo di lucro e devono svolgere attività in coerenza con le disposizioni e le finalità dello Statuto dell’U.N.A.S.S.I., e in sintonia con le finalità espresse dal M.I.U.R. ed eventualmente dal C.O.N.I.
Art. 2
Ogni A.S.S.I. dispone di un proprio Statuto che dichiari l’esplicita volontà di appartenenza all’U.N.A.S.S.I. e la condivisione delle sue finalità e ne regoli la vita e la prassi democratica, in coerenza con lo Statuto dell’U.N.A.S.S.I. stesso e di quanto espresso dal presente regolamento.
Art.3
La vita della associazione è regolata dall’Assemblea, convocata periodicamente secondo le disposizioni statutarie e in ogni caso ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo degli associati.
All’Assemblea compete la responsabilità delle decisioni relative a:
All’inizio di ogni anno sociale l’assemblea determina il progetto di attività da svolgere, con gli specifici programmi, stabilendo la qualità e la quantità delle attività e degli incarichi sociali; elegge il C.D. dandone comunicazione agli organi di appartenenza.
Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni. Gli associati minorenni potranno eleggere un apposito organo di rappresentanza con diritto alla consultazione.
Art. 4
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei tesserati aventi diritto a voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 5
Il C.D. dell’associazione deve essere formato da almeno 5 componenti:
Art. 6
E’ dovere dell’associazione applicare ai propri associati tesserati per l’U.N.A.S.S.I. le eventuali sanzioni inflitte dalle Commissioni dei Saggi competenti o comunque da qualunque organo di giustizia.
Art. 7
Le domande di affiliazione all’U.N.A.S.S.I. vengono esaminate dal Consiglio di competenza territoriale, o per delega, dal suo Presidente.
Avverso la delibera di mancata accettazione della domanda, l’associazione interessata può ricorrere al Consiglio Regionale e in ultima istanza alla Commissione Nazionale dei Saggi.
Le modalità ed i termini relativi alle procedure dell’affiliazione e dei ricorsi, sono stabiliti dal Consiglio Nazionale.
I TESSERATI
Art. 8
I Coordinamenti Regionali, Provinciali o Comunali/Circoscrizionali o le loro delegazioni, riconoscono la qualifica di tesserato U.N.A.S.S.I. a tutti gli associati delle associazioni ed a quanti partecipano attivamente alla vita associativa. I tesserati si distinguono in : Atleti (scolari/studenti) - e in – Non Atleti (tutte le altre figure: docenti tecnici, docenti, dirigenti, sostenitori e figure di benemerenza).
Art. 9
Le norme relative al tesseramento e all’affiliazione sono stabilite annualmente dal Consiglio Nazionale e in coerenza con gli articoli 6 e 7 dello Statuto.
Art. 10
I tesserati sono vincolati alla propria associazione per la durata di un anno sportivo, salvo i casi previsti dai regolamenti tecnico-sportivi specifici; dalle norme di tesseramento; o da accordi condivisi con altre A.S.S.I. per favorire al meglio l’attività degli atleti, purché approvati e ratificati dagli organi competenti di appartenenza.
La qualifica di tesserato si perde per dimissioni, per mancato rinnovo o per decisione motivata dagli organi competenti.
ASSEMBLEE NAZIONALI, REGIONALI, PROVINCIALI
Art. 11
La convocazione delle assemblee viene effettuata dai rispettivi Presidenti, su conforme delibera dei consigli, indicando la data e l’orario della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
La convocazione deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data di riunione - con qualsiasi mezzo che possa provare la ricezione - da inviarsi alla sede degli aventi diritto a partecipare e mediante avviso pubblicato sul comunicato/notiziario territoriale. Per le assemblee nazionali e per le votazioni riferirsi agli articoli 10 e 11 dello Statuto e, per quelle territoriali, secondo le disposizioni del Consiglio Nazionale.
L’Assemblea Nazionale, l’Assemblea Nazionale Straordinaria e il Consiglio Nazionale sono regolati dagli articoli 10, 11, 12, 13 dello Statuto U.N.A.S.S.I.
Art. 12
Il Consiglio Nazionale, Regionale, Provinciale, rispettivamente per i congressi e le assemblee di competenza, all’atto di convocazione, nel deliberato devono nominare la commissione per i poteri e le garanzie. La stessa composta da 3 tesserati, ha i seguenti compiti:
La Commissione inizierà le proprie procedure un’ora prima dell’inizio dei lavori assembleari e le concluderà con apposito verbale.
Art. 13
Fermo restando quanto già stabilito dallo Statuto per le deleghe, lo stesso socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 soci nei congressi ai vari livelli.
Art. 14
Il Presidente che ha convocato l’Assemblea o il Congresso, prende atto del verbale della Commissione e dichiara aperta la seduta.
Il Presidente:
Art. 15
Alle elezioni delle cariche di competenza assembleare o congressuale si procede secondo il seguente ordine e separatamente
Tutte le lezioni devono avvenire a scrutinio segreto, salvo richieste diverse espresse all’unanimità.
Ogni avente diritto al voto può esprimere la sua preferenza per non più di ¼ dei candidati da eleggere.
Risulteranno eletti i candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti; a parità prevale il più anziano di età.
Art.16
I tesserati aspiranti alle diverse cariche dell’U.N.A.S.S.I. devono presentare, all’organo territoriale di competenza, la loro candidatura entro il trentesimo giorno precedente la celebrazione dell’assemblea o congresso.
Possono candidarsi per il consiglio comunale/circoscrizionale/provinciale e regionale, tutti i tesserati facenti parte di A.S.S.I., con un’anzianità di almeno 1 anno.
Possono candidarsi al consiglio nazionale, i tesserati facenti parte di A.S.S.I., con un’anzianità di almeno 2 anni.
Art. 17
Al Congresso Nazionale la partecipazione con diritto al voto è riconosciuta ai delegati effettivi e supplenti, eletti in sede di congressi regionali, secondo le disposizioni del C.N.
Il C.N. comunicherà a ciascun congressi regionali il numero dei delegati eligendi al congresso nazionale.
ORGANI CENTRALI
Art.18
Il Consiglio nazionale deve insediarsi entro 15 giorni dall’avvenuta assemblea nazionale dei soci, per procedere all’elezione del presidente nazionale.
La convocazione, che dovrà contenere sede, data, orario e ordine del giorno, avviene agli aventi diritto con qualsiasi mezzo utile che possa comprovare l’avvenuta ricezione
Art. 19
Il C.N., su proposta del Presidente, nomina tra i tesserati – scelti anche fra gli stessi membri del consiglio nazionale - un segretario, un coordinatore nazionale tecnico-organizzativo, un coordinatore nazionale della formazione, un coordinatore nazionale degli ufficiali di gara, un amministratore. Nomina altresì i componenti la Commissione Nazionale dei Saggi.
Può affidare, se necessari, appositi incarichi a consulenti ed esperti vari, specificandone le funzioni e le modalità di rapporto.
Art. 20
Il segretario nazionale ha il compito di dirigere l’ufficio di segreteria, di coordinare i diversi servizi, curare la tenuta dei verbali. E’ il responsabile del personale e dei collaboratori degli uffici, se previsti.
Art. 21
I Coordinatori - tecnico-organizzativo e della formazione - assolvono ai compiti assegnati dal C.N. e in particolare hanno la responsabilità di coordinare gli omonimi colleghi nominati ai livelli territoriali e i docenti e gli assistenti tecnici iscritti negli appositi elenchi dell’U.N.A.S.S.I.
Propongono l’istituzione, se necessarie, di apposite commissioni nazionali di lavoro, indicando i nomi dei componenti scelti fra i componenti gli elenchi nazionali.
Hanno il compito di mantenere i rapporti tecnici con gli uffici nazionali e territoriali del M.I.U.R. e del C.O.N.I. e con altre strutture similari riconosciute.
Elaborano i criteri per la formulazione dei piani regionali e provinciali delle varie attività promosse, e ne verificano l’attuazione ed il regolare svolgimento.
Promuovono i contatti tecnici e si coordinano con i docenti e gli assistenti tecnici delle A.S.S.I., per la sensibilizzazione allo svolgimento di tutti i compiti previsti dallo Statuto.
Coordinano le eventuali manifestazioni internazionali/nazionali/interregionali e gli scambi con altre realtà scolastiche, sportive e turistiche europee.
Art. 22
Il Coordinatore nazionale degli ufficiali di gara, coordina gli ufficiali di gara facenti parte dell’elenco nazionale e ne cura la formazione e la preparazione tecnico-organizzativa.
Si coordina con i docenti e gli assistenti tecnici delle A.S.S.I. per sensibilizzarli a far parte dell’Unione, assolvendo ai vari compiti, così come prevede lo Statuto.
Art. 23
L’Amministratore nazionale predispone gli atti della gestione finanziaria da sottoporre all’esame della presidente e del C.N. per l’approvazione.
E’ responsabile dell’andamento contabile dei fondi associativi e di ogni attività specifica inerente .
Coordina – se nominati - gli eventuali amministratori presenti ai livelli territoriali.
Art. 24
I saggi nominati dal C.N. predispongono il regolamento generale di giustizia in relazione alle attività promosse. Predispongono altresì le norme da rispettare in occasione dell’organizzazione di eventi e manifestazioni in cui sia predominante l’aspetto competitivo.
Si coordinano con gli omonimi colleghi nominati ai livelli territoriali, con i dirigenti del M.I.U.R. e delle sue strutture decentrate, nonché con quelli del C.O.N.I. e sue strutture territoriali.
GLI ORGANI PERIFERICI
Art. 25
Ogni organo periferico, sulla base e in coerenza dello statuto nazionale e del regolamento nazionale, può emanare autonomamente un proprio regolamento organico.
Sino a quando ne è sprovvisto, adotta in maniera similare le disposizioni di carattere nazionale, in particolare quanto previsto agli articoli 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dello Statuto.
Art. 26
Nella Regione Valle d’Aosta la giurisdizione territoriale si identifica con quella della regione. In deroga a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento, gli organi statutari regionali della Valle d’Aosta vanno sempre attivati qualunque sia la consistenza, assommando le competenze
Il Presidente partecipa al Consiglio Nazionale.
Art. 27
Nella Regione Trentino Alto Adige le giurisdizioni territoriali si identificano rispettivamente con quelle delle province autonome di Trento e Bolzano-Bozen. Ciascuno dei due coordinamenti provinciali assommano le competenze del livello locale e regionale.
Ai fini della rappresentatività regionale, le presidenze designano le rispettive cariche e, in seduta congiunta, la Presidenza regionale e la vicepresidenza, secondo il principio dell’alternanza (salvo accordi unanimi diversi). I Presidenti di ambedue i coordinamenti provinciali partecipano al Consiglio Nazionale.
Art. 28
I rispettivi Consigli degli organi periferici, devono insediarsi entro 15 giorni dall’avvenuto congresso per procedere all’elezione del Presidente e di uno o più vicepresidenti, di cui uno vicario.
Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dallo Statuto, dal regolamento e dalle disposizioni emanate dal Consiglio Nazionale.
Alle sedute dei Consiglio possono assistere tutti i rispettivi tesserati del territorio.
I verbali delle sedute pubbliche e tutte le deliberazioni sono accessibili a tutti i rispettivi tesserati .
Art. 29
Il consiglio regionale, su proposta del Presidente e del/dei vicepresidenti, nomina tra i propri tesserati – scelti anche fra gli stessi membri del Consiglio - il segretario, il coordinatore tecnico-organizzativo, il coordinatore della formazione, il coordinatore degli ufficiali di gara, l’amministratore. Nomina altresì i componenti la Commissione Regionale dei Saggi.
Art. 30
Il consiglio provinciale, su proposta del Presidente e del/dei vicepresidenti, nomina tra i propri tesserati - scelti anche fra gli stessi membri del Consiglio - il segretario, il coordinatore tecnico-organizzativo, il coordinatore della formazione, il coordinatore degli ufficiali di gara, l’amministratore. Nomina altresì i componenti la Commissione provinciale dei Saggi.
Art. 31
Le funzioni delle figure previste nei precedenti articoli 29 e 30, si rifanno a rispettivi livelli territoriali, a quanto previsto già per le medesime funzioni nazionali (articoli 20, 21, 22, 23, 24).
Art. 32
I Coordinamenti provinciali, sentito il livello regionale, possono proporre al C.N., laddove la situazione locale e le esigenze del territorio lo richiedano e le condizioni delle strutture associative lo permettano, l’istituzione di coordinamenti comunali o circoscrizionali.
In alternativa, le proposte possono prevedere la nomina di semplici delegati.
Art. 33
I provvedimenti disciplinari e di controllo sportivo, adottati dai rispettivi consigli su delibera dei rispettivi Coordinamenti dei Saggi, possono essere sempre impugnate ai livelli superiori, sino, in ultimi appello, al Coordinamento Nazionale e secondo quanto previsto dallo Statuto.
NORME GENERALI
Art. 34
Sono incompatibili gli incarichi di:
Le incompatibilità non si applicheranno sino a quando sarà riconosciuta una fase transitoria di strutturazione dell’UNASSI, salvo quei casi che il C.N. valuterà non più procrastinabili.
REGOLAMENTI
Art. 35
Il consiglio nazionale, adotta con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti i seguenti regolamenti (che saranno emanati via via dopo la costituzione dell’ente e lungo il corso della sua strutturazione):
Inoltre, il regolamento e le norme che di volta in volta regolano le assemblee generali o i congressi.
STATUTO E REGOLAMENTO
Art. 37
Eventuali controversie relative alla interpretazione delle norme statutarie e regolamentari sono, in prima istanza, rimesse al giudizio del C.N., integrato per l’occasione dai componenti del Coordinamento Nazionale dei Saggi, che vi intervengono con diritto di voto.
Art. 38
Per tutto quanto non contemplato nello Statuto della U.N.A.S.S.I. e nei conseguenti regolamenti nazionali, valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali in materia e per le tematiche prettamente sportivo-agonistiche le norme ed i principi fondamentali emanati dal C.O.N.I. e riguardanti enti similari.
NORME TRANSITORIE
Art. 39
La U.N.A.S.S.I., nella fase transitoria di organizzazione delle strutture e dei quadri dirigenti su tutto il territorio nazionale, al fine di contribuire, da subito e comunque, allo sviluppo della cultura della salute e del benessere, dell’educazione motoria, fisica e sportiva e della costituzione delle Associazioni Sportive Scolastiche Italiane, potrà operare attraverso le figure dei Soci Fondatori e dei Soci Promotori (o altre figure delegate o coordinamenti provvisori delegati).
A tal fine, le prime figure dirigenziali nazionali e periferiche, scaturiranno dalle volontà individuali dei soci costituenti, presenti all’Atto Costitutivo o ammessi nel primo Consiglio Nazionale.