LEGISLAZIONE ATTINENTE ALLA PUBBLICITA'
DEI PRODOTTI DA FUMO
Legge 10 Aprile 1962 n° 165
Questa legge contiene disposizioni in merito al divieto della propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo; è composta da un solo articolo che si ritiene di riportare integralmente.
La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale o estero è vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto nel precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.
I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 Novembre 1981 n° 689, sono devoluti a un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità per essere destinato all'informazione e all'educazione sanitaria, nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.
Il Ministero del Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (DL 10 Gennaio 1983 n° 4, riportato alla voce "Imposta di Fabbricazione").
DM 31 Luglio 1990
Contiene disposizioni specifiche in merito alla fabbricazione ed etichettatura dei prodotti del tabacco, così come prescritto dalla direttiva comunitaria 89/622/CEE; ai sensi del presente decreto si intendono per prodotti del tabacco quelli indicati dall'art. 2 e 3 della legge 7 Marzo 1985 n° 76, per condensato il residuo condensabile di fumo greggio anidro esente da nicotina e per nicotina gli alcaloidi nicotinici. Il tenore di condensato e nicotina deve essere obbligatoriamente indicato sui pacchetti e deve rispondere ai criteri misurativi indicati dai metodi ISO 4387 e 3400; le menzioni devono essere stampate sulla parte laterale dei pacchetti di sigarette in lingua italiana, in caratteri perfettamente leggibili sul fondo contrastante. Su tutte le unità di condizionamento le menzioni dovranno coprire almeno il 4% della parte interessata; tutte le unità di condizionamento dei prodotti del tabacco devono recare sulla faccia più visibile, in lingua italiana, l'avvertenza generale NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE che, per le sigarette, dovrebbe coprire almeno il 4% della faccia stessa. Per le sigarette e il tabacco da fumo, l'altra faccia del condizionamento deve recare alternativamente una delle seguenti scritte:
Tali avvertenza devono essere applicate sui condizionamenti in modo tale da garantirne la presenza su un'eguale quantità di imballaggi con una tolleranza del 5%; i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette, a esclusione di quelli da fiuto e da mastico, oltre all'avvertenza generale riportata al comma 1 devono riportare una delle seguenti avvertenze specifiche in modo da garantire l'alternanza effettive di esse sugli imballaggi commercializzati:
Le avvertenze richieste sulle due grandi facce di ciascun pacchetto di sigarette dovranno in ogni caso:
1) essere chiare e leggibili;
2) essere stampate su fondo contrastante;
3) non essere apposte in punti dove potrebbero essere danneggiate all'apertura del pacchetto;
4) non essere apposte sulla custodia trasparente o altro involucro esterno al condizionamento medesimo.
Così come modificato dall'art. 1 del DM 26 Luglio 1993, sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette le avvertenze specificate finora devono essere stampate in modo inamovibile e chiaramente leggibile; non devono assolutamente essere nascoste, velate, separate con altre indicazioni o immagini. Ciascuna avvertenza deve inoltre coprire almeno l'1% della superficie totale dell'unità di condizionamento; il decreto si sofferma poi a esaminare le modalità di iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio anche se il DM 15 ottobre 1991 ha disposto il reinserimento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati adeguati alle disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco. Entro il 31 Gennaio di ogni anno sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i contenuti dichiarati di nicotina e condensato di tutte le sigarette commercializzate in Italia al 1° Gennaio; le menzioni e le avvertenze di cui al presente decreto devono essere apposte su tutti i prodotti del tabacco destinati al consumo nel territorio nazionale, ivi comprese le aree di cui all'art. 128 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n° 43.
DM 30 Novembre 1991 n° 425
E' un regolamento concernente l'attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della Direttiva comunitaria 3 Ottobre 1989 (89/552/CEE) relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco, delle bevande alcoliche e alla tutela dei minorenni; si specifica che è vietata la pubblicità televisiva delle sigarette e di ogni altro prodotto del tabacco anche se effettuata in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consista nella produzione oppure nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento, tale utilizzazione sia idonea a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Ai fini della determinazione dell'attività principale di cui sopra, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività d'impresa nell'ambito del territorio nazionale. Per quanto concerne la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche, essa non deve:
1) rivolgersi espressamente a minorenni né, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;
2) collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di autoveicoli;
3) creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
4) indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti, calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di confitto psicologico;
5) incoraggiare un uso eccessivo, incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza e la sobrietà;
6) usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
Infine viene sancito che, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale o fisico ai minorenni, essa non deve:
1) esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
2) esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori e altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;
3) sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;
4) mostrare senza motivo minorenni in situazioni pericolose.